L azione sociale di responsabilità del socio nei confronti degli amministratori
|
|
- Alessandra Pugliese
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama L azione sociale di responsabilità del socio nei confronti degli amministratori 30 Ottobre 2007 Daria Perrone SOMMARIO: 1. Sui profili procedurali dell azione ex art bis c.c.; diligenza; 1. Sui profili procedurali dell azione ex art bis c.c. In base all art bis c.c. di recente introduzione, l azione sociale di responsabilità può essere fatta valere anche dai soci che rappresentano almeno un quinto (20%) del capitale sociale o almeno un ventesimo se si tratta di società aperte, che fanno cioè ricorso al mercato del capitale di rischio (salvo diversa misura ma mai superiore al terzo indicata nello statuto) [1]. La società è parte necessaria del giudizio, che viene gestito dai soci mediante la nomina, a maggioranza del capitale posseduto, di uno o più rappresentanti comuni che esercitano l azione e compiono gli atti conseguenti (art bis comma 4). In caso di successo, la società rimborsa ai soci integralmente le spese di lite e beneficia del risarcimento (art bis comma 5). Sempre a favore della società vanno i proventi di una eventuale transazione della lite con gli amministratori. Anche in questo caso, la rinuncia e la transazione possono essere oggetto di opposizione in sede assembleare da parte di una minoranza qualificata di soci, esattamente come avviene nel caso dell azione promossa dalla società (art bis comma 6) [2]. diligenza In base all art c.c., gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell incarico e dalle loro specifiche competenze. Tale responsabilità trae fondamento quindi dal rapporto contrattuale che si instaura, all atto della nomina dell amministratore, tra quest ultimo e la società e si ricollega quindi alla violazione di specifici obblighi di natura legale o pattizia [3]. In particolare, l oggetto della responsabilità degli amministratori verso la società attiene essenzialmente alla violazione di obblighi posti dalla legge o dallo statuto per colpa in committendo o in vigilando in ordine all andamento della gestione. Tuttavia, non sono espressamente previsti dal legislatore, neanche in via esemplificativa, le tipologie di violazioni idonee a fondare la responsabilità degli amministratori e, del resto, la nozione legislativa rimanda, come visto, genericamente ai precetti previsti dalla legge o dallo statuto [4].
2 Solo in via giurisprudenziale, dunque, è possibile delineare alcune fattispecie ritenute tipiche di responsabilità amministrativa come, ad esempio, nell ipotesi di irregolarità contabili, cioè nel caso di tenuta irregolare e sommaria dei libri e delle scritture contabili [5]. Altro esempio emblematico è costituito inoltre dall inadempimento di obbligazioni fiscali e previdenziali, nonché dall ipotesi di sottrazione di valori sociali. Parte rilevante della Giurisprudenza, ha tuttavia avuto modo di esprimere alcuni dubbi sulla configurabilità di quest ultima ipotesi come forma di responsabilità degli amministratori (v. Cass. civ., 9 luglio 1987, n. 5989). La responsabilità dell amministratore può anche derivare infine, e comunque solo a titolo esemplificativo, dell eventuale omissione di tutte quelle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste per la scelta di una certa operazione economica, operata in certe circostanze e con determinate modalità [6]. Inoltre, il legislatore indica espressamente come preciso e fondamentale parametro di valutazione del comportamento degli amministratori il criterio della diligenza specifica. Infatti, anche la Suprema Corte ritiene che gli amministratori delle società per azioni sono gravati dagli obblighi a contenuto specifico stabiliti dalla legge e dall atto costitutivo, rispetto ai quali la diligenza rappresenta la misura dell impegno richiesto, e dal dovere generale di amministrare la società con diligenza. Di conseguenza, l agire diligente ex artt e 1176 del codice civile vale certamente ad escludere la responsabilità per violazione del generale dovere di buona amministrazione, atteso che proprio la diligenza costituisce l oggetto di quest ultimo, ma non è sufficiente, di per sé, ad escludere l inadempimento degli obblighi specificamente imposti dalla legge o dall atto costitutivo [7]. Gli oneri posti a carico degli amministratori sembrano dunque essere particolarmente stringenti; non basta la diligenza dell uomo medio, occorre la diligenza del buon amministratore determinata non in astratto, ma in funzione della natura dell incarico e delle specifiche competenza dell amministratore. In altre parole, per determinare la diligenza dovuta si dovranno considerare la dimensione della società, la tipologia di quest ultima e le qualità individuali dell amministratore che hanno costituito la base per la sua nomina [8]. Il livello di diligenza dovuto sarà tanto più elevato al crescere della dimensione e della complessità dell impresa gestita, tenendo conto anche delle capacità individuali degli amministratori. A titolo