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1 Deli bera zio ne del Direttore Generale n. OGGETTO: PARERI DELLA S.O. PROPONENTE EX ART. 4, 1 COMMA, L N. 241 S.O. il Responsabile del Procedimento artt. 5 6 L n. 241 A Z I E N D A S A N I T A R I A L O C A L E AL Sede legale: Via Venezia Alessandria Partita IVA/Codice Fiscale n d el Il Responsabile Registrazione contabile Esercizio Conto Importo I l Dirigente R espon sabile Eseguibile dal Trasmessa alla Giunta Reg ion al e in data approvata in data a Trasmessa al Collegio Sindacale in data Pubblicata ai sensi di legge dal si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell'albo pretorio informatico dell'azienda dalla data indicata per 15 gg. consecutivi (art.32 L. 69/2009) Il Dirigente Amministrativo Area Programmazione Strategica e AA.GG. Pagina 1 di 9 Deliberazione n. 2017/920 Azienda Sanitaria Locale AL. C.F./P.I

2 OGGETTO: Rinnovo convenzione con l Associazione EPISTEME di Torino per i tirocini di specializzazione degli allievi della Scuola di Psicoterapia presso le strutture dell A.S.L. AL. IL DIRETTORE GENERALE visto il D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; vista la D.C.R. n del di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali; visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell Azienda Sanitaria Locale AL; vista la D.G.R. n del 27/04/2015 di nomina del Direttore Generale dell ASL AL; richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 678 dell 11/10/2017 ad oggetto: Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell A.S.L. AL ; vista la D.G.R. n del , ad oggetto: AA.SS.RR. Procedimento regionale di verifica degli atti aziendali Art. 3 D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. D.C.R. n del D.G.R. n del Presa d atto adeguamento alle prescrizioni regionali e recepimento definitivo ai sensi della D.C.R. n del , all A, par.5.1, con la quale è stato recepito in via definitiva l Atto Aziendale dell ASL AL, come riadottato, a seguito delle prescrizioni regionali, con la deliberazione n. 711 del ; vista la D.G.R. n del , ad oggetto Atti aziendali delle AA.SS.RR. - ASL AL di Alessandria - Atto n. 656 del Atto Aziendale ASL AL adottato con deliberazione n. 711 del proposta di modifiche. Recepimento regionale ai sensi della D.C.R. n del , all. A, par ; presa visione della proposta del Responsabile della SSA Comunicazione URP Formazione, qui di seguito riportata: Premesso che Episteme di Torino - Associazione che gestisce i corsi di specializzazione in psicoterapia sistemico relazionale del Centro Milanese di Terapia della Famiglia, con nota del 9/3/2017, prot. ASL AL n , ha chiesto il rinnovo della convenzione per l effettuazione dei tirocini degli allievi della Scuola di Psicoterapia, presso le strutture dell ASL AL; considerato che l art. 3 della L. 56/1989 subordina l esercizio dell attività psicoterapeutica all acquisizione, successivamente al conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia o della laurea in Psicologia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali attivati presso Scuole di specializzazione universitarie o presso Istituti a tal fine riconosciuti; visto che l art. 8 del D.M. 509/1998 prevede che il numero di ore annuali di insegnamento dei corsi riconosciuti non sia inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio presso strutture o servizio pubblici o privati accreditati; considerato che il Centro Milanese di Terapia della Famiglia è stato riconosciuto idoneo ad istituire ed attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nelle sedi di Milano, Bologna, Genova, Padova, con D.M. 24/10/1994 e con D.M. 25/2/2002 nelle sedi di Torino e Palermo; viste le deliberazioni n. 540 del 4/8/2016 e n. 676 dell 11/10/2016 Regolamento tirocini e stage presso strutture dell ASL AL ; visti i pareri favorevoli espressi dal Dr. Bartoletti Luigi, Direttore SER.D e Direttore Dipartimento Dipendenze Patologiche prot del 9/11/2017, dal Dr. Stura Roberto, Direttore Distretto Alessandria-Valenza, Dr. Barresi Orazio, Direttore Distretto Novi-Tortona, Dr. D Angelo Massimo, Direttore Distretto Casale Monferrato, Dr. Sasso Claudio, Direttore Distretto Acqui Ovada prot del 3/11/2017 e dal dr. Casamento Paolo, Direttore f.f. S.C. Salute Mentale prot. n del ; Pagina 2 di 9 Deliberazione n. 2017/920

