Prestito pubblico di e-book: la Corte di Giustizia riconosce la possibilità per le biblioteche pubbliche di dare a prestito libri in formato digitale
|
|
- Massimiliano Marchetti
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama Prestito pubblico di e-book: la Corte di Giustizia riconosce la possibilità per le biblioteche pubbliche di dare a prestito libri in formato digitale 23 Novembre 2016 media LAWS Di Giovanni De Gregorio Il caso La sentenza della Corte di Giustizia (Caso C-174/15) del 10 novembre 2016 ha equiparato il prestito di un libro elettronico (e book) a quello di un libro cartaceo in base a determinate condizioni. La Corte europea ha riconosciuto l applicabilità dell eccezione di prestito pubblico prevista all articolo 6 della Direttiva 2006/155 concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, che prevede, comunque, un equa remunerazione degli autori. Per via di questa decisione, le biblioteche pubbliche europee potranno quindi prestare libri anche in formato digitale rispettando le condizioni indicate dalla Corte di Giustizia. Il caso che ha portato alla decisione in questione deriva da un intenso dibattito europeo sul prestito dei libri digitali da parte delle biblioteche pubbliche. In particolare in Olanda, la discussione ha spinto il Ministero dell Istruzione, della Cultura e delle Scienze a richiedere all Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam (Istituto di diritto dell informazione dell Università di Amsterdam, Paesi Bassi) e all ufficio studi SEO un parere sul tema. La relazione di tali enti ha riconosciuto che il prestito di libri digitali non rientra nel diritto esclusivo di prestito ai sensi delle disposizioni della legge olandese che recepiscono la direttiva 2006/115. Il risultato è che il prestito di libri digitali da parte delle biblioteche pubbliche olandesi non può basarsi sulla deroga prevista all articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva. Il giudizio in Olanda A seguito di questo parere, la Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB), associazione cui aderiscono tutte le biblioteche pubbliche dei Paesi Bassi, non condividendo le conclusioni della relazione, ha citato in giudizio la Stichting Leenrecht, fondazione preposta alla riscossione delle remunerazioni dovute agli autori a titolo della deroga per il prestito pubblico. In particolare, le biblioteche olandesi prestano libri in formato cartaceo e, in cambio, versano una somma forfettaria alla Stichting. La VOB propone una modalità di prestito dei libri digitali secondo il modello one copy one user. Secondo tale impostazione, l e-book accessibile dal servizio della biblioteca viene scaricato dall utente per la durata del prestito, durante la quale non è accessibile ad altri utenti della biblioteca. Alla scadenza di tale periodo, il libro diviene automaticamente inutilizzabile per l utente e può quindi essere preso in prestito da un altro utente. Il Rechtbank Den Haag (Tribunale dell Aia, Paesi Bassi), ritenuto che la decisione sulle pretese della VOB dipendesse dall interpretazione delle disposizioni di diritto dell Unione, ha deciso di ricorrere al rinvio
2 pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Prima questione Con la sua prima questione, il giudice olandese chiede che se nella nozione di prestito rientra il prestito della copia di un libro in formato digitale, laddove tale prestito sia realizzato caricando tale copia sul server di una biblioteca pubblica e consentendo all utente interessato di riprodurre detta copia scaricandola sul proprio computer, fermo restando che durante il periodo di prestito può essere scaricata una sola copia e che, alla scadenza di tale periodo, la copia scaricata da detto utente non può più essere dal medesimo utilizzata. L articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/115 definisce la nozione di prestito come la cessione in uso di oggetti, per un periodo limitato di tempo ma non ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto, quando il prestito viene effettuato da istituzioni aperte al pubblico. Tuttavia, da tale disposizione non risulta che gli oggetti di cui all articolo 1, paragrafo 1, di detta direttiva, debbano includere anche gli oggetti intangibili, come quelli aventi natura digitale. Inoltre, la Corte riconosce che è necessario tenere in considerazione il trattato OMPI, vincolante per gli Stati membri, il quale non include nel diritto di noleggio la possibilità di prestare opere digitali se non incluse su un supporto tangibile. Tuttavia la convenzione non tratta del prestito. Ai sensi della dichiarazione concordata allegata al trattato dell OMPI, con le nozioni di opere originali e di copia delle stesse, di cui all articolo 7 di tale trattato, relativo al diritto di noleggio, si intendono esclusivamente copie fissate su un supporto materiale, che possono essere immesse in commercio come oggetti tangibili. Ne deriva che sono esclusi dal diritto di noleggio, previsto in detto trattato, gli oggetti intangibili nonché le copie non fissate su un supporto materiale, quali le copie digitali. Tuttavia, secondo la Corte, la Direttiva, distinguendo testualmente il noleggio dal prestito, non ha necessariamente inteso attribuire il medesimo significato alle nozioni di «oggetti» e di «copie», sia che si tratti del regime di noleggio sia che si tratti di quello del prestito. Pertanto, la Corte ha riconosciuto che la nozione di «prestito» di oggetti, ai sensi di tale direttiva, possa eventualmente essere interpretata nel senso che comprenda anche alcuni prestiti effettuati in forma digitale in modo da non violare l accordo OMPI. Inoltre, tale conclusione è sostenuta dall obiettivo perseguito dalla direttiva 2006/115. In particolare, il considerando 4 afferma che il diritto d autore deve adeguarsi ai nuovi sviluppi economici, quali le nuove forme