di esempio, l erronea valutazione degli effetti di un contratto potrà produrre conseguenze diverse a seconda della maggiore o minore esperienza dell amministratore in quella specifica materia contrattuale [9]. Esistono comunque dei limiti alla responsabilità degli amministratori. In particolare, le violazioni degli amministratori devono tradursi pur sempre in una infrazione agli obblighi giuridici gravanti sui gestori del patrimonio sociale, ai quali non potrebbe invece mai essere imputato, a titolo di responsabilità ex art c.c. di aver compiuto scelte infelici dal punto di vista economico. Infatti, la valutazione sulle scelte economiche gestionali degli amministratori attiene unicamente alla sfera dell opportunità e dunque alla discrezionalità amministrativa [10]. Ne consegue che la responsabilità dell amministratore non può essere semplicemente desunta dai risultati di gestione e che, perciò, al giudice investito della questione non è nemmeno consentito di sindacare i criteri di opportunità e di convenienza seguiti dall amministratore nell espletamento dei suoi compiti [11]. Sostanzialmente conforme è, in proposito, anche l opinione dominante della dottrina, la quale nondimeno paventa spesso il rischio di uno sconfinamento giurisprudenziale nel terreno della cd. businnes judgment rule, ossia di un giudizio di responsabilità che possa di fatto investire il merito e l opportunità delle scelte
3 compiute dagli amministratori. Sotto il profilo poi del danno, l opinione ormai dominante in Giurisprudenza ritiene che la società che agisce contro il proprio amministratore con l azione di responsabilità ex art del codice civile deve allegare l inadempimento lamentato e provare che da quell inadempimento sia derivato alla società un danno patrimoniale. Non di tutti i danni, infatti, rispondono gli amministratori, ma soltanto di quelli che siano conseguenza immediata e diretta della loro attività [12]. Quindi, a carico, del socio grava l onere probatorio non solo dell inadempimento, ma anche del conseguente danno patrimoniale arrecato alla società stessa, con l importante precisazione della rilevanza solo dei danni che siano conseguenza immediata e diretta della violazione amministrativa. Nello stesso senso, anche nella Giurisprudenza di merito, si ritiene che in tema di responsabilità degli amministratori di società per azioni ex art c.c. prev., l eventuale esistenza di una denunciata violazione di legge (nella fattispecie della violazione delle prescrizioni stabilite in materia di regolare tenuta della contabilità e di fedele rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del suo andamento economico) non costituiscono presupposto sufficiente all accertamento di una responsabilità risarcitoria degli amministratori, se non si accompagna alla prova che da tali e siffatte violazioni siano direttamente derivati pregiudizi al patrimonio sociale. [13]. [1] In realtà, una previsione simile a quella in commento era già stata introdotta, nel nostro sistema normativo, dall art. 129 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (cd. Testo Unico della Finanza), che ha introdotto l azione sociale di minoranza nelle società quotate, consentendo che, in tali società, l azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali potesse essere promossa anche da una minoranza qualificata di soci. Nella riforma organica del diritto societario attuata con il recente d.lgs. n. 6 del 2003, tale azione di responsabilità ha trovato ingresso anche nel codice civile, nell art bis c.c., sebbene con alcune differenze di minimo rilievo. In particolare, mentre nell art. 129 del Testo Unico erano previste alcune limitazioni, per la proponibilità dell azione, nei confronti di quei soci che non fossero iscritti nei libri sociali da almeno sei mesi. Con la nuova disposizioni, tali limitazioni sono invece tete espunte, residuando unicamente la previsione di una quota di partecipazione minima. V. RUPERTO, La giurisprudenza sul codice civile, art bis c.c., Milano, 2005, p [2] AA.VV., Diritto delle società, Milano, 2004, p.228. [3] Cass. civ., 9 luglio 1987, n con nota di SCOGNAMIGLIO, Osservazioni in tema di illecito dell amministratore e azione sociale di responsabilità. [4] RUPERTO, La giurisprudenza sul codice civile, art bis c.c., Milano, 2005, p [5] Cass. civ., 9 luglio 1979, n. 3925; Cass. civ., 23 aprile 2003, n [6] Cass.civ., 28 aprile 1997, n con nota adesiva di FIGONE, Foro It., 1998, I, p e Trib. Milano 20 marzo 2003, Società, 2003, p [7] Cass. civ. Sez. I, , n. 5718, Impresa, 2004, 1612 nota di BOLOGNESI. [8] AA.VV., Diritto delle società, Milano, 2004, p.228. [9] AA.VV., Diritto delle società, Milano, 2004, p.228. [10] Eventualmente potrebbe rilevare unicamente come giusta causa di revoca dell amministratore dalla carica, ma mai come fonte di una responsabilità contrattuale dell amministratore nei confronti della società. RUPERTO, La giurisprudenza sul codice civile, art bis c.c., Milano, 2005, p [11] Cass. civ., 27 luglio 1978, n. 3768, Giur Comm, 1980, II, p. 904.
