Costituzione dell Unione postale universale del 10 luglio

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1 Costituzione dell Unione postale universale del 10 luglio (modificata dai Protocolli aggiuntivi di Tokyo 1969, di Losanna 1974, di Amburgo 1984, di Washington 1989, di Seul 1994, di Pechino 1999, di Bucarest 2004, di Ginevra 2008 e di Istanbul ) Preambolo 3 Al fine di sviluppare la comunicazione tra i popoli tramite il funzionamento efficace dei servizi postali e di contribuire a raggiungere gli obiettivi di alto livello relativi alla collaborazione internazionale in ambito culturale, sociale ed economico, i Plenipotenziari dei Governi dei Paesi contraenti hanno adottato, con riserva di ratifica, la presente Costituzione. L Unione postale universale (di seguito «Unione») si prefigge di stimolare lo sviluppo durevole di servizi postali universali di qualità, efficaci e accessibili per facilitare la comunicazione tra gli abitanti di tutto il pianeta: garantendo la libera circolazione degli invii postali su un territorio postale unico composto di reti interconnesse; incoraggiando l adozione di norme comuni eque e l utilizzazione della tecnologica; assicurando la cooperazione e l interazione tra le parti interessate; favorendo una cooperazione tecnica efficace; garantendo che siano soddisfatte le sempre nuove esigenze dei clienti. Titolo I: Disposizioni organiche Capitolo I: In generale Art. 1 Portata e scopo dell Unione 1. I Paesi che adottano la presente Costituzione formano, sotto la denominazione di Unione postale universale, un solo territorio postale per lo scambio reciproco di invii RS Versione consolidata 2 9 Prot. aggiuntivo alla Cost., adottato a Istanbul il 6 ott. 2016, ratificato dalla Svizzera il 17 ott. 2018, entrato in vigore per la Svizzera il 17 ott con effetto al 1 gen Modificato dal Congresso di Bucarest

2 postali. La libertà di transito è garantita in tutto il territorio dell Unione, fatte salve le condizioni previste negli Atti dell Unione L Unione si prefigge di assicurare l organizzazione e il perfezionamento dei servizi postali e di favorire in questo ambito lo sviluppo della collaborazione internazionale. 3. L Unione partecipa, per quanto possibile, all assistenza tecnica postale richiesta dai suoi Paesi membri. Art. 1 bis5 Definizioni 1. Ai sensi degli Atti dell Unione postale universale, i termini qui di seguito sono definiti come segue: 1.1 Servizio postale: insieme di servizi postali internazionali la cui portata è determinata e disciplinata negli Atti dell Unione. Gli obblighi principali legati a questi servizi consistono nel soddisfare certi obiettivi sociali ed economici dei Paesi membri, assicurando la raccolta, il trattamento 6, la trasmissione e la distribuzione degli invii postali. 1.2 Paese membro: Paese che soddisfa le condizioni di cui all articolo 2 della Costituzione. 1.3 Territorio postale unico (un solo e medesimo territorio postale): obbligo per le parti contraenti degli Atti dell Unione di assicurare, secondo il principio di reciprocità, lo scambio degli invii postali nel rispetto della libertà di transito e di trattare indistintamente gli invii postali che provengono da altri territori e transitano attraverso il proprio Paese come propri invii postali, fatte salve le condizioni previste negli Atti dell Unione Libertà di transito: principio secondo cui un Paese membro intermediario è tenuto a garantire il trasporto degli invii postali che gli sono affidati per il transito a destinazione di un altro Paese membro 8, applicando loro lo stesso trattamento riservato agli invii in regime interno, fatte salve le condizioni previste negli Atti dell Unione Invii della posta-lettere: invii descritti nella Convenzione postale universale (di seguito «Convenzione»). 1.6 (Abrogato) 10 4 Modificato dal Congresso di Istanbul Introdotto dal Congresso di Bucarest Modificato dal Congresso di Istanbul Modificato dal Congresso di Istanbul Modificato dal Congresso di Ginevra Modificato dal Congresso di Istanbul Dal Congresso di Istanbul

