Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

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1 Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama Il mantenimento dei figli a seguito dell entrata in vigore della legge 54/2006 sull affidamento condiviso ed in particolare il concetto di "tenore di vita" di cui al quarto comma 21 Ottobre 2007 Matteo Santini L articolo 155 del codice civile, nel nuovo testo introdotto a seguito dell entrata in vigore della legge n. 54 del 2006 così dispone: (Provvedimenti riguardo ai figli) Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all istruzione e all educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all istruzione, all educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.».

2 Il fine del presente contributo è quello di stabilire cosa si intende per tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. Iniziamo la nostra dissertazione sottolineando che esistono dei costi cosiddetti cosi detti irrinunciabili, vale a dire quei costi per il mantenimento del figlio, che prescindono dal reddito prodotto dai soggetti esercenti la potestà genitoriale. Essi sono rappresentati, ad esempio, dalle spese per l alimentazione, per i vestiti, per l acquisto di libri, per le cure e visite mediche. Ebbene la somma di tali singole voci determina l importo minimo necessario per il mantenimento di un figlio, ed è fin troppo evidente che se esiste un costo fisso minimo, esso incide maggiormente sulle sostanze di un nucleo familiare che produce un reddito più basso, rispetto a quanto possa incidere sulle sostanze di una famiglia più facoltosa. E pur vero che sarebbe molto difficile standardizzare o codificare un importo minimo per il mantenimento, in quanto i costi minimi necessari, variano notevolmente con l aumentare dell età (e non necessariamente in forma progressiva, sia essa crescente o decrescente). Un neonato di 4 mesi richiede uno sforzo economico maggiore rispetto ad un bambino di 6 anni, rappresentato dall acquisto quasi giornaliero di prodotti particolarmente costosi ed utilizzabili una sola volta, quali pannolini, omogeneizzati, prodotti delicati, ecc. Inversamente, il mantenimento di un ragazzo di 19 anni richiede un esborso di denaro da parte dei genitori, maggiore rispetto ad un bambino di sei. Pertanto ogni valutazione sui costi minimi necessari deve necessariamente riferirsi a singole fasce di età. Oltretutto i costi minimi necessari per il mantenimento, sono condizionati da alcune variabili quali, l aumento dei prezzi, i tassi di interesse, le crisi di mercato, che difficilmente possono essere previste in anticipo o che comunque richiederebbero un adeguamento costante dei parametri di calcolo, eventualmente utilizzati per codificare i costi minimi. Anche l ambito territoriale assume un rilievo non secondario. Il costo dei beni varia, a volte notevolmente, da Regione a Regione e spesso da Comune a Comune. Rilevano inoltre, ai fini della determinazione dei costi minimi di mantenimento, le condizioni del soggetto singolo (stato di salute, inclinazioni, aspirazioni, ecc). I costi sopra descritti rappresentano i costi minimi necessari per il mantenimento (o meglio per la sopravvivenza) di un figlio. Tutto ciò che supera i costi minimi necessari, rileva ai fini della determinazione del tenore di vita. Condurre un tenore di vita alto ed aver pertanto diritto ad un assegno di mantenimento più consistente, non significa essere liberi di spendere quanto si vuole per il mantenimento o per i vizi del figlio; o meglio: si è legittimati a spendere quanto si crede per il figlio, ma non si può pretendere in sede di separazione / divorzio, che il Tribunale determini e quantifichi la somma da destinare al mantenimento della prole, considerando come parametro determinante, l ammontare delle spese che i genitori sostenevano per il figlio in costanza di matrimonio o di unione. Ciò significa che la somma idonea a garantire lo stesso tenore di vita non equivale necessariamente a quanto i genitori hanno sborsato in passato per il figlio. Allora cosa significa esattamente tenore di vita e quali sono gli indici per valutare il suo eventuale incremento? A parere dello scrivente, il tenore di vita (considerato nel suo aspetto relativo al mantenimento) aumenta quando il genitore è in condizione di provvedere privatamente con denaro proprio, a quelle spese necessarie o comunque utili nell interesse del figlio, erogate anche gratuitamente dal Servizio Pubblico. Ci riferiamo all iscrizione ad istituti scolastici, alle cure mediche, ecc. Sono prestazioni che si riferiscono a diritti costituzionalmente garantiti e che vengono erogate gratuitamente dalle Pubbliche Istituzioni, ma che sono fornite anche a pagamento da enti privati. Ebbene, è questo il criterio sul quale deve essere posto l accento. Si gode di un tenore di vita più alto quando si può spendere per ricevere prestazioni e servizi, che sono, fruibili anche gratuitamente. E su questo punto che rileva l aumento del tenore di vita ai fini della determinazione dell assegno di mantenimento del figlio e

