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1 Ó» ¹¹ ± ²«³» ± ¼ Ü ³»² ± ottobre 2013 EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT ݱ²½» ²» Modifica parziale della Legge sull'università della Svizzera italiana, la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e gli istituti di ricerca del 3 ottobre 1995 per l adeguamento al nuovo quadro giuridico federale - Prima parte Signor Presidente, signore e signori deputati, con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione l'approvazione di una prima parziale modifica della Legge sull'università della Svizzera italiana, la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e gli istituti di ricerca del 3 ottobre 1995 (LUSI/SUPSI), che tocca unicamente i temi dell abrogazione della Commissione indipendente di ricorso (CIR) e della protezione delle denominazioni universitarie. 1. CONTESTO E PREMESSE Con questo primo messaggio si intende abolire la Commissione indipendente di ricorso dell Università della Svizzera italiana e della Scuola universitaria professionale (CIR), attribuendo al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) la competenza di trattare gli incarti finora di spettanza di questa commissione. Anche il ruolo di istanza di conciliazione attribuito attualmente alla CIR dalla legge per i contenziosi di natura civile risulta superato, considerato che il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC) ha istituito una conciliazione obbligatoria presso le istanze civili per questo genere di procedimenti. L abolizione della CIR appare pure opportuna considerato come la sua legittimità è messa in dubbio da un ricorso pendente presso il Tribunale federale che ne contesta il ruolo di ultima istanza cantonale. Il messaggio prevede pure una modifica delle norme sulla denominazione universitaria in previsione del cambiamento legislativo federale previsto per il prossimo futuro. Il 1 gennaio 2015 è infatti prevista l entrata in vigore della nuova Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU), adottata dall Assemblea federale il 30 settembre La nuova legge federale introdurrà tra l altro delle nuove norme in tema di protezione della denominazione universitaria (cfr. art. 29 LPSU), ma il regime transitorio da essa definito (cfr. art. 75 e 76 LPSU) prevede che per le istituzioni universitarie non accreditate sarà il diritto anteriore, ovvero quello attualmente vigente, ad essere determinante per ben 8 anni. Ora è bene sapere che il diritto attualmente vigente non è lo stesso per le scuole universitarie professionali e per le università, quindi da noi per la Scuola universitaria 1 ïòððêí

2 professionale della Svizzera italiana (SUPSI) e per l Università della Svizzera italiana (USI). Per le scuole universitarie professionali esso è federale ed è costituito dalla Legge federale sulle scuole universitarie professionali del 6 ottobre 1995 (LSUP), legge che verrà abrogata con l entrata in vigore della LPSU. La LSUP prevede che tali scuole, per denominarsi scuole universitarie professionali, devono prima essere accreditate e sulla base di tale accreditamento devono ottenere un autorizzazione da parte del Consiglio federale. A queste condizioni la loro denominazione è protetta e la legge federale prevede la sanzione della multa per chi viola questa protezione (cfr. art. 22 LSUP). Anche dopo il 1 gennaio 2015, quindi, se si dovesse accertare un caso di abuso della denominazione scuola universitaria professionale, il diritto anteriore, l abroganda LSUP, indicherebbe chiaramente le conseguenze di tale abuso. Per le università il diritto vigente è invece cantonale ed in Ticino è costituito dalla LUSI/SUPSI, legge che contiene una norma sulla protezione dei nomi ma che purtroppo, allo stato attuale, non prevede sanzioni. Considerato come nel nostro Cantone si assista ad una moltiplicazione di offerte sedicenti universitarie di varia natura e considerato che la nuova LPSU prevede un regime transitorio molto lungo (8 anni) per le scuole universitarie e gli altri istituti accademici non accreditati sulla base della medesima LPSU, il Consiglio di Stato ritiene necessario porre da subito mano al testo legale della LUSI/SUPSI allo scopo di rafforzare il sistema di protezione dei nomi universitari nel diritto vigente. Oltre ai due aspetti trattati in questo primo messaggio concernente una parziale modifica della LUSI/SUPSI, con un secondo messaggio in via di allestimento il Consiglio di Stato proporrà una modifica più radicale della medesima legge, che consideri tutti gli aspetti del nuovo quadro normativo federale e che potrà essere adottata nel corso del 2014 ed essere messa in vigore il 1 gennaio 2015, unitamente alla LPSU. 2. COMMENTO ALLE SINGOLE NORME Articolo 3 Al cpv. 2 lett. b) viene abrogato il riferimento alla CIR, che viene abolita. Articolo 7 L art. 7 LUSI/SUPSI ha istituito la CIR, presieduta da un magistrato dell ordine giudiziario, i cui membri sono designati dal Consiglio di Stato. La CIR, composta di tre membri e due supplenti (art. 2 cpv. 1 del regolamento), è competente a decidere i ricorsi contro decisioni relative ai rapporti tra l USI o la SUPSI e gli studenti, gli uditori e gli altri utenti. Davanti alla CIR si applica la procedura prevista per i ricorsi al TRAM secondo la Legge di procedura per le cause amministrative, con alcune particolarità definite dal regolamento (art. 2 cpv. 2). La CIR rappresenta un autorità cantonale di ultima istanza che presenta i requisiti di un tribunale superiore ai sensi dell art. 86 cpv. 2 della Legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF) (cfr. STF 2 aprile 2009, 2D 14/2009, consid. 2.1) e si occupa mediamente di una decina di cause all anno, non necessariamente semplici, che hanno dato luogo in qualche caso anche a sentenze di principio. Come già prospettato dal Gruppo di lavoro denominato Giustizia 2018, che ha allestito il primo rapporto intermedio nel gennaio del 2013 (pag. 58 n ), la CIR può nondimeno essere soppressa ed i suoi compiti possono essere attribuiti al TRAM, senza gravarne il carico in modo 2

