(Finalità e oggetto)
|
|
|
- Erica Riccardi
- 10 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale Art. 1. (Finalità e oggetto) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la revisione organica della disciplina degli enti privati del Terzo settore e delle attività che promuovono e realizzano finalità solidaristiche e di interesse generale, anche attraverso la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale, in attuazione del principio di sussidiarietà, al fine di sostenere la libera iniziativa dei cittadini associati per perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l inclusione e il pieno sviluppo della persona, valorizzando al contempo il potenziale di crescita ed occupazione del settore. 2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell Unione europea e in conformità ai principi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, si provvede in particolare: a) alla revisione e all integrazione della disciplina in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute, di cui al comma 1, contenuta nel Libro primo, Titolo secondo, del Codice civile; b) al riordino e al necessario coordinamento delle altre disposizioni vigenti, compresa la disciplina tributaria applicabile agli enti di cui al comma 1, anche mediante la redazione di un apposito testo unico recante la disciplina degli enti e delle attività del Terzo settore; c) alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale; d) alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, sentiti, per quanto di competenza, i Ministri interessati e, ove necessario in relazione alle singole materie oggetto della presente legge, la Conferenza Unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n I decreti legislativi di cui al comma 1, lettera d), sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell interno, il Ministro della difesa e il Ministro dell economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata. 1
2 5. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi al Parlamento perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle rispettive Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest ultimo è prorogato di novanta giorni. 6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, attraverso la medesima procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse. Art. 2. (Principi e criteri direttivi generali) 1. I decreti legislativi di cui all articolo 1 disciplinano la costituzione, le forme organizzative e di amministrazione e le funzioni degli enti privati che, con finalità ideale e senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d interesse generale, di valorizzazione della partecipazione e di solidarietà sociale, ovvero producono o scambiano beni o servizi di utilità sociale, anche attraverso forme di mutualità con fini di coesione sociale, anche al fine di identificare una normativa promozionale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali: a) riconoscere e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, quale strumento di promozione e di attuazione dei principi di partecipazione, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione; b) riconoscere e favorire l iniziativa economica privata, svolta senza finalità lucrative, diretta a realizzare in via principale la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale o d interesse generale, anche al fine di elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali; c) individuare le attività solidaristiche e di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, ai fini dell identificazione di normative promozionali; d) assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, la più ampia autonomia statutaria, al fine di consentire il pieno conseguimento delle finalità dell ente e la tutela degli interessi coinvolti; e) riorganizzare e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica e disciplinare il relativo regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori, 2
3 anche attraverso il rispetto di un adeguato rapporto tra i mezzi propri della persona giuridica e il suo indebitamento complessivo, mediante adeguate forme di pubblicità; f) definire forme e modalità di organizzazione e amministrazione degli enti ispirate ai principi di democrazia, uguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori e trasparenza, nonché ai princìpi di efficienza, di correttezza e di economicità della gestione degli enti, prevedendo appositi strumenti per garantire il rispetto dei diritti degli associati, con facoltà di adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle peculiarità della compagine e della struttura associativa; g) prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili e del patrimonio dell ente, fatto salvo quanto previsto dall articolo 4, comma 1, lettera d); h) definire criteri e vincoli di strumentalità dell attività d impresa eventualmente esercitata dall ente rispetto alla realizzazione degli scopi istituzionali e introdurre un regime di contabilità separata finalizzato a distinguere la gestione istituzionale da quella imprenditoriale; i) prevedere una disciplina degli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d informazione nei confronti degli associati e dei terzi, differenziati, anche in ragione della dimensione economica dell attività svolta e dell impiego di risorse pubbliche; l) individuare specifiche modalità di verifica dell attività svolta e delle finalità perseguite; m) disciplinare gli eventuali limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti, nonché agli associati; n) riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione, attraverso la previsione di un registro unico del Terzo settore, anche al fine di favorirne la piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale; o) valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale, relativa anche al sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale ed individuare criteri e modalità per l affidamento agli enti dei servizi d interesse generale improntati al rispetto di requisiti minimi di qualità ed impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione; p) prevedere strumenti che favoriscano i processi aggregativi degli enti; q) prevedere che il coordinamento delle azioni di promozione e di vigilanza delle attività degli enti di cui al comma 1, finalizzato ad assicurare l uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sia assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche mediante l istituzione di un apposita struttura di missione, con le modalità di cui all articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 3