4 [12] Cass. civ. Sez. I, , n. 3774, in Impresa, 2005, [13] App. Milano, , in Società, 2004, 1530 nota di SPALTRO. SOMMARIO: 1. Sui profili procedurali dell azione ex art bis c.c.; diligenza; 1. Sui profili procedurali dell azione ex art bis c.c. In base all art bis c.c. di recente introduzione, l azione sociale di responsabilità può essere fatta valere anche dai soci che rappresentano almeno un quinto (20%) del capitale sociale o almeno un ventesimo se si tratta di società aperte, che fanno cioè ricorso al mercato del capitale di rischio (salvo diversa misura ma mai superiore al terzo indicata nello statuto) [1]. La società è parte necessaria del giudizio, che viene gestito dai soci mediante la nomina, a maggioranza del capitale posseduto, di uno o più rappresentanti comuni che esercitano l azione e compiono gli atti conseguenti (art bis comma 4). In caso di successo, la società rimborsa ai soci integralmente le spese di lite e beneficia del risarcimento (art bis comma 5). Sempre a favore della società vanno i proventi di una eventuale transazione della lite con gli amministratori. Anche in questo caso, la rinuncia e la transazione possono essere oggetto di opposizione in sede assembleare da parte di una minoranza qualificata di soci, esattamente come avviene nel caso dell azione promossa dalla società (art bis comma 6) [2]. diligenza In base all art c.c., gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell incarico e dalle loro specifiche competenze. Tale responsabilità trae fondamento quindi dal rapporto contrattuale che si instaura, all atto della nomina dell amministratore, tra quest ultimo e la società e si ricollega quindi alla violazione di specifici obblighi di natura legale o pattizia [3]. In particolare, l oggetto della responsabilità degli amministratori verso la società attiene essenzialmente alla violazione di obblighi posti dalla legge o dallo statuto per colpa in committendo o in vigilando in ordine all andamento della gestione. Tuttavia, non sono espressamente previsti dal legislatore, neanche in via esemplificativa, le tipologie di violazioni idonee a fondare la responsabilità degli amministratori e, del resto, la nozione legislativa rimanda, come visto, genericamente ai precetti previsti dalla legge o dallo statuto [4]. Solo in via giurisprudenziale, dunque, è possibile delineare alcune fattispecie ritenute tipiche di responsabilità amministrativa come, ad esempio, nell ipotesi di irregolarità contabili, cioè nel caso di tenuta irregolare e sommaria dei libri e delle scritture contabili [5]. Altro esempio emblematico è costituito inoltre dall inadempimento di obbligazioni fiscali e previdenziali, nonché dall ipotesi di sottrazione di valori sociali. Parte rilevante della Giurisprudenza, ha tuttavia avuto modo di esprimere alcuni dubbi sulla configurabilità di quest ultima ipotesi come forma di responsabilità degli amministratori (v. Cass. civ., 9 luglio 1987, n. 5989). La responsabilità dell amministratore può anche derivare infine, e comunque solo a titolo esemplificativo,
5 dell eventuale omissione di tutte quelle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste per la scelta di una certa operazione economica, operata in certe circostanze e con determinate modalità [6]. Inoltre, il legislatore indica espressamente come preciso e fondamentale parametro di valutazione del comportamento degli amministratori il criterio della diligenza specifica. Infatti, anche la Suprema Corte ritiene che gli amministratori delle società per azioni sono gravati dagli obblighi a contenuto specifico stabiliti dalla legge e dall atto costitutivo, rispetto ai quali la diligenza rappresenta la misura dell impegno richiesto, e dal dovere generale di amministrare la società con diligenza. Di conseguenza, l agire diligente ex artt e 1176 del codice civile vale certamente ad escludere la responsabilità per violazione del generale dovere di buona amministrazione, atteso che proprio la diligenza costituisce l oggetto di quest ultimo, ma non è sufficiente, di per sé, ad escludere l inadempimento degli obblighi specificamente imposti dalla legge o dall atto costitutivo [7]. Gli oneri posti a carico degli amministratori sembrano dunque essere particolarmente stringenti; non basta la diligenza dell uomo medio, occorre la diligenza del buon amministratore determinata non in astratto, ma in funzione della natura dell incarico e delle specifiche competenza dell amministratore. In altre parole, per determinare la diligenza dovuta si dovranno considerare la dimensione della società, la tipologia di quest ultima e le qualità individuali dell amministratore che hanno costituito la base per la sua nomina [8]. Il livello di diligenza dovuto sarà tanto più elevato al crescere della dimensione e della complessità dell impresa gestita, tenendo conto anche delle capacità individuali degli amministratori. A titolo di esempio, l erronea valutazione degli effetti di un contratto potrà produrre conseguenze diverse a seconda della maggiore o minore esperienza dell amministratore in quella specifica materia contrattuale [9]. Esistono comunque dei limiti alla responsabilità degli amministratori. In particolare, le violazioni degli amministratori devono tradursi pur sempre in una infrazione agli obblighi giuridici gravanti sui gestori del patrimonio sociale, ai quali non potrebbe invece mai essere imputato, a titolo di responsabilità ex art c.c. di aver compiuto scelte infelici dal punto di vista economico. Infatti, la valutazione sulle scelte economiche gestionali degli amministratori attiene unicamente alla sfera dell opportunità e dunque alla discrezionalità amministrativa [10]. Ne consegue che la responsabilità dell amministratore non può essere semplicemente desunta dai risultati di