Definizioni. D.Lgs. 3 febbraio 1997, n.52

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2 Definizioni D.Lgs. 3 febbraio 1997, n.52 CANCEROGENI: sostanze e preparati che per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo possono provocare il cancro o aumentarne la frequenza MUTAGENI: sostanza e preparati che per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza 2

3 Definizioni Art. 234 D.Lgs. 81/2008 AGENTE CANCEROGENO 1) Sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione stabiliti nel D. Lgs. 52/1997: 2) Preparato contenente una o più sostanza di cui al n 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dal D. Lgs. 52/1997 e dal D. Lgs.65/2003; 3) Sostanza preparato o processo di cui all Allegato XLII, nonché una sostanza o un preparato emessi durante un processo previsto dall allegato XLII; 3

4 Definizioni Classificazione IARC AGENZIA INTERNAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO GRUPPO 1: Cancerogeno per l uomo GRUPPO 2A: Probabile cancerogeno per l uomo GRUPPO 2B: Possibile cancerogeno per l uomo GRUPPO 3: Non classificabile come cancerogeno per l uomo GRUPPO 4: Agente probabilmente non cancerogeno per l uomo 4

5 Definizioni Classificazione CEE (direttiva 93/21/CEE) 5 Cancerogeno di categoria 1 Sostanze note per gli effetti cancerogeni sull uomo. Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra esposizione alla sostanza e sviluppo di tumori. T R45 R49 Cancerogeno di categoria 2 Sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l uomo. Esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l esposizione alla sostanza possa provocare lo sviluppo di tumori (studi a lungo termine su animali, altre informazioni).t R45 R49 Cancerogeno di categoria 3 Sostanze da considerare con sospetto per i possibili effetti cancerogeni per l uomo, per le quali tuttavia non esistono prove sufficienti. Xn R40

6 Definizioni Classificazione ACGH AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIAL HYGIENISTS A1: Sostanze confermate come cancerogene per l uomo A2: Sostanze sospette di essere cancerogene per l uomo A3: Sostanze cancerogene per gli animali A4: Sostanze non classificabili come cancerogene per l uomo; A5: Sostanze non sospette di essere cancerogene per l uomo. 6

7 Definizioni Art. 234 D.Lgs. 81/2008 AGENTE MUTAGENO 1) Sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal D. Lgs. 52/1997; 2) Preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti D. Lgs. 52/1997 e dal D. Lgs.65/2003 7

8 Definizioni Classificazione Mutageno di categoria 1 Sostanze note per gli effetti mutageni sull uomo. T R46 Mutageno di categoria 2 Sostanze che dovrebbero considerarsi mutagene per l uomo T R46 Mutageno di categoria 3 Sostanze da considerare con sospetto per i possibili effetti mutageni per l uomo Xn R68 8

9 Agenti cancerogeni e mutageni Obblighi del datore di lavoro SOSTITUZIONE e RIDUZIONE Il Datore di lavoro (DdL) evita o riduce l utilizzo di un agente cancerogeno o mutageno Se ciò non è possibile provvede affinché la produzione e l utilizzazione di tali agenti avvenga in un sistema chiuso Se ciò non è possibile provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. 9

10 Agenti cancerogeni e mutageni Obblighi del datore di lavoro VALUTAZIONE DEI RISCHI Effettua una valutazione dell esposizione a agenti cancerogeni o mutageni e riporta i risultati nel documento di valutazione del rischio integrandolo con: Caratteristiche della lavorazione,della loro durata e della loro frequenza; Quantitativi, caratteristiche e modalità di assorbimento degli agenti cancerogeni e/o mutageni utilizzati o prodotti; Attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali con l indicazione dei motivi per i quali sono utilizzati; Numero di lavoratori esposti e loro esposizione; Misure preventive e protettive applicate. Il DdL aggiorna il DVR in occasione di modifiche significative del processo produttivo e comunque ogni 3 anni dall ultima valutazione 10

11 Agenti cancerogeni e mutageni Obblighi del datore di lavoro MISURE TECNICHE, ORGANIZATIVE, PROCEDURALI a) Assicura, che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni/mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che quelli in attesa di impiego non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette; b) Limita al minimo possibile il numero di lavoratori esposti anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali; c) Progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione di agenti cancerogeni/mutageni nell aria, se ciò non è possibile provvede all installazione ad un sistema di aspirazione localizzata. 11