3 1.6 bis Invio postale: termine generico che indica ogni spedizione effettuata dall operatore designato di un Paese membro (invio della posta-lettere, pacchi postali, vaglia postale, ecc.) come descritto nella Convenzione postale universale e nell Accordo concernente i servizi di pagamento postale nonché nei rispettivi Regolamenti Operatore designato: qualsiasi unità governativa o non governativa designata ufficialmente dal Paese membro per assicurare sul proprio territorio il funzionamento dei servizi postali e soddisfare i relativi obblighi derivanti dagli Atti dell Unione Riserva: una riserva è una disposizione derogatoria in forza della quale un Paese membro intende escludere o modificare gli effetti giuridici di una clausola di un Atto, diverso dalla Costituzione e dal Regolamento generale, applicandola al Paese membro in questione. Qualsiasi riserva deve essere conciliabile con gli obiettivi e le finalità dell Unione come definiti nel preambolo e nell articolo 1 della Costituzione. Deve inoltre essere debitamente motivata e approvata dalla maggioranza richiesta per l approvazione dell Atto in questione e iscritta nel relativo protocollo finale 13. Art. 2 Membri dell Unione 1. Sono Paesi membri dell Unione: 1.1 i Paesi che hanno la qualifica di membro alla data dell entrata in vigore della presente Costituzione; 1.2 i Paesi divenuti membri conformemente all articolo 11. Art. 3 Competenze dell Unione 1. Nella sfera di competenze dell Unione rientrano: 1.1 i territori dei Paesi membri; 1.2 gli uffici postali designati dai Paesi membri nei propri territori non compresi nell Unione; 1.3 i territori che senza essere membri dell Unione vi sono inclusi perché, dal punto di vista postale, dipendono dai Paesi membri. Art. 4 Relazioni eccezionali 1. I Paesi membri i cui operatori designati forniscono una copertura in territori non compresi nell Unione sono tenuti a fungere da intermediari per gli altri Paesi membri 14. Le disposizioni della Convenzione e dei suoi Regolamenti sono applicabili a queste relazioni eccezionali. 11 Introdotto dal Congresso di Istanbul Modificato dal Congresso di Ginevra Modificato dal Congresso di Ginevra Modificato dal Congresso di Ginevra

4 Art. 5 Sede dell Unione 1. L Unione e i suoi organi permanenti hanno sede a Berna. Art. 6 Lingua ufficiale dell Unione 1. La lingua ufficiale dell Unione è il francese. Art Unità monetaria 1. L unità monetaria utilizzata negli Atti dell Unione è l unità di conto del Fondo monetario internazionale (FMI). Art. 8 Unioni ristrette. Intese speciali 1. I Paesi membri, o i loro operatori designati se la legislazione di questi Paesi membri 16 non vi si oppone, possono concludere Unioni ristrette e stringere Intese speciali riguardanti il servizio postale internazionale, ma a condizione di non introdurre disposizioni meno favorevoli per il pubblico rispetto a quelle previste dagli Atti sottoscritti dai Paesi membri interessati. 2. Le Unioni ristrette possono inviare osservatori ai Congressi, alle Conferenze e alle riunioni dell Unione, al Consiglio di amministrazione e al Consiglio Operativo Postale L Unione può inviare degli osservatori ai Congressi, alle Conferenze e alle riunioni delle Unioni ristrette. Art. 9 Relazioni con l Organizzazione delle Nazioni Unite 1. Le relazioni tra l Unione e l Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) sono disciplinate dagli accordi i cui testi sono allegati alla presente Costituzione. Art. 10 Relazioni con le organizzazioni internazionali 1. Al fine di garantire una stretta cooperazione nel settore postale internazionale, l Unione può collaborare con le organizzazioni internazionali che hanno interessi e attività in comune. Capitolo II: Adesione o ammissione all Unione. Uscita dall Unione Art Adesione o ammissione all Unione. Procedura 1. Qualsiasi membro dell ONU può aderire all Unione. 15 Modificato dal Congresso di Washington Modificato dal Congresso di Ginevra Modificato dai Congressi di Tokyo 1969 e di Seul Modificato dai Congressi di Tokyo 1969 e di Washington

