Sommario RECUPERO FUNZIONALE DELLA CONCA DI NAVIGAZIONE ALL INCILE DEL CANALE VILLORESI PROGETTO DEFINITIVO. Disciplinare tecnico

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2 1 Sommario Capitolo ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERALE... 3 Art. 1. Accettazione... 3 Art. 2. Impiego di materiali con caratteristiche superiori a quelle contrattuali... 3 Art. 3. Impiego di materiali o componenti di minor pregio... 3 Art. 4. Impiego di materiali riciclati e di terre e rocce da scavo... 3 Art. 5. Norme di riferimento e marcatura CE... 4 Art. 6. Provvista dei materiali... 5 Art. 7. Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto... 5 Art. 8. Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche... 5 Art. 9. Indennità per occupazioni temporanee e danni arrecati... 5 Capitolo SCAVI, DEMOLIZIONI E SALPAMENTI... 7 Art. 10. Demolizioni e salpamenti... 7 Art. 11. Sbancamenti... 7 Art. 12. Scavi di canali... 7 Art. 13. Presenza di acqua negli scavi... 7 Art. 14. Prosciugamento del terreno mediante attrezzature speciali tipo well-point... 8 Art. 15. Scavi in presenza d'acqua... 8 DRAGAGGI... 9 Art. 16. Natura dei materiali... 9 Art. 17. Mezzi d opera... 9 Art. 18. Scarpate... 9 Art. 19. Destinazione dei materiali dragati - Discarica a terra... 9 Art. 20. Mantenimento dei fondali realizzati Art. 21. Relitti o oggetti imprevisti rinvenuti Beni archeologici Art. 22. Esplosivi MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE Art. 23. Materiali e prodotti per uso strutturale Art. 24. Componenti del calcestruzzo Art. 25. Acciaio per cemento armato Art. 26. Acciaio per cemento armato precompresso Art. 27. Acciaio per strutture metalliche Art. 28. Elementi costruttivi prefabbricati Capitolo MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI Art. 29. Sistemi di collegamento degli impianti alle strutture Art. 30. Impianti elettrici Art. 31. Verifiche dell impianto elettrico Art. 32. Impianti di illuminazione. Verifiche illuminotecniche Capitolo MATERIALI PER OPERE DI COMPLETAMENTO E IMPIANTISTICHE Art. 33. Manufatti di pietre naturali o ricostruite Art. 34. Vernici, smalti, pitture, ecc Capitolo MATERIALI E OPERE DI RESTAURO Pagina 1 di 228

3 2 Art. 35. Opere specialistiche Art. 36. Prodotti per la pulizia dei materiali porosi Art. 37. Prodotti impregnanti Art. 38. Pulitura dei materiali Art. 39. Consolidamento dei materiali Art. 40. Protezione dei materiali Art. 41. Malte e conglomerati Art. 42. Murature e strutture verticali Art. 43. Consolidamento delle murature Art. 44. Consolidamento e conservazione di strutture e manufatti in metallo Art. 45. Consolidamento di volte in muratura Art. 46. Pavimenti e rivestimenti Art. 47. Intonaci e decorazioni Art. 48. Tecniche di eliminazione dell'umidità Art. 49. Impianti tecnici - Operazioni di conservazione Capitolo MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE EDILIZIE Art. 50. Demolizioni Art. 51. Scavi a sezione obbligata e sbancamenti in generale Art. 52. Confezionamento e posa in opera del calcestruzzo Art. 53. Armature minime e limitazioni geometriche delle sezioni degli elementi strutturali in cemento armato 213 Art. 54. Armature minime degli elementi strutturali in cemento armato precompresso Art. 55. Esecuzione di strutture prefabbricate Art. 56. Paratoie, grigliati ed altri elementi metallici Art. 57. Esecuzione di intonaci Pagina 2 di 228

4 3 Capitolo 1 ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERALE Art. 1. Accettazione I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale ed essere della migliore qualità, e possono essere messi in opera solamente dopo l accettazione del direttore dei lavori; in caso di contestazioni, si procederà ai sensi del regolamento. L accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto. In quest ultimo caso, l appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri idonei a sue spese. Ove l appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d ufficio. Anche dopo l accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo tecnico-amministrativo o di emissione del certificato di regolare esecuzione. Art. 2. Impiego di materiali con caratteristiche superiori a quelle contrattuali L appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi, e la loro contabilizzazione deve essere redatta come se i materiali fossero conformi alle caratteristiche contrattuali. Art. 3. Impiego di materiali o componenti di minor pregio Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, all appaltatore deve essere applicata un adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l opera sia accettabile senza pregiudizio, e salve le determinazioni definitive dell organo di collaudo. Art. 4. Impiego di materiali riciclati e di terre e rocce da scavo 4.1 Materiali riciclati Per l impiego di materiali riciclati si applicheranno le disposizioni del D.M. 8 maggio 2003, n. 203 Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo. 4.2 Riutilizzo della terra di scavo In applicazione dell art. 185, comma 1, lett. c-bis) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato, non deve essere considerato rifiuto. Pagina 3 di 228

5 4 4.3 Terre e rocce da scavo Fatte salve le prescrizioni del punto precedente, le terre e le rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per rinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, purché: - siano impiegate direttamente nell ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti; - sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell integrale utilizzo; - l utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti e autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate; - sia garantito un elevato livello di tutela ambientale; - sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006; - le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate, e avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare, deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione; - la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle seguenti condizioni: - siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; - il loro impiego sia certo (sin dalla fase della produzione), integrale, e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; - soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; - non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto precedente, ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; - abbiano un valore economico di mercato. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti precedentemente previsti dal presente articolo, nonché i tempi dell eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto approvato dall autorità titolare del relativo procedimento. Le terre e le rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica deve essere effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta, del D.Lgs. n. 152/2006. L accertamento che le terre e le rocce da scavo non provengano da tali siti deve essere svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti nell ambito delle procedure previste dall art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006. Art. 5. Norme di riferimento e marcatura CE I materiali utilizzati dovranno essere qualificati in conformità alla direttiva sui prodotti da costruzione 89/106/CEE (CPD), recepita in Italia mediante il regolamento di attuazione D.P.R. n. 246/1993. Qualora il materiale da utilizzare sia compreso nei prodotti coperti dalla predetta direttiva, ciascuna fornitura dovrà essere accompagnata dalla Pagina 4 di 228