3 non nelle spese meramente voluttuarie. Se per assurdo i genitori spendevano ogni mese una somma esorbitante in giocattoli, ciò non significa che a seguito della separazione dei coniugi, uno dei genitori debba essere obbligato a corrispondere al coniuge affidatario o presso il quale il minore risiede, una somma tale da poter sostenere quelle spese, (magari irragionevoli), che i genitori in passato sborsavano per assecondare i capricci del figlio. Qualora così non fosse, ci troveremmo anche di fronte ad un ulteriore problema; vi sarebbe infatti la necessità di un controllo periodico circa l utilizzo di tali somme destinate alle spese voluttuarie da parte del genitore affidatario. Qualora tali importi non venissero spesi ma risparmiati, sarebbe opportuno chiedersi, a favore di chi sono accantonati tali risparmi; del genitore affidatario con conseguente ingiusto arricchimento di quest ultimo o a favore del figlio? In ogni caso potrebbe essere lo stesso genitore obbligato alla corresponsione dell assegno a provvedere ad accantonare una parte di denaro per garantire le eventuali esigenze future del coniuge. Per non incorrere nel rischio di veder ridotto l assegno da parte del Tribunale, spesso il genitore affidatario, preferisce spendere i soldi destinati al mantenimento del figlio, sino all ultimo centesimo, a costo di comprare qualunque cosa inutile! Anche la funzione dell assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., destinato al coniuge, è quella di garantire lo stesso tenore di vita di cui il coniuge godeva in costanza di matrimonio. Il sistema dei redditi (o meglio delle risorse economiche ), rappresentata senz altro l indicatore più affidabile per valutare l equivalenza o lo squilibrio tra i vari tenori di vita e per la quantificazione di un assegno tale da poter ristabilire l equilibrio. E necessario però tenere in debita considerazione che in vista di una eventuale separazione, le parti si preparano alla guerra, facendo il possibile per risultare più poveri di quanto in realtà sono. Questo discorso vale in particolare per i liberi professionisti, i quali hanno la possibilità di ridurre il proprio fatturato, nella prospettiva di un imminente lite giudiziaria con il coniuge. Ai fini della comparazione tra le sostanze dei singoli coniugi, devono necessariamente essere presi in considerazione anche i risparmi, le proprietà immobiliari, le rendite, ecc.. Anche le spese, quali rate di mutuo, affitti, dovranno essere tenute presenti, in quanto esse determinano l impoverimento del soggetto; ciò a condizione che non si tratti di spese meramente voluttuarie. Alcuni problemi sorgono nella pratica con riferimento ad esborsi che per alcuni sono considerati un indice di ricchezza e di ottimo tenore di vita, per altri, invece, un indice di impoverimento del soggetto, a cagione della diminuzione del reddito percepito; vedasi ad esempio le rate relative ad una locazione finanziaria. Il criterio della comparazione delle sostanze è apparentemente adatto per ristabilire un equivalenza tra i nuovi due nuclei familiari nati dalla separazione ma, il quantum dell assegno da corrispondere per il mantenimento dei figli, gioca un ruolo determinante nel favorire l impoverimento del soggetto obbligato e la nascita di una nuova condizione di squilibrio economico tra i due nuovi nuclei e pertanto, ai fini di ricostituire l omogeneità, deve necessariamente essere computata anche la somma di cui il soggetto si priva per il mantenimento del figlio (o dei figli). Inoltre la disposizione che prevede l obbligo per i genitori di provvedere al mantenimento dei figli, considerando tra le altre cose i tempi di permanenza presso ciascun genitore, rende ancor più ardua un equa determinazione dell importo dell assegno di mantenimento. Ebbene se sotto la vigenza della vecchia normativa, era agevole individuare e quantificare il tempo che il minore trascorreva presso il genitore affidatario e presso quello non affidatario (tali parametri infatti erano contenuti negli accordi di separazione o nella stessa sentenza), oggi con l introduzione della legge 54/2006 sull affidamento congiunto, non vi sono dei parametri rigorosi né tanto meno l obbligo di indicare in documenti formali, le modalità ed i tempi di frequentazione dei figli. E siccome, affidamento condiviso non equivale a collocamento paritario ed alternato del minore presso ciascuno dei genitore, bensì a potestà

