COMMISSIONE EUROPEA. Nell'adottare tale decisione la Commissione si è basata sulle considerazioni illustrate di seguito.

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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2003)3207 Oggetto: Aiuti di Stato / Italia (Toscana) - Aiuto n. N 656/2002 Bando di gara: accesso ai contributi regionali per le attività di promozione agricola e agroalimentare. Signor Ministro, 1. PROCEDURA Con lettera del 7 ottobre 2002, protocollata il 9 ottobre 2002, la Rappresentanza permanente d'italia presso l'unione europea ha notificato alla Commissione la misura in oggetto, conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. A seguito della richiesta inoltrata dalla Commissione con telex AGR del 21 novembre 2002, le autorità italiane hanno fornito informazioni complementari con lettera datata 28 luglio 2003 e protocollata il 29 luglio Mi pregio di comunicarle che la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti degli aiuti di Stato notificati, e descritti si seguito, che possono pertanto beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. Nell'adottare tale decisione la Commissione si è basata sulle considerazioni illustrate di seguito. S.E On. Franco FRATTINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I ROMA Rue de la Loi 200, B Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles - Belgio Telefono: centralino 32 (0) Telex: COMEU B Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles

2 2. DESCRIZIONE Oggetto L'oggetto della notifica è un bando di gara finalizzato a selezionare i destinatari di contributi regionali per attività di promozione, pubblicità, assistenza tecnica e formazione nei settori agricolo e agroalimentare (prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato). Beneficiari La procedura di selezione riguarda due categorie di beneficiari: 1) associazioni professionali del settore agricolo e società di servizi appartenenti e/o collegate a tali associazioni (i beneficiari finali degli aiuti saranno le imprese che operano nei settori agricolo e agroalimentare, quali definiti dall'articolo 2135 del Codice civile italiano); 2) consorzi di imprese che operano nei settori agricolo e agroalimentare. Tutti i beneficiari degli aiuti saranno PMI, quali definite nella raccomandazione della Commissione del (96/280/CE). Procedura di selezione e modalità di attuazione degli aiuti La procedura di selezione sarà effettuata da un comitato tecnico pubblico sulla base delle disposizioni di legge (legislazione nazionale e regionale) e del bando di gara 1. Come garantito dalle autorità competenti, tutte le attività previste dal bando di gara (consulenza, formazione, ricerche di mercato, informazione, organizzazione di fiere e seminari, azioni promozionali, pubblicità, ecc.) saranno svolte nel rispetto dei principi di cui al punto 30 degli orientamenti sulla pubblicità 2 e al punto 14 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo 3 (cfr. lettera del 28 luglio 2003). Misure di aiuto 1 I requisiti di "sede legale", "carattere regionale" e "rappresentatività regionale", originariamente previsti per i soggetti richiedenti l aiuto sono stati eliminati dal progetto di bando di gara notificato (cfr. lettera del 28 luglio 2003). 2 Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato GU C 252 del , pag. 5. Conformemente al punto 30 degli orientamenti in questione, qualora la realizzazione di azioni pubblicitarie finanziate con fondi pubblici sia affidata a imprese private, per escludere la possibilità di aiuti a tali imprese, la Commissione verificherà che la scelta dell'impresa privata in questione sia stata effettuata nel rispetto delle regole di mercato, in modo non discriminatorio, se necessario facendo ricorso a gare conformi alla normativa comunitaria e provvedendo comunque, conformemente alla giurisprudenza, a dare adeguata pubblicità a tali iniziative, così che il mercato dei servizi rimanga aperto alla concorrenza e sia possibile accertare l'imparzialità delle procedure di gara (cfr. Sentenza della Corte di giustizia nella Causa C-324/98 Teleaustria Verlags GmbH/Telekom Austria AG [2000] ECR I-10745). 3 GU C 232 del Conformemente al punto 14.2 degli orientamenti, per non falsare la concorrenza, le misure di aiuto di cui allo stesso punto 14, in linea di principio, devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Gli aiuti limitati a determinate associazioni e intesi a favorire soltanto i loro membri non agevolano lo sviluppo del settore nel suo complesso e vanno considerati aiuti al funzionamento. Pertanto, qualora tali servizi siano prestati da associazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, la Commissione verificherà che i servizi in questione siano accessibili a tutti gli agricoltori. In tali casi, eventuali contributi ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di cui trattasi devono essere limitati ai costi della prestazione del servizio. 2

3 I destinatari degli aiuti potranno fruire di finanziamenti per programmi che prevedano le misure elencate di seguito: 1) sostegno, mediante consulenze, alle reti di servizio del sistema produttivo per le attività di internazionalizzazione e promozione (progettazione e creazione di reti, connessioni intranet, ecc.); Le spese ammissibili riguardano la consulenza professionale. 2) ricerche di mercato; 3) introduzione, mediante consulenza, a tecniche di innovazione di processo e di prodotto. Le spese ammissibili riguardano la consulenza professionale; 4) introduzione a tecniche di gestione aziendale e di servizi ausiliari. Le spese ammissibili riguardano la consulenza professionale; 5) domande di riconoscimento delle denominazioni di origine e delle attestazioni di specificità conformemente alla normativa comunitaria; 6) introduzione di norme di assicurazione della qualità, ISO 9000 o 14000; 7) introduzione di sistemi HACCP; 8) piano di comunicazione rivolto ai consumatori e finalizzato a migliorare la loro conoscenza dei prodotti agricoli di qualità. Le spese ammissibili riguardano la consulenza professionale specializzata e l'informazione; 9) organizzazione di circuiti locali, nazionali e transnazionali di promozione territoriale collegata alla produzione di qualità mediante la creazione di punti di raccolta e l'individuazione di show room. Le spese ammissibili riguardano la consulenza necessaria al reperimento di locali adatti all'uso come show room, punti di contatto, ecc; 10) organizzazione di attività di servizio promozionale alle imprese finalizzate al posizionamento commerciale o al radicamento su specifiche aree di mercato. La misura riguarda sia la promozione che la pubblicità. Le spese ammissibili riguardano la consulenza necessaria per le ricerche di mercato, e le operazioni di marketing e pubblicitarie indirizzate anche agli operatori professionali; 11) partecipazione a fiere e mostre e iniziative promozionali mirate sui mercati esteri e nell'ambito di manifestazioni a carattere internazionale in Italia; 12) azioni di comunicazione e interventi promo-pubblicitari riferiti alle produzioni di qualità, anche realizzate attraverso operazioni dirette a strutture di grande distribuzione. Le spese ammissibili riguardano la pubblicità realizzata anche attraverso i mass media (stampa, televisione, radio, tabelloni pubblicitari); 3

4 13) azioni pilota e progetti di partenariato relativi alla promozione del settore agricolo nei suoi rapporti con il turismo e l'ambiente naturale. Il finanziamento riguarderà solo gli operatori del settore agricolo e agroambientale. Le spese ammissibili riguardano la partecipazione a fiere e iniziative promozionali (ad esempio, affitto di edifici e noleggio di attrezzature per le fiere, servizi di interpretazione, materiale promozionale), la consulenza per l'organizzazione di iniziative promozionali di contorno durante fiere e mostre (ad esempio, degustazione di prodotti tipici il costo dei prodotti oggetto della promozione non sarà finanziato), l'organizzazione di seminari di informazione e presentazione scientifica dei prodotti); 14) implementazione e realizzazione di portali e siti su Internet a sostegno della promozione dei prodotti agricoli di qualità (inclusi siti per l'e-commerce e l'ebusiness). Le spese ammissibili riguardano la consulenza professionale per la progettazione e la creazione di sistemi informativi e di rete e l'acquisto dei relativi software. I costi di gestione del sistema sono esclusi dal finanziamento. 15) organizzazione di seminari informativi rivolti agli imprenditori e alle imprese; 16) ricerca di partner per le attività di collaborazione produttiva; 17) adeguamento alle normative in materia di ambiente e ai sistemi di certificazione ambientale nel quadro delle disposizioni comunitarie. La misura in questione non riguarda aiuti finalizzati all'adempimento di obblighi che derivano dal diritto comunitario. Le spese ammissibili riguardano la consulenza professionale; 18) riduzione delle pressioni ambientali derivanti dal sistema produttivo. La misura in questione non riguarda aiuti finalizzati all'adempimento di obblighi che derivano dal diritto comunitario. Le spese ammissibili riguardano la consulenza professionale. Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità competenti le seguenti misure costituiscono aiuti alle attività pubblicitarie: la misura 10 (organizzazione di attività di servizio promozionale alle imprese finalizzate al posizionamento commerciale o al radicamento su specifiche aree di mercato) e la misura 12 (azioni di comunicazione e interventi promo-pubblicitari riferiti alle produzioni di qualità, anche realizzate attraverso operazioni dirette a strutture di grande distribuzione). Tutte le altre misure sopraelencate costituiscono invece aiuti alle attività di promozione e di assistenza tecnica e aiuti per incoraggiare la produzione e la commercializzazione di prodotti di qualità, conformemente ai punti 13 e 14 degli orientamenti (GU C 232 del ). Spese ammissibili Le spese ammesse a fruire di aiuti nel quadro del regime in questione sono elencate al punto 5.2 della notifica standard e riportate di seguito alle lettere da a) a l): a) consulenza; b) acquisto di software per l'e-commerce e l'e-business per le attività di servizio promozionale alle imprese; 4

5 c) campagne promo-pubblicitarie; d) educational e servizi di ospitalità per delegazioni di operatori professionali; e) educational e servizi di ospitalità per giornalisti specializzati; f) presentazioni di prodotti tipici attraverso degustazioni, dimostrazioni culinarie, ecc.; g) affitti noleggi, canoni, acquisto di servizi, spese di viaggio e di soggiorno per la partecipazione del rappresentante legale della società, o di una persona da lui delegata, a mostre mirate sui mercati esteri e nell'ambito di manifestazioni a carattere internazionale svolte anche in Italia; h) realizzazione di materiale promo-pubblicitario e informativo riferito alle produzioni di qualità; i) spese connesse con l'organizzazione di attività seminariali di formazione; l) spese per prestazioni di servizi di gestione aziendale e di servizi ausiliari; m) spese connesse alla formazione del personale finalizzata all'applicazione delle norme di assicurazione di qualità e dei sistemi HACCP. Per quanto riguarda la possibile futura allocazione delle spese che in questa fase non è stato possibile collegare alle misure di aiuto sopra elencate, le autorità competenti si sono impegnate a fare riferimento a, e a rispettare le decisioni della Commissione relative ai loro programmi annuali 2002 e 2003 per la promozione agroalimentare 4. Dette autorità hanno indicato, inoltre, che sono escluse dai finanziamenti tutte le spese di funzionamento dei beneficiari, nonché gli aiuti miranti a sostenerne le vendite, le reti di distribuzione e, in generale, le misure di natura commerciale. Intensità dell'aiuto I progetti di investimento ammissibili devono essere di importo compreso tra e L'intensità massima dell'aiuto è pari al 50% delle spese ammissibili. Tutti i beneficiari degli aiuti saranno PMI, quali definite nella raccomandazione della Commissione del (96/280/CE). Non è consentito il cumulo con altri aiuti. Ambito geografico Le azioni sopra elencate ai numeri 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 16, possono, a discrezione del beneficiario, essere realizzate anche all'esterno della UE. Durata Il regime di aiuto ha una durata di cinque (5) anni a decorrere dall'approvazione della Commissione. Bilancio Il bilancio iniziale per l'anno 2003 ammonta a Per gli anni successivi, esso sarà indicato nelle leggi finanziarie annuali. Non retroattività Non verranno concessi aiuti a favore di lavori già iniziati o di attività intraprese (o spese effettuate) prima che la domanda di aiuto sia stata debitamente presentata all'autorità competente e da questa accettata mediante un atto giuridicamente 4 Aiuto n. NN 150/02 (ex N 109/02) (Lettera della Commissione C(2003) 1747 dell' ) e aiuto NN 44/03 (ex N 6/2003) (Lettera della Commissione C(2003)2534 del ). 5

6 vincolante, dopo la decisione di approvazione del regime in oggetto da parte della Commissione. 3. VALUTAZIONE Conformemente all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. A una prima analisi, le misure in questione si configurano come aiuti di Stato ai sensi del citato articolo del trattato. Si tratta infatti di aiuti erogati mediante risorse regionali e a favore del settore agricolo in Toscana. Nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri 5, essi minacciano pertanto di falsare la concorrenza 6. In linea di principio, pertanto, alle misure in questione si applica l'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Il divieto di concedere aiuti di Stato, di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato non é tuttavia assoluto. Tutti gli aiuti che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, possono essere considerati compatibili se possono usufruire di una delle deroghe contemplate nel trattato. L'unica deroga applicabile in questo caso è quella di cui al paragrafo 3, lettera c), dell'articolo sopra citato, secondo cui un aiuto può essere considerato compatibile con il mercato comune se agevola lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Perché questa deroga sia applicabile, gli aiuti in questione devono soddisfare le condizioni della normativa pertinente in materia di aiuti di stato, e cioè: - per gli aiuti volti a incoraggiare la produzione e la commercializzazione di prodotti di qualità: punto 13 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo 7 ; 6 Secondo una giurisprudenza costante, la condizione relativa all'effetto sugli scambi è soddisfatta quando l'impresa beneficiaria svolge un'attività economica che é oggetto di scambi tra Stati membri. Il semplice fatto che l'aiuto rafforzi la posizione di questa impresa rispetto alle imprese concorrenti nell'ambito degli scambi intracomunitari consente di ritenere che l'aiuto abbia inciso sugli scambi in questione Per quanto riguarda gli aiuti di Stato nel settore agricolo, secondo una giurisprudenza consolidata, l'entità relativamente esigua dell'importo complessivo degli aiuti e la ripartizione degli stessi tra numerosi agricoltori non escludono a priori l'eventualità che vengano influenzati gli scambi tra Stati membri (cfr. Causa C-113/2000 [2002] racc. 7601, paragrafi da 30 a 36 e da 54 a 56; Causa C- 114/2000 [2000] racc. 7657, paragrafi da 46 a 52 e da 68 a 69). 5 Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, allorché un aiuto finanziario concesso dallo Stato rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti, si crea una possibile distorsione della concorrenza rispetto ad altre imprese che non beneficiano dello stesso contributo (Causa C-730/79 [1980] racc. 2671, paragrafi 11 e 12). 7 Si veda la nota 3. 6

7 - per l'assistenza tecnica a favore dei prodotti agricoli: punto 14 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo 8 ; - per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli: punto 13 o 14 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo 9 ; - per la pubblicità di prodotti agricoli: gli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE e di determinati prodotti non compresi in detto allegato 10. I. Aiuti per incoraggiare la produzione e la commercializzazione di prodotti di qualità: Base giuridica: punto 13 degli orientamenti comunitari 11 Base giuridica per le seguenti misure: 2 (ricerche di mercato), 5 (domande di riconoscimento delle denominazioni di origine e delle attestazioni di specificità conformemente alla normativa comunitaria); 6 (introduzione di norme di assicurazione della qualità come ISO 9000 o 14000), 7 (introduzione di sistemi HACCP), 15 (organizzazione di seminari informativi rivolti agli imprenditori e alle imprese). Secondo il punto 13.1 degli orientamenti, le misure di aiuto intese a incentivare il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli accrescono il valore della produzione agricola e agevolano l'adattamento dell'intero settore alla domanda dei consumatori, che privilegiano sempre più la qualità. La Commissione ha in genere una posizione favorevole verso questo tipo di aiuti. Ai sensi del punto 13.2 degli orientamenti, la Commissione autorizza aiuti per consulenze e servizi analoghi, compresi studi tecnici, di fattibilità e di progettazione e ricerche di mercato, a sostegno delle attività connesse allo sviluppo della qualità dei prodotti agricoli, tra cui rientrano: - le ricerche di mercato, l'ideazione e progettazione del prodotto, inclusi gli aiuti concessi per la preparazione delle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità conformemente alla normativa comunitaria pertinente; - l'introduzione di norme di assicurazione della qualità, quali le norme ISO o , di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP) o di sistemi di audit ambientale; - i costi della formazione del personale finalizzata all'applicazione delle norme di assicurazione di qualità e dei sistemi HACCP. 8 Si veda la nota 3. 9 Si veda la nota Si veda la nota Si veda la nota 3. 7

8 Gli aiuti possono essere concessi anche a copertura dei contributi richiesti dagli organi riconosciuti di certificazione per la certificazione iniziale dell'assicurazione di qualità e di sistemi analoghi. Per escludere la possibilità di erogare aiuti d importo considerevole a grandi imprese, l importo totale degli aiuti che possono essere accordati nell'ambito della presente sezione non dovrebbe superare i euro per beneficiario e per triennio oppure, nel caso di aiuti concessi a imprese che rientrano nella definizione di piccola e media impresa data dalla Commissione 12, il 50% dei costi ammissibili, se quest ultimo importo è superiore al primo. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto, si considera beneficiario il destinatario dei servizi. Alla luce delle informazioni e delle garanzie fornite dalle autorità competenti nella loro notifica, e riportate in precedenza, le misure indicate ai precedenti numeri 2, 5, 6, 7 e 15 appaiono pertanto conformi con il punto 13 degli orientamenti. II. Assistenza tecnica e misure promozionali a favore dei prodotti agricoli: Base giuridica: punto 14 degli orientamenti comunitari 13 Base giuridica per le seguenti misure: 1 (consulenza per la progettazione e creazione di reti, connessioni intranet, ecc. per le attività di internazionalizzazione e promozione); 3 (introduzione, mediante consulenza, a tecniche di innovazione di processo e di prodotto); 4) introduzione, mediante consulenza, a tecniche di gestione aziendale e di servizi ausiliari); 8 (piano di comunicazione rivolto ai consumatori: consulenza e informazione); 9) organizzazione di circuiti locali, nazionali e transnazionali di promozione territoriale collegata alla produzione di qualità mediante la consulenza per la creazione di punti di raccolta e l'individuazione di show room). 10 (organizzazione di attività di servizio promozionale alle imprese finalizzate al posizionamento commerciale o al radicamento su specifiche aree di mercato); 11 (partecipazione a fiere e mostre e iniziative promozionali mirate sui mercati esteri e nell'ambito di manifestazioni a carattere internazionale in Italia); 13 (progetti pilota e di partnership); 14 (implementazione e realizzazione di portali e siti su Internet a sostegno della promozione dei prodotti agricoli di qualità); 15 (organizzazione di seminari informativi rivolti agli imprenditori e alle imprese); 16 (ricerca di partner per le attività di collaborazione produttiva); 17 (consulenza per l'adeguamento alle normative in materia di ambiente e ai sistemi di certificazione ambientale nel quadro delle disposizioni comunitarie); 18 (consulenza per la riduzione delle pressioni ambientali derivanti dal sistema produttivo). Ai sensi del punto 2, paragrafo 8, degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE 14, le operazioni promozionali quali la diffusione di conoscenze scientifiche, l'organizzazione di fiere ed esposizioni o la partecipazione a simili manifestazioni o ad analoghe iniziative nel 12 GU L 107 del , pag Si veda la nota GU L 252 del , pag. 5 8

9 settore delle relazioni pubbliche, compresi sondaggi d'opinione e ricerche di mercato, non sono considerati pubblicità. Gli aiuti di Stato a favore di attività promozionali in senso lato sono disciplinati dai punti 13 e 14 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo 15. Ai sensi del punto 14.1 degli orientamenti comunitari, la Commissione considera con favore i regimi di aiuti intesi a fornire assistenza tecnica nel settore agricolo. Tali aiuti soft migliorano infatti l'efficienza e la professionalità dell'agricoltura comunitaria, contribuendo così alla sua redditività economica nel lungo termine con ripercussioni minime sulla concorrenza. Gli aiuti possono pertanto essere concessi al tasso del 100% per coprire i seguenti costi: - l'istruzione e la formazione; i costi ammissibili comprendono le spese inerenti all'organizzazione del programma di formazione, le spese di viaggio e di soggiorno e i costi della fornitura di servizi di sostituzione durante l'assenza dell'agricoltore o del suo collaboratore; - la prestazione di servizi di gestione aziendale e di servizi ausiliari; - gli onorari di consulenti; - l'organizzazione di concorsi, mostre e fiere, incluse le spese connesse alla partecipazione a tali manifestazioni; - le altre attività finalizzate alla diffusione di nuove tecniche, quali progetti pilota su scala ragionevolmente limitata o progetti dimostrativi. Ai sensi del punto 14.2, per non falsare la concorrenza, tutti i soggetti ammissibili della zona interessata devono poter fruire di questo tipo di aiuti sulla base di criteri oggettivamente definiti. Gli aiuti limitati a determinate associazioni, e intesi a favorire soltanto i loro membri, non agevolano lo sviluppo del settore nel suo complesso e vanno considerati aiuti al funzionamento. Pertanto, qualora tali servizi siano prestati da associazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, la Commissione verificherà che i servizi in questione siano accessibili a tutti gli agricoltori. In tali casi, eventuali contributi ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di cui trattasi devono essere limitati ai costi della prestazione del servizio. Ai sensi del punto 14.3, l'importo totale sovvenzionabile nel quadro della presente sezione non deve superare euro per beneficiario nell'arco di un triennio o, nel caso di aiuti erogati a imprese che rientrano nella definizione della Commissione di piccole e medie imprese 16, il 50% dei costi ammissibili (tra le due possibilità viene concesso l'aiuto di entità superiore). Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto, si considera beneficiario il destinatario dei servizi. Alla luce delle informazioni e delle garanzie fornite dalle autorità competenti nella loro notifica, e riportate in precedenza, le misure indicate ai precedenti numeri 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 appaiono pertanto conformi con il punto 14 degli orientamenti. 15 GU C 28 dell' , pag. 2; rettifica in GU C 232 del , pag GU L 107 del , pag. 4 9

10 III. Misure pubblicitarie: Base giuridica: orientamenti pubblicitari 17 Base giuridica per le seguenti misure: 10 (organizzazione di attività di servizio promozionale alle imprese finalizzate al posizionamento commerciale o al radicamento su specifiche aree di mercato); operazioni di marketing e pubblicitarie indirizzate anche agli operatori professionali); 12 (azioni di comunicazione e interventi promo-pubblicitari riferiti alle produzioni di qualità, anche realizzate attraverso operazioni dirette a strutture di grande distribuzione; pubblicità realizzata anche attraverso i mass media). Ai sensi degli orientamenti applicabili 18, la "pubblicità" è definita come qualsiasi operazione intesa a indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto. Essa comprende inoltre tutto il materiale distribuito direttamente ai consumatori allo stesso scopo (comprese le azioni pubblicitarie rivolte ai consumatori nei punti di vendita). Aiuti per la pubblicità possono essere concessi laddove vengano soddisfatte le seguenti condizioni: (i) La misura non deve alterare gli scambi intracomunitari in misura contraria all'interesse comune (criteri negativi, punto 3.1 degli orientamenti pubblicitari). In particolare, la misura pubblicitaria non deve costituire un'infrazione all'articolo 28 del trattato (punto 3.1.1), non deve essere in contrasto con il diritto comunitario derivato (punto 3.1.2) e non deve essere indirizzata a imprese determinate (punto 3.1.3). (ii) La misura dovrebbe agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche (criteri positivi, punto 3.2 degli orientamenti pubblicitari). In particolare, la misura, dovrebbe riguardare almeno uno degli aspetti indicati al paragrafo 32 degli orientamenti pubblicitari (ad esempio, prodotti di qualità pregiata, compresi i prodotti ottenuti con metodi di produzione o di raccolta che rispettano l'ambiente, quali i prodotti biologici, sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI) quali definite nel regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese). (iii) Se la misura riguarda la pubblicità di prodotti che rispondono a particolari requisiti di qualità, devono essere rispettate le condizioni di cui al punto 4.2 degli orientamenti pubblicitari. (iv) Gli aiuti diretti non devono superare il 50% dei costi ammissibili (paragrafo 60 degli orientamenti). Le imprese del settore devono contribuire almeno nella misura del 17 Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato GU C 252 del , pag Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato GU C 252 del , pag

11 50 % alle spese, tramite contributi volontari o mediante la riscossione di oneri parafiscali o di contributi obbligatori. Nel caso in esame, le autorità competenti si sono impegnate esplicitamente a rispettare gli orientamenti pubblicitari (in particolare i punti 3.1, 3.2 e 4.2) nel concedere gli aiuti e a monitorarne il rispetto da parte dei beneficiari. Per quanto riguarda i criteri negativi, le autorità italiane hanno assicurato che le misure non costituiscono un'infrazione all'articolo 28 del trattato CE, che non sono in contrasto con il diritto comunitario derivato e che non favoriscono imprese o produzioni determinate, conformemente alle disposizioni dei punti 3.1.1, e degli orientamenti. In particolare dette autorità hanno garantito che le misure non faranno alcun riferimento specifico all'origine nazionale del prodotto e che il riferimento ai prodotti in questione sarà formulato in modo tale da non screditare i prodotti di altri Stati membri. L'origine nazionale del prodotto non costituirà la ragione principale per consigliare ai consumatori l'acquisto dello stesso. Il messaggio principale riguarderà la qualità dei prodotti e le loro proprietà organolettiche, senza tuttavia attribuire ai prodotti alimentari effetti e proprietà che non possiedono. Le misure saranno pertanto conformi al disposto dell'articolo 2 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità 19 (cfr. paragrafo 26 degli orientamenti). Inoltre, le misure non favoriranno imprese o produzioni determinate e saranno conformi alle disposizioni del punto Pertanto, le campagne pubblicitarie non riguarderanno direttamente i prodotti di una o più imprese determinate e, laddove le misure pubblicitarie siano realizzate da società private, queste ultime saranno scelte sulla base di principi di mercato e secondo modalità non discriminatorie, conformemente al paragrafo 30 degli orientamenti. Ciò escluderà la possibilità di erogare aiuti alle società che realizzano le campagne. Per quanto riguarda i criteri positivi, la autorità competenti hanno assicurato che le misure in questione riguardano i prodotti di qualità pregiata e lo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI) quali definite dalla Commissione 20. In particolare, per quanto riguarda i prodotti di qualità, le autorità italiane hanno indicato che le misure 19 GU L 109 del , pag. 29 L'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva stabilisce che l'etichettatura e le relative modalità di realizzazione, inclusa la promozione e la pubblicità dei prodotti alimentari, non devono essere tali da indurre in errore l'acquirente, specialmente: i) per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare la natura, l'identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l'origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento; ii) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede; iii) suggerendogli che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche. 20 Regolamento (CE) n. 70/2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del , pag. 39). 11

12 pubblicitarie riguardano prodotti di cui ai regolamenti (CEE/CE) n. 2082/92 21, n. 2081/92 22, n. 1493/ , n. 2092/91 24 e che rispetteranno il punto 4.2 degli orientamenti (cioé: il punto (considerazioni generali), il punto (prodotti agricoli recanti una denominazione d'origine protetta o un'indicazione geografica protetta registrate nella Comunità) e il punto (prodotti dell'agricoltura biologica)). La regione assicurerà che tutti i produttori dei prodotti in questione possano beneficiare degli aiuti anche se non fanno parte di consorzi o di altre entità destinatarie del finanziamento (paragrafi 53 e 56 degli orientamenti). Per quanto riguarda l'intensità massima degli aiuti, come per tutte le misure del regime di aiuti, essa è fissata al 50%. Alla luce delle informazioni e delle garanzie fornite dalle autorità competenti nella loro notifica, e riportate in precedenza, le misure indicate ai precedenti numeri 10 e 12 appaiono pertanto conformi con le norme fissate per questo tipo di aiuti negli orientamenti pubblicitari 25. IV. Misure realizzate al di fuori della UE (misure n. 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 16): Per quanto riguarda il settore agricolo, le misure realizzate al di fuori della UE non sono esplicitamente contemplate dagli orientamenti per il settore dell'agricoltura. Nel valutarle, la Commissione esercita i suoi poteri discrezionali. In base all'attuale prassi della Commissione, le misure previste possono essere considerate compatibili con il mercato comune se rispettano le norme pertinenti in materia di aiuti di Stato applicabili all'interno del territorio dell'ue. Sulla base della valutazione delle misure in oggetto (cfr. supra i punti I, II e III), da cui emerge che esse sono conformi alle pertinenti norme sugli aiuti di Stato applicabili nel territorio dell'ue, le misure sopraelencate ai numeri 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 16 possono essere ritenute compatibili con la normativa vigente in materia di aiuti di Stato anche se attuate al di fuori del territorio dell'ue. 4. DECISIONE La presente decisione si riferisce esclusivamente alle misure di aiuto di Stato in precedenza descritte, sulla base degli impegni assunti dalle autorità competenti nelle 21 Regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208 del , pag. 9). 22 Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208 del , pag. 1). 23 Articoli da 54 a 58 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del , pag. 1). 24 Regolamento (CE) n. 2092/91 del Consiglio (GU L 198 del , pag. 1). 25 Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato GU C 252 del , pag

13 lettere con cui sono state trasmesse le summenzionate informazioni complementari. La presente decisione non riguarda né si applica ad alcuna delle disposizioni di legge cui la notifica fa riferimento, anche se citate nella presente lettera. Alla luce della valutazione suesposta, e segnatamente in considerazione degli impegni assunti dallo Stato membro quanto all'attuazione delle misure in questione, mi pregio comunicarle che la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in merito alle misure di aiuto di Stato notificate, quali in precedenza descritte, che possono quindi essere considerate aiuti destinati a facilitare lo sviluppo del settore agricolo e beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. Si rammenta alle autorità italiane che, come comunicato con lettera della Commissione agli Stati membri del 22 febbraio 1994 (SG(94)D/ ), in generale gli Stati membri non sono più tenuti a notificare l'aumento del bilancio annuale di un regime autorizzato se questo, espresso in euro, non supera il 20% dell'importo annuo iniziale, a condizione che si tratti di un regime di durata illimitata oppure che l'aumento avvenga entro il periodo di validità di un regime limitato nel tempo. Si rammenta inoltre alle autorità italiane che, a norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, dovrà essere presentata alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione del regime di aiuti in oggetto. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Ove non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione del testo integrale della lettera e alla sua pubblicazione, nella lingua originale, sul sito Internet La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale dell'agricoltura Direzione H Ufficio: Loi B-1049 BRUXELLES Fax n.: Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione 13

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