di utilizzazione economica. A tal proposito, il prestito effettuato in formato digitale rientra in tali nuove forme di utilizzazione economica e, per tale ragione, giustifica l adeguamento del diritto d autore ai nuovi sviluppi economici. Inoltre, sebbene il regime di eccezione stabilito dall articolo 6, rappresentando una deroga al diritto esclusivo di prestito, debba essere interpretato in modo restrittivo, l interpretazione deve anche consentire di salvaguardare l effetto utile dell eccezione così istituita e di rispettarne la finalità (v. sentenze del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C?403/08 e C?429/08, EU:C:2011:631, punti 162 e 163, nonché del 1 dicembre 2011, Painer, C?145/10, EU:C:2011:798, punto 133). Al fine di salvaguardare in futuro l effetto utile della deroga per il prestito da parte di istituzioni pubbliche, che dipende in gran parte anche dal contributo di tale eccezione alla promozione culturale, non si può pertanto escludere l applicabilità dell eccezione nel caso in cui l operazione effettuata da una biblioteca accessibile al pubblico presenti caratteristiche sostanzialmente analoghe a quelle dei prestiti di opere su carta stampata. Per tali ragioni, la Corte di Giustizia ha equiparato il prestito digitale a quello cartaceo, sostenendo che nella nozione di prestito, ai sensi di tali disposizioni, rientra il prestito della copia di un libro in formato digitale, laddove tale prestito sia realizzato caricando tale copia sul server di una biblioteca pubblica e consentendo ad un utente di riprodurre detta copia scaricandola sul proprio computer, fermo restando che durante il periodo di prestito può essere scaricata una sola copia e che, alla
3 scadenza di tale periodo, la copia scaricata da detto utente non può più essere dal medesimo utilizzata. Seconda questione Con la seconda questione la Corte olandese chiede alla Corte se ci siano delle norme che impediscano agli Stati membri di subordinare l applicazione dell eccezione alla condizione che la copia di un libro in formato digitale messa a disposizione dalla biblioteca pubblica sia stata diffusa con una prima vendita o un primo altro trasferimento di proprietà di tale copia nell Unione da parte del titolare del diritto di distribuzione al pubblico o con il suo consenso, ai sensi dell articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29. In questo caso, la Corte di Giustizia ha espresso un giudizio positivo concludendo che gli Stati membri possano subordinare il noleggio alle condizioni menzionate. Infatti, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che gli atti di sfruttamento dell opera protetta, quali il prestito pubblico non possono essere equiparati alla vendita o a qualsiasi altro atto lecito di distribuzione, e che il diritto di prestito rimane nel novero delle prerogative dell autore, a prescindere dalla vendita del supporto materiale che contiene l opera. Per tali ragioni, il diritto di prestito non si esaurisce con la vendita o con qualsiasi altro atto di diffusione, mentre il diritto di distribuzione lo sarà solo nel caso di prima vendita nell Unione da parte del titolare del diritto o con il suo consenso (v. sentenza del 6 luglio 2006, Commissione/Portogallo, C?53/05, EU:C:2006:448, punto 34). Di conseguenza l autore può imporre delle limitazioni alla circolazione delle sue opere nei limiti dell eccezione prevista dall articolo 6. Se l autore, infatti, potesse impedire alle biblioteche pubbliche il prestito, tale scelta svuoterebbe la portata dell eccezione. Al contrario, se questo diritto non fosse riconosciuto all autore, questi subirebbe un pregiudizio ingiustificato al proprio diritto sull opera. Terza questione Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede se l eccezione in questione si applichi alla messa a disposizione da parte di una biblioteca pubblica di una copia di un libro in formato digitale qualora detta copia sia stata ottenuta a partire da una fonte illegale. Sebbene il testo dell articolo riguardante tale eccezione non preveda espressamente alcun requisito riguardante la provenienza lecita della copia messa a disposizione dalla biblioteca pubblica, uno degli obiettivi della direttiva 2006/115 è costituito dalla lotta alla pirateria, come emerge dal suo considerando 2. Ammettere che una copia prestata da una biblioteca pubblica possa essere ottenuta da una fonte illegale equivarrebbe chiaramente a tollerare la circolazione di opere contraffatte o riprodotte abusivamente che sarebbe pertanto chiaramente in contrasto con tale obiettivo. In altri casi, inoltre, la Corte ha già dichiarato, che il regime delle eccezioni non può includere i casi in cui le copie realizzate derivino da una fonte illegale (in merito all eccezione di copia privata di cui all articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, v. ACI Adam e a., C?435/12, EU:C:2014:254, punto 41). Per tali ragioni, l eccezione di prestito pubblico si applica alla messa a disposizione da parte di una biblioteca pubblica di una copia di un libro in formato digitale qualora detta copia non sia stata ottenuta a partire da una fonte illegale. Conclusioni La decisione della Corte impatterà sul ruolo delle biblioteche pubbliche in Europa estendendo il sistema dei prestiti anche ai libri digitali. Come già osservato, la decisione deriva dalla necessità sostanziale di adeguamento alle nuove tecnologie digitali che ormai da tempo sono entrate a far parte della quotidianità. Nei secoli le biblioteche hanno già attraversato diverse rivoluzioni legate al mutamento tecnologico: dalle