6 5 marcatura CE attestante la conformità all appendice ZA delle singole norme armonizzate, secondo il sistema di attestazione previsto dalla normativa vigente. I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle prescrizioni contrattuali e in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI applicabili, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato speciale d appalto. In assenza di nuove e aggiornate norme UNI, il direttore dei lavori potrà riferirsi alle norme ritirate o sostitutive. In generale, si applicheranno le prescrizioni del presente capitolato speciale d appalto. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori, ne sia riconosciuta l idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti dagli accordi contrattuali. Art. 6. Provvista dei materiali Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all incremento dei prezzi pattuiti. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all appaltatore dalla loro fornitura a piè d opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi. Art. 7. Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza. Nel caso in cui il cambiamento comporterà una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si farà luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi del regolamento. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l appaltatore non può cambiarli senza l autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l espressa approvazione del responsabile del procedimento. Art. 8. Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal presente capitolato speciale d appalto, devono essere disposti dalla direzione dei lavori, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico dei lavori in appalto. Per le stesse prove, la direzione dei lavori deve provvedere al prelievo del relativo campione e alla redazione dell apposito verbale in contraddittorio con l impresa; la certificazione effettuata dal laboratorio ufficiale prove materiali deve riportare espresso riferimento a tale verbale. La direzione dei lavori può disporre ulteriori prove e analisi, ancorché non prescritte dal presente capitolato speciale d appalto ma ritenute necessarie per stabilire l idoneità dei materiali, dei componenti o delle lavorazioni. Le relative spese saranno poste a carico dell appaltatore. Per le opere e i materiali strutturali, le verifiche tecniche devono essere condotte in applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio Art. 9. Indennità per occupazioni temporanee e danni arrecati A richiesta della stazione appaltante, l appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati a terzi. Pagina 5 di 228

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8 7 Capitolo 2 SCAVI, DEMOLIZIONI E SALPAMENTI Art. 10. Demolizioni e salpamenti Nelle demolizioni, scomposizioni, rimozioni e salpamenti, entro e fuori acqua, l Impresa deve curare che i materiali vengano danneggiati il meno possibile, adottando ogni cautela e restando a suo carico ogni eventuale danno alle cose ed a terzi e provvedere alle eventuali necessarie puntellature. I materiali di cui è previsto il reimpiego in progetto vanno accatastati, ripuliti e trasportati nei luoghi di impiego, mentre quelli di risulta non impiegabili devono essere trasportati alle discariche indicate dalla Direzione dei lavori. Le demolizioni delle strutture in acqua possono essere fatte con quei mezzi che l Impresa ritiene più idonei. Nelle demolizioni fuori acqua è vietato gettare dall alto i materiali che invece debbono essere trasportati o guidati in basso; è vietato, inoltre, sollevare polvere per cui sia le murature che i materiali di risulta devono essere opportunamente bagnati. Art. 11. Sbancamenti Per scavi di sbancamento o sterri andanti s intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno e, in generale, tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile l allontanamento delle materie dal punto di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie. Sono pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di campagna o del piano stradale di progetto (se inferiore al primo), poiché per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta. Gli scavi di fondazione devono, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbatacchiati con robuste armature, in modo da assicurare contro ogni pericolo gli operai ed impedire ogni smottamento di materia durante l esecuzione: debbono essere applicate le norme dell art. D.8 del decreto 11 marzo 1988, n. 47 del Ministero dei lavori pubblici. Art. 12. Scavi di canali Nella esecuzione degli scavi di canali l'appaltatore dovrà procedere in modo che i cigli siano diligentemente profilati e che le scarpate raggiungano la inclinazione prevista nel progetto o che sarà ritenuta necessaria e prescritta con ordine di sevizio dalla D.L. allo scopo di impedire scoscendimenti, restando egli, Oltrechè totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate. L'Appaltatore dovrà sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano d'opera in modo da dare gli scavi completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato. Inoltre, dovrà aprire, se necessario, i fossi e le cunette occorrenti allo scolo delle acque. Le materie provenienti dagli scavi, non utilizzabili e non ritenute idonee, a giudizio della D.L., per la formazione dei rilevati o per altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a discarica autorizzata o su aree che l'appaltatore deve provvedere a sua cura e spese. La D.L. potrà ordinare all'appaltatore l'utilizzo del terreno di risulta, se idoneo, a formazione dei corpi arginali oppure il materiale utilizzabile o commerciabile sarà depositato su aree indicate dalla D.L. e tenuto a disposizione dell'amministrazione. Qualora le risulte degli scavi fossero troppo fluide l'appaltatore, dovrà predisporre, a sua cura e spese idonee aree e realizzare arginelli di contenimento per impedire lo spagliamento dei materiali e per garantire l'asciugatura e la cernita per il loro reimpiego. Art. 13. Presenza di acqua negli scavi I lavori di scavo saranno condotti in modo che le acque scorrenti alla superficie del terreno non si versino negli scavi e le acque infiltrate che eventualmente scaturissero dal fondo e dalle pareti dei cavi possono essere al più presto eliminate, procedendo, ove sia possibile, da valle verso monte. Pagina 7 di 228