3 considerato che eventuali sedi di tirocinio di pertinenza dell ambito territoriale dell A.S.L. AL potranno essere individuate, in relazione al rapporto di convenzione di cui al presente provvedimento, su istanza della Scuola, previa acquisizione del parere favorevole del relativo direttore o responsabile di struttura; viste le circolari della Regione Piemonte Assessorato Sanità prot. n /29.6 del , prot. n. 676/uc/san del 03/04/2009 e prot. n /db2012 dell 11/10/2013, in materia di controllo sugli atti; dato atto che il presente provvedimento non comporta ex se alcun onere per l ASL AL in quanto non è a carico della stessa alcun tipo di fornitura; vista la bozza di convenzione allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; si propone il rinnovo della convenzione con l Associazione Episteme di Torino per i tirocini di specializzazione degli allievi della Scuola di Psicoterapia presso le strutture dell ASL AL, per una durata quadriennale dalla data della sottoscrizione e dichiarando immediatamente eseguibile il presente atto stante l inizio imminente del tirocinio ; considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuta della deliberazione nonché la legittimità della stessa; visto il parere obbligatorio espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ai sensi dell art. 3/7 D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e s.m.i. DELIBERA 1. di rinnovare la convenzione l Associazione Episteme di Torino per i tirocini di specializzazione degli allievi della Scuola di Psicoterapia presso le strutture dell ASL AL, per una durata quadriennale dalla data della sottoscrizione; 2. di approvare la bozza di convenzione allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ex se alcun onere per l A.S.L. AL in quanto non è a carico della stessa alcun tipo di fornitura; 4. di trasmettere, ai sensi dell art. 14 c. 2 lett. b) L.R. 10/1995, il presente atto al Collegio Sindacale per i successivi provvedimenti di competenza; 5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell art. 28, comma 2, della L.R. 10/1995, stante l inizio imminente del tirocinio. ====== Pagina 3 di 9 Deliberazione n. 2017/920

4 CONVENZIONE tra l Associazione EPISTEME sede in Torino del CENTRO MILANESE DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA e AZIENDA SANITARIA LOCALE AL - sede legale in ALESSANDRIA, via Venezia 6 PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO EX ART. 8 DM N. 509 DA PARTE DI MEDICI E PSICOLOGI ISCRITTI A SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA RICONOSCIUTE EX ART. 3 LEGGE 56/89. TRA l Associazione Episteme, Associazione per lo Studio dei Sistemi Umani, Torino, v. Ricasoli 4, C.F e P.IVA , sede in Torino autorizzata con DM 25 febbraio 2002 (GU n. 39 del 13 marzo 2002) del Centro Milanese di Terapia della Famiglia SRL, istituto legalmente riconosciuto con D.M. 24/10/94 pubblicato in GU n. 263 del 10/11/94, avente sede in MILANO, via Leopardi 19, C.F. e P.I. n E l AZIENDA SANITARIA LOCALE AL con sede legale in Alessandria, via Venezia 6, Codice Fiscale e P.IVA , d ora in poi denominata soggetto ospitante, legalmente rappresentata in forza della deliberazione n. 678 del 11/10/2017 dal Responsabile S.S.A. Comunicazioni URP - Formazione avv. Francesca Chessa PREMESSO che la Legge 18/2/1989 n. 56 disciplina l ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l esercizio dell attività psicoterapeutica; che l art. 3 della Legge 56/1989 subordina l esercizio dell attività psicoterapeutica alla acquisizione, successivamente al conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia o della laurea in Psicologia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali attivati presso le Scuole di Specializzazione Universitarie o presso Istituti a tal fine riconosciuti; che la Legge 9/5/1989 n. 168 trasferisce al Ministero dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ora Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della Pubblica Istruzione; Pagina 4 di 9 Deliberazione n. 2017/920