4 pergamene nell età antica alla stampa a caratteri mobili, agli archivi digitali e, oggi, agli e-book. Questa decisione darà nuova vitalità alle biblioteche permettendo ai cittadini di fruire dei contenuti digitali rispettando le stesse regole di prestito previste per i libri stampati. Internet e le tecnologie digitali hanno trasformato numerosi settori economici tra cui quello letterario. Infatti, sebbene l e-book non abbia ancora sostituito il libro cartaceo, il volume di vendite di libri digitali continua a crescere e alcuni libri sono pubblicati esclusivamente in formato digitale. Corte di giustizia dell'unione Europea, Terza Sezione, sentenza VOB del 10 novembre 2016 (Caso C- 174/15) Redatto il 15 novembre 2016 Di Giovanni De Gregorio Il caso La sentenza della Corte di Giustizia (Caso C-174/15) del 10 novembre 2016 ha equiparato il prestito di un libro elettronico (e book) a quello di un libro cartaceo in base a determinate condizioni. La Corte europea ha riconosciuto l applicabilità dell eccezione di prestito pubblico prevista all articolo 6 della Direttiva 2006/155 concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, che prevede, comunque, un equa remunerazione degli autori. Per via di questa decisione, le biblioteche pubbliche europee potranno quindi prestare libri anche in formato digitale rispettando le condizioni indicate dalla Corte di Giustizia. Il caso che ha portato alla decisione in questione deriva da un intenso dibattito europeo sul prestito dei libri digitali da parte delle biblioteche pubbliche. In particolare in Olanda, la discussione ha spinto il Ministero dell Istruzione, della Cultura e delle Scienze a richiedere all Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam (Istituto di diritto dell informazione dell Università di Amsterdam, Paesi Bassi) e all ufficio studi SEO un parere sul tema. La relazione di tali enti ha riconosciuto che il prestito di libri digitali non rientra nel diritto esclusivo di prestito ai sensi delle disposizioni della legge olandese che recepiscono la direttiva 2006/115. Il risultato è che il prestito di libri digitali da parte delle biblioteche pubbliche olandesi non può basarsi sulla deroga prevista all articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva. Il giudizio in Olanda A seguito di questo parere, la Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB), associazione cui aderiscono tutte le biblioteche pubbliche dei Paesi Bassi, non condividendo le conclusioni della relazione, ha citato in giudizio la Stichting Leenrecht, fondazione preposta alla riscossione delle remunerazioni dovute agli autori a titolo della deroga per il prestito pubblico. In particolare, le biblioteche olandesi prestano libri in formato cartaceo e, in cambio, versano una somma forfettaria alla Stichting. La VOB propone una modalità di prestito dei libri digitali secondo il modello one copy one user. Secondo tale impostazione, l e-book accessibile dal servizio della biblioteca viene scaricato dall utente per la durata del prestito, durante la quale non è accessibile ad altri utenti della biblioteca. Alla scadenza di tale periodo, il libro diviene automaticamente inutilizzabile per l utente e può quindi essere preso in prestito da un altro utente. Il Rechtbank Den Haag (Tribunale dell Aia, Paesi Bassi), ritenuto che la decisione sulle pretese della VOB dipendesse dall interpretazione delle disposizioni di diritto dell Unione, ha deciso di ricorrere al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
5 Prima questione Con la sua prima questione, il giudice olandese chiede che se nella nozione di prestito rientra il prestito della copia di un libro in formato digitale, laddove tale prestito sia realizzato caricando tale copia sul server di una biblioteca pubblica e consentendo all utente interessato di riprodurre detta copia scaricandola sul proprio computer, fermo restando che durante il periodo di prestito può essere scaricata una sola copia e che, alla scadenza di tale periodo, la copia scaricata da detto utente non può più essere dal medesimo utilizzata. L articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/115 definisce la nozione di prestito come la cessione in uso di oggetti, per un periodo limitato di tempo ma non ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto, quando il prestito viene effettuato da istituzioni aperte al pubblico. Tuttavia, da tale disposizione non risulta che gli oggetti di cui all articolo 1, paragrafo 1, di detta direttiva, debbano includere anche gli oggetti intangibili, come quelli aventi natura digitale. Inoltre, la Corte riconosce che è necessario tenere in considerazione il trattato OMPI, vincolante per gli Stati membri, il quale non include nel diritto di noleggio la possibilità di prestare opere digitali se non incluse su un supporto tangibile. Tuttavia la convenzione non tratta del prestito. Ai sensi della dichiarazione concordata allegata al trattato dell OMPI, con le nozioni di opere originali e di copia delle stesse, di cui all articolo 7 di tale trattato, relativo al diritto di noleggio, si intendono esclusivamente copie fissate su un supporto materiale, che possono essere immesse in commercio come oggetti tangibili. Ne deriva che sono esclusi dal diritto di noleggio, previsto in detto trattato, gli oggetti intangibili nonché le copie non fissate su un supporto materiale, quali le copie digitali. Tuttavia, secondo la Corte, la Direttiva, distinguendo testualmente il noleggio dal prestito, non ha necessariamente inteso attribuire il medesimo significato alle nozioni di «oggetti» e di «copie», sia che si tratti del regime di noleggio sia che si tratti di quello del prestito. Pertanto, la Corte ha riconosciuto che la nozione di «prestito» di oggetti, ai sensi di tale direttiva, possa eventualmente essere interpretata nel senso che comprenda anche alcuni prestiti effettuati in forma digitale in modo da non violare l accordo OMPI. Inoltre, tale conclusione è sostenuta dall obiettivo perseguito dalla direttiva 2006/115. In particolare, il considerando 4 afferma che il diritto d autore deve adeguarsi ai nuovi sviluppi