Vigilanza e sanzioni nell autotrasporto

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1 Vigilanza e sanzioni nell autotrasporto 1

2 Principali riferimenti normativi D.lgs. 4 agosto 2008 n. 144 sulle norme minime per l applicazione dei regolamenti nn. 3820/1985/CEE e 3821/1985/CEE (attuazione della dir. 2006/22/CE) disciplina i controlli sui conducenti e le imprese, sia su strada che nei locali delle imprese Regolamento n. 561/2006 del 15 marzo 2006 D.lgs. 234/2007 (attuazione della dir. 2002/15/CE) (ORARIO DI LAVORO) Legge 13 novembre 1978 n. 727 (attuazione del Regolamento 1463/1970 relativo all istituzione di uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada) Decreto Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali d.d. 31 marzo 2006, sulle modalità di conservazione e trasferimento dati dal tachigrafo digitale introdotto dal reg. (CE) 2135/98 Regolamento 3821/1985 del 20 dicembre 1985 relativo all apparecchio di controllo (abroga il 1463/1970) (UTILIZZO DEL CRONOTACHIGRAFO) D.lgs. 285/1992 Nuovo Codice della strada aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 29 luglio 2010 n

3 L attività ispettiva e di controllo, esercitata dagli ispettori della Direzione Provinciale del Lavoro presso i locali delle imprese di autotrasporto, è finalizzata a: verificare la regolarità e il corretto svolgimento dei rapporti di lavoro tutelare i diritti dei lavoratori del settore con particolare riferimento alla loro tutela psicofisica 3

4 Soggetti destinatari: a) i datori di lavoro (sia sotto forma di società che di ditta individuale) b) i lavoratori subordinati o autonomi (quali conducenti o membri dell equipaggio) 4

5 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Attività di controllo e organi 1. D.Lgs. 144 del 4 agosto 2008 sulle norme minime per l applicazione dei Regg. 3821/1985 e 561/2006 Disciplina i controlli sui conducenti, le imprese e i veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei due regolamenti. Ha dato attuazione alla direttiva 2006/22/CE del , la quale, anche in considerazione della sostituzione dell apparecchio di controllo analogico con quello digitale, aveva sottolineato la necessità di rafforzare i controlli e le sanzioni, stabilito la percentuale di tale incremento dal 2006 al 2012, ridefinito le modalità dei controlli su strada e nei locali delle imprese, previsto la rilevazione di determinati dati statistici (tipo di attività di trasporto, dimensioni del parco veicoli, tipo di tachigrafo in uso) ed imposto la designazione di un organismo interno di coordinamento con il compito di interfacciarsi con la Commissione e con gli altri Stati Membri. Il decreto è in vigore dal 2 ottobre 2008 e nel regolamentare la materia dei controlli nel trasporto su strada, ha sostituito l abrogato DM 12 luglio 1995 del Ministro dei Trasporti e della navigazione (Dir. 88/599/CEE). Questo ultimo decreto aveva già stabilito che i controlli nei locali delle imprese fossero coordinati dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale e venissero eseguiti con particolare riguardo alle esigenze della tutela psicofisica del lavoratore (locuzione non ripetuta nel nuovo decreto). 5

6 Principali novità introdotte dal D.lgs. 144/2008 a) Incremento del numero dei controlli sui tempi di guida (il 3% dal , possibile incremento al 4% dal 2012) b) Introduzione del modulo di controllo delle assenze dei conducenti (per malattia, per ferie annuali o per guida di veicoli non soggetti al Reg. 561/2006, per congedo o recupero, esecuzione di altro lavoro diverso dalla guida, disponibilità cfr. decisione della Commissione 2009/959/UE del ), e di una sanzione a carico del conducente che non lo abbia con sé (28 gg.) o che lo tenga in modo incompleto o alterato e/o dell impresa che non lo custodisca per il periodo di un anno (da 143 a 570) c) Previsione di un modello di lista di controllo, finalizzata ad agevolare le verifiche e a rilevare correttamente i dati statistici necessari 6