9 8 Sono considerati scavi all'asciutto tutti quelli eseguiti anche in presenza di acque sorgive purché, dopo il completo prosciugamento giornaliero iniziale delle acque raccoltesi durante la notte (eseguito a gravità a cura e spese dell'appaltatore), il cavo possa essere mantenuto asciutto a gravità con l'apertura di brevi canali fugatori o con la costituzione di piccole ture o procedimenti analoghi. Art. 14. Prosciugamento del terreno mediante attrezzature speciali tipo well-point L'indagine per l'ubicazione delle zone con presenza di acque stagnanti o di falda prossime alla superficie, nonché le eventuali escursioni stagionali, deve essere effettuata per tratti prima dell'inizio dei lavori su ciascun tratto anche con l'esecuzione di assaggi, al fine di programmare gli interventi per il prosciugamento e le attrezzature più idonee da impiegare. L'impiego degli impianti wellpoint deve essere preventivamente autorizzato dalla Direzione Lavori tratto per tratto, al fine del riconoscimento del relativo compenso. Il sistema wellpoint sarà impiegato vantaggiosamente su qualunque terreno permeabile, su ghiaie e sabbie, sabbia e limo, argilla e sabbia. Nella fase di aspirazione l'acqua deve essere convogliata e scaricata lontano dalla zona di lavoro, in fossi o corsi d'acqua esistenti. L'abbassamento della falda alla quota prevista deve essere controllato con una trivella opportunamente attrezzata allo scopo, oppure con un piezometro. Per ottenere un drenaggio efficace è necessario che le punte delle sonde del drenaggio verticale o il tubo flessibile del drenaggio orizzontale, operino a quota più bassa, di almeno 50 cm., a quella del fondo della trincea di posa della condotta. Non è consentito l'impiego di wellpoint orizzontale nel caso di presenza nel sottosuolo di servizi, cavi, condotte, manufatti, ecc. e, in ogni caso, prima della messa in opera del tubo flessibile, come pure delle punte verticali, si dovrà esperire una accurata indagine per la individuazione dei servizi suddetti. L'impianto wellpoint a punte verticali è normalmente costituito da un sistema di tubi collettori orizzontali cui fa capo una o più pompe di aspirazione. Dai collettori orizzontali, collegati mediante speciali giunti a snodo, si dipartono dei tubi verticali infissi nel terreno fino alla profondità voluta e aventi all'estremità un filtro per l'aspirazione dell'acqua. In presenza di limo o fanghi molto fluidi le punte aspiranti devono essere protette da un prefiltro di sabbione allo scopo di evitare intasamenti del sistema di drenaggio. Quando il terreno è reso asciutto per l'abbassamento della falda fino alla quota richiesta (controllo con piezometro), si inizia lo scavo del terreno mantenendo continuamente in funzione l'impianto, fino a rinterro avvenuto. Le operazioni di prosciugamento dovranno essere eseguite con attrezzature tali, per numero ed efficienza, da non ritardare i programmi di posa della condotta. La scelta del tipo di impianto, del numero e profondità delle punte aspiranti, del diametro e profondità del tubo drenante, del numero e tipo delle pompe aspiranti e defluenti, nonché di tutti gli altri parametri, è demandata all'appaltatore intendendosi l'autorizzazione della Direzione Lavori relativa alla sola ubicazione del tratto da prosciugare. Art. 15. Scavi in presenza d'acqua Scavi in presenza di acqua sono quelli durante i cui lavori l'acqua si mantiene costantemente di altezza superiore a cm 20 sul fondo del cavo, pur provvedendosi contemporaneamente al suo allontanamento a gravità o a mezzo di canali fugatori appositamente aperti. Pagina 8 di 228

10 9 DRAGAGGI Art. 16. Natura dei materiali Il materiale da dragare è costituito, in linea di massima da materiali di varia natura e consistenza, da depositi di ciottoli e blocchi in matrice sabbiosa. In minima parte anche sedimenti costituiti da sabbie-limose. Art. 17. Mezzi d opera In generale l Impresa può utilizzare i mezzi d opera che ritiene più idonei all esecuzione del lavoro in ottemperanza a tutte le norme e condizioni stabilite. Al fine di limitare fenomeni di impatto sull ambiente marino si prescrive l uso di una draga aspirante e rifluente di potenza inferiore ai 300HP con tubo di aspirazione di diametro non superiore ai 250 cm. Ove l Impresa ritenesse opportuno eseguire, e se autorizzata, agli stessi patti e condizioni sopra citati, lo scavo del fondale posto in asciutto, il prezzo comprenderà anche la realizzazione ed il successivo salpamento delle piste in materiale granulare realizzate a sul l.m.m., costituente un piano di transito di larghezza di m e sagomatura scarpata 1/1 atte a consentire l operatività dei mezzo effossori, per lo sviluppo necessario a consentire l escavo totale previsto. Art. 18. Scarpate Ad integrazione di quanto stabilito l area da dragare deve essere raccordata ai fondali esistenti nelle aree adiacenti mediante scarpate con pendenza 1:1 per fondali rocciosi e 1:2 per fondali sabbiosi e/o limosi. Art. 19. Destinazione dei materiali dragati - Discarica a terra Il materiale scavato con mezzi subacquei di qualsiasi tipo e di idonea potenza sarà scaricato nella zona di cantiere, a riempimento o rinfianco di infrastrutture di banchina, anche con l utilizzo di idonei sistemi di movimentazione intermedi, senza diritto alcuno di maggiori compensi. Le operazioni di movimentazione dei materiali derivanti dal dragaggio e del loro successivo riutilizzo nell ambito dei lavori di completamento del Porto di San Teodoro, è stata autorizzata, ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 109, dalla Provincia di Olbia- Tempio con provvedimento 01/08 del Il progetto prevede, nella fase di attuazione del primo lotto, il completo riutilizzo del materiale asportato dal fondo come rinfianco delle banchine in realizzazione e sistemazione dei terreni immediatamente adiacenti. Operativamente questo comporterà la creazione di un deposito funzionale all accumulo del materiale dragato ed il suo successivo prelievo per tutta la durata dei lavori di movimentazione. L impresa dovrà, a sua discrezione e vantaggio, valutare quale sia, operativamente parlando, la procedura a lei più favorevole per il corretto svolgimento delle operazioni in conformità del suddetto D.Lgs. 152/06: se costituire ai sensi dell art. 183 comma 1 lett. m) un deposito temporaneo, o richiedere la messa in riserva del materiale dragato facendo riferimento agli art. 214, all Ente preposto (Provincia di Olbia Tempio) qualora tale deposito superi i 90 gg per ogni singolo carico. Si dovrà tenere presente che in ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno secondo quanto stabilito dall art. 183 comma 1 lett. m). L ammissione alle procedure semplificate previste al capo V del D.Lgs. 152 /06 descritte dai citati artt. 214,215 e 216, data la aleatorietà di applicazione della procedura relativamente ai materiali di dragaggio in conseguenza di una non esaustiva giurisprudenza in merito, è soggetta al giudizio della Provincia di Olbia- Tempio che alternativamente, sulla base del piano di caratterizzazione e di altre prove che riterrà opportune, ammetterà a procedura semplificata o rimanderà ad apposito accordo di programma ai sensi degli art. 181 e 206 del D.Lgs. Si dovrà disporre tra il materiale riutilizzato e la scogliera un telo geotessile non tessuto in fibre o poliestere o p.p. con spessori di 3-4 mm per l'impermeabilizzazione della scogliera e/o a rinfianco delle banchine, per impedire qualunque contatto tra il materiale stesso ed i corpi idrici adiacenti. I teli potranno essere lisci oppure ruvidi o strutturati. Il materiale dovrà essere fornito in opera con i necessari collaudi e certificazioni e la sua fornitura e posa in opera sarà a totale carico dell Impresa. L Impresa, in aggiunta agli oneri ed obblighi indicati, dovrà recingere e segnalare opportunamente le zone di colmata, anche provvisorie. Pagina 9 di 228