5 2. Qualsiasi Paese sovrano non membro dell ONU può presentare una domanda di adesione per divenire Paese membro dell Unione. 3. L adesione o la domanda di adesione all Unione deve contenere una dichiarazione formale di adesione alla Costituzione e agli Atti obbligatori dell Unione. È inviata dal Governo del Paese interessato al direttore generale dell Ufficio internazionale che, a seconda dei casi, notifica l adesione o consulta i Paesi membri in merito alla domanda di adesione. 4. Il Paese non membro dell ONU è considerato come ammesso in qualità di Paese membro se la sua domanda è accolta da almeno due terzi dei Paesi membri dell Unione. I Paesi membri che non si sono espressi entro l arco di tempo di quattro mesi a decorrere dalla data della consultazione 19 sono considerati come astenuti. 5. L adesione o l ammissione in qualità di membro è notificata dal direttore generale dell Ufficio internazionale ai Governi dei Paesi membri. Ha effetto a partire dalla data di questa notifica. Art Uscita dall Unione. Procedura 1. Ogni Paese membro ha la facoltà di recedere dall Unione mediante denuncia della Costituzione da parte del Governo del Paese interessato al direttore generale dell Ufficio internazionale e da parte di quest ultimo ai Governi dei Paesi membri. 2. L uscita dall Unione ha effetto un anno dopo la data di ricevimento, da parte del direttore generale dell Ufficio internazionale, della denuncia di cui al paragrafo 1. Capitolo III: Organizzazione dell Unione Art Organi dell Unione 1. Gli organi dell Unione sono il Congresso, il Consiglio di amministrazione, il Consiglio Operativo Postale e l Ufficio internazionale. 2. Gli organi permanenti dell Unione sono il Consiglio d amministrazione, il Consiglio Operativo Postale e l Ufficio internazionale. Art. 14 Congresso 1. Il Congresso è l organo supremo dell Unione. 2. Il Congresso si compone dei rappresentanti dei Paesi membri. Art. 15 Congressi straordinari 1. Un Congresso straordinario può riunirsi su domanda o con il consenso di almeno due terzi dei Paesi membri dell Unione. 19 Modificato dal Congresso di Ginevra Modificato dal Congresso di Washington Modificato dai Congressi di Tokyo 1969, di Amburgo 1984 e di Seul

6 Art (Abrogato) 22 Art Conferenze amministrative Consiglio di amministrazione 1. Tra due Congressi, il Consiglio di amministrazione (CA) assicura la continuità dei lavori dell Unione conformemente alle disposizioni degli Atti dell Unione. 2. I membri del Consiglio di amministrazione esercitano le loro funzioni in nome e nell interesse dell Unione. Art Consiglio Operativo Postale 1. Il Consiglio Operativo Postale (COP) è incaricato delle questioni operative, commerciali, tecniche ed economiche relative al servizio postale. Art (Abrogato) 25 Art Commissioni speciali Ufficio internazionale 1. Un ufficio centrale, attivo presso la sede dell Unione sotto la denominazione di Ufficio internazionale dell Unione postale universale, diretto da un direttore generale e controllato dal Consiglio di amministrazione, costituisce l organo esecutivo, di sostegno, di collegamento, d informazione e di consulenza. Capitolo IV: Finanze dell Unione Art Spese dell Unione. Contributi dei Paesi membri 1. Ogni Congresso stabilisce l importo massimo che possono raggiungere: 1.1 le spese annue dell Unione; 1.2 le spese relative all organizzazione di un prossimo Congresso. 2. L importo massimo delle spese di cui al paragrafo 1 può essere oltrepassato se le circostanze lo richiedono, a condizione che le disposizioni in materia sancite dal Regolamento generale siano rispettate. 22 Dal Congresso di Amburgo Modificato dal Congresso di Seul Modificato dai Congressi di Tokyo 1969 e di Seul Modificato dal Congresso di Amburgo Modificato dai Congressi di Amburgo 1984 e di Seul Modificato dai Congressi di Tokyo 1969, di Losanna 1974 e di Washington

