ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

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1 ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA N. 230 del 25 marzo 2004 OGGETTO: Approvazione del Regolamento del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza. IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA VISTO l art. 3, comma 4 del D.L.vo 30 giugno 1994 n. 479, così come modificato dall art. 17, comma 23, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997; VISTO il DPR n.368 del 24 settembre 1997, di emanazione del Regolamento concernente l organizzazione ed il funzionamento dell Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica; VISTI i D.P.C.M. del 24 ottobre, 27 novembre, 18 dicembre 2003 e 27 gennaio 2004 di ricostituzione del Consiglio Indirizzo e Vigilanza; VISTO che nella seduta del 2 dicembre 2003 è stato insediato il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica e che nella stessa data è stato eletto il Presidente nella persona di Guido Abbadessa; SOTTO la presidenza di Guido Abbadessa ed alla presenza dei Consiglieri: Mario Donatello Salvatore Sebastiano Forte Walter Alberto Giuseppe Saverio Corrado Patrizia Assogna Bertozzi Bosco Callipo Clo De Candiziis Ferrari Frisone Lolaico Mannucci Mattioli

2 Fabio Michele Franco Enrico Matteo Lorenzo Daniela Alessandro Paola Emiliano Alessandra Susanna Concetta Melilli Penta Perasso Ponti Rixi Ruffino Ruggini Soncini Tremolada Vernier Zeller Zezza A MAGGIORANZA dei Consiglieri presenti DELIBERA di approvare il Regolamento del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell INPDAP, quale risulta dal testo allegato, che costituisce parte integrante della presente delibera. La presente delibera sarà inviata ai Ministeri vigilanti ai sensi della vigente normativa. Il Segretario Il Presidente (Francesco Sapia) (Guido Abbadessa) 2

3 I.N.P.D.A.P. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA Delibera del 25 marzo 2004, n. 230

4 INDICE: Titolo I: disposizioni preliminari... Pagina 2 Titolo II: funzioni di indirizzo Pagina 3 Titolo III: funzioni di vigilanza Pagina 4 Titolo IV: organizzazione delle attività del Consiglio, Struttura Tecnico-Amministrativa di servizio, autonomia operativa.. Pagina 6 Capo I: Riunioni del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Pagina 6 Capo II: Commissioni Consiliari Istruttorie Pagina 1 4 Capo III: Riunione dei Coordinatori... Pagina 1 Capo IV: Capo V: Rapporti e consultazioni con Organismi ed Istituzioni. Pagina 1 Supporto tecnico-amministrativo al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza... Pagina 1 Capo VI: Esperti a disposizione del Consiglio... Pagina 20 Capo VII: Autonomia operativa... Pagina 2 Disposizioni finali e transitorie. Pagina 2 1 1

5 TITOLO I Disposizioni preliminari Art. 1 (Ambito di Applicazione) 1. Il presente regolamento disciplina l organizzazione interna, le modalità e le strutture con le quali il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) esercita le proprie funzioni previste dalle vigenti disposizioni normative, con particolare riferimento all articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, così come modificato ed integrato dall articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ed alle disposizioni contenute nel regolamento concernente norme per l organizzazione ed il funzionamento dell INPDAP, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 24 settembre 1997, n Art. 2 (Articolazione delle funzioni, strutture ed autonomia operativa) 1. La regolamentazione delle attività del Consiglio si articola nella disciplina delle sedute del Consiglio, delle funzioni del Presidente, della costituzione e del funzionamento delle Commissioni Consiliari e della riunione dei Coordinatori delle Commissioni Istruttorie. 2. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza si avvale di una Struttura Tecnico-Amministrativa adeguata a supportarne le funzioni di direzione politica e strategica, composta da personale dell Istituto con vertice dirigenziale di 1 livello ed operante in posizione di autonomia funzionale rispetto alle altre strutture dell INPDAP. 3. Nell esercizio della funzione di indirizzo e vigilanza e con le modalità di cui all articolo 44, il Consiglio può avvalersi, nei limiti strettamente necessari, di esperti esterni operanti in affiancamento alla Struttura Tecnico-Amministrativa ed alle Commissioni Consiliari Istruttorie con funzioni di supporto. 4. Per l esercizio delle sue funzioni ed a garanzia della necessaria autonomia operativa, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza usufruisce di un proprio budget, stabilito annualmente in occasione della predisposizione del bilancio preventivo, secondo quanto previsto dall articolo 45 del presente regolamento. A tal fine il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza comunicherà in tempo utile agli organi di gestione il relativo fabbisogno. La relativa gestione amministrativa è demandata alla Struttura Tecnico-Amministrativa, con le modalità di cui all articolo 45. 2

6 TITOLO II Funzioni di indirizzo Art. 3 (Esercizio della funzione di indirizzo) 1. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza svolge la funzione di indirizzo tenendo conto della politica economica nazionale stabilita dal Parlamento e perseguita dal Governo della Repubblica. 2. La funzione di indirizzo è esercitata attraverso la programmazione generale delle attività dell Istituto, la determinazione degli obiettivi strategici pluriennali e delle rispettive priorità, l individuazione delle linee di indirizzo per la pianificazione annuale e l emanazione di direttive generali relative all attività dell Istituto. 3. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, di norma entro 6 mesi dal suo insediamento, predispone ed approva il documento programmatico generale con cui fissa gli obiettivi strategici da raggiungere nel quadriennio e le relative priorità. 4. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza può aggiornare il documento programmatico generale triennale con cui assegna gli obiettivi da raggiungere, anche sulla base delle scelte di politica economica nazionale. Art. 4 (Atti di indirizzo ) 1. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, emana atti di indirizzo all Ente che, unitamente a quelli previsti dall articolo precedente, presiedono alla elaborazione dei piani pluriennali, del bilancio di previsione, dei criteri di investimento e di disinvestimento e delle strategie gestionali adottati dal Consiglio di Amministrazione. 2. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, ai sensi dell articolo 3, comma 4 del D.L.vo n. 479/94, ripreso dall articolo 5 del D.P.R. 24 settembre 1997, n. 368, emana il documento programmatico generale, fissando gli indirizzi generali che il Consiglio di Amministrazione deve osservare in materia di: - deliberazione dei piani di impiego dei fondi disponibili nell ambito dei piani pluriennali e dei criteri di investimento e di disinvestimento; - attribuzione al Direttore Generale delle risorse annuali di spesa; - deliberazione dei criteri generali per l assegnazione delle funzioni, per i trasferimenti, nonché per l attribuzione dell indennità di funzione per le qualifiche dirigenziali; - deliberazione, ai sensi dell articolo 10 del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, su proposta dei comitati di vigilanza delle gestioni, dei regolamenti concernenti l organizzazione e le procedure relative all accertamento, riscossione ed accreditamento della contribuzione 3

7 ed alla liquidazione ed erogazione delle prestazioni, da sottoporre all approvazione dei Ministeri vigilanti; - deliberazione, ai sensi dell articolo 33, comma 1, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, sulle forme di previdenza a favore degli iscritti al Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti; - il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, nell ambito delle proprie potestà, emana le direttive di carattere generale relative all attività dell Istituto, che costituiscono una più puntuale declinazione delle linee di indirizzo nei singoli settori. Art. 5 (Piani pluriennali e criteri generali di investimento e disinvestimento) 1. I piani pluriennali predisposti dal Consiglio di Amministrazione, così come i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, devono essere approvati dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza entro sessanta giorni dalla loro deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione, per diventare operativi. TITOLO III Funzioni di vigilanza Art. 6 (Esercizio della funzione di vigilanza) 1. La funzione di vigilanza è attuata al fine di accertare la rispondenza dell attività dell Istituto alle finalità istituzionali ed agli obiettivi individuati negli atti di indirizzo emanati dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza. 2. La funzione di vigilanza si esercita sulla base di verifiche riguardanti i seguenti aspetti gestionali: - l applicazione degli indirizzi del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza da parte degli Organi di gestione dell Istituto; - il raggiungimento degli obiettivi strategici pluriennali e le cause degli eventuali scostamenti dagli stessi, anche attraverso la verifica della corretta ed economica gestione delle risorse complessivamente utilizzate a tal fine. 3. L approvazione in via definitiva, prevista dall articolo 3, comma 4, del D.L.vo 30 giugno 1994, n. 479, così come modificato ed integrato dall articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127, del bilancio preventivo, dei piani pluriennali e dei criteri generali di investimento e di disinvestimento deliberati dal Consiglio di Amministrazione, costituisce ulteriore occasione di verifica della conformità delle strategie gestionali adottate dall Amministrazione agli indirizzi generali del Consiglio di Indirizzo e di Vigilanza. Art. 7 (Modalità di esercizio della funzione di vigilanza) 4

8 1. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza organizza la propria attività per garantire una costante vigilanza utilizzando anche la struttura valutazione e controllo strategico dell Istituto, secondo le modalità previste dall art. 1 del D.L.vo 30 luglio 1999, n Sono, in ogni caso, strumenti per l esercizio della funzione di vigilanza: - le relazioni trimestrali del Consiglio di Amministrazione sull attività svolta, con particolare riferimento all andamento del processo produttivo e di quello finanziario; - le relazioni specifiche su particolari tematiche richieste al Consiglio di Amministrazione; - le informative, scritte o orali, del Direttore Generale o dei Dirigenti da quest ultimo designati, su richiesta del Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza o dei Coordinatori delle Commissioni del CIV; - i dati e gli elementi contenuti nei Conti consuntivi annuali predisposti dal Consiglio di Amministrazione. 3. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, nell ambito delle proprie potestà, può emanare apposite direttive generali finalizzate ad allineare l attività di gestione nei casi in cui la stessa risulti discostarsi dagli atti assunti nell esplicazione della funzione di indirizzo. Gli atti, le mozioni e gli ordini del giorno finalizzati al riallineamento dell attività di gestione sono trasmessi al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente dell Istituto per il seguito di competenza. Art. 8 (Approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo) 1. Il procedimento per l approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo è regolato dalle disposizioni di cui ai commi seguenti. 2. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo deliberati dal Consiglio di Amministrazione sono corredati dalla prevista documentazione di supporto, nonché dalla relazione del Presidente dell Istituto e del Collegio dei Sindaci. 3. Le variazioni di bilancio sono trasmesse al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza corredate dalla stessa documentazione di cui al comma Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza approva in via definitiva il bilancio preventivo e le sue variazioni, nonché il Conto consuntivo ai sensi dell articolo 3, comma 4 del D.L.vo 30 giugno 1994 n. 479, così come modificato e integrato dall articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n L approvazione in via definitiva, entro i termini di cui al comma precedente, del Bilancio preventivo e delle variazioni ne determina la gestione in via esecutiva, fermo restando che ad eventuali rilievi sui singoli stanziamenti da parte dei Ministeri vigilanti consegue l applicazione dell articolo 20, comma 7, della legge 9 marzo 1989, n. 88. Art. 9 (Casi di non concordanza con il Consiglio di Amministrazione) 5

9 1. In occasione della deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Bilancio, del Conto consuntivo, dei Piani pluriennali e dei Criteri generali di investimento e disinvestimento, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, ove non concordi, rinvia tali atti al Consiglio di Amministrazione medesimo motivando il proprio dissenso. 2. Ove il Consiglio di Amministrazione non ritenga di adeguarsi alle osservazioni dell Organo di indirizzo, il Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza trasmette gli atti medesimi al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, corredati dalle osservazioni dei due organi, perché provveda all approvazione definitiva ai sensi dell art. 3, comma 4, ultima parte del primo periodo del D.L.vo 30 giugno 1994, n. 479, così come modificato ed integrato dall art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n Nelle more dell intervento decisorio del Ministro, potranno comunque essere sollecitamente ricercate soluzioni funzionali volte all approvazione degli atti di cui al comma 1, da comunicare, in caso di esito positivo, allo stesso Ministro. Art. 10 (Inottemperanza agli indirizzi ed alle direttive del Consiglio di Indirizzo e di Vigilanza) 1. La mancata ottemperanza, da parte degli Organi di gestione agli indirizzi ed alle direttive del CIV è da quest ultimo evidenziata al Presidente dell Istituto, al Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale e, per conoscenza, al Collegio dei Sindaci ed al Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo. 2. Nel caso persista l inottemperanza, il CIV provvede a segnalare la stessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri vigilanti, alla Commissione Parlamentare di controllo sugli Enti Previdenziali ed alla Corte dei Conti. TITOLO IV Organizzazione delle attività del Consiglio, Struttura Tecnico- Amministrativa di servizio, autonomia operativa CAPO I RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA Art. 11 (Prima convocazione) 1. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza è convocato, entro quindici giorni dalla data di notifica del Decreto di nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Consigliere più anziano per età. Art. 12 (Elezione del Presidente e del Vice Presidente) 6

10 1. Nella prima seduta, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, presieduto dal Consigliere anziano, elegge, a norma dell art. 3, comma 4, del D.L.vo n. 479 del 1994, integrato dall art. 17, comma 23, della legge n. 127 del 1997 e dell art. 4, comma 3, del D.P.R. n.368 del 24 settembre 1997, il Presidente tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti. 2. Su proposta del Presidente, ai sensi dell art.4, comma 3, del D.P.R. n. 368 del 24 settembre 1997, il Consiglio elegge, a maggioranza dei componenti, un Consigliere Vicario, denominato Vice Presidente, individuato nell ambito della delegazione datoriale, con funzione di sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento. 3. Le elezioni sono deliberate a scrutinio segreto ed a maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza. 4. Le votazioni di cui ai precedenti commi sono ripetute fino a quando non venga raggiunta la richiesta maggioranza. Art. 13 (Attribuzioni del Presidente) 1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza. 2. Stabilisce gli argomenti da sottoporre all esame del Consiglio, accerta la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta, partecipa le eventuali comunicazioni, coordina e riassume la discussione, pone in votazione le proposte di deliberazione, di ordini del giorno e di documenti, proclamandone l'esito, dichiara sciolta la seduta. 3. Il Presidente convoca il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con la procedura di urgenza di cui al successivo art. 19 qualora lo richiedano per iscritto almeno un terzo dei membri in carica, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti esposti nella richiesta stessa. 4. Il Presidente rappresenta il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza all esterno ed all interno dell Istituto. Per questioni di particolare rilevanza politico sociale, il Presidente, laddove ne ravvisi la necessità, può chiedere mandato al Consiglio medesimo. Art. 14 (Partecipazione alle riunioni del Consiglio) 1. Alle riunioni del Consiglio possono assistere il Presidente dell Istituto ed il Direttore Generale, ai sensi dell art. 3, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 479 del Alle riunioni intervengono i componenti il Collegio dei Sindaci ed il Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo dell Istituto. 3. Il Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza può autorizzare il Direttore Generale, in relazione a questioni particolari all'ordine del giorno, a farsi assistere dai responsabili delle strutture amministrative e professionali della Direzione Generale o dai loro sostituti. 7

11 4. Il Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza può chiedere agli altri organi dell'istituto che, su specifiche questioni all'ordine del giorno, intervengano chiarimenti ed informative ulteriori, anche da parte dei responsabili delle strutture amministrative e professionali o dei loro sostituti che il Direttore Generale individuerà ed inviterà. Possono essere altresì invitati i componenti del Collegio di Direzione della Struttura di Valutazione e Controllo Strategico. 5. In casi particolari possono essere invitati esperti esterni ai quali sia stato conferito dall'istituto incarico specifico. Art. 15 (Potere di interpellanza) 1. I singoli Consiglieri possono rivolgere interpellanza al Presidente dell organo, il quale è tenuto a fornire risposta non oltre i quindici giorni dalla data dell interpellanza. 2. In caso di interpellanza scritta, il Presidente ne informa il Consiglio qualora l abbia richiesto l interpellante. Art. 16 (Assenze) 1. I componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, che sono impossibilitati a prendere parte ad una riunione, ne informano preventivamente la segreteria dell'organo almeno ventiquattro ore prima della riunione medesima, salvo casi di forza maggiore. 2. Il Presidente, all'inizio di ogni seduta, dà comunicazione delle assenze. 3. Nel caso in cui un Consigliere si astenga per tre volte consecutive senza preventiva comunicazione dal partecipare alle riunioni ordinarie, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, qualora tale circostanza determini pregiudizio alla funzionalità dell Organo Collegiale, ne informa, per il tramite del Presidente, il Ministero competente. Art. 17 (Pubblicità delle riunioni) 1. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza non sono pubbliche. 2. In via eccezionale, su richiesta motivata anche di un solo componente e su proposta del Presidente, il Consiglio può disporre che la riunione sia riservata ai soli componenti del Consiglio con la presenza del Collegio dei Sindaci, del Magistrato della Corte dei Conti, del Presidente dell'istituto e del Direttore Generale. 3. In tali casi le funzioni di segreteria sono esercitate dal più giovane di età tra i componenti presenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, il quale provvede alla stesura del processo verbale della riunione. A tal fine il Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza può disporre che, in aggiunta alla verbalizzazione, la discussione sia registrata. 8

12 4. Il processo verbale della riunione riservata è letto ed approvato nella stessa riunione riservata. Art. 18 (Sede di convocazione) 1. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza si intende convocato, di norma, presso la sede legale dell'istituto in Roma. 2. In casi particolari, esplicitamente motivati, le riunioni possono essere convocate in sede diversa. Art. 19 (Modalità della convocazione) 1. La Struttura Tecnico-Amministrativa del CIV predispone, per conto del Presidente, la convocazione scritta da inviare ai componenti del Consiglio. La comunicazione della convocazione deve essere inviata al Presidente dell'istituto, al Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo, ai Sindaci ed al Direttore Generale. 2. L'avviso di convocazione deve essere spedito all'indirizzo indicato dai destinatari a mezzo di raccomandata o recapito manuale con avviso di ricevimento, a mezzo fax o per , non meno di sette giorni prima delle riunioni ed eccezionalmente, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima. 3. Le convocazioni devono contenere l'indicazione del giorno e dell'ora fissati per la riunione e l'elenco degli argomenti da trattare e la sede, quando diversa da quella prevista dall articolo precedente. 4. Nei casi di particolare urgenza, di cui al precedente comma 2, gli avvisi di convocazione e gli inviti possono essere comunicati anche con telegramma, contenenti la sommaria indicazione degli argomenti da trattare. 5. E equipollente all avviso di convocazione l indicazione, verbalizzata, relativa alla data della successiva riunione ed agli argomenti da trattare, comunicata in seduta dal Presidente. In tal caso i Consiglieri assenti devono essere convocati con le modalità di cui ai precedenti commi. Art. 20 (Documentazione) 1. Le relazioni, con l'annessa documentazione, concernenti gli argomenti da trattare debbono essere trasmesse o rese disponibili presso la segreteria del Consiglio entro gli stessi termini dell'avviso di convocazione. 9

13 2. Le relazioni afferenti i casi di particolare urgenza, di cui al precedente art. 19 comma 2, possono essere distribuite all'inizio della riunione, ove non ne sia stato possibile il preventivo invio o il relativo deposito, eventualmente prevedendo in tal caso una sospensione della discussione idonea a consentire l esame della documentazione stessa. La documentazione concernente gli argomenti aggiunti di cui al successivo art. 22 è distribuita nel corso della riunione. 3. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza può avanzare all'organo competente motivata richiesta di relazione suppletiva su specifici argomenti iscritti all'ordine del giorno. 4. Per gli argomenti di particolare riservatezza il Presidente può disporre la distribuzione della documentazione all inizio, ovvero in corso di riunione. Art. 21 (Validità delle riunioni) 1. Per la validità delle riunioni occorre la presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza. 2. Ove nei termini fissati per la riunione non sia presente la maggioranza di cui al comma precedente, il Presidente, trascorsi trenta minuti, proclama deserta la riunione e ne dispone il rinvio ad altra seduta. 3. La verifica del numero legale deve essere fatta all'inizio della seduta dal Presidente, coadiuvato dal Segretario, e può essere effettuata nel corso della seduta di iniziativa del Presidente stesso o su richiesta anche di un solo componente. 4. I Consiglieri che intendono lasciare definitivamente la seduta, dovranno contestualmente comunicarlo al Segretario del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza. 5. Quando la riunione non può avere luogo per mancanza del numero legale, ne è steso verbale, nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, quelli degli assenti con gli eventuali relativi giustificati motivi e l'ora in cui è proclamata deserta la riunione. Art. 22 (Oggetto della discussione) 1. Non si può discutere né deliberare su questioni che non siano all'ordine del giorno. 2. Tuttavia, in casi eccezionali ed urgenti di comprovata necessità, è ammessa la trattazione di singoli argomenti non inseriti nell'ordine del giorno, qualora il Presidente, di sua iniziativa o su proposta di uno o più Consiglieri, ne faccia motivata richiesta all'inizio della seduta e la richiesta stessa sia accolta a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza. 10

14 3. Singoli Consiglieri possono proporre al Presidente argomenti da inserire all ordine del giorno per le successive riunioni; il Presidente ha facoltà di accogliere la richiesta oppure di far esprimere su di essa il Consiglio. 4. Qualora almeno un quinto dei Consiglieri, con preavviso non inferiore a sette giorni, faccia richiesta di mettere all ordine del giorno argomenti rientranti nella competenza del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, questi dovranno essere discussi nella prima seduta utile. Art. 23 (Inversione e stralcio dell'ordine del giorno) 1. Su iniziativa del Presidente ovvero su proposta di ciascun Consigliere, il CIV può disporre la modifica dell ordine degli argomenti inseriti all ordine del giorno. 2. Il Presidente può proporre, all'inizio della seduta, lo stralcio dall'ordine del giorno di uno o più argomenti, informando delle ragioni il Consiglio il quale accoglie o respinge la proposta stessa a maggioranza dei presenti. Art. 24 (Discussione) 1. Chiunque intenda prendere la parola deve preventivamente farne richiesta al Presidente, il quale stabilisce il turno da seguire nella discussione in base all'ordine delle richieste. 2. Ha diritto di precedenza la mozione d'ordine, che può essere illustrata dal presentatore appena esaurito l'intervento in corso. 3. Il Presidente, nel caso in cui il Collegio dei Sindaci o il Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo abbiano espresso motivata riserva di legittimità, ne informa il Consiglio e sottopone la deliberazione assunta ad un nuovo esame. Art. 25 (Validità delle deliberazioni) 1. Per la validità delle deliberazioni è necessario che al momento del voto sia presente la maggioranza dei Consiglieri ed occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 2. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. 3. I Consiglieri che si allontanano dalla sala della riunione prima della votazione sull'argomento in discussione non sono computati nel numero necessario per la validità della deliberazione. Art. 26 (Modalità delle votazioni) 1. Le votazioni di norma avvengono per alzata di mano. 11

15 2. Il Presidente può disporre che le votazioni avvengano per appello nominale. 3. Ciascun componente ha diritto di fare una breve dichiarazione prima dell'inizio della votazione. 4. Iniziata la votazione non è più concessa la parola fino alla comunicazione dell'esito della votazione stessa. 5. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova se richiesta anche da uno solo dei presenti, prima della comunicazione dell'esito della votazione. Art. 27 (Votazione a scrutinio segreto) 1. La votazione è effettuata a scrutinio segreto nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento, ovvero nelle deliberazioni riguardanti persone. 2. Nei casi di votazione a scrutinio segreto, il Presidente è assistito da due scrutatori scelti, di volta in volta, dal Consiglio fra i suoi componenti. 3. Il Presidente, ove prima dello spoglio delle schede accerti irregolarità, deve annullare la votazione e disporne l'immediato rinnovo. Art. 28 (Votazione) 1. La votazione si fa prima sugli eventuali emendamenti e poi sull'intero schema del provvedimento proposto. 2. Ove siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo deliberativo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi. 3. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale. Essi sono ammissibili ove siano sostitutivi di quello principale o comunque si riferiscano direttamente al testo deliberativo. 4. Qualora il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico ed un autonomo valore normativo, può essere richiesta al Presidente la votazione per parti separate. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza decide a maggioranza sulla richiesta. 5. Per la votazione degli ordini del giorno presentati da uno o più Consiglieri si applicano le disposizioni già previste per gli emendamenti. Art

16 (Astensione obbligatoria) 1. I componenti il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e gli aventi diritto a partecipare alle riunioni debbono allontanarsi dalla sala durante la discussione e la votazione quando si tratti di liti o interessi personali o di interessi dei propri parenti fino al quarto grado ed affini fino al terzo grado e del coniuge. 2. I casi di incompatibilità sono resi noti dagli interessati, con dichiarazione da inserire nel processo verbale. 3. Anche il Segretario e gli altri funzionari eventualmente invitati alla riunione debbono allontanarsi dalla sala qualora vengano a trovarsi nelle situazioni di cui sopra. 4. Qualora si verifichino le condizioni di cui al punto precedente, le funzioni del Segretario vengono svolte secondo quanto previsto dall art. 17, c. 3. Art. 30 (Formazione e contenuti del processo verbale) 1. Il processo verbale riporta per ciascuna seduta: a) l intestazione dell organo, la data, il luogo, l ora di apertura e di chiusura della riunione; b) gli estremi dell atto di convocazione; c) l ordine del giorno, con specifica indicazione degli argomenti aggiunti di cui agli artt. 13 e 22; d) l elenco dei presenti con l indicazione di chi ha presieduto la seduta, di chi ha svolto le funzioni di Segretario nonché di chiunque vi abbia partecipato; e) il resoconto sommario della discussione distinto per argomento, con le procedure e l esito delle votazioni, le dichiarazioni integrali degli intervenuti su richiesta degli stessi; f) il testo integrale degli atti approvati, anche mediante rinvio ad allegati. 2. Il resoconto stenografico e/o la registrazione fonica costituiscono mezzi per la redazione del verbale e sono conservati fino all approvazione del verbale stesso. 3. Il processo verbale è redatto da chi ha svolto le funzioni di Segretario della seduta e viene sottoscritto, dopo l approvazione, da chi ha presieduto la riunione e da chi ha redatto il verbale stesso. 4. Il processo verbale, gli atti preparatori delle deliberazioni ed i relativi stralci sono riservati. Ne può essere data copia all esterno soltanto nei casi previsti dalla legge e dall ordinamento interno. 13

17 5. Le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza sono rese pubbliche attraverso affissione negli albi e pubblicazione negli atti ufficiali dell Istituto, salvo che non ricorrano motivi di opportunità e di pregiudizio per gli interessi dell Istituto stesso o di terzi e che non siano state assunte in sede riservata. Art. 31 (Approvazione del processo verbale) 1. Il processo verbale è distribuito al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, di norma, nella prima seduta successiva e viene approvato nella seduta seguente a quella di distribuzione. 2. In sede di approvazione del processo verbale non si può riaprire la discussione sugli argomenti che ne formano oggetto. 3. Gli eventuali rilievi possono riguardare il contenuto degli interventi svolti l'indicazione del voto e dei motivi del medesimo, la conformità del verbale ai fatti avvenuti ed al significato delle parole pronunciate. 4. Degli eventuali chiarimenti o precisazioni è dato atto nel verbale di approvazione. 5. Le precisazioni e i chiarimenti richiesti, confrontati eventualmente con il supporto dei mezzi tecnici di cui al comma 2 del precedente articolo 30, vengono riportati nel verbale originale, che solo dopo l'approvazione diviene definitivo. 6. Il processo verbale - come sopra redatto e approvato - con la sottoscrizione del Presidente e del Segretario, fa piena prova delle dichiarazioni delle parti intervenute e degli altri fatti avvenuti nel corso della seduta. 7. Il processo verbale viene altresì siglato in ogni foglio dal Segretario e viene conservato in originale. Art. 32 (Segretario e funzioni di segreteria) 1. Le funzioni di Segretario del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza sono esercitate dal Dirigente Generale della Struttura Tecnico-Amministrativa del CIV. 2. Le funzioni di Segreteria per le sedute del CIV sono esercitate dalla Struttura Tecnico- Amministrativa del CIV. CAPO II COMMISSIONI CONSILIARI ISTRUTTORIE Art. 33 (Istituzione delle Commissioni Consiliari Istruttorie) 14

18 1. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ed al fine di rendere più efficace la propria attività, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza istituisce al proprio interno Commissioni Consiliari Istruttorie permanenti e temporanee. Art. 34 (Funzioni delle Commissioni Consiliari Istruttorie) 1. Le Commissioni Consiliari Istruttorie, che costituiscono un articolazione funzionale del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza: a. svolgono funzioni istruttorie nelle materie di propria competenza, già poste all attenzione del Consiglio e da quest ultimo a loro assegnate su proposta del Presidente, sentito il Coordinatore della Commissione interessata, ovvero, in caso di urgenza, attribuite a queste ultime dal Presidente medesimo, che nel caso ne darà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile; b. esercitano poteri di iniziativa e di proposta ai fini dell assegnazione di cui al punto precedente; c. possono, d intesa con il Presidente, che di ciò darà notizia al Consiglio, curare lo studio e l approfondimento di questioni di particolare rilevanza relative a materie di competenza. Art. 35 (Composizione delle Commissioni Consiliari Istruttorie) 1. Ciascuna Commissione è composta da Consiglieri in numero non inferiore a sei, alla cui nomina provvede, a maggioranza dei presenti, il Consiglio stesso, su proposta del Presidente, formulata tenendo conto del criterio di pariteticità di rappresentanza. 2. Il Consiglio nomina i Consiglieri supplenti, ciascuno dei quali espressione della stessa componente del titolare. I Consiglieri supplenti possono partecipare a tutte le riunioni delle commissioni e, in caso di sostituzione effettiva del componente assente, ne acquisiscono tutti i diritti e prerogative. 3. Il Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza può partecipare con diritto di voto a tutte le Commissioni, integrandone in tal caso la composizione anche ai fini della valida composizione delle sedute. 4. Ciascun Consigliere può essere componente di più Commissioni, garantendone funzionalità e partecipazione. In caso contrario, il CIV valuterà l opportunità di rivedere la composizione della Commissione. 15

19 5. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, su proposta del Presidente, conferisce l incarico di coordinamento di ciascuna Commissione fra i componenti della stessa. Art. 36 (Funzionamento delle Commissioni Consiliari Istruttorie, assistenza tecnico-amministrativa) 1. Il Coordinatore della Commissione convoca le riunioni e le presiede, dichiara aperta la seduta, dà le eventuali comunicazioni, regola e riassume la seduta, dichiara sciolta la riunione. In caso di assenza del Coordinatore, la funzione viene assunta dal Consigliere scelto all interno della Commissione quale Vicario o, in assenza di designazione, dal Consigliere anziano. 2. La convocazione deve essere fatta, con avviso scritto, almeno cinque giorni prima della riunione con indicazione degli argomenti all ordine del giorno. Può anche essere stabilito che le riunioni si tengano a calendario fisso. In tal caso la decisione deve essere comunicata formalmente a tutti i membri assenti. 3. Il Coordinatore della Commissione, tramite il Responsabile della Struttura Tecnico- Amministrativa del CIV, può richiedere la partecipazione alla riunione di Dirigenti delle Direzioni Centrali o altro personale dell Istituto su specifiche questioni di interesse. 4. Possono partecipare alle riunioni delle Commissioni altri soggetti esterni invitati in relazione alle materie di competenza delle Commissioni stesse. 5. I componenti che intendono intervenire nella discussione ne chiedono facoltà al Coordinatore il quale stabilisce l ordine degli interventi sulla base delle richieste ricevute. 6. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti, titolari o supplenti. In mancanza del numero legale, i componenti presenti operano come Gruppo di lavoro consiliare. Le riunioni devono avere inizio non oltre trenta minuti dall orario previsto nella convocazione. 7. A supporto di ciascuna Commissione viene svolta dalla Struttura Tecnico-Amministrativa del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza l'attività di studio, elaborazione e predisposizione dei documenti posti in discussione. Per ciascuna Commissione è preposto con compiti di assistenza al Coordinatore un Dirigente, un esperto e un addetto ai lavori di segreteria della Struttura Tecnico-Amministrativa del CIV. 8. Il Coordinatore di ciascuna Commissione, coadiuvato dal Dirigente preposto, definisce l ordine del giorno, d intesa con il Presidente, nell ambito delle materie assegnate dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza. L atto di convocazione viene firmato dal Dirigente della Commissione, per conto del Coordinatore della Commissione. 9. Per particolari problemi di competenza mista possono aver luogo riunioni congiunte di due o più Commissioni. In tal caso le riunioni congiunte sono coordinate dal Presidente del 16

20 Consiglio di Indirizzo e Vigilanza o, in caso di assenza o impedimento, dal Coordinatore anziano delle Commissioni medesime. Art. 37 (Segreteria delle Commissioni Consiliari Istruttorie) 1. L attività di segreteria di ciascuna Commissione, per quanto concerne le convocazioni, è assicurata dalla Struttura Tecnico-Amministrativa del CIV, che provvede altresì a dare atto delle sedute dedicate a ciascun argomento ed alla registrazione delle relative presenze, nonché a fornire ai partecipanti adeguata documentazione e la necessaria collaborazione. 2. Delle riunioni viene redatto verbale sintetico che, approvato in una delle sedute successive, è firmato dal Coordinatore e dal Dirigente della Commissione. Art. 38 (Conclusioni delle Commissioni Consiliari Istruttorie) 1. L attività delle Commissioni si traduce ordinariamente in pareri, raccomandazioni, proposte rivolte al Consiglio, la cui predisposizione per il seguito di competenza del Consiglio stesso è curata dalla Struttura Tecnico-Amministrativa. 2. I relativi documenti finali sono sottoscritti dal Coordinatore che presiede la Commissione e dal Dirigente. 3. Il Coordinatore della Commissione, o altro componente da lui designato, relaziona al Presidente del CIV e, su sua richiesta, al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza sulle conclusioni concernenti i singoli argomenti e sulle relative motivazioni, nonché sui pareri, sulle raccomandazioni e sulle proposte. 4. Deve essere dato atto delle eventuali opinioni contrastanti emerse nei lavori delle Commissioni. CAPO III RIUNIONE DEI COORDINATORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ISTRUTTORIE Art. 39 (Composizione e funzioni) 1. Il Presidente del CIV, il Vice Presidente ed i Coordinatori delle Commissioni Istruttorie costituiscono il Comitato di Coordinamento. Alle riunioni del Comitato di Coordinamento partecipa il Responsabile della Struttura Tecnico Amministrativa del CIV. Il Presidente convoca la riunione del Comitato di Coordinamento ogni qualvolta lo ritenga necessario; la partecipazione alle riunioni del Comitato non dà diritto al gettone di presenza. Il Comitato svolge funzioni consultive su materie e argomenti che, di volta in volta, il Presidente riterrà 17

21 di sottoporre relativamente all ottimizzazione della programmazione e dello svolgimento del lavoro delle Commissioni. CAPO IV RAPPORTI E CONSULTAZIONI CON ORGANISMI ED ISTITUZIONI Art. 40 (Rapporti con Organismi ed Istituzioni esterne) 1. Il CIV, in qualità di Organo politico nel modello ordinamentale previsto dal decreto legislativo 479/94, come modificato ed integrato dalla legge n.127/97, in ogni momento può rivolgersi alle Istituzioni per informare della propria attività e delle proprie decisioni, per sollecitare interventi istituzionali, per avanzare interventi e proposte inerenti al funzionamento dell Istituto. 2. In occasione di problematiche di forte impatto sociale il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza può organizzare momenti di confronto con le parti sociali. 3. Al fine di coordinare l applicazione normativa per le materie di comune interesse e con l obiettivo di ricercare e favorire sinergie, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza può organizzare momenti di confronto con i Consigli di Indirizzo e Vigilanza degli altri Istituti di cui al D.L.vo n. 479 del CAPO V SUPPORTO TECNICO - AMMINISTRATIVO AL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA Art. 41 (Struttura Tecnico-Amministrativa del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza) 1. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza si avvale, per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, di una Struttura denominata Struttura Tecnico-Amministrativa del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza. 2. Le articolazioni della Struttura sono affidate a qualifiche dirigenziali in stretta correlazione con il livello delle funzioni da espletare, prevedendo comunque una posizione di vertice a responsabilità dirigenziale generale. 3. Tale struttura deve essere adeguata a supportare le funzioni di direzione politica e strategica del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza in tutte le sue articolazioni. L assetto organizzativo di tale struttura è deliberato dal Consiglio stesso, su proposta del Presidente, nel rispetto dell Ordinamento delle strutture centrali e territoriali, che dovrà essere armonizzato con quanto previsto dal presente Regolamento. 18

22 4. L articolazione delle posizioni dirigenziali e dei profili professionali e funzionali in cui è articolata la Struttura è definita, su proposta del Presidente, con delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza. 5. Il personale della struttura proviene dai ruoli organici dell Istituto o è comandato da altre Pubbliche Amministrazioni e viene messo a disposizione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza a seguito di specifica richiesta. 6. Nelle more del riassetto organizzativo il personale assegnato alla Struttura Tecnico- Amministrativa non può essere inferiore alle trentasette unità, più quattro posizioni dirigenziali, una delle quali con funzioni di dirigente generale. Art. 42 (Funzioni della Struttura Tecnico-Amministrativa) 1. La Struttura Tecnico-Amministrativa del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza svolge le seguenti funzioni: a. assistenza professionale e supporto tecnico al Consiglio ed alle Commissioni per consentire un esercizio efficace delle due funzioni d indirizzo e di vigilanza; b. studio, comparazione ed analisi per la predisposizione dei documenti per il Consiglio anche sulla base: - dei documenti elaborati dalla Tecnostruttura; - dei dati e delle informazioni che saranno forniti dalle strutture centrali e periferiche dell Ente previa richiesta al Direttore Generale; - dei dati e di altri elementi conoscitivi forniti o richiesti alla Struttura di Valutazione e Controllo strategico ai sensi del D.L.vo 286 del 30 luglio 1999; c. gestione, a livello di impegno di spesa, fermi restando i successivi adempimenti a carico delle strutture contabili dell Ente, del budget riservato di spesa assegnato al Consiglio, sulla base delle direttive emanate dal Consiglio medesimo, su proposta del Presidente; d. attività preliminari, contestuali e successive alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza; e) rapporti con le Strutture Amministrative di altre Amministrazioni Pubbliche; f) rapporti diretti con le Direzioni Centrali, Compartimentali e con le Strutture decentrate dell Istituto. 2. La Struttura Tecnico-Amministrativa opera a supporto dell attività del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e in condizioni di autonomia rispetto alle altre strutture organizzative dell Istituto. Risponde dei risultati della sua attività al Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza. Art. 43 (Il responsabile della Struttura Tecnico-Amministrativa) 19

23 1. Il Responsabile della Struttura Tecnico-Amministrativa, attraverso la propria struttura, supporta sul piano professionale e tecnico il CIV ed è il garante della funzionalità complessiva della struttura stessa. 2. Il responsabile della Struttura risponde direttamente al CIV, nella persona del suo Presidente, per tutti gli aspetti riferibili all esercizio delle funzioni della Struttura Tecnico- Amministrativa. 3. Il personale della Struttura Tecnico-Amministrativa dipende funzionalmente ed organizzativamente dal responsabile della struttura stessa. CAPO VI ESPERTI A DISPOSIZIONE DEL CONSIGLIO Art. 44 (Esperti esterni) 1. Per le attività inerenti alle funzioni di indirizzo e di vigilanza, il Consiglio, su proposta del Presidente e nei limiti delle somme a tale scopo accantonate tra quelle stanziate in sede di approvazione del bilancio preventivo, può deliberare a maggioranza assoluta di avvalersi, a supporto della Struttura Tecnico-Amministrativa ed in carenza di specifiche professionalità interne, anche di esperti esterni con particolare competenza, in conformità con le disposizioni di legge vigenti sulla materia. 2. I contratti individuali con cui vengono affidati gli incarichi di collaborazione agli esperti esterni hanno durata e costo determinato. 3. La durata del contratto individuale non può in ogni caso oltrepassare la scadenza del mandato del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza. CAPO VII AUTONOMIA OPERATIVA Art. 45 (Risorse finanziarie) 1. Al fine di garantire al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza la necessaria autonomia operativa, nella predisposizione del bilancio preventivo sono determinate apposite voci di spesa imputate pro-quota, nel contesto delle spese di gestione dell Istituto, relative alle risorse necessarie a finanziare le funzioni del Consiglio, con particolare riferimento a quelle di 20

24 studio e ricerca relative alle finalità istituzionali, di rappresentanza, nonché altre specificatamente individuate dal Consiglio stesso. 2. La gestione del budget di spesa assegnato al Consiglio è affidata alla Struttura Tecnico- Amministrativa che opera sulla base delle direttive emanate dal Consiglio, su proposta del Presidente. 3. Le relative decisioni di spesa sono assunte dal Dirigente responsabile della Struttura Tecnico-Amministrativa del Consiglio e gestite dalla Struttura di contabilità dell Istituto. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 46 (Entrata in vigore e disposizioni abrogate) 1. Il presente Regolamento, che viene inviato ai Ministeri vigilanti ai sensi dell articolo 8, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, con l approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza è immediatamente esecutivo. 2. Sono abrogate, a decorrere dall entrata in vigore del presente Regolamento, tutte le disposizioni contenute nel precedente Regolamento interno del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, approvato con deliberazione n.113 del 18 luglio 2000 e successive modifiche. 21

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