11 10 In alternativa il materiale, comunque scavato, verrà, in tutto o in parte, trasportato e conferito in discarica autorizzata a totale cura e spese dell Impresa compreso l onere per ottenere le necessarie autorizzazioni da parte delle competenti autorità. Potrà essere avviata, se autorizzata, una procedura di cessione all Impresa esecutrice dei lavori dei materiali eccedenti, i quali potrà smaltirli a suo carico o utilizzarli per suo uso personale senza pretendere alcun onere. Art. 20. Mantenimento dei fondali realizzati L Impresa deve assicurare, a sue spese e carico, il mantenimento dei fondali realizzati fino al collaudo definitivo dei lavori. Art. 21. Relitti o oggetti imprevisti rinvenuti Beni archeologici I relitti od oggetti imprevisti, compresi ordigni bellici, rinvenuti sul fondo da dragare e che siano tali da ostacolare o ritardare il normale avanzamento del lavoro, devono essere rimossi dall Impresa su ordine scritto della Direzione dei lavori: i relativi oneri sono compensati con un apposito nuovo prezzo da concordare ai sensi della normativa vigente ove, per quanto riguarda gli ordigni bellici, non sia possibile l intervento della Marina militare. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. del capitolato tecnico. Art. 22. Esplosivi L Impresa ha facoltà di scegliere il tipo di esplosivo e le relative modalità d impiego se consentito che ritiene idonei per l esecuzione degli scavi in roccia, restando a suo carico le responsabilità connesse con l impiego dell esplosivo stesso: tutto ciò purché non in contrasto con quanto previsto dal relativo prezzo unitario di elenco e previa autorizzazione scritta della Direzione dei lavori. Nell uso dell esplosivo l Impresa deve osservare le norme di sicurezza previste dalle disposizioni vigenti ed ottenere le preventive, prescritte autorizzazioni delle autorità competenti. Pagina 10 di 228

12 11 MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE Art. 23. Materiali e prodotti per uso strutturale 23.1 Identificazione, certificazione e accettazione I materiali e i prodotti per uso strutturale, in applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008, devono essere: - identificati mediante la descrizione a cura del fabbricante del materiale stesso e dei suoi componenti elementari; - certificati mediante la documentazione di attestazione che preveda prove sperimentali per misurarne le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche, effettuate da un ente terzo indipendente ovvero, ove previsto, autocertificate dal produttore secondo procedure stabilite dalle specifiche tecniche europee richiamate nel presente documento; - accettati dal direttore dei lavori mediante controllo delle certificazioni di cui al punto precedente e mediante le prove sperimentali di accettazione previste dalle nuove norme tecniche per le costruzioni per misurarne le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche Procedure e prove sperimentali d accettazione Tutte le prove sperimentali che servono a definire le caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche dei materiali strutturali devono essere eseguite e certificate dai laboratori ufficiali di cui all art. 59 del D.P.R. n. 380/2001, ovvero sotto il loro diretto controllo, sia per ciò che riguarda le prove di certificazione o di qualificazione, che per ciò che riguarda quelle di accettazione. I laboratori dovranno fare parte dell albo dei laboratori ufficiali depositato presso il servizio tecnico centrale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nei casi in cui per materiali e prodotti per uso strutturale è prevista la marcatura CE ai sensi del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, ovvero la qualificazione secondo le nuove norme tecniche, la relativa attestazione di conformità deve essere consegnata alla direzione dei lavori. Negli altri casi, l idoneità all uso va accertata attraverso le procedure all uopo stabilite dal servizio tecnico centrale, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che devono essere almeno equivalenti a quelle delle corrispondenti norme europee armonizzate, ovvero a quelle previste nelle nuove norme tecniche. Il richiamo alle specifiche tecniche europee EN o nazionali UNI, ovvero internazionali ISO, deve intendersi riferito all ultima versione aggiornata, salvo come diversamente specificato. Il direttore dei lavori, per i materiali e i prodotti destinati alla realizzazione di opere strutturali e, in generale, nelle opere di ingegneria civile, ai sensi del paragrafo 2.1 delle nuove norme tecniche approvate dal D.M. 14 gennaio 2008, deve, se necessario, ricorrere a procedure e prove sperimentali d accettazione, definite su insiemi statistici significativi Procedure di controllo di produzione in fabbrica I produttori di materiali, prodotti o componenti disciplinati dalle nuove norme tecniche approvate dal D.M. 14 gennaio 2008, devono dotarsi di adeguate procedure di controllo di produzione in fabbrica. Per controllo di produzione nella fabbrica si intende il controllo permanente della produzione effettuato dal fabbricante. Tutte le procedure e le disposizioni adottate dal fabbricante devono essere documentate sistematicamente ed essere a disposizione di qualsiasi soggetto o ente di controllo. Art. 24. Componenti del calcestruzzo 24.1 Leganti per opere strutturali Nelle opere strutturali devono impiegarsi esclusivamente i leganti idraulici previsti dalle disposizioni vigenti in materia, dotati di certificato di conformità (rilasciato da un organismo europeo notificato) ad una norma armonizzata della serie UNI EN 197 ovvero ad uno specifico benestare tecnico europeo (ETA), perché idonei Pagina 11 di 228