7 3. Le spese dell Unione, comprese eventuali spese di cui al paragrafo 2, sono sostenute in comune dai Paesi membri dell Unione. A tal fine, ogni Paese membro sceglie la classe di contribuzione cui intende essere assegnato. Le classi di contribuzione sono stabilite nel Regolamento generale. 4. In caso di adesione o di ammissione all Unione in virtù dell articolo 11, il Paese interessato sceglie liberamente la classe di contribuzione cui intende essere assegnato sul piano della ripartizione delle spese dell Unione. Titolo II: Atti dell Unione Capitolo I: In generale Art. 22 Atti dell Unione 1. La Costituzione è l atto fondamentale dell Unione. Contiene le regole organiche dell Unione e non può essere oggetto di riserve Il Regolamento generale include le disposizioni che assicurano l applicazione della Costituzione e il funzionamento dell Unione. È vincolante per tutti i Paesi membri e non può essere oggetto di riserve La Convenzione postale universale e il suo Regolamento 30 includono le regole comuni applicabili al servizio postale internazionale e le disposizioni relative ai servizi della posta-lettere e dei pacchi postali. Questi atti sono vincolanti per tutti i Paesi membri 31. I Paesi membri vegliano affinché i loro operatori designati soddisfino gli obblighi derivanti dalla Convenzione e dal suo Regolamento Le Intese dell Unione e i loro Regolamenti disciplinano i servizi diversi da quelli della posta-lettere e dei pacchi postali tra i Paesi membri contraenti. Sono obbligatori unicamente per questi Paesi membri. I Paesi membri firmatari vegliano affinché i loro operatori designati soddisfino gli obblighi derivanti dalle Intese e dai loro Regolamenti I Regolamenti che includono le misure di applicazione necessarie all esecuzione della Convenzione e delle Intese sono elaborati dal Consiglio Operativo Postale in base alle decisioni prese dal Congresso Gli eventuali Protocolli finali allegati agli Atti dell Unione di cui ai paragrafi 3 5 contengono le riserve a questi Atti. 28 Modificato dal Congresso di Bucarest Modificato dal Congresso di Bucarest Modificato dal Congresso di Istanbul Modificato dal Congresso di Pechino Modificato dal Congresso di Istanbul Modificato dal Congresso di Ginevra Modificato dai Congressi di Washington 1989, di Seul 1994 e di Pechino

8 Art Applicazione degli Atti dell Unione ai territori per cui un Paese membro assicura le relazioni internazionali 1. Qualsiasi Paese può dichiarare in qualsiasi momento che l accettazione degli Atti dell Unione da parte sua interessa tutti i territori per i quali assicura le relazioni internazionali o soltanto alcuni di questi. 2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 deve essere inoltrata al direttore generale dell Ufficio internazionale. 3. In qualsiasi momento qualsiasi Paese membro può inoltrare al direttore generale dell Ufficio internazionale una notifica al fine di denunciare l applicazione degli Atti dell Unione per i quali ha rilasciato la dichiarazione di cui al paragrafo 1. Questa notifica esplica i propri effetti un anno dopo la data del suo ricevimento da parte del direttore generale dell Ufficio internazionale. 4. Le dichiarazioni e le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 3 sono comunicate ai Paesi membri dal direttore generale dell Ufficio internazionale. 5. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 4 non si applicano ai territori che hanno la qualifica di membro dell Unione e per cui un Paese membro assicura le relazioni internazionali. Art. 24 Legislazioni nazionali 1. Le stipule degli Atti dell Unione non pregiudicano la legislazione dei singoli Paesi membri per tutto ciò che non è esplicitamente previsto dagli Atti. Capitolo II: Accettazione e denuncia degli Atti dell Unione Art Firma, autenticazione, ratifica e altre modalità di approvazione degli Atti dell Unione 1. Gli Atti dell Unione emanati dal Congresso sono firmati dai Plenipotenziari dei Paesi membri. 2. I Regolamenti sono autenticati dal presidente e dal segretario generale del Consiglio Operativo Postale La Costituzione è ratificata al più presto dai Paesi firmatari. 4. L approvazione degli Atti dell Unione diversi da quelli della Costituzione è retta dalle regole costituzionali di ciascun Paese firmatario. 5. Se un Paese membro 38 non ratifica la Costituzione o non approva gli altri Atti da lui firmati, la Costituzione e gli altri Atti rimangono validi per i Paesi membri 39 che li hanno ratificati o approvati. 35 Modificato dal Congresso di Washington Modificato dai Congressi di Washington 1989 e di Seul Modificato dal Congresso di Pechino Modificato dal Congresso di Ginevra Modificato dal Congresso di Ginevra

9 Art Notificazione di ratifiche e altre modalità di approvazione degli Atti dell Unione Gli strumenti di ratifica della Costituzione, dei suoi Protocolli aggiuntivi ed eventualmente di approvazione degli altri Atti dell Unione saranno depositati nel più breve tempo possibile presso il direttore generale dell Ufficio internazionale, il quale ne notifica il deposito ai Governi dei Paesi membri. Art. 27 Adesione alle Intese 1. I Paesi membri possono in qualsiasi momento aderire a una o più Intese di cui all articolo 22 paragrafo L adesione dei Paesi membri alle Intese è notificata conformemente all articolo 11 paragrafo 3. Art. 28 Denuncia di un Intesa 1. Ogni Paese membro ha la facoltà di interrompere la propria partecipazione a una o più Intese alle condizioni sancite dall articolo 12. Capitolo III: Modifica degli Atti dell Unione Art. 29 Presentazione delle proposte 1. Qualsiasi Paese 41 membro ha il diritto di presentare, sia al Congresso sia tra due Congressi, proposte relative agli Atti dell Unione da esso sottoscritti. 2. Tuttavia, le proposte relative alla Costituzione e al Regolamento generale possono essere presentate unicamente al Congresso. 3. Inoltre le proposte relative ai Regolamenti sono sottoposte direttamente al Consiglio Operativo Postale, ma devono essere prima trasmesse dall Ufficio internazionale a tutti i Paesi membri e a tutti gli operatori designati 42, 43. Art. 30 Modifica della Costituzione 1. Per essere adottate, le proposte presentate al Congresso e relative alla presente Costituzione devono essere approvate da almeno due terzi dei Paesi membri dell Unione aventi diritto di voto Le modifiche adottate da un Congresso sono oggetto di un Protocollo aggiuntivo e, salvo decisione contraria di tale Congresso, entrano in vigore allo stesso momento degli Atti modificati nel corso dello stesso Congresso. Sono ratificate al più presto 40 Modificato dai Congressi di Tokyo 1969 e di Washington Modificato dal Congresso di Ginevra Modificato dal Congresso di Ginevra Modificato dal Congresso di Pechino 1999 e dal Congresso di Ginevra Modificato dal Congresso di Bucarest

10 dai Paesi membri e gli strumenti di tale ratifica sono trattati conformemente all articolo 26. Art Modifica del Regolamento generale, della Convenzione e delle Intese 1. Il Regolamento generale, la Convenzione e le Intese stabiliscono le condizioni a cui è subordinata l approvazione delle proposte che li riguardano. 2. La Convenzione e le Intese entrano simultaneamente in vigore e hanno la stessa durata. A partire dalla data stabilita dal Congresso per l entrata in vigore degli Atti, quelli corrispondenti del Congresso precedente sono abrogati 46. Capitolo IV: Composizione delle controversie Art. 32 Arbitrato 1. Le controversie tra due o più Paesi membri 47 in merito all interpretazione degli Atti dell Unione o della responsabilità di un Paese membro 48 derivante dall applicazione degli Atti, sono composte da un giudizio arbitrale. Titolo III: Disposizioni finali Art. 33 Entrata in vigore e durata della Costituzione 1. La presente Costituzione entra in vigore il 1 gennaio 1966 con effetto a tempo indeterminato. 2. In fede di che i Plenipotenziari dei Governi dei Paesi membri hanno firmato la presente Costituzione in un esemplare che è depositato negli archivi del Governo del Paese in cui ha sede l Unione. Una copia sarà rilasciata a ciascuna parte contraente dall Ufficio internazionale dell Unione postale universale 49. Fatto a Vienna, il 10 luglio (Seguono le firme) 45 Modificato dal Congresso di Amburgo Modificato dal Congresso di Bucarest Modificato dal Congresso di Ginevra Modificato dal Congresso di Ginevra Modificato dal Congresso di Bucarest

11 Per mantenere il parallelismo d impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota. 5411

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