COMMISSIONE EUROPEA. Aiuti di Stato/Italia (Lombardia) Aiuto SA (2011-N) «Promozione e pubblicità dei prodotti agricoli»

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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2011) 9350 definitivo Oggetto: Aiuti di Stato/Italia (Lombardia) Aiuto SA (2011-N) «Promozione e pubblicità dei prodotti agricoli» Signor Ministro, dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane in merito all aiuto in oggetto, la Commissione desidera informare l Italia della propria decisione di non sollevare obiezioni nei confronti dell aiuto citato, in quanto compatibile con il Trattato sul funzionamento dell Unione europea (in appresso, TFUE) 1. La Commissione ha basato la propria decisione sulle seguenti considerazioni: 1. PROCEDIMENTO (1) Con lettera datata 17 agosto 2011, protocollata lo stesso giorno, la Rappresentanza permanente dell Italia ha notificato alla Commissione la misura in oggetto in conformità dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. (2) Ulteriori informazioni sono state richieste dalla Commissione a mezzo lettera del 28 settembre Tali informazioni sono state trasmesse dalle autorità italiane con lettera del 18 ottobre 2011, protocollata il medesimo giorno. 1 A decorrere dal 1 dicembre 2009 gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono divenuti rispettivamente gli articoli 107 e 108 del TFUE. Le due serie di disposizioni sono sostanzialmente identiche. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE si intendono come riferimenti rispettivamente agli articoli 87 e 88 del trattato CE, per quanto di ragione. S.E On. Giulio TERZI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I Roma Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel België

2 2. DESCRIZIONE DEL REGIME DI AIUTI 2.1. Titolo (3) «Promozione e pubblicità dei prodotti agricoli» Bilancio (4) Il bilancio annuale ammonta a 3 milioni di EUR, mentre il bilancio massimo complessivo a 9 milioni di EUR Durata (5) A partire dalla data della decisione della Commissione fino al 31 dicembre (6) Le autorità italiane garantiscono che il presente regime sarà modificato, ove necessario, sulla base dei nuovi Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale una volta che essi saranno entrati in vigore Beneficiari (7) Agricoltori, associazioni di produttori, imprese che trasformano e commercializzano prodotti agricoli rientranti nel campo di applicazione dell allegato I del trattato e le relative associazioni. (8) I beneficiari sono unicamente piccole e medie imprese (PMI), 2 in numero superiore al migliaio. (9) Le autorità italiane si impegnano a sospendere il pagamento degli aiuti notificati se il beneficiario abbia ancora illegittimamente a disposizione aiuti precedenti dichiarati incompatibili da una decisione della Commissione (riguardante un singolo aiuto o un regime di aiuti), fino a quando questi non abbia rimborsato o versato su un conto bloccato l importo totale degli aiuti illegittimi e incompatibili oltre ai relativi interessi di recupero Base giuridica (10) Progetto di Deliberazione Giunta regionale «Aiuti per la promozione e la pubblicità dei prodotti agricoli». 2 In base alla definizione di microimprese, piccole e medie imprese contenuta nella raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GU L 124 del ), quale modificata. 2

3 (11) Legge regionale n. 31/2008 «Testo unico delle leggi in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», art. 12 «Promozioni delle produzioni e del patrimonio enogastronomico lombardo» Cumulo (12) Le autorità italiane hanno precisato che l aiuto in questione non può essere cumulato con alcun altro sostegno pubblico ricevuto da altri organismi UE, nazionali, regionali o altre istituzioni pubbliche per coprire gli stessi costi sovvenzionabili, compresi gli aiuti de minimis Obbligo di sospensione (13) Le autorità italiane confermano che il regime in oggetto è conforme al punto 16 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale (di seguito indicati come «gli orientamenti») Misure di aiuto (14) Il regime copre l assistenza tecnica, gli aiuti a favore della produzione e della commercializzazione di prodotti agricoli di qualità e la relativa pubblicità. Tali tre tipologie di attività sono dettagliatamente descritte nei punti seguenti. (15) Le autorità italiane confermano che il presente regime non prevede alcuna forma di sostegno per i prodotti non compresi nell allegato I Assistenza tecnica (16) Sono sovvenzionabili i seguenti tipi di attività dei produttori primari: servizi di consulenza forniti da terzi; organizzazione e partecipazione a forum per la condivisione di conoscenze tra imprese, oltre che a concorsi, mostre e fiere; divulgazione di conoscenze scientifiche; informazioni concrete su sistemi di qualità aperti a prodotti da altri paesi, su prodotti generici e sui vantaggi nutrizionali dei suddetti, sugli usi suggeriti, oltre a pubblicazioni quali cataloghi o siti internet che presentano informazioni concrete sui produttori di una data regione o di uno specifico prodotto. (17) Nel caso dei servizi di consulenza forniti da terzi, i costi sovvenzionabili sono le parcelle per servizi che non costituiscono attività su base continuativa o regolare, né sono collegati alle spese di gestione ordinarie dell impresa, come consulenza fiscale di routine, servizi legali su base regolare, o pubblicità. 3 4 BURL n. 50, 1 suppl. ord. del 10 dicembre GU C 319 del , pag. 1. 3