gestione e che, perciò, al giudice investito della questione non è nemmeno consentito di sindacare i criteri di opportunità e di convenienza seguiti dall amministratore nell espletamento dei suoi compiti [11]. Sostanzialmente conforme è, in proposito, anche l opinione dominante della dottrina, la quale nondimeno paventa spesso il rischio di uno sconfinamento giurisprudenziale nel terreno della cd. businnes judgment rule, ossia di un giudizio di responsabilità che possa di fatto investire il merito e l opportunità delle scelte compiute dagli amministratori. Sotto il profilo poi del danno, l opinione ormai dominante in Giurisprudenza ritiene che la società che agisce contro il proprio amministratore con l azione di responsabilità ex art del codice civile deve allegare l inadempimento lamentato e provare che da quell inadempimento sia derivato alla società un danno patrimoniale. Non di tutti i danni, infatti, rispondono gli amministratori, ma soltanto di quelli che siano conseguenza immediata e diretta della loro attività [12]. Quindi, a carico, del socio grava l onere probatorio non solo dell inadempimento, ma anche del conseguente danno patrimoniale arrecato alla società stessa, con l importante precisazione della rilevanza
6 solo dei danni che siano conseguenza immediata e diretta della violazione amministrativa. Nello stesso senso, anche nella Giurisprudenza di merito, si ritiene che in tema di responsabilità degli amministratori di società per azioni ex art c.c. prev., l eventuale esistenza di una denunciata violazione di legge (nella fattispecie della violazione delle prescrizioni stabilite in materia di regolare tenuta della contabilità e di fedele rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del suo andamento economico) non costituiscono presupposto sufficiente all accertamento di una responsabilità risarcitoria degli amministratori, se non si accompagna alla prova che da tali e siffatte violazioni siano direttamente derivati pregiudizi al patrimonio sociale. [13]. [1] In realtà, una previsione simile a quella in commento era già stata introdotta, nel nostro sistema normativo, dall art. 129 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (cd. Testo Unico della Finanza), che ha introdotto l azione sociale di minoranza nelle società quotate, consentendo che, in tali società, l azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali potesse essere promossa anche da una minoranza qualificata di soci. Nella riforma organica del diritto societario attuata con il recente d.lgs. n. 6 del 2003, tale azione di responsabilità ha trovato ingresso anche nel codice civile, nell art bis c.c., sebbene con alcune differenze di minimo rilievo. In particolare, mentre nell art. 129 del Testo Unico erano previste alcune limitazioni, per la proponibilità dell azione, nei confronti di quei soci che non fossero iscritti nei libri sociali da almeno sei mesi. Con la nuova disposizioni, tali limitazioni sono invece tete espunte, residuando unicamente la previsione di una quota di partecipazione minima. V. RUPERTO, La giurisprudenza sul codice civile, art bis c.c., Milano, 2005, p [2] AA.VV., Diritto delle società, Milano, 2004, p.228. [3] Cass. civ., 9 luglio 1987, n con nota di SCOGNAMIGLIO, Osservazioni in tema di illecito dell amministratore e azione sociale di responsabilità. [4] RUPERTO, La giurisprudenza sul codice civile, art bis c.c., Milano, 2005, p [5] Cass. civ., 9 luglio 1979, n. 3925; Cass. civ., 23 aprile 2003, n [6] Cass.civ., 28 aprile 1997, n con nota adesiva di FIGONE, Foro It., 1998, I, p e Trib. Milano 20 marzo 2003, Società, 2003, p [7] Cass. civ. Sez. I, , n. 5718, Impresa, 2004, 1612 nota di BOLOGNESI. [8] AA.VV., Diritto delle società, Milano, 2004, p.228. [9] AA.VV., Diritto delle società, Milano, 2004, p.228. [10] Eventualmente potrebbe rilevare unicamente come giusta causa di revoca dell amministratore dalla carica, ma mai come fonte di una responsabilità contrattuale dell amministratore nei confronti della società. RUPERTO, La giurisprudenza sul codice civile, art bis c.c., Milano, 2005, p [11] Cass. civ., 27 luglio 1978, n. 3768, Giur Comm, 1980, II, p [12] Cass. civ. Sez. I, , n. 3774, in Impresa, 2005, [13] App. Milano, , in Società, 2004, 1530 nota di SPALTRO. TAG: Diritto della responsabilità civile e del risarcimento danni, Diritto processuale civile, Diritto societario
7 Avvertenza La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171- ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" ( con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione. Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di InFOROmatica S.r.l
L azione sociale di responsabilità del socio nei confronti degli amministratori
L azione sociale di responsabilità del socio nei confronti degli amministratori Autore: Perrone Daria In: Diritto civile e commerciale SOMMARIO: 1. Sui profili procedurali dell azione ex art. 2393 bis
DettagliStudi di settore, quadri sinottici su sanzioni
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Studi di settore, quadri sinottici su sanzioni 07 Gennaio 2012 Maurizio Villani STUDI DI SETTORE SANZIONI 100%
DettagliSoci - Cassazione Civile: la Cassazione chiarisce il ristretto ambito applicativo dell articolo 2949 del codice civile
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Soci - Cassazione Civile: la Cassazione chiarisce il ristretto ambito applicativo dell articolo 2949 del codice
DettagliTribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Decreto fiscale n. 193 del 22/10/2016: anche la dichiarazione integrativa a favore del contribuente potrà essere
DettagliRegimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza di cui all articolo 2513 del codice civile