economici, quali le nuove forme di utilizzazione economica. A tal proposito, il prestito effettuato in formato digitale rientra in tali nuove forme di utilizzazione economica e, per tale ragione, giustifica l adeguamento del diritto d autore ai nuovi sviluppi economici. Inoltre, sebbene il regime di eccezione stabilito dall articolo 6, rappresentando una deroga al diritto esclusivo di prestito, debba essere interpretato in modo restrittivo, l interpretazione deve anche consentire di salvaguardare l effetto utile dell eccezione così istituita e di rispettarne la finalità (v. sentenze del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C?403/08 e C?429/08, EU:C:2011:631, punti 162 e 163, nonché del 1 dicembre 2011, Painer, C?145/10, EU:C:2011:798, punto 133). Al fine di salvaguardare in futuro l effetto utile della deroga per il prestito da parte di istituzioni pubbliche, che dipende in gran parte anche dal contributo di tale eccezione alla promozione culturale, non si può pertanto escludere l applicabilità dell eccezione nel caso in cui l operazione effettuata da una biblioteca accessibile al pubblico presenti caratteristiche sostanzialmente analoghe a quelle dei prestiti di opere su carta stampata. Per tali ragioni, la Corte di Giustizia ha equiparato il prestito digitale a quello cartaceo, sostenendo che nella nozione di prestito, ai sensi di tali disposizioni, rientra il prestito della copia di un libro in formato digitale, laddove tale prestito sia realizzato caricando tale copia sul server di una biblioteca pubblica e consentendo ad un utente di riprodurre detta copia scaricandola sul proprio computer, fermo restando che durante il periodo di prestito può essere scaricata una sola copia e che, alla scadenza di tale periodo, la copia scaricata da detto utente non può più essere dal medesimo utilizzata
6 . Seconda questione Con la seconda questione la Corte olandese chiede alla Corte se ci siano delle norme che impediscano agli Stati membri di subordinare l applicazione dell eccezione alla condizione che la copia di un libro in formato digitale messa a disposizione dalla biblioteca pubblica sia stata diffusa con una prima vendita o un primo altro trasferimento di proprietà di tale copia nell Unione da parte del titolare del diritto di distribuzione al pubblico o con il suo consenso, ai sensi dell articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29. In questo caso, la Corte di Giustizia ha espresso un giudizio positivo concludendo che gli Stati membri possano subordinare il noleggio alle condizioni menzionate. Infatti, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che gli atti di sfruttamento dell opera protetta, quali il prestito pubblico non possono essere equiparati alla vendita o a qualsiasi altro atto lecito di distribuzione, e che il diritto di prestito rimane nel novero delle prerogative dell autore, a prescindere dalla vendita del supporto materiale che contiene l opera. Per tali ragioni, il diritto di prestito non si esaurisce con la vendita o con qualsiasi altro atto di diffusione, mentre il diritto di distribuzione lo sarà solo nel caso di prima vendita nell Unione da parte del titolare del diritto o con il suo consenso (v. sentenza del 6 luglio 2006, Commissione/Portogallo, C?53/05, EU:C:2006:448, punto 34). Di conseguenza l autore può imporre delle limitazioni alla circolazione delle sue opere nei limiti dell eccezione prevista dall articolo 6. Se l autore, infatti, potesse impedire alle biblioteche pubbliche il prestito, tale scelta svuoterebbe la portata dell eccezione. Al contrario, se questo diritto non fosse riconosciuto all autore, questi subirebbe un pregiudizio ingiustificato al proprio diritto sull opera. Terza questione Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede se l eccezione in questione si applichi alla messa a disposizione da parte di una biblioteca pubblica di una copia di un libro in formato digitale qualora detta copia sia stata ottenuta a partire da una fonte illegale. Sebbene il testo dell articolo riguardante tale eccezione non preveda espressamente alcun requisito riguardante la provenienza lecita della copia messa a disposizione dalla biblioteca pubblica, uno degli obiettivi della direttiva 2006/115 è costituito dalla lotta alla pirateria, come emerge dal suo considerando 2. Ammettere che una copia prestata da una biblioteca pubblica possa essere ottenuta da una fonte illegale equivarrebbe chiaramente a tollerare la circolazione di opere contraffatte o riprodotte abusivamente che sarebbe pertanto chiaramente in contrasto con tale obiettivo. In altri casi, inoltre, la Corte ha già dichiarato, che il regime delle eccezioni non può includere i casi in cui le copie realizzate derivino da una fonte illegale (in merito all eccezione di copia privata di cui all articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, v. ACI Adam e a., C?435/12, EU:C:2014:254, punto 41). Per tali ragioni, l eccezione di prestito pubblico si applica alla messa a disposizione da parte di una biblioteca pubblica di una copia di un libro in formato digitale qualora detta copia non sia stata ottenuta a partire da una fonte illegale. Conclusioni La decisione della Corte impatterà sul ruolo delle biblioteche pubbliche in Europa estendendo il sistema dei prestiti anche ai libri digitali. Come già osservato, la decisione deriva dalla necessità sostanziale di adeguamento alle nuove tecnologie digitali che ormai da tempo sono entrate a far parte della quotidianità. Nei secoli le biblioteche hanno già attraversato diverse rivoluzioni legate al mutamento tecnologico: dalle pergamene nell età antica alla stampa a caratteri mobili, agli archivi digitali e, oggi, agli e-book. Questa