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9 normativa di riferimento L art. 7 del D.lgs. 144/2008 fissa i punti minimi da verificare nel corso dei controlli nei locali delle imprese rinviando all Allegato I, parti A e B. In sintesi: - periodi di guida giornalieri e settimanali, interruzioni di lavoro, periodi di riposo giornalieri e settimanali, fogli di registrazione e/o dati memorizzati nella carta del conducente o nella memoria del veicolo, osservanza della limitazione bisettimanale delle ore di guida. Legge 727 del 13 novembre 1978 (attuazione del Reg. 1463/70 sull introduzione dell apparecchio di controllo, oggi abrogato dal Reg. 3821/1985), art. 7 comma 2: I fogli di registrazione che il datore di lavoro è tenuto a conservare ( ) ai sensi del reg. 1463/70 sono altresì soggetti al controllo dell ispettorato del lavoro (mentre la competenza a vigilare in generale sull applicazione della legge è affidata agli organi di polizia che espletano servizi di polizia stradale art. 137 DPR 393/59, oggi art. 11 NCS). [Il riferimento ai fogli di registrazione è oggi da estendersi anche ai dati dell apparecchio digitale.] Art. 174 comma 2 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (NCS), Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose: i registri di servizio di cui al Reg. 561/2006 conservati dall impresa devono essere esibiti, per il controllo, agli ispettori della direzione provinciale del lavoro. DM 31 marzo 2006 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, art. 1 (Obblighi di trasferimento e di conservazione dei dati dell apparecchio di controllo da parte delle imprese di trasporto) : Le imprese di trasporto sono tenute a custodire i dischi tachigrafici ( ) al fine di consentire al personale ispettivo di effettuare i relativi controlli 9

10 La determinazione dei numeri della vigilanza DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2008, n. 144 Art. 2 Autorità competenti : Comma 1. Le funzioni dell'ufficio di coordinamento di cui all'articolo 7 della direttiva 2006/22/CE sono attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri e i trasporti intermodali - Direzione generale del trasporto stradale. Comma 2. L'Ufficio di coordinamento definisce gli obiettivi dell'attivita' nazionale di controllo. Art. 3 Sistemi di controllo: Comma 1: I controlli, sia su strada che nei locali delle imprese, di tutte le categorie di trasporto di cui all'articolo 1, sono effettuati, ogni anno, almeno sul 2 per cento dei giorni di lavoro effettivo dei conducenti di veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85. La percentuale sarà portata al 3 per cento, dopo il 1 gennaio A partire dal 2012, la percentuale minima di controlli da effettuare potrà essere aumentata al 4 per cento. Comma 2: Nell'ambito del numero totale dei controlli di cui al comma 1, almeno il 30 per cento del numero totale di giorni lavorativi controllati e' verificato su strada e almeno il 50 per cento nei locali delle imprese. 10

11 La determinazione dei numeri della vigilanza Art. 4 Determinazione del numero dei controlli 31 DICEMBRE: individuazione dei veicoli soggetti al Reg. (CE) n. 561/2006 e Reg. (CEE) n. 3821/1985, sulla base dei dati di immatricolazione dei veicoli registrati nel sistema informatico del DTT GENNAIO: Ministero del lavoro Ufficio di Coordinamento: Comunicazione del numero complessivo (medio) dei giorni di lavoro che ciascun conducente dovrà effettuare nel periodo di riferimento Sulla base di tali dati è l Ufficio di Coordinamento a determinare il numero minimo dei controlli da garantire sia su strada che nei locali delle imprese. 11

12 L orario di lavoro A) Regolamento 561/2006 (tempi di guida, interruzioni, riposi) B) D.lgs. 234/2007 Due apparati sanzionatori Due procedure 12

13 Il Regolamento CE n. 561/2006 ha il duplice obiettivo dichiarato: - di armonizzare le condizioni di concorrenza - di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale Si applica al trasporto su strada a) di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile superiore a 3,5 tonnellate b) di passeggeri, effettuato da veicoli che sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente effettuato all interno della Comunità o fra la Comunità, la Svizzera e i Paesi che sono parte dell accordo sullo Spazio economico europeo. Esenzioni sono previste agli artt. 3 (per attività o tipo di veicolo) e 13 (deroghe nazionali, cfr. D.M. Trasporti 20 giugno 2007) 13

14 Norma sanzionatoria periodi di riposo, di guida e interruzioni: art. 174 N.C.S.- (Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose) La riscrittura, ex. l. 120/2010, dell art. 174 non si limita ad un aggiornamento delle sanzioni in materia di periodi di guida, di riposo e di interruzione a carico dei conducenti, degli altri membri dell equipaggio e dell impresa Viene previsto un meccanismo di graduale innalzamento degli importi sanzionatori Nello specifico, la nuova normativa stabilisce due soglie percentuali del 10% e del 20% rispetto alle quali si applica una sanzione amministrativa maggiorata in relazione alla gravità della violazione commessa 14