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza di cui all articolo 2513 del codice civile 19
DettagliLe associazioni nel diritto tedesco
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Le associazioni nel diritto tedesco 27 Luglio 2009 Armin Kapeller I Norme di carattere generale L associazione
DettagliTribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Lavoro - Corte Giustizia Unione Europea: la condotta di una persona che si candida per un posto di lavoro al solo
DettagliContratto di Stage e subordinazione
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Nota a: Sentenza del Tribunale di Novara, sezione lavoro, 29 maggio 2010 n. 60 03 Maggio 2011 Diego Venneri Da
DettagliDisposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati 12 Febbraio 2006 Filodiritto editore TITOLO
DettagliContratti tra consumatori e professionisti: l Italia recepisce la Direttiva Europea e modifica il Codice del Consumo
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Contratti tra consumatori e professionisti: l Italia recepisce la Direttiva Europea e modifica il Codice del Consumo
DettagliModalità di esecuzione delle visure catastali.
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Modalità di esecuzione delle visure catastali. 22 Ottobre 2006 Filodiritto editore IL DIRETTORE DELL AGENZIA Visto
DettagliMisure contro gli atti persecutori
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Misure contro gli atti persecutori 20 Giugno 2008 Filodiritto editore Articolo 1 (Modifiche al codice penale).
DettagliModifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita delle sentenze di proscioglimento.
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita delle sentenze di proscioglimento. 22 Febbraio
DettagliAgenzia Entrate: Risoluzione sul regime fiscale del trust misto
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Agenzia Entrate: Risoluzione sul regime fiscale del trust misto 08 Marzo 2008 Filodiritto editore OGGETTO: Istanza
DettagliTribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Disposizioni attuative dell articolo 108, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
DettagliL attuazione della Direttiva 2005/60/CE (III Direttiva Antiriciclaggio)
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama L attuazione della Direttiva 2005/60/CE (III Direttiva Antiriciclaggio) 04 Febbraio 2007 Maurizio Arena E stata
DettagliCodice dell amministrazione digitale
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Codice dell amministrazione digitale Versione consolidata 01 Maggio 2006 Filodiritto editore [Versione consolidata
DettagliGoverno: recepimento Direttiva e-commerce, maggiori tutele per i consumatori che acquistano online
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Governo: recepimento Direttiva e-commerce, maggiori tutele per i consumatori che acquistano online 20 Gennaio
DettagliDisposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali 18 Marzo 2006 Filodiritto editore Articolo
DettagliLa compensazione tra imposte e crediti maturati a seguito dell ammissione al gratuito patrocinio
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama La compensazione tra imposte e crediti maturati a seguito dell ammissione al gratuito patrocinio 16 Settembre
DettagliDURC Documento Unico di Regolarità Contributiva validità temporale -
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva validità temporale - Circolare del ministero del lavoro n. 35/2010
DettagliIl regime IVA delle prestazioni di formazione ed aggiornamento del personale dalla C.M alla R.M Parte II
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Il regime IVA delle prestazioni di formazione ed aggiornamento del personale dalla C.M. 36-2010 alla R.M. 44-2012.
DettagliTribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge 212 del 2000. Cessione gratuita di beni alle ONLUS. Art. 13,
DettagliImpugnazione della risoluzione del rapporto di lavoro
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Impugnazione della risoluzione del rapporto di lavoro 22 Ottobre 2011 Salvatore Camonita L impugnazione consiste
DettagliPrivacy - Senato: la Commissione speciale per gli atti urgenti esaminerà lo schema di decreto legislativo per l adeguamento al GDPR
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Privacy - Senato: la Commissione speciale per gli atti urgenti esaminerà lo schema di decreto legislativo per
DettagliMaternità: più tutele per le iscritte alla gestione separata
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Maternità: più tutele per le iscritte alla gestione separata Collaboratori sempre più simili ai subordinati 07
DettagliCorte di Giustizia UE: il sistema italiano di assegnazione di frequenze radiotelevisive è contrario al diritto comunitario
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Corte di Giustizia UE: il sistema italiano di assegnazione di frequenze radiotelevisive è contrario al diritto
DettagliParticolarità dei contratti locatizi in Francia
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Particolarità dei contratti locatizi in Francia Il diritto d ingresso 08 Luglio 2011 Daniele Lupi Abstract: L
DettagliBanca - Cassazione Civile: pagamenti online non autorizzati dal titolare del conto e responsabilità dell istituto di credito
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Banca - Cassazione Civile: pagamenti online non autorizzati dal titolare del conto e responsabilità dell istituto
DettagliAmbiente: il TAR Lazio annulla il mancato riconoscimento di un sistema autonomo di restituzione degli imballaggi terziari
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Ambiente: il TAR Lazio annulla il mancato riconoscimento di un sistema autonomo di restituzione degli imballaggi
DettagliDisposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza.