12 Agenti cancerogeni e mutageni Obblighi del datore di lavoro MISURE TECNICHE, ORGANIZATIVE, PROCEDURALI d) Provvede alla misurazione di agenti cancerogeni/mutageni per verificare l efficacia dei sistemi di aspirazione localizzata e per individuare precocemente le esposizioni anomale; e) Provvede alla regolare pulizia dei locali, delle attrezzature e degli impianti; f) Elabora procedure per i casi d emergenza che possono comportare esposizioni elevate; 12

13 Agenti cancerogeni e mutageni Obblighi del datore di lavoro MISURE TECNICHE, ORGANIZATIVE, PROCEDURALI g) Assicura che gli agenti cancerogeni/mutageni sono conservati, manipolati, trasportatati in condizioni di sicurezza; h) Assicura che la raccolta e l immagazzinamento, ai fini dello smaltimento avvenga in condizioni di sicurezza, in particolari contenitori ermetici etichettati: i) Dispone su parere del Medico competente, misure protettive particolari con quelle categorie di lavoratori per quali l esposizione a taluni agenti cancerogeni/mutageni presenta rischi particolarmente elevati. 13

14 Agenti cancerogeni e mutageni Obblighi del datore di lavoro MISURE TECNICHE Assicura servizi igienici appropriati ed adeguati; Dispone indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili; Provvede affinchè i dispositivi di protezione individuali siano custoditi in luoghi determinati, controllati, puliti dopo ogni utilizzazione e sostituiti e/o riparati se necessario; Vieta l assunzione/conservazione di cibi e bevande e impone il divieto di fumare nelle aree dopo sono presenti rischi d esposizione. 14

15 Agenti cancerogeni e mutageni Obblighi del datore di lavoro INFORMAZIONE e FORMAZIONE Il DdL fornisce ai lavoratori, informazioni ed istruzioni, in particolare per quando riguarda: Gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi; la loro dislocazione e i rischi per la salute connessi al loro impiego; Le precauzioni da prendere per evitare l esposizione; Le misure igieniche da osservare; La necessità di indossare indumenti di lavoro protetti e Dispositivi di protezione individuali e il loro corretto impiego; Il modo di prevenire il verificarsi d incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze; L informazione e la formazione sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale 15

16 Agenti cancerogeni e mutageni Sorveglianza sanitaria ACCERTAMENTI SANITARI I LAVORATORI per i quali la valutazione del rischio a ha evidenziato un rischio per la salute e la sicurezza sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, comprendente esami clinici e biologici; Il DATORE DI LAVORO deve istituire un registro d esposizione nel quale sono riportati, per ciascun lavoratore esposto : l attività svolta, l agente cancerogeno o mutageno utilizzato e se noto il valore d esposizione Il MEDICO COMPETENTE istituisce ed aggiorna per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza una cartella sanitaria di rischio 16

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18 Rischio chimico Definizioni RISCHIO CHIMICO E l insieme dei rischi potenzialmente connessi con l impiego di sostanze chimiche. Ne deriva che, a seconda della loro natura, le sostanze chimiche possono dar luogo a: Rischi per la sicurezza Rischi per la salute 18

19 Rischio chimico Modalità assorbimento sostanze chimiche RISCHIO CHIMICO INGESTIONE INALAZIONE CONTATTO CUTANEO 19

20 Rischio chimico Riferimenti normativi Direttiva 89/391/CEE e direttive particolari Direttiva 98/24/CE Decreto Legislativo 19/9/1994 n.626 Decreto Legislativo 2/2/2002 n.25 Decreto Legislativo 09/04/2008 n.81 TITOLO IX Capo I 20

21 Rischio chimico D.Lgs. 9 aprile 2008 n 81 -TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE CAPO I - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI Articolo Campo di applicazione Articolo Definizioni Articolo Valutazione dei rischi Articolo Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi Articolo Misure specifiche di protezione e di prevenzione Articolo Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze Articolo Informazione e formazione per i lavoratori Articolo Divieti Articolo Sorveglianza sanitaria Articolo Cartelle sanitarie e di rischio Articolo Consultazione e partecipazione dei lavoratori Articolo Adeguamenti normativi 21