15 Graduazione delle sanzioni ex art. 174 N.C.S. Periodi di guida: a) Giornaliero (commi 4, 5, 6) (a) e (b) entrambi sanzionati in modo graduale su 3 scaglioni: entro il 10%, tra il 10% e il 20%, oltre il 20% b) Settimanale (commi 4, 7) c) Bisettimanale (comma 4) sanzione unica da 38 a 152 Periodi di riposo: a) Giornaliero ( commi 4, 5 e 6) sanzionato c.s. b) Settimanale (comma 7, cfr. circ. cit. per comma 4) sanzionato in due scaglioni, tra il 10% e il 20% e oltre il 20%. Sulla sanzionabilità entro il 10% cfr. circ d.d. 5/08/2010 Min. Lavoro Interruzioni: comma 8 sanzione da 155 a 620 (non graduata) Inosservanza disposizioni art. 10 Reg. 561/2006 da parte dell impresa: comma 14 sanzione da 307 a per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce (cfr. nota DGAI 25/II/1358 d.d. 02/08/2010 sulla riferibilità della sanzione ad ogni dipendente interessato e a ciascuna violazione rilevata) 15

16 Reg. 561/2006, art. 8: riposo giornaliero Reg. CE 561/2006 art. 8, riposo giornaliero insufficiente: i conducenti devono avere effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell arco delle 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale. Norma sanzionatoria: Art. 174 co. 4, 5 e 6 D. Lgs. 285/1992 Definizioni rilevanti: Art. 4 lett. f) Riposo: ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo Lett.g) Periodo di riposo giornaliero: il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e comprende sia il periodo di riposo giornaliero regolare (almeno 11 ore oppure in questo ordine) sia il periodo di riposo giornaliero ridotto (tra le 9 e le 11 ore). Le ore di riposo ridotte non devono essere recuperate. 16

17 Nuove sanzioni per tempi di riposo giornaliero Reg. Ce n. 561/2006 (art. 174 Cds) Violazione Sanzione dal Punti da decurtare Maggiorazione Mancato rispetto del riposo giornaliero entro il 10% Mancato rispetto del riposo giornaliero da oltre il 10% al 20% Mancato rispetto del riposo giornaliero da oltre il 20% in su da 200 a 800 da 350 a da 400 a Le sanzioni sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa fra le ore 22 e le ore 7 Art. 195 N.C.S. c. 2 bis 17

18 Deroghe Art. 8 c. 5: In deroga alle disposizioni relative all effettuazione del periodo di riposo giornaliero, in caso di mutipresenza i conducenti devono avere effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore nell arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale. Multipresenza: art. 4 lett. o: si parla di m. quando, durante un periodo di guida compreso fra due periodi di riposo giornaliero consecutivi o fra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, ci sono a bordo del veicolo almeno due conducenti. Non può considerarsi riposo il tempo trascorso a bordo del mezzo, anche se munito di cuccetta, se durante questo periodo di tempo il veicolo è in movimento perché condotto da altro conducente. In trasferta, il riposo può essere effettuato sul mezzo a condizione che questo sia dotato di opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta (art. 8 c. 8). Art. 9 c. 1: Il periodo di riposo giornaliero regolare (mai quello ridotto o quello settimanale) può essere interrotto per motivi di imbarco su navi traghetto o convogli ferroviari al massimo in 2 occasioni per non più di 1 ora complessivamente 18

19 Reg. 561/2006: riposo settimanale In un periodo esaminato di DUE SETTIMANE consecutive i conducenti devono effettuare almeno: - 2 periodi di riposo settimanale regolare oppure - 1 periodo di riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore In sintesi: come quello giornaliero, anche il periodo di riposo settimanale può essere: 1. Regolare: ogni tempo di riposo di almeno 45 ore 2. Ridotto: Inferiore a 45 ore che può essere ridotto a una durata minima di 24 ore continuative (con obbligo però di compensare la differenza entro la terza settimana successiva a quella in questione). In caso di riposo preso a compensazione, esso deve essere attaccato a un altro periodo di riposo di almeno 9 ore. 19

20 Reg. 561/2006: riposo settimanale (2) Reg. CE 561/2006 Art. 8 c. 6 : Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno due periodi di riposo settimanale regolare, oppure un periodo di ripose settimanale regolare ed uno ridotto di almeno 24 ore, purché tale riduzione sia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione. Il periodo di ripose settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale. Definizioni - art. 4 lett. h): Periodo di riposo settimanale periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e designa sia il periodo di riposo settimanale regolare che quello ridotto. - Settimana art. 4 lett. i): il periodo di tempo compreso tra le ore di lunedì e le ore della domenica, c.d. settimana fissa 13 considerando: La definizione di «settimana» fornita dal presente regolamento non dovrebbe impedire ai conducenti di iniziare la propria settimana di lavoro in qualunque giorno della settimana. 20

