Focus operativo Il bilancio consolidato degli enti locali: tra adempimento e strumento di governance. Gabriella Nardelli Torino 12 aprile 2019

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1 Focus operativo Il bilancio consolidato degli enti locali: tra adempimento e strumento di governance 1

2 FONTI NORMATIVE DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE ART. 2, COMMA 2, LETT. H), LEGGE N. 42/2009 [ ] individuazione dei principi fondamentali per la redazione, entro un determinato termine, dei bilanci consolidati delle regioni e degli enti locali in modo tale da assicurare le informazioni relative ai servizi esternalizzati, con previsione di sanzioni a carico dell ente in caso di mancato rispetto di tale termine LEGGE DI CONTABILITÀ E FINANZA PUBBLICA ART. 2, COMMA 6, LETT. H), LEGGE N. 196/2009 Le amministrazioni pubbliche devono adottare regole contabili uniformi ed un comune piano dei conti integrato adottare comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite adottare un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune 2

3 FONTI NORMATIVE ART. 152, COMMA 2, TUEL (REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ) Il regolamento di contabilità assicura la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti per l esercizio di funzioni e servizi ART. 172, CO. 1, LETT. A), TUEL (ALTRI ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE) Si devono allegare al bilancio di previsione le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce ART. 233-BIS, TUEL (IL BILANCIO CONSOLIDATO) 1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno n. 118, e successive modificazioni. 3. Gli enti locali con popolazione inferiore a abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato 3

4 PRINCIPI PER IL CONSOLIDAMENTO - FONTI NORMATIVE D.LGS. 118/2011 Artt. da 11-bis a 11-quinquies PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DEL BILANCIO CONSOLIDATO (ALL. 4/4) (D.LGS. 127/1991) CODICE CIVILE PRINCIPI CONTABILI ITALIANI (OIC) PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IFRS) 4

5 NON E (SOLO) UNA SOMMA DI BILANCI E UN PROCESSO OCCORRE DEFINIRLO, ORGANIZZARLO, GESTIRLO E PRODURLO RICHIEDE COMPETENZA (E FACILE SBAGLIARE) NON E (COMPLETAMENTE) AUTOMATIZZABILE PUO DIVENTARARE UN POTENTE STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO 5

6 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DEL BILANCIO CONSOLIDATO (Allegato 4/4, D.Lgs. n. 118/2011) DEFINIZIONE E FUNZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 1 IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA L AREA DI CONSOLIDAMENTO Controlli dell Organo di Revisione

7 DEFINIZIONE E FUNZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ll bilancio consolidato espone la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del «gruppo amministrazione pubblica» inteso come un'unica entità economica superando le divisioni rappresentate dalle singole personalità giuridiche di enti, istituzioni, società ecc., che vengono di fatto assimilate a settori operativi del gruppo dell ente locale [Principio Applicato 4/4] 7

8 DEFINIZIONE E FUNZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO IL BILANCIO CONSOLIDATO DEVE CONSENTIRE: DI DARE UNA RAPPRESENTAZIONE, ANCHE CONTABILE, DELLE SCELTE DI INDIRIZZO, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DELL ENTE CAPOGRUPPO FORNIRE ALL ENTE CAPOGRUPPO UN NUOVO STRUMENTO PER PROGRAMMARE E GESTIRE CON MAGGIORE EFFICACIA IL PROPRIO GRUPPO COMPRENSIVO DI ENTI E SOCIETÀ OTTENERE UNA VISIONE COMPLETA DELLE CONSISTENZE PATRIMONIALI, FINANZIARIE ED ECONOMICHE DEL GRUPPO 8

9 DEFINIZIONE E FUNZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO IL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA È: obbligatorio a partire dall esercizio 2017 con riferimento al 2016 per i Comuni con popolazione da abitanti (salvo per gli enti sperimentatori obbligati dall esercizio 2016 con riferimento al 2015) facoltativo per i Comuni con popolazione inferiore a abitanti riferito alla data del 31 dicembre di ciascun anno composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale, relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e relazione dell organo di revisione predisposto in base all area di consolidamento individuata dall ente capogruppo il 31 dicembre dell anno di riferimento approvato entro il 30 settembre dell anno successivo a quello di riferimento 9