5 che il DM 11/12/1998 n. 509 disciplina il riconoscimento degli Istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell art. 3 della Legge 56/1989; che l art. 8 del citato DM n. 509 prevede che il numero di ore annuali di insegnamento dei corsi riconosciuti non sia inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio presso strutture o servizi pubblici o privati accreditati; che l articolo 3, comma C.1, dell ordinanza 16 luglio 2004 del Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca prevede che gli Istituti abilitati a istituire Corsi di Specializzazione in Psicoterapia ex articolo 3 della Legge 56/1989, provvedano ad inviare al Ministero copia autentica delle convenzioni con strutture e servizi pubblici e privati accreditati, da cui risulti che l'oggetto delle stesse è l'attività pratica in psicoterapia, nonchè il numero massimo dei tirocinanti da ammettere per ciascun anno. che il Centro Milanese di Terapia della Famiglia è stato riconosciuto idoneo, con DM 24/10/1994 pubblicato in GU n. 263 del 10/11/1994, ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nelle sedi di Milano, Bologna, Genova, Padova, e con DM 25/2/2002 pubblicato in GU n. 39 del 13/3/2002 ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nelle sedi di Torino e Palermo; che il Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, con DM 25/5/2001 pubblicato in GU n. 160 del 12/7/2001, ha confermato l adeguamento del Centro Milanese di Terapia della Famiglia al regolamento adottato con DM 11/12/1998 n. 509; che il Centro Milanese di Terapia della Famiglia ha affidato, con apposita scrittura privata sottoscritta dai direttori Luigi Boscolo e Gianfranco Cecchin e dal Direttore di Episteme Marco Bianciardi, alla Associazione EPISTEME, Associazione per lo Studio dei Sistemi Umani, Torino, v. Ricasoli 4, C.F e P.IVA , la gestione organizzativa e didattica dei Corsi riconosciuti di specializzazione in psicoterapia presso la sede di Torino autorizzata con DM 25/2/2002 pubblicato in GU n. 39 del 13/3/2002; che presso la ASL AL si erogano servizi di psicologia clinica e di psicoterapia e sono presenti psicoterapeuti incaricati a svolgere anche il ruolo di tutor per gli specializzandi della sede di Torino del Centro Milanese di Terapia della Famiglia, i quali saranno accolti in numero e nei periodi dell anno che saranno concordati tra i responsabili del servizio della ASL e gli organi direttivi di Episteme; che la presente convenzione si pone la finalità di valorizzare la funzione formativa delle strutture della ASL AL, riconoscendo il patrimonio di esperienze del personale ivi operante nel valutare, comprendere ed intervenire sui problemi posti dall utenza; SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 - OGGETTO La ASL AL accetta, per l espletamento del tirocinio ex art. 8 del DM 11/12/1998 n. 509, gli allievi del Centro Milanese di Terapia della Famiglia (di seguito: Istituto) iscritti nella sede di Torino ai corsi di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo sistemico relazionale riconosciuti ex art. 3 della Legge 56/1989. La ASL AL si impegna a comunicare la struttura presso cui vengono esercitate attività psicoterapeutiche e presso cui avrà sede il tirocinio. Il numero massimo degli allievi che possono essere ammessi al tirocinio in ogni anno accademico è fissato in n. 2 allievi fino alla durata di validità della presente convenzione. Resta inteso che il numero Pagina 5 di 9 Deliberazione n. 2017/920

6 effettivo di allievi ammessi al tirocinio in ciascun anno accademico verrà stabilito di anno in anno, sentiti i responsabili dei Servizi interessati ed in base alle esigenze dei Servizi medesimi. I responsabili dei Servizi hanno la responsabilità della programmazione e della verifica dei tirocini, nonchè di ogni altro provvedimento riferito alla frequenza del tirocinante, sentito il Rappresentante dell Istituto. La ASL AL, sentito il Rappresentante dell Istituto, individua un tutor del tirocinio tra i propri dipendenti medici o psicologi iscritti ai rispettivi Albi professionali ed abilitati all esercizio della psicoterapia Art. 2 MODALITA Il tirocinio si svolge in un arco di tempo non inferiore ai 9 mesi per ciascun anno accademico. L impegno orario, per ciascun anno accademico, non deve essere inferiore a 150 ore. Il tirocinio viene svolto durante l orario in vigore presso la struttura. L orario settimanale viene definito dal Responsabile del Servizio competente, sentito il tutor, e viene comunicato al Rappresentante dell Istituto. L attestato di frequenza verrà rilasciato dal Responsabile SSA Comunicazione-URP-Formazione sulla base delle presenze del tirocinante regolarmente registrate su apposito libretto di frequenza o su appositi fogli firma, controfirmati dal tutor o dal Responsabile della struttura. Art. 3 DOVERI DEL TIROCINANTE Il tirocinante svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi concordati e delle finaltà perseguite dall Ente, seguendo le indicazioni date dal tutor, in coerenza con le disposizioni relative al settore e con i regolamenti generali dell Amministrazione. La pratica professionale di tirocinio, in conformità a quanto disposto dall articolo 3, comma C.1, dell ordinanza 16 luglio 2004 del Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca, ha come oggetto l attività pratica in psicoterapia, e, in conformità a quanto previsto dall art. 8 del DM 11/12/1998 n. 509, avrà la finalità di confrontare la specificità del modello di formazione appreso presso la Scuola di Formazione con la domanda dell utenza e di acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento nelle situazioni di emergenza. Qualora la presenza o l attività del tirocinante contrasti con gli obiettivi perseguiti dall Ente e dalla struttura è facoltà dell Amministrazione sospendere o revocare in qualsiasi momento il tirocinio. Il provvedimento di revoca o sospensione del tirocinio viene adottato dal Legale Rappresentante della ASL, su proposta del Direttore della struttura o dal Responsabile del Settore Formazione, e viene tempestivamente comunicato al tirocinante e al Responsabile dell Istituto. Art. 4 - ONERI L attività di tirocinio non costituisce rapporto di impiego. L attuazione del tirocinio non comporta l assunzione di oneri, diretti o riflessi, a carico dell Amministrazione della ASL AL. Art. 5- SICUREZZA L azienda ospitante attua, nei confronti del tirocinante di specialità tutti gli obblighi previsti a carico del Datore di Lavoro, ai sensi dell art. 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e ai sensi del D.Lgs. 230/1995 per la tutela dalle radiazioni ionizzanti, compresa la valutazione dei rischi, la formazione e l informazione, la sorveglianza sanitaria ove necessaria e la fornitura di opportuni D.P.I. Pagina 6 di 9 Deliberazione n. 2017/920

