GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI AI BENI ED ALL ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DEL GARANTE

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1 GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI AI BENI ED ALL ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DEL GARANTE LOTTO 5 (CAPITOLATO - SCHEMA DI CONVENZIONE) VITA ED INVALIDITÀ PERMANENTE GESTIONE DELLA CONVENZIONE Art. 1 Impegno delle parti Il Garante per la protezione dei dati personali (di seguito indicato come Garante e/o Contraente), in qualità di Contraente della presente Convenzione, assicura presso la Compagnia assicuratrice i dipendenti in servizio nonché coloro che aderiranno nei tempi e con le modalità di cui al successivo art. 3. La Compagnia assicuratrice si impegna ad adottare, per le posizioni assicurative che vengono regolate dalla presente Convenzione, le particolari condizioni in essa previste. Art. 2 Decorrenza e durata della Convenzione La presente Convenzione decorre dal 31/12/2011 e avrà scadenza il 31/12/2015. Nell arco della durata della Convenzione è fatta salva la facoltà per i singoli iscritti di dare disdetta alla propria adesione alla polizza collettiva entro i tre mesi precedenti la scadenza annuale, ossia entro il 30 settembre di ogni anno; in tal caso la copertura assicurativa viene meno con effetto dal 1 giorno di copertura dell annualità successiva. Coloro i quali si siano avvalsi della facoltà di dare disdetta non potranno più essere inseriti nella polizza. 1

2 Art. 3 Modalità di ingresso in assicurazione Sezione I Al momento della stipula della presente Convenzione per Assicurati si intendono: A) Caso Morte tutti i dipendenti della Contraente in forza al contraente medesimo alla data del , individuabili dalla documentazione fornita dall Ufficio del Garante. Per il personale di nuova assunzione, l assicurazione decorrerà dalla data di assunzione a fronte di una comunicazione, fatta con le modalità di cui al successivo art. 5 entro quindici giorni dalla stessa, di nuovo ingresso in copertura. B) Caso Invalidità Permanente Per la presente garanzia l inserimento in Assicurazione avverrà ad adesione su domanda di ciascun dipendente da comunicarsi entro i due mesi successivi alla decorrenza delle garanzie. Coloro che ne facciano richiesta entro il termine di cui al comma precedente avranno la possibilità di esercitare le seguenti opzioni: 1) per coloro che avevano aderito nell ambito della previgente convenzione polizza collettiva (n ), la modifica del livello di copertura prescelto; 2) per coloro che al risultino in servizio da più di 15 giorni e che a suo tempo non avevano manifestato la propria adesione nell ambito della previgente Convenzione polizza Assicurativa n , l inserimento in 2

3 copertura definendo il livello di copertura prescelto. Per il personale di nuova assunzione che aderirà alla presente garanzia l assicurazione decorrerà dalla data di assunzione a fronte dell invio, entro quindici giorni dalla stessa, della comunicazione di adesione. Sezione II Infortuni Per tale Sezione l inserimento in Assicurazione avverrà ad adesione su domanda di ciascun dipendente con le stesse modalità ed opzioni già disciplinate alla precedente SEZ. I lettera B). Il Garante, entro il 15 marzo 2012, provvederà ad inviare alla Società un elenco con le generalità, il livello di copertura scelto e la eventuale documentazione sanitaria prevista all art. 3 della successiva Sezione I Assicurazione temporanea caso morte - invalidità permanente La documentazione sanitaria non viene richiesta per gli iscritti di cui alla precedente Sez. I, lett. B n. 1, che chiedono di ridurre il livello di copertura attuale. Art. 4 Contraenza e beneficio dei contratti Il Garante assumerà la contraenza dell assicurazione in favore dei propri dipendenti e provvederà al versamento del premio. I capitali garantiti saranno liquidati in caso di invalidità permanente agli assicurati, in caso di morte ai soggetti designati dall assicurato o, in mancanza di designazione, agli eredi legittimi. Art. 5 Adempimenti del Contraente e della Compagnia assicuratrice 3

4 Il Contraente assume a proprio carico gli oneri dell elencazione nominativa dei dipendenti assicurati con l indicazione del nome, del cognome, della data di nascita, del sesso, del livello di copertura scelto e del capitale assicurato, sia per la sezione I che per la II, nonché della comunicazione dei beneficiari designati dai singoli assicurati; degli aggiornamenti relativi agli ingressi e uscite degli interessati nonché alle variazioni dei capitali assicurati, del versamento dei relativi premi di assicurazione. Il Contraente si impegna ad inviare, per il tramite del Broker, i dati per l'emissione, relativi al gruppo iniziale degli assicurati ed ai gruppi di assicurati per i rinnovi degli anni successivi, tramite foglio excel. La Compagnia assicuratrice provvederà alla compilazione della documentazione assicurativa e a trasmetterla al Contraente per il tramite del Broker incaricato. Art. 5 - bis Cessazione della garanzia La copertura assicurativa viene mantenuta per tutta la durata del rapporto d impiego con il Garante. In caso di permanenza in vita dell assicurato al termine del periodo di copertura assicurativa, l assicurazione si estinguerà ed il premio versato verrà acquisito dalla Compagnia assicuratrice. L applicazione delle condizioni tariffarie previste dalla presente Convenzione verrà a mancare dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione dal servizio del dipendente per qualsiasi causa. Peraltro, qualora il provvedimento del Garante relativo all estinzione del rapporto d impiego 4

5 abbia efficacia retroattiva, dette condizioni tariffarie cesseranno a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della data di emanazione del provvedimento stesso. Art.6 Liquidazione dei premi La liquidazione dei premi di cui alla presente Convenzione è subordinata: -all esito positivo delle verifiche previste dal Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze n. 40 del ; -alla regolarità contributiva in capo alla Società da verificare mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Ai sensi dell'art. 48 del d.p.r. n. 602/1973 la Società dà atto che: l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del decreto; il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72- bis del d.p.r. n. 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art c.c. nei confronti della Società stessa. Art.7 Riscatto Prestiti Riduzioni È esclusa ogni possibilità di ottenere riscatti, prestiti e riduzioni di polizza. Art. 8 Foro Competente Le parti convengono che per ogni eventuale controversia relativa alla presente 5

6 Convenzione ed alle assicurazioni stipulate in virtù di essa sia competente esclusivamente il foro di Roma. Art. 9 Imposta di assicurazione I premi di cui al precedente articolo sono gravati dall imposta di assicurazione, ove dovuta. Art.10 Clausola Broker Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione ed esecuzione della presente polizza per tutta la durata alla Spett.le Marsh S.p.A. in qualità di Broker ai sensi del d.lgs. 07/09/2005 n.209 (Nuovo Codice delle Assicurazioni Private). Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso Il pagamento dei premi potrà essere effettuato anche per il tramite del Broker. Art.11 Emissione dei documenti contrattuali A causa della natura differente delle due coperture che fanno capo alla presente convenzione, la compagnia assicuratrice si impegna ad emettere due contratti assicurativi distinti: uno, riferito alla sezione I, che copra i rischi di morte, con capitale base, per tutti i dipendenti, con possibilità facoltativa di incrementare il capitale morte o di acquisire la garanzia di invalidità permanente; l altro, con riferimento alla sezione II, che copra il rischio infortuni, per coloro che manifesteranno l intenzione di acquisire tale garanzia. 6

7 Per quanto sopra, ed in ottemperanza alla normativa vigente in materia di assicurazione del caso morte, la compagnia inserirà nei documenti contrattuali tutte le informative obbligatorie nonché le condizioni che, a causa di leggi o regolamenti, è obbligata ad inserire. Qualora alcune di tali condizioni, non rispondenti ad alcun obbligo di legge, fossero in contrasto con quelle della presente convenzione, le stesse si intenderanno prive di effetto e non operanti, ancorché presenti. Per quanto riguarda invece la polizza infortuni, la compagnia emetterà la polizza secondo il capitolato allegato, riportato nella sezione II. Art. 12 Coassicurazione (eventuale) COASSICURAZIONE E DELEGA (clausola opzionale in presenza di coassicurazione) L assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato. Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. La Spettabile all uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto. Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza, (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall una all altra parte solo per il tramite della Spettabile, la cui firma in calce di 7

8 eventuali futuri atti, impegnerà anche le Coassicuratrici, che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato. Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese, si deroga totalmente al disposto di cui all art.1911 del codice civile, essendo tutte le imprese responsabili in solido. La delega assicurativa è assunta dall impresa di assicurazione indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d imprese concomitante o successivo all aggiudicazione della gara. OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELLA LEGGE N. 136/2010 a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. c) L Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a 8

9 qualsiasi titolo interessati all espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. d) Secondo quanto previsto dall art. 3 comma 9 - bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell art c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all art c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto. SEZIONE I ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE-INVALIDITÀ PERMANENTE Art. 1 Prestazioni garantite Contro il versamento del premio di cui all articolo 2 che segue, la Compagnia 9

10 assicuratrice garantirà in caso di morte e di invalidità permanente dell assicurato la corresponsione del capitale pattuito. All uopo si intende per invalidità permanente quella che renda il dipendente inidoneo alla prosecuzione del rapporto di lavoro con il Garante. Ai fini dell assicurazione tale inidoneità è quella risultante dal relativo provvedimento amministrativo emanato dall Ufficio del Garante a seguito di accertamento da parte dell Istituto Medico di diritto pubblico di cui si avvale il Garante. Sono escluse dalla tutela assicurativa le inabilità derivanti da invalidità riconosciute o in corso di riconoscimento dai competenti organi pubblici e già note al Contraente e/o all'assicurato stesso all atto dell iscrizione nella presente assicurazione, ovvero per coloro che erano già assicurati nell ambito della previgente Convenzione già note all atto della prima iscrizione nella convenzione collettiva stipulata dal Garante per il proprio personale, senza soluzione di continuità. Resta in ogni caso compreso nella tutela assicurativa il rischio di morte ancorché derivante dalle suddette invalidità. Il capitale da assicurare verrà stabilito dal dipendente all atto della sua richiesta di inserimento in assicurazione nella misura di una, due o tre volte il capitale base pari a ,00, fermo che il Contraente garantisce a proprio carico soltanto il capitale base ( ,00). La volontà di incrementare il capitale da assicurare per il caso morte dovrà essere manifestata entro 60 giorni dalla decorrenza delle garanzie. Tale somma non potrà essere modificata nelle annualità successive del 10

11 contratto di assicurazione. Art.2 Ammontare e versamento dei premi Il premio annuo di assicurazione per ogni assicurato sarà determinato in base ai tassi di premio: A) Caso Morte Tasso di premio del (n.b.: sarà inserito il tasso offerto dall impresa aggiudicataria).per 1.000, applicato al capitale assicurato. B) Caso Invalidità Permanente Tasso di premio del (n.b.: sarà inserito il tasso offerto dall impresa aggiudicataria).per 1.000, applicato al capitale assicurato. Nel caso di coperture di durata inferiore all anno si stabiliranno ratei di premio determinati riducendo i premi annui sopra definiti in proporzione alla durata della copertura. Il premio annuo a carico del Garante (per la garanzia Morte e corrispondente all applicazione del tasso di cui lettera A) sul capitale base) verrà corrisposto entro 30 giorni dalla decorrenza delle garanzie. Per le quote di premio a carico dei singoli Assicurati il Contraente verserà quanto dovuto agli Assicuratori entro i 15 giorni successivi al termine concesso per la raccolta delle adesioni (60 giorni dalla decorrenza ). Per le nuove assunzioni o immissioni in servizio il termine per il pagamento del premio dovuto (quota a carico dell Ente unitamente alla quota individuale) deve essere effettuato entro 30 giorni dalla decorrenza delle garanzie. Per le annualità successive il Contraente è tenuto a versare quanto 11

12 complessivamente dovuto entro 30 giorni dalla scadenza annuale. Art. 3 Assunzione dei rischi L assicurazione copre i rischi di morte e di invalidità permanente come definita al precedente art. 1 del personale. Per coloro che: decidano di incrementare il capitale assicurato per il caso morte rispetto a quello previsto nella previgente Convenzione Assicurativa n decidano di esercitare le opzioni 1 e 2 di cui all art. 3 delle norme comuni. Il Garante fornisce: -dichiarazione individuale ai fini assicurativi; -dichiarazione cumulativa attestante che ciascun assicurando, all atto di richiesta in assicurazione, non è assente dal lavoro per malattia, ancorché conseguente ad infortunio, né lo è stato, nei precedenti ultimi sei mesi, per più di due settimane consecutive. Per in nuovi assunti sarà necessario presentare contestualmente alla richiesta di inserimento in copertura la dichiarazione individuale ai fini assicurativi. Dall esame della documentazione suddetta, la Società si riserva il diritto di richiedere, a fronte di particolari rischi, ulteriori accertamenti sanitari e quindi di accettare il rischio a condizioni normali, oppure non accettarlo. Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali. È esclusa dalla garanzia soltanto la morte causata da: - attività dolosa del beneficiario; - partecipazione dell'assicurato a delitti dolosi; 12

13 - uso di veicoli o natanti in competizioni - non di regolarità pura - e alle relative prove o allenamenti; - partecipazione dell'assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata solo alle condizioni stabilite dal competente Ministero e su richiesta del Contraente; - incidente di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio. - atti di terrorismo o di guerra per cause nucleari, batteriologiche e chimiche; - trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.). - Inoltre, se si verifica in un luogo uno stato di guerra o sommosse popolari durante il soggiorno dell'assicurato, quest'ultimo è coperto per 10 giorni dall'ordine di evacuazione emanato dalle autorità italiane. L'esistenza di una situazione di guerra in un paese al momento dell'arrivo dell'assicurato, implica l'esclusione totale dalla copertura assicurativa se l assicurato era a conoscenza della situazione di guerra prima del suo arrivo. Art. 4 Rischi speciali In caso di sinistro che colpisca più teste a seguito di uno stesso evento accidentale l assicurazione garantirà comunque i capitali assicurati individualmente, con il limite massimo di dieci volte il capitale assicurato 13

14 medio per ciascun evento. Art. 5 Liquidazione delle prestazioni La compagnia assicuratrice provvederà alla liquidazione del capitale assicurato entro trenta giorni dalla ricezione dei seguenti documenti: a) nel caso di morte dell assicurato: - domanda di liquidazione per morte, - certificato di morte (ovvero dichiarazione sostitutiva); - relazione medica sulle cause del decesso, redatta su apposito modulo, nonché l'ulteriore documentazione di carattere sanitario che venisse richiesta dalla Società (cartelle cliniche, esami medici, ecc.); - documentazione atta ad individuare con esattezza i beneficiari dell assicurazione ( ove necessaria); - eventuale copia del testamento pubblicato. b) nel caso che l assicurato venga colpito da invalidità permanente: - domanda di liquidazione per invalidità permanente. Il referto medico del riconoscimento dello stato di invalidità permanente, redatto dall Istituto di diritto Pubblico del quale si avvale il Contraente, equivale al riconoscimento dello stato di invalidità da parte della Società, purché: il riconoscimento del diritto sia conseguente a domanda inoltrata prima della cessazione del rapporto di lavoro con il Contraente; le cause che hanno determinato l'insorgere dello stato invalidante siano successive all'ingresso in assicurazione. 14

15 Art. 6 Collegio arbitrale Nel caso in cui l'invalidità non venga riconosciuta dalla Società, la Contraente o l'assicurato stesso hanno facoltà di promuovere - con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita alla Direzione Generale della Società - la decisione di un "Collegio Arbitrale", composto da tre medici, di cui uno nominato dalla Società, un altro dalla Contraente o su sua delega dall'assicurato, il terzo scelto di comune accordo dalle due Parti. In caso di mancato accordo, la scelta del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Consiglio dell'ordine dei Medici avente sede nel luogo dove dovrà riunirsi il collegio dei medici. Il collegio dei medici risiede nel Comune - sede di istituto di medicina legale - più vicino al luogo di residenza dell' assicurato. I risultati delle operazioni del collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo. Ciascuna delle Parti sostiene le spese e competenze del proprio medico e la metà di quelle del terzo medico. Dalla data del timbro postale della lettera raccomandata indicata al primo comma la Contraente sospende il pagamento del premio relativo alla posizione assicurativa dell'assicurato per il quale è in corso l'accertamento dell'invalidità, 15

16 mentre la Società si impegna a mantenere in vigore la garanzia prestata. Se l'invalidità è riconosciuta dalla Società o dal Collegio Arbitrale, come previsto al primo comma del presente articolo, il pagamento del suddetto premio cessa definitivamente e la Società corrisponde le prestazioni garantite. Se invece l'invalidità non viene riconosciuta, la Contraente è tenuta a corrispondere i premi scaduti posteriormente alla data di denuncia dell'invalidità, aumentati degli interessi per il ritardato pagamento. SEZIONE II ASSICURAZIONE INFORTUNI DEFINIZIONI Nel testo che segue, si intendono: - per "Assicurazione": il contratto di assicurazione; - per "Polizza" : il documento che prova l'assicurazione; - per "Contraente" : il soggetto che stipula l'assicurazione; - per "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; - per "Società": l'impresa assicuratrice; - per "Premio": la somma dovuta dall'assicurato/contraente alla Società; - per "Rischio": la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne; - per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; - per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE OGGETTO E DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE 16

17 Art. 1 Oggetto dell'assicurazione L'assicurazione vale per gli infortuni che l'assicurato subisca nell'esercizio delle occupazioni professionali ed extraprofessionali. È considerato infortunio l evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza una invalidità permanente. L inserimento in assicurazione avverrà ad adesione a domanda di ciascun dipendente. Il capitale da assicurare per Invalidità Permanente verrà stabilito dal dipendente all atto della sua richiesta di inserimento in assicurazione nella misura di una, due, tre o quattro volte il capitale base pari a ,00. Tale somma non potrà essere modificata nelle annualità successive del contratto di assicurazione. Relativamente alla presente garanzia viene espressamente convenuto che la relativa quota di premio resterà ad intero ed esclusivo carico di ciascun Assicurato. Per le anzidette quote individuali di Premio, il Contraente verserà quanto dovuto agli Assicuratori e, quindi, provvederà a recuperare le relative somme dagli interessati anche mediante trattenuta nella retribuzione Sono considerati infortuni anche: l'asfissia non di origine morbosa; gli avvelenamenti o intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze in genere; le infezioni o avvelenamenti da morsi o punture in genere; 17

18 l'annegamento; l'assideramento o congelamento; colpi di sole, di calore di freddo; le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi; gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza gravi. Art. 2 Esclusioni Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti: a) dalla guida di veicoli e natanti a motore, se l' Assicurato è privo della prescritta abilitazione; b) dall' uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultra leggeri), salvo quanto previsto dal successivo art.3; c) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall' uso di stupefacenti o allucinogeni, d) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; e) da delitti dolosi compiuti o tentati dall' Assicurato; f) da guerre o insurrezioni; g) da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche; h) da trasformazioni o assestamenti energetici dell' atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); i) da infarti e da ernie di qualsiasi tipo; j) da atti di terrorismo ma solo come conseguenza dell utilizzo di armi di 18

19 distruzione di massa nucleari, batteriologiche, chimiche o biologiche, qualunque sia il tipo di arma e/o ordigno e/o congegno utilizzato per portare a termine l azione. Sono comunque esclusi dalla garanzia tutti gli infortuni derivanti da atti terroristici in cui l Assicurato vi abbia partecipato in modo volontario; k) dall uso anche come passeggero di veicoli a motore e di natanti a motore in gara, competizioni e relative prove. Art. 3 Rischio Volo L assicurazione vale per gli infortuni che l Assicurato subisca durante i viaggi in aereo, turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che: da società/azienda di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; da aeroclubs. La somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre polizze stipulate dall Assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare i seguenti importi per aeromobile: Euro ,00 per il caso di morte Euro ,00 per il caso di invalidità permanente. Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano i limiti sopra indicati, la somme spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotte in proporzione al rapporto che intercorre tra i detti limiti ed il totale degli 19

20 indennizzi dovuti. La copertura inizia dal momento in cui l Assicurato sale a bordo dell aeromobile e cessa al momento in cui ne discende. Art. 4 Persone non assicurabili Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici. Di conseguenza l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni. L'assicurazione non vale per le persone di età superiore ai 75 anni. Per quelle che raggiungono tale limite di età, l'assicurazione cessa dalla prima scadenza annuale del premio, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti successivamente, premi che, in tal caso verranno restituiti. La Contraente è pertanto esonerata dall'obbligo della denuncia delle infermità, difetti fisici o mutilazioni da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire. Art. 5 Limiti territoriali L'assicurazione vale per tutto il mondo. DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI Art. 6 Pagamento del premio e durata della copertura 20

21 L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31/12/2011 e scadrà alle ore 24 del 31/12/2015. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 120 (centoventi) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria. A parziale deroga dell'art c.c. il Contraente/Assicurato è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Trascorso infruttuosamente tale termine, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il termine di 60 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma. Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art c.c.). I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker. La Società riconosce che il pagamento fatto al broker è liberatorio per il Contraente. Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza. Ai sensi dell'art. 48 del d.p.r. n. 602/1973 la Società dà atto che: 21

22 l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del decreto; il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72-bis del d.p.r. n. 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art c.c. nei confronti della Società stessa. Art. 7 Altre assicurazioni A deroga dell'art del codice civile la Contraente o l'assicurato non è tenuto a comunicare alla Società le eventuali altre assicurazioni infortuni stipulate. Permane l'obbligo alla Contraente di comunicare eventuali altre assicurazioni infortuni stipulate per le stesse persone con la Società stessa. Art. 8 Esonero denuncia infermità e difetti fisici Il Contraente è esonerato dalla denuncia di infermità, difetti fisici o mutilazioni di cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire. In caso di infortunio, resta comunque espressamente confermato il disposto del successivo art. 12. Art. 9 Buona fede Si conviene che l'omissione della dichiarazione da parte dell'assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed 22

23 inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all Impresa il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva. SINISTRI Art. 10 Denuncia dell'infortunio e obblighi relativi La denuncia dell'infortunio con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Direzione della Società o al Broker alla quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni lavorativi dall'infortunio o dal momento in cui la Contraente, l'assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Avvenuto l'infortunio, l'assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. Successivamente l'assicurato deve inviare alla Società, con periodicità non superiore a 30 giorni e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso alla Società. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione. Art. 11 Recesso in caso di sinistro 23

24 Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dell Assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tal caso la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso. RISARCIMENTI E PERIZIE Art. 12 Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti. Art. 13 Invalidità Permanente L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio. 24

25 L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado d'invalidità accertata secondo i criteri e le percentuali indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, con rinuncia da parte dell Impresa all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. Nei confronti delle persone affette da mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'assicurato. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. Art. 14 Franchigia L indennizzo per invalidità permanente sui primi ,00 di somma assicurata verrà riconosciuto senza applicazione di alcuna franchigia. Sull eccedenza di tale somma non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 5% dell invalidità 25

26 permanente totale; se invece essa risulterà superiore al 5% dell invalidità permanente totale, l indennizzo verrà corrisposto soltanto per la parte eccedente. Art. 15 Liquidazione Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l'indennità che risulti dovuta, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. L'indennità verrà corrisposta in Italia in Euro. Art. 16 Controversie In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata della inabilità temporanea, le parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge senza contravvenire alla legge stessa. La proposta di convocare il Collegio medico deve partire dall'assicurato, o dagli aventi diritto, entro trenta giorni da quello in cui è stata comunicata la decisione della Società e deve essere fatta per iscritto con l'indicazione del nome del medico designato, dopodiché la Società comunica all'assicurato, entro trenta giorni, il nome del medico che essa a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle parti entro una terna di medici proposta dai due primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell'ordine dei Medici 26

27 avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio medico. Nominato il terzo medico, la Società convoca il Collegio invitando l'assicurato o gli aventi diritto a presentarsi. Il Collegio medico risiede, a scelta dell'assicurato, nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dello stesso, o presso la sede legale della Società. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro due anni, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sulle indennità da imputarsi nella liquidazione definitiva dell'infortunio. La decisione del Collegio medico è obbligatoria per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. DISPOSIZIONI VARIE Art. 17 Variazioni di rischio Art. 17-A) Aggravamento del Rischio Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la 27

28 stessa cessazione dell assicurazione (art c.c.). Art 17-B) Diminuzione del Rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art del c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 18 Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni scritte previste dal contratto devono essere fatte alla Direzione della Società, o al Broker al quale è assegnata la polizza. Qualunque modificazione del contratto non è valida se non risulta da atto di variazione sottoscritta dalle Parti. Art. 19 Prova Colui che richiede l'indennità deve provare l'esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, a tale fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'assicurato. Art. 20 Rinvio alle norme di Legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le vigenti norme di legge. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE Rinuncia al diritto di rivalsa La Società rinuncia a favore dell'assicurato al diritto di rivalsa che le compete 28

29 ai sensi dell'art del codice civile verso i terzi responsabili dell'infortunio. Danni estetici Si conviene che in caso di infortunio non escluso dalle Condizioni di polizza, con conseguenze di carattere estetico, che tuttavia non comporti risarcimento a titolo di Invalidità Permanente la Società rimborserà, fino ad un massimo di 3.000,00 le spese documentate sostenute dall'assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica. Ernie traumatiche e da sforzo-ernie Addominali A parziale deroga delle Norme che regolano l assicurazione infortuni, l'assicurazione è estesa, limitatamente ai casi di invalidità permanente, alle ernie addominali da sforzo e traumatiche, con l'intesa che: - qualora sia operabile, viene corrisposta solamente l'indennità per il caso di inabilità temporanea fino ad un massimo di 30 giorni; - qualora l'ernia, anche bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, viene corrisposta solamente un'indennità non maggiore del 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale; - qualora insorga contestazione circa la natura e/o l'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio medico di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione. Ubriachezza A parziale deroga di quanto indicato nel precedente art. 2 Esclusioni, l'assicurazione vale anche per gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza, esclusi comunque quelli conseguenti ad ubriachezza. 29

30 Infortuni occorsi durante il Servizio Militare L assicurazione resta valida durante il servizio militare di leva in tempo di pace o il servizio sostitutivo dello stesso, nonché durante i richiami per esercitazioni, purché sia stato pagato il relativo premio. L assicurazione non comprende gli infortuni subiti durante l arruolamento per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale, né gli infortuni subiti durante la partecipazione ad operazioni ed interventi militari fuori dai confini della Repubblica, fermo il diritto per il Contraente di richiedere la sospensione dell Assicurazione. Calamità naturali Sono compresi gli infortuni derivanti da calamità naturali e dalle forze della natura quali terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, straripamenti, mareggiate, frane, grandine e neve. Rientro Sanitario La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute dall assicurato in caso di infortunio occorso all estero e che renda necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza; la garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 2.600,00. Eventi Sociopolitici L' assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, atti violenti che abbiano movente politico, economico, sociale e sindacale, purché l' Assicurato provi di non aver preso parte attiva. Eventi con pluralità di assicurati 30

31 Nel caso di evento che colpisca più persone assicurate, l indennizzo dovuto dalla Società non potrà superare complessivamente l importo massimo di Euro ,00. 31

32 SCHEDA DI QUOTAZIONE (in bollo da euro 14,62) Sezione I ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE-INVALIDITÀ PERMANENTE A) CASO MORTE 1.Capitali Assicurati pro capite (con premio a carico dell Ente) Euro ,00 Assicurati: come da prospetto analitico allegato Tasso lordo annuo.% (..) Premio Annuo Lordo (a carico del Contraente ) Euro. 2. Capitali Assicurati Opzionali a scelta ( con premio a carico dei singoli assicurati ). Voce non soggetta a valutazione da parte della Commissione giudicatrice. Euro ,00 Euro ,00 32

33 CASO INVALIDITÀ PERMANENTE Capitali Assicurati Opzionali a scelta ( con premio a carico dei singoli assicurati). Voce non soggetta a valutazione da parte della Commissione giudicatrice. Euro ,00 Euro ,00 Euro ,00 Tasso lordo annuo.% (..) Sezione II ASSICURAZIONE INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO Capitali Assicurati Opzionali a scelta (con premio a carico dei singoli assicurati). Voce non soggetta a valutazione da parte della Commissione giudicatrice. Invalidità Permanente Euro ,00 Euro ,00 Euro ,00 33

34 Euro ,00 Tasso lordo annuo.% (..) RIPARTO DI COASSICURAZIONE (SE PREVISTO) % (DELEGATARIA) % % LA/E SOCIETÀ 34

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