LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 2005 NR 26 TUTELA DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO SOGGETTO A PREDAZIONE
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1 Allegato 1) LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 2005 NR 26 TUTELA DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO SOGGETTO A PREDAZIONE Bando per la presentazione delle domande di contributo finalizzato alla Realizzazione delle Opere di Prevenzione di cui all articolo 1), punto 2), lettera a) L.R. 4 febbraio 2005 nr 26 e s.m.i. Provincia di Pisa anno 2012.
2 Con l applicazione della Legge Regionale nr 26 del 4 febbraio 2005 Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione, modificata dalla Legge Regionale nr 65 del 6 dicembre 2005, la Regione Toscana ha inteso dare un sostegno agli allevatori che subiscono danni al bestiame ad opera di animali selvatici (animali predatori) di cui all allegato IV della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, nei confronti dei quali vige un divieto assoluto di caccia. Pertanto la Provincia di Pisa ha approvato questo bando per la presentazione delle domande di contributo a cui possono partecipare gli aventi diritto che ne hanno i requisiti. Art. 1 Opere di prevenzione oggetto di contributo Le opere di prevenzione oggetto di contributo ai sensi dell articolo 2) Legge Regionale 4 febbraio 2005, n. 26 e s.m.i. sono rappresentate da: A) Stalle o ricoveri per animali Sono oggetto di contributo la costruzione, la ristrutturazione e l ammodernamento di stalle o ricoveri per animali, che hanno le seguenti caratteristiche: 1. consistere in fabbricati rurali ad uso zootecnico realizzati in muratura, legno o altro solido materiale destinati al riposo, al foraggiamento e al riparo degli animali; 2. essere situati all interno dell azienda richiedente; 3. avere le dimensioni idonee al numero di capi allevati per i quali è necessario garantire protezione dagli animali predatori. B) Recinzioni metalliche o elettriche Sono oggetto di contributo la costruzione, la ristrutturazione o l ammodernamento di recinzioni che hanno le seguenti caratteristiche: 1. consistere in strutture realizzate in metallo a maglie variabili o con materiale elettrico destinate a proteggere gli animali dalla predazione; 2. essere realizzate all interno dell azienda richiedente; 3. essere adeguate a impedire ai predatori di penetrare; 4. avere dimensioni idonee in relazione al numero di capi allevati per i quali è necessario garantire protezione dagli animali predatori e comunque non superiore al parametro di 1 ettaro ogni 2 unità bestiame adulto (UBA); 5. garantire l accesso ai fondi recintati mediante la realizzazione di almeno un passaggio che comunque assicuri gli effetti e la continuità della recinzione. Le recinzioni non costituiscono fondo chiuso ai sensi dell articolo 25) della Legge Regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ) ove non abbiano le caratteristiche ivi previste per configurare un fondo chiuso e devono essere rispettate le prescrizioni di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale del 20 dicembre 1994, n. 588 (Norme per la salvaguardia delle produzioni agricole). C) Sistemi di allerta o sorveglianza Sono oggetto di contributo: 1. l acquisto o l ammodernamento di sistemi di allerta o videosorveglianza che hanno le seguenti caratteristiche:
3 1.1 essere idonei al rilevamento della presenza di predatori e/o alla visualizzazione a distanza delle strutture di ricovero e dell area immediatamente circostante; 1.2 essere realizzati nell immediata prossimità delle strutture adibite al ricovero degli animali nelle aree dove è massimo il rischio di attacchi da parte di predatori. 2. l acquisto o l ammodernamento di strumenti di allarme luminoso, sonoro o di altro tipo che abbiano finalità di deterrenza nei confronti degli animali predatori o siano idonei a facilitare un pronto intervento da parte dell allevatore. D) Acquisto e addestramento di cani appartenenti a razze idonee alla custodia dell allevamento. Art. 2 Beneficiari dei contributi Sono beneficiari dei contributi per le opere di prevenzione esclusivamente gli imprenditori agricoli che esercitano l attività di allevamento di specie bovine, ovi-caprine ed equine. Le aziende agricole possono essere beneficiarie dell aiuto se: a) dimostrano adeguata redditività, ai sensi del regolamento di cui all articolo 8) della Legge Regionale 27 luglio 2007 n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola). Fino all entrata in vigore del predetto regolamento continuano ad applicarsi i criteri previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 2002, n (Piano di sviluppo rurale) parte IV, misura 1, allegato IV 1.1; b) sono gestite da soggetti dotati di sufficienti conoscenze e competenze professionali attestabili dal possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) o dall iscrizione nel registro delle imprese come imprenditori agricoli o piccoli imprenditoricoltivatori diretti unitamente all effettivo esercizio delle attività di allevamento di animali; c) rispettano i requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. Art. 3 Requisiti generali di ammissibilità della domanda di contributo La domanda di contributo è ammissibile: a) se riguarda una o più opere di prevenzione di cui all articolo 1); b) se l opera di prevenzione ricade all interno del territorio dei comuni della provincia di Pisa di seguito elencati: Casale Marittimo, Cascina Terme, Castellina Marittima, Chianni, Fauglia, Guardistallo, Lajatico, Lorenzana, Montescudaio, Riparbella, Santa Luce. c) se l opera di prevenzione è realizzata dopo la presentazione della domanda stessa. Le domande che non rispettano i requisiti indicati nel presente regolamento, sono dichiarate inammissibili con atto notificato al richiedente. Art. 4 Priorità Ai fini dell assegnazione dei contributi gli aventi diritto vengono inseriti in una graduatoria unica provinciale determinata dal punteggio raggiunto in base ai seguenti elementi di priorità: a) possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP): punti 10; b) il progetto non prevede interventi strutturali ma solo acquisto di attrezzatura: punti 5; c) numero di addetti alla zootecnia superiore o uguale a 2 (ULU inscritte all INPS): punti 4; d) numero addetti alla zootecnia inferiore a 2 (ULU iscritte all INPS): punti 2;
4 e) non aver usufruito di interventi pubblici nell ultimo quinquennio: punti 3; f) avere presentato domanda l anno precedente (entrata in graduatoria ma non finanziabile per insufficienza di risorse ) per lo stesso progetto: punti 3. A parità di punteggio prevale l azienda che ha presentato domanda che prevede un investimento minore. Art. 5 Regime di aiuto e criteri per la determinazione delle spese ammissibili Il costo dell investimento è computato secondo i seguenti criteri: a) nel caso di opere edili, in base al prezzario del provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana; b) nel caso di recinzioni, in base al prezzario per le opere in agricoltura approvato dalla Giunta Regionale. Nel caso il prezzario non contenga le voci, si segue il criterio di cui al successivo punto c); c) nel caso di sistemi di allerta o di sorveglianza, in base alla scelta motivata fra tre preventivi presentati da ditte in concorrenza tra di loro; se la scelta non è motivata deve essere scelto il preventivo a importo minore; i preventivi devono contenere i seguenti dati: 1. tipologia e nr di beni/attrezzature, costo e importo totale; 2. dicitura i prezzi indicati sono contenuti entro quelli di listino; 3. dicitura i beni/attrezzature sono in pronta consegna, oppure riportare i termini della consegna ai fine della dimostrazione di immediata cantierabilità. Fermo restando quanto previsto all articolo 1) sono inoltre considerate spese ammissibili, se coerenti con le altre spese relative all opera finanziata ed eque rispetto ai prezzi di mercato: 1) le spese generali e gli onorari di progettazione e direzione lavori, gli studi di fattibilità e i costi per l acquisto di brevetti, avendo cura di specificare la percentuale in base all importo del progetto; 2) i lavori in economia, se si tratta di prestazioni poste in essere direttamente dall azienda. Tali prestazioni sono valutate tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l attività eseguita. Il contributo è concesso fino ad un massimo del 40 % della spesa ammessa ed effettivamente sostenuta. Nelle zone svantaggiate e/o montane di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28/04/1975 il contributo viene elevato al 50 % della spesa ammessa ed effettivamente sostenuta. Non sono ammessi contributi superiori a ,00. Art. 6 Modalità di presentazione della domanda di contributo Per accedere ai contributi i soggetti di cui all articolo 2) devono presentare la domanda di contributo (Modello A) alla Provincia di Pisa Dipartimento dello Sviluppo Locale Servizio Politiche Rurali U.O. Zootecnia, Piazza Vittorio Emanuele II nr 14, Pisa, tramite raccomandata A/R, entro il 24 Agosto 2012; a tal fine farà fede il timbro dell ufficio postale. E consentita anche la consegna a mano in busta chiusa entro le ore 13,00 del 24 Agosto 2012, in questo caso il personale incaricato rilascerà una ricevuta di avvenuta consegna. La domanda, che deve riportare l indicazione specifica della tipologia di intervento da realizzare, deve essere completa di: a) Relazione tecnico economica firmata dal richiedente contenente: 1) descrizione degli interventi programmati; 2) dati catastali (foglio di mappa e particella) in cui realizzare l opera;
5 3) quadro spese distinto per tipologia di intervento. b) Dichiarazione nella quale l avente diritto attesti: 1) di appartenere alla categoria dei beneficiari di cui all articolo 2); 2) di possedere i requisiti generali di cui all articolo 3); 3) di avere la piena disponibilità dei terreni in cui è realizzata l opera di prevenzione per una durata minima di 5 anni; a tal fine non è valido il regime di comodato; 4) l immediata cantierabilità delle opere e degli acquisti previsti; 5) l assenza di procedure concorsuali negli ultimi 5 (cinque) anni; 6) impegno a realizzare le opere richieste a contributo; 7) di rispettare tutti gli obblighi normativi inerenti la realizzazione dell opera compreso il vincolo di destinazione; 8) di non distogliere i contributi dalle finalità per le quali sono stati concessi; 9) di comunicare all ente competente la data di ultimazione dei lavori al fine di poter iniziare le operazioni di collaudo e di verifica finale; 10) di mantenere e utilizzare le opere realizzate per la durata minima di 5 (cinque) anni. Art. 7 Modalità e procedure di erogazione La Provincia di Pisa: a) entro il 1 Ottobre 2012 trasmette alla Regione Toscana Settore Politiche Agroambientali, Attività Faunistico-Venatoria, Pesca dilettantistica, l elenco delle domande pervenute e l importo complessivamente richiesto dagli aventi diritto; b) comunica agli eventuali esclusi l esito delle loro domande e la motivazione; c) richiede agli aventi diritto i documenti necessari al completamento delle domande, di seguito riportati, che devono essere trasmessi entro 30 giorni dalla comunicazione pervenuta: 1) visure catastali e planimetria catastale (scala 1:2000) in cui deve essere indicato il perimetro dei terreni e/o fabbricati oggetto dell intervento; 2) titolo di possesso dei terreni e fabbricati oggetto dell intervento, di durata almeno pari a 5 (cinque) anni; in caso di contratti in scadenza prima del suddetto termine, documento a firma del proprietario, attestante la volontà di proroga del contratto; non si ammette contratto di comodato; 3) nel caso di comproprietà/affitto dei fabbricati/terreni oggetto della richiesta di contributo, dichiarazione dei comproprietari/proprietari che autorizzano a presentare domanda e percepire il corrispondente aiuto; 4) nel caso di società copia dell atto costitutivo, dello statuto e dell eventuale atto deliberativo con il quale viene approvato il progetto e la decisione di presentare domanda di aiuto; 5) computo metrico estimativo delle opere; 6) preventivi scelti con importo totale dei beni/attrezzature/servizi con espressi i termini della relativa consegna ai fine della dimostrazione di immediata cantierabilità e dichiarazione della ditta fornitrice attestante che i prezzi indicati sono contenuti entro quelli di listino; 7) qualora necessario copia della Concessione o Autorizzazione edilizia o D.I.A. comprensiva della documentazione e degli allegati tecnici, quest ultima controfirmata dal beneficiario; 8) documentazione fotografica sullo stato delle opere prima della realizzazione del progetto; 9) ogni altra documentazione necessaria all istruttoria.
6 d) dopo che la Regione Toscana avrà definito il quadro delle risorse destinate a finanziare i progetti, avrà cura di: redigere la graduatoria definitiva dei beneficiari; l elenco degli eventuali esclusi per esaurimento risorse finanziarie; l elenco degli eventuali esclusi per mancanza di requisiti di accesso alla misura; emettere l atto di assegnazione dei contributi spettanti agli aventi diritto indicando: 1.gli interventi e la spesa ammessa a contributo; 2.i tempi di realizzazione delle opere; 3.le modalità di rendicontazione degli interventi; 4.il vincolo di destinazione di cinque anni decorrente dal giorno di comunicazione di ultimazione dell opera; 5.ogni altra eventuale regola necessaria ai fini della successiva liquidazione del contributo stesso. trasmettere eventuale comunicazione a tutti gli esclusi. Non sono ammesse varianti progettuali né modifiche delle azioni a meno di varianti non sostanziali al progetto che non ne modifichino l importo, le finalità e il posizionamento nella graduatoria redatta dall ente locale. Entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione dei lavori, il beneficiario è tenuto a trasmettere la richiesta di accertamento delle spese sostenute, con le modalità riportate nell atto di assegnazione. Entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta di accertamento delle spese la Provincia di Pisa provvede al collaudo delle opere e previa valutazione dei documenti di spesa, procede alla liquidazione del contributo. Qualora gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori entro cinque anni dall insediamento, i massimali d aiuto di cui all articolo 2), comma 2) della L.R. 26/2005 possono essere elevati nel rispetto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo. Tutte le spese sostenute devono essere documentate tramite fatture accompagnate da un documento che ne dimostri l avvenuto pagamento (bonifico bancario/postale, assegni, estratti conto, ecc.). Sono ammessi pagamenti in contanti non superiori a 500,00 per ogni fattura emessa e per un importo massimo di 2.000,00. Per quanto non specificato si rimanda alla Delibera G.R.T. 345/2004. I documenti originali presentati ai fini della liquidazione del contributo devono essere annullati mediante apposizione della data e di un timbro dell ufficio istruttore recante indicazione del contributo erogato. Art. 8 Rinuncia, decadenza e revoca Il beneficiario può rinunciare al contributo concesso dandone immediata comunicazione all ente competente. Salvo il caso di rinuncia per cause di forza maggiore, l imprenditore agricolo non può ripresentare domanda di contributo per la realizzazione di opere di prevenzione per i due anni successivi. Si ha decadenza dai contributi concessi quando: a) le somme percepite a titolo di contributo sono state distolte dalle finalità per le quali furono concesse; b) sono state fornite indicazioni non veritiere; c) quando gli acquisti e/o le opere finanziate non sono utilizzati per più di un anno nel quinquennio a partire dalla data di collaudo. L accertata decadenza, da parte della provincia comporta l immediata revoca del contributo concesso con l attivazione delle procedure di recupero delle somme erogate, gravate degli interessi previsti dalla vigente normativa in materia. Art. 9 Disponibilità finanziarie
7 La Regione Toscana assegna annualmente alla Provincia di Pisa le risorse necessarie a finanziare i progetti ammessi, in particolare: a) entro il 31 marzo fa una prima assegnazione in base al numero di UBA per bovini, ovicaprini ed equini risultante dai dati dell ultimo censimento dell istituto nazionale di statistica (ISTAT) e in base ai danni registrati nell anno precedente; b) entro il 31 ottobre fa una seconda assegnazione sulla base dell ammontare delle richieste di contributo pervenute. 10) Informativa ai sensi della Legge 241/90 L Ufficio responsabile del procedimento è: Provincia di Pisa Dipartimento dello Sviluppo Locale Servizio Politiche Rurali U.O. Zootecnia, Piazza Vittorio Emanuele II nr 14, Pisa. Il responsabile del procedimento è il dott. Andrea Acciai, Dirigente del Servizio Politiche Rurali. Per informazioni: Dr. Sebastiano Boccaccio, tel. 050/929619, s.boccaccio@provincia.pisa.it. Dott.ssa Cinzia Sbrana, tel. 050/929613, c.sbrana@provincia.pisa.it. fax 050/ Il presente bando entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all albo pretorio della provincia di Pisa.
8 Modello A L.R. NR 26 DEL 4 FEBBRAIO 2005 E S.M.I. TUTELA DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO SOGGETTO A PREDAZIONE E S.M.I. Domanda di contributo anno 2011 Il/la sottoscritto nato/a ( ) il / / e residente in Via/Piazza nr, località, (cap ), in qualità di dell Azienda Agricola, con sede in Via, nr, località, Partita Iva/Codice Fiscale, chiede i contributi di cui alla L.R. nr 26/2005 articolo 2) e s.m.i. finalizzati alla realizzazione delle seguenti opere: TIPOLOGIA IMPORTO ( ) 1., 2., 3., 4., 5., per una spesa complessiva di. A tal fine, ai sensi del D.P.R. nr 445 del 28 dicembre 2000, dichiara: di essere imprenditore agricolo che esercita l attività di allevamento della specie che il bestiame allevato è così composto: categoria (toro, vacca, ecc.) nr Adulti Altri Totale di possedere adeguata redditività, ai sensi del regolamento di cui all articolo 8 della legge regionale 27 luglio 2007 n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola). Fino all entrata in vigore del predetto regolamento continuano ad
9 applicarsi i criteri previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 2002, n (Piano di sviluppo rurale) parte IV, misura 1, allegato IV 1.1; di possedere sufficienti conoscenze e competenze professionali attestabili dal possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) o dall iscrizione nel registro delle imprese come imprenditori agricoli o piccoli imprenditori-coltivatori diretti unitamente all effettivo esercizio delle attività di allevamento di animali; di rispettare i requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. di possedere i requisiti generali di ammissibilità di cui all articolo 6) del Bando per la presentazione delle domande di contributo finalizzato alla realizzazione delle opere di prevenzione di cui all articolo 1), punto 2), lettera a) L.R. 4 febbraio 2005 nr 26 e s.m.i. Provincia di Pisa anno 2011; Ai fini della determinazione del punteggio per l inserimento nella graduatoria unica provinciale, dichiara inoltre: di essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP): punti 10; che il progetto non prevede interventi strutturali ma solo acquisto di attrezzatura e animali: punti 5; che il numero di addetti alla zootecnia è superiore o uguale a 2 (ULU inscritte all INPS): punti 4; che il numero di addetti alla zootecnia è inferiore a 2 (ULU iscritte all INPS): punti 2; di non aver usufruito di interventi pubblici nell ultimo quinquennio: punti 3; di avere presentato domanda l anno precedente (entrata in graduatoria ma non finanziabile per insufficienza di risorse ) per lo stesso progetto: punti 3. Dichiara infine che l azienda agricola ricade in Zona montana o svantaggiata ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28/04/1975; che l azienda agricola non ricade in zona montana o svantaggiata ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28/04/1975; di avere la disponibilità dei terreni in cui sarà realizzata l opera di prevenzione; che le opere e gli acquisti previsti sono immediatamente cantierabili; l assenza di procedure concorsuali negli ultimi 5 (cinque) anni; di realizzare le opere richieste a contributo; di rispettare tutti gli obblighi normativi inerenti la realizzazione dell opera compreso il vincolo di destinazione; di non aver ricevuto contributi per simili progetti e di non aver fatto alcuna richiesta di contributi per simili progetti o se ha presentato specifica richiesta, di aver rinunciato alla medesima; di non distogliere i contributi dalle finalità per le quali sono stati concessi; di comunicare all ente competente la data di ultimazione dei lavori al fine di poter iniziare le operazioni di collaudo e di verifica finale; di mantenere e utilizzare le opere realizzate per la durata minima di 5 (cinque) anni. (barrare la voce che interessa)
10 Allegati: 1) Relazione tecnico economica firmata dal richiedente contenente: a) descrizione degli interventi programmati; b) dati catastali (foglio di mappa e nr particelle) in cui realizzare l opera; c) quadro spese per tipologia di intervento. 2) documento di riconoscimento in corso di validità. Data Firma
LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 2005 NR 26 TUTELA DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO SOGGETTO A PREDAZIONE
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