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza.
DettagliModifiche al codice penale in materia di reati di opinione
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione 14 Marzo 2006 Filodiritto editore Articolo 1. 1. L
DettagliAgenzia Entrate: si paga il contributo nelle cause di opposizione all esecuzione ex art. 615 c.p.c. per sanzioni amministrative
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Agenzia Entrate: si paga il contributo nelle cause di opposizione all esecuzione ex art. 615 c.p.c. per sanzioni
DettagliTribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Assegnazione e rilascio delle quote di CO2 per il periodo 2005-2007 ai sensi di quanto stabilito dall articolo
DettagliI diritti della bambina sulla carta
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama I diritti della bambina sulla carta 07 Novembre 2009 Margherita Marzario Abstract: A coronamento del testo soggiunge
DettagliAgenzia Dogane: nota sul modello Intrastat
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Agenzia Dogane: nota sul modello Intrastat 20 Febbraio 2010 Filodiritto editore OGGETTO: Attuazione delle Direttive
DettagliTribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Regolamento recante disposizioni modificative del capo IV del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, concernente
DettagliTribunale di Novara: no al provvedimento ex art.156 c.c. per spese straordinarie e per il ritardo nell adempimento
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Tribunale di Novara: no al provvedimento ex art.156 c.c. per spese straordinarie e per il ritardo nell adempimento
DettagliAgenzia Entrate: sì all utilizzo delle ritenute subite per compensare debiti propri dell associazione professionale o della società
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Agenzia Entrate: sì all utilizzo delle ritenute subite per compensare debiti propri dell associazione professionale
DettagliLe sanzioni disciplinari nel rapporto di lavoro. Cenni introduttivi
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Le sanzioni disciplinari nel rapporto di lavoro. Cenni introduttivi 10 Settembre 2011 Vincenzo Mennea Il potere
DettagliBrevi appunti sulle modifiche alla disciplina della ristrutturazione dei debiti
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Brevi appunti sulle modifiche alla disciplina della ristrutturazione dei debiti Le modifiche all articolo 182bis
DettagliAgenzia Entrate: imposta sulle successioni in caso di rappresentazione
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Agenzia Entrate: imposta sulle successioni in caso di rappresentazione 13 Febbraio 2010 Filodiritto editore OGGETTO:Consulenza
DettagliIl nuovo accesso civico previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. Le amministrazioni hanno l obbligo di adeguarsi
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Il nuovo accesso civico previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. Le amministrazioni hanno l obbligo
DettagliIncentivi alla progettazione
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Incentivi alla progettazione Legge 4 novembre 2010 n. 183 27 Novembre 2010 Carlo Rapicavoli L art. 35 della Legge
DettagliDistruzione da parte del testatore di un originale di testamento olografo
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Distruzione da parte del testatore di un originale di testamento olografo Nota a Corte di Cassazione - Sezione
DettagliPatto di manleva (I): introduzione, requisiti e limiti di validità e brevi cenni al diritto inglese
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Patto di manleva (I): introduzione, requisiti e limiti di validità e brevi cenni al diritto inglese 14 Gennaio
DettagliEnte no profit: indeducibili i canoni di leasing qualora non siano rispettate le finalità proprie dell Ente
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Ente no profit: indeducibili i canoni di leasing qualora non siano rispettate le finalità proprie dell Ente 19
DettagliImpianti fotovoltaici: rendita catastale con stima diretta e necessità di effettivo sopralluogo
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Impianti fotovoltaici: rendita catastale con stima diretta e necessità di effettivo sopralluogo 17 Ottobre 2014
DettagliGarante Privacy: le informative on line devono essere complete
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Garante Privacy: le informative on line devono essere complete 26 Novembre 2008 Filodiritto editore IL GARANTE
DettagliLimiti alla lettera di patronage
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Limiti alla lettera di patronage 23 Febbraio 2010 Marco Baccini La Corte di Cassazione con una recentissima sentenza
DettagliL obbligo di mantenimento dei figli nel diritto svizzero
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama L obbligo di mantenimento dei figli nel diritto svizzero Brevi note 09 Ottobre 2009 Armin Kapeller I Oggetto dell
DettagliConsiglio di Stato: il diritto di accesso agli atti tributari esclude documenti «equipollenti»
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Consiglio di Stato: il diritto di accesso agli atti tributari esclude documenti «equipollenti» 24 Luglio 2014
DettagliConsiderazioni in tema di costituzione di società commerciali in Albania
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Considerazioni in tema di costituzione di società commerciali in Albania 22 Ottobre 2006 Leonardo Calà La normativa
DettagliAttuazione delle sinergie operative tra Comuni e Amministrazione Finanziaria nella lotta all evasione fiscale
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Attuazione delle sinergie operative tra Comuni e Amministrazione Finanziaria nella lotta all evasione fiscale