22 Rischio chimico Definizioni - Art. 222 AGENTI CHIMICI Tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato. 22

23 Rischio chimico Definizioni AGENTI CHIMICI PERICOLOSI Alcuni agenti chimici vengono considerati PERICOLOSI, il che vuol dire che possono esercitare effetti dannosi sull uomo, a causa delle loro proprietà chimico-fisiche o tossicologiche 23

24 Rischio chimico Agenti chimici pericolosi Art Sostanze classificate pericolose dal D.Lgs. 52/1997, nonché gli agenti che corrispondono ai predetti criteri di classificazione come sostanze pericolose; 2. Preparati classificati pericolosi dal D.Lgs. 65/2003, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto; 3. Agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi in base ai precedenti punti, possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite d esposizione. 24

25 Rischio chimico Agenti chimici pericolosi SONO ALTRESÌ AGENTI CHIMICI PERICOLOSI: Quelli non classificati come pericolosi ma che comportano un rischio per le loro proprietà chimico-fisiche e tossicologiche (es. fumo di sigaretta, fumo di saldatura, rifiuti, cosmetici, farmaci, ecc.); Agenti chimici di per sé non pericolosi, ma che rappresentano un rischio per il modo in cui sono utilizzati (es. acqua bollente, azoto compresso, ecc.) Agenti chimici per i quali è assegnato un VLEP (valore limite di esposizione professionale) (es. polvere di legno tenero) 25

26 Rischio chimico Valori limite VALORE LIMITE D ESPOSIZIONE PROFESSIONALE Limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell aria all interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo d riferimento. Es. Allegato XXXVIII D.Lgs. 81 Nicotina o,5 mg/m 3 (8 ore) VALORE LIMITE BIOLOGICO Limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell appropriato mezzo biologico- Es. Allegato XXXIX D.Lgs mg Pb/100 ml di sangue 26

27 Rischio chimico Limiti d esposizione ACGH 3 TIPI: TLV-TWA : Valore limite di soglia - media ponderata nel tempo (giornata lav. convenzionale di 8 ore per 5 gg. alla settimana) a cui si ritiene che i lavoratori possano essere esposti continuamente senza effetti negativi. TLV-STEL: Valore limite di soglia - per breve tempo di esposizione (media su 15 min.) a cui si ritiene che i lavoratori possano essere esposti continuamente senza effetti negativi, purché il TLV-TWA giornaliero non venga superato. TLV-C:Valore limite di soglia ceiling, non deve essere superato durante l attività lavorativa nemmeno per brevi periodi di tempo. 27

28 Rischio chimico Attività che comporta la presenza di agenti chimici DEFINIZIONE Nelle attività lavorative gli agenti chimici possono essere: UTILIZZATI (materie prime) SMALTITI come rifiuti PRODOTTI INTENZIONALMENTE NON PRODOTTI INTENZIONALMENTE IMMESSI SUL MERCATO NON IMMESSI SUL MERCATO 28

29 Rischio chimico Valutazione dei rischi Art. 223 IL DdL CONSIDERA: 1. Le proprietà pericolose degli agenti chimici presenti 2. Le schede di sicurezza (e le etichette) 3. Il livello, il tipo e la durata dell esposizione 4. Le modalità lavorative 5. Valori Limite Esposizione Professionale (allegato XXXVIII) o Valori Limite Biologici (allegato XXXIX) 6. Gli effetti delle misure preventive adottate e da adottare 7. Conclusioni tratte dalla sorveglianza sanitaria già intrapresa 29

30 Rischio chimico Valutazione dei rischi Art. 223 Valutazione PRELIMINARE Valutazione DETTAGLIATA Giustificazione No valutazione dettagliata Rischio NON BASSO PER LA SICUREZZA RILEVANTE PER LA SALUTE Rischio BASSO PER LA SICUREZZA IRRILEVANTE PER LA SALUTE Sorveglianza sanitaria Cartelle sanitarie e di rischio Misure in caso di incidenti o di emergenze Misure generali e specifiche di protezione e prevenzione Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi 30