21 Nuove sanzioni per tempi di riposo settimanale Reg. Ce n. 561/2006 (art. 174 Cds) Violazione Sanzione dal Punti da decurtare Maggiorazione Mancato rispetto del riposo settimanale da 200 a 800 Le sanzioni sono fino al 10% Mancato rispetto del riposo settimanale da oltre il 10% al 20% Mancato rispetto dei riposo settimanale da oltre il 20% in su da 350 a da 400 a aumentate di un terzo quando la violazione è commessa fra le ore 22 e le ore 7 21

22 Interruzione dopo 4 ore e 30 di guida Reg. 561/2006 art. 7: dopo un periodo di guida di quattro ore e trenta il conducente osserva un interruzione di almeno 45 minuti consecutivi a meno che non inizi un periodo di riposo. Questa interruzione può essere sostituita da un interruzione di almeno 15 minuti seguita da un interruzione di almeno 30. Definizioni rilevanti: - Interruzione art. 4 lett. d): ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni * e che serve unicamente al suo riposo. - Periodo di guida: periodo complessivo di guida che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o un interruzione fino al periodo di riposo o interruzione successivi. Il periodo di guida può essere ininterrotto o frazionato. * Altre mansioni Art. 4 lett. e): si intendono le attività comprese nella definizione di orario di lavoro diverse dalla guida ai sensi della direttiva 2002/15/CE, oggi D.lgs. 234/2007 (carico e scarico, pulizia e manutenzione veicolo etc ), nonché qualsiasi operazione svolta per il medesimo o per un altro datore di lavoro, nell ambito o al di fuori del settore dei trasporti. 22

23 Esempi di corretto frazionamento del tempo di guida dalle alle 4.30 periodo di guida di 4 ore e 30 minuti dalle 4.30 alle 5.15 interruzione di 45 minuti dalle ore 5.15 alle ore 9.45 ultimo periodo di guida giornaliero (9 ore in totale) OPPURE Dalle ore alle 2.00 periodo di guida di 2 ore INTERRUZIONE DI 15 MINUTI DALLE 2.00 ALLE 2.15 Dalle ore 2.15 alle 3.15 periodo di guida di 1 ora DALLE 3.15 ALLE 3.45 INTERRUZIONE DI ALMENO 30 MINUTI Dalle 3.45 alle 5.15 periodo di guida di 1 ora e 30 minuti A questo punto sarà possibile iniziare l ultimo periodo di guida giornaliero (il conducente però entro le ore 8.15 dovrà interrompere la guida, altrimenti circolerebbe ininterrottamente per più di 4 ore e 30 minuti, avendo ripreso al guida alle 3.45) 23

24 Esempi di corretto frazionamento del tempo di guida dalle alle 2.00 periodo di guida di 2 ore dalle 2.00 alle 2.15 interruzione di 15 minuti minimo dalle ore 2.15 alle ore 4.45 periodo di guida di 2 ore e 30 minuti dalle 4.45 alle 5.15 interruzione di 30 minuti minimo A questo punto sarà possibile iniziare l ultimo periodo di guida giornaliero ovvero iniziare un periodo di riposo (infatti l art. 7 c. 1 prevede che dopo un periodo di guida di 4 ore e 30 il conducente osservi un interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo) 24

25 Nuove sanzioni per interruzione Reg. Ce n. 561/2006 (art. 174 Cds) Violazione Sanzione dal Punti da decurtare Maggiorazione Omissione delle interruzioni alla guida continua Le sanzioni sono da 155 a aumentate di un terzo quando la violazione è commessa fra le ore 22 e le ore 7 25

26 Periodi di guida Giornaliero: art. 4 lett. k) è il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale. - non deve superare le 9 ore - può essere esteso a 10 ore per non più di 2 volte a settimana (c.d. settimana fissa, dalle di lunedì di domenica) Settimanale: art. 4 lett. l) è il periodo passato complessivamente alla guida nel corso di una settimana. - E soggetto a due vincoli: il primo deriva dall art. 6 del Reg. 561/2006, il quale prevede che non debba superare le 56 ore, e il secondo dalla Direttiva 2002/15/CE, oggi D.lgs. 234/2007, che prevede un limite all orario di lavoro in generale, entro le 48 ore in media in un periodo di 4 mesi (la durata massima settimanale è estensibile a 60 ore purché sia rispettato il limite della durata media). Ad es. per 4 gg. si guida 9 ore (9x4=36 ore) e per i rimanenti 2 gg. si guida 10 ore (10x2=20), per un totale di 36+20=56 ore. - Ulteriore limite dettato dall art. 6 c. 3 è quello delle 90 ore nell arco di due settimane consecutive (ad es. se in una settimana si guida 56 ore, nella successiva non si potranno superare le 34, sempre fermo restando il limite medio di 48 nel multiperiodo). 26