4 303, al cui funzionamento si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Art. 3. (Attività di volontariato e di promozione sociale) 1. I decreti legislativi di cui all articolo 1 procedono al riordino e alla revisione della disciplina vigente in materia di attività di volontariato e di promozione sociale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2 e 6 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) armonizzazione delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale; b) promozione della cultura del volontariato tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgersi nell ambito delle strutture e delle attività scolastiche; c) valorizzazione delle diverse esperienze di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento diretto, nelle attività promozionali, delle organizzazioni di volontariato, incluse quelle che riuniscono militari; d) riconoscimento e valorizzazione delle reti associative di secondo livello; e) revisione e promozione del sistema dei Centri di servizio per il volontariato e riordino delle modalità di riconoscimento e di controllo degli stessi; f) revisione e razionalizzazione del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l associazionismo di promozione sociale. Art. 4. (Impresa sociale) 1. I decreti legislativi di cui all articolo 1 procedono al riordino ed alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2 e 6 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) qualificazione dell impresa sociale quale impresa privata a finalità d interesse generale avente come proprio obiettivo primario il raggiungimento di impatti sociali positivi misurabili, realizzati mediante la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale, utilizzando prioritariamente i propri utili per il conseguimento di obiettivi sociali, anche attraverso l adozione di modelli di gestione responsabili, trasparenti e idonei ad assicurare il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività; b) revisione dell attuale disciplina dell attribuzione facoltativa della qualifica di impresa sociale e sua attribuzione di diritto alle cooperative sociali e ai loro consorzi; 4
5 c) ampliamento dei settori di attività di utilità sociale e individuazione dei limiti di compatibilità con lo svolgimento di attività commerciali diverse da quelle di utilità sociale; d) previsione di forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione di utili nel rispetto di condizioni e limiti prefissati; e) razionalizzazione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale, anche con riferimento ai principi di pari opportunità e non discriminazione di cui alla vigente normativa nazionale e dell Unione europea; f) possibilità per le imprese private e per le amministrazioni pubbliche di assumere cariche sociali negli organi di amministrazione delle imprese sociali, salvo il divieto di assumerne la direzione e il controllo; g) coordinamento della disciplina dell impresa sociale con il regime delle attività d impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Art. 5. (Servizio civile universale) 1. I decreti legislativi di cui all articolo 1 procedono al riordino ed alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall articolo 2 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) istituzione del servizio civile universale finalizzato alla difesa non armata, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, attraverso modalità rivolte a promuovere attività di solidarietà, inclusione sociale, cittadinanza attiva, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della nazione, sviluppo della cultura dell innovazione e della legalità nonché a realizzare una effettiva cittadinanza europea e a favorire la pace tra i popoli; b) previsione di un meccanismo di programmazione, di norma triennale, dei contingenti di giovani di età compresa tra 18 e 28 anni, che possono essere ammessi al servizio civile universale e di procedure di selezione ed avvio dei giovani improntate a principi di semplificazione, trasparenza e non discriminazione; c) definizione dello status giuridico dei giovani ammessi al servizio civile universale, prevedendo l instaurazione di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro, con previsione della non assoggettabilità della prestazione ad alcuna disposizione fiscale o tributaria; 5
6 d) coinvolgimento degli enti territoriali e degli enti pubblici e privati senza scopo di lucro nella programmazione e organizzazione del servizio civile universale; e) previsione di criteri e modalità di accreditamento degli enti di servizio civile universale; f) previsione di un limite di durata del servizio civile universale che contemperi le finalità del servizio con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti e della possibilità che il servizio sia prestato, in parte, in uno dei paesi dell Unione europea, nonché, per iniziative riconducibili alla promozione della pace e alla cooperazione allo sviluppo, anche nei paesi al di fuori dell Unione europea; g) riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite durante l espletamento del servizio civile universale in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo. Art. 6. (Misure fiscali e di sostegno economico) 1. I decreti legislativi di cui all articolo 1 disciplinano le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e procedono al riordino e all armonizzazione anche della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio, nel rispetto della normativa dell Unione europea e tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo 2014, n. 23, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) definizione di ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall ente e introduzione di un regime di tassazione agevolativo che tenga conto delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell ente, del divieto di ripartizione degli utili e dell impatto sociale delle attività svolte dall ente; b) razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità e detraibilità dal reddito delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, disposte in favore degli enti di cui all articolo 1, al fine di promuovere i comportamenti donativi delle persone e degli enti; c) riforma strutturale dell istituto della destinazione del 5 per mille dell imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti di cui all articolo 1, determinazione del relativo limite di spesa in coerenza con le risorse disponibili, razionalizzazione dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l accesso al beneficio, semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l erogazione dei contributi spettanti agli enti; 6