31 Rischio chimico Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi Art. 224 D.Lgs. 81/08 Progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione Fornitura di attrezzature idonee e manutenzione adeguata Riduzione al minimo del numero degli esposti Riduzione al minimo della durata e della intensità di esposizione Misure igieniche adeguate Riduzione al minimo della quantità degli agenti sul luogo di lavoro Metodi di lavoro adeguati (manipolazione, immagazzinamento, trasporto) 31

32 Rischio chimico Misure specifiche di prevenzione e protezione Art. 225 D.Lgs. 81/08 Sostituzione dell agente chimico pericoloso Progettazione di processi lavorativi, controlli, uso di attrezzature e materiali adeguati Appropriate misure organizzative e di protezione alla fonte Misure di protezione individuali Sorveglianza sanitaria Misurazione dell esposizione Contromisure contro i pericoli di esplosione Misure e principi generali 32

33 Rischio chimico Etichettatura COS E? Strumento mediante il quale il produttore fornisce informazioni all utilizzatore ETICHETTATURA Nome del composto principale Simbolo di pericolo Frasi di rischio R Consigli di prudenza, frasi S 33

34 Rischio chimico Simboli di pericolo Corrosivo (C) Tossico (T) Esplosivo (E) Comburente (O) Estremamente Infiammabile (F) Irritante (Xi) Dannoso per l ambiente (N) Nocivo (Xn) 34

35 Rischio chimico Scheda di sicurezza COS E? Documento scritto che identifica informazioni sui rischi per la salute, per la sicurezza e per l ambiente riguardo ad ogni prodotto che contenga almeno una sostanza chimica pericolosa. Linea guida sull utilizzo, manipolazione, smaltimento della sostanza o preparato, compresi le precauzioni ed i provvedimenti da adottare in caso di imprevisti ed emergenze. E costituita da 16 punti 35

36 Rischio chimico Schede di sicurezza 16 PUNTI: 1) Elementi identificativi della sostanza o del preparato e della società/impresa 2) Composizione/informazione sugli ingredienti 3) Indicazione dei pericoli 4) Misure di pronto soccorso 5) Misure antincendio 6) Misure in caso di fuoriuscita accidentale 7) Manipolazione e stoccaggio 8) Controllo dell'esposizione e protezione individuale 9) Elementi identificativi della sostanza o del preparato e della società/impresa 10) Composizione/informazione sugli ingredienti 11) Indicazione dei pericoli 12) Misure di pronto soccorso 13) Misure antincendio 14) Misure in caso di fuoriuscita accidentale 15) Manipolazione e stoccaggio 16) Controllo dell'esposizione e protezione individuale 36

37 Rischio chimico Frasi di rischio DM 14 giugno 2002 R 1 - Esplosivo allo stato secco. R 2 - Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione. R 3 - Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione. R 4 - Forma composti metallici esplosivi molto sensibili. R 5 - Pericolo di esplosione per riscaldamento. R 6 - Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria. R 7 - Può provocare incendio. R 8 - Può provocare l'accensione di materie combustibili. R 9 - Esplosivo in miscela con materie combustibili. R 10 - Infiammabile. R 11 - Facilmente infiammabile. R 12 - Estremamente infiammabile 37

38 Rischio chimico Frasi di rischio DM 14 giugno 2002 R 14 - Reagisce violentemente con l'acqua. R 15 - A contatto con l'acqua libera gas facilmente infiammabili. R 16 - Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti. R 17 - Spontaneamente infiammabile all'aria. R 18 - Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili. R 19 - Può formare perossidi esplosivi. R 20 - Nocivo per inalazione. R 21 - Nocivo a contatto con la pelle. R 22 - Nocivo per ingestione. R 23 - Tossico per inalazione. R 24 - Tossico a contatto con la pelle. R 25 - Tossico per ingestione. R 26 - Molto tossico per inalazione. R 27 - Molto tossico a contatto con la pelle 38

39 Rischio chimico Frasi di rischio DM 14 giugno 2002 R 28 - Molto tossico per ingestione. R 29 - A contatto con l'acqua libera gas tossici. R 30 - Può divenire facilmente infiammabile durante l'uso. R 31 - A contatto con acidi libera gas tossico. R 32 - A contatto con acidi libera gas molto tossico. R 33 - Pericolo di effetti cumulativi. R 34 - Provoca ustioni. R 35 - Provoca gravi ustioni. R 36 - Irritante per gli occhi. R 37 - Irritante per le vie respiratorie. R 38 - Irritante per la pelle. R 39 - Pericolo di effetti irreversibili molto gravi. R 40 - Possibilità di effetti irreversibili. R 41 - Rischio di gravi lesioni oculari. 39