4 (18) Le autorità italiane hanno altresì confermato che nel caso di organizzazione e/o partecipazione a forum per la condivisione di conoscenze tra imprese, e a concorsi mostre e fiere, i costi sovvenzionabili coprono solo le spese di partecipazione, pubblicazioni, locazione di spazi espositivi e premi simbolici assegnati nel quadro dei concorsi, fino a 250 EUR per premio e per vincitore. (19) Per quanto riguarda la divulgazione di conoscenze scientifiche e informazioni fattuali, le autorità italiane hanno confermato che non si farà menzione di singole aziende, singoli marchi o denominazioni di origine, fatta eccezione per prodotti disciplinati dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, 5 e dagli articoli da 54 a 58 del regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al mercato interno vitivinicolo, abrogato dal regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio e integrato nel regolamento (CE) n. 491/2009, 6 se i riferimenti corrispondono esattamente a quelli registrati a livello UE. Quanto alle pubblicazioni come cataloghi o siti internet che presentano informazioni fattuali su produttori da una data regione o di uno specifico prodotto, le autorità italiane confermano che a tutti sarà garantita la stessa possibilità di avere spazio nelle pubblicazioni. (20) L assistenza tecnica per le imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli comprenderà servizi forniti da consulenti esterni e la prima partecipazione a fiere e mostre. A tale proposito, i costi sovvenzionabili si limitano a quelli per servizi che non costituiscono attività su base continuativa o regolare, né sono collegati alle spese di gestione ordinarie dell impresa. Per la prima partecipazione di un impresa a una fiera o mostra, sono sovvenzionabili i costi per locazione, allestimento e gestione dello stand. (21) L intensità massima degli aiuti sarà pari al 100% dei costi sovvenzionabili nel caso di produttori primari e al 50% per imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. (22) L aiuto non prevede pagamenti diretti ai produttori e sarà accessibile a tutti coloro che vi abbiano diritto nella zona prevista, sulla base di condizioni oggettive. L aiuto non potrà essere concesso a grandi imprese. (23) L assistenza tecnica a entrambe le categorie di destinatari sarà fornita anche da parte di organizzazioni di produttori o da altre associazioni. Le autorità italiane hanno confermato che l appartenenza a tali organizzazioni o associazioni non deve costituire un requisito di accesso al servizio. Inoltre, qualsiasi contributo di non-membri alle spese amministrative dell organizzazione o dell associazione deve essere limitato alle spese per la fornitura del servizio in questione. 5 6 Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d origine dei prodotti agricoli e alimentari, GU L 93 del , pag Regolamento n. 1493/1999 del Consiglio, GU L 179 del , pag. 1.; regolamento n. 479/2008 del Consiglio, GU L 148 del , pag. 1; regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, GU L 154 del , pag. 1 recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. 4

5 2.8.2 Aiuti a favore della produzione e commercializzazione di prodotti agricoli di qualità (24) A tale proposito le autorità italiane hanno fornito le seguenti garanzie e informazioni: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) il regime di aiuti riguarda i prodotti che rispettano i criteri previsti dall articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/ ; non sono compresi gli investimenti necessari per l aggiornamento di impianti produttivi; sono esclusi i pagamenti diretti ai produttori; l aiuto è disponibile per tutti gli agricoltori ammissibili nella zona prevista, sulla base di condizioni oggettivamente definite; l appartenenza a un associazione/un organizzazione di produttori o a un organismo intermedio che gestisce l aiuto non costituisce un requisito obbligatorio per beneficiare dell aiuto; le spese amministrative dell associazione o dell organizzazione sono limitate ai costi per l erogazione del servizio; le grandi imprese sono escluse dal regime di aiuti. (25) I costi sovvenzionabili per i produttori primari comprendono attività di ricerca di mercato, ideazione e progettazione del prodotto, consulenza e servizi affini per l introduzione di norme di assicurazione qualità, come le norme della serie ISO 9000 o 14000, sistemi basati su analisi del rischio e punti critici di controllo (HACCP), tracciabilità, sistemi per garantire il rispetto delle norme in materia di autenticità e delle norme di commercializzazione o sistemi relativi agli audit ambientali. (26) I costi sovvenzionabili per le imprese che trasformano e commercializzano prodotti agricoli comprendono le spese per consulenti e fornitori di servizi esterni, in particolare attività di ricerca di mercato, ideazione e progettazione del prodotto e introduzione di norme di assicurazione qualità, come le norme della serie ISO 9000 o 14000, sistemi basati su analisi del rischio e punti critici di controllo (HACCP), tracciabilità, sistemi per garantire il rispetto delle norme in materia di autenticità e delle norme di commercializzazione, o sistemi relativi agli audit ambientali. Inoltre i servizi non devono essere erogati su base continua o regolare, né essere collegati ai costi operativi ordinari dell impresa, come la consulenza fiscale di routine, servizi legali su base regolare o pubblicità. 7 GU L 277 del , pag. 1. 5