13 12 all impiego previsto, nonché, per quanto non in contrasto, conformi alle prescrizioni di cui alla legge 26 maggio 1965, n È escluso l impiego di cementi alluminosi. L impiego dei cementi richiamati all art.1, lettera C della legge n. 595/1965, è limitato ai calcestruzzi per sbarramenti di ritenuta. Per la realizzazione di dighe e altre simili opere massive dove è richiesto un basso calore di idratazione, devono essere utilizzati i cementi speciali con calore di idratazione molto basso conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 14216, in possesso di un certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione europeo notificato. Qualora il calcestruzzo risulti esposto a condizioni ambientali chimicamente aggressive, si devono utilizzare cementi per i quali siano prescritte, da norme armonizzate europee e, fino alla disponibilità di esse, da norme nazionali, adeguate proprietà di resistenza ai solfati e/o al dilavamento o ad eventuali altre specifiche azioni aggressive Fornitura I sacchi per la fornitura dei cementi devono essere sigillati e in perfetto stato di conservazione. Se l imballaggio fosse comunque manomesso o il prodotto avariato, il cemento potrà essere rifiutato dalla direzione dei lavori, e dovrà essere sostituito con altro idoneo. Se i leganti sono forniti sfusi, la provenienza e la qualità degli stessi dovranno essere dichiarate con documenti di accompagnamento della merce. La qualità del cemento potrà essere accertata mediante prelievo di campioni e loro analisi presso laboratori ufficiali. L impresa deve disporre in cantiere di silos per lo stoccaggio del cemento, che ne consentano la conservazione in idonee condizioni termoigrometriche Marchio di conformità L attestato di conformità autorizza il produttore ad apporre il marchio di conformità sull imballaggio e sulla documentazione di accompagnamento relativa al cemento certificato. Il marchio di conformità è costituito dal simbolo dell organismo abilitato seguito da: - nome del produttore e della fabbrica ed eventualmente del loro marchio o dei marchi di identificazione; - ultime due cifre dell anno nel quale è stato apposto il marchio di conformità; - numero dell attestato di conformità; - descrizione del cemento; - estremi del decreto. Ogni altra dicitura deve essere stata preventivamente sottoposta all approvazione dell organismo abilitato. Tabella Requisiti meccanici e fisici dei cementi (D.M. 12 luglio 1999, n. 314) Resistenza alla compressione [N/mm 2 ] Resistenza iniziale Resistenza normalizzata Classe 2 giorni 7 giorni 28 giorni 32,5 - > 16 32,5 R > 10-4,25 > 10-4,25 R > 20-52,5 > 20-52,5 R > 30-32,5 52,5 42,5 62,5 Tempo inizio presa [min] 60 52,5-45 Espansione [mm] 10 Pagina 12 di 228

14 13 Tabella Requisiti chimici dei cementi (D.M. 12 luglio 1999, n. 314) Proprietà Prova secondo Tipo di cemento Classe di Requisiti 1 resistenza Perdita al fuoco EN CEM I CEM III Tutte le classi 5,0% Residuo insolubile EN CEM I CEM III Tutte le classi 5,0% 32,5 32,5 R 3,5% 42,5 Solfati come (SO 3 ) EN CEM I CEM II 2 CEM IV CEM V 42,5 R 52,5 52,5 R 4,0% CEM III 3 Tutte le classi Cloruri EN Tutti i tipi 4 Tutte le classi 0,10% Pozzolanicità EN CEM IV Tutte le classi Esito positivo della prova 1 I requisiti sono espressi come percentuale in massa. 2 Questa indicazione comprende i cementi tipo CEM II/A e CEM II/B, ivi compresi i cementi Portland compositi contenenti solo un altro componente principale, per esempio II/A-S o II/B-V, salvo il tipo CEM II/B- T, che può contenere fino al 4,5% di SO 3, per tutte le classi di resistenza. 3 Il cemento tipo CEM III/C può contenere fino al 4,5% di SO 3. 4 Il cemento tipo CEM III può contenere più dello 0,100% di cloruri, ma, in tal caso, si dovrà dichiarare il contenuto effettivo in cloruri. Tabella Valori limite dei cementi (D.M. 12 luglio 1999, n. 314) Limite inferiore di resistenza [N/mm 2 ] Contenuto di SO3 (%) Limite superiore Proprietà Valori limite Classe di resistenza 32,5 32,5R 42,5 42,5R 52,5 42,5R 2 giorni - 8,0 8,0 18,0 18,0 28,0 7 giorni 14, giorni 30,0 30,0 40,0 40,0 50,0 50,0 Tempo di inizio presa Limite inferiore [min] Stabilità [mm] Limite superiore 11 Tipo I Tipo II 1 Tipo IV 4,0 4,5 Tipo V Tipo III/A Tipo III/B 4,5 Tipo III/C 5,0 Contenuto di cloruri (%) Limite superiore 2 0,11 Pozzolanicità Positiva a 15 giorni 1 Il cemento tipo II/B può contenere fino al 5% di SO 3 per tutte le classi di resistenza. 2 Il cemento tipo III può contenere più dello 0,11% di cloruri, ma in tal caso deve essere dichiarato il contenuto reale di cloruri Metodi di prova Ai fini dell accettazione dei cementi la direzione dei lavori potrà effettuare le seguenti prove: UNI EN Metodi di prova dei cementi. Parte 1: Determinazione delle resistenze meccaniche; UNI EN Metodi di prova dei cementi. Parte 2: Analisi chimica dei cementi; Pagina 13 di 228