40 Rischio chimico Frasi di rischio DM 14 giugno 2002 R 42 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione. R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. R 44 - Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato. R 45 - Può provocare il cancro. R 46 - Può provocare alterazioni genetiche ereditarie. R 48 - Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata. R 49 - Può provocare il cancro per inalazione. R 50 - Altamente tossico per gli organismi acquatici. R 51 - Tossico per gli organismi acquatici. R 52 - Nocivo per gli organismi acquatici. R 53 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. R 54 - Tossico per la flora. R 55 - Tossico per la fauna. R 56 - Tossico per gli organismi del terreno 40

41 Rischio chimico Frasi di rischio DM 14 giugno 2002 R 57 - Tossico per le api. R 58 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente. R 59 - Pericoloso per lo strato di ozono. R 60 - Può ridurre la fertilità R 61 - Può danneggiare i bambini non ancora nati R 62 - Possibile rischio di ridotta fertilità R 63 - Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati R 64 - Possibile rischio per i bambini allattati al seno R 65 - Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione R 66 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e Vertigini 41

42 Rischio chimico Consigli di prudenza S 1 - Conservare sotto chiave S 2 - Conservare fuori dalla portata dei bambini S 3 - Conservare in un luogo fresco S 4 - Conservare lontano da locali di abitazione S 5 - Conservare sotto...(liquido appropriato, vedi scheda di sicurezza) S 6 - Conservare sotto...(gas inerte, vedi scheda di sicurezza) S 7 - Conservare il recipiente ben chiuso S 8 - Conservare al riparo dall'umidità S 9 - Conservare il recipiente in luogo ben ventilato S 12 - Non chiudere ermeticamente il recipiente S 13 - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande S 14 - Conservare lontano da... (sostanze incompatibili, vedi scheda di sicurezza) 42

43 Rischio chimico Consigli di prudenza S 15 - Conservare lontano dal calore S 16 - Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare S 17 - Tenere lontano da sostanze combustibili S 18 - Manipolare e aprire il recipiente con cautela S 20 - Non mangiare né bere durante l'impiego S 21 - Non fumare durante l'impiego S 22 - Non respirare le polveri S 23 - Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli (termine(i) appropriat(o)i, vedi scheda di sicurezza) S 24 - Evitare il contatto con la pelle S 25 - Evitare il contatto con gli occhi S 26 - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico 43

44 Rischio chimico Consigli di prudenza S 27 - Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati S 28 - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con... (prodotti idonei, vedi scheda di sicurezza) S 29 - Non gettare i residui nelle fognature S 30 - Non versare acqua sul prodotto S 33 - Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche S 34 - Evitare l'urto e lo sfregamento S 35 - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni S 36 - Usare indumenti protettivi adatti S 37 - Usare guanti adatti S 38 - In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto 44

45 Rischio chimico Consigli di prudenza S 39 - Proteggersi gli occhi/la faccia S 40 - Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto usare... (vedi scheda di sicurezza) S 41- In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi S 42 - Durante le fumigazioni/polimerizzazioni usare un apparecchio respiratorio adatto (termine(i) appropriato(i), vedi scheda di sicurezza) S 43 - In caso di incendio usare... (mezzi estinguenti idonei, vedi scheda di sicurezza. Se l'acqua aumenta il rischio precisare "Non usare acqua") S 44 - In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) S 45 - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) S 46 - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta 45

46 Rischio chimico Consigli di prudenza S 47 - Conservare a temperatura non superiore a... C (vedi scheda di sicurezza) S 48 - Mantenere umido con... (mezzo appropriato, vedi scheda di sicurezza) S 49 - Conservare soltanto nel recipiente originale S 50 - Non mescolare con... (vedi scheda di sicurezza) S 51 - Usare soltanto in luogo ben ventilato S 52 - Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati S 53 - Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso S 54 - Procurarsi il consenso delle Autorità di controllo dell'inquinamento prima di scaricare negli impianti di trattamento delle acque di scarico S 55 - Utilizzare le migliori tecniche di trattamento disponibili prima di scaricare nelle fognature o nell'ambiente acquatico S 56 - Smaltire questo materiale e relativi contenitori in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali autorizzati 46