DettagliGuida al diritto camerale annuale
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Guida al diritto camerale annuale 12 Maggio 2012 Idalisa Lamorgese, Maurizio Villani Si avvicina una scadenza
DettagliTribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Disposizioni integrative e correttive del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante la disciplina del fallimento,
DettagliCorte Costituzionale: notifiche ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Corte Costituzionale: notifiche ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno 25 Aprile 2009 Filodiritto
DettagliSulla estensione dei vincoli alle spese di personale sostenuti dagli enti locali e dalle società partecipate
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Sulla estensione dei vincoli alle spese di personale sostenuti dagli enti locali e dalle società partecipate Corte
DettagliGarante Privacy: provvedimento cautelativo di blocco del trattamento dati personali "Iene"
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Garante Privacy: provvedimento cautelativo di blocco del trattamento dati personali "Iene" 13 Ottobre 2006 Filodiritto
DettagliTribunale di Bologna: licenziamento illegittimo di dipendenti-soci di minoranza per ritorsione
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Tribunale di Bologna: licenziamento illegittimo di dipendenti-soci di minoranza per ritorsione 24 Aprile 2011
DettagliBollette telefoniche: anche le ultime tre cifre potranno essere "in chiaro"
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Bollette telefoniche: anche le ultime tre cifre potranno essere "in chiaro" 01 Aprile 2008 Filodiritto editore
DettagliIl versamento a rate dell Iva omessa non elimina il reato
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Il versamento a rate dell Iva omessa non elimina il reato 17 Dicembre 2014 Idalisa Lamorgese, Maurizio Villani
DettagliLa costituzione della S.p.a.: aspetti rilevanti
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama La costituzione della S.p.a.: aspetti rilevanti 14 Maggio 2013 Angelo Pianeta La s.p.a., insieme alla s.r.l. e
DettagliTribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Enti locali: il divieto di cumulo di indennità di carica è applicabile soltanto a partire dalla entrata in vigore
DettagliRegione Veneto: prime indicazioni per l applicazione della norma sugli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti speciali
Regione Veneto: prime indicazioni per l applicazione della norma sugli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti speciali Legge regionale 16 febbraio 2010 n. 11 Legge finanziaria regionale per il
DettagliProcesso telematico: avvio delle comunicazioni tramite PEC ai sensi dell art. 136 c.p.c.
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Processo telematico: avvio delle comunicazioni tramite PEC ai sensi dell art. 136 c.p.c. 04 Febbraio 2012 Maurizio
DettagliStudi di settore: avvisi di accertamento nulli per carenza di motivazione e per mancanza di grave incongruenza tra dichiarato e accertato
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Studi di settore: avvisi di accertamento nulli per carenza di motivazione e per mancanza di grave incongruenza
DettagliRapporti tra soggettività e capacità giuridica. La situazione del concepito alla luce della L. 40/2004 sulla procreazione assistita.
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Rapporti tra soggettività e capacità giuridica. La situazione del concepito alla luce della L. 40/2004 sulla procreazione
DettagliL imposta di registro sulle concessioni di beni demaniali e sulle concessioni di diritti d acqua
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama L imposta di registro sulle concessioni di beni demaniali e sulle concessioni di diritti d acqua 19 Dicembre 2010
DettagliPrimi cenni di commento al Codice del turismo
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Primi cenni di commento al Codice del turismo 09 Giugno 2011 Marco Baccini Entra in vigore il 21 giugno 2011 il
DettagliElenchi telefonici: semplificate le procedure per i "categorici"
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Elenchi telefonici: semplificate le procedure per i "categorici" 21 Settembre 2008 Filodiritto editore GARANTE
DettagliTribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama. 15 marzo 2008
Modalità di attuazione dell articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni
DettagliGarante Privacy: accesso del paziente alle riprese di intervento chirurgico
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Garante Privacy: accesso del paziente alle riprese di intervento chirurgico 23 Novembre 2006 Filodiritto editore
DettagliLo Statuto dell Imprenditore Commerciale
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Lo Statuto dell Imprenditore Commerciale 26 Ottobre 2012 Dario La Marchesina Lo statuto dell imprenditore commerciale
DettagliRegole sulla corretta attività di recupero crediti verso i consumatori
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Regole sulla corretta attività di recupero crediti verso i consumatori 08 Marzo 2016 Unione Nazionale Consumatori
DettagliÈ nulla la cartella di pagamento recante la sola indicazione omesso o carente versamento dell imposta
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama È nulla la cartella di pagamento recante la sola indicazione omesso o carente versamento dell imposta 27 Febbraio
DettagliTribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Interpello art. 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 - Cessione pro-soluto di crediti ai sensi dell art. 58 del D.Lgs.