15 14 UNI EN Metodi di prova dei cementi. Parte 3: Determinazione del tempo di presa e della stabilità; UNI ENV SPERIMENTALE Metodi di prova dei cementi. Parte 4: Determinazione quantitativa dei costituenti; UNI EN Metodi di prova dei cementi. Parte 5: Prova di pozzolanicità dei cementi pozzolanici; UNI EN Metodi di prova dei cementi. Parte 6: Determinazione della finezza; UNI EN Metodi di prova dei cementi. Parte 7: Metodi di prelievo e di campionatura del cemento; UNI EN Metodi di prova dei cement. Parte 8: Calore d idratazione. Metodo per soluzione; UNI EN Metodi di prova dei cementi. Parte 9: Calore d idratazione. Metodo semiadiabatico; UNI EN Metodi di prova dei cementi. Parte 10: Determinazione del contenuto di cromo (VI) idrosolubile nel cemento; UNI EN Metodi di prova dei cementi. Determinazione del contenuto di cloruri, anidride carbonica e alcali nel cemento; UNI EN Cemento. Parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni; UNI EN Cemento. Valutazione della conformità; UNI EN Cemento. Parte 4: Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi d altoforno con bassa resistenza iniziale; UNI Cementi. Determinazione della calce solubilizzata nei cementi per dilavamento con acqua distillata; UNI EN Cemento da muratura. Parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di conformità; UNI EN Cemento da muratura. Metodi di prova; UNI EN Cemento da muratura. Parte 2: Metodi di prova. UNI 9606 Cementi resistenti al dilavamento della calce. Classificazione e composizione Aggregati Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla lavorazione di materiali naturali, artificiali, ovvero provenienti da processi di riciclo conformi alla norma europea armonizzata UNI EN e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea armonizzata UNI EN È consentito l uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui alla tabella 15.4, a condizione che la miscela di calcestruzzo confezionata con aggregati riciclati, venga preliminarmente qualificata e documentata attraverso idonee prove di laboratorio. Per tali aggregati, le prove di controllo di produzione in fabbrica di cui ai prospetti H1, H2 ed H3 dell annesso ZA della norma europea armonizzata UNI EN 12620, per le parti rilevanti, devono essere effettuate ogni 100 tonnellate di aggregato prodotto e, comunque, negli impianti di riciclo, per ogni giorno di produzione. Tabella Limiti di impiego degli aggregati grossi provenienti da riciclo Origine del materiale da riciclo Demolizioni di edifici (macerie) Demolizioni di solo calcestruzzo e calcestruzzo armato Riutilizzo di calcestruzzo interno negli stabilimenti di prefabbricazione qualificati (da qualsiasi classe > C45/55) Classe del calcestruzzo Percentuale impiego = C 8/10 fino al 100% C30/37 30% C20/25 fino al 60% C45/55 Stessa classe del calcestruzzo di origine fino al 15% fino al 5% di Si potrà fare utile riferimento alle norme UNI e UNI al fine di individuare i requisiti chimico-fisici, aggiuntivi rispetto a quelli fissati per gli aggregati naturali, che gli aggregati riciclati devono rispettare, in funzione della destinazione finale del calcestruzzo e delle sue proprietà prestazionali (meccaniche, di durabilità e pericolosità ambientale, ecc.), nonché quantità percentuali massime di impiego per gli aggregati di riciclo, o classi di resistenza del calcestruzzo, ridotte rispetto a quanto previsto nella tabella Pagina 14 di 228

16 15 Gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose e argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive all indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto e all ingombro delle armature, e devono essere lavati con acqua dolce qualora ciò sia necessario per l eliminazione di materie nocive. Il pietrisco deve provenire dalla frantumazione di roccia compatta, non gessosa né geliva, non deve contenere impurità né materie pulverulenti e deve essere costituito da elementi le cui dimensioni soddisfino alle condizioni sopra indicate per la ghiaia Sistema di attestazione della conformità Il sistema di attestazione della conformità degli aggregati, ai sensi del D.P.R. n. 246/1993, è indicato nella tabella Il sistema 2+ (certificazione del controllo di produzione in fabbrica) è quello specificato all art. 7, comma 1 lettera B, procedura 1 del D.P.R. n. 246/1993, comprensiva della sorveglianza, giudizio e approvazione permanenti del controllo di produzione in fabbrica. Pagina 15 di 228