7 decisione darà nuova vitalità alle biblioteche permettendo ai cittadini di fruire dei contenuti digitali rispettando le stesse regole di prestito previste per i libri stampati. Internet e le tecnologie digitali hanno trasformato numerosi settori economici tra cui quello letterario. Infatti, sebbene l e-book non abbia ancora sostituito il libro cartaceo, il volume di vendite di libri digitali continua a crescere e alcuni libri sono pubblicati esclusivamente in formato digitale. Corte di giustizia dell'unione Europea, Terza Sezione, sentenza VOB del 10 novembre 2016 (Caso C- 174/15) Redatto il 15 novembre 2016 TAG: copyright, diritto d'autore, e-book, Editoria, costituzionale, Diritto dell'unione Europea, Diritto dell informazione, New technology Avvertenza La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171- ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" ( con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione. Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di InFOROmatica S.r.l
Studi di settore, quadri sinottici su sanzioni
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Studi di settore, quadri sinottici su sanzioni 07 Gennaio 2012 Maurizio Villani STUDI DI SETTORE SANZIONI 100%
Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Lavoro - Corte Giustizia Unione Europea: la condotta di una persona che si candida per un posto di lavoro al solo
Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge 212 del 2000. Cessione gratuita di beni alle ONLUS. Art. 13,
Regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza di cui all articolo 2513 del codice civile
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza di cui all articolo 2513 del codice civile 19
Contratto di Stage e subordinazione
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Nota a: Sentenza del Tribunale di Novara, sezione lavoro, 29 maggio 2010 n. 60 03 Maggio 2011 Diego Venneri Da
Contratti tra consumatori e professionisti: l Italia recepisce la Direttiva Europea e modifica il Codice del Consumo
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Contratti tra consumatori e professionisti: l Italia recepisce la Direttiva Europea e modifica il Codice del Consumo
Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali 18 Marzo 2006 Filodiritto editore Articolo
Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita delle sentenze di proscioglimento.
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita delle sentenze di proscioglimento. 22 Febbraio
Misure contro gli atti persecutori
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Misure contro gli atti persecutori 20 Giugno 2008 Filodiritto editore Articolo 1 (Modifiche al codice penale).
Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Decreto fiscale n. 193 del 22/10/2016: anche la dichiarazione integrativa a favore del contribuente potrà essere
Modalità di esecuzione delle visure catastali.
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Modalità di esecuzione delle visure catastali. 22 Ottobre 2006 Filodiritto editore IL DIRETTORE DELL AGENZIA Visto
Corte di Giustizia UE: il sistema italiano di assegnazione di frequenze radiotelevisive è contrario al diritto comunitario
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Corte di Giustizia UE: il sistema italiano di assegnazione di frequenze radiotelevisive è contrario al diritto
Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Disposizioni attuative dell articolo 108, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza.
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza.
Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Regolamento recante disposizioni modificative del capo IV del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, concernente
Governo: recepimento Direttiva e-commerce, maggiori tutele per i consumatori che acquistano online
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Governo: recepimento Direttiva e-commerce, maggiori tutele per i consumatori che acquistano online 20 Gennaio
Privacy - Senato: la Commissione speciale per gli atti urgenti esaminerà lo schema di decreto legislativo per l adeguamento al GDPR
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Privacy - Senato: la Commissione speciale per gli atti urgenti esaminerà lo schema di decreto legislativo per
Codice dell amministrazione digitale
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Codice dell amministrazione digitale Versione consolidata 01 Maggio 2006 Filodiritto editore [Versione consolidata
Particolarità dei contratti locatizi in Francia
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Particolarità dei contratti locatizi in Francia Il diritto d ingresso 08 Luglio 2011 Daniele Lupi Abstract: L
L attuazione della Direttiva 2005/60/CE (III Direttiva Antiriciclaggio)
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama L attuazione della Direttiva 2005/60/CE (III Direttiva Antiriciclaggio) 04 Febbraio 2007 Maurizio Arena E stata
La compensazione tra imposte e crediti maturati a seguito dell ammissione al gratuito patrocinio
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama La compensazione tra imposte e crediti maturati a seguito dell ammissione al gratuito patrocinio 16 Settembre
Ambiente: il TAR Lazio annulla il mancato riconoscimento di un sistema autonomo di restituzione degli imballaggi terziari
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Ambiente: il TAR Lazio annulla il mancato riconoscimento di un sistema autonomo di restituzione degli imballaggi
DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva validità temporale -
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva validità temporale - Circolare del ministero del lavoro n. 35/2010
Il regime IVA delle prestazioni di formazione ed aggiornamento del personale dalla C.M alla R.M Parte II
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Il regime IVA delle prestazioni di formazione ed aggiornamento del personale dalla C.M. 36-2010 alla R.M. 44-2012.