DettagliGarante Privacy: non è possibile accedere alle perizie tecniche in presenza di un contenzioso
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Garante Privacy: non è possibile accedere alle perizie tecniche in presenza di un contenzioso 29 Settembre 2007
DettagliTribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama La mancata indicazione del responsabile del procedimento nelle cartelle esattoriali: rilievi di incostituzionalità
DettagliPubblica Amministrazione: le assunzioni obbligatorie ed i vincoli di spesa pubblica
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Pubblica Amministrazione: le assunzioni obbligatorie ed i vincoli di spesa pubblica 03 Marzo 2014 Barbara Esposito
DettagliIl criterio della competenza territoriale nel procedimento di separazione consensuale di cui all art. 711 c.p.c.
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Il criterio della competenza territoriale nel procedimento di separazione consensuale di cui all art. 711 c.p.c.
DettagliTutela del lavoratore subordinato in ipotesi di trasferimento del titolo sportivo in ambito F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio)
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Tutela del lavoratore subordinato in ipotesi di trasferimento del titolo sportivo in ambito F.I.G.C. (Federazione
DettagliLe norme sulla fiscalità locale contenute nel Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Le norme sulla fiscalità locale contenute nel Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16 03 Marzo 2012 Carlo Rapicavoli
DettagliSistemi di governance delle S.p.a. in Albania ed in Italia
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Sistemi di governance delle S.p.a. in Albania ed in Italia 19 Novembre 2010 Franc Terihati Premessa L amministrazione
DettagliAgenzia delle Entrate: deducibilità corrispettivi per sponsorizzazione a società sportive dilettantistiche
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Agenzia delle Entrate: deducibilità corrispettivi per sponsorizzazione a società sportive dilettantistiche 26
DettagliL attribuzione delle spese condominiali deliberate prima dell acquisto di un immobile
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama L attribuzione delle spese condominiali deliberate prima dell acquisto di un immobile Una importante sentenza
DettagliLa donazione di cosa altrui: nulla o inefficace?
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama La donazione di cosa altrui: nulla o inefficace? Commento a Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza
DettagliLe deroghe al principio dell accessorietà dell azione civile
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Le deroghe al principio dell accessorietà dell azione civile Nota a Corte di Cassazione, Sentenza 21 giugno 2010,
DettagliLimitazioni al diritto di proprietà nel regolamento di condominio
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Limitazioni al diritto di proprietà nel regolamento di condominio 02 Novembre 2006 Edoardo Riccio Il regolamento
DettagliLa controversa ammissibilità a sanatoria edilizia degli immobili abusivi in aree vincolate in territorio siciliano
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama La controversa ammissibilità a sanatoria edilizia degli immobili abusivi in aree vincolate in territorio siciliano
DettagliIndagini Bancarie: delicati equilibri tra Amministrazione finanziaria e Contribuente
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Indagini Bancarie: delicati equilibri tra Amministrazione finanziaria e Contribuente 07 Luglio 2012 Marco Pilato
DettagliBrevi cenni sul reato di falso ideologico
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Brevi cenni sul reato di falso ideologico 31 Ottobre 2010 Faustino Petrillo Il falso ideologico è la menzogna
DettagliFondo contrattazione decentrata negli enti locali
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Fondo contrattazione decentrata negli enti locali Nota a Corte dei Conti Sezioni riunite di controllo, Delibera
DettagliIl nuovo CAD: un intralcio per la posta elettronica certificata?
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Il nuovo CAD: un intralcio per la posta elettronica certificata? 27 Gennaio 2011 Giorgio Rognetta Il D.Lgs. n.
DettagliAgenzia Entrate: Risoluzione regime fiscale del commercio elettronico diretto
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Agenzia Entrate: Risoluzione regime fiscale del commercio elettronico diretto 06 Luglio 2008 Filodiritto editore
DettagliForma del contratto dissimulato: apagoge di un obiter dictum
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Forma del contratto dissimulato: apagoge di un obiter dictum Nota a Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili,
DettagliBrevi lineamenti dell indulto natalizio concesso in Austria
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Brevi lineamenti dell indulto natalizio concesso in Austria 27 Dicembre 2008 Armin Kapeller Premessa In data 19.9.08
DettagliRESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI
RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI Responsabilità degli amministratori Art. 2392: responsabilità PER DANNI verso la società, i creditori, singoli soci o terzi Inadempimento dei doveri previsti dalla legge
DettagliDonazione - Cassazione Civile: è preclusa la revocazione per sopravvenienza di ulteriori figli della donazione effettuata in presenza di prole
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Donazione - Cassazione Civile: è preclusa la revocazione per sopravvenienza di ulteriori figli della donazione
Dettagli