3 significativo. Questa soluzione non è dettata soltanto da motivi di opportunità, ma tiene conto anche di un ricorso tuttora pendente davanti al Tribunale federale: con questo gravame, il ricorrente ha preteso infatti che la CIR non sarebbe un autorità giudiziaria ai sensi della Costituzione cantonale abilitata ad emanare decisioni fondate sul diritto pubblico. Dopo l abolizione della CIR, dinanzi al TRAM, quale nuova autorità di ricorso, non potrà tuttavia essere impugnata qualsiasi decisione presa dall USI o dalla SUPSI relativa ai rapporti con gli studenti, gli uditori e gli altri utenti. Per evidenti ragioni di economia processuale saranno suscettibili di ricorso soltanto le decisioni emanate dagli organi o dalle autorità dell USI o della SUPSI che decidono in ultima istanza secondo gli statuti o i regolamenti interni, previo esaurimento dei rimedi giuridici interni. Per ragioni attinenti alla sistematica della legge, il ricorso al TRAM sarà previsto dal nuovo art. 11a. L attuale art. 7 viene abrogato e viene introdotta una nuova disposizione transitoria specifica che prevede il deferimento al TRAM delle cause che sono ancora pendenti dinanzi alla CIR al momento dell entrata in vigore della nuova normativa. Infine si rileva che l art. 7 cpv. 5 LUSI/SUPSI stabilisce oggi che, per i rapporti di diritto privato, ovvero per i rapporti con i docenti, i ricercatori e gli altri dipendenti (cfr. art. 10), la CIR assume la funzione di autorità di conciliazione, la cui udienza può essere esperita dal presidente o da un membro. Tuttavia, con l entrata in vigore del nuovo CPC svizzero, questa norma può essere puramente e semplicemente abrogata. L art. 197 CPC prevede infatti che la procedura decisionale sia preceduta da un tentativo di conciliazione davanti ad un autorità di conciliazione. Questa conciliazione è obbligatoria, con la riserva di quelle fattispecie che non rientrano nel suo campo di applicazione secondo l art. 198 CPC o che possono esserne sottratte per rinuncia delle parti secondo l art. 199 CPC (cfr. FRANCESCO TREZZINI, Commentario CPC, pag ad art. 199). Articolo 11a Come detto nel commento all art. 7, per ragioni attinenti alla sistematica della legge il ricorso al TRAM è previsto dal nuovo art. 11a, con l abrogazione dell art. 7 e l introduzione di una disposizione transitoria specifica che prevede il deferimento al TRAM delle cause che sono ancora pendenti dinanzi alla CIR al momento dell entrata in vigore della nuova normativa. Articolo 14 L art. 14 della LUSI/SUPSI prevede attualmente che nessun altro ente, pubblico o privato, può assumere nel Cantone le denominazioni «Università della Svizzera italiana» e «Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana» (cpv. 1), che è necessaria l autorizzazione del Consiglio di Stato per usare nel Cantone le denominazioni «università», «istituto universitario» e simili da parte di enti pubblici e privati che svolgono attività di insegnamento e attribuiscono titoli accademici (cpv. 2) e che il Consiglio di Stato vigila affinché la denominazione non sia tale da generare confusione con le università accreditate, le informazioni date agli studenti siano conformi all effettivo valore dei titoli conseguiti e l accreditamento sia basato unicamente sulle direttive e decisioni dell Organo di accreditamento e di garanzia della qualità della Conferenza Universitaria Svizzera (cpv. 3). Né questa norma né altre disposizioni prevedono sanzioni in caso di violazione di queste prescrizioni. Con l obiettivo di essere pronti al momento dell entrata in vigore della LPSU è necessario migliorare da subito la protezione delle denominazioni e quindi modificare questa disposizione legale. 3

4 Le modifiche dell art. 14 che vi proponiamo di adottare vanno in particolare nella direzione di inserire il principio secondo cui l autorizzazione all utilizzo delle denominazioni tutelate può essere concessa solo agli enti di formazione che hanno ricevuto un regolare accreditamento istituzionale. Con questa impostazione sarà finalmente chiaro che chi utilizzerà le denominazioni tutelate sul territorio ticinese lo potrà unicamente fare se accreditato, ovvero se dispone della garanzia di qualità data dall autorità nazionale o intercantonale competente. Obiettivo ultimo della protezione delle denominazioni è la difesa degli interessi dei terzi, in particolare degli studenti, che si trovano confrontati a offerte di sedicenti istituti universitari senza poter sapere se questi possiedono le garanzie di qualità previste dalla legislazione universitaria. La modifica prevede ai cpvv. 7 e 8 che gli enti autorizzati informino i terzi in modo esplicito sul valore dei titoli erogati e che il Cantone possa pubblicare un elenco degli enti attivi sul territorio e del loro status di accreditamento. Il fatto che l informazione agli studenti che intendono immatricolarsi sia corretta e trasparente è d interesse pubblico e degno di venire tutelato dall'autorità cantonale. Per gli enti che non rispettano la legge cantonale, oltre alla revoca dell autorizzazione saranno applicabili significative sanzioni penali, che vengono introdotte con il nuovo cpv. 10. Articolo 26b Con il nuovo art. 26b si intende regolare il diritto transitorio relativamente alla messa in vigore del nuovo art. 14. La norma chiarisce lo statuto delle istituzioni private che hanno già ricevuto con la legge attuale un autorizzazione alla denominazione universitaria e definisce la procedura per quel che riguarda le domande di autorizzazione pendenti. Le autorizzazioni già concesse in base alle precedenti normative ad istituti non ancora accreditati da un agenzia riconosciuta decadranno automaticamente dopo tre mesi dall entrata in vigore del nuovo art. 14. Il trimestre, che sarà comunque preceduto da informazioni puntuali, è ritenuto un tempo congruo per permettere agli enti di formazione non ancora accreditati di avviare tale procedura, cosa che potrebbe dar luogo all ottenimento di un autorizzazione provvisoria. Alle procedure pendenti al momento dell entrata in vigore di detto articolo si applicherà il nuovo diritto. Articolo 26c Con questa norma transitoria viene definito il diritto intertemporale relativamente all abrogazione della CIR. Le cause pendenti dinanzi a tale organismo al momento dell entrata in vigore di questa modifica di legge sono demandate al TRAM. 3. CONCLUSIONI Questa prima revisione parziale della LUSI/SUPSI si impone per la necessità di abrogare la CIR e per le scelte operate dall Assemblea federale in tema di regime transitorio previsto dal nuovo quadro giuridico nazionale. Un secondo messaggio, previsto per fine anno, avrà invece per oggetto l adeguamento complessivo della legge cantonale a tale contesto. Per le considerazioni sopra esposte vi nvitiamo ad approvare il Disegno di legge allegato. 4

5 Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima. Per il Consiglio di Stato: Il Presidente, P. Beltraminelli Il Cancelliere, G. Gianella 5

6 Disegno di LEGGE sull Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca del 3 ottobre 1995; modifica Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino visto il messaggio 15 ottobre 2013 n del Consiglio di Stato, d e c r e t a : I. La legge sull Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca del 3 ottobre 1995, è così modificata: Art. 3 cpv. 2 lett. b) b) nomina i membri del Consiglio dell USI e del Consiglio della SUPSI; Art. 7 Abrogato. Art. 11a (nuovo) Contestazioni 1 Contro le decisioni relative ai rapporti con gli studenti, gli uditori e gli altri utenti emanate in ultima istanza secondo gli statuti o i regolamenti interni dagli organi o dalle autorità dell USI o della SUPSI, è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre In materia di voti e promozioni e in genere di valutazioni delle prestazioni di studenti e uditori, i termini stabiliti dalla legge o fissati dal giudice non sono sospesi dalle ferie giudiziarie. Art. 14 Protezione della denominazione 1 Invariato. 2 È necessaria l autorizzazione del Consiglio di Stato per usare le denominazioni «università, scuola universitaria professionale, alta scuola pedagogica ed altri nomi derivati o affini da parte di altri enti residenti nel Cantone. Le definizioni di denominazioni derivate e affini in lingua italiana e in altre lingue, come pure la procedura d autorizzazione, sono stabilite dal regolamento d applicazione. 3 Abrogato. 6

7 4 Abrogato. 5 L'autorizzazione alla denominazione universitaria è concessa unicamente a scuole di livello terziario che dispongono di un accreditamento istituzionale da parte delle autorità nazionali o intercantonali competenti. 6 Per le scuole che hanno iniziato la procedura di accreditamento può venire concessa un autorizzazione alla denominazione universitaria provvisoria di una durata massima di due anni a condizione che l autorità nazionale o intercantonale di accreditamento sia entrata in materia. Ulteriori criteri per l ottenimento, l'utilizzo e i limiti di rinnovo dell autorizzazione provvisoria sono stabiliti dal regolamento d applicazione. 7 La scuola autorizzata in via provvisoria o definitiva è tenuta a informare compiutamente i terzi sull effettivo valore dell autorizzazione alla denominazione universitaria. Il Consiglio di Stato adotta i necessari provvedimenti in caso d inadempienza, fino alla revoca dell autorizzazione. 8 Il Cantone pubblica un elenco aggiornato e completo delle scuole residenti sul territorio che erogano titoli accademici, specificandone lo status di accreditamento. 9 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. 10 Se un ente impiega intenzionalmente o per negligenza una denominazione protetta senza autorizzazione, sia in lingua italiana sia in un altra lingua, i suoi responsabili sono puniti con una multa fino a fr. 40'000.- se la violazione è intenzionale e fino a fr. 20'000.- se essa è commessa per negligenza. L azione penale compete al Ministero pubblico. Art. 26b (nuovo) Norma transitoria riguardante la modifica dell art Le autorizzazioni alla denominazione universitaria già concesse in base alle precedenti normative a scuole non ancora accreditate dalle autorità nazionali o intercantonali competenti decadono automaticamente dopo 3 mesi dall entrata in vigore del nuovo art Alle procedure pendenti al momento dell entrata in vigore del medesimo articolo si applica il nuovo diritto. Art. 26c (nuovo) Norma transitoria sulle contestazioni Le cause pendenti dinanzi alla Commissione indipendente di ricorso dell USI e della SUPSI al momento dell entrata in vigore della presente modifica di legge sono demandate al Tribunale cantonale amministrativo. II. 1 Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 2 Il Consiglio di Stato ne fissa l entrata in vigore. 7

8 Ó» ¹¹ ± ²«³» ± ¼ Ü ³»² ± dicembre 2013 EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT ݱ²½» ²» Modifica parziale della Legge sull'università della Svizzera italiana, la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e gli istituti di ricerca del 3 ottobre 1995 per l adeguamento al nuovo quadro giuridico federale - Seconda parte Signor Presidente, signore e signori deputati, con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione l'approvazione della seconda parte della revisione della Legge sull'università della Svizzera italiana, la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e gli istituti di ricerca del 3 ottobre 1995 (LUSI/SUPSI). 1. PREMESSA La revisione oggetto del presente messaggio, preceduta dal messaggio 6859 del 15 ottobre 2013, si rende necessaria per tre ordini di motivazioni. Innanzitutto essa recepisce le modifiche decise a livello federale conseguentemente alla entrata in vigore della nuova Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero del 30 settembre 2011 (LPSU) prevista il 1. gennaio In secondo luogo essa accoglie una soluzione di compromesso in 6 punti (cfr. artt. 4a, 8, 9, 10, 10a e 14a) trovata tra i promotori dell iniziativa popolare presentata nella forma elaborata per un settore universitario ancorato al territorio e le istanze dirigenti dei due enti universitari ticinesi di cui si dirà meglio nei commenti articolo per articolo. Qualora tale soluzione di compromesso fosse ancorata nel testo della LUSI/SUPSI l iniziativa popolare verrebbe ritirata. Infine essa corregge alcune definizioni ed imperfezioni linguistiche del testo di legge attuale. 2. EVOLUZIONE NORMATIVA SUL PIANO FEDERALE Con la prossima entrata in vigore della nuova LPSU trovano conferma le scelte di fondo del Cantone Ticino fatte nel 1995, al momento del varo della LUSI/SUPSI, basate su una forte autonomia degli istituti universitari, Università della Svizzera italiana (USI) e Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI). Infatti la scelta di una legge federale che definisca modalità unitarie di finanziamento, pianificazione e gestione della qualità per università, politecnici, scuole universitarie professionali e alte scuole 1 ïòððêí

9 pedagogiche conferma la scelta ticinese di un'unica legge per l USI e la SUPSI e i successivi sforzi di ricerca di sinergie e collaborazioni. La revisione legislativa oggetto del presente messaggio è sostanzialmente conseguenza del mutato contesto giuridico nazionale relativamente al settore universitario. 3. COMMENTO AGLI ARTICOLI MODIFICATI Art. 1 La modifica proposta è dettata principalmente dalla necessità di introdurre nel testo di legge (cpv. 2) la denominazione della nuova Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (legge federale) e di eliminare i riferimenti a leggi in via di abrogazione (cpv. 4). Le altre modifiche sono semplici correzioni redazionali del testo legale. L attuale cpv. 4 è stato rielaborato e diviso in due cpvv., 4 e 4bis. Art. 2 Le modifiche al cpv. 1 lett. c) riguardano la denominazione del contributo annuo finanziato attraverso il contratto di prestazioni da montante globale in contributo di gestione, una definizione che meglio corrisponde al contenuto effettivo di tale importo, che ad esempio non include le quote versate agli enti universitari per gli studenti ticinesi. Allo stesso cpv. è stata inserita la lettera e) per evidenziare, in conformità con il nuovo art. 26b, che il settore della formazione dei docenti, gestito dal Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della SUPSI, è sottoposto a un mandato di prestazioni specifico, da non confondere con i contratti di prestazioni dell USI e della SUPSI. Le modifiche ai cpvv. 3 e 4 sono delle semplici correzioni redazionali. Art. 3 Le modifiche all art. 3 sono riconducibili a semplificazioni della procedura e a questioni di governance pubblica. Innanzitutto la competenza del controllo annuale dell utilizzo del contributo di gestione e degli obiettivi dei contratti di prestazioni viene spostata dal Gran Consiglio al Consiglio di Stato; la lettera e) del cpv. 1 viene abrogata per creare una norma analoga al cpv. 2 poiché dal punto di vista della governance è opportuno che sia chi firma il contratto di prestazioni (Consiglio di Stato) a doverne verificare annualmente l applicazione. Al Gran Consiglio, cui compete invece il controllo della politica universitaria cantonale, non dello strumento di applicazione della stessa costituito dal contratto di prestazioni, viene affidato il compito di discutere, ad inizio e a metà legislatura, la corrispondenza dello sviluppo universitario con la politica universitaria cantonale quadriennale da esso votata. Il Consiglio di Stato dovrà quindi presentare un Messaggio di resoconto due volte per quadriennio, non come finora una volta all anno, facendo il punto sul raggiungimento o meno degli obiettivi legati alla politica universitaria cantonale. In questo modo si evitano doppioni di competenze e si rende più efficiente il sistema di governance. Tutte le altre modifiche sono di semplice natura redazionale. 2

10 Art. 4 Per ragioni di linearità linguistica è stato modificato il titolo di questa norma in "Libertà di insegnamento e di ricerca". Art. 4a La nuova disposizione è il primo punto di novità introdotto a seguito del compromesso politico raggiunto tra i promotori dell iniziativa popolare ricordata in entrata e USI/SUPSI. Essa riconosce peraltro un principio largamente diffuso nel settore universitario e praticato anche dai due atenei ticinesi. Art. 5 Semplici correzioni redazionali. Art. 6 Il titolo di questo articolo è stato modificato in "Organi dell'usi e della SUPSI". Le altre sono semplici correzioni redazionali. Art. 8 Il titolo dell'articolo è stato modificato in "Consiglio dell'usi e Consiglio della SUPSI". Le modifiche al cpv. 1 sono semplici adeguamenti linguistici. Viene specificato il concetto di regolamenti interni, che possono essere di carattere generale o inerenti alle facoltà. La modifica al cpv. 2 non cambia la sostanza della norma, ma rende più chiara la designazione della componente di rappresentanza di facoltà nel Consiglio dell USI. Il nuovo cpv. 3 chiarisce meglio le mansioni del Consiglio della SUPSI, facendole corrispondere a quelle del Consiglio dell USI di cui al cpv. 1 e contiene il secondo punto del compromesso politico raggiunto attorno alla già menzionata iniziativa popolare aprendo il Consiglio della SUPSI ai rappresentanti dei dipartimenti di quest ultima, ovvero ai loro direttori, ed al direttore della SUPSI. Rimane inteso che i regolamenti interni potranno definire regole precise sull astensione o la mancata partecipazione al voto dei direttori in caso di potenziali conflitti d interesse o di conflitti tra gli aspetti strategici ed operativi. Nessuna modifica di sostanza è invece apportata relativamente al periodo di nomina dei membri dei consigli di nomina governativa (art. 3a) e al numero di questi ultimi. La modifica al cpv. 5 è unicamente di carattere formale. Art. 9 Il titolo dell'articolo è stato modificato in "Consigli di facoltà e di dipartimento". In questa sede viene proposta una modifica che costituisce il terzo punto del compromesso politico raggiunto attorno alla già menzionata iniziativa popolare. Come già il primo punto, anche il terzo tratta dei diritti di partecipazione. La nuova norma definisce il principio secondo cui i consigli di facoltà o di dipartimento assicurano l effettiva partecipazione del corpo accademico, del corpo intermedio, del restante personale e degli 3

11 studenti alla gestione e allo sviluppo della facoltà o dipartimento. Essa definisce pure la composizione allargata a tali consigli. Già ora i membri del corpo accademico e del corpo intermedio vi partecipano tutti di diritto, mentre per il personale restante (tecnicoamministrativo) e per gli studenti è necessaria una forma di rappresentanza. Art. 10 La modifica proposta rappresenta il quarto punto del compromesso sull iniziativa popolare più volte menzionata. In sostanza, con il nuovo articolo 10, verrebbe introdotto il principio del contratto collettivo di lavoro per il personale di USI/SUPSI, nonché date le basi per l istituzione di commissioni paritetiche per la gestione di tale strumento. Il principio del contratto collettivo di lavoro per quanto riguarda i docenti, i dirigenti ed i membri del corpo intermedio, che comprende gli assistenti, i dottorandi, i post-doc ed i ricercatori, è tuttavia sussidiario, nel senso che esso interviene unicamente qualora gli enti universitari non abbiano regolato le condizioni di lavoro relative a questi collaboratori in appositi regolamenti aziendali interni. Art. 10a La nuova norma proposta rappresenta il quinto punto del compromesso sull iniziativa popolare più volte menzionata. In sostanza con il nuovo articolo 10a verrebbe introdotto il principio del concorso pubblico per tutte le assunzioni. I regolamenti dei singoli istituti possono però, per giustificati motivi, disciplinare altrimenti le questioni di assunzione. Ad esempio nei concorsi per le assunzioni di professori e di docenti con contratto ad ore sarà possibile prevedere a regolamento, fino a un determinato montante ore, l esenzione dal concorso pubblico. Art. 11 Al cpv. 1 la modifica proposta è di natura formale. Al cpv. 2 la semplificazione proposta prevede unicamente la possibilità data all USI e alla SUPSI di prelevare tasse di frequenza o tasse per l uso della propria infrastruttura, senza entrare in dettagli contabili o di verifica della capacità economica dei singoli studenti. La norma attuale risulta poco chiara e confonde concetti di fatturazione con concetti di contabilità analitica. Inoltre indicando che nella determinazione della tassa occorre tener conto del divario di oneri con studenti che decidono di studiare altrove come pure della capacità finanziaria dei singoli studenti, il sistema tariffario risulta di difficile attuazione. Infatti sia l USI sia la SUPSI hanno finora differenziato unicamente le tasse di frequenza tra studenti residenti ed esteri, nel senso che gli studenti residenti possono usufruire di una tassa dimezzata. Art. 12 Il titolo dell'articolo è stato modificato in "Affiliazione di istituzioni create da terzi". Per il resto si tratta di semplici modifiche redazionali; in particolare l avverbio segnatamente di cui al cpv. 1 lett. b) è stato tolto perché si presta a confusione. Art. 13 Semplici modifiche redazionali. 4

12 Art. 14 Dopo il rafforzamento della protezione delle denominazioni avvenuta con il messaggio 6859, si tratta ora con questo nuovo messaggio di adeguare definitivamente questa norma al nuovo diritto federale. In particolare, si tratta ai cpvv. 5 e 6 di far riferimento all Agenzia svizzera di accreditamento o ad un agenzia di accreditamento riconosciuta dal Consiglio svizzero di accreditamento (cfr. art. 32 LPSU) e al cpv. 10 di far riferimento alle sanzioni penali previste dall art. 63 LPSU. Art. 14a La modifica terminologica, inventore invece di scopritore o ricercatore, è determinata dal fatto che la Legge federale sui brevetti d invenzione del 25 giugno 1954 prevede espressamente questa denominazione. Il nuovo cpv. 5 costituisce invece il sesto punto del compromesso politico sulla già menzionata iniziativa popolare e serve a garantire una definizione dei diritti inerenti alla proprietà intellettuale che tenga conto degli interessi delle due parti. Art. 16 Anche in questo caso si tratta di correzioni redazionali che chiariscono i concetti legati alla condizione di riconoscimento finanziario di istituti di ricerca esterni all USI e alla SUPSI. In sostanza tali condizioni non cambiano. Viene inoltre aggiornato il riferimento alla Legge federale sulla ricerca, che con la revisione del 2009 ha cambiato la propria denominazione in Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione. Infine al cpv. 4 si chiarisce il rinvio al regolamento d applicazione della legge, non a un regolamento specifico. Art. 26a Si tratta di abrogare le norme transitorie legate al passaggio dell Alta scuola pedagogica cantonale alla SUPSI, oramai integrata dal 2010 in questo istituto tramite il DFA. Entrata in vigore La clausola relativa all entrata in vigore della presente revisione di legge conferisce questa incombenza al Consiglio di Stato, il quale lo farà al più tardi per il 1 gennaio 2015, contemporaneamente alla messa in vigore a livello federale della LPSU. 4. ATTI PENDENTI In data 20 febbraio 2013 Attilio Bignasca e confirmatari per il Gruppo parlamentare della Lega dei ticinesi hanno depositato un iniziativa parlamentare nella forma generica per la creazione di una Commissione del mandato pubblico dell USI e della SUPSI. La proposta, peraltro non sviluppata nelle sue argomentazioni, a parere del Consiglio di Stato va respinta, non solo perché una Commissione di questo tipo è inadeguata per una struttura universitaria, ma anche poiché estranea al nostro sistema giuridico. Gli enti universitari e lo Stato sono legati da specifici contratti di prestazioni, i quali sono sottoposti ad un complesso sistema di gestione. E in questo ambito che si deve svolgere il controllo 5

13 della missione pubblica di questi enti e non attraverso nuovi istituti che arrischiano di configurarsi come doppioni. Inoltre, la legislazione ticinese in ambito di enti pubblici conosce l istituto della commissione di controllo del mandato pubblico solo per la Banca dello Stato e l Azienda elettrica ticinese, due aziende pubbliche che racchiudono sotto una medesima ragione sociale un mandato pubblico e un attività economica esposta alla concorrenza e al mercato. Queste due realtà non sono confrontabili con l USI e la SUPSI, che sono e rimangono enti di formazione terziaria e non hanno un attività economica o commerciale. Per queste ragioni si chiede a questo Parlamento, contestualmente alla presente modifica di legge, di respingere la proposta. 5. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO La revisione della LUSI/SUPSI è coerente con la politica di sviluppo di un polo di formazione terziaria più volte ribadita dalle Linee direttive succedutesi dalla nascita dei due atenei. La revisione proposta non ha incidenze finanziarie. 6. CONCLUSIONI La revisione della legge è resa necessaria dalla modifica della legislazione federale e dalla mutata condizione quadro in cui si trovano i nostri istituti universitari. L occasione di questa revisione di legge è stata pure propizia per raggiungere un compromesso attorno all iniziativa popolare per un settore universitario ancorato al territorio, che potrà essere ritirata se i testi proposti agli artt. 4a, 8, 9, 10, 10a e 14a troveranno posto nel testo legale definitivo. Per le considerazioni sopra esposte v invitiamo ad approvare il Disegno di legge allegato. Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima. Per il Consiglio di Stato: Il Presidente, P. Beltraminelli Il Cancelliere, G. Gianella 6

14 Disegno di LEGGE sull Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca del 3 ottobre 1995; modifica Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino visto il messaggio 17 dicembre 2013 n del Consiglio di Stato, d e c r e t a : I. La legge sull Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca del 3 ottobre 1995, è così modificata: Art. 1 cpv. 1, 2, 4, 4bis (nuovo) e 5 1 (di seguito USI) (di seguito SUPSI) 2 L USI e la SUPSI perseguono l inserimento del Ticino e della Svizzera italiana nella politica universitaria federale e intercantonale e della ricerca in ottemperanza alla legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero del 30 settembre 2011 (di seguito legge federale). 4 In particolare la SUPSI pone attenzione ai bisogni locali nei seguenti settori: a) l'insegnamento di base e la formazione continua; b) la ricerca applicata; c) lo sviluppo ed il trasferimento tecnologico. 4bis Nell adempimento del loro mandato l USI e la SUPSI contribuiscono alla promozione del principio di uguaglianza dei diritti e delle opportunità fra uomo e donna. 5 L USI e la SUPSI sono tenute a collaborare secondo il principio della complementarità e dell efficienza. Art. 2 cpv. 1 lett. c) ed e) (nuova), 4 e 5 1 Il Cantone finanzia l USI e la SUPSI tramite: c) contributi integrativi annui di gestione (contributo di gestione), fondati su un contratto di prestazioni che consideri le specificità di ogni settore; e) mandati di prestazioni supplementari e distinti per istituti o dipartimenti specifici. 7

15 4 È istituita una Commissione permanente di coordinamento composta del Direttore del Dipartimento competente e dei Presidenti dei consigli dell USI e della SUPSI. 5 Le contestazioni tra USI, SUPSI e Cantone derivanti dall applicazione di questa legge sono giudicate dal Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica. Art. 3 cpv. 1 lett. c), d) ed e), 2 lett. a) ed e) 1 Il Gran Consiglio, su proposta del Consiglio di Stato: (...) c) stabilisce annualmente, in sede di preventivo, il contributo di gestione per l anno considerato; d) discute, a inizio e a metà legislatura, la corrispondenza dello sviluppo universitario con la politica universitaria cantonale quadriennale sulla base di un Messaggio di resoconto sui contratti di prestazioni. e) abrogata. 2 Il Consiglio di Stato: a) stipula con l USI e con la SUPSI contratti di prestazioni che contengono gli obiettivi prioritari e propone al Gran Consiglio i contributi di gestione annuali tenuto conto della pianificazione quadriennale; (...) e) verifica annualmente l utilizzo dei contributi di gestione, la conformità con la pianificazione quadriennale e il raggiungimento o meno degli obiettivi dei contratti di prestazioni. Libertà di insegnamento e di ricerca Art. 4 Art. 4a (nuovo) Diritti di partecipazione 1 Sono garantiti i diritti di partecipazione e le libertà accademiche del corpo accademico e intermedio nella gestione dell USI e della SUPSI. 2 Nelle strutture partecipative sono integrati anche rappresentanti del personale che non appartengono al corpo accademico e degli studenti. Art. 5 cpv. 2 2 Facoltà dell'usi e dipartimenti della SUPSI godono di autonomia scientifica, didattica e organizzativa, segnatamente per quanto concerne il conferimento dei titoli di studio, compatibilmente con il coordinamento esercitato dai rispettivi consigli nel rispetto delle direttive federali o intercantonali. 8

16 Art. 6 cpv. 1 e 2 Organi dell USI e della SUPSI 1 Gli organi dell USI sono il Consiglio dell USI e i consigli di facoltà. 2 Gli organi della SUPSI sono il Consiglio della SUPSI e i consigli di dipartimento. Art. 8 cpv. 1 lett. a) e b), 2, 3, 3bis e 5 Consiglio dell'usi e Consiglio della SUPSI 1 Il Consiglio dell USI è l organo superiore dell USI e provvede: a) ad adottare lo statuto, i regolamenti interni generali e delle facoltà, le pianificazioni e le modalità di controllo della qualità dell insegnamento e della ricerca; b) a stipulare con il Consiglio di Stato il Contratto di prestazioni e a ripartire le risorse tra facoltà; 2 Esso è composto da 5 a 11 membri designati ogni quattro anni dal Consiglio di Stato, nonché dai decani di facoltà. 3 Il Consiglio della SUPSI è l organo superiore della SUPSI ed ha mansioni analoghe a quelle del Consiglio dell USI di cui al cpv. 1. Esso è composto da 5 a 11 membri designati ogni quattro anni dal Consiglio di Stato, nonché dal direttore della SUPSI e dai direttori di dipartimento. 3bis I membri nominati dal Consiglio di Stato dei consigli dell USI e della SUPSI possono rimanere in carica per un periodo massimo di 12 anni. 5 Ogni consiglio adotta un proprio regolamento interno di funzionamento. Art. 9 Consigli di facoltà o di dipartimento 1 Gli statuti dell USI e della SUPSI definiscono la composizione e le competenze dei rispettivi consigli di facoltà o di dipartimento. 2 I consigli di facoltà o di dipartimento assicurano l effettiva partecipazione del corpo accademico, del corpo intermedio, del restante personale e degli studenti alla gestione e allo sviluppo della facoltà o dipartimento. A tale scopo essi sono composti di rappresentanti di queste componenti eletti dai rispettivi corpi. Art I rapporti dell USI, della SUPSI e degli istituti loro affiliati con i docenti, i ricercatori e gli altri dipendenti sono retti dal diritto privato. Si applica il Codice delle obbligazioni. È garantita la libertà accademica. 2 Le condizioni di lavoro del personale sono regolate in contratti collettivi di lavoro. Se sono oggetto di regolamenti aziendali interni, le condizioni di lavoro dei professori, dei dirigenti e del corpo intermedio (assistenti, dottorandi, post-doc, ricercatori) sono sottratte a tale obbligo. 3 I contratti collettivi di lavoro citati al cpv. 2 devono regolare: a) la stipulazione, il contenuto e la fine del rapporto di lavoro; 9

17 b) i diritti e i doveri delle parti; c) gli stipendi minimi e massimi, nonché i principi dell evoluzione dei salari e delle carriere. 4 Per tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro vengono istituite: a) una Commissione paritetica; b) una Commissione speciale di ricorso, quale tribunale arbitrale ai sensi degli art. 353 e segg. del Codice di diritto processuale civile svizzero. I contratti collettivi di lavoro regolano composizione e procedure. Art. 10a (nuovo) Assunzioni 1 Le assunzioni da parte dell USI, della SUPSI e d istituti affiliati avvengono per pubblico concorso, secondo le norme dei regolamenti interni elaborati dagli enti universitari. 2 Tali regolamenti stabiliscono i casi nei quali, per giustificati motivi, è possibile rinunciare al concorso. Art. 11 cpv. 1 e 2 1 I rapporti dell USI e della SUPSI con gli studenti, gli uditori e gli altri utenti sono retti da appositi regolamenti interni. 2 L USI e la SUPSI possono prelevare tasse di frequenza o per l uso di infrastrutture. Art. 12 cpv. 1, 3 e 4 Affiliazione di istituzioni create da terzi 1 Facoltà, dipartimenti o istituti retti e finanziati da terzi possono essere affiliati all USI o alla SUPSI se: a) soddisfano i principi della presente legge e si inseriscono nella politica universitaria cantonale; b) non perseguono scopo di lucro e sottostanno al controllo annuale dei conti. 3 L USI o la SUPSI rappresentano l ente affiliato per il finanziamento del Cantone e della Confederazione. In particolare, dedotta la partecipazione a servizi comuni, questo riguarda il riversamento di: a) contributi cantonali previsti per gli studenti ticinesi; b) contributi della Confederazione e degli altri Cantoni per la parte di loro spettanza; c) eventuali contributi cantonali concessi nell ambito del Contratto di prestazioni o decisi dal Gran Consiglio. 4 L affiliazione compete: a) al Gran Consiglio se comporta il beneficio di contributi cantonali; b) ai consigli dell USI e della SUPSI, riservata l approvazione del Consiglio di Stato, negli altri casi. 10

18 Art. 13 cpv. 1 e 3 1 L USI è costituita: a) dall Accademia di architettura; b) dalla Facoltà di scienze economiche; c) dalla Facoltà di scienze della comunicazione; d) dalla Facoltà di scienze informatiche. 3 Per il settore della formazione dei docenti, i rapporti con le scuole del territorio e con gli uffici scolastici sono retti da un apposita Convenzione stipulata fra il Dipartimento competente e la SUPSI. La Convenzione stabilisce (...) Art. 14 cpv. 5, 6 e 10 5 L'autorizzazione alla denominazione universitaria è concessa unicamente a scuole di livello terziario che dispongono di un accreditamento istituzionale da parte di un agenzia riconosciuta dal Consiglio svizzero di accreditamento. 6 Per le scuole che hanno iniziato la procedura di accreditamento può venire concessa un autorizzazione alla denominazione universitaria provvisoria di una durata massima di due anni a condizione che l autorità di accreditamento sia entrata in materia. Ulteriori criteri per l ottenimento, l'utilizzo e i limiti di rinnovo dell autorizzazione provvisoria sono stabiliti dal regolamento d applicazione. 10 In caso di abuso della denominazione sono applicabili le sanzioni penali previste dalla legge federale. L azione penale compete al Ministero pubblico. Art. 14a cpv. 2, 3, 4 e 5 (nuovo) 2 L USI e la SUPSI prendono provvedimenti per valorizzare i risultati delle ricerche, segnatamente per la loro commercializzazione. Se vi rinunciano il diritto ritorna all inventore. 3 L inventore partecipa in modo appropriato alle entrate generate dalla sua ricerca. 4 Se l USI o la SUPSI rinunciano a assumere in proprio la valorizzazione dei risultati e l inventore la assume in proprio, l università beneficia in modo appropriato delle entrate generate. 5 Il regolamento d applicazione, sentiti gli enti universitari e i rappresentanti degli inventori, definisce i dettagli. Art. 16 cpv. 2, 3 e 4 2 La qualità scientifica è data per acquisita se l istituto: a) è riconosciuto in base alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell innovazione del 7 ottobre 1983; 11

19 b) ha una convenzione di collaborazione istituzionale con un università istituzionalmente riconosciuta e riceve da essa in questo ambito contributi finanziari; c) si vede approvare in maniera regolare il finanziamento di progetti da parte di enti nazionali o internazionali preposti al sostegno della ricerca. 3 Il Cantone può contribuire mettendo a disposizione servizi e infrastrutture, partecipando al capitale di fondazione o con contributi annuali, di regola con un contratto di prestazioni. 4 Il regolamento d applicazione definisce i dettagli. Art. 26a Abrogato II. 1 Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 2 Il Consiglio di Stato ne fissa l entrata in vigore. 12

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