7 Fatto salvo eventuale specifica valutazione dei rischi da effettuarsi in casi particolari, si dà per scontato che i rischi a cui il tirocinante di specialità è sottoposto sono identici a quelli del gruppo omogeneo in cui si trova ad operare. Il soggetto quindi dovrà comportarsi adottando regole comportamentali identiche a quelle dei dipendenti e, in particolare, per quanto riguarda le problematiche afferenti alla sicurezza, dovrà rispettare quanto disposto dal Preposto e dai Dirigenti del gruppo omogeneo di appartenenza. L assicurazione contro infortuni e i rischi derivanti da responsasbilità civili verso terzi verificatesi durante l attività di tirocinio, è a carico dell Istituto, che ha appositamente stipulato Polizza di Assicurazione Infortuni estesa al contagio da HIV o da epatite B o C avvenuto accidentalmente durante lo svolgimento della attività assicurata (n. 05/699/9999), e Polizza di Assicurazione Responsabilità Civili verso Terzi (n. 03/699/7512) con la Società Reale Mutua di Assicurazioni (Attestato di copertura n. 030/2001). A questo fine, prima dell inizio del tirocinio da parte di ciascun allievo, l Istituto invia agli Uffici Amministrativi della ASL AL conferma scritta dell avvenuta comunicazione alla Società Reale Mutua di Assicurazioni del numero annuale di allievi iscritti ai corsi riconosciuti e conseguentemente coperti da polizza assicurativa. Art. 6 ATTIVITA L Istituto si impegna a comunicare annualmente all ASL AL il calendario delle proprie attività scientifiche e di formazione o aggiornamento rivolte a medici e psicologi abilitati all esercizio della psicoterapia. L Istituto si impegna a riservare l iscrizione gratuita alle attività stesse per i medici e gli psicologi dipendenti della ASL AL e incaricati come tutor di tirocinio degli allievi dell Istituto in quell anno accademico. I Responsabili della ASL AL presso cui si svolgono attività psicoterapeutiche si impegnano a comunicare al Rappresentante dell Istituto, nei tempi previsti per le iscrizioni, i nominativi dei tutors che intendono iscriversi all iniziativa. Art. 7 - DURATA La presente convenzione decorre dall a.a. 2017/2018 ha la durata di quattro anni, ed è rinnovabile su esplicita richiesta di una delle parti e di comune accordo tra le parti stesse. Art. 8 IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d uso, ai sensi dell art. 4 della tariffa parte seconda del DPR 131 del 26/4/1986 e le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente. Le spese di bollo, ai sensi dell art. 8 e dell art. 16 (tabella allegato B) del DPR 26/ n. 642 e s.m.i., sono a carico del Soggetto Promotore. Art. 9 FORO COMPETENTE Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l accordo, le parti concordano di risolvere tramite le competenze del Tribunale di Alessandria. Pagina 7 di 9 Deliberazione n. 2017/920

8 Art. 10- RINVIO Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia. Letto, confermato e sottoscritto. Associazione EPISTEME Il Direttore (Dr. Marco BIANCIARDI) A.S.L. AL Il Responsabile S.S.A. Comunicazione URP - Formazione (Avv. Francesca CHESSA) Pagina 8 di 9 Deliberazione n. 2017/920

9 Deliberazione del Direttore Generale n. Letto, approvato e sottoscritto. Parere favorevole del DIRETTORE AMMINISTRATIVO Parere favorevole del DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE GENERALE Pagina 9 di 9 Deliberazione n. 2017/920

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