27 Esempio di corretta attività di guida giornaliera Periodo di guida dalle ore fino alle 4.30 = 4 ore e 30 di guida Interruzione dalle ore 4.30 fino alle 5.15 = 45 minuti Nuovo periodo di guida dalle ore 5.15 fino alle 9.45 = 4 ore e 30, per un totale complessivo di 9 ore Riposo ci sono due possibilità: 1) dalle ore 9.45 alle ore 20.45, riposo giornaliero regolare di 11 ore 2) dalle ore 9.45 alle 18.45, riposo giornaliero ridotto di 9 ore. Dopo di esso, sarà possibile riprendere la guida, per es., dalle alle (4 ore e 30), e fare di seguito l interruzione di 45 minuti, arrivando alle In entrambe le ipotesi di riposo sarà possibile iniziare un nuovo periodo di guida giornaliero. In questo caso la registrazione, in uno stesso giorno di calendario (dalle alle 24.00), di un periodo complessivo di guida superiore alle ore massime ammesse, non costituisce violazione, in quanto tra i due periodi di guida il conducente ha osservato un periodo di riposo giornaliero 27

28 Eventuali deroghe ed eccezioni alla durata dei tempi di guida Art. 12 Reg. 561/2006: Presupposti: 1) A condizione di non compromettere la sicurezza stradale e 2) Per potere raggiungere un punto di sosta appropriato il conducente può derogare alle disposizioni degli articoli da 6 a 9, nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico. Condizione indicazione a mano sul foglio di registrazione dell apparecchio di controllo o nel registro di servizio il motivo della deroga a dette disposizioni, al più tardi nel momento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato. 28

29 Nuove sanzioni per tempi di guida giornaliera Violazione Superamento del periodo massimo di guida giornaliero entro il 10% Superamento del periodo massimo di guida giornaliero da oltre il 10% al 20% Superamento del periodo massimo di guida giornaliero dal 20% in su Reg. Ce n. 561/2006 (art. 174 Cds) Sanzione dal da 38 a 152 Punti da decurtare da 300 a da 400 a Maggiorazione Le sanzioni sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa fra le ore 22 e le ore 7 29

30 Nuove sanzioni per tempi di guida settimanale Reg. Ce n. 561/2006 (art. 174 Cds) Violazione Sanzione dal Punti da decurtare Maggiorazione Superamento del periodo massimo di guida settimanale entro il 10% Superamento del periodo massimo di guida settimanale da oltre il 10% al 20% Superamento del periodo massimo di guida settimanale da oltre il 20% in su da 38 a 152 da 250 a da 400 a Le sanzioni sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa fra le ore 22 e le ore 7 30

31 Nuove sanzioni per tempi di guida bisettimanale Reg. Ce n. 561/2006 (art. 174 Cds) Violazione Sanzione dal Punti da decurtare Maggiorazione Superamento del periodo massimo di guida bisettimanale da 38 a 152 Le sanzioni sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa fra le ore 22 e le ore 7 31

32 RESPONSABILITA DELL IMPRESA Reg. 561/2006 Capo III, art. 10 Definizione: art. 4 lett. p) «impresa di trasporto»: persona fisica o giuridica, associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, o altro organismo ufficiale, dotato di propria personalità giuridica o facente capo ad un organismo che ne è dotato, che effettua trasporti su strada, sia per conto terzi che per conto proprio 32

33 E vietato alle imprese di trasporto di riconoscere ai propri autisti qualsiasi forma di incentivo o concedere loro: premi maggiorazioni di salario in base alle distanze percorse e/o volume delle merci trasportate, se queste retribuzioni siano di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza stradale e/o incoraggiare gli autisti a commettere infrazioni in materia di tempi di guida, interruzioni e riposi. 33

34 Le imprese di trasporto devono: organizzare l attività dei conducenti con modalità che consentano a ciascuno di essi di rispettare le disposizioni dei regolamenti fornire (ai conducenti) tutte le istruzioni ed effettuare regolari controlli per garantire il rispetto delle disposizioni normative Sono responsabili per le infrazioni commesse dai propri conducenti, anche quando la violazione è stata commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un Paese terzo 34