7 d) introduzione per i soggetti beneficiari di cui alla lettera c) di obblighi di pubblicità delle risorse ad essi destinate, individuando un sistema improntato alla trasparenza totale, con la previsione delle conseguenze per il mancato rispetto dei predetti obblighi di pubblicità, fermo restando quanto previsto dall articolo 2, comma 1, lettera i); e) razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in favore degli enti di cui all articolo 1; f) previsione, per le imprese sociali: 1. della possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali on line, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative; 2. di misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale; 3. dell istituzione di un fondo rotativo destinato a finanziare a condizioni agevolate gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali. g) introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei titoli di solidarietà e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale; h) promozione dell assegnazione in favore degli enti di cui all articolo 1 degli immobili pubblici inutilizzati, nonché, tenuto conto della disciplina in materia, dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata, secondo criteri di semplificazione e di economicità, anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali; i) revisione della disciplina riguardante le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in particolare prevedendo una migliore definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse. Art. 7. (Disposizioni finanziarie e finali) 1. Dall attuazione delle deleghe di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fatto salvo quanto previsto dal comma Per l attuazione di quanto previsto dall articolo 6, comma 1, lettera f), n. 3), è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro. Al relativo onere, per l anno 2015, si provvede, quanto a 20 milioni euro, mediante corrispondente riduzione dell autorizzazione di spesa di cui all articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica, quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello 7
8 stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento medesimo e quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all articolo 23, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come rifinanziata ai sensi dell articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2013, n Al fine di garantire la stabilizzazione e il rafforzamento delle misure previste all articolo 6, comma 1, lettera c), e lettera f), n. 3, e all articolo 5, nell ambito della legge di stabilità 2015 potranno essere individuate ulteriori risorse finanziarie rispetto a quanto stabilito dalla legislazione vigente, da destinare all attuazione delle citate norme. 4. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione. 8
Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.
DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell università e della ricerca (MUSSI) di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) e col Ministro dell economia
ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO
Schema di disegno di legge recante: Delega al Governo per l emanazione di un testo unico per il riassetto normativo e la riforma della salute e sicurezza sul lavoro bozza aggiornata al 30 dicembre 2006
DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'italia con i Paesi in via di sviluppo.
DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'italia con i Paesi in via di sviluppo. Consiglio dei Ministri: 05/04/2007 Proponenti: Esteri ART. 1 (Finalità
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
D.P.C.M. 30 marzo 2001: ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SUI SISTEMI DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA PREVISTI DALL ART. 5 DELLA LEGGE 8 novembre 2000, n. 328 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
REGIONE PIEMONTE. Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte.
REGIONE PIEMONTE Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte. (B.U. 16 aprile 2015, n. 15) Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE
MIUR.AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI.0000050.25-11-2015
MIUR.AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI.0000050.25-11-2015 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca IL DIRETTORE GENERALE VISTA la legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante istituzione
LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 27-11-2006 REGIONE PIEMONTE. Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale.
LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 27-11-2006 REGIONE PIEMONTE Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE N. 48 del
NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI
NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI Art. 1 (Finalità e oggetto della legge) 1. La presente legge, nel rispetto del decreto legislativo 2 febbraio 2006,
LEGGE REGIONALE N. 28 del 16 Settembre 1996 REGIONE LOMBARDIA Promozione, riconoscimento e sviluppo dell' associazionismo
LEGGE REGIONALE N. 28 del 16 Settembre 1996 REGIONE LOMBARDIA Promozione, riconoscimento e sviluppo dell' associazionismo Pubblicata sul BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE LOMBARDIA n 38 del 21 settembre
Atto Camera: 2617. Camera dei Deputati Commissione XII Affari Sociali AUDIZIONE 10/11/2014. Pagina 1 di 7
Atto Camera: 2617 Disegno di legge "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale" Camera dei Deputati Commissione XII Affari
DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2014. Ripartizione delle risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2013-2014
Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici
Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Obiettivi e finalità) 1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere
Consiglio Regionale della Toscana
Consiglio Regionale della Toscana PROPOSTA DI LEGGE n. 35 Istituzione del Servizio civile regionale D iniziativa della Giunta Regionale Agosto 2005 1 Allegato A Istituzione del servizio civile regionale
ARTICOLO 100, DPR 917/1986
ARTICOLO 100, DPR 917/1986 Titolo del provvedimento: Testo unico delle imposte sui redditi. art. 100 Titolo: Oneri di utilità sociale. Testo: in vigore dal 15/05/2005 modificato da: DL del 14/03/2005 n.