47 Rischio chimico Consigli di prudenza S 57 - Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale S 58 - Smaltire come rifiuto pericoloso S 59 - Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero/riciclaggio S 60 - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi S 61 - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza S 62 - In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico 47

48 Rischio chimico Informazione formazione IL DATORE DI LAVORO GARANTISCE CHE LAVORATORI DISPONGANO DI: Dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio Informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti nel luogo di lavoro Formazione ed Informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per la loro protezione e quella degli altri Accesso ad ogni scheda di sicurezza 48

49 Rischio chimico Sorveglianza sanitaria Se a seguito della VdR il rischio per la salute risulta rilevante, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come: 1. Molto tossici 2. Tossici 3. Nocivi 4. Sensibilizzanti 5. Corrosivi 6. Irritanti 7. Tossici per il ciclo riproduttivo 8. Cancerogeni e mutageni di categoria 3. 49

50 Rischio chimico Sorveglianza sanitaria Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti ad agenti per il quale è stato fissato un valore limite biologico Il Datore di lavoro adotta misure preventive e protettive particolari per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici effettuati Il medico competente istituisce ed aggiorna le cartelle sanitarie di rischio 50

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52 Rischio biologico Definizione Il rischio biologico è la probabilità di sviluppare una malattia in conseguenza di contatto con un agente biologico 52

53 Rischio biologico Attività a rischio Agricoltura e zootecnia Industria tessile e pellami Industria alimentare Industria veterinaria Industria della lavorazione del legno Servizi sanitari Laboratori diagnostici e di ricerca Servizi per la gestione dei rifiuti Industria farmaceutica e biotecnologie Settore terziario ecc.. 53

54 Rischio biologico Riferimenti normativi D.Lgs. 09 aprile 2008 n 81 Titolo X Esposizione ad agenti biologici Capo I generale Capo II obblighi del datore di lavoro Capo III sorveglianza sanitaria Capo IV sanzioni 54

55 Rischio biologico Definizioni Art. 267 a) Agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano (vive all interno del corpo dell organismo ospite; es: tenia) che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni. b) Microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare (di solito unicellulare) o meno (es: virus, prione), invisibile ad occhio nudo, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico. c) Coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro (letteralmente sotto vetro, quindi in laboratorio) di cellule derivate da organismi pluricellulari (es: uomo, animale, ecc.). 55

56 Rischio biologico Classificazione Art. 268 A SECONDA DEL RISCHIO D INFEZIONE: Gruppo 1 agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani. Gruppo 2 agente che può causare malattie in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghino nella comunità e di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche (es: Stafilococco spp., Streptococco spp., Candida spp., Legionella pneumophila). Gruppo 3 agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche (es: Salmonella typhi, virus dell epatite B e C, Escherichia coli, Tenie, BSE, ecc.). Gruppo 4 agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche (es: virus della febbre emorragica di Crimea, altri virus). 56

57 Rischio biologico Classificazione Art. 268 IN RELAZIONE ALLA PERICOLOSITA Infettività capacità di un microrganismo di lasciarsi trasportare da un ospite all altro, di insediarsi in esso, di riprodursi e di penetrare nei suoi tessuti (contagiosità) Patogenicità - capacità dell agente di produrre una malattia dopo essere penetrato nell organismo Trasmissibilità capacità dell agente di trasmettersi ad altri soggetti (aria, acqua, sangue, liquidi biologici infetti, secrezioni, materiali infetti, ecc.) Neutralizzabilità possibilità di avere strumenti terapeutici o preventivi (es: vaccini) 57

58 Agenti biologici Vie di trasmissione Ingestione (es: pipettamento a bocca, mani, alimenti e bevande, sigarette, schizzi accidentali) Inalazione (es: aerosol) Inoculazione (es: punture accidentali, morsi e graffi, tagli) Contatto con cute, mucose, secrezioni 58

59 Rischio biologico Obblighi del Datore di Lavoro VALUTAZIONE DEI RISCHI Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare: a) della classificazione degli agenti biologici; b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte; c) dei potenziali effetti allergici e tossici; d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta; e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio; f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati. 59

60 Rischio biologico Obblighi del Datore di Lavoro MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE PROCEDURALI Il Datore di lavoro deve garantire l'applicazione Di adeguate misure di prevenzione e di protezione, in particolare: Verificare la possibilità di eliminare gli agenti biologici nocivi o, in caso negativo, limitare al massimo il numero dei lavoratori esposti Operare affinché siano messe a punto misure di prevenzione collettiva e dispositivi di prevenzione individuale (DPI) Formare ed informare i lavoratori sui rischi e le precauzioni da adottare 60

61 Rischio biologico Obblighi del Datore di Lavoro MISURE IGIENICHE Il datore di lavoro, inoltre, si assicura che: I lavoratori dispongano di servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, e/o di lavaggi oculari e antisettici per la pelle I lavoratori abbiano indumenti protettivi I DPI siano lavati, disinfettati e/o sostituiti dopo ogni utilizzo Nelle aree di lavoro in cui c è il rischio di esposizione sia vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi e usare pipette per bocca 61

62 Rischio biologico Obblighi del Datore di Lavoro INFORMAZIONE e FORMAZIONE E chiaro che nelle attività in cui vi è possibilità di una esposizione ad agenti biologici, il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori adeguate informazioni ed istruzioni per quanto riguarda: rischi per la salute dovuti agli agenti biologici precauzioni da prendere per evitare l esposizione misure igieniche da osservare funzione e corretto impiego dei DPI procedure di emergenza La formazione deve essere impartita prima che il lavoratore sia adibito alla mansione specifica e ripetuta almeno ogni 5 anni, o comunque ogni volta che si verificano cambiamenti nelle lavorazioni che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi. 62

63 Rischio biologico Sorveglianza sanitaria PREVENZIONE Fra le misure speciali che il medico competente può chiedere per i potenziali esposti vi è: la possibilità di utilizzare vaccini per quei lavoratori che non sono già immuni all agente biologico presente nella lavorazione (es: vaccinazione antitetanica) l allontanamento temporaneo del lavoratore dalla mansione a rischio 63

64 Rischio biologico Obbligo dei lavoratori REGISTRI DEGLI ESPOSTI I lavoratori addetti ad attività che comportano uso di agenti biologici del gruppo 3 o 4 sono iscritti in un registro nel quale sono riportati, per ciascuno di essi, attività svolta, agente utilizzato, eventuali casi di esposizione individuale Alla sua istituzione, copia del registro viene inviata all Istituto Superiore di Sanità, all ISPESL e all organo di vigilanza competente per territorio (SPISAL); ogni tre anni il datore di lavoro comunica agli enti citati eventuali variazioni. 64

65 Rischio biologico Obbligo dei lavoratori I lavoratori hanno l obbligo di eseguire le seguenti indicazioni: Osservare le indicazioni riportate sulle etichette e sulle schede di sicurezza Utilizzare correttamente i DPI indicati in funzione del rischio biologico in esame Sottoporsi ad adeguata sorveglianza sanitaria, quando la valutazione rilevi l esistenza del rischio biologico per il lavoratore 65

66 66

67 Registro d esposizione dei lavoratori Cos è? Il registro degli esposti è un archivio, cartaceo o informatico, dotato di una propria unitarietà e logica interna, corredato di precisi meccanismi di inclusione di dati, funzionale ad una prevedibile forma di elaborazione. Viene compilato dal Medico Competente che lo compila e lo aggiorna. 67

68 Registro d esposizione dei lavoratori Cos è? Il D.lgs. 81 prescrive che in determinate situazioni si debbano tenere apposite registrazioni dei lavoratori esposti ai rischi (esposizione agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni e mutageni ) Detto registro è istituito ed aggiornato dal Datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. 68

69 Registro d esposizione dei lavoratori Cosa contiene? PER OGNI LAVORATORE Tipo di attività svolta Tipo di agente utilizzato Tipo d esposizione Valore d esposizione 69

70 Registro d esposizione dei lavoratori Consegna al lavoratore Il lavoratore, in caso di cessazione dell attività e del rapporto di lavoro ha diritto a ricevere copia sia della cartella sanitaria e di rischio sia delle annotazioni individuali contenute nel registro. 70

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