35 Violazione Violazioni a carico dell impresa Sanzione precedente Sanzione dal Mancata osservanza da parte dell impresa delle disposizioni di cui all art. 10 del Reg. CE 561/06 da 78 a 311 per ciascun da 307 a 1228 dipendente cui la per ciascun dipendente cui la violazione si violazione si riferisce riferisce 35

36 D.lgs. 234/2007 Attuazione della direttiva 2002/12/CE concernente l organizzazione dell orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti 36

37 D.lgs n. 234 Attuazione della Direttiva 2002/15/CE concernente l organizzazione dell orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (1) Art. 3 Definizioni Lavoratore mobile: un lavoratore facente parte del personale che effettua spostamenti, compresi gli apprendisti, che è al servizio di un impresa che effettua autotrasporto di merci o di persone per conto proprio o di terzi. Orario di lavoro: ogni periodo compreso tra l inizio e la fine del lavoro durante i quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni e attività, ossia: 1. Il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto (guida, carico e scarico ) 2. Periodi di tempo durante i quali il lavoratore non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all attività di servizio (es. attesa per carico e scarico) 3. Esplicita esclusione dei periodi di interruzione dalla guida, dei riposi intermedi, dei periodi di riposo degli apprendisti e fatte salve le clausole di indennizzo o limitazione di tali periodi previste dalla c. coll., i tempi di disponibilità di cui alla lettera b). 4. Per l autotrasportatore autonomo: periodo compreso tra l inizio e la fine del lavoro durante il quale l autotrasportatore è sul posto di lavoro a disposizione del cliente ed esercita le sue funzioni e attività, ad eccezione delle mansioni amministrative generali non legate direttamente al trasporto specifico in corso 37

38 D.lgs. 234/2007 (definizioni) Tempi di disponibilità: 1. periodi diversi dai riposo intermedi e dai periodi di riposo durante i quali il lavoratore mobile pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori. 2. Per i lavoratori mobili che guidano in squadre, il tempo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo. 38

39 D.lgs n. 234 Obblighi imposti: Art. 4 durata massima settimanale della prestazione di lavoro: 48 ore, estensibili a 60 purché in un periodo di quattro mesi sia mantenuta la media di 48. In caso di prestazioni rese per conto di più datori di lavoro la durata della prestazione è pari alla somma di tutte le ore di lavoro effettuate. Il datore di lavoro ha l obbligo di chiedere per iscritto al lavoratore il numero delle ore di lavoro prestate per altro datore. Sanzione: superamento fino al 10%: da 130 a 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo, per superamento della durata massima settimanale fino al 10% di quella consentita. Oltre il 10%: da 260 a 1560 euro Art. 5 Riposi intermedi: non è possibile lavorare in nessun caso per più di 6 ore consecutive senza un riposo intermedio (riposo di almeno 30 minuti se il totale delle ore di lavoro è compreso tra 6 e 9, di almeno 45 minuti se supera le 9 ore suddivisibili in riposi da 15 minuti ciascuno). Sanzione: da 103 a 300 euro. Art. 6 Periodi di riposo degli apprendisti: assoggettamento degli apprendisti agli stessi riposi di cui beneficiano gli altri lavoratori mobili. Sanzione: da 105 a 630 euro 39

40 D.lgs n. 234 Art. 7 Lavoro notturno: Qualora sia effettuato lavoro notturno, l orario di lavoro giornaliero non deve superare le dieci ore per ciascun periodo di 24 ore. Sanzione: da 300 a 900 euro per ogni lavoratore e per ciascuna giornata Problema di definizione del lavoro notturno: Notte : un periodo di almeno 4 ore consecutive tra le ore e le ore 7.00 Lavoro notturno: ogni prestazione espletate durante la notte Direttiva 2002/15/CE 11 considerando: Dalla ricerca emerge che di notte l organismo umano è più sensibile ai fattori di disturbo dell ambiente circostante e a talune forme di organizzazione del lavoro particolarmente faticose e che periodi prolungati di lavoro notturno possono nuocere alla salute dei lavoratori e compromettere la loro sicurezza, nonché la sicurezza stradale in generale circolare Ministero del lavoro n d.d.9/07/

41 Regolamento 3821/1985 Regolamento del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada 41

42 Alcuni dei principali obblighi dell impresa e dei conducenti relativi all apparecchio di controllo (disposizioni di utilizzazione di cui al reg. 3821/1985 Cap. IV, artt. 13 segg.) A) Conducente: - obbligo di inserimento dei dati sul foglio di registrazione - utilizzo corretto secondo le prescrizioni del reg. 3821/85 (es. utilizzo del meccanismo di commutazione manuale delle attività) - obbligo di esibizione dei dati riferiti alla giornata in corso e ai 28 gg. precedenti B) Impresa: - obbligo di conservazione dei dati per un anno (in ordine cronologico e forma leggibile) - obbligo di esibizione/consegna agli agenti incaricati del controllo 42