17 16 Tabella Sistema di attestazione della conformità degli aggregati Specifica tecnica europea armonizzata Uso previsto Sistema di attestazione della conformità di riferimento Aggregati per calcestruzzo Calcestruzzo strutturale Marcatura CE Gli aggregati che devono riportare obbligatoriamente la marcatura CE sono riportati nella tabella La produzione dei prodotti deve avvenire con un livello di conformità 2+, certificato da un organismo notificato. Tabella Aggregati che devono riportare la marcatura CE Impiego aggregato Norme di riferimento Aggregati per calcestruzzo UNI EN Aggregati per conglomerati bituminosi e finiture superficiali per strade, aeroporti e altre aree trafficate Aggregati leggeri. Parte 1: Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta da iniezione/boiacca UNI EN UNI EN Aggregati grossi per opere idrauliche (armourstone). Parte 1 UNI EN Aggregati per malte UNI EN Aggregati per miscele non legate e miscele legate utilizzati nelle opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade UNI EN Aggregati per massicciate ferroviarie UNI EN Controlli d accettazione I controlli di accettazione degli aggregati da effettuarsi a cura del direttore dei lavori, come stabilito dalle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, devono essere finalizzati alla determinazione delle caratteristiche tecniche riportate nella tabella 15.7, insieme ai relativi metodi di prova. I metodi di prova da utilizzarsi sono quelli indicati nelle norme europee armonizzate citate, in relazione a ciascuna caratteristica. Tabella Controlli di accettazione per aggregati per calcestruzzo strutturale Caratteristiche tecniche Metodo di prova Descrizione petrografica semplificata UNI EN Dimensione dell aggregato (analisi granulometrica e contenuto dei fini) UNI EN Indice di appiattimento UNI EN Dimensione per il filler UNI EN Forma dell aggregato grosso (per aggregato proveniente da riciclo) UNI EN Resistenza alla frammentazione/frantumazione (per calcestruzzo R ck C50/60) UNI EN Sabbia Ferme restando le considerazioni dei paragrafi precedenti, la sabbia per il confezionamento delle malte o del calcestruzzo deve essere priva di solfati e di sostanze organiche, terrose o argillose, e avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, e di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio. La sabbia naturale o artificiale deve risultare bene assortita in grossezza e costituita di grani resistenti, non provenienti da roccia decomposta o gessosa. Essa deve essere scricchiolante alla mano, non lasciare traccia di sporco, non contenere materie organiche, melmose o comunque dannose. Prima dell impiego, se necessario, deve essere lavata con acqua dolce per eliminare eventuali materie nocive. Pagina 16 di 228

18 Verifiche sulla qualità La direzione dei lavori potrà accertare in via preliminare le caratteristiche delle cave di provenienza del materiale per rendersi conto dell uniformità della roccia, e dei sistemi di coltivazione e di frantumazione, prelevando dei campioni da sottoporre alle prove necessarie per caratterizzare la roccia nei riguardi dell impiego. Il prelevamento di campioni potrà essere omesso quando le caratteristiche del materiale risultino da un certificato emesso in seguito ad esami fatti eseguire da amministrazioni pubbliche, a seguito di sopralluoghi nelle cave, e i risultati di tali indagini siano ritenuti idonei dalla direzione dei lavori. Il prelevamento dei campioni di sabbia deve avvenire normalmente dai cumuli sul luogo di impiego; diversamente, può avvenire dai mezzi di trasporto ed eccezionalmente dai silos. La fase di prelevamento non deve alterare le caratteristiche del materiale, e in particolare la variazione della sua composizione granulometrica e perdita di materiale fine. I metodi di prova possono riguardare l analisi granulometrica e il peso specifico reale Norme per gli aggregati per la confezione di calcestruzzi Riguardo all accettazione degli aggregati impiegati per il confezionamento degli impasti di calcestruzzo, il direttore dei lavori, fermi restando i controlli della tabella 15.7, può fare riferimento anche alle seguenti norme: UNI Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Definizione, classificazione e caratteristiche; UNI Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Requisiti; UNI Aggregati per la confezione calcestruzzi. Determinazione del passante allo staccio 0,075 UNI 2332; UNI Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Determinazione del contenuto di grumi di argilla e particelle friabili; UNI Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Determinazione della massa volumica e dell assorbimento degli aggregati fini; UNI Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Determinazione della massa volumica e dell assorbimento degli aggregati grossi (metodi della pesata idrostatica e del cilindro); UNI Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Determinazione della resistenza a compressione degli aggregati grossi; UNI Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Determinazione della sensibilità al gelo e disgelo degli aggregati grossi; UNI Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Confronto in calcestruzzo con aggregati di caratteristiche note; UNI Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Determinazione della potenziale reattività degli aggregati in presenza di alcali; UNI EN Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli aggregati. Prova al solfato di magnesio; UNI EN Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli aggregati. Determinazione del ritiro per essiccamento; UNI EN Aggregati per calcestruzzo; UNI EN Prove per determinare le proprietà chimiche degli aggregati. Analisi chimica; UNI EN Aggregati per malta Norme di riferimento per gli aggregati leggeri Riguardo all accettazione degli aggregati leggeri impiegati per il confezionamento degli impasti di calcestruzzo, il direttore dei lavori, fermi restando i controlli della tabella 15.7, potrà farà riferimento anche alle seguenti norme: UNI EN Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione; UNI EN Aggregati leggeri per miscele bituminose, trattamenti superficiali e per applicazioni in strati legati e non legati; UNI Aggregati leggeri. Argilla e scisto espanso. Valutazione delle proprietà mediante prove su calcestruzzo convenzionale. Pagina 17 di 228

19 Aggiunte È ammesso l impiego di aggiunte, in particolare di ceneri volanti, loppe granulate d altoforno e fumi di silice, purché non vengano modificate negativamente le caratteristiche prestazionali del conglomerato cementizio. Le ceneri volanti devono soddisfare i requisiti della norma UNI EN 450 e potranno essere impiegate rispettando i criteri stabiliti dalle norme UNI EN e UNI I fumi di silice devono essere costituiti da silice attiva amorfa presente in quantità maggiore o uguale all 85% del peso totale Ceneri volanti Le ceneri volanti, costituenti il residuo solido della combustione di carbone, dovranno provenire da centrali termoelettriche in grado di fornire un prodotto di qualità costante nel tempo e documentabile per ogni invio, e non contenere impurezze (lignina, residui oleosi, pentossido di vanadio, ecc.) che possano danneggiare o ritardare la presa e l indurimento del cemento. Particolare attenzione dovrà essere prestata alla costanza delle loro caratteristiche, che devono soddisfare i requisiti della norma UNI EN 450. Il dosaggio delle ceneri volanti non deve superare il 25% del peso del cemento. Detta aggiunta non deve essere computata in alcun modo nel calcolo del rapporto acqua/cemento. Nella progettazione del mix design e nelle verifiche periodiche da eseguire, andrà comunque verificato che l aggiunta di ceneri praticata non comporti un incremento della richiesta di additivo, per ottenere la stessa fluidità dell impasto privo di ceneri maggiore dello 0,2%. NORME DI RIFERIMENTO UNI EN Ceneri volanti per calcestruzzo. Parte 1: Definizione, specificazioni e criteri di conformità; UNI EN Ceneri volanti per calcestruzzo. Parte 2: Valutazione della conformità; UNI EN Metodo di prova delle ceneri volanti. Determinazione del contenuto di ossido di calcio libero; UNI EN Metodo di prova delle ceneri volanti. Determinazione della finezza mediante stacciatura umida Microsilice La silice attiva colloidale amorfa è costituita da particelle sferiche isolate di SiO 2 con diametro compreso tra 0,01 e 0,5 micron, e ottenuta da un processo di tipo metallurgico, durante la produzione di silice metallica o di leghe ferrosilicio, in un forno elettrico ad arco. La silica fume può essere fornita allo stato naturale, così come può essere ottenuta dai filtri di depurazione sulle ciminiere delle centrali a carbone oppure come sospensione liquida di particelle con contenuto secco di 50% in massa. Si dovrà porre particolare attenzione al controllo in corso d opera del mantenimento della costanza delle caratteristiche granulometriche e fisicochimiche. Il dosaggio della silica fume non deve comunque superare il 7% del peso del cemento. Tale aggiunta non sarà computata in alcun modo nel calcolo del rapporto acqua/cemento. Se si utilizzano cementi di tipo I, potrà essere computata nel dosaggio di cemento e nel rapporto acqua/cemento una quantità massima di tale aggiunta pari all 11% del peso del cemento. Nella progettazione del mix design e nelle verifiche periodiche da eseguire, andrà comunque verificato che l aggiunta di microsilice praticata non comporti un incremento della richiesta dell additivo maggiore dello 0,2%, per ottenere la stessa fluidità dell impasto privo di silica fume. NORME DI RIFERIMENTO UNI Durabilità delle opere e degli elementi prefabbricati di calcestruzzo. Istruzioni per prevenire la reazione alcali-silice; UNI EN Fumi di silice per calcestruzzo. Parte 1: Definizioni, requisiti e criteri di conformità; UNI EN Fumi di silice per calcestruzzo. Parte 2: Valutazione della conformità. Pagina 18 di 228

20 Additivi L impiego di additivi, come per ogni altro componente, dovrà essere preventivamente sperimentato e dichiarato nel mix design della miscela di conglomerato cementizio, preventivamente progettata. Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue: - fluidificanti; - aeranti; - ritardanti; - acceleranti; - fluidificanti-aeranti; - fluidificanti-ritardanti; - fluidificanti-acceleranti; - antigelo-superfluidificanti. Gli additivi devono essere conformi alla parte armonizzata della norma europea UNI EN L impiego di eventuali additivi dovrà essere subordinato all accertamento dell assenza di ogni pericolo di aggressività. Gli additivi dovranno possedere le seguenti caratteristiche: - essere opportunamente dosati rispetto alla massa del cemento; - non contenere componenti dannosi alla durabilità del calcestruzzo; - non provocare la corrosione dei ferri d armatura; - non interagire sul ritiro o sull espansione del calcestruzzo. In caso contrario, si dovrà procedere alla determinazione della stabilità dimensionale. Gli additivi da utilizzarsi, eventualmente, per ottenere il rispetto delle caratteristiche delle miscele in conglomerato cementizio, potranno essere impiegati solo dopo una valutazione degli effetti per il particolare conglomerato cementizio da realizzare e nelle condizioni effettive di impiego. Particolare cura dovrà essere posta nel controllo del mantenimento nel tempo della lavorabilità del calcestruzzo fresco. Per le modalità di controllo e di accettazione il direttore dei lavori potrà far eseguire prove o accettare l attestazione di conformità alle norme vigenti Additivi acceleranti Gli additivi acceleranti, allo stato solido o liquido hanno la funzione di addensare la miscela umida fresca e portare ad un rapido sviluppo delle resistenze meccaniche. Il dosaggio degli additivi acceleranti dovrà essere contenuto tra lo 0,5 e il 2% (ovvero come indicato dal fornitore) del peso del cemento. In caso di prodotti che non contengono cloruri tali valori possono essere incrementati fino al 4%. Per evitare concentrazioni del prodotto, lo si dovrà opportunamente diluire prima dell uso. La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima dell impiego, mediante: - l esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo previste dal paragrafo del D.M. 14 gennaio 2008 e norme UNI applicabili per la fornitura contrattuale; - la determinazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura della resistenza alla penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123; In generale, per quanto non specificato si rimanda alla norma UNI EN Additivi ritardanti Gli additivi ritardanti potranno essere eccezionalmente utilizzati, previa idonea qualifica e preventiva approvazione da parte della direzione dei lavori, per: - particolari opere che necessitano di getti continui e prolungati, al fine di garantire la loro corretta monoliticità; - getti in particolari condizioni climatiche; - singolari opere ubicate in zone lontane e poco accessibili dalle centrali/impianti di betonaggio. La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima dell impiego, mediante: Pagina 19 di 228

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