4 genitoriale congiunta e a flessibilità nelle modalità e tempi di frequentazione, diventa impresa ardua determinare a priori i tempi di permanenza. L articolo 155 del codice civile, nel nuovo testo introdotto a seguito dell entrata in vigore della legge n. 54 del 2006 così dispone: (Provvedimenti riguardo ai figli) Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all istruzione e all educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all istruzione, all educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.». Il fine del presente contributo è quello di stabilire cosa si intende per tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. Iniziamo la nostra dissertazione sottolineando che esistono dei costi cosiddetti cosi detti irrinunciabili, vale a dire quei costi per il mantenimento del figlio, che prescindono dal reddito prodotto dai soggetti esercenti la potestà genitoriale. Essi sono rappresentati, ad esempio, dalle spese per l alimentazione, per i vestiti, per l acquisto di libri, per le cure e visite mediche. Ebbene la somma di tali singole voci determina l importo minimo necessario per il mantenimento di un figlio, ed è fin troppo evidente che se esiste un costo fisso minimo, esso incide maggiormente sulle sostanze di un nucleo familiare che produce un reddito più basso, rispetto a quanto possa incidere sulle sostanze di una famiglia più facoltosa. E pur vero che sarebbe molto difficile standardizzare o codificare un importo minimo per il mantenimento, in quanto i costi minimi necessari, variano notevolmente con l aumentare dell età (e non necessariamente in forma

5 progressiva, sia essa crescente o decrescente). Un neonato di 4 mesi richiede uno sforzo economico maggiore rispetto ad un bambino di 6 anni, rappresentato dall acquisto quasi giornaliero di prodotti particolarmente costosi ed utilizzabili una sola volta, quali pannolini, omogeneizzati, prodotti delicati, ecc. Inversamente, il mantenimento di un ragazzo di 19 anni richiede un esborso di denaro da parte dei genitori, maggiore rispetto ad un bambino di sei. Pertanto ogni valutazione sui costi minimi necessari deve necessariamente riferirsi a singole fasce di età. Oltretutto i costi minimi necessari per il mantenimento, sono condizionati da alcune variabili quali, l aumento dei prezzi, i tassi di interesse, le crisi di mercato, che difficilmente possono essere previste in anticipo o che comunque richiederebbero un adeguamento costante dei parametri di calcolo, eventualmente utilizzati per codificare i costi minimi. Anche l ambito territoriale assume un rilievo non secondario. Il costo dei beni varia, a volte notevolmente, da Regione a Regione e spesso da Comune a Comune. Rilevano inoltre, ai fini della determinazione dei costi minimi di mantenimento, le condizioni del soggetto singolo (stato di salute, inclinazioni, aspirazioni, ecc). I costi sopra descritti rappresentano i costi minimi necessari per il mantenimento (o meglio per la sopravvivenza) di un figlio. Tutto ciò che supera i costi minimi necessari, rileva ai fini della determinazione del tenore di vita. Condurre un tenore di vita alto ed aver pertanto diritto ad un assegno di mantenimento più consistente, non significa essere liberi di spendere quanto si vuole per il mantenimento o per i vizi del figlio; o meglio: si è legittimati a spendere quanto si crede per il figlio, ma non si può pretendere in sede di separazione / divorzio, che il Tribunale determini e quantifichi la somma da destinare al mantenimento della prole, considerando come parametro determinante, l ammontare delle spese che i genitori sostenevano per il figlio in costanza di matrimonio o di unione. Ciò significa che la somma idonea a garantire lo stesso tenore di vita non equivale necessariamente a quanto i genitori hanno sborsato in passato per il figlio. Allora cosa significa esattamente tenore di vita e quali sono gli indici per valutare il suo eventuale incremento? A parere dello scrivente, il tenore di vita (considerato nel suo aspetto relativo al mantenimento) aumenta quando il genitore è in condizione di provvedere privatamente con denaro proprio, a quelle spese necessarie o comunque utili nell interesse del figlio, erogate anche gratuitamente dal Servizio Pubblico. Ci riferiamo all iscrizione ad istituti scolastici, alle cure mediche, ecc. Sono prestazioni che si riferiscono a diritti costituzionalmente garantiti e che vengono erogate gratuitamente dalle Pubbliche Istituzioni, ma che sono fornite anche a pagamento da enti privati. Ebbene, è questo il criterio sul quale deve essere posto l accento. Si gode di un tenore di vita più alto quando si può spendere per ricevere prestazioni e servizi, che sono, fruibili anche gratuitamente. E su questo punto che rileva l aumento del tenore di vita ai fini della determinazione dell assegno di mantenimento del figlio e non nelle spese meramente voluttuarie. Se per assurdo i genitori spendevano ogni mese una somma esorbitante in giocattoli, ciò non significa che a seguito della separazione dei coniugi, uno dei genitori debba essere obbligato a corrispondere al coniuge affidatario o presso il quale il minore risiede, una somma tale da poter sostenere quelle spese, (magari irragionevoli), che i genitori in passato sborsavano per assecondare i capricci del figlio. >L articolo 155 del codice civile, nel nuovo testo introdotto a seguito dell entrata in vigore della legge n. 54 del 2006 così dispone: (Provvedimenti riguardo ai figli) Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei

6 coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all istruzione e all educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all istruzione, all educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.». Il fine del presente contributo è quello di stabilire cosa si intende per tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. Iniziamo la nostra dissertazione sottolineando che esistono dei costi cosiddetti cosi detti irrinunciabili, vale a dire quei costi per il mantenimento del figlio, che prescindono dal reddito prodotto dai soggetti esercenti la potestà genitoriale. Essi sono rappresentati, ad esempio, dalle spese per l alimentazione, per i vestiti, per l acquisto di libri, per le cure e visite mediche. Ebbene la somma di tali singole voci determina l importo minimo necessario per il mantenimento di un figlio, ed è fin troppo evidente che se esiste un costo fisso minimo, esso incide maggiormente sulle sostanze di un nucleo familiare che produce un reddito più basso, rispetto a quanto possa incidere sulle sostanze di una famiglia più facoltosa. E pur vero che sarebbe molto difficile standardizzare o codificare un importo minimo per il mantenimento, in quanto i costi minimi necessari, variano notevolmente con l aumentare dell età (e non necessariamente in forma progressiva, sia essa crescente o decrescente). Un neonato di 4 mesi richiede uno sforzo economico maggiore rispetto ad un bambino di 6 anni, rappresentato dall acquisto quasi giornaliero di prodotti particolarmente costosi ed utilizzabili una sola volta, quali pannolini, omogeneizzati, prodotti delicati, ecc. Inversamente, il mantenimento di un ragazzo di 19 anni richiede un esborso di denaro da parte dei genitori, maggiore rispetto ad un bambino di sei. Pertanto ogni valutazione sui costi minimi necessari deve necessariamente riferirsi a singole fasce di età. Oltretutto i costi minimi necessari per il mantenimento, sono condizionati da alcune variabili quali, l aumento dei prezzi, i tassi di interesse, le crisi di mercato, che difficilmente possono essere previste in

7 anticipo o che comunque richiederebbero un adeguamento costante dei parametri di calcolo, eventualmente utilizzati per codificare i costi minimi. Anche l ambito territoriale assume un rilievo non secondario. Il costo dei beni varia, a volte notevolmente, da Regione a Regione e spesso da Comune a Comune. Rilevano inoltre, ai fini della determinazione dei costi minimi di mantenimento, le condizioni del soggetto singolo (stato di salute, inclinazioni, aspirazioni, ecc). I costi sopra descritti rappresentano i costi minimi necessari per il mantenimento (o meglio per la sopravvivenza) di un figlio. Tutto ciò che supera i costi minimi necessari, rileva ai fini della determinazione del tenore di vita. Condurre un tenore di vita alto ed aver pertanto diritto ad un assegno di mantenimento più consistente, non significa essere liberi di spendere quanto si vuole per il mantenimento o per i vizi del figlio; o meglio: si è legittimati a spendere quanto si crede per il figlio, ma non si può pretendere in sede di separazione / divorzio, che il Tribunale determini e quantifichi la somma da destinare al mantenimento della prole, considerando come parametro determinante, l ammontare delle spese che i genitori sostenevano per il figlio in costanza di matrimonio o di unione. Ciò significa che la somma idonea a garantire lo stesso tenore di vita non equivale necessariamente a quanto i genitori hanno sborsato in passato per il figlio. Allora cosa significa esattamente tenore di vita e quali sono gli indici per valutare il suo eventuale incremento? A parere dello scrivente, il tenore di vita (considerato nel suo aspetto relativo al mantenimento) aumenta quando il genitore è in condizione di provvedere privatamente con denaro proprio, a quelle spese necessarie o comunque utili nell interesse del figlio, erogate anche gratuitamente dal Servizio Pubblico. Ci riferiamo all iscrizione ad istituti scolastici, alle cure mediche, ecc. Sono prestazioni che si riferiscono a diritti costituzionalmente garantiti e che vengono erogate gratuitamente dalle Pubbliche Istituzioni, ma che sono fornite anche a pagamento da enti privati. Ebbene, è questo il criterio sul quale deve essere posto l accento. Si gode di un tenore di vita più alto quando si può spendere per ricevere prestazioni e servizi, che sono, fruibili anche gratuitamente. E su questo punto che rileva l aumento del tenore di vita ai fini della determinazione dell assegno di mantenimento del figlio e non nelle spese meramente voluttuarie. Se per assurdo i genitori spendevano ogni mese una somma esorbitante in giocattoli, ciò non significa che a seguito della separazione dei coniugi, uno dei genitori debba essere obbligato a corrispondere al coniuge affidatario o presso il quale il minore risiede, una somma tale da poter sostenere quelle spese, (magari irragionevoli), che i genitori in passato sborsavano per assecondare i capricci del figlio. Qualora così non fosse, ci troveremmo anche di fronte ad un ulteriore problema; vi sarebbe infatti la necessità di un controllo periodico circa l utilizzo di tali somme destinate alle spese voluttuarie da parte del genitore affidatario. Qualora tali importi non venissero spesi ma risparmiati, sarebbe opportuno chiedersi, a favore di chi sono accantonati tali risparmi; del genitore affidatario con conseguente ingiusto arricchimento di quest ultimo o a favore del figlio? In ogni caso potrebbe essere lo stesso genitore obbligato alla corresponsione dell assegno a provvedere ad accantonare una parte di denaro per garantire le eventuali esigenze future del coniuge. Per non incorrere nel rischio di veder ridotto l assegno da parte del Tribunale, spesso il genitore affidatario, preferisce spendere i soldi destinati al mantenimento del figlio, sino all ultimo centesimo, a costo di comprare qualunque cosa inutile! Anche la funzione dell assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., destinato al coniuge, è quella di garantire lo stesso tenore di vita di cui il coniuge godeva in costanza di matrimonio. Il sistema dei redditi (o meglio delle risorse economiche ), rappresentata senz altro l indicatore più affidabile per valutare l equivalenza o lo squilibrio tra i vari tenori di vita e per la quantificazione di un assegno tale da poter ristabilire l equilibrio. E necessario però tenere in debita considerazione che in vista di una eventuale