I diritti della bambina sulla carta
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama I diritti della bambina sulla carta 07 Novembre 2009 Margherita Marzario Abstract: A coronamento del testo soggiunge
Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione 14 Marzo 2006 Filodiritto editore Articolo 1. 1. L
Le associazioni nel diritto tedesco
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Le associazioni nel diritto tedesco 27 Luglio 2009 Armin Kapeller I Norme di carattere generale L associazione
Soci - Cassazione Civile: la Cassazione chiarisce il ristretto ambito applicativo dell articolo 2949 del codice civile
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Soci - Cassazione Civile: la Cassazione chiarisce il ristretto ambito applicativo dell articolo 2949 del codice
Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati 12 Febbraio 2006 Filodiritto editore TITOLO
Maternità: più tutele per le iscritte alla gestione separata
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Maternità: più tutele per le iscritte alla gestione separata Collaboratori sempre più simili ai subordinati 07
Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Assegnazione e rilascio delle quote di CO2 per il periodo 2005-2007 ai sensi di quanto stabilito dall articolo
Agenzia Entrate: imposta sulle successioni in caso di rappresentazione
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Agenzia Entrate: imposta sulle successioni in caso di rappresentazione 13 Febbraio 2010 Filodiritto editore OGGETTO:Consulenza
Agenzia Entrate: Risoluzione sul regime fiscale del trust misto
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Agenzia Entrate: Risoluzione sul regime fiscale del trust misto 08 Marzo 2008 Filodiritto editore OGGETTO: Istanza
Agenzia Entrate: si paga il contributo nelle cause di opposizione all esecuzione ex art. 615 c.p.c. per sanzioni amministrative
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Agenzia Entrate: si paga il contributo nelle cause di opposizione all esecuzione ex art. 615 c.p.c. per sanzioni
Sentenza Corte Giustizia UE sezione terza, C174_15
Sentenza Corte Giustizia UE sezione terza, C174_15 Prestito libri in formato digitale Rif. Direttiva 2001/29/CE, Direttiva 2006/115/CE SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 10 novembre 2016 «Rinvio pregiudiziale
Agenzia Dogane: nota sul modello Intrastat
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Agenzia Dogane: nota sul modello Intrastat 20 Febbraio 2010 Filodiritto editore OGGETTO: Attuazione delle Direttive
Il nuovo accesso civico previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. Le amministrazioni hanno l obbligo di adeguarsi
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Il nuovo accesso civico previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. Le amministrazioni hanno l obbligo
Impugnazione della risoluzione del rapporto di lavoro
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Impugnazione della risoluzione del rapporto di lavoro 22 Ottobre 2011 Salvatore Camonita L impugnazione consiste
Ente no profit: indeducibili i canoni di leasing qualora non siano rispettate le finalità proprie dell Ente
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Ente no profit: indeducibili i canoni di leasing qualora non siano rispettate le finalità proprie dell Ente 19
Bollette telefoniche: anche le ultime tre cifre potranno essere "in chiaro"
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Bollette telefoniche: anche le ultime tre cifre potranno essere "in chiaro" 01 Aprile 2008 Filodiritto editore
Attuazione delle sinergie operative tra Comuni e Amministrazione Finanziaria nella lotta all evasione fiscale
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Attuazione delle sinergie operative tra Comuni e Amministrazione Finanziaria nella lotta all evasione fiscale
L obbligo di mantenimento dei figli nel diritto svizzero
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama L obbligo di mantenimento dei figli nel diritto svizzero Brevi note 09 Ottobre 2009 Armin Kapeller I Oggetto dell
Garante Privacy: accesso del paziente alle riprese di intervento chirurgico
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Garante Privacy: accesso del paziente alle riprese di intervento chirurgico 23 Novembre 2006 Filodiritto editore
Incentivi alla progettazione
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Incentivi alla progettazione Legge 4 novembre 2010 n. 183 27 Novembre 2010 Carlo Rapicavoli L art. 35 della Legge
Impianti fotovoltaici: rendita catastale con stima diretta e necessità di effettivo sopralluogo
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Impianti fotovoltaici: rendita catastale con stima diretta e necessità di effettivo sopralluogo 17 Ottobre 2014
Consiglio di Stato: il diritto di accesso agli atti tributari esclude documenti «equipollenti»
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Consiglio di Stato: il diritto di accesso agli atti tributari esclude documenti «equipollenti» 24 Luglio 2014
Processo telematico: avvio delle comunicazioni tramite PEC ai sensi dell art. 136 c.p.c.
