Procedura di comitato ed Esercizio della delega
|
|
- Leonzio Fadda
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 1 Procedura di comitato ed Esercizio della delega Nelle prime disposizioni in materia di Procedura di comitato ed Esercizio della delega si stabiliscono le procedure e le tempistiche della Commissione, ed eventualmente gli Stati Membri, per predisporre le eventuali necessarie misure attuative tramite: le procedure di comitatologia europea (link) ai sensi del Regolamento 182/2011 (link), gli Atti Delegati per la cui emanazione è conferito alla Commissione un periodo di 5 anni dal 25 maggio (Comunicazione Assobiomedica 4 maggio 2017: MDR/IVDR- lista degli atti delegati e di esecuzione ) Seguono poi, solo per i MD, modifiche per garantire l allineamento del MDR con la seguente normativa europea: direttiva 83/2001 (link) relativa ai medicinali per uso umano, regolamento 178/2002 (link) relativo alla legislazione alimentare comunitaria, regolamento 1223/2009 (link) per i prodotti cosmetici. Tuttavia, il vero fulcro del Capo X è rappresentato dagli articoli 120/MDR e 110/IVDR Disposizioni transitorie oggetto di lunghe discussioni tra gli stakeholder durante l adozione dei testi. Il periodo transitorio, importante non solo ai fini della conformità e commercializzazione dei prodotti, della riorganizzazione dell Azienda, degli Organismi Notificati, delle Istituzioni richiederà enormi sforzi di predisposizioni delle misure e attività necessarie per l applicazione del nuovo quadro regolatorio. Di seguito le tabelle che raccolgono tutte le date di scadenza ed applicazione dei requisiti che determinano il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.
2 2 Dispositivi Medici e DM attivi, DM a base di Sostanza, Dispositivi Medici Impiantabili Attivi. Articolo 120/MDR Disposizioni transitorie maggio 2020: cessa la validità dell accreditamento relativo agli ON a norma delle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE. 2. I certificati rilasciati da ON conformemente alle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE anteriormente al 25 maggio 2017 rimangono validi fino alla scadenza del termine indicato sul certificato, eccettuati i certificati rilasciati a norma dell'allegato IV della direttiva 90/385/CEE o dell'allegato IV della direttiva 93/42/CEE, che perdono validità al più tardi il 27 maggio I certificati rilasciati da ON conformemente alle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE a decorrere dal 25 maggio 2017 restano validi fino alla fine del periodo indicato sul certificato, che non supera 5 anni dal suo rilascio. Perdita di validità al più tardi il 27 maggio Un dispositivo con un certificato rilasciato ai sensi delle direttive può essere immesso sul mercato o messo in servizio a condizione che a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento continui a essere conforme a una di tali direttive e a condizione che non ci siano cambiamenti significativi nella progettazione e nella destinazione d'uso. Tuttavia, dal 2020 le prescrizioni del presente regolamento in materia di sorveglianza post-commercializzazione, sorveglianza del mercato, vigilanza, registrazione di operatori economici e dispositivi si applicano e sostituiscono le corrispondenti prescrizioni di cui a dette direttive. l'on che ha rilasciato il certificato ai sensi delle Direttive continua a essere responsabile dell'appropriata sorveglianza di tutti i requisiti applicabili relativi ai dispositivi che ha certificato. 5. Sell-out clause: I dispositivi immessi legittimamente sul mercato ai sensi delle direttive anteriormente a 26 maggio 2020 possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato o a essere messi in servizio fino al 27 maggio I dispositivi conformi al MDR possono essere immessi sul mercato anteriormente al 26 maggio Gli organismi di valutazione della conformità che risultano conformi al MDR possono essere designati e notificati anteriormente al 26 maggio Gli ON che sono designati a norma del MDR possono applicare le relative procedure di valutazione della conformità e rilasciare certificati a norma del presente regolamento anteriormente al 26 maggio La procedura di consultazione di cui all'articolo 54 (Scrutiny) si applica a condizione che siano state effettuate le necessarie nomine dei membri nell'mdcg e nei gruppi di esperti. 9. Le indagini cliniche iniziate prima del 26 maggio 2020 possono continuare a essere condotte fino al Tuttavia, dal 26 maggio 2020, la segnalazione di eventi avversi gravi e difetti dei dispositivi deve essere effettuata a norma del regolamento. (Art. 80) 10. Sino a quando la Commissione non abbia designato gli organismi di rilascio, il GS1 l'hibcc e l'iccbba sono considerati organismi di rilascio designati
3 3 Dispositivi Medici diagnostico in vitro Articolo 110/IVDR Disposizioni transitorie maggio 2022: cessa la validità dell accreditamento relativa agli organismi notificati a norma della direttiva 98/79/CE. 2. I certificati rilasciati da organismi notificati conformemente alla direttiva 98/79 prima del 25 maggio 2017 rimangono validi fino alla scadenza del termine indicato sul certificato, eccettuati i certificati rilasciati a norma dell'allegato VI della direttiva 98/79/CE che perdono validità al più tardi il 27 maggio I certificati rilasciati da organismi notificati conformemente alla direttiva 98/79 a partire dal 25 maggio 2017 perdono validità al più tardi il 27 maggio Un dispositivo con un certificato rilasciato ai sensi della direttiva 98/79 può essere immesso sul mercato o messo in servizio a condizione che a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento continui a essere conforme a tale direttiva e a condizione che non ci siano cambiamenti significativi nella progettazione e nella destinazione d'uso. Tuttavia, le prescrizioni del presente regolamento in materia di sorveglianza post-commercializzazione, sorveglianza del mercato, vigilanza, registrazione di operatori economici e dispositivi si applicano e sostituiscono le corrispondenti prescrizioni di cui a detta direttiva. l'on che ha rilasciato il certificato di cui al 1ª comma continua a essere responsabile dell'appropriata sorveglianza di tutti i requisiti applicabili relativi ai dispositivi che ha certificato. 5. Sell-out clause: i dispositivi immessi legittimamente sul mercato ai sensi della direttiva 98/79 anteriormente al 26 maggio 2022 possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato o a essere messi in servizio fino al 27 maggio i dispositivi conformi all IVDR possono essere immessi sul mercato anteriormente al 26 maggio Gli organismi di valutazione della conformità che risultano conformi al presente regolamento possono essere designati e notificati anteriormente al 26 maggio Gli ON che sono designati a norma del IVDR possono applicare le relative procedure di valutazione della conformità e rilasciare certificati a norma del presente regolamento anteriormente al 26 maggio La procedura di consultazione di cui all'articolo 48 (Scrutiny) si applica a condizione che siano state effettuate le necessarie nomine dei membri dell MDCG, ai gruppi di esperti e ai laboratori di riferimento dell'ue. 9. Sino a quando la Commissione non abbia designato gli organismi di rilascio, il GS1 l'hibcc e l'iccbba sono considerati organismi di rilascio designati.
4 4 Valutazione (art. 121/MDR 111/IVDR) In entrambi i testi viene disposto che entro il 27 maggio 2027, la Commissione valuti l'applicazione dei Regolamenti elaborando una relazione di valutazione dei progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi, compresa una valutazione delle proprie risorse necessarie per l'attuazione dei Regolamenti. Attenzione particolare è riservata alla tracciabilità dei dispositivi mediante la registrazione dell'udi, ai sensi dell'articolo 27/MDR e 24/IVDR, da parte degli operatori economici e controllo delle istituzioni sanitarie e degli operatori sanitari. MDR artt.122 e 123: Abrogazione vs Entrata in vigore e data di applicazione 1. Il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUCE e si applica dal 26 maggio Le direttive 90/385 e 93/42 sono abrogate dal 26 maggio Inoltre, occorre considerare l estensione della validità dei certificati rilasciati ai sensi delle Direttive (2024/certificati, 2025/distribuzione) e gli obblighi degli Stati membri e dei fabbricanti per quanto riguarda la vigilanza e gli obblighi dei fabbricanti relativamente alla messa a disposizione della documentazione. 3. Tuttavia, ci sono deroghe perlopiù legate alla piena operatività del database Eudamed per quanto attiene alla registrazione degli operatori economici, dei dispositivi, delle indagini cliniche e delle segnalazioni e della reportistica per la vigilanza e PMS: Articolo 122 e 123 /MDR Abrogazione Entrata in vigore e data di applicazione MDR a. Gli articoli da 35 a 50 (Capo IV - ON) si applicano a decorrere dal 26 novembre Tuttavia, a decorrere da tale data fino al 26 maggio 2020, gli obblighi degli ON a norma degli articoli da 35 a 50 si applicano solo a quelli che presentano una domanda di designazione a norma dell'articolo 38 dei Regolamenti; b. Gli articoli 101 e 103 (Autorità Competenti e MDCG) si applicano a decorrere dal 26 novembre 2017; c. L articolo 102 (Cooperazione AC) si applica a decorrere dal 26 maggio 2018; d. Obblighi della Commissione ai sensi dell'articolo 34 (Funzionalità di Eudamed: Piano per l'attuazione di specifiche tecniche entro il 26 maggio 2018 e pubblicazione Avviso entro il 25 marzo 2020 ), qualora: a causa di circostanze che non avrebbero potuto essere ragionevolmente previste alla stesura del Piano, Eudamed non sia pienamente operativa al 26 maggio 2020, i relativi obblighi e prescrizioni si applicano dopo 6 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 34. I seguenti articoli in caso di non operatività di Eudamed subiranno ritardo: Articolo 29 Registrazione dei dispositivi Articolo 31 Registrazione dei fabbricanti, dei mandatari e degli importatori Articolo 32 Sintesi relativa alla sicurezza e alla prestazione clinica Articolo 33, paragrafo 4 Inserimento dati in Eudamed da parte degli stakeholder
5 5 Articolo 40, paragrafo 2, seconda frase, Articolo 42, paragrafo 10 Articolo 43, paragrafo 2, Articolo 44, paragrafo 12, secondo comma Articolo 46, paragrafo 7, lettere d) ed e) Articolo 53, paragrafo 2 Nomina di esperti per la valutazione congiunta delle domande di notifica degli ON La Commissione inserisce le informazioni relative alla notifica dell'on su Eudamed La Commissione rende pubblico nel sistema NANDO l'elenco degli ON compresi: a. i numeri di identificazione b. le attività di valutazione della conformità, c. le tipologie di dispositivi per i quali sono stati notificati Gli SM presentano almeno 1 volta all'anno alla Commissione e all'mdcg una relazione sulle loro attività di monitoraggio e valutazione in loco concernenti gli ON e, se del caso, le controllate e i subcontraenti. La relazione contiene i particolari dei risultati di tali attività ed è considerata riservata dall'mdcg e dalla Commissione; la relazione comprende tuttavia una sintesi che è resa pubblica. In caso di limitazione, sospensione o revoca di una designazione, l'autorità responsabile degli ON introduce in Eudamed le informazioni concernenti: a) i certificati di cui ha imposto la sospensione o il ritiro; b) informa l' AC per i dispositivi medici dello Stato membro in cui ha sede il fabbricante attraverso Eudamed in merito ai certificati di cui ha imposto la sospensione o il ritiro. c) Tale AC prende le misure necessarie a evitare un rischio potenziale per la salute o sicurezza dei pazienti, degli utilizzatori o di altre persone. Se un fabbricante ritira la sua domanda di valutazione di conformità prima del suo esito l ON interessato informa tramite Eudamed tutti gli altri ON.
6 6 Articolo 54, paragrafo 3 Articolo 55, paragrafo 1 Articoli da 70 a 77 Articolo 78, paragrafi da 1 a 13 Articoli da 79 a 82 Articolo 86, paragrafo 2 Articoli 87 e 88 Articolo 89, paragrafi 5 e 7, e articolo 89, paragrafo 8, terzo comma Articolo 90 Articolo 93, paragrafi 4, 7 e 8 L'ON comunica alle AC, all'autorità responsabile degli ON e alla Commissione attraverso Eudamed se deve essere applicata la procedura di Scrutiny. Tale comunicazione è corredata della relazione sulla valutazione clinica. Meccanismo di esame relativo alle valutazioni della conformità di determinati dispositivi delle classi III e IIb, Indagini cliniche Procedura di valutazione coordinata per le indagini cliniche Revisione della procedura coordinata e Registrazione e segnalazione di eventi avversi che si verificano durante le indagini cliniche Trasmissione elettronica PSUR classe III o impiantabili Segnalazione di incidenti gravi e azioni correttive di sicurezza e relazioni sulle tendenze Analisi degli incidenti gravi e delle azioni correttive di sicurezza Analisi dei dati di vigilanza Attività di sorveglianza del mercato: Sintesi annuale delle AC dei risultati delle proprie attività di sorveglianza accessibile alle altre AC mediante Eudamed. L'AC che ha effettuato l'ispezione comunica il contenuto del rapporto all'operatore economico che è stato oggetto dell'ispezione. Prima di adottare il rapporto definitivo, l'ac offre a tale operatore economico la possibilità di presentare osservazioni. Detto rapporto di ispezione finale è inserito in Eudamed. Gli SM esaminano e valutano il funzionamento delle loro attività di sorveglianza del mercato. Tali esami e valutazioni hanno una periodicità almeno quadriennale e i relativi risultati sono comunicati agli altri SM e alla Commissione. Ogni Stato membro rende accessibile al pubblico una
7 7 sintesi dei risultati su Eudamed Articolo 95, paragrafi 2 e 4, Procedura per i dispositivi che presentano un rischio inaccettabile per la salute e la sicurezza Articolo 97, paragrafo 2, ultima frase, Se l'operatore economico non pone fine alla non conformità entro il periodo di tempo ragionevole indicato dalle AC, lo Stato membro interessato adotta immediatamente tutte le misure atte a limitare o vietare la messa a disposizione sul mercato del prodotto o a garantire che il prodotto sia richiamato o ritirato dal mercato. Detto SM informa quanto prima la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure mediante Eudamed Articolo 99, paragrafo 4, Se una misura adottata per i dispositivi che presentano un rischio inaccettabile per la salute e la sicurezza riguardi un dispositivo alla cui valutazione della conformità ha partecipato un ON, le AC, tramite Eudamed, informano detto ON e l'ac competente della misura adottata Articolo 120, paragrafo 3, primo comma, seconda Tuttavia, le prescrizioni del presente regolamento in frase. materia di sorveglianza post-commercializzazione, sorveglianza del mercato, vigilanza, registrazione di operatori economici e dispositivi si applicano e sostituiscono le corrispondenti prescrizioni di cui alle direttive Fino a quando Eudamed non sarà pienamente operativa, le corrispondenti disposizioni delle direttive continuano ad applicarsi al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalle disposizioni di cui al 1º comma del presente punto per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra cui, in particolare, quelle riguardanti rapporti di vigilanza, indagini cliniche, registrazione di dispositivi e operatori economici, e notifiche di certificazione. e. Si applicano a decorrere da 18 mesi dall'ultima delle date di cui alla lettera d): Articolo 29, para 4 Prima dell'immissione sul mercato di un dispositivo il fabbricante introduce o, se già fornite, verifica in Eudamed le informazioni di cui all'allegato VI, parte A, punto 2 e mantiene aggiornate tali informazioni, Articolo 56, para 5 L'ON inserisce in Eudamed le informazioni riguardanti i certificati rilasciati, le modifiche e le integrazioni, i certificati sospesi, resi nuovamente validi, ritirati o rifiutati e le limitazioni imposte sui certificati. Il pubblico ha accesso a queste informazioni.
8 8 a) Art. 27 para 4: I vettori UDI figurano sull'etichetta del dispositivo e su tutti i livelli esterni di confezionamento. I livelli esterni di confezionamento non comprendono i container di trasporto. b) Per i dispositivi impiantabili e per i dispositivi appartenente alla classe III Si applica a decorrere dal 26 maggio c) Per i dispositivi appartenenti alle classi IIa e IIb l'articolo 27, para 4, si applica a decorrere dal 26 maggio d) Per i dispositivi appartenenti alla classe I l'articolo 27, para 4, si applica a decorrere dal 26 maggio 2025; f. Per i dispositivi riutilizzabili che recano il vettore dell'udi sul dispositivo stesso l'articolo 27, para 4, si applica a decorrere da 2 anni dalla data di cui sopra per la rispettiva classe di dispositivi di cui a tale lettera; g. La procedura di cui all'articolo 78 Procedura di valutazione coordinata(multicentrica) per le indagini cliniche si applica a decorrere dal 26 maggio 2027, fatto salvo l'articolo 78, paragrafo 14 - procedura multicentrica entro il 2027 deve essere applicata solo dagli SM che hanno accettato. Dopo il 2027 tutti gli SM sono obbligati ad applicare tale procedura. - h. L articolo 120, paragrafo 12, si applica a decorrere dal 26 maggio 2019 (designazione automatica GS1, HIBBC, ICCBBA). IVDR artt 112 e 113: Abrogazione vs Entrata in vigore e data di applicazione 1. Il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUCE e si applica dal 26 maggio La direttiva 98/79 è abrogata dal 26 maggio Inoltre, occorre considerare l estensione della validità dei certificati rilasciati ai sensi delle Direttive (2024/certificati, 2025/distribuzione) e gli obblighi degli Stati membri e dei fabbricanti per quanto riguarda la vigilanza e gli obblighi dei fabbricanti relativamente alla messa a disposizione della documentazione. 3. Tuttavia, ci sono deroghe perlopiù legate alla piena operatività del database Eudamed per quanto attiene alla registrazione degli operatori economici, dei dispositivi, delle indagini cliniche e delle segnalazioni e della reportistica per la vigilanza e PMS Articolo 112 e 113/IVDR Abrogazione ed Entrata in vigore e data di applicazione IVDR L IVDR entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUCE e si applica a decorrere dal 26 maggio Tuttavia, si applicano le seguenti deroghe: a) Si applicano a decorrere dal 27 novembre 2023: l'articolo 27, para 3 Entro due settimane dall'immissione sul mercato di un dispositivo, gli importatori verificano che il fabbricante o il suo mandatario abbia fornito a Eudamed le informazioni di cui al paragrafo 1, l'articolo 51, para 5 5.L'ON introduce in Eudamed le informazioni riguardanti i certificati rilasciati, comprese le modifiche e le integrazioni, i certificati sospesi, resi nuovamente validi, ritirati o rifiutati e le limitazioni imposte sui certificati. Il pubblico ha accesso a queste informazioni b) Gli articoli da 31 a 46, Capo IV ON, e l'articolo 96, Autorità Competenti, si applicano a decorrere dal 26 novembre Tuttavia, a decorrere da tale data fino al 26 maggio 2022, gli obblighi degli ON a norma degli articoli da 31 a 46 si applicano solo agli organismi che presentano una domanda di designazione i sensi dell IVDR a norma dell'articolo 34;
9 9 c) l'articolo 97, Cooperazione, si applica a decorrere dal 26 maggio 2018; d) l'articolo 100, Laboratori di riferimento dell'unione europea, si applica a decorrere dal 25 novembre 2020; e) Articolo 24, para 4, (I vettori UDI figurano sull'etichetta del dispositivo e su tutti i livelli esterni di confezionamento. I livelli esterni di confezionamento non comprendono i container di trasporto), si applica: a. Per i dispositivi della classe D a decorrere dal 26 maggio b. Per i dispositivi delle classi B e C l'articolo 24, paragrafo 4, si applica a decorrere dal 26 maggio c. Per i dispositivi della classe A l'articolo 24, paragrafo 4, si applica a decorrere dal 26 maggio 2027; f) fatti salvi gli obblighi della Commissione ai sensi dell'articolo 34/MDR Funzionalità di Eudamed, qualora, a causa di circostanze che non avrebbero potuto essere ragionevolmente previste alla stesura del Piano di cui all'articolo 34, para 1, del presente regolamento, Eudamed non sia pienamente operativa al 26 maggio 2022, gli obblighi e le prescrizioni relativi a Eudamed si applicano dopo 6 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 34, para 3, di detto regolamento. Le disposizioni di cui alla frase precedente sono le seguenti: Articolo 26 Registrazione dei dispositivi Articolo 28 Registrazione dei fabbricanti, dei mandatari e degli importatori Articolo 29 Sintesi relativa alla sicurezza e alle prestazioni Articolo 36, paragrafo 2, seconda frase La Commissione tiene un elenco degli esperti nominati per svolgere le sue funzioni di valutazioni degli ON, insieme alle informazioni sul loro settore specifico di competenza e conoscenza Articolo 38, paragrafo 10 All'atto della pubblicazione della notifica nel sistema NANDO, la Commissione aggiunge in Eudamed di cui all'articolo 52 le informazioni relative alla notifica dell'on, insieme con i documenti previsti al para 4 del presente articolo e il parere e le risposte previsti ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo Articolo 39, paragrafo 2 La Commissione rende pubblico nel sistema NANDO l'elenco degli ON a norma dell IVDR, compresi i: a. numeri di identificazione loro assegnati e b. le attività di valutazione della conformità, c. le tipologie di dispositivi per i quali sono stati notificati. Essa mette anche a disposizione l'elenco in
10 10 Eudamed di cui all'articolo 52 e lo aggiorna. Articolo 40, paragrafo 12, secondo comma,. Gli SM presentano almeno 1 volta all'anno alla Commissione e all'mdcg una relazione sulle loro attività di monitoraggio e valutazione in loco concernenti gli ON e, se del caso, le controllate e i subcontraenti. La relazione contiene i particolari dei risultati di tali attività, comprese le attività di cui al para 7, ed è considerata riservata dall'mdcg e dalla Commissione; la relazione comprende tuttavia una sintesi che viene resa pubblica Articolo 42, paragrafo 7, lettere d) ed e), Sospensione ON: d) introduce IN Eudamed le informazioni concernenti i certificati di cui ha imposto la sospensione o il ritiro; e) informa l'autorità competente per i dispositivi medico-diagnostici in vitro dello SM in cui ha sede il fabbricante attraverso Eudamed in merito ai certificati di cui ha imposto la sospensione o il ritiro. Tale AC prende le misure necessarie a evitare un rischio potenziale per la salute o sicurezza dei pazienti, degli utilizzatori o di altre persone. Articolo 49, paragrafo 2 L'ON interessato informa gli altri organismi notificati, mediante Eudamed del ritiro di una domanda da parte di un fabbricante prima della decisione dell'on relativa alla valutazione della conformità. Articolo 50, paragrafo 1 Meccanismo di esame di valutazioni della conformità dei dispositivi di classe D Articoli da 66 a 73 Domanda, Valutazione, Conduzione di uno studio delle prestazioni Articolo 74, paragrafi da 1 a 13 Procedura di valutazione coordinata per gli studi delle prestazioni Articoli da 75 a 77 Revisione procedura coordinata e Registrazione e segnalazione di eventi avversi che si verificano durante le indagini cliniche Articolo 81, paragrafo 2 Trasmissione elettronica PSUR classe D
11 11 Articoli 82 e 83 Segnalazione di incidenti gravi e azioni correttive di sicurezza e relazioni sulle tendenze Articolo 84, paragrafi 5 e 7, e articolo 84, paragrafo 8, terzo comma Analisi degli incidenti gravi e delle azioni correttive di sicurezza Articolo 85 Analisi dei dati di vigilanza Articolo 88, paragrafi 4, 7 e 8 4.Le AC elaborano una sintesi annuale dei risultati delle attività di sorveglianza e la rendono accessibile alle altre autorità competenti mediante Eudamed. 7.L' AC che ha effettuato l'ispezione comunica il contenuto del rapporto di cui al paragrafo 6 del presente articolo all' OE che è stato oggetto dell'ispezione. Prima di adottare il rapporto definitivo, l'autorità competente offre a tale operatore economico la possibilità di presentare osservazioni. Detto rapporto di ispezione finale è inserito in Eudamed. 8.Gli SM esaminano e valutano il funzionamento delle loro attività di sorveglianza del mercato. Tali esami e valutazioni hanno una periodicità almeno quadriennale e i relativi risultati sono comunicati agli altri Stati membri e alla Commissione. Ogni SM rende accessibile al pubblico una sintesi dei risultati Eudamed. Articolo 90, paragrafi 2 e 4 2.Le AC notificano immediatamente alla Commissione, agli altri Stati membri in cui è stato rilasciato un certificato per il dispositivo in questione conformemente all'articolo 51 e all'on che ha rilasciato tale certificato, tramite Eudamed, i risultati della valutazione e le azioni che hanno chiesto di intraprendere agli operatori economici. 4.Se l' OE di cui al 1ª comma non intraprende opportune azioni correttive entro il periodo di cui al para 1, le AC adottano adeguate misure per vietare o limitare la messa a disposizione del dispositivo sul mercato, per ritirarlo da tale mercato o richiamarlo
12 12 Articolo 92, paragrafo 2, ultima frase Se l'oe non pone fine alla non conformità entro il periodo di tempo di cui al para 1 del presente articolo, lo SM interessato adotta immediatamente tutte le misure atte a limitare o vietare la messa a disposizione sul mercato del prodotto o a garantire che il prodotto sia richiamato o ritirato dal mercato. Detto SM informa quanto prima la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure mediante Eudamed. Articolo 94, paragrafo 4, Qualora una misura adottata a norma degli articoli da 90 a 93 riguardi un dispositivo alla cui valutazione della conformità ha partecipato un ON, le AC, mediante Eudamed, informano detto organismo e l'autorità responsabile dell ON della misura adottata Articolo 110, paragrafo 3, seconda frase Fino a quando Eudamed non è pienamente operativa, le corrispondenti disposizioni della direttiva 98/79/CE continuano ad applicarsi per ottemperare agli obblighi previsti dalle disposizioni di cui al primo comma del presente punto per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra cui, in particolare, le informazioni relative a studi delle prestazioni, rapporti di vigilanza, registrazione di dispositivi e operatori economici, e notifiche di certificazione; g) La procedura di cui all'articolo 74 si applica a decorrere dal 26 maggio 2027, fatto salvo l'articolo 74, paragrafo 14; indagini cliniche coordinate h) L articolo 110, paragrafo 10, si applica a decorrere dal 26 maggio (designazione automatica GS1, HIBBC, ICCBBA).
13 13 Conclusioni. Il Capo X dei Regolamenti stabilisce esenzioni per i dispositivi con un certificato valido ai sensi delle Direttive. Sono 2 gli scenari importanti che devono essere considerati: Distribuzione continua dei dispositivi attualmente fabbricati: I dispositivi marcati CE hanno un massimo di cinque 5 anni in più per la transizione, a condizione che siano fabbricati, imballati, etichettati e consegnati in un magazzino di prodotti finiti prima della fine del periodo di transizione di giugno 2020/MDR e 2022/IVDR Tuttavia, nonostante la distribuzione di questi dispositivi, i nuovi requisiti normativi per la fase di post-commercializzazione entrano in vigore. Ai sensi dell art. 120/MDR e 110/IVDR molti nuovi requisiti di sorveglianza saranno applicabili e potranno essere implementati con il nuovo standard EN ISO 13485:2016, Sistema di gestione della qualità. Questo standard sarà obbligatorio a partire da giugno 2019 e sostituirà la sua versione precedente. Fabbricazione, distribuzione e immissione continua sul mercato: L'articolo 120/MDR - 110/IVDR prevede anche un'altra esenzione. Il secondo paragrafo consente ai fabbricanti di dispositivi di continuare la produzione commerciale (e la distribuzione) con certificato valido ai sensi delle Direttive per un periodo fino a 4 anni oltre il 2020/MDR e 2 anni oltre il 2022/IVDR. Considerando che per i dispositivi medici di classe 1 l MDR si applicherà dal 26 maggio 2020, e per i dispositivi diagnostici in vitro senza certificato l IVDR si applicherà dal 26 maggio Vedi Low class devices: stessi benefici dei classe alta? Assobiomedica News 27 Febbraio n 247 (LINK) Tuttavia occorre tenere presente che la produzione commerciale e la distribuzione di dispositivi non è priva di rischi e di oneri tra cui: soddisfare continuamente i requisiti di sicurezza e prestazioni, il controllo dei prodotti, evitare modifiche significative alle progettazione come approvate e ai metodi di produzione, comprese l'etichettatura e l'imballaggio, nonché le condizioni di immagazzinamento e stoccaggio che, in quanto significative, richiederebbero una notifica al proprio ON.
14 14 Inoltre, i fabbricanti dovranno applicare tutti i nuovi requisiti di vigilanza e sorveglianza post-commercializzazione, PMCF e registrazione OE e dispositivi, i requisiti UDI, cui si aggiungono gli altri requisiti pre-market in conformità con l attuale regime delle Direttive. In conclusione, i Regolamenti presenteranno notevoli rischi per le aziende del settore che continuano a produrre e distribuire prodotti medicali conformi alle Direttive oltre il periodo di transizione. Le possibilità limitate di modifica alla progettazione per migliorare o mantenere le caratteristiche di sicurezza e prestazioni dei dispositivi potrebbero configurarsi come un ostacolo all'attuale processo di transizione degli articoli 120/110. In entrambi i casi, i fabbricanti non dovrebbero sottovalutare tali esenzioni e pianificare quanto prima una gestione della transizione appropriata e tempestiva. La strategia di regolamentazione del fabbricante dovrebbe concentrarsi sull'ottimizzazione del portafoglio prodotti e della struttura e su un piano per una transizione efficace ai Regolamenti ed avere successo nel lungo termine. In tutte le circostanze, i fabbricanti dovranno investire ingenti risorse per continuare ad essere sul mercato, dal momento che tutti questi dispositivi dovranno essere ri-certificati secondo le nuove regole: nella maggior parte dei casi i file tecnici dovranno essere rivisiti, dovranno essere generate ulteriori prove cliniche e redigere nuove dichiarazioni di conformità. Roma 24 aprile 2018 Area Regulatory Affairs Le informazioni, i dati e le tabelle riportate sono indirizzate ai membri di Assobiomedica. Il contenuto di questo documento deriva dalla raccolta effettuata presso le Istituzioni e Associazioni di categoria. Assobiomedica si riserva il diritto di modificare o aggiornare il contenuto o una parte di esso in qualsiasi momento se necessario.
Certifico S.r.l. IT 05/05/ di 260 MDR Regolamento dispositivi medici Reg. (UE) 2017/745 Ed
05/05/2019 2 di 260 MDR Regolamento dispositivi medici Reg. (UE) 2017/745 Ed. 1.1 2019 Realizzazione Certifico S.r.l. Sede op.: A. De Curtis 28-06135 PERUGIA Sede amm.: Via Benedetto Croce 15-06024 Gubbio
Realizzazione. MDR Regolamento dispositivi medici Reg. (UE) 2017/745
Realizzazione Certifico S.r.l. Sede op.: A. De Curtis 28-06135 PERUGIA Sede amm.: Via Benedetto Croce 15-06024 Gubbio PERUGIA Tel. + 39 075 5997363 + 39 075 5997343 Assistenza 800 14 47 46 info@certifico.com
GLI OPERATORI ECONOMICI NEL QUADRO DEI NUOVI REGOLAMENTI SUI DISPOSITIVI MEDICI
GLI OPERATORI ECONOMICI NEL QUADRO DEI NUOVI REGOLAMENTI SUI DISPOSITIVI MEDICI Sorveglianza e Vigilanza Roberto Pozzi- AIRMEDD BD Italia SpA EXPODENTAL MEETIING 17 Maggio 2018 Vigilanza Segnalazione incidenti
VIGILANZA E SORVEGLIANZA POST- COMMERCIALIZZAZIONE
VIGILANZA E SORVEGLIANZA POST- COMMERCIALIZZAZIONE VIGILANZA E SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONE I nuovi obblighi degli operatori economici in ambito di vigilanza e sorveglianza post-commercializzazione
ALLEGATO XI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ BASATA SULLA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEL PRODOTTO
ALLEGATO XI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ BASATA SULLA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEL PRODOTTO 1. L'obiettivo della valutazione della conformità basata sulla verifica della conformità del prodotto è garantire
MDR e IVDR: Validità dei certificati
MDR e IVDR: Validità dei certificati I Regolamenti sui dispositivi medici e dispositivi medici diagnostici in vitro, per consentire un'agevole attuazione del futuro quadro legislativo a beneficio di tutti
IL PARLAMENTO E IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 47, paragrafo 2,
Direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda talune scadenze (Gazzetta
GLI OPERATORI ECONOMICI NEL QUADRO DEI NUOVI REGOLAMENTI SUI DISPOSITIVI MEDICI
GLI OPERATORI ECONOMICI NEL QUADRO DEI NUOVI REGOLAMENTI SUI DISPOSITIVI MEDICI Linda Sanin UNIDI (Unione Nazionale Industrie Dentarie Italiane) EXPODENTAL MEETIING 17 Maggio 2018 DA DOVE NASCE L ESIGENZA
DIRETTIVA 2014/46/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
29.4.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 127/129 DIRETTIVA 2014/46/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 3 aprile 2014 che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio, relativa ai
III CONGRESSO CONGIUNTO DI ORTOPEDIA TECNICA
Il razionale del nuovo Regolamento III CONGRESSO CONGIUNTO DI ORTOPEDIA TECNICA Gian Luca Salerio, Dir. Area Normazione Internazionale UNI Sandro Storelli, Coordinatore Innovazione e ricerca CNA Padova
Cosa è cambiato per i fabbricanti di dispositivi medici in serie di Classe I. Alessandro BERTI
Alessandro BERTI Vice Presidente ADM ARHEA Associazione nazionale delle imprese del settore ausili per disabilità motorie Il nuovo regolamento MDR 745/2017 rappresenta una grande sfida per tutto il comparto.
Daniele Dondarini Segreteria ANTOI
Daniele Dondarini Segreteria ANTOI 2017/745 5 APRILE 2017 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea (L117/1) del 5 maggio 2017 REGOLAMENTO DISPOSITIVI MEDICI (UE) 2017/745 (MDR) 25 MAGGIO
Alessandro BERTI Vice Presidente ADM ARHEA Associazione nazionale delle imprese del settore ausili per disabilità motorie
PRESTAZIONI DEGLI AUSILI ERGONOMIA E SICUREZZA Introduzione : ausili e nuovo regolamento MDR 745/2017 Alessandro BERTI Vice Presidente ADM ARHEA Associazione nazionale delle imprese del settore ausili
Cosa cambia dal punto di vista dell industria
Cosa cambia dal punto di vista dell industria Il nuovo regolamento Dispositivi Medici XVIII Convegno Nazionale AIIC -Genova, 8 Aprile 2017 1 Il testo finale dei regolamenti MD & IVD è stato votato! Il
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 12.2.2019 C(2019) 873 final REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 12.2.2019 relativo ai modelli di dichiarazioni e di certificati "CE" per i sottosistemi
SCHEDA SINOTTICA DI CONSULTAZIONE DELLA NORMATIVA
SCHEDA SINOTTICA DI CONSULTAZIONE DELLA NORMATIVA Normativa D. Legislativo n. 507 del 14/12/1992 Titolo Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
REGOLAMENTO (UE) 2017/745 PER I DISPOSITIVI MEDICI. Le novità normative per il trading, la tracciabilità e la supply chain per i dispositivi medici
REGOLAMENTO (UE) 2017/745 PER I DISPOSITIVI MEDICI Le novità normative per il trading, la tracciabilità e la supply chain per i dispositivi medici Padova, 5 giugno 2017 dott. Riccardo Dainese Eumed s.r.l.
Il Ministro della Salute
Il Ministro della Salute Nuove modalità per gli adempimenti previsti dall articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni e per la registrazione dei dispositivi impiantabili
Gazzetta ufficiale n. L 291 del 08/11/2001 pag
Direttiva 2001/92/CE della Commissione, del 30 ottobre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 92/22/CEE del Consiglio relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a
Le schede dati di sicurezza secondo il REACH
L applicazione del Regolamento REACH: il caso dell Acetone Schede di sicurezza e scenari di esposizione Le schede dati di sicurezza secondo il REACH Roma, 10 giugno 2010 Federica Ceccarelli Esperta REACH
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) / DELLA COMMISSIONE. del
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 25.10.2018 C(2018) 6929 final DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) / DELLA COMMISSIONE del 25.10.2018 che stabilisce le specifiche per i registri dei veicoli di cui all'articolo
NUOVO REGOLAMENTO UE SUI DISPOSITIVI MEDICI
NUOVO REGOLAMENTO UE SUI DISPOSITIVI MEDICI Come prepararsi alla deadline 2020 Ramada Plaza Milano, Via Stamira d Ancona 27, Milano VIGILANZA E SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONE NEL NUOVO REGOLAMENTO
(Testo rilevante ai fini del SEE)
30.12.2017 L 351/55 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2468 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 2017 che stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici riguardanti gli alimenti tradizionali da paesi
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 8.3.2018 C(2018) 1392 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 8.3.2018 che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione
Fabbricanti di dispositivi medico -diagnostici in vitro
Commissione europea Scheda informativa per Fabbricanti di dispositivi medico -diagnostici in vitro La presente scheda informativa si rivolge ai fabbricanti di dispositivi medico-diagnostici in vitro. Per
NOTE PER I FABBRICANTI DI DISPOSITIVI MEDICI DI CLASSE I MDR 745/2017
NOTE PER I FABBRICANTI DI DISPOSITIVI MEDICI DI CLASSE I MDR 745/2017 INTRODUZIONE Il presente documento vuole essere una raccolta di evidenze riscontrate durante l analisi del documento emesso il 03.06.2009
Decisione n. 1/2009 relativa all inserimento nell allegato 1 di un nuovo capitolo 17 «Ascensori» nonché alla modifica del capitolo 1 «Macchine»
Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità Decisione n. 1/2009 relativa all inserimento nell
UNI EN ISO 13485:2016, la qualità applicata ai dispositivi
UNI EN ISO 13485:2016, la qualità applicata ai dispositivi L ISO ha pubblicato la nuova norma per facilitare l implementazione dei sistemi di gestione per la qualità, la quale serve alle organizzazioni
Gruppo AIMD: obblighi e responsabilità di sorveglianza post-vendita e post-clinica del fabbricante
VIGILANZA E SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONE Gruppo AIMD: obblighi e responsabilità di sorveglianza post-vendita e post-clinica del fabbricante Davide Perego Lorenzo Zanchetta Dispositivi Medici Impiantabili
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 149/2014 DELLA COMMISSIONE
18.2.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 46/3 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 149/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 febbraio 2014 che approva la sostanza attiva acido L-ascorbico a norma del regolamento
visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 207,
L 111/54 REGOLAMENTO (UE) 2019/632 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 aprile 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 al fine di prorogare l'uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti
I GIORNATA CONGRESSUALE 17 aprile 2018
I GIORNATA CONGRESSUALE 17 aprile 2018 Le tecniche ortopediche nel mare delle Norme, dei Regolamenti, del Mercato e dell Innovazione: le sfide per il comparto Daniele Dondarini CIDOS Emilia Romagna 2017/745
L 353/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea
L 353/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 28.12.2013 DIRETTIVA 2013/64/UE DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 che modifica le direttive del Consiglio 91/271/CEE e 1999/74/CE e le direttive 2000/60/CE,
GLI OPERATORI ECONOMICI NEL QUADRO DEI NUOVI REGOLAMENTI SUI DISPOSITIVI MEDICI
GLI OPERATORI ECONOMICI NEL QUADRO DEI NUOVI REGOLAMENTI SUI DISPOSITIVI MEDICI IDENTIFICAZIONE UNIVOCA DEI DISPOSITIVI MEDICI sistema UDI Cristina Bazzaro AIRMEDD KULZER srl EXPODENTAL MEETING 17 Maggio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
L 301/22 18.11.2015 REGOLAMENO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2066 DELLA COMMISSIONE del 17 novembre 2015 che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del arlamento europeo e del Consiglio, i requisiti
ECOMP.3.B UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 20 marzo 2019 (OR. en) 2018/0040 (COD) PE-CONS 44/19 UD 51 CODEC 403
UNIONE EUROPEA IL PARLAMENTO EUROPEO IL CONSIGLIO Bruxelles, 20 marzo 2019 (OR. en) 2018/0040 (COD) PE-CONS 44/19 UD 51 CODEC 403 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI. Bruxelles, 1 febbraio 2019
COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI Bruxelles, 1 febbraio 2019 DOMANDE E RISPOSTE IN RELAZIONE AL RECESSO DEL REGNO UNITO DALL'UNIONE EUROPEA PER QUANTO
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 23.4.2019 C(2019) 2910 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 23.4.2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio
COSMOPROF. UNIPRO Forum tecnico regolamentare. Bologna, 16 aprile 2010
COSMOPROF UNIPRO Forum tecnico regolamentare Bologna, 16 aprile 2010 I soggetti, i ruoli e le responsabilità nel nuovo Regolamento sui cosmetici Avv. Sonia Selletti Cenni introduttivi Il Regolamento 1223/2009
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2016 (OR. en)
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2016 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2013/0226 (COD) 9878/1/16 REV 1 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: STATIS 35 TRANS 219 CODEC 823
IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 301/22 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2066 DELLA COMMISSIONE. del 17 novembre 2015
L_2015301I.01002201.xml http://eur-lex.europa.eu/legal-content/i/x/hml/?uri=celex:32015r2066&fro... agina 1 di 5 18.11.2015 I Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 301/22 REGOLAMENO DI ESECUZIONE (UE)
Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA IL DIRETTORE GENERALE VISTA la direttiva 94/9/CE relativa agli
Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA IL DIRETTORE GENERALE VISTA la Direttiva 97/23/CE del Parlamento
PERSONA RESPONSABILE UNA NUOVA FIGURA PROFESSIONALE IN AZIENDA. Dott.ssa Cristina Bazzaro QA & RA Manager
PERSONA RESPONSABILE UNA NUOVA FIGURA PROFESSIONALE IN AZIENDA Dott.ssa Cristina Bazzaro QA & RA Manager Articolo 15 Persona responsabile del rispetto della normativa 1.I fabbricanti, all'interno della
ESTRATTI DIRETTIVE EUROPEE CONCERNENTI LA PATENTE DI GUIDA. Direttiva del Consiglio 19 luglio 1991 concernente la patente di guida (91/439/CEE)
ESTRATTI DIRETTIVE EUROPEE CONCERNENTI LA PATENTE DI GUIDA Direttiva del Consiglio 19 luglio 1991 concernente la patente di guida (91/439/CEE) Articolo 7 5. Si può essere titolari di un'unica patente di
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 13.3.2019 C(2019) 1882 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 13.3.2019 relativo ai criteri che gli operatori professionali devono rispettare al fine
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
2008R0306 IT 23.04.2008 000.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B REGOLAMENTO (CE) N. 306/2008 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile
LINEA GUIDA ESTENSIONE DEL PERIODO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI GAS MEDICINALI, DEL VUOTO E DI EVACUAZIONE DEI GAS ANESTETICI
LINEA GUIDA ESTENSIONE DEL PERIODO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI GAS MEDICINALI, DEL VUOTO E DI EVACUAZIONE DEI GAS ANESTETICI I EDIZIONE - gennaio 2019 Il presente documento è stato
Regolamento per la certificazione di Sistemi di Gestione Qualità nel settore Dispositivi Medici
Regolamento per la certificazione di Sistemi di Gestione Qualità nel settore Dispositivi Medici In vigore dal 01/04/2019 RINA Via Corsica 12 16128 Genova - Italia tel +39 010 53851 fax +39 010 5351000
DIRETTIVA DELEGATA../ /UE DELLA COMMISSIONE. del
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 31.10.2014 C(2014) 7993 final DIRETTIVA DELEGATA../ /UE DELLA COMMISSIONE del 31.10.2014 che modifica l'allegato III della direttiva 2014/32/UE, per quanto riguarda il campo
10728/4/16 REV 4 ADD 1 BUC/lui/S 1 DRI
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 7 marzo 2017 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2012/0266 (COD) 10728/4/16 REV 4 ADD 1 MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO Oggetto: PHARM 43 SAN 284 MI 478 COMPET 402
(Testo rilevante ai fini del SEE)
L 171/100 26.6.2019 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1084 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l'armonizzazione dell'elenco degli stabilimenti,
Le ultime novità sul database europeo EUDAMED e il codice di identificazione del dispositivo UDI
Le ultime novità sul database europeo EUDAMED e il codice di identificazione del dispositivo UDI discusse durante l incontro del gruppo di lavoro composto dalla Commissione (COM) gli stati membri (SM)
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 14.3.2019 C(2019) 1922 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 14.3.2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio
ACCREDIA L Ente Italiano di Accreditamento. Workshop. Il Nuovo Regolamento Europeo 2016/425 sui DPI. 20 Settembre Dr.
ACCREDIA L Ente Italiano di Accreditamento Workshop Il Nuovo Regolamento Europeo 2016/425 sui DPI 20 Settembre 2017 Dr. Lorenzo Petrilli 1 / 16 20 SETTEMBRE 2017 Il sistema europeo di assicurazione della
PROCEDURA OPERATIVA PER LA SORVEGLIANZA
26/01/2011 Pag. 1 di 6 PROCEDURA OPERATIVA PER LA SORVEGLIANZA POST- VENDITA 1. SCOPO... 2 2. APPLICABILITÀ... 2 3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO... 2 3.1. Modulistica di riferimento... 3 4. RESPONSABILITÀ...
UDI: ultime novità dalla Commissione e dal MS italiano
UDI: ultime novità dalla Commissione e dal MS italiano Nel corso del Workshop UDI organizzato a Roma da Assobiomedica lo scorso 31 gennaio 2018 sono intervenuti rappresentanti delle istituzioni, del mondo
I CONTROLLI DOCUMENTALI SUI GIOCATTOLI
I CONTROLLI DOCUMENTALI SUI GIOCATTOLI A P P R O F O N D I M E N T O SUI C O N T R O L L I D O C U M E N T A L I N E L L A M B I T O D E L P I A N O F O R M A T I V O IN M A T E R I A DI V I G I L A N
Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 15.7.2010 COM(2010)381 definitivo 2010/0205 (CNS) Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso
Dispositivi medici e nuovo Regolamento Europeo
Società di Scienze Farmacologiche Applicate Society for Applied Pharmacological Sciences Seminario GdL Dispositivi Medici 15 Luglio 2013 Milano Dispositivi medici e nuovo Regolamento Europeo Principali
LA GOVERNANCE DEL NUOVO SISTEMA E I TEMPI E LE FORME DELL IMPLEMENTAZIONE
LA GOVERNANCE DEL NUOVO SISTEMA E I TEMPI E LE FORME DELL IMPLEMENTAZIONE Milano, 10 ottobre 2017 Salvatore Scalzo Health Technology and Cosmetics DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2378 DELLA COMMISSIONE
18.12.2015 L 332/19 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2378 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2015 recante talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali.
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 11 dicembre 2013 (OR. en) 16665/13 POSEIDOM 21 REGIO 277 ENV 1102 AGRI 771 SOC 974 SAN 473
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 11 dicembre 2013 (OR. en) 16665/13 POSEIDOM 21 REGIO 277 ENV 1102 AGRI 771 SOC 974 SAN 473 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
ESEMPIO DI CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE / IMPORTAZIONE 1
ESEMPIO DI CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE / IMPORTAZIONE 1 (di seguito ), una filiale interamente di proprietà di., entrambe le società interamente di proprietà di ASSICURAZIONE DEL CONTROLLO QUALITA, VIGILANZA
LA PERSONA RESPONSABILE DEL RISPETTO DELLA NORMATIVA
LA PERSONA RESPONSABILE DEL RISPETTO DELLA NORMATIVA Alessandro Berti Vice Presidente AIRMEDD Article 15 Person responsible for regulatory compliance I fabbricanti, (.mandatari ) all'interno della loro
LA BANCA DATI EUROPEA EUDAMED
LA BANCA DATI EUROPEA EUDAMED Cos'è EUDAMED? Fin dal 2001, EUDAMED è stato concepito quale sistema di informazione per lo scambio di notizie legali relative all'applicazione delle direttive dell'unione
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 29.11.2017 C(2017) 7845 final REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 29.11.2017 relativo alle modalità concernenti le procedure per la notifica dei veicoli
(Testo rilevante ai fini del SEE)
L 162/14 23.6.2017 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1111 DELLA COMMISSIONE del 22 giugno 2017 che stabilisce norme tecniche di attuazione relative alle procedure e ai moduli per l'invio di informazioni
Vigente al:
DECRETO LEGISLATIVO 7 gennaio 2016, n. 1 (Raccolta 2016) Attuazione della direttiva 2014/58/UE, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici.
Vigilanza sui dispositivi medici
Livorno 29 Aprile 2006 IL SISTEMA DI FARMACOVIGILANZA E IL PERCORSO DI SEGNALAZIONE DELL ADRs Vigilanza sui dispositivi medici DISPOSITIVI MEDICI Difetti di fabbricazione, Problemi occasionali, Errori
Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA IL DIRETTORE GENERALE VISTO il Regolamento (CE) n. 765/2008 del
Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA IL DIRETTORE GENERALE VISTA la Direttiva 2014/33/UE del Parlamento
Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA IL DIRETTORE GENERALE VISTA la Direttiva 95/16/CE del Parlamento
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 10 marzo 2017 (OR. en)
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 10 marzo 2017 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2012/0267 (COD) 7189/17 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Data: 9 marzo 2017 Destinatario: n. doc. Comm.: COM(2017)
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 28 aprile 2010 (07.05) (OR. en) 9109/10 Fascicolo interistituzionale: 2009/0125 (CNS)
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 28 aprile 2010 (07.05) (OR. en) 9109/10 Fascicolo interistituzionale: 2009/0125 (CNS) POSEIMA 3 POSEICAN 3 POSEIDOM 3 REGIO 36 UD 117 NOTA del: Segretariato generale
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 18 giugno 2015 (OR. en)
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 18 giugno 2015 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: DIRETTIVA
Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA IL DIRETTORE GENERALE VISTO il Regolamento (CE) N. 765/2008 del
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 702/2011 DELLA COMMISSIONE
L 190/28 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 21.7.2011 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 702/2011 DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 2011 recante approvazione della sostanza attiva proesadione, a norma
UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 15 maggio 2014 (OR. en) 2011/0228 (COD) LEX 1540 PE-CONS 25/1/14 REV 1 AGRILEG 21 VETER 8 CODEC 278
UNIONE EUROPEA IL PARLAMENTO EUROPEO IL CONSIGLIO Bruxelles, 15 maggio 2014 (OR. en) 2011/0228 (COD) LEX 1540 PE-CONS 25/1/14 REV 1 AGRILEG 21 VETER 8 CODEC 278 DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 20.10.2017 COM(2017) 609 final 2017/0267 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell Unione europea in sede di comitato congiunto
riguardante la distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano (2) ( 3).
Dir. 92/25/CEE del 31 marzo 1992 ( 1). Direttiva del Consiglio riguardante la distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano (2) ( 3). (1) Pubblicata nella G.U.C.E. 30 aprile 1992, n. L 113. Entrata
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 5.09.00 COM(00) 55 definitivo 00/00 (CNS) Volume I Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 77/88/CEE, con riguardo alla proroga della
(2) Termine di recepimento: vedi articolo 8 della presente direttiva.
Dir. 2004/41/CE del 21 aprile 2004 ( 1). Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 30.8.2011 COM(2011) 524 definitivo 2011/0228 (COD) C7-0229/11 IT Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio
Gazzetta ufficiale dell'unione europea
L 55/4 REGOLAMENTO (UE) 2016/293 DELLA COMMISSIONE dal 1 o marzo 2016 recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti
Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA IL DIRETTORE GENERALE VISTA la Direttiva 97/23/CE del Parlamento
DIR N. 97/11/CE
DIR. 03.03.1997 N. 97/11/CE Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Pubblicata nella
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/425 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 9 MARZO 2016, SUI DISPOSITIVI
EMANA il seguente regolamento:
SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL ARTICOLO 7, COMMI 4 E 5, DELLA LEGGE 25 OTTOBRE 2017, N. 163, PER L ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA REGOLAMENTARE
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
2012R0873 IT 02.10.2012 000.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B REGOLAMENTO (UE) N. 873/2012 DELLA COMMISSIONE del 1 o ottobre
Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA IL DIRETTORE GENERALE VISTA la Direttiva 95/16/CE del Parlamento
Realizzazione. Regolamento DPI Regolamento (UE) 2016/425
Realizzazione Certifico S.r.l. Sede op.: A. De Curtis 28-06135 PERUGIA Sede amm.: Via Benedetto Croce 15-06024 Gubbio PERUGIA Tel. + 39 075 5997363 + 39 075 5997343 Assistenza 800 14 47 46 info@certifico.com
TBS Group. Roberto Belliato. Il Nuovo Regolamento MDR-IVD: Riflessi e impatto operativo per l Ingegneria Clinica
TBS Group Roberto Belliato Il Nuovo Regolamento MDR-IVD: Riflessi e impatto operativo per l Ingegneria Clinica Trieste, 09/03/2018 Approccio Fase preliminare di studio del Nuovo Regolamento UE 746/2017
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
1996R2232 IT 20.01.2011 002.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B REGOLAMENTO (CE) n. 2232/96 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI
30.1.2016 IT L 24/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/124 DELLA COMMISSIONE del 29 gennaio 2016 che approva il PHMB (1600; 1.8) come principio attivo esistente destinato
(Testo rilevante ai fini del SEE)
12.11.2015 L 295/11 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2014 DELLA COMMISSIONE dell'11 novembre 2015 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i modelli per la presentazione
Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI
16.6.2017 L 153/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1005 DELLA COMMISSIONE del 15 giugno 2017 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il
DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 2015, n. 204
DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 2015, n. 204 Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. (15G00220) (GU n.297 del 22-12-2015) Vigente al: 6-1-2016