8 separazione, le parti si preparano alla guerra, facendo il possibile per risultare più poveri di quanto in realtà sono. Questo discorso vale in particolare per i liberi professionisti, i quali hanno la possibilità di ridurre il proprio fatturato, nella prospettiva di un imminente lite giudiziaria con il coniuge. Ai fini della comparazione tra le sostanze dei singoli coniugi, devono necessariamente essere presi in considerazione anche i risparmi, le proprietà immobiliari, le rendite, ecc.. Anche le spese, quali rate di mutuo, affitti, dovranno essere tenute presenti, in quanto esse determinano l impoverimento del soggetto; ciò a condizione che non si tratti di spese meramente voluttuarie. Alcuni problemi sorgono nella pratica con riferimento ad esborsi che per alcuni sono considerati un indice di ricchezza e di ottimo tenore di vita, per altri, invece, un indice di impoverimento del soggetto, a cagione della diminuzione del reddito percepito; vedasi ad esempio le rate relative ad una locazione finanziaria. Il criterio della comparazione delle sostanze è apparentemente adatto per ristabilire un equivalenza tra i nuovi due nuclei familiari nati dalla separazione ma, il quantum dell assegno da corrispondere per il mantenimento dei figli, gioca un ruolo determinante nel favorire l impoverimento del soggetto obbligato e la nascita di una nuova condizione di squilibrio economico tra i due nuovi nuclei e pertanto, ai fini di ricostituire l omogeneità, deve necessariamente essere computata anche la somma di cui il soggetto si priva per il mantenimento del figlio (o dei figli). Inoltre la disposizione che prevede l obbligo per i genitori di provvedere al mantenimento dei figli, considerando tra le altre cose i tempi di permanenza presso ciascun genitore, rende ancor più ardua un equa determinazione dell importo dell assegno di mantenimento. Ebbene se sotto la vigenza della vecchia normativa, era agevole individuare e quantificare il tempo che il minore trascorreva presso il genitore affidatario e presso quello non affidatario (tali parametri infatti erano contenuti negli accordi di separazione o nella stessa sentenza), oggi con l introduzione della legge 54/2006 sull affidamento congiunto, non vi sono dei parametri rigorosi né tanto meno l obbligo di indicare in documenti formali, le modalità ed i tempi di frequentazione dei figli. E siccome, affidamento condiviso non equivale a collocamento paritario ed alternato del minore presso ciascuno dei genitore, bensì a potestà genitoriale congiunta e a flessibilità nelle modalità e tempi di frequentazione, diventa impresa ardua determinare a priori i tempi di permanenza. TAG: Diritti della persona, famiglia e successioni, Diritto processuale civile Avvertenza

9 La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171- ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" ( con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione. Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di InFOROmatica S.r.l

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