43 REG. 3821/85, INDICAZIONI DA INSERIRE SUI FOGLI DI REGISTRAZIONE (DISCHI) Art. 15, par. 5, del Reg. 3821/1985, per non aver scritto o ha scritto in modo illeggibile sui fogli di registrazione (dischi) del cronotachigrafo una delle seguenti indicazioni: 1. cognome e nome all inizio dell utilizzazione del foglio; 2. data e luogo all inizio ed alla fine dell utilizzazione del foglio; 3. numero della targa del veicolo; 4. la lettura del contachilometri: a) prima del primo viaggio registrato sul foglio, b) alla fine dell ultimo viaggio registrato sul foglio. 43

44 Alcuni delle principali violazioni previste direttamente dall articolo 179 N.C.S. Circolazione con veicolo non munito di cronotachigrafo, ovvero con caratteristiche non conformi o non funzionante Omesso inserimento foglio di registrazione o carta del conducente (cfr. giurisprudenza, Cass, sent del 01/02/2007 sulla gravità delle irregolarità paragonabili all omesso inserimento del foglio) Messa in circolazione di un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo, o con cronotachigrafo manomesso o non funzionante (possibile sospensione della licenza o autorizzazione in caso di ripetute violazioni) 44

45 Art (Cronotachigrafo e limitatore di velocità) Chiunque non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779,00 a euro 3119,00. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi 45

46 OMESSA CONSERVAZIONE DEI FOGLI DI REGISTRAZIONE Sez. L, Sentenza n del 03/08/2007 : L'impresa esercente l'attività di trasporto su strada mediante autocarri è tenuta alla conservazione sistematica per un anno dei fogli di registro con dei dati giornalieri di azienda, atteso che l'omessa conservazione sistematica dei fogli di registrazione (c.d. dischi cronotachigrafi) è sanzionata dall'art. 19 della legge n. 727 del 1978 in relazione a ciascun giorno lavorativo, avendo il foglio di registrazione una propria individualità ed autonomia, come emerge dall'art. 15 comma secondo del regolamento CEE n del 1985, che fa riferimento alla utilizzazione da parte dei conducenti dei fogli di registrazione "per ciascun giorno in cui guidano" e che si riferisce, quindi, all'obbligo di conservazione di ciascun foglio, che ha una capacità di registrazione limitata a ventiquattro ore. In tema di obblighi dell'impresa di trasporto su strada, la pluralità di violazioni alla normativa che impone l'obbligo di conservazione sistematica dei fogli di registrazione (c.d. dischi cronotachigrafi) non configura l'ipotesi di continuazione ex art. 8 della legge n. 689 del 1981 ma l'ipotesi di concorso materiale, atteso che le violazioni stesse danno luogo a condotte distinte e che le registrazioni sono riferite a distinti giorni lavorativi. 46

47 Il nuovo comma 8-bis dell art.179 prevede che in caso di incidente con danno a persone o a cose, causato da veicoli muniti di cronotachigrafo o che li coinvolga, l organo accertatore deve segnalare il fatto alla Direzione provinciale del lavoro competente territorialmente, in ragione della sede del titolare della licenza o dell autorizzazione al trasporto, al fine di disporre la verifica in azienda per l esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all anno in corso. 47

48 48

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50 50

51 D.M. 31 MARZO 2006 Le imprese di trasporto sono tenute a custodire: i fogli di registrazione i dati del tachigrafo digitale al fine di consentire al personale ispettivo di effettuare i relativi controlli. 51

52 I dati devono essere scaricati: entro e non oltre tre mesi dall apparecchio di controllo digitale entro e non oltre tre settimane dalle carte dei conducenti 52

53 Il trasferimento dei dati deve essere eseguito anche nei seguenti casi: 1. dal tachigrafo digitale: a) prima della cessione del veicolo ad altra impresa b) in caso di sostituzione di apparecchio non perfettamente funzionante c) su richiesta dell autorità di controllo 53

54 2. dalla carta del conducente: a) immediatamente prima che il conducente lasci l impresa di trasporto b) prima della scadenza della carta c) su richiesta dell autorità di controllo 54

