La vostra previdenza presso PUBLICA

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1 La vostra previdenza presso PUBLICA della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (RQPP) e del Piano di previdenza della Cassa di previdenza delle organizzazioni affiliate (PP-OA) Il presente opuscolo vi fornisce un compendio su: i principi della previdenza professionale; le nostre prestazioni; i vostri contributi. In ogni caso sono giuridicamente vincolanti il RQPP e il PP-OA. Sul sito publica.ch trovate ulteriori informazioni nonché il RQPP e il PP-OA.

2 02 I tre pilastri della previdenza Il concetto svizzero di previdenza poggia su tre pilastri La vostra previdenza 1 pilastro Previdenza dello Stato 2 pilastro Previdenza professionale 3 pilastro Previdenza privata LAVS/LAI Garanzia del minimo esistenziale LPP/(LAINF) Mantenimento del tenore di vita abituale Previdenza vincolata e libera Complemento individuale I primi due pilastri sono costituiti da assicurazioni obbligatorie. Il risparmio privato (3º pilastro) è volontario. La previdenza professionale (2 pilastro), unitamente all AVS e all AI (1 pilastro), è finalizzata a permettere di mantenere in maniera adeguata il tenore di vita abituale dopo il pensionamento oppure in caso di decesso o di invalidità. La LPP prescrive un assicurazione minima per il 2 pilastro. Le casse pensioni sono comunque libere di prevedere ulteriori prestazioni. Come avviene nel caso della Cassa di previdenza delle organizzazioni affiliate.

3 03 Glossario Accrediti di vecchiaia Aliquota di conversione Avere di previdenza Avere di risparmio speciale Avere di vecchiaia Cassa di previdenza Contributi di risparmio ordinari Contributi di risparmio supplementari Deduzione di coordinamento Guadagno assicurato Istituto collettore LAI LPP Organo paritetico Insieme dei contributi di risparmio ordinari versati dalla persona assicurata e dal datore di lavoro, che sono accreditati all avere di vecchiaia della persona assicurata. Percentuale che permette di convertire l avere di previdenza in una rendita al pensionamento. Questo tasso dipende dall età al momento del pensionamento. Avere di vecchiaia della persona assicurata compresi i contributi volontari di risparmio. Serve quale base per il calcolo delle prestazioni. Avere proveniente da contributi di risparmio supplementari. Avere della persona assicurata. Serve da base per il calcolo delle prestazioni. È detto anche avere di risparmio. Con cassa di previdenza si intende l unità formata da datori di lavoro, persone impiegate e beneficiarie di rendita. L Amministrazione federale, il Settore dei PF, le organizzazioni affiliate, Swissmedic ecc. sono casse di previdenza affiliate all istituto collettore PUBLICA. Contributi della persona assicurata e del datore di lavoro, accreditati come accrediti di vecchiaia all avere di vecchiaia. L aliquota di contribuzione dipende dal piano di risparmio e dall età. Contributi supplementari della persona assicurata, che vengono accreditati al suo avere di risparmio speciale. Tale deduzione serve per il coordinamento tra il 1 e il 2 pilastro. Stipendio annuo determinante, diminuito della deduzione di coordinamento e convertito nel grado di occupazione rilevante per l assicurazione. Base di calcolo dei contributi e del premio di rischio. Gli istituti collettori gestiscono le casse di previdenza di diversi datori di lavoro. PUBLICA è un istituto collettore. Legge federale sull assicurazione per l invalidità. Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità. Ogni cassa di previdenza dispone di un proprio organo paritetico, che interviene tra l altro al momento della stipulazione del contratto di affiliazione e decide in merito all utilizzazione di eventuali ricavi residui della cassa di previdenza.

4 04 Premio di rischio Primato combinato Primato dei contributi Remunerazione dell avere di previdenza Stipendio annuo determinante Tasso di interesse minimo LPP Premio per il finanziamento delle prestazioni in caso di invalidità e di decesso. Solo le prestazioni di vecchiaia sono calcolate secondo il principio del primato dei contributi, mentre le rendite di invalidità corrispondono a una percentuale dello stipendio assicurato. Le rendite per i superstiti consistono in una percentuale della rendita di invalidità assicurata in caso di decesso di una persona assicurata, rispettivamente in una percentuale della rendita corrente in caso di una persona beneficiaria di rendita. Sistema di cassa pensioni in cui le prestazioni sono calcolate in funzione dei contributi versati e dei riscatti (compresi gli interessi). L entità dei contributi e dei riscatti è nota, mentre quella delle prestazioni future non può essere prevista esattamente anche a causa dei rischi di investimento e di inflazione. Il tasso di interesse è stabilito ogni anno dall organo paritetico in funzione del rendimento dei capitali e della situazione finanziaria di PUBLICA. È determinato dal datore di lavoro, che lo comunica a PUBLICA. È stabilito dal Consiglio federale. Si applica unicamente all assicurazione minima secondo la LPP.

5 05 I vostri contributi Contributi di risparmio ordinari Le persone assicurate e i loro datori di lavoro versano contributi sul guadagno assicurato per il finanziamento delle prestazioni di vecchiaia. a) Piano di risparmio A: Fasce di età della persona impiegata del datore di lavoro Totale degli accrediti di vecchiaia ,90% 7,65% 13,55% ,25% 8,05% 14,30% ,70% 8,40% 15,10% ,10% 8,85% 15,95% ,60% 9,25% 16,85% ,05% 9,75% 17,80% ,65% 10,20% 18,85% ,20% 10,75% 19,95% b) Piano di risparmio B: Fasce di età della persona impiegata del datore di lavoro Totale degli accrediti di vecchiaia ,45% 8,35% 14,80% ,85% 8,80% 15,65% ,35% 9,20% 16,55% ,80% 9,70% 17,50% ,45% 10,05% 18,50% ,95% 10,60% 19,55% ,55% 11,15% 20,70% ,15% 11,75% 21,90% c) Piano di risparmio C: Fasce di età della persona impiegata del datore di lavoro Totale degli accrediti di vecchiaia ,15% 8,90% 16,05% ,55% 9,40% 16,95% ,05% 9,90% 17,95% ,55% 10,45% 19,00% ,25% 10,85% 20,10% ,80% 11,45% 21,25% ,45% 12,05% 22,50% ,05% 12,75% 23,80% d) Piano di risparmio D: Fasce di età della persona impiegata del datore di lavoro Totale degli accrediti di vecchiaia ,85% 6,90% 12,75% ,55% 8,70% 16,25% ,15% 12,55% 23,70% ,15% 15,00% 26,15% ,90% 18,80% 33,70%

6 06 e) Piano di risparmio E: Fasce di età della persona impiegata del datore di lavoro Totale degli accrediti di vecchiaia ,85% 6,90% 12,75% ,55% 8,70% 16,25% ,60% 14,00% 26,60% ,60% 16,45% 29,05% ,30% 20,25% 36,55% f) Piano di risparmio F: Fasce di età della persona impiegata del datore di lavoro Totale degli accrediti di vecchiaia ,25% 8,35% 15,60% ,90% 10,15% 19,05% ,05% 15,45% 29,50% ,05% 17,90% 31,95% ,75% 21,75% 39,50% g) Piano misto: Combinazione dei piani di risparmio da A a F. Il datore di lavoro determina l assegnazione individuale delle persone assicurate nei piani di risparmio. Per conoscere quale sia la propria assegnazione personale è necessario contattare il servizio del personale competente. Contributi di risparmio supplementari Oltre ai contributi di risparmio ordinari, la persona assicurata può versare contributi di risparmio supplementari sul guadagno assicurato. Piani di risparmio A C Fasce di età Variante 1 Variante ,80% 1,60% Piani di risparmio D F Fasce di età Variante 1 Variante ,70% 1,40% ,95% 3,90% Premio di rischio Per l assicurazione dei rischi di decesso e di invalidità PUBLICA riscuote un premio di rischio, che è pagato integralmente dal datore di lavoro.

7 07 Le nostre prestazioni Rendita di vecchiaia Le persone assicurate beneficiano di una rendita di vecchiaia a contare dal momento del loro pensionamento. Il pensionamento volontario è possibile al più presto a partire dal primo del mese successivo al compimento del 58 anno di età. Se il datore di lavoro è d accordo, il rapporto di lavoro può essere prolungato al più tardi fino al compimento del 70 anno di età. Anche i contributi versati nella cassa pensioni dalla persona assicurata e dal suo datore di lavoro dopo il 65 anno di età concorrono alla formazione della rendita. Il pensionamento parziale è possibile più volte, laddove sia ammesso il pensionamento parziale secondo le disposizioni del diritto del lavoro. La rendita annuale di vecchiaia è calcolata come segue: AdC x AdP = RV AdP = avere di previdenza al momento del pensionamento AdC = aliquota di conversione per la corrispondente età di pensionamento RV = rendita annuale di vecchiaia L aliquota di conversione è calcolata con precisione mensile (interpolata). Età Aliquota di conversione 60 4,47% 61 4,58% 62 4,70% 63 uomini 4,83% / donne 4,90% 64 uomini 4,96% / donne 5,09% 65 5,09% 66 5,24% 67 5,40% 68 5,58% 69 5,76% 70 5,96% Avete la possibilità di simulare i diritti alle prestazioni sul sito publica.ch. Prelievo di capitale in luogo della rendita di vecchiaia Al posto del versamento di una rendita mensile di vecchiaia è possibile un prelievo di capitale. Il prelievo di capitale è possibile fino al 100% e in linea di principio deve essere richiesto per scritto a PUBLICA entro al più tardi tre mesi prima del pensionamento. Il modulo è disponibile al sito publica.ch. Per le persone assicurate coniugate, il prelievo di capitale presuppone il consenso scritto del o della coniuge tramite firma autenticata. Le medesime norme si applicano all unione domestica registrata. I riscatti effettuati durante i tre anni che precedono il pensionamento non possono essere prelevati sotto forma di capitale. Se è richiesta una prestazione in capitale prima dello scadere dei tre anni è probabile che non sia ammessa una deduzione fiscale per il riscatto in questione.

8 08 Rendita transitoria Se andate in pensione prima dei 65 anni (uomini) o dei 64 anni (donne) potete richiedere una mezza rendita transitoria o una rendita transitoria intera, che è limitata nel tempo, fino al raggiungimento dell età ordinaria dell AVS. L intera rendita transitoria corrisponde all importo massimo della rendita integrale AVS, ponderata in funzione del grado medio di occupazione notificato dal datore di lavoro. Le disposizioni del diritto del lavoro stabiliscono le quote di finanziamento della rendita transitoria a carico del datore di lavoro e della persona assicurata. La persona assicurata finanzia come segue la propria quota: per il tramite di una riduzione a vita immediata della rendita di vecchiaia; oppure con una riduzione a vita della rendita di vecchiaia e delle prestazioni ad essa connesse, a contare dal raggiungimento dell età ordinaria AVS; oppure mediante il riscatto della riduzione prima del pensionamento. Rendita di invalidità In linea di principio avete diritto a una rendita di invalidità se siete stati dichiarati invalidi ai sensi della LAI, se la decisione dell AI è cresciuta in giudicato e se eravate assicurati presso PUBLICA nel momento in cui è sorta l incapacità al lavoro la cui causa ha portato all invalidità. Grado di invalidità secondo la decisione dell AI Diritto alla rendita nei confronti di PUBLICA inferiore al 40% nessuna rendita dal 40% 25% dal 50% 50% dal 60% 75% dal 70% rendita intera Dal primo del mese successivo al compimento del 65 anno di età, la rendita di invalidità è convertita in rendita di vecchiaia. Non è possibile richiedere un prelievo di capitale in luogo di tale rendita di vecchiaia. Per la durata dell invalidità, la persona assicurata e il datore di lavoro sono esentati dal pagamento dei contributi di risparmio ordinari e del premio di rischio in misura corrispondente al diritto alla rendita. Rendita per coniugi Al decesso della persona assicurata o beneficiaria di rendita, il o la coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se almeno una delle seguenti condizioni è adempiuta: il o la coniuge superstite deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio o una figlia; oppure il o la coniuge superstite ha almeno 40 anni di età ed il matrimonio con la persona deceduta durava da almeno due anni; oppure il o la coniuge superstite percepisce una rendita AI intera o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del o della coniuge. La rendita non ridotta per coniugi ammonta: al decesso di una persona assicurata che non ha ancora compiuto i 65 anni di età a due terzi della rendita di invalidità assicurata; al decesso della persona beneficiaria di rendita a due terzi della rendita corrente; al decesso di una persona assicurata che ha compiuto i 65 anni di età a due terzi della rendita di vecchiaia acquisita in funzione dell avere di vecchiaia al momento del decesso. In luogo di una rendita per coniugi su base mensile è consentito un prelievo unico in capitale, sempreché la persona defunta non percepisse alcuna rendita di vecchiaia. Il prelievo di capitale è possibile fino al 100%.

9 09 Rendita per coniugi dopo il divorzio Se una persona assicurata decede ad avvenuto divorzio, è dato diritto alla rendita per coniugi a determinate condizioni. Essa corrisponde al massimo all importo della rendita per coniugi ai sensi della LPP (rendita minima). Rivolgetevi a PUBLICA per un complemento di informazioni. Unione domestica registrata L unione domestica registrata è equiparata al matrimonio. Lo scioglimento giudiziale dell unione domestica registrata ha le medesime conseguenze di un divorzio. Rendita per conviventi Al decesso della persona assicurata o beneficiaria di rendita, il o la convivente superstite ha diritto a una rendita per conviventi se non percepisce né una rendita per coniugi né una rendita per conviventi da un istituto di previdenza in relazione a un precedente caso di previdenza e se è adempita una delle seguenti condizioni: il o la convivente superstite ha compiuto il 40 anno di età e ha convissuto ininterrottamente con la persona defunta negli ultimi cinque anni prima del decesso; oppure il o la convivente superstite deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni aventi diritto alla rendita per orfani. Il diritto alla rendita per conviventi presuppone che la convivenza sia stata comunicata a PUBLICA sotto forma di contratto di convivenza, debitamente firmato da entrambi i conviventi, in originale e quando entrambi erano ancora in vita (il contratto è disponibile al sito publica.ch). La convivenza è possibile anche tra persone di medesimo sesso. L entità della rendita per conviventi corrisponde a quella della rendita per coniugi. In luogo della rendita per conviventi su base mensile è consentito un prelievo unico in capitale, sempreché la persona defunta non percepisse una rendita di vecchiaia. Il prelievo di capitale è possibile fino al 100%. Rendita per figli I figli e le figlie di una persona beneficiaria di rendita hanno diritto a una rendita per figli. Il diritto sussiste fino al compimento del 18 anno di età, e si estende fino al compimento del 25 anno di età se è comprovato che il figlio o la figlia si trova ancora in formazione o presenta un invalidità nella misura di almeno il 70% ai sensi della LAI. La rendita per figli ammonta per ogni figlio o figlia avente diritto a un sesto della rendita di vecchiaia o di invalidità corrente. Rendita per orfani I figli e le figlie di una persona assicurata o beneficiaria di rendita defunta hanno diritto a una rendita per orfani. Il diritto sussiste fino al compimento del 18 anno di età, e si estende fino al compimento del 25 anno di età se è comprovato che il figlio o la figlia si trova ancora in formazione o presenta un invalidità nella misura di almeno il 70% ai sensi della LAI.

10 10 La rendita per orfani ammonta per ogni orfano o orfana avente diritto: al decesso di una persona assicurata che non ha ancora compiuto i 65 anni di età a un sesto della rendita di invalidità assicurata; al decesso della persona beneficiaria di rendita a un sesto della rendita corrente; al decesso di una persona assicurata che ha compiuto i 65 anni di età a un sesto della rendita di vecchiaia acquisita in funzione dell avere di vecchiaia al momento del decesso. Gli orfani di padre e madre hanno diritto a una doppia rendita per orfani. Capitale garantito in caso di decesso A determinate condizioni PUBLICA versa un capitale garantito in caso di decesso di una persona assicurata, che corrisponde alla metà dell avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata. Il capitale garantito in caso di decesso viene ridotto dell importo necessario per finanziare eventuali rendite per orfani. Sono aventi diritto, nell ordine seguente: le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dalla persona assicurata; il o la convivente superstite che ha ininterrottamente convissuto con la persona assicurata negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni, se la convivenza è stata comunicata a PUBLICA sotto forma di contratto di convivenza, debitamente firmato da entrambi i conviventi, in originale e quando entrambi erano ancora in vita; i figli e le figlie della persona assicurata; i genitori della persona assicurata.

11 11 È utile sapere Come potete migliorare le vostre prestazioni Potete migliorare i vostri futuri diritti tramite riscatti, contributi di risparmio supplementari o il riscatto della rendita transitoria. Questi versamenti possono essere dedotti dalle imposte e sono indipendenti da eventuali versamenti nel 3 pilastro. Riscatto Il riscatto aumenta l avere di previdenza, determinando maggiori prestazioni di uscita e in parte prestazioni di previdenza più elevate. Prima di ogni riscatto occorre inoltrare un apposito modulo a PUBLICA, affinché quest ultima calcoli la somma massima possibile del riscatto. Il modulo è disponibile al sito publica.ch. L entità del riscatto può essere stabilita liberamente entro 90 giorni dall ammissione a PUBLICA; successivamente sono possibili unicamente riscatti a partire da CHF Il riscatto dopo un prelievo anticipato a favore della proprietà d abitazioni è possibile soltanto ad avvenuto rimborso di tale prelievo. Se l importo anticipato non può essere più rimborsato per motivi di età, un riscatto può essere effettuato nella misura in cui, unitamente al prelievo anticipato e all avere di previdenza disponibile, non superi l avere di previdenza massimo possibile. Contributi di risparmio supplementari Oltre ai contributi di risparmio ordinari, la persona assicurata può versare contributi di risparmio supplementari, il cui ammontare dipende dal piano di risparmio determinante (al massimo il 4% del guadagno assicurato). Avete la possibilità di simulare le diverse varianti sul sito publica.ch. I contributi di risparmio supplementari determinano maggiori prestazioni di previdenza e di uscita. La persona assicurata comunica al datore di lavoro la decisione in merito al versamento futuro di contributi di risparmio supplementari. Tale decisione produce effetti dal primo giorno del mese successivo alla notifica. La comunicazione sul cambiamento dell entità o della rinuncia ai contributi di risparmio supplementari si applica al più presto sei mesi dopo l ultima mutazione. Divorzio (compensazione della previdenza) In caso di divorzio di una persona assicurata il tribunale può decidere che una parte della prestazione di uscita acquisita durante il matrimonio venga trasferita a favore del coniuge divorziato o della coniuge divorziata. La prestazione di uscita e in parte le prestazioni di previdenza vengono ridotte di conseguenza. Avete però la possibilità di riscattare le prestazioni iniziali. In caso di divorzio di una persona beneficiaria di rendita il tribunale può decidere che una parte della rendita venga trasferita quale rendita vitalizia o sotto forma di capitale all istituto di previdenza del coniuge divorziato o della coniuge divorziata. Se il coniuge o la coniuge avente diritto ha già raggiunto l età minima per un diritto a prestazioni di vecchiaia, può essere richiesto il versamento della rendita vitalizia su un conto privato. La rendita corrente fino a questo momento viene ridotta di conseguenza. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito publica.ch.le medesime considerazioni si applicano allo scioglimento giudiziale di un unione domestica registrata. Promozione della proprietà d abitazioni Le persone assicurate possono prelevare o costituire in pegno interamente o parzialmente il loro avere di previdenza nel quadro della promozione della proprietà d abitazioni. L età limite per la richiesta di un prelievo anticipato o una costituzione in pegno è 62 anni. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito publica.ch.

12 Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA Eigerstrasse Berna Tel publica.ch

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