10 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DEL BILANCIO CONSOLIDATO (Allegato 4/4, D.Lgs. n. 118/2011) DEFINIZIONE E FUNZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 1 IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA L AREA DI CONSOLIDAMENTO Controlli dell Organo di Revisione

11 IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (REGIONI, COMUNI, PROVINCE, CITTA METROPOLITANE, UNIONI DI COMUNI, COMUNITA MONTANE O ISOLANE) REDIGONO IL BILANCIO CONSOLIDATO CON I PROPRI ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI, AZIENDE, SOCIETA CONTROLLATE E PARTECIPATE SECONDO LE MODALITA INDICATE DALLA LEGGE DANDO ORIGINE AL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) 11

12 L ENTE CAPOGRUPPO DEVE PREDISPORRE DUE ELENCHI PER: APPROVATI DALLA GIUNTA ENTRO IL DELL ESERCIZIO DI RIFERIMENTO DETERMINARE I SOGGETTI CHE COMPONGONO IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) EVIDENZIANDO QUELLE CHE A LORO VOLTA SONO A CAPO DI UN GRUPPO IRRILEVANZA DEFINIRE QUALI DEI SOGGETTI FACENTI PARTE DEL GAP SONO DA COMPRENDERE NELL AREA DI CONSOLIDAMENTO CAUSE DI ESCLUSIONE IMPOSSIBILITÀ DI REPERIRE INFORMAZIONI IN TEMPI RAGIONEVOLI E SENZA SPESE SPROPORZIONATE (EVENTI DI NATURA STRAORDINARIA: TERREMOTI, ALLUVIONI E ALTRE CALAMITÀ NATURALI) 12

13 IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA NEL BILANCIO CONSOLIDATO SONO INCLUSI QUALSIASI ORGANISMO STRUMENTALE ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI E CONTROLLATI SOCIETA PARTECIPATE E CONTROLLATE INDIPENDENTEMENTE DALLA FORMA GIURIDICA (PUBBLICA O PRIVATA) O DALLA LORO ATTIVITA SONO INVECE ESCLUSI LE AZIENDA SANITARIE LOCALI LE AZIENDA OSPEDALIERE (ANCHE UNIVERSITARIE INTEGRATE CON IL SSN) ISTITUTI E FONDAZIONI DI RICOVERO E CURA PUBBLICI 13

14 IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ORGANISMO STRUMENTALE Articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica (istituzioni) ENTE STRUMENTALE Tutti quei soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile (aziende speciali, enti autonomi, consorzi, fondazioni) SOCIETA Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del Codice civile (SPA-SAPA-SRL) Escluse Società Cooperative e delle Mutue Assicuratrici Escluse le Società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale Per gli esercizi erano escluse le società quotate e loro controllate ai sensi dell art c.c. 14

15 IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ENTE STRUMENTALE CONTROLLATO Azienda o Ente pubblico o privato in cui la Regione o l Ente locale detiene: Possesso della maggioranza dei voti Potere assegnato dalla legge o dallo Statuto di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti gli organi decisionali Maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali Obbligo di ripianare i disavanzi per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione Influenza dominante in virtù di contratti*. *Le clausole contrattuali devono incidere significativamente sulla gestione dell altro contraente. Inoltre tali contratti devono essere stipulati con aziende che svolgono prevalentemente l attività oggetto dei contratti ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO Azienda o Ente pubblico o privato in cui la Regione o l Ente ha una partecipazione in assenza delle condizioni di controllo SOCIETA CONTROLLATA Società in cui la Regione o l Ente locale detiene: Il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell assemblea ordinaria o voti sufficienti per esercitare una influenza dominante (anche attraverso patti parasociali) Il diritto, in virtù di contratto, di esercitare un influenza dominante SOCIETA PARTECIPATA Fino al 2018, con riferimento all esercizio 2017, Società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali. Dal 2019, con riferimento all esercizio 2018, anche Società nelle quali l Ente dispone direttamente o indirettamente di una quota di voti esercitabili in assemblea pari o superiore al 20% (10% se trattasi di società quotata) CONTROLLO PUO ESSERE: DI DIRITTO DI FATTO CONTRATTUALE PER CUI NON NECESSARIAMENTE DEVE ESSERCI UN LEGAME PARTECIPATIVO AL CAPITALE (DIRETTO O INDIRETTO) 15

16 IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Il GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMPRENDE ANCHE GRUPPI INTERMEDI DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE O DI IMPRESE 16

17 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DEL BILANCIO CONSOLIDATO (Allegato 4/4, D.Lgs. n. 118/2011) DEFINIZIONE E FUNZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 1 IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA L AREA DI CONSOLIDAMENTO Controlli dell Organo di Revisione

18 L AREA DI CONSOLIDAMENTO IRRILEVANZA SONO IRRILEVANTI I BILANCI CHE PRESENTANO PER CIASCUNO DEI SEGUENTI PARAMETRI: TOTALE RICAVI PATRIMONIO CARATTERISTICI TOTALE ATTIVO NETTO (voce A del Conto economico dell ente) UN INCIDENZA INFERIORE AL 3% RISPETTO ALLA POSIZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA DELLA CAPOGRUPPO SE LA SOMMATORIA DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA ESCLUSI SUPERA IL 10%, DEVONO ESSERE COMPRESI NELL AREA DI CONSOLIDAMENTO ANCHE I BILANCI DEGLI ENTI E DELLE SOCIETÀ CON PARAMETRI INFERIORI AL 3% FINO A RIPORTARE LA SOMMATORIA A UN INCIDENZA INFERIORE AL 10% SONO SEMPRE RILEVANTI GLI ENTI TOTALMENTE PARTECIPATI, SOCIETÀ ON HOUSE ENTI PARTECIPATI TITOLARI DI AFFIDAMENTO DIRETTO DA PARTE COMPONENTI DEL GRUPPO, A PRESCINDERE QUOTA DI PARTECIPAZIONE SONO IRRILEVANTI LE QUOTE PARTECIPATIVE INFERIORI ALL 1% 18

19 TEST DI RILEVANZA Esempio la Società C può, se il Comune lo ritiene opportuno, essere esclusa dall attività di consolidamento COMUNE VALORE SOGLIA 3% SOCIETÀ A SOCIETÀ B SOCIETÀ C TOTALE ATTIVO , , , , ,00 TOTALE PATRIMONIO NETTO , , , , ,00 TOTALE VOCE "A" CONTO ECONOMICO , , , , ,00 19

20 L AREA DI CONSOLIDAMENTO Comunicazioni ai componenti del gruppo PRIMA DELL AVVIO DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO L ENTE CAPOGRUPPO DEVE: COMUNICARE AGLI ENTI E SOCIETA DELL AREA DI CONSOLIDAMENTO CHE FARANNO PARTE DEL SUO BILANCIO CONSOLIDATO TRASMETTE AGLI STESSI L ELENCO DEGLI ENTI COMPRESI NEL CONSOLIDATO IMPARTISCE LE DIRETTIVE PER RENDERE POSSIBILE LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 20

21 L AREA DI CONSOLIDAMENTO Comunicazioni ai componenti del gruppo «LE DIRETTIVE» RIGUARDANO: MODALITA E TEMPI DI TRASMISSIONE DEI BILANCI DI ESERCIZIO O DEI BILANCI CONSOLIDATI DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI INTEGRATIVE NECESSARIE Bilanci di esercizio entro 10 giorni dalla approvazione del bilancio e comunque entro il 20 luglio dell anno successivo Bilanci consolidati delle sub-holding entro il 20 luglio dell anno successivo Se al 20 luglio non approvati si invia il preconsuntivo o il bilancio predisposto per l approvazione ISTRUZIONI PER ADEGUARE I BILANCI DELLE SOCIETA ED ENTI A PRINCIPI OMOGENEI DI GRUPPO Stato Patrimoniale, Conto Economico, Movimentazione delle Partecipazioni, Proventi e oneri finanziari, ecc. Dettaglio dei rapporti infragruppo 21

22 L AREA DI CONSOLIDAMENTO Comunicazioni ai componenti del gruppo Considerato che, a seguito dell entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015 i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei, è necessario richiedere agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico patrimoniale e alle società del gruppo: le informazioni necessarie all elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal d.lgs. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa; la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall allegato 11 al D.Lgs 118/

23 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DEL BILANCIO CONSOLIDATO (Allegato 4/4, D.Lgs. n. 118/2011) DEFINIZIONE E FUNZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 1 IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA L AREA DI CONSOLIDAMENTO Controlli dell Organo di Revisione

24 PRINCIPI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL ORGANO DI REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI Controlli sul bilancio consolidato

25 PRINCIPI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL ORGANO DI REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI PROCEDURA DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO Controlli dell organo: verificare che l ente capogruppo predisponga l elenco di cui al punto 1) del paragrafo 3.1 dell allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011, individuando gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione pubblica (GAP), da indicare coerentemente anche nel Documento Unico di Programmazione - DUP, ed evidenziando quelli che, a loro volta, risultano capogruppo di gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o imprese; verificare che l ente capogruppo, dopo aver individuato gli enti, le aziende e le società facenti parte del GAP, predisponga l elenco di cui al punto 2) del paragrafo 3.1 dell allegato 4/4 al d.lgs. 118/2011; verificare che siano stati esclusi gli enti, le aziende e le società dal perimetro di consolidamento così come previsto dall allegato 4/4.

26 PRINCIPI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL ORGANO DI REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI PROCEDURA DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO Controlli dell organo: verificare che la delibera di giunta (da adottarsi entro il 31 dicembre dell anno di riferimento del bilancio consolidato, per l approvazione degli elenchi di cui al paragrafo 3.1 dell allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011 ) venga assunta anche nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento e che ne venga dato atto nella relazione al rendiconto.

27 PRINCIPI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL ORGANO DI REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI Controlli dell organo per valutare se la procedura di redazione del bilancio consolidato rispetti i modi e i tempi stabiliti dalla legge verificare che l ente capogruppo: a) abbia effettuato tutte le comunicazioni utili e necessarie agli enti, alle aziende e alle società comprese nell elenco di cui al punto 2) del paragrafo 3.1 dell allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011; b) abbia fornito le direttive necessarie a rendere possibile il processo di consolidamento dei dati di bilancio dei componenti del perimetro di consolidamento, attraverso l omogeneizzazione dei seguenti elementi: 1. data di riferimento dei bilanci; 2. schemi di bilancio; 3. criteri di valutazione delle poste di bilancio.

28 PRINCIPI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL ORGANO DI REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI DIRETTIVE DELL ENTE CAPOGRUPPO coincidenza delle date di chiusura dei bilanci dei componenti l area di consolidamento con quella del rendiconto dell ente capogruppo (31 dicembre di ciascun esercizio); adozione dello schema di bilancio consolidato di cui all allegato 11 al D.lgs. 118/2011 rispetto al quale i componenti l area di consolidamento devono riclassificare i propri bilanci e rendiconti; principi contabili e criteri di valutazione da applicare; norme e altre disposizioni sull informativa applicabili al bilancio del gruppo, inclusi l identificazione dei settori di attività dell impresa e la relativa informativa distintamente per missioni di bilancio; rapporti e operazioni con i diversi componenti del gruppo; calendario dell invio della documentazione/reportistica.

29 PRINCIPI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL ORGANO DI REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI ELIMINAZIONE OPERAZIONI INFRAGRUPPO verificare, con la tecnica del campionamento, che siano state correttamente elise le operazioni e i saldi reciproci; valutare l attendibilità e la correttezza dei rapporti tra l ente capogruppo e i componenti l area di consolidamento attraverso la procedura di asseverazione dei crediti e dei debiti reciproci di cui all art. 11, comma 6, lett. j) del D.lgs. 118/2011; motivare eventuali discordanze tra l asseverazione e la verifica delle operazioni infragruppo in sede di istruttoria. verificare che si tenga conto di eventuali effetti generati dalle rettifiche di consolidamento degli esercizi precedenti prima di procedere alle rettifiche/integrazioni conseguenti alle operazioni intervenute nel corso dell esercizio.

30 PRINCIPI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL ORGANO DI REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI ELIMINAZIONE OPERAZIONI INFRAGRUPPO L Organo di revisione dell ente capogruppo non è tenuto, in nessun caso, a valutare la conformità della documentazione trasmessa dai diversi componenti dell area di consolidamento rispetto ai bilanci e rendiconti degli stessi, così come non vi è tenuto l ente capogruppo, in quanto la conformità in questione costituisce una responsabilità dei soli componenti da consolidare.

31 PRINCIPI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL ORGANO DI REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI CONTROLLI SULLA PROCEDURA DI CONSOLIDAMENTO Controlli sulla corretta determinazione e riclassificazione della differenza di consolidamento verificare: valore delle immobilizzazioni finanziarie post-consolidamento valore post-consolidamento delle immobilizzazioni materiali acquisite dalla partecipata attraverso un contratto di leasing (rispetto del principio di prevalenza della sostanza sulla forma); valore dei crediti e debiti post-consolidamento; valore dei ricavi e costi post-consolidamento; variazioni del patrimonio netto intervenute a seguito del consolidamento; fondo per rischi e oneri che non deve ricomprendere rischi e oneri relativi a operazioni infragruppo; fondo per il trattamento di fine rapporto post-consolidamento

32 PRINCIPI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL ORGANO DI REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI CONTROLLI SULLA RELAZIONE DELLA GESTIONE CONSOLIDATA verificare che la Relazione sulla gestione, da allegare al bilancio consolidato, sia comprensiva della relativa nota integrativa e dei seguenti dati e informazioni: i riferimenti normativi e il procedimento oltre alla descrizione dei risultati ottenuti (opportuno anche fare riferimento agli obiettivi del DUP sul Gruppo Amministrazione Pubblica e dei criteri di valutazione applicati); le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell attivo e del passivo rispetto all esercizio precedente (escluso il primo anno di elaborazione del bilancio consolidato); distintamente per ciascuna voce, l ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie; la composizione delle voci ratei e risconti e della voce altri accantonamenti dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;

33 PRINCIPI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL ORGANO DI REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI CONTROLLI SULLA RELAZIONE DELLA GESTIONE CONSOLIDATA (segue) la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento; la composizione delle voci proventi straordinari e oneri straordinari, quando il loro ammontare è significativo; cumulativamente, per ciascuna categoria, l ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento (intendendosi per impresa capogruppo quella di un consolidato intermedio in quanto non può essere l Ente visto il divieto posto dalla Legge); per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;

34 PRINCIPI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL ORGANO DI REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI (segue) l elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l indicazione per ciascun componente del gruppo amministrazione pubblica: - della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di una capogruppo intermedia; - delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno dei componenti del gruppo; - se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell assemblea ordinaria; - della ragione dell inclusione nel consolidato degli enti o delle società se già non risulta dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1; - della ragione dell eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società controllate e partecipante dalla capogruppo; - qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell esercizio e quelli dell esercizio precedente (ad esclusione del primo esercizio di redazione del bilancio consolidato); l elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato con per ciascun componente: l indicazione a) della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare l effetto delle esternalizzazioni, dell incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi compresivi delle entrate esternalizzate; propri, b) delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale; c) delle perdite ripianate dall ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli ultimi tre anni.

35 PRINCIPI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL ORGANO DI REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI CONTROLLI CONSEGUENTI vigilare sulle conseguenze della mancata deliberazione del bilancio consolidato nel termine perentorio del 30 settembre di ciascun anno da parte del Consiglio dell ente capogruppo. vigilare sul rispetto del termine per l invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche di cui all art. 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (entro trenta giorni dal termine previsto per l approvazione del bilancio consolidato l ente deve procedere con l invio e, in caso di ritardo si applica la sanzione prevista dal comma 1- quinquies dell art. 9 del D.L 113/2016 ).

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