55 Il datore di lavoro ha l obbligo di: a) informare il lavoratore della vigente disciplina in materia di orario di lavoro, dei contratti collettivi e di tutte le condizioni applicabili al rapporto di lavoro b) controllare che il lavoratore rispetti i periodi di guida e di riposo e di istruire e di vigilare sul corretto uso dell apparecchio di controllo 55

56 La procedura prevista dal Codice della Strada D.lgs. 285/

57 Art (Contestazione e verbalizzazione delle violazioni) Il comma 2 prescrive le modalità di redazione e i contenuti del verbale di contestazione, che può essere redatto anche con l ausilio di sistemi informatici. Il verbale deve contenere: la sommaria descrizione del fatto accertato gli elementi essenziali per l identificazione del trasgressore la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione. 57

58 Art (Notificazione delle violazioni) Il comma 1 stabilisce un nuovo termine per la notifica dei verbali di contestazione delle violazioni, disponendo che essa deve avvenire entro novanta giorni dall accertamento Per i residenti all estero i termini per la notifica rimangono inalterati (360 giorni) 58

59 Art (Pagamento in misura ridotta) Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.... Non applicabilità dell art. 16 della legge n. 689/

60 Art. 202-bis (Rateazione delle sanzioni pecuniarie) I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni disagiate (cfr. limiti di reddito ex c. 2), possono richiedere (al Prefetto) la ripartizione del pagamento in rate mensili. L istanza deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto e al giudice di pace. 60

61 RICORSI Al Prefetto (art. 203) : il ricorso deve essere presentato, se non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, entro il termine di 60 gg. dalla notifica del verbale, tramite invio diretto all ufficio del Prefetto ovvero per il tramite della DPL che ha accertato la violazione. Se il Prefetto ritiene fondato l accertamento ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione. Mancato ricorso/mancato pagamento in misura ridotta : il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale prevista e per le spese del procedimento. Al Giudice di Pace (art. 204 bis) : il ricorso è alternativo a quello del Prefetto e va presentato entro 60 gg, se non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, al Giudice di Pace competente. Il Giudice non potrà applicare, in caso di rigetto del ricorso, una sanzione inferiore rispetto al minimo edittale previsto dalla legge. 61

62 IMPRESE DI TRASPORTO: LA DOCUMENTAZIONE DEI CONDUCENTI Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (deliberazione 27 gennaio 2005, n. 1/2005) ha specificato la documentazione che i conducenti di veicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi devono recare con sé durante la guida al fine di dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso l impresa di trasporto. CONDUCENTE Lavoratori subordinati e soci lavoratori con rapporto di lavoro di tipo subordinato Lavoratore comandato o distaccato Lavoratore con contratto di somministrazione DOCUMENTAZIONE Originale o copia autentica del contratto di lavoro o dell ultimo foglio paga. Originale o copia autentica della lettera di comando o distacco e dell ultimo foglio paga. Copia autentica del contratto di somministrazione concluso tra l impresa somministratrice e l utilizzatore, in corso di validità. 62

63 CONDUCENTE Lavoratori autonomi e soci lavoratori con rapporto di lavoro autonomo Titolare di impresa individuale Socio di società di persone DOCUMENTAZIONE Originale o copia autentica del contratto di lavoro o dell ultimo foglio individuale di paga. Patente di guida, nonché libretto di circolazione del veicolo condotto. Certificato di iscrizione al registro delle imprese in corso di validità e non anteriore a sei mesi. 63

64 CONDUCENTE Collaboratore familiare Socio di uno dei raggruppamenti di cui all art. 1, comma 2, lettera e) della legge 23 dicembre 1997, n. 454 Amministratori di società di capitale DOCUMENTAZIONE Certificato di iscrizione agli enti previdenziali in corso di validità e non anteriore a sei mesi Estratto autentico del libro soci non anteriore a sei mesi. Certificato di iscrizione della società nel Registro delle imprese, con indicazione del consiglio di amministrazione, in corso di validità e non anteriore a sei mesi. 64

65 Qualora il conducente risulti sprovvisto di tale documentazione, l ufficio dell agente,che ha accertato il fatto, invita l impresa a fornire all ufficio la prova del corretto rapporto che lo legava all azienda, entro trenta giorni dal ricevimento dell invito Trascorso inutilmente tale termine, l impresa viene segnalata all Ispettorato del lavoro, per le opportune verifiche (art. 12, p. 4 decreto del 22 maggio 1998, n. 212) L impresa che risulti aver violato le disposizioni in materia di lavoro, viene segnalata al comitato provinciale per l albo in cui l impresa è iscritta, per l applicazione delle sanzioni disciplinari del caso 65

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