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Processo telematico: avvio delle comunicazioni tramite PEC ai sensi dell art. 136 c.p.c. 04 Febbraio 2012 Maurizio
Elenchi telefonici: semplificate le procedure per i "categorici"
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Elenchi telefonici: semplificate le procedure per i "categorici" 21 Settembre 2008 Filodiritto editore GARANTE
Regione Veneto: prime indicazioni per l applicazione della norma sugli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti speciali
Regione Veneto: prime indicazioni per l applicazione della norma sugli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti speciali Legge regionale 16 febbraio 2010 n. 11 Legge finanziaria regionale per il
Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama. 15 marzo 2008
Modalità di attuazione dell articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni
Agenzia delle Entrate: deducibilità corrispettivi per sponsorizzazione a società sportive dilettantistiche
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Agenzia delle Entrate: deducibilità corrispettivi per sponsorizzazione a società sportive dilettantistiche 26
Brevi appunti sulle modifiche alla disciplina della ristrutturazione dei debiti
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Brevi appunti sulle modifiche alla disciplina della ristrutturazione dei debiti Le modifiche all articolo 182bis
Distruzione da parte del testatore di un originale di testamento olografo
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Distruzione da parte del testatore di un originale di testamento olografo Nota a Corte di Cassazione - Sezione
Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Disposizioni integrative e correttive del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante la disciplina del fallimento,
La CTP di Vibo Valentia dichiara legittima la TARSU per gli anni 2010 e 2011
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama La CTP di Vibo Valentia dichiara legittima la TARSU per gli anni 2010 e 2011 28 Settembre 2015 Gioacchino De Filippis
Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Interpello art. 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 - Cessione pro-soluto di crediti ai sensi dell art. 58 del D.Lgs.
Guida al diritto camerale annuale
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Guida al diritto camerale annuale 12 Maggio 2012 Idalisa Lamorgese, Maurizio Villani Si avvicina una scadenza
Studi di settore: avvisi di accertamento nulli per carenza di motivazione e per mancanza di grave incongruenza tra dichiarato e accertato
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Studi di settore: avvisi di accertamento nulli per carenza di motivazione e per mancanza di grave incongruenza
Tribunale di Novara: no al provvedimento ex art.156 c.c. per spese straordinarie e per il ritardo nell adempimento
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Tribunale di Novara: no al provvedimento ex art.156 c.c. per spese straordinarie e per il ritardo nell adempimento
Garante Privacy: provvedimento cautelativo di blocco del trattamento dati personali "Iene"
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Garante Privacy: provvedimento cautelativo di blocco del trattamento dati personali "Iene" 13 Ottobre 2006 Filodiritto
Tutela del lavoratore subordinato in ipotesi di trasferimento del titolo sportivo in ambito F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio)
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Tutela del lavoratore subordinato in ipotesi di trasferimento del titolo sportivo in ambito F.I.G.C. (Federazione
Il versamento a rate dell Iva omessa non elimina il reato
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Il versamento a rate dell Iva omessa non elimina il reato 17 Dicembre 2014 Idalisa Lamorgese, Maurizio Villani
Garante Privacy: le informative on line devono essere complete
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Garante Privacy: le informative on line devono essere complete 26 Novembre 2008 Filodiritto editore IL GARANTE
Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama La mancata indicazione del responsabile del procedimento nelle cartelle esattoriali: rilievi di incostituzionalità
Nuova applicazione della Corte di Giustizia del principio dell accesso al mercato in materia di libera circolazione delle merci
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Nuova applicazione della Corte di Giustizia del principio dell accesso al mercato in materia di libera circolazione
Concludendo che pur nella consapevolezza della precarietà ed emendabilità del criterio interpretativo adottato dal T.A.R.. in relazione a fattispecie
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Copie di atti giudiziari: uso di supporti informatici 17 Marzo 2016 Gaetano Walter Caglioti Molteplici le problematiche
Agenzia Entrate: sì all utilizzo delle ritenute subite per compensare debiti propri dell associazione professionale o della società
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Agenzia Entrate: sì all utilizzo delle ritenute subite per compensare debiti propri dell associazione professionale
Amministrazione digitale: il nuovo protocollo informatico e le sue regole
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Amministrazione digitale: il nuovo protocollo informatico e le sue regole Decreto del Presidente del Consiglio
Pubblica Amministrazione: le assunzioni obbligatorie ed i vincoli di spesa pubblica
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Pubblica Amministrazione: le assunzioni obbligatorie ed i vincoli di spesa pubblica 03 Marzo 2014 Barbara Esposito
Banca - Cassazione Civile: pagamenti online non autorizzati dal titolare del conto e responsabilità dell istituto di credito
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Banca - Cassazione Civile: pagamenti online non autorizzati dal titolare del conto e responsabilità dell istituto
Sulla estensione dei vincoli alle spese di personale sostenuti dagli enti locali e dalle società partecipate
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Sulla estensione dei vincoli alle spese di personale sostenuti dagli enti locali e dalle società partecipate Corte
Rapporti tra soggettività e capacità giuridica. La situazione del concepito alla luce della L. 40/2004 sulla procreazione assistita.
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Rapporti tra soggettività e capacità giuridica. La situazione del concepito alla luce della L. 40/2004 sulla procreazione
La controversa ammissibilità a sanatoria edilizia degli immobili abusivi in aree vincolate in territorio siciliano
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama La controversa ammissibilità a sanatoria edilizia degli immobili abusivi in aree vincolate in territorio siciliano
Estimi catastali a Lecce: ricorso per Cassazione perdente, inutile e costoso
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Estimi catastali a Lecce: ricorso per Cassazione perdente, inutile e costoso 28 Aprile 2014 Maurizio Villani Nella
Fondo contrattazione decentrata negli enti locali
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Fondo contrattazione decentrata negli enti locali Nota a Corte dei Conti Sezioni riunite di controllo, Delibera
Il nuovo CAD: un intralcio per la posta elettronica certificata?
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Il nuovo CAD: un intralcio per la posta elettronica certificata? 27 Gennaio 2011 Giorgio Rognetta Il D.Lgs. n.
Tutela e diritti dei passeggeri di voli aerei: negato imbarco, cancellazione, ritardo e sistemazione in classe superiore o inferiore
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Tutela e diritti dei passeggeri di voli aerei: negato imbarco, cancellazione, ritardo e sistemazione in classe
Corte Costituzionale: notifiche ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Corte Costituzionale: notifiche ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno 25 Aprile 2009 Filodiritto
Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Enti locali: il divieto di cumulo di indennità di carica è applicabile soltanto a partire dalla entrata in vigore
Le norme sulla fiscalità locale contenute nel Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Le norme sulla fiscalità locale contenute nel Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16 03 Marzo 2012 Carlo Rapicavoli
Le sanzioni disciplinari nel rapporto di lavoro. Cenni introduttivi
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Le sanzioni disciplinari nel rapporto di lavoro. Cenni introduttivi 10 Settembre 2011 Vincenzo Mennea Il potere
Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Regolamento recante disposizioni applicative in materia di tassazione dei redditi di imprese estere collegate
Agenzia Entrate: Circolare trasferimento quote SRL con firma digitale
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Agenzia Entrate: Circolare trasferimento quote SRL con firma digitale 20 Ottobre 2008 Filodiritto editore Oggetto:
Brevi lineamenti dell indulto natalizio concesso in Austria
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Brevi lineamenti dell indulto natalizio concesso in Austria 27 Dicembre 2008 Armin Kapeller Premessa In data 19.9.08
Limiti alla lettera di patronage
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Limiti alla lettera di patronage 23 Febbraio 2010 Marco Baccini La Corte di Cassazione con una recentissima sentenza
Il caso Elwood e la registrabilità come marchi delle forme che attribuiscono un valore sostanziale al prodotto
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Il caso Elwood e la registrabilità come marchi delle forme che attribuiscono un valore sostanziale al prodotto
L imposta di registro sulle concessioni di beni demaniali e sulle concessioni di diritti d acqua
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama L imposta di registro sulle concessioni di beni demaniali e sulle concessioni di diritti d acqua 19 Dicembre 2010
Corte di Giustizia UE: sì alla digitalizzazione dei libri nelle biblioteche aperte al pubblico
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Corte di Giustizia UE: sì alla digitalizzazione dei libri nelle biblioteche aperte al pubblico 12 Novembre 2014
L attribuzione delle spese condominiali deliberate prima dell acquisto di un immobile
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama L attribuzione delle spese condominiali deliberate prima dell acquisto di un immobile Una importante sentenza
Regole sulla corretta attività di recupero crediti verso i consumatori
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Regole sulla corretta attività di recupero crediti verso i consumatori 08 Marzo 2016 Unione Nazionale Consumatori
Punizione a colpi di PEC per la Regione Basilicata
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Punizione a colpi di PEC per la Regione Basilicata 04 Ottobre 2011 Andrea Lisi, Francesca Giannuzzi Finalmente
Tributi - Cassazione: è il giudice tributario competente nelle controversie su classamento e rendite
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Tributi - Cassazione: è il giudice tributario competente nelle controversie su classamento e rendite 15 Settembre
Regione Veneto: prime indicazioni per l applicazione della norma sugli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti speciali
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Regione Veneto: prime indicazioni per l applicazione della norma sugli impianti di smaltimento e di recupero di
Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama La Corte di Giustizia ricostruisce la nozione di comunicazione al pubblico e di diritto di riproduzione nel caso
La certificazione AEO
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama La certificazione AEO 31 Marzo 2012 Simone Del Nevo LA CERTIFICAZIONE AEO Una delle novità più rilevanti che emergono
Agenzia Entrate: Risoluzione regime fiscale del commercio elettronico diretto
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Agenzia Entrate: Risoluzione regime fiscale del commercio elettronico diretto 06 Luglio 2008 Filodiritto editore
Donazione - Cassazione Civile: è preclusa la revocazione per sopravvenienza di ulteriori figli della donazione effettuata in presenza di prole
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Donazione - Cassazione Civile: è preclusa la revocazione per sopravvenienza di ulteriori figli della donazione
Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri.
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri. 23 Maggio
A rischio la certezza del deposito dell atto o del documento informatico entro i termini stabiliti nel processo
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama A rischio la certezza del deposito dell atto o del documento informatico entro i termini stabiliti nel processo