Legge accesso disabili agli strumenti informatici
Legge accesso disabili agli strumenti informatici da Newsletter Giuridica: Numero 81-26 gennaio 2004 Pubblicata sulla Gazzetta la Legge in materia di accesso dei disabili agli strumenti informatici, approvata
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Approvato dal Consiglio direttivo nella seduta
VERSO IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE?? Sebastiano Miele - AISEC www.sebastianomiele.it - www.aisec.it
VERSO IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE?? Sebastiano Miele - AISEC www.sebastianomiele.it - www.aisec.it COSTITUZIONE E SERVIZIO CIVILE Articolo 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
La costituzione degli Istituti Tecnici Superiori e la riorganizzazione del sistema dell IFTS
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Direzione generale per l istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni La costituzione degli
Allegato alla DGR n. del
Accordo ai sensi dell art. 15 della legge n. 241/90 tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione Puglia e l'istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA)
L.R. 24 dicembre 2004, n. 30. Disciplina delle associazioni di promozione sociale. (B.U. 29 dicembre 2004, n. 12)
L.R. 24 dicembre 2004, n. 30. Disciplina delle associazioni di promozione sociale. (B.U. 29 dicembre 2004, n. 12) Settore: Regione: Materia: Codici regionali Liguria ordinamento ed organizzazione Sommario
ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE. Amministrazione proponente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE Amministrazione proponente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali Titolo: Disegno di legge recante Delega al Governo per la riforma del Terzo settore,
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca
INTESA IL MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA e LA REGIONE LOMBARDIA VISTI - gli artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di
Linee Guida di cui all articolo 13, comma 1-quinquies del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n.
Linee Guida di cui all articolo 13, comma 1-quinquies del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 Premessa Il presente documento contiene indicazioni e orientamenti
ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche: i chiarimenti del MISE
CIRCOLARE A.F. N. 34 del 6 Marzo 2014 Ai gentili clienti Loro sedi ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche: i chiarimenti del MISE Premessa Il Ministero
ART. 1 (Disposizioni per il completamento del processo di liberalizzazione dei settori dell energia elettrica e del gas)
Schema di disegno di legge recante misure per la liberalizzazione del mercato dell energia, per la razionalizzazione dell approvvigionamento, per il risparmio energetico e misure immediate per il settore
LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 3 AGOSTO 2001 REGIONE VENETO
LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 3 AGOSTO 2001 REGIONE VENETO Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa
Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori. 14/10/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 82 - Supplemento n.
Regione Lazio Atti della Giunta Regionale e degli Assessori Deliberazione 7 ottobre 2014, n. 647 Istituzione dell'osservatorio regionale per l'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni
NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO
NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI Articolo 1 (Funzioni) 1.1 La Cassa conguaglio per il settore elettrico,
DISEGNO DI LEGGE Approvato dal Senato della Repubblica
Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l impiego, di incentivi all occupazione, di
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO 1 INDICE AMBITO DI APPLICAZIONE p. 3 TITOLO I: PRINCIPI GENERALI Art. 1 Finalità del processo di gestione del patrimonio
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO APPROVATO DAL CONSIGLIO GENERALE NELL ADUNANZA DEL 28/06/2013 Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro 1 INDICE AMBITO DI APPLICAZIONE p. 3 TITOLO I: PRINCIPI
Circolare N.34 del 6 Marzo 2014
Circolare N.34 del 6 Marzo 2014 ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche. I chiarimenti del MISE Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato PROTOCOLLO DI INTESA TRA l AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E L AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L Autorità per le garanzie
MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI DELLA LOMBARDIA.
LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 05-05-2004 REGIONE LOMBARDIA MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI DELLA LOMBARDIA. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 19 del 7 maggio 2004 SUPPLEMENTO
REGOLAMENTO PER L ADEGUAMENTO AI PRINCIPI GENERALI DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA DELL AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO FERMO
REGOLAMENTO PER L ADEGUAMENTO AI PRINCIPI GENERALI DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA DELL AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO FERMO Adottato con Delibera del Consiglio Direttivo del 18/12/2013
II.11 LA BANCA D ITALIA
Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria
Regolamento di contabilità
Regolamento di contabilità Approvato con delibera n. 255 del 1 dicembre 2014 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Denominazioni e oggetto) 1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono per: a) Ministro,
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO IMPRESA SOCIALE. Monica Poletto
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO IMPRESA SOCIALE Monica Poletto Milano, 31 marzo 2015 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Testo di riferimento: Disegno di Legge C2617 licenziato
Il Ministro della Difesa
Il Ministro della Difesa M_D/GOIV/2013/CONT/A9-3/0000106 il r.d. 18 novembre 1923 n.2440, sull amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; il r.d. 23 maggio 1924 n.827, che
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile
L. 18 giugno 2009, n. 69 1 e 2 Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (Estratto relativo all Amministrazione digitale) Art. 24
REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità
REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI Art. 1 Finalità La Provincia di Genova, in attuazione di quanto previsto dal proprio Statuto, promuove la cultura della
COMUNE DI TAVERNERIO. Regolamento delle Associazioni
COMUNE DI TAVERNERIO Regolamento delle Associazioni Art. 1 - Finalità del regolamento 1. Il Comune di Tavernerio riconosce ed afferma il valore delle libere e autonome Associazioni e degli organismi di
Art. 1 (Definizione) Art. 2 (Requisiti)
TESTO UNIFICATO AS 3236 1928-1645 Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l istituzione
LEGGE 11 agosto 2014, n. 125 29-8-2014
LEGGE 11 agosto 2014, n. 125 29-8-2014 La «cooperazione allo sviluppo» è: parte integrante e qualificante della politica estera dell'italia. Essa si ispira: ai principi della Carta delle Nazioni Unite
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Criteri, condizioni e modalità cui si conforma la società SNAM S.p.A. per adottare il modello di separazione proprietaria della gestione della rete nazionale
La Regione Molise. L Ufficio scolastico Regionale per il Molise
Accordo Territoriale per la realizzazione nell anno scolastico 2011/2012 di percorsi di IeFP di durata triennale,in regime di sussidiarietà,da parte degli Istituti Professionali Statali della Regione Molise,
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1372 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice TOIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002 (*) Modifica dell articolo 156 del codice civile, e norme
L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
DELIBERAZIONE 18 DICEMBRE 2014 635/2014/R/EEL DETERMINAZIONE DELL ALIQUOTA DEL CONTRIBUTO PER LA COPERTURA DEI COSTI SOSTENUTI DALLA CASSA PER L ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI
PROTOCOLLO D INTESA FRA LA REGIONE LOMBARDIA IL MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA
PROTOCOLLO D INTESA FRA LA REGIONE LOMBARDIA IL MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Per la realizzazione dall anno scolastico 2003/2004
Regolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica.
Regolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica. Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi della normativa
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO Emanato con D.R. n. 12096 del 5.6.2012 Pubblicato all Albo Ufficiale dell Ateneo l 8 giugno 2012 In
L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 31 OTTOBRE 2012 449/2012/A/EFR STIPULA DI CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ RICERCA SUL SISTEMA ENERGETICO S.P.A., PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI
ACCORDO TRA LA REGIONE MARCHE L UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE. Visti: - gli artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze
ACCORDO TRA LA REGIONE MARCHE E L UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE Visti: - gli artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di Istruzione e Formazione Professionale
PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE IL DIRITTO DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI ALL EDUCAZIONE E ALL ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI
PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE IL DIRITTO DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI ALL EDUCAZIONE E ALL ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI 1 IL DIRITTO DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI ALL EDUCAZIONE E ALL
ACCORDO TERRITORIALE TRA REGIONE DEL VENETO E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO DIREZIONE GENERALE
ALLEGATO 1 ACCORDO TERRITORIALE TRA REGIONE DEL VENETO E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO DIREZIONE GENERALE per la realizzazione di un offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione
Art. 2 (Natura giuridica e forme di autonomia delle agenzie)
L.R. 01 Febbraio 2008, n. 1 Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti
Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca
Oggetto: schema di decreto recante linee guida in materia di semplificazione e promozione dell istruzione tecnico professionale a norma dell articolo 52 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito
CARTA DEI SERVIZI MEDEA
CARTA DEI SERVIZI MEDEA Indice 1. Introduzione 2. MEDEA e la Carta dei Servizi: chi siamo, obiettivi e finalità 3. I principi fondamentali 4. Standard qualitativi 5. I servizi erogati 6. Validità della
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2832 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI Modifiche
Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca
Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze Classificazione della spesa delle università per missioni e programmi VISTI gli articoli
CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI DI POSTE ITALIANE. CRALPoste CODICE DI COMPORTAMENTO
CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI DI POSTE ITALIANE CRALPoste CODICE DI COMPORTAMENTO Roma, 31 Marzo 2005 INDICE Premessa pag. 3 Destinatari ed Ambito di applicazione pag. 4 Principi generali pag.
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato VIETTI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1090 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato VIETTI Delega al Governo per la riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle
REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI LIBERALI DELLA BANCA
REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI LIBERALI DELLA BANCA - 1 - INDICE REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI LIBERALI DELLA BANCA 3 ART. 1 3 ART. 2 3 ART. 3 3 ART. 4 4 ART. 5 4 ART. 6 4 ART. 7 4 ART.8 4 ART. 9 4 ART.
Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42.
Allegato 1 Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Art.42. Reti di imprese 1. (soppresso dalla legge di conversione) 2. Alle imprese
Il Ministro dello Sviluppo Economico
Il Ministro dello Sviluppo Economico Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
Legge 12 luglio 2011, n. 112
Legge 12 luglio 2011, n. 112 Legge 12 luglio 2011, n. 112 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 19 luglio 2011, n. 166) Istituzione dell Autorità garante per l infanzia e l adolescenza.
5 per mille al volontariato 2007
Indice COORDINAMENTO REGIONALE DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA LOMBARDIA 5 per mille al volontariato 2007 Inquadramento Come funziona Beneficiari Come le OdV possono accedere 1. Iscrizione
Proposta di Legge 20 dicembre 2013, n. 303 Disposizioni per il sostegno e la diffusione del commercio equo e solidale.
Proposta di Legge 20 dicembre 2013, n. 303 Disposizioni per il sostegno e la diffusione del commercio equo e solidale. Art. 1 Oggetto e finalità 1. La Regione, in coerenza con i principi internazionali
Comune di Firenze Direzione Servizi Sociali
Comune di Firenze Direzione Servizi Sociali Avviso pubblico esplorativo per la ricerca e la selezione di proposte progettuali, ai sensi dell art. 60 del Regolamento generale per l attività contrattuale
SENATO. 6 Commissione (Finanze) 5 novembre 2008 TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA RELATRICE SUI DISEGNI DI LEGGE N. 414 E N. 507
SENATO 6 Commissione (Finanze) 5 novembre 2008 TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA RELATRICE SUI DISEGNI DI LEGGE N. 414 E N. 507 Disposizioni di contrasto al furto d identità e in materia di prevenzione delle
PROTOCOLLO D INTESA TRA IL MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA L ENTE LOCALE/REGIONE.
ALLEGATO A MODELLO DI PROTOCOLLO DI INTESA PROTOCOLLO D INTESA TRA IL MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA E L ENTE LOCALE/REGIONE. PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE
L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
DELIBERAZIONE 22 MAGGIO 2014 233/2014/R/EEL APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO DEI COSTI 2013 PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DELLA SOCIETÀ GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A., DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEL
5516 25/06/2014 DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO. Identificativo Atto n. 537
5516 25/06/2014 Identificativo Atto n. 537 DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO APPROVAZIONE DEGLI AVVISI PER LA FRUIZIONE DELL OFFERTA FORMATIVA DEI PERCORSI DI QUALIFICA TRIENNALI DI ISTRUZIONE
PROTOCOLLO D INTESA FRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA IL MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA
PROTOCOLLO D INTESA FRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA IL MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Per la realizzazione dall anno
Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente
Regolamento per la concessione e l erogazione dei contributi per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18
LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 10-04-1990 REGIONE LAZIO
Legge 1990040 Pagina 1 di 6 LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 10-04-1990 REGIONE LAZIO Istituzione dell' osservatorio del sistema abitativo laziale e provvidenze per il recupero del patrimonio edilizio esistente.
Regolamento dell Albo Comunale delle Associazioni
COMUNE DI OLIVETO CITRA Provincia di Salerno Regolamento dell Albo Comunale delle Associazioni Approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 26.04.2013 In vigore dal 26.04.2013 1 TITOLO I TITOLO I - ISTITUZIONE
