TASI TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 2014

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1 TASI TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 2014 L art. 1, comma 669, della legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.), come modificato dall art. 1 del D.L. 16/2014, ha istituito la TASI Tributo sui servizi indivisibili- che è una componente della IUC (Imposta Unica Comunale) e copre i costi che il Comune sostiene per la pubblica illuminazione, manutenzione del suolo e verde pubblico, polizia municipale, etc.). SOGGETTI PASSIVI La TASI è dovuta da chi ha il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. La TASI è a carico sia del possessore che dell utilizzatore dell immobile. Nel caso in cui l immobile sia occupato da un soggetto diverso dal proprietario (o titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione), quest ultimo e l occupante ( in questo caso inquilino, comodatario, ecc.) sono titolari di un autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore; in tal caso l obbligazione tributaria rimane esclusivamente a carico del solo proprietario. L occupante è tenuto a versare la TASI nella misura del 10% del tributo complessivamente dovuto; la restante parte è dovuta dal proprietario o titolare del diritto reale. Per l anno 2014 gli inquilini di abitazioni in locazione (eccetto inquilini di alloggi sociali, nonché gli utilizzatori di fabbricati rurali strumentali) non sono soggetti al pagamento della TASI. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei (6) mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal proprietario dell immobile. In caso di locazione finanziaria, la TASI, è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. SONO SOGGETTI A TASI tutti i fabbricati e le aree edificabili, con eccezioni di quelli esclusi od esenti sotto indicati. Per FABBRICATO si intende l unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

2 Per AREA FABBRICABILE si intende il terreno utilizzabile a scopo edificatorio in base al piano regolatore o altri strumenti urbanistici ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell indennità di espropriazione per pubblica utilità. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un area sita nel proprio territorio è fabbricabile. Per l anno 2014 la TASI si applica: all abitazione principale e alle pertinenze della stessa. L abitazione principale è l immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; per pertinenza si intendono i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2 (cantina, soffitta), C/6 (autorimessa, posto auto) e C/7 (tettoia), limitatamente ad una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo; all unità immobiliare assimilata all abitazione principale e relative pertinenze, cioè quella posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali; alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, art. 13, D.L. 201/2011. EX CASA CONIUGALE Per quanto disposto dal D.L. n. 16/2014 l ex casa coniugale è considerata equiparata all abitazione principale, e per la stessa vanno quindi applicate le stesse aliquote e detrazioni. CASE DI ABITAZIONE DEI COLTIVATORI E IMPRENDITORI AGRICOLI Sono soggette a TASI con l aliquota prevista per le abitazioni principali (2,5 per mille- 0,25%) FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ALL AGRICOLTURA Per la definizione di fabbricato rurale ad uso strumentale si rimanda all art. 9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla Legge 26 febbraio 1994 n I fabbricati rurali strumentali sono quelli di categoria catastale D/10 o che abbiano ottenuto il requisito di ruralità presso l Agenzia del Territorio a prescindere dalla categoria catastale. Sono soggetti a TASI con aliquota del 1 per mille (0,1%) Se il fabbricato rurale strumentale è locato a terzi il proprietario versa il 90% del totale dell imposta annua dovuta e l affittuario il restante 10%

3 Per l anno 2014 la TASI NON si applica a : tutti gli altri fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 10,3 per mille (1,03%) tutti gli immobili esenti ai fini IMU (eccetto fabbricati rurali ad uso strumentale); alloggi regolarmente assegnati dall Agenzia Territoriale per la Casa; TERRENI AGRICOLI BASE IMPONIBILE La base imponibile (ossia il valore su cui calcolare il tributo) della TASI è quella prevista per l applicazione dell Imposta Municipale Propria (IMU), determinata ai sensi dell articolo 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 3 e4 dell articolo 13 del D.L. 201/2011, e precisamente: Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato: 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (esclusi A/10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7; 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D10; Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore N.B. La base imponibile è ridotta del 50%: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004; b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono dette condizioni. CALCOLO DELL IMPOSTA Il calcolo dell imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l aliquota deliberata. L imposta è dovuta per anni solari in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell anno nei quali si è protratto il possesso. Si considera per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni. Esempio di calcolo: abitazione principale fabbricato di categoria catastale A/2 con rendita catastale pari ad Euro 550,00 + pertinenza categoria catastale C/6 con rendita catastale di. 35,00. Percentuale di possesso 100% Base imponibile TASI :. 550, ,00 =. 585,00 + 5% x 160 = ,00 TASI dovuta annuale: ,00 x 2,5 diviso mille =. 231,00 Fabbricati rurali strumentali all agricoltura 1) D/10 condotto direttamente - Rendita catastale Valore imponibile : % x 65 = ,50 TASI dovuta annuale : ,50 x 1 diviso mille =. 167,21 arrotondato a. 167,00

4 2) D/10 affittato Rendita catastale Valore imponibile : % x 65 = ,50 TASI dovuta annuale : ,50 x 1 diviso mille =. 167,21 arrotondato a. 167, ,00 x 90% =. 150,30 TASI totale annua a carico del proprietario. 167,00 x 10% =. 16,70 TASI totale a carico dell affittuario ALIQUOTE TASI 2014 Si comunica che con delibera di Consiglio Comunale n. 15/2014 del 28/08/2014 sono state approvate le aliquote TASI per l anno 2014 e il relativo Regolamento di applicazione. ALIQUOTE TASI 2014 Aliquota 2,5 per mille (0,25%) Per le abitazioni principali con relative pertinenze e per le unità immobiliari ad esse equiparate, aventi categoria catastale A/2,A/3, A/4, A/5, A/6, A/7; pertinenze massimo una per tipo aventi categoria catastale C/2, C/6, C/7) Aliquota 1 per mille (0,1%) Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (una per tipo categoria catastale C/2, C/6, C/7), assoggettate ad aliquota IMU del 5 per mille (0,5%) Aliquota 1 per mille (0,1%) Tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale all agricoltura Aliquota zero per mille (0%) Per tutti gli altri immobili e aree edificabili Detrazione Nessuna detrazione per l anno 2014 PAGAMENTO I soggetti passivi effettuano il versamento dell imposta dovuta al Comune per l anno in corso in n. 2 due- rate (D.Lgs. 06/03/2014 n. 16, art. 1/b): la prima rata di acconto pari al 50% dell importo annuo dovuto, scadente il 16 giugno, è stata prorogata al 16 ottobre sia per i possessori di abitazione principale e una pertinenza per tipo (come sopra definite) che per i possessori e utilizzatori di fabbricati rurali strumentali; la seconda rata a saldo, pari al restante 50%, scadente il 16 dicembre E comunque consentito il pagamento in un unica soluzione entro il 16 ottobre Modalità di computo dei mesi per il calcolo della rata di acconto TASI La rata di acconto TASI deve essere calcolata seguendo le stesse regole dell IMU. Se ad esempio il contribuente ha acquistato il fabbricato a maggio, la prima rata deve essere calcolata in ragione del 50% dell imposta dovuta su otto dodicesimi. Importo minimo di versamento: la TASI non è versata qualora l importo dovuto sia inferiore a. 3,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

5 MODALITA DI VERSAMENTO E CODICI TRIBUTO ANNO 2014 Il versamento deve avvenire in autoliquidazione da parte del contribuente, cioè è il contribuente che calcola quanto dovuto e versa il tributo con le modalità sotto specificate. Per agevolare i contribuenti è disponibile sul sito del comune il calcolo on line dell imposta, come per l IMU, con relativa stampa del modello di pagamento F24. Il versamento dell imposta dovrà essere eseguito utilizzando il modello F24 disponibile presso le banche, Poste Italiane SpA, agenti della riscossione e in formato elettronico sul sito Per il versamento deve essere utilizzata la sezione IMU e altri tributi locali ; nello spazio codice ente/codice comune il codice catastale del Comune in cui sono situati gli immobili, costituito da quattro caratteri(comune di San Salvatore Monferrato I144); nello spazio codice Tributo i codici di cui alla seguente tabella: FATTISPECIE CODICE TASI CODICE COMUNE Abitazione principale e pertinenze 3958 Altri fabbricati ( da non utilizzare per anno 2014) 3961 I144 Aree fabbricabili ( da non utilizzare per anno 2014) 3960 Fabbricati rurali ad uso strumentale 3959 Si avverte che usando tale modalità di pagamento è possibile effettuare la compensazione con crediti di imposta esclusivamente relativi a tributi erariali (Irpef, IVA, ecc.) o a rapporti di natura previdenziale/assistenziale (Inps, Inail, ecc.). Non è ammessa in alcun modo la compensazione utilizzando crediti TASI. La colonna presente nella sezione IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI del modello F24 relativa a importi a credito compensati non deve quindi mai essere utilizzata a tale scopo. Con Decreto Ministero Economia e Finanze del 23 maggio 2014 è stato approvato l apposito bollettino di conto corrente postale per il versamento della TASI. Il bollettino riporta obbligatoriamente il seguente numero di conto corrente: , valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale e deve essere intestato PAGAMENTO TASI. Su tale conto corrente non è ammessa l effettuazione di versamenti tramite bonifico. I bollettini saranno resi disponibili gratuitamente presso gli uffici postali. MODALITA DI VERSAMENTO PER I SOGGETTI NON RESIDENTI IN ITALIA Per provvedere al pagamento dell imposta dall estero, il contribuente deve effettuare un bonifico a favore del Comune di San Salvatore Monferrato (Codice Bic/Swift: BPMIITMMXXX), utilizzando il codice Iban IT80C Avvertenze: La copia dell operazione deve essere inoltrata al Comune di San Salvatore Monferrato ( Ufficio Tributi Piazza Carmagnola nr Fax ) per i successivi controlli. Come causale del versamento devono essere indicati: -il codice fiscale del contribuente; -la sigla TASI, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell Agenzia delle Entrate n. 46/E del 24 aprile 2014; -l annualità di riferimento; -l indicazione Acconto o Saldo.

6 RAVVEDIMENTO OPEROSO In caso di pagamento non effettuato entro il termine previsto, oppure parzialmente effettuato, si può provvedere a regolarizzare la propria posizione, attraverso l istituto del Ravvedimento Operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997). Ulteriori informazioni e modalità di calcolo possono essere reperite alla pagina di informativa IMU. DICHIARAZIONE TASI La dichiarazione per gli immobili il cui obbligo dichiarativo è sorto dal 1 gennaio 2014 va presentata entro il 30 giugno In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni già presentate ai fini dell IMU o della previgente ICI, contenente tutti gli elementi utili per l applicazione della TASI. CASISTICA DEGLI IMMOBILI Immobili locati Per l anno 2014 gli inquilini di abitazione in locazione o coloro che occupano l immobile a titolo di comodato d uso gratuito non sono soggetti al pagamento della TASI. Tali immobili sono soggetti all IMU con aliquota ordinaria (altri fabbricati) del 10,3 per mille (1,03%). TASI e coobbligati- applicazione della TASI tra possessori coabitanti L art. 1, comma 671, della legge di stabilità per l anno 2014 dispone che i possessori dell immobile sono coobbligati in solido al pagamento della TASI, vale a dire che ognuno dei possessori paga in base alla propria quota e applica l aliquota relativa alla propria condizione soggettiva; il comune però, in caso di mancato pagamento da parte di uno dei possessori, può rivolgersi indifferentemente all uno o all altro soggetto coobbligato per la riscossione dell intero debito tributario. TASI e coobbligati - applicazione della TASI tra possessori non coabitanti Qualora un fabbricato sia posseduto da due soggetti con percentuali di proprietà diverse (es. comproprietario A 70% e comproprietario B 30%) e solo per uno dei due ( ad es. il soggetto B) quell immobile sia adibito ad abitazione principale, la TASI dovrà essere versata solo dal soggetto B, cioè colui che dimora e risiede anagraficamente, in base alla propria quota di possesso applicando l aliquota del 2,5 per mille (0,25%) senza detrazioni; il soggetto A, non dovrà versare nulla di TASI ( per l anno 2014 per i fabbricati a disposizione l aliquota deliberata è pari a zero) ma dovrà effettuare entro il 16 dicembre il versamento dell IMU in base alla propria quota di possesso utilizzando l aliquota annuale del 10,3 per mille (1,03%). Il comune, in caso di mancato pagamento del soggetto B (quello che ha la dimora e la residenza anagrafica) può comunque rivolgersi al soggetto A, in quanto obbligato in solido, per la riscossione della TASI.

7 Assegnazione della casa coniugale al coniuge e relative pertinenze Nei casi di assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la TASI deve essere versata solo dal coniuge cui è stata assegnata l ex casa familiare ed è sempre considerata abitazione principale. L altro coniuge potrà beneficiare delle agevolazioni per l abitazione principale sull eventuale altro immobile posseduto nel quale risiede anagraficamente e dimora abitualmente. Unità abitativa e relative pertinenze posseduta dagli appartenenti alle Forze armate e pertinenze Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, ai fini dell applicazione dell aliquota e detrazione per abitazione principale e relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Decesso del proprietario o detentore nel corso dell anno 2014 Il pagamento della TASI deve essere effettuato dagli eredi con modello F24 intestato al deceduto per il periodo fino alla data della morte. Per il periodo successivo il pagamento deve essere effettuato direttamente a nome degli eredi ciascuno per la propria quota di possesso. Decesso di un coniuge Il coniuge superstite che ha il diritto di abitazione previsto dall art. 540, comma 2, del Codice Civile, deve versare l intera imposta relativa all abitazione (e pertinenze) dove i coniugi convivevano, mentre per gli altri eventuali immobili ogni erede deve versare la TASI in base alla propria quota di possesso. Cittadini italiani residenti all estero iscritti Aire La legge n. 80 del 23 maggio 2014 ha disposto che per il 2014 i comuni non possano più assimilare (con regolamento) all abitazione principale l immobile posseduto da cittadini italiani non residenti in Italia ed iscritti all Aire, pertanto per questi immobili non si deve versare la TASI ma si deve versare l IMU applicando l aliquota del 10,3 per mille (1,03%). Il codice tributo da indicare sul modello F24 sarà L attuale formulazione dell art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, prevede che a partire dall anno 2015 sarà considerata direttamente adibita ad abitazione principale (assimilazione di legge e non più facolta del Comune) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d uso; su tale unità immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

8 Terreni fabbricabili posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) I terreni qualificati dal PRG come fabbricabili, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, sia persone fisiche che società, sono comunque considerati terreni agricoli e quindi esenti da TASI. Se le aree edificabili non sono possedute da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all art. 1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, ma sono date in affitto a coltivatori diretti o Iap che coltivano l area edificabile, la TASI per l anno 2014 non è comunque dovuta; in questo caso, come avviene per l IMU, il terreno resta area edificabile ed è soggetto ad aliquota IMU del 10,3 per mille (1,03%). Per ulteriori informazioni e per tutto quanto non specificato nella presente informativa rivolgersi all Ufficio Tributi del Comune tel int. 3 tributi@comune.sansalvatoremonferrato.al.it Calcolo on line della TASI 2014 Il servizio permette ai proprietari di unità immobiliari di calcolare la TASI 2014 dovuta e stampare il modello F24, direttamente utilizzabile per il pagamento. Il Comune di San Salvatore Monferrato declina ogni responsabilità per eventuali disguidi o inesattezze che si possano verificare nella procedura di calcolo dovuti all inserimento di dati non esatti.

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