6 (27) L intensità massima dell aiuto sarà pari al 100% per i produttori primari e le relative associazioni e al 50% per imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e le relative associazioni Pubblicità (28) Le associazioni o le altre organizzazioni di produttori (indipendentemente dalla dimensione), enti pubblici (rete regionale, sistema camerale della Lombardia, «Enti nazionali», ecc.), associazioni di produttori, «consorzi di tutela», altri organismi associativi di produttori ed enti privati che promuovono prodotti agricoli e turismo enogastronomico, o altri enti autorizzati da appalto pubblico a fornire servizi in base alla legislazione nazionale e unionale, hanno diritto a svolgere campagne pubblicitarie sul mercato dell Unione e in paesi terzi. (29) Le autorità italiane garantiscono che gli aiuti a favore della pubblicità non saranno concessi a campagne con un bilancio annuo superiore a 5 milioni di EUR. In tali casi, essi devono essere notificati a parte. Paesi dell Unione (30) Il sostegno riguarda i seguenti tipi di attività: i) pubblicità relativa a prodotti di qualità destinati a consumatori e operatori economici (importatori e buyer, catering o turismo, ecc.). Più precisamente, la categoria comprende le seguenti attività: presentazioni del prodotto, dimostrazioni e degustazioni presso mercati, punti vendita, ristoranti, fiere ed eventi, compresa la vendita dei prodotti; distribuzione di materiale informativo e pubblicitario e «incoming» o visite guidate e soggiorni per operatori economici allo scopo di presentare prodotti, produttori e zone di produzione; ii) campagne pubblicitarie usando i mass media o i media digitali. (31) I costi sovvenzionabili comprendono: i) spese per locazione e attrezzatura presso le sedi dove si svolgono presentazioni e degustazioni, compresa la consegna di prodotti e macchinari necessari alla conservazione e preparazione (per esempio frigoriferi, affettatrici, taglieri, forni); ii) spese per assistenza, hostess, servizi di traduzione e interpretazione, ufficio stampa e trasporto; iii) servizi di consulenza e agenzia per l elaborazione e la realizzazione della campagna, compresa la produzione di supporti per l esposizione dei prodotti nei punti di ristorazione e vendita, la produzione del materiale da diffondere tramite i mass media e l acquisto di spazi pubblicitari. Per quanto riguarda visite guidate e soggiorni, sono sovvenzionabili le seguenti spese: viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti, compresi i costi per il trasporto e la sistemazione necessari alla visita, traduzione e interpretazione. 6

7 (32) Le misure pubblicitarie possono essere di tipo generico oppure rivolte a indicazioni geografiche protette e a denominazioni di origine protette in virtù del regolamento (CE) n. 510/2006, a specialità tradizionali garantite di cui al regolamento (CE) n. 509/2006, a prodotti biologici protetti dal regolamento (CE) n. 834/2007, e ad altre denominazioni protette dal diritto de l'ue e da etichette regionali e nazionali se riconosciute dalla Commissione. (33) Inoltre, l Italia ha garantito che la pubblicità di prodotti di qualità, di denominazioni riconosciute a livello UE e di etichette di qualità nazionali o regionali non sarà incentrata su prodotti di una o più specifiche aziende. Inoltre, ove applicabile, le campagne pubblicitarie devono rispettare specifiche norme sull etichettatura dei prodotti in questione. (34) Le autorità italiane garantiscono che nel caso di campagne pubblicitarie per denominazioni riconosciute dall UE che fanno riferimento all origine dei prodotti, tali denominazioni corrisponderanno esattamente ai riferimenti registrati a livello UE. (35) Le autorità italiane garantiscono che: i) la campagna sia generica e faccia riferimento in modo neutrale ai produttori di una data regione o di un certo prodotto, in modo che tutti i produttori coinvolti abbiano pari visibilità; ii) tutti i produttori possano beneficiare dell aiuto nello stesso modo; iii) la campagna pubblicitaria sia riservata a prodotti di qualità, definiti come quelli che rispettano i criteri stabiliti ai sensi dell articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005, oltre che a denominazioni riconosciute dall UE con riferimento all origine di prodotti che corrispondono esattamente ai riferimenti registrati a livello UE; iv) la campagna pubblicitaria sia riservata a prodotti che usano un etichetta di qualità nazionale o regionale, nella misura in cui tali etichette sono riconosciute dalla Commissione e che l origine sia indicata in un messaggio accessorio (rispetto all importanza globale del testo o del simbolo, comprese le immagini o la presentazione generale, oltre che all origine e/o agli elementi chiave usati nella campagna, vale a dire la parte del messaggio non incentrata sull origine del prodotto); v) le campagna pubblicitarie rispettino l articolo 2 della direttiva n. 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni tra gli Stati membri concernenti l etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, 8 oltre che le regole specifiche di etichettatura stabilite per determinati prodotti (vino, prodotti lattiero-caseari, uova e pollame). 8 GU L 109 del , pag

8 (36) Le autorità italiane provvederanno a spedire campioni delle misure pubblicitarie in oggetto alla Commissione per approvazione affinché essi siano usati dalla stessa per un controllo ex ante della natura accessoria dell indicazione dell origine. (37) Il tasso di aiuti diretti non deve superare il 50%. Nel caso di campagne pubblicitarie generiche a vantaggio di tutti i produttori del tipo di prodotto in questione, e se l origine dello stesso non è indicata nella pubblicità, l intensità dell aiuto può giungere al 100% dei costi sovvenzionabili. Paesi terzi (38) Le autorità italiane hanno garantito che le campagne pubblicitarie rispettano le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio 9 (ora regolamento (CE) n. 3/2008) 10. In particolare, l obiettivo delle campagne pubblicitarie è promuovere i prodotti agricoli e i rispettivi metodi di produzione, oltre che i prodotti agroalimentari destinati al consumo diretto o alla trasformazione e i prodotti tipici o i prodotti di qualità. (39) I prodotti sovvenzionabili corrispondono a quelli elencati nell articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3/2008. (40) Le attività pubblicitarie non devono essere orientate a un marchio o incoraggiare il consumo di uno specifico prodotto a motivo della sua origine. Tuttavia, l origine di un prodotto coperto dalle presenti misure può essere indicata nel caso di denominazioni attribuite in base a regole de l'ue. (41) Le attività comprenderanno, in particolare: campagne informative su regimi unionali relativi alla qualità degli alimenti (denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta, specialità tradizionale garantita, denominazione di origine controllata, denominazione di origine controllata garantita, indicazione geografica protetta e agricoltura biologica); partecipazione a eventi promozionali, fiere e mostre di importanza internazionale, in particolare con spazi espositivi che rafforzino l immagine dei prodotti UE; ricerche di mercato per promuovere le vendite del prodotto o valutare l impatto delle attività promozionali e informative e delle missioni di alto livello già portate a termine. (42) Gli aiuti non dovranno essere destinati a specifiche aziende o iniziative che possano mettere a rischio le vendite o denigrare i prodotti di altri Stati membri. (43) Nella selezione di paesi terzi, le autorità italiane si impegnano a tenere conto dei mercati su cui esiste una domanda effettiva o potenziale. (44) In base al presente regime, la partecipazione finanziaria del beneficiario è stimata attorno al 20%. La parte restante proverrà interamente dal bilancio della regione Lombardia. Non è prevista la partecipazione finanziaria dell Unione GU L 327, , p.7. GU L 3, , p. 1 8

9 (45) Le autorità italiane si sono impregnate a rispettare le condizioni dell articolo 5 del regolamento (CE) n. 501/2008 della Commissione, 11 ovvero: tutti i messaggi indirizzati al pubblico e ad altri gruppi destinatari dovranno basarsi sulle qualità o caratteristiche intrinseche dei prodotti presentati; tali messaggi dovranno rispettare le leggi in vigore nei paesi terzi e qualsiasi riferimento all origine del prodotto dovrà essere secondario rispetto al messaggio pubblicitario principale. (46) Le misure pubblicitarie dovranno riferirsi unicamente a prodotti e paesi elencati all allegato II, parti A e B, del regolamento (CE) n. 501/2008 della Commissione. 3. VALUTAZIONE (47) La decisione attuale è limitata all aiuto di Stato concesso a PMI che si occupano di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli compresi nell allegato I al trattato come notificato dall Italia. (48) Ai sensi dell articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, gli aiuti concessi dagli Stati membri, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri. (49) Il regime in oggetto avvantaggia i beneficiari. Tale vantaggio è concesso mediante risorse statali e favorisce determinate aziende agricole che producono, trasformano e commercializzano i propri prodotti in Italia. (50) In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il semplice fatto che la posizione competitiva di un impresa sia rafforzata rispetto alle imprese concorrenti attraverso la concessione di un beneficio economico che non avrebbe altresì ricevuto nel normale esercizio delle proprie attività commerciali evidenzia una possibile distorsione della concorrenza. 12 (51) Un aiuto a un impresa che opera su un mercato aperto agli scambi intraunionali è idoneo a incidere sugli scambi tra Stati membri. 13 La quantità di prodotti agricoli commerciati all interno della UE è considerevole, pertanto si può ritenere che la presente misura possa avere un incidenza sugli scambi tra Stati membri. (52) Alla luce di quanto sopra, ricorrono le condizioni elencate nell articolo 107, paragrafo 1. Si può dunque concludere che il sostegno proposto costituisce aiuto di Stato ai sensi del suddetto articolo Regolamento (CE) n. 501/2008 della Commissione del 5 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi; GU L 147, , pag. 3 Sentenza della Corte del 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris Holland BV c. Commissione delle Comunità europee, Racc.1980, pag Cfr. in particolare sentenza della Corte del 13 luglio 1988, nella causa 102/87, Repubblica francese c. Commissione delle Comunità europee, Racc. 1988, pag

10 (53) Ai sensi dell articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. (54) Il regolamento (CE) n. 1857/ non è applicabile in quanto parte della misura ricade al di fuori del suo campo di applicazione (il regolamento non copre pubblicità, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli). (55) Nella misura in cui beneficino degli aiuti prodotti agricoli soggetti a un organizzazione interna del mercato, si applicano gli orientamenti. (56) Le autorità italiane dichiarano che il regime in questione è conforme al punto 16 degli orientamenti (obbligo di sospensione, cfr. punto (13)) Compatibilità dell assistenza tecnica (57) La Commissione valuta le misure di assistenza tecnica conformemente al capitolo IV.K degli orientamenti. Assistenza tecnica ai produttori primari (58) Ai sensi del punto 103 degli orientamenti, la Commissione può dichiarare compatibili ai sensi dell articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE gli aiuti di Stato per le prestazioni di assistenza tecnica a produttori primari se gli aiuti rispettano tutte le condizioni dell articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006. (59) A norma dell articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006, gli aiuti sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell articolo 107 paragrafo 3, lettera c), del TFUE se sono concessi a copertura dei costi ammissibili delle attività di assistenza tecnica di cui al paragrafo 2 e soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo. (60) Le attività interessate dall aiuto notificato (cfr. punti da 16 a 19) corrispondono ai costi sovvenzionabili elencati all articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006. In virtù dell articolo 15, paragrafi 3 e 4, del medesimo regolamento è ammessa l assistenza tecnica fino a coprire il 100% dei costi se si rispettano le seguenti condizioni: a) l aiuto può essere concesso a produttori primari (agricoltori) in natura sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori; b) l aiuto deve essere accessibile a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata, sulla base di condizioni definite in maniera oggettiva e 14 GU L358, , p.3. 10

11 c) nel caso in cui l assistenza tecnica sia fornita da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni, l appartenenza a tali organizzazioni non deve costituire una condizione per accedere al servizio. Qualsiasi contributo dei non soci ai costi amministrativi dell associazione o organizzazione deve essere limitato alle spese per la fornitura del servizio in questione. (61) Nel caso in oggetto, tali requisiti sono rispettati (cfr. punti (22) e (23)). L intensità dell aiuto sarà pari al 100% dei costi ammissibili nel caso di produttori primari (cfr. punto (21)). (62) Alla luce di quanto sopra, la Commissione conclude che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1857/2006 riguardanti le misure di assistenza tecnica ai produttori primari sono rispettate. Assistenza tecnica per le imprese di trasformazione e commercializzazione (63) In base al punto 105 degli orientamenti, la Commissione può dichiarare compatibili con il disposto dell articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE gli aiuti di Stato per l assistenza tecnica erogati a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli se rispettano tutti i requisiti dell articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/ Il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione 16 prevede all articolo 43 che ogni riferimento al regolamento (CE) n. 70/2001 sia da intendere come riferimento al regolamento (CE) n. 800/2008. (64) L articolo 26 del regolamento (CE) n. 800/2008 dispone che gli aiuti per consulenze a favore di PMI sono compatibili con il mercato interno, se sono soddisfatte le condizioni elencate ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo. Le condizioni sono le seguenti: i «costi sovvenzionabili» sono i servizi erogati da consulenti esterni, l intensità dell aiuto non deve superare il 50% di tali costi e i servizi in questione non devono costituire attività su base continuativa o periodica, né essere collegati alle spese di gestione ordinarie dell impresa, come consulenza fiscale di routine, servizi legali su base regolare o pubblicità I servizi descritti al punto (20) rispettano i suddetti requisiti e l intensità massima dell aiuto di cui al punto (21) risulta conforme al tasso massimo ammissibile per detto aiuto. (65) L articolo 27 del regolamento (CE) n. 800/2008 dispone che l aiuto per la partecipazione a fiere e mostre non supera il 50% dei costi ammissibili, vale a dire le spese sostenute per affittare, allestire e gestire lo stand per la prima partecipazione di un azienda a una data fiera o mostra. L intensità massima dell aiuto di cui al punto (21) risulta conforme al tasso massimo ammesso per l aiuto in questione. L aiuto per la partecipazione a fiere di cui al punto (20) corrisponde ai costi sovvenzionabili di cui all articolo 27 del regolamento (CE) n. 800/ GU L 10, , p. 33 GU L 214, l , pag

12 (66) Il punto 106 degli orientamenti è rispettato dato che l assistenza tecnica non è concessa a grandi imprese (cfr. punto (22)). (67) Sulla base di quanto sopra, le misure per l assistenza tecnica delle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione rispettano i requisiti di cui agli articoli 26 e 27 del regolamento (CE) n. 800/2008 e sono pertanto compatibili col mercato interno Compatibilità con la promozione della produzione di prodotti di qualità (68) Gli aiuti destinati a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti di qualità rientrano nel capitolo IV.J degli orientamenti. Sostegno ai produttori primari (69) Ai sensi del punto 98 degli orientamenti, la Commissione può dichiarare compatibili con il disposto dell articolo 107 paragrafo 3, lettera c), del TFUE gli aiuti di Stato destinati a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità se rispettano tutte le condizioni dell articolo 14 del regolamento (CE) n. 1857/2006. (70) L articolo 14 del regolamento (CE) n. 1857/2006 dichiara compatibili col mercato interno ai sensi dell articolo 107 paragrafo 3, lettera c), del TFUE gli aiuti concessi a sostegno dei costi ammissibili ivi elencati al paragrafo 2 e che rispettano i requisiti elencati ai paragrafi da 3 a 6 dello stesso articolo. (71) Gli aiuti per la produzione di prodotti agricoli di qualità possono coprire fino al 100% dei costi sovvenzionabili per ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto (comprese le richieste di riconoscimento di indicazioni geografiche o denominazione d origine o di attestazioni di specificità), l introduzione di regimi di assicurazione qualità e spese per la certificazione iniziale riguardante l assicurazione qualità. (72) L intensità dell aiuto deve essere pari al 100% (cfr. punto (27)) e le spese sovvenzionabili di cui al punto (25) rientrano nell articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006. In conformità al disposto dell articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006 gli aiuti non possono coprire spese per investimenti (vedi punto (24), (ii)). (73) Sono esclusi pagamenti diretti ai produttori, in linea con l articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1857/2006. Gli aiuti devono essere accessibili a tutti coloro che vi hanno diritto nella zona interessata, secondo requisiti oggettivi. Se i servizi sono erogati da organizzazioni di produttori o altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, l appartenenza a tali organizzazioni non deve costituire requisito per accedervi ed eventuali contributi alle spese amministrative devono essere limitati ai costi in proporzione al sostegno prestato (articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1857/2006). Le autorità italiane si sono impegnate in tal senso (vedi punto (24)). 12

13 (74) Ai sensi del punto 100 degli orientamenti, la Commissione non autorizza aiuti di Stato a favore di grandi imprese. Le autorità italiane hanno dichiarato che gli aiuti a favore di grandi imprese sono esclusi (vedi punto (24) (vii)). (75) Ai sensi del punto 101 degli orientamenti, gli aiuti agli investimenti destinati all aggiornamento di impianti produttivi, compresi gli investimenti per gestire il sistema di documentazione ed eseguire i controlli di processo e qualità, possono essere concessi solo secondo le regole per gli investimenti stabilite negli orientamenti. Le autorità italiane assicurano che il regime comunicato non comprende tali tipi di investimento (vedi punto (24), (ii)). (76) Di conseguenza, il regime di aiuti rispetta le condizioni previste dai punti 98, 100 e 101 degli orientamenti. Sostegno alle imprese per la trasformazione e la commercializzazione (77) Ai sensi del punto 99 degli orientamenti, la Commissione può dichiarare compatibili con l articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE gli aiuti di Stato per la produzione e commercializzazione di prodotti agricoli di qualità se rispettano le condizioni di cui all articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001. (78) A norma dell articolo 43 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione ogni riferimento al regolamento (CE) n. 70/2001 si intende fatto al regolamento (CE) n. 800/2008. (79) A norma dell articolo 26 del regolamento (CE) n. 800/2008 gli aiuti per servizi di consulenza alle PMI sono compatibili col mercato interno, se sono rispettate le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo. Tali condizioni sono: i «costi sovvenzionabili» si riferiscono a servizi erogati da consulenti esterni, l intensità dell aiuto non deve superare il 50% di tali costi e i servizi in questione non devono essere forniti su base continuativa o periodica né essere collegati alle spese di gestione ordinarie dell impresa, come consulenza fiscale, consulenza legale e pubblicità. I servizi descritti al punto (26) rispettano tali requisiti. L intensità massima dell aiuto precisata al punto (27) è conforme al tasso massimo previsto. Conformemente al punto 100 degli orientamenti, è escluso il sostegno a grandi imprese (vedi punto (24) (vii)). (80) Secondo il punto 101 degli orientamenti, gli aiuti per investimenti necessari all ammodernamento degli impianti produttivi, compresi quelli per gestire il sistema di documentazione ed eseguire controlli dei processi e dei prodotti, possono essere concessi solo in base alle regole relative agli investimenti previste dagli stessi orientamenti. L aiuto notificato non comprende l aggiornamento di impianti produttivi (vedi punto (24) (ii)). (81) Gli aiuti ad imprese attive nella trasformazione e commercializzazione destinati a incentivare la produzione di qualità rispettano tutti i requisiti previsti all articolo 26 del regolamento (CE) n. 800/2008. (82) Di conseguenza il regime di aiuti è conforme alle condizioni stabilite dai punti da 99 a 101 degli orientamenti. 13

14 3.3. Compatibilità delle attività pubblicitarie (83) La Commissione deve valutare le misure di aiuto relative a attività pubblicitarie per i prodotti agricoli secondo il capitolo VI.D degli orientamenti. (84) I punti da 153 a 155 degli orientamenti prevedono che le campagne pubblicitarie all interno della UE sono dichiarate compatibili col trattato alle seguenti condizioni: a) la campagna pubblicitaria è rivolta a prodotti di qualità che soddisfano i requisiti da stabilirsi a norma dell articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 per le denominazioni riconosciute dalla UE (denominazioni di origine protette (DOP), indicazioni geografiche protette (IGP) o altre denominazioni d origine protette dalla legislazione de l'ue) ovvero per marchi di qualità nazionali o regionali; b) la campagna pubblicitaria non è rivolta a prodotti di una o più imprese specifiche; c) la campagna pubblicitaria è conforme all articolo 2 della direttiva 2000/13/CE, oltre che, se del caso, alle specifiche regole di etichettatura previste; d) ove la campagna pubblicitaria sia rivolta a denominazioni riconosciute dalla UE, può essere fatto riferimento all origine dei prodotti, sempre che tale riferimento corrisponda esattamente al riferimento registrato dallaue; e) nel caso di marchi di qualità nazionali o regionali, l origine dei prodotti può essere citata come messaggio sussidiario. (85) Sulla base delle informazioni fornite nella notifica, la Commissione prende atto che i requisiti di cui sopra sono inseriti nella base giuridica del regime comunicato come condizioni di ammissibilità per la concessione dell aiuto (cfr. punti da 32 a 35). (86) Il punto 156 degli orientamenti stabilisce che il tasso dell aiuto diretto non deve superare il 50%. Se il settore contribuisce almeno al 50% dei costi, in qualsiasi forma, tale percentuale può aumentare fino al 100%. Nel caso in oggetto, il settore non contribuisce ai costi, pertanto l intensità massima del 50% degli aiuti per i prodotti di qualità rispetta le disposizioni degli orientamenti (cfr. punto (37)). (87) Ai sensi del punto 157 degli orientamenti, gli aiuti di Stato per campagne pubblicitarie generiche fino al 100% delle spese sono ritenuti compatibili col trattato se la pubblicità è di tipo generico, giova a tutti i produttori coinvolti e l origine del prodotto non è menzionata. Sulla base dei punti 35 e 37 tali requisiti sono soddisfatti. (88) Come previsto dal punto 158 degli orientamenti, le attività pubblicitarie con un bilancio di previsione annuale superiore a 5 milioni di EUR devono essere notificate singolarmente (cfr. punto (29)). 14

15 (89) La Commissione esamina e autorizza gli aiuti di Stato a favore della pubblicità in paesi terzi in quanto compatibili con l articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato se rispettano i principi del regolamento (CE) n. 2702/1999 (ora regolamento (CE) n. 3/2008). Non saranno ritenuti compatibili dalla Commissione gli aiuti di Stato a favore della pubblicità che: a) sono concessi a specifiche imprese; b) rischiano di danneggiare le vendite o di denigrare i prodotti di altri Stati membri. (90) Come specificato al punto (38), le autorità italiane hanno confermato che le campagne pubblicitarie soddisfano i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio (ora regolamento (CE) n. 3/2008). (91) Ai sensi dell articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio le misure introdotte non devono essere orientate in funzione di un marchio commerciale, né incoraggiare il consumo di uno specifico prodotto a motivo della sua origine. Tuttavia è possibile indicare l origine di un prodotto coperto da tali misure nel caso di denominazioni conferite dalla normativa de l'ue. Le autorità italiane si sono impegnate a rispettare questa disposizione (cfr. punto (40)). (92) Inoltre le autorità italiane confermano che le azioni riguarderanno solo le misure previste all articolo 2, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio. (93) L articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio precisa in particolare i prodotti ammissibili a misure pubblicitarie e promozionali nei paesi terzi: - prodotti destinati al consumo diretto o alla trasformazione per i quali esistono possibilità di esportazione o nuovi sbocchi potenziali di mercato in paesi terzi, in particolare senza la concessione di restituzioni all esportazione; - prodotti tipici o di qualità con un elevato valore aggiunto. (94) Come specificato al punto (39), il presente regime è conforme all articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio. (95) In base all articolo 4 del regolamento (CE) n. 3/2008, per la selezione dei paesi terzi le autorità italiane si sono impegnate a tenere in considerazione i mercati dove vi sia una richiesta effettiva o potenziale (cfr. punto (43)). (96) In conformità all articolo 13 del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, la partecipazione finanziaria del beneficiario è stimata attorno al 20%. La percentuale restante (80%) sarà finanziata interamente attraverso il bilancio della regione Lombardia. La UE non parteciperà al finanziamento delle misure. Pertanto le condizioni dell articolo 13 del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio sono soddisfatte (cfr. punto (44)). 15

16 (97) Le autorità italiane si sono impegnate a rispettare le condizioni previste dall articolo 5 del regolamento (CE) n. 501/2008 della Commissione, ovvero: tutti i messaggi trasmessi a consumatori e altri gruppi di destinatari si devono basare sulle qualità intrinseche dei prodotti in oggetto ovvero sulle loro caratteristiche; tali messaggi devono rispettare la legislazione in vigore nei paesi terzi ed eventuali riferimenti all origine del prodotto devono essere solo secondari rispetto al messaggio principale trasmesso dalla campagna (cfr. punto (45)). (98) Le misure pubblicitarie riguarderanno solo i prodotti e i paesi elencati nell allegato II, rispettivamente parti A e B, del regolamento (CE) n. 501/2008 della Commissione (cfr. punto (46)). (99) Dalle considerazioni presentate si evince che tutte le condizioni previste dagli orientamenti e dai regolamenti pertinenti sono soddisfatte. 4. CONCLUSIONI (100) Considerando quanto sopra, la Commissione ha deciso di considerare gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi dell articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. (101) Nel caso in cui la presente lettera contenga informazioni riservate da non divulgare a terzi, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. Ove non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede sul seguente sito internet: 16

17 La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione Generale per l agricoltura e lo sviluppo rurale Direzione M Legislazione agricola Unità M.2 - Concorrenza Ufficio: Loi 130 5/140 B-1049 Bruxelles Fax.: Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione, Per la Commission Dacian CIOLOŞ Membro della Commissione 17

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