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1 Deli bera zio ne del Direttore Generale n. OGGETTO: il Responsabile del Procedimento artt. 5 6 L n. 241 A Z I E N D A S A N I T A R I A L O C A L E AL Sede legale: Via Venezia Alessandria Partita IVA/Codice Fiscale n d el Il Responsabile Registrazione contabile Esercizio Conto Importo I l Dirigente R espon sabile Eseguibile dal Trasmessa alla Giunta Reg ion al e in data approvata in data a Trasmessa al Collegio Sindacale in data Pubblicata ai sensi di legge dal si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell'albo pretorio informatico dell'azienda dalla data indicata per 15 gg. consecutivi (art.32 L. 69/2009) Il Dirigente Amministrativo SC Affari Generali -Relazioni istituzionali- Tutele-Attività Ispettiva Pagina 1 di 7 Deliberazione n. 2018/346 Azienda Sanitaria Locale AL. C.F./P.I

2 OGGETTO: Rinnovo della convenzione con la Scuola di Psicoterapia Mara Selvini Palazzoli per l effettuazione dei tirocini di specializzazione degli allievi frequentanti la scuola di psicoterapia presso le strutture dell A.S.L. AL. IL DIRETTORE GENERALE Visto il D.Lgs. 30/12/92 nr. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la D.C.R. n del di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali; Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell Azienda Sanitaria Locale AL; Vista la D.G.R. n del 27/04/2015 di nomina del Direttore Generale dell ASL AL; Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 678 dell ad oggetto: Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell A.S.L. AL ; Vista la D.G.R n del , ad oggetto: AA.SS.RR. - Procedimento regionale di verifica degli atti aziendali - Art. 3 D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. - D.C.R. n del D.G.R. n del Presa d atto adeguamento alle prescrizioni regionali e recepimento definitivo ai sensi della D.C.R. n del , all. A, par. 5.1., con la quale è stato recepito in via definitiva l Atto Aziendale dell ASL AL, come riadattato, a seguito delle prescrizioni regionali, con la deliberazione n. 711 del ; Vista la D.G.R. n del , ad oggetto Atti aziendali delle AA.SS.RR. - ASL AL di Alessandria - Atto n. 656 del Atto Aziendale ASL AL adottato con deliberazione n. 711 del proposta di modifiche. Recepimento regionale ai sensi della D.C.R. n del , all. A, par.5.1 ; presa visione della proposta del Responsabile della SSA Comunicazione URP Formazione, qui di seguito riportata: Premesso che la Scuola di Psicoterapia Mara Selvini Palazzoli con sede legale in Viale Vittorio Veneto 12 Milano e sede distaccata in Corso Stati Uniti 11/h - Torino, scuola legalmente riconosciuta dal Ministero dell Università per la Ricerca Scientifica e Tecnologica con D.M. del 29/9/1994 e del 10/03/2008 come idonea ad attivare corsi di formazione in psicoterapia, con nota del 18/1/2018 (prot. ASL AL n del 25/1/2018) ha chiesto il rinnovo della convenzione per l effettuazione del tirocinio formativo previsto per gli studenti del corso di specializzazione presso le strutture dell ASL AL; Considerato che, ai sensi dell art. 3 della Legge n. 56/1989 e viste le norme dettate dal D.M. 11/12/1998 n. 509, le scuole di psicoterapia riconosciute, sono equiparate ai corsi di specializzazione uiniversitari e che gli specializzandi in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio clinico quadriennale presso istituzioni pubbliche o soggette a pubblica vigilanza; Visto il parere favorevole espresso dai Direttori dei Distretti di Alessandria-Valenza dr. Stura Roberto prot. n del , di Acqui-Ovada dr. Sasso Claudio prot. n del , di Casale Monferrato dr. D Angelo Massimo, prot. n del e di Novi-Tortona dr. Barresi Orazio prot. n del , dal Responsabile S.C. Salute Mentale dr. Casamento Paolo prot. n del , dal Direttore Dipartimento Patologie delle Dipendenze dr. Bartoletti Luigi prot. n del , dal Responsabile S.S. Attività Psicologica Intraospedaliera e Oncopsicologia dr.ssa Monti Alice prot. n del e dal Direttore Sanitario PP.OO. ASL AL prot. n del ; Considerato che eventuali sedi di tirocinio di pertinenza dell ambito territoriale dell A.S.L. AL potranno essere individuate, in relazione al rapporto di convenzione di cui al presente provvedimento, su istanza della Scuola di Psicoterapia, previa acquisizione del Pagina 2 di 7 Deliberazione n. 2018/346

3 parere favorevole del relativo direttore o responsabile di struttura; l attivazione di ogni singolo tirocinio resta in ogni caso subordinata all acquisizione della preventiva autorizzazione da parte del responsabile della struttura di elezione; viste le circolari della Regione Piemonte Assessorato Sanità prot. n /29.6 del , prot. n. 676/uc/san del 03/04/2009 e prot. n /db2012 dell 11/10/2013, in materia di controllo sugli atti; dato atto che il presente provvedimento non comporta ex se alcun onere per l ASL AL in quanto non è a carico della stessa alcun tipo di fornitura; vista la bozza di convenzione allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; si propone il rinnovo della convenzione la Scuola di Psicoterapia Mara Selvini Palazzoli per l effettuazione dei tirocini di specializzazione degli allievi frequentanti la scuola di psicoterapia presso le strutture dell A.S.L. AL, dichiarando immediatamente eseguibile il presente atto in quanto imminente la data di inizio dei tirocini ; considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché la legittimità della stessa; visto il parere obbligatorio espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ai sensi dell art. 3/7 D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e s.m.i. DELIBERA 1. di rinnovare la convenzione con la Scuola di Psicoterapia Mara Selvini Palazzoli per l effettuazione dei tirocini di specializzazione degli allievi frequentanti la scuola di psicoterapia presso le strutture dell ASL AL; 2. di approvare la bozza di convenzione allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ex se alcun onere per l A.S.L. AL in quanto non è carico della stessa alcun tipo di fornitura; 4. di trasmettere, ai sensi dell art. 14 c. 2 lett. b) della L.R. 10/1995, il presente atto al Collegio Sindacale per i successivi provvedimenti di competenza; 1. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell art. 28 c. 2 L.R. 10/1995 in quanto imminente la data di inizio dei tirocini. ====== Pagina 3 di 7 Deliberazione n. 2018/346

4 CONVENZIONE CON LA SCUOLA DI PSICOTERAPIA Mara Selvini Palazzoli PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DA PARTE DI MEDICI E PSICOLOGI ASPIRANTI ALLA FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA TRA La SCUOLA DI PSICOTERAPIA Mara Selvini Palazzoli con sede principale in Viale Vittorio Veneto n Milano e con sede periferica in Via Privata De Vitalis n Brescia e Corso Stati Uniti n. 11/H Torino, gestita dalla Soc. Attività Formativa del Nuovo Centro per lo Studio della Famiglia S.n.c., Codice Fiscale/Partita I.V.A. N , nella persona del Dott. Matteo Selvini, nato a Milano in data 07/07/1954, Rappresentante Legale della Scuola E con l A.S.L. AL Regione Piemonte, con sede legale in Alessandria (AL), Via Venezia 6, Codice Fiscale/Partita Iva N , rappresentata in forza della deliberazione n. 678 dell 11/10/2017, dal Responsabile S.S.A. Comunicazione-URP- Formazione, avv. Francesca CHESSA CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE Premessa: - la legge n. 56 disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica ed equipara le scuole di psicoterapia riconosciute alle scuole di specializzazione universitaria; - l'art. 3 della suddetta legge subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso le scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; - la legge 9 maggio 1989 n. 168, trasferisce al Ministro dell'università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione; - il D.M. 11/12/1998 n. 509 reca le norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell art. 3 della Legge 56/1989; - l art. 8 del citato D.M. 509/1998 prevede oltre all insegnamento teorico anche lo svolgimento di specifico tirocinio formativo da svolgersi presso strutture e servizi pubblici e privati accreditati; - con D.M (Gazzetta Ufficiale n. 246), l Attività Formativa del Nuovo Centro per lo Studio della Famiglia, con sede in Milano, per fini di cui all'art. 3 della legge è riconosciuto idoneo ad attivare, a decorrere dall'anno successivo alla data del presente decreto, corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Milano; - con decreto MIUR del è stata autorizzata l apertura di una sede distaccata della scuola a Torino; - con decreto MIUR del è stata autorizzata l apertura di una sede distaccata della scuola a Brescia; - la presente convenzione si pone le seguenti finalità: a) valorizzazione della funzione formativa delle strutture dell'azienda A.S.L. AL; Pagina 4 di 7 Deliberazione n. 2018/346

5 b) riconoscimento del patrimonio di esperienze del personale dipendente di un servizio pubblico e della sua importanza per rilevare, comprendere, valutare ed intervenire sui problemi posti dall'utenza. ART. 1 L'Azienda A.S.L. AL si impegna a comunicare la struttura in cui viene esercitata attività psicoterapeutica ed in cui avrà sede il tirocinio. Il numero di allievi verrà stabilito dal Responsabile S.S.A. Comunicazione-URP- Formazione, sentiti i Responsabili delle Strutture d'intesa con il Rappresentante della Scuola. I responsabili delle Strutture avranno la responsabilità della programmazione e della verifica dei tirocini, nonché di ogni altro provvedimento riferito alla frequenza del tirocinante, sentito il Rappresentante della Scuola. Il tirocinante viene affidato ad un operatore (tutor), iscritto all Albo degli Psicoterapeuti, dipendente di ruolo dell'azienda A.S.L. AL, sentito il Rappresentante della Scuola. ART. 2 Il tirocinio si svolge in un periodo di tempo non inferiore a 6 mesi per ciascun anno. L'orario settimanale viene definito dal Responsabile di Servizio competente, sentito il Responsabile della Struttura, previo accordo con il Rappresentante della Scuola di Formazione. L'impegno orario nel periodo complessivo non deve essere inferiore alle centotrentasei ore. Il tirocinio viene effettuato durante l'orario in vigore presso la struttura. L'attestato di frequenza verrà rilasciato dal Rappresentante Legale dell'azienda A.S.L. AL. Sarà istituito un libretto di frequenza. L'attività di tirocinio non costituisce rapporto di impiego. ART. 3 Il tirocinante svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi concordati e delle finalità perseguite dall'azienda, seguendo le indicazioni date dal tutor, in coerenza con le disposizioni relative al settore ed i regolamenti generali dell'amministrazione. La pratica professionale del tirocinio avrà lo scopo di: - confrontare la specificità del modello di formazione appreso nella Scuola di Formazione con la domanda articolata dall'utenza del Servizio pubblico; - acquisire esperienza di diagnostica clinica; - acquisire esperienza di intervento, con particolare riferimento alle situazioni di emergenza. Il tirocinio potrà completarsi con un lavoro di ricerca e di studio sull'attività svolta e sulle modalità organizzative e di intervento della struttura del Servizio (unità operativa). Alla fine del tirocinio il tirocinante presenterà una relazione esplicativa dell'esperienza svolta al Responsabile della Struttura. Qualora la presenza e l'attività del tirocinante contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'azienda e dalla Struttura, è facoltà dell'amministrazione sospendere o revocare in qualsiasi momento il tirocinio. Tale provvedimento sarà adottato su proposta del tutor con il parere del Direttore Sanitario e/o Sociale. Pagina 5 di 7 Deliberazione n. 2018/346

6 Del provvedimento viene data tempestiva comunicazione al tirocinante e al coordinatore della Scuola di Formazione. ART. 4 Il Rappresentante della Scuola di Formazione, in collegamento con il Responsabile della Struttura ed i tutor, si fa parte attiva per quanto riguarda il confronto tra il modello appreso e l'esperienza di tirocinio. A tale scopo possono essere previsti incontri di coordinamento tra Responsabile della Struttura, tutor e Coordinatore della Scuola. La Scuola di Formazione assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, i tirocinanti siano coperti da adeguata assicurazione contro gli infortuni ed i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi, sollevando l'azienda da ogni eventuale responsabilità discendente dall'attività dei tirocinanti. L'attuazione del tirocinio non comporta l'assunzione di oneri, diretti o riflessi, a carico dell'amministrazione in cui il tirocinio si realizza. Art. 5 La presente convenzione ha la durata quadriennale, a far tempo dalla data di sottoscrizione, al termine del quale, salvo modifiche o revoca di una delle parti, potrà essere rinnovata con apposito provvedimento. Art. 6 Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia. In caso di controversia, le parti eleggono, in via esclusiva, la competenza del Foro di Alessandria. Art. 7 La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell art. 16, tabella allegato B del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986. Letto, confermato e sottoscritto. Milano, PER LA SCUOLA Il Rappresentante Legale Dott. Matteo Selvini PER L'AZIENDA AS.L. AL Il Responsabile S.S.A. Comunicazione-URP-Formazione Avv. Francesca Chessa Pagina 6 di 7 Deliberazione n. 2018/346

7 Deliberazione del Direttore Generale n. Letto, approvato e sottoscritto. Parere favorevole del DIRETTORE AMMINISTRATIVO Parere favorevole del DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE GENERALE Pagina 7 di 7 Deliberazione n. 2018/346

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