UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

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1 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO IL RETTORE Decreto prot. 4438/I/003 AA/ RICHIAMATO il D.M , n. 509 Regolamento recante norme concernenti l autonomia didattica degli atenei che all art. 11 dispone che le Università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo che sono redatti nel rispetto delle disposizioni del predetto D.M. e successivi provvedimenti; VISTA la deliberazione del Senato Accademico del , par. 3, che ha approvato il nuovo Regolamento didattico di Ateneo e gli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio allegati al suddetto Regolamento didattico di Ateneo; VISTO il decreto direttoriale del con il quale il MIUR ha approvato il suddetto Regolamento generale e gli ordinamenti dei corsi di laurea allegati, previo accoglimento delle osservazioni formulate dal CUN, ad eccezione degli ordinamenti didattici per i quali ha disposto il riesame da parte dello stesso CUN; CONSIDERATO che il MIUR ha autorizzato l Università ad istituire, a decorrere dall a.a. 2001/2002, i corsi di laurea i cui ordinamenti didattici sono stati approvati ; RICHIAMATA la deliberazione del , con la quale il CUN ha formulato osservazioni, sia in ordine alla parte generale, sia in ordine agli ordinamenti dei corsi di studio; VISTA la deliberazione del Senato Accademico del , par. 3, che ha approvato le relative modifiche al Regolamento didattico di Ateneo, sia alla parte generale sia agli ordinamenti dei corsi di studio, conformandosi alle osservazioni formulate dal CUN; VISTA la nota del MIUR del , prot. n. 1136, con la quale si comunica che l efficacia del decreto rettorale di emanazione del Regolamento in questione è subordinata all aggiornamento della banca dati dell offerta formativa, di cui all art. 17 c. 95 lettera b) della legge 127/97; VISTO lo Statuto dell Università degli Studi di Bergamo, ed in particolare l art. 12, relativo all approvazione ed emanazione dei Regolamenti di Ateneo; D E C R E T A Art E emanato il Regolamento didattico generale di Ateneo di cui alle premesse, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante. 2. Sono emanati gli ordinamenti didattici dei seguenti corsi di laurea, che sono allegati al suddetto Regolamento didattico generale di Ateneo: CLASSE 2 Corso di laurea in Operatore giuridico d impresa CLASSE 17 Corso di laurea in Commercio estero Corso di laurea in Economia e amministrazione delle imprese Corso di laurea in Statistica e informatica per la gestione delle imprese Art. 2 Con successivo decreto rettorale si provvederà all emanazione degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea che sono stati trasmessi al CUN per il riesame, a seguito delle modifiche introdotte con delibera del Senato Accademico del Art. 3 Il presente decreto verrà pubblicato nel bollettino ufficiale del MIUR, ai sensi dell art.6 della legge 168/89 e la sua efficacia decorrerà dall aggiornamento della banca dati dell offerta formativa, di cui all art.17, c.95 lettera b) della legge 127/97. Bergamo, 13 agosto 2001 IL RETTORE prof. Alberto Castoldi F.to Alberto Castoldi

2 2 ==//==//== Decreto prot. n. 7941/I/003 AA/ IL RETTORE VISTO il D.M , n. 509 Regolamento recante norme concernenti l autonomia didattica degli atenei che all art. 11 dispone che le Università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo che sono redatti nel rispetto delle disposizioni del predetto D.M. e successivi provvedimenti; RICHIAMATO il decreto direttoriale del del MIUR che subordina al riesame del CUN l approvazione di alcuni ordinamenti didattici per i quali il CUN stesso aveva formulato esplicita richiesta di riesame; VISTO il decreto direttoriale del del MIUR che, preso atto che gli ordinamenti didattici sono stati riformulati accogliendo le osservazioni del CUN, approva i predetti ordinamenti didattici e i relativi corsi di laurea; VISTA la nota del MIUR del , prot. n. 1136, con la quale si comunica che l efficacia del decreto rettorale di emanazione del Regolamento in questione è subordinata all aggiornamento della banca dati dell offerta formativa, di cui all art. 17 c. 95 lettera b) della legge 127/97; VISTO lo Statuto dell Università degli Studi di Bergamo, ed in particolare l art. 12, relativo all approvazione ed emanazione dei Regolamenti di Ateneo; RICHIAMATO il decreto rettorale n. 4438/I/003 del di emanazione del Regolamento didattico generale di Ateneo e degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea approvati dal decreto direttoriale del del MIUR; D E C R E T A Art. 1 Sono emanati gli ordinamenti didattici dei seguenti corsi di laurea che sono allegati al Regolamento didattico generale di Ateneo approvato con decreto rettorale n. 4438/I/003 del : CLASSE 4 Corso di laurea in Ingegneria edile CLASSE 5 Corso di laurea in Lettere CLASSE 9 Corso di laurea in Ingegneria informatica CLASSE 10 Corso di laurea in Ingegneria meccanica Corso di laurea in Ingegneria gestionale CLASSE 11 Corso di laurea in Lingue e letterature straniere CLASSE 14 Corso di laurea in Scienze della comunicazione CLASSE 18 Corso di laurea in Scienze dell educazione CLASSE 28 Corso di laurea in Economia e commercio Art. 2 I predetti corsi di laurea, unitamente a quelli i cui ordinamenti didattici sono già stati approvati con decreto direttoriale del , sono attivati dall a.a. 2001/2002.

3 3 Art. 3 Il presente decreto verrà pubblicato nel bollettino ufficiale del MIUR, ai sensi dell art. 6 della legge 168/89 e la sua efficacia decorrerà dall aggiornamento della banca dati dell offerta formativa, di cui all art. 17, c. 95 lettera b) della legge 127/97. Bergamo, IL RETTORE prof. Alberto Castoldi F.to Alberto Castoldi ==//==//== Decreto prot. n /I/003 NF/mfc IL RETTORE VISTO il D.M n. 509 Regolamento recante norme concernenti l autonomia didattica degli atenei che all art. 11 dispone che le Università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo che sono redatti nel rispetto delle disposizioni del predetto D.M. e successivi provvedimenti; RICHIAMATI i decreti rettorali n. 4438/I/003 del e n. 7941/I/003 del di emanazione del Regolamento didattico generale di Ateneo e degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea approvati dal MIUR con decreti direttoriali del e del ; VISTA la nota del MIUR del , prot. n. 1136, con la quale si comunica che l efficacia del decreto rettorale di emanazione del Regolamento in questione è subordinata all aggiornamento della banca dati formativa, di cui all art. 17 c. 95 lettera b) della legge 127/97; RILEVATO che nella fase di aggiornamento della banca dati formativa sono emerse discordanze con le disposizioni del D.M ; CONSIDERATO che con nota prot. n. 9248/I/005 del e prot. n /I/005 del l Università di Bergamo ha inoltrato al MIUR le richieste di correzione formulate dalle Facoltà interessate; RITENUTO necessario provvedere alla correzione degli ordinamenti didattici prima dell aggiornamento della banca dati formativa; D E C R E T A Art. 1 Le tabelle allegate agli ordinamenti didattici dei seguenti corsi di laurea, di cui al Regolamento didattico generale di Ateneo approvato con decreto rettorale n. 4438/I/003 del , sono sostituite, limitatamente ai curriculum indicati, dagli allegati al presente decreto che ne formano parte integrante: CLASSE 9 Corso di laurea in Ingegneria informatica Curriculum informatica industriale CLASSE 10 Corso di laurea in Ingegneria gestionale Curriculum Economico-produttivo CLASSE 18 Corso di laurea in Scienze dell educazione Curriculum Educatore professionale nell area socio-sanitaria.

4 4 Art. 2 Il presente decreto verrà pubblicato nel bollettino ufficiale del MIUR, ai sensi dell art. 6 della legge 168/89 e la sua efficacia decorrerà dall aggiornamento della banca dati dell offerta formativa, di cui all art. 17, c. 95 lettera b) della legge 127/97. Bergamo, IL RETTORE prof. Alberto Castoldi F.to Alberto Castoldi ==//==//== Decreto prot. n /I/003 IL RETTORE VISTO il D.M. 509/99 Regolamento recante norme concernenti l autonomia didattica degli Atenei ; VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 4438/I/003 del ; VISTA la richiesta avanzata dal MIUR, con nota prot. n. 813 del , di inserimento dell elenco delle Facoltà nel Regolamento Didattico di Ateneo; VISTA la delibera del Senato Accademico del che ha soddisfatto la richiesta avanzata dal MIUR, con l inserimento dell elenco delle Facoltà nell Allegato 3; D E C R E T A Art. 1 E emanata la modifica del comma 1, dell art. 31 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 4438/I/003 del , come da premessa. La versione integrale modificata del suddetto comma è la seguente: In allegato al presente Regolamento didattico di Ateneo sono acclusi l elenco completo delle Facoltà, dei Corsi di studio istituiti e, ove previsti, gli Ordinamenti didattici dei corsi di studio attivati. Gli allegati al Regolamento Didattico di Ateneo di cui all art. 31 sono pertanto integrati con l elenco delle Facoltà riportato in allegato 3: Allegato 3 FACOLTA DI ECONOMICA FACOLTA DI INGEGNERIA FACOLTA DI LETTERE E FILOSOFIA FACOLTA DI LINGUE E LETTERETURE STRANIERE. Art. 2 Il presente Decreto entra in vigore con decorrenza immediata. Bergamo, IL RETTORE (Prof. Alberto Castoldi) f.to Alberto Castoldi) ==//==//== Decreto prot. n. 1777/I/003 AA/ Oggetto: Decreto di modifica del comma 7, dell art. 22, del Regolamento didattico generale di Ateneo. IL RETTORE RICHIAMATO il decreto rettorale n. 4438/I/003 del di emanazione il Regolamento didattico generale di Ateneo e successive modificazioni;

5 5 VISTA la deliberazione del Senato Accademico del che ha approvato la modifica dell art. 22, comma 7 e 8 del predetto Regolamento didattico di Ateneo, relativo alla composizione delle commissioni giudicatrici della prova finale; RICHIAMATA la deliberazione del con la quale il CUN ha espresso parere favorevole alla modifica dell art. 22, comma 7, del Regolamento in questione, comportante la riduzione da sette a cinque dei componenti le Commissioni giudicatrici della prova finale per il conseguimento dei titoli di studio, mentre ha espresso parere contrario alla modifica dell art. 22, comma 8, per la parte tesa a comprendere tra i componenti delle suddette Commissioni di laurea anche i cultori della materia, anche in relazione alla riduzione numerica proposta nel comma 7 dell art. 22; VISTA la nota del MIUR del , prot. n. 228, con la quale si trasmette il sopraccitato parere del CUN; VISTO lo Statuto dell Università degli Studi di Bergamo, ed in particolare l art. 12, relativo all approvazione ed emanazione dei Regolamenti di Ateneo; D E C R E T A Art. 1 E emanata la modifica del comma 7, dell art. 22, del Regolamento didattico generale di Ateneo come specificato nelle premesse del presente decreto, pertanto il testo del comma 7 dell art. 22 del Regolamento è il seguente: Art. 22 Prove finali e conseguimento dei titoli di studio O m i s s i s 7. Le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate dal Preside di Facoltà e sono composte secondo le norme stabilite nei Regolamenti didattici e, comunque da un minimo di cinque membri di cui almeno tre nominati tra i professori di prima e di seconda fascia e Ricercatori dell Ateneo. Almeno un membro della Commissione deve essere un Professore di prima o seconda fascia. Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, ove presente, dal Coordinatore del Collegio didattico interessato o dal Professore di prima o seconda fascia più anziano nel ruolo. Art. 2 Il presente decreto entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all Albo Ufficiale d Ateneo. Bergamo, IL RETTORE (Prof. Alberto Castoldi) F.to Alberto Castoldi ==//==//== Decreto prot. n. 9517/II/018 /AA IL RETTORE VISTO il D.P.R. n. 25 del Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento e in particolare l art. 2, comma 4, che dispone che le Università, in deroga alle disposizioni di cui al comma 3, sulla base di una relazione tecnica del nucleo di valutazione interno ed acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento, possono autonomamente istituire nuove facoltà e corsi nel territorio sede dell Ateneo, con risorse a carico dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali al sistema universitario; RICHIAMATO il Consiglio di Facoltà di Economia del che ha deliberato la proposta di costituzione della Facoltà di Giurisprudenza a decorrere dall a.a. 2004/2005, per gemmazione della stessa Facoltà di Economia; RICHIAMATE le deliberazioni del Senato Accademico del e del Consiglio di Amministrazione del che hanno approvato l istituzione e l attivazione della Facoltà di Giurisprudenza dall a.a. 2004/2005, nonché l afferenza a detta Facoltà del Corso di laurea in Operatore giuridico d impresa e del Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza;

6 6 RICHIAMATA la relazione tecnica del Nucleo di valutazione di Ateneo redatta nella seduta del ; ACQUISITO il parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento espresso nella seduta del ; VISTO il parere favorevole del CUN; VISTO il decreto del Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca del che ha approvato la modifica al Regolamento Didattico d Ateneo relativa alla istituzione della Facoltà di Giurisprudenza; VISTO il Regolamento Didattico d Ateneo in vigore; D E C R E T A Art A decorrere dal , presso l Università degli Studi di Bergamo, è istituita la FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA. 2. Alla Facoltà di Giurisprudenza afferiscono i seguenti corsi di laurea: - Corso di laurea in Operatore giuridico d impresa - Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza Art. 2 La predetta Facoltà, a decorrere dal , avrà le stesse funzioni e la stessa struttura amministrativa delle Facoltà già attivate, in applicazione dell'art. 25 dello Statuto vigente e alla medesima è riconosciuta autonomia finanziaria, amministrativa e gestionale nei limiti delle risorse assegnate, ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello Statuto. Art. 3 E conseguentemente modificato l allegato 3 del Regolamento didattico d Ateneo, parte generale, con l inserimento della Facoltà di Giurisprudenza. Bergamo, ==//==//== IL RETTORE (Prof. Alberto Castoldi) f.to Alberto Castoldi Decreto prot. n /II/018 /AA Decreto rettorale di istituzione e attivazione della Facoltà di Scienze umanistiche e cambio denominazione della Facoltà di Lettere e filosofia in Facoltà di Scienze della formazione. IL RETTORE VISTO il D.P.R. n. 25 del Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento e in particolare l art. 2, comma 4, che dispone che le Università, in deroga alle disposizioni di cui al comma 3, sulla base di una relazione tecnica del Nucleo di valutazione interno ed acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento, possono autonomamente istituire nuove facoltà e corsi nel territorio sede dell Ateneo, con risorse a carico dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali al sistema universitario; RICHIAMATE le deliberazioni del Senato Accademico del e del Consiglio di Amministrazione del , che hanno approvato l istituzione della Facoltà di Scienze umanistiche a partire dall anno accademico 2006/2007; RICHIAMATA la relazione tecnica del Nucleo di valutazione di Ateneo, redatta nella seduta del , che ha espresso parere favorevole all attivazione della Facoltà di Scienze umanistiche invitando a procedere al cambio di denominazione della Facoltà di Lettere e filosofia; ACQUISITO il parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento espresso nella seduta del ;

7 7 VISTA la deliberazione del del Consiglio di Facoltà di Lettere e filosofia, che ha approvato il cambio di denominazione della Facoltà stessa in Facoltà di Scienze della formazione; VISTA la deliberazione del Senato Accademico del , che ha approvato il cambio di denominazione della Facoltà di Lettere e filosofia in Facoltà di scienze della formazione e ha deliberato i corsi di studio che afferiscono alle due facoltà; VISTO il parere favorevole del CUN espresso in data 3 maggio 2006; VISTO il decreto dirigenziale del Ministero dell Università e della Ricerca del , che ha approvato la modifica al Regolamento Didattico d Ateneo relativa alla istituzione della Facoltà di Scienze umanistiche e alla modifica della denominazione della Facoltà di Lettere e filosofia in Scienze della formazione; VISTO il Regolamento Didattico d Ateneo in vigore; D E C R E T A Art A decorrere dal , presso l Università degli Studi di Bergamo, è istituita ed attivata la FACOLTÀ DI SCIENZE UMANISTICHE. 2. A decorrere dal la Facoltà di Lettere e filosofia, dell Università degli Studi di Bergamo, cambia denominazione in FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE. Art Alla Facoltà di Scienze umanistiche afferiscono i seguenti corsi di laurea: - Corso di laurea in Lettere (classe 5); - Corso di laurea specialistica in Teoria, tecniche e gestione delle arti e dello spettacolo (classe 73/S); 2. Alla Facoltà di Scienze della formazione afferiscono i seguenti corsi di laurea: - Corso di laurea in Scienze dell educazione (classe 18); - Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche delle relazioni interpersonali e delle organizzazioni sociali (classe 34); - Corso di laurea specialistica in Consulenza pedagogica e ricerca educativa (classe 87/S); - Corso di laurea specialistica in Psicologia clinica (classe 58/S). Art. 3 La Facoltà di Scienze umanistiche avrà le stesse funzioni e la stessa struttura amministrativa delle Facoltà già attivate, in applicazione dell'art. 24 dello Statuto vigente e alla medesima è riconosciuta autonomia finanziaria, amministrativa e gestionale nei limiti delle risorse assegnate, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto. Art. 4 E conseguentemente modificato l allegato 3 del Regolamento didattico d Ateneo, parte generale, con l inserimento della Facoltà di Scienze umanistiche e il cambio di denominazione della Facoltà di Lettere e filosofia in Facoltà di Scienze della formazione. Bergamo, IL RETTORE (Prof. Alberto Castoldi) F.to Alberto Castoldi

8 8 Università degli Studi di Bergamo REGOLAMENTO DIDATTICO GENERALE DI ATENEO EMANATO CON DECRETO RETTORALE PROT. N. 4438/I/003 DEL E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

9 9 REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO INDICE Art. 1 Definizioni TITOLO I Corsi di studio e strutture didattiche Art. 2 Titoli e Corsi di studio Art. 3 Strutture didattiche Art. 4 Regolamenti didattici e Ordinamenti didattici Art. 5 Le Facoltà, i Consigli di Facoltà e i Presidi Art. 6 Le Classi di Corsi di studio, i Comitati di coordinamento di Classe e i Presidenti Art. 7 I Corsi di studio, i Collegi didattici di Corso di studio e i Coordinatori Art. 8 Istituzione, attivazione e disattivazione delle Strutture didattiche Art. 9 - Crediti formativi universitari Art. 10 Requisiti di ammissione ai Corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative Art. 11 Manifesto degli studi, curricula e piani di studio Art. 12 Orientamento e tutorato TITOLO II Tipologia e regolamentazione dei Corsi di studio e delle attività didattiche Art. 13 Corsi di Laurea Art. 14 Corsi di Laurea specialistica Art. 15 Corsi di Specializzazione Art. 16 Corsi di Dottorato di Ricerca Art. 17 Master universitari Art. 18 Tipologia e articolazione degli insegnamenti Art. 19 Doveri didattici dei Docenti e dei Ricercatori Art. 20 Attività formative, integrative e di tutorato: Docenti e Ricercatori Art. 21 Esami e verifiche del profitto Art. 22 Prove finali e conseguimento dei titoli di studio Art. 23 Calendario didattico Art. 24 Promozione e pubblicità dell offerta didattica TITOLO III Diritti e doveri degli studenti Art. 25 Immatricolazioni e iscrizioni Art. 26 Studenti impegnati a tempo pieno e studenti non frequentanti, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi Art. 27 Trasferimenti, passaggi di Corso e di Facoltà, ammissione a prove singole Art. 28 Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all estero Art. 29 Certificazioni Art. 30 Tutela dei diritti degli studenti TITOLO IV Norme transitorie e finali Art. 31 Approvazione, modificazione e allegati del Regolamento didattico di Ateneo Art. 32 Norme transitorie ALLEGATI AL REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO DI CUI ALL'ART Elenco dei Corsi di studio istituiti 2 Ordinamenti didattici allegati

10 10 Articolo 1 Definizioni 1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono: a) Regolamento Generale sull Autonomia: il Regolamento recante norme concernenti l Autonomia Didattica degli Atenei di cui al D.M. del 3 novembre 1999, n. 509; b) Decreti Ministeriali - Decreto M.U.R.S.T e successive modificazioni ed integrazioni: il Decreto recante la determinazione e la definizione delle Classi delle lauree universitarie, dei relativi obiettivi formativi qualificanti, delle attività formative indispensabili per conseguirli e del numero minimo di crediti per attività formativa e per ambito disciplinare; - Decreto M.U.R.S.T e successive modificazioni ed integrazioni: il Decreto recante la rideterminazione e l aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari (allegato A), delle relative declaratorie (allegato B), delle corrispondenze (allegato C) e delle affinità fra i settori allegato D); - eventuali ulteriori Decreti M.U.R.S.T. che siano emanati sulle predette materie; c) Corsi di studio: i Corsi di Laurea, di Laurea specialistica, di Specializzazione, di Dottorato di Ricerca e di Master universitario; d) Istituzione dei corsi di studio: mediante i piani triennali di sviluppo previsti dal D.P.R , n.25. Una università può istituire un corso di laurea specialistica a condizione di aver attivato un corso di laurea comprendente almeno un curriculum i cui crediti formativi universitari siano integralmente riconosciuti per il corso di laurea specialistica; e) Attivazione e disattivazione dei corsi di studio: mediante autonome deliberazioni dell Università da comunicare al M.U.R.S.T.; f) Classe di appartenenza dei Corsi di studio (o più brevemente Classe dei Corsi di studio): il raggruppamento determinato dal D.M , cioè l insieme di corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli Atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative. g) Titoli di studio: la Laurea (L), la Laurea specialistica (LS), il Diploma di Specializzazione (DS), il Dottorato di Ricerca (DR) e il Master, conseguiti alla conclusione dei rispettivi Corsi di studio; h) Valore legale dei titoli di studio: i titoli, conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello e appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale; i) Diploma di laurea: il titolo di studio rilasciato dall Università con la denominazione della classe di appartenenza indicata dal D.M e del corso di studio seguito, comunque denominato; l) Certificato supplementare al diploma: I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità con cui le università rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo; m) Regolamenti didattici dei Corsi di studio: specificano gli aspetti organizzativi dei Corsi di studio, sono previsti dall articolo 11, comma 2, della legge del 19 novembre 1990, n. 341; n) Ordinamenti didattici dei Corsi di studio: l insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, come specificato nell art. 11 del D.M.509/99; o) Discipline: insegnamenti impartiti nelle Università; p) Settori scientifico-disciplinari: campi di studio e di ricerca scientifica omogenei di cui al D.M allegato A; q) Ambito disciplinare o Area: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dal D.M allegato A; r) Attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dalle Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento; s) Obiettivi formativi: l insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il Corso di studio è finalizzato, come precisati dai Decreti ministeriali; t) Credito Formativo Universitario: la misura del volume (di norma 25 ore) di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio (D.M ). Possono essere riconosciuti come crediti le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia nonché le altre

11 11 conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario, cui l Università abbia concorso. u) Requisiti di ammissione ai corsi di studio: il possesso o l acquisizione di un adeguata preparazione iniziale che va verificata; v) Debito formativo: la mancanza dell adeguata preparazione iniziale, prescritta per l immatricolazione dal Regolamento didattico del corso di studio. Se il debito formativo non è assolto, può trasformarsi in specifici obblighi formativi da soddisfare comunque entro il primo anno di corso. z) Obbligo formativo: è il debito formativo richiesto per l immatricolazione e va soddisfatto comunque entro il primo anno di corso. aa) Curriculum: l insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del Corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo; TITOLO I Corsi di studio e strutture didattiche Articolo 2 Titoli e Corsi di studio 1. L Ateneo rilascia titoli di studio aventi valore legale di primo livello o Laurea (L), di secondo livello o Laurea specialistica (LS), nonché Diplomi di Specializzazione (DS), Dottorati di Ricerca (DR), Master universitari. 2. La Laurea, la Laurea specialistica, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca e il Master universitario sono conseguiti al termine dei rispettivi Corsi di studio, ossia dei Corsi di Laurea, di Laurea specialistica, di Specializzazione, di Dottorato di Ricerca e di Master attivati dall Ateneo in osservanza dei Decreti ministeriali e nell ambito delle Classi di appartenenza in essi individuate. 3. I titoli di studio dello stesso livello e appartenenti alla medesima Classe hanno identico valore legale. Essi sono contrassegnati dalla denominazione particolare coincidente con quella del Corso di studio corrispondente e dall indicazione della Classe di appartenenza. 4. Tipologia, durata, numero dei crediti necessari e criteri generali per l organizzazione strutturale dei diversi Corsi di studio sono determinati dalle disposizioni delle leggi e dei Decreti ministeriali vigenti, dello Statuto e di questo Regolamento. Sono inoltre disciplinati dai relativi Regolamenti didattici di Facoltà e di Corso di studio, autonomamente approvati dall Ateneo in conformità con tali disposizioni. 5. Il Senato Accademico, previo parere del Nucleo di valutazione, assicura almeno ogni tre anni, in base ad un preciso sistema di valutazione interna delle attività didattiche definito dallo stesso Senato, la revisione dell elenco dei Corsi di studio attivati dall Ateneo e la verifica del conseguimento effettivo dei relativi obiettivi qualificanti. In questo senso compete al Senato Accademico di assumere le iniziative necessarie ad adeguare l offerta didattica dell Ateneo, tenendo conto dell evoluzione dei saperi scientifici e tecnologici in ambito nazionale e internazionale e con particolare riferimento alle esigenze sociali ed alla richiesta di qualificazione professionale del territorio di appartenenza. 6. I requisiti di ammissione ai diversi Corsi di studio, l elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative, le modalità di conseguimento dei crediti nell ambito dei diversi curricula, nonché le forme di verifica periodica dei crediti acquisiti sono fissati nei rispettivi Regolamenti didattici dei Corsi di studio. 7. Sulla base di apposite convenzioni, l Ateneo può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri Atenei italiani e esteri. Nel caso di convenzioni con Atenei esteri o ad essi assimilabili la durata dei Corsi di studio può essere variamente determinata, anche in deroga al comma 4 del presente articolo, in relazione a precise normative dell Unione Europea. 8. L Ateneo può attivare, ai sensi delle leggi in vigore e secondo la disciplina fissata dal presente Regolamento, servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati al completamento della formazione richiesta dai diversi livelli e Corsi di studio. 9. Ai sensi dell art.2 dello Statuto, possono inoltre essere attivate iniziative culturali, di formazione e di aggiornamento destinate anche a soggetti esterni alla propria comunità. Questi servizi sono organizzati da Strutture didattiche speciali o dai Corsi di studio. Articolo 3 Strutture didattiche 1. Le Strutture didattiche che possono essere attivate dall Ateneo sono, nell ordine: a) Facoltà; b) Coordinamento dei Corsi di studio afferenti ad una Classe;

12 12 c) Corsi di studio, articolati in Corsi di Laurea, Corsi di Laurea specialistica, Corsi di Specializzazione, Corsi di Dottorato di ricerca, Corsi di Master universitario; 2. Ogni Struttura didattica è retta dai seguenti organi collegiali e individuali: a) Consiglio di Facoltà Preside; b) Comitato di coordinamento dei Corsi di studio afferenti ad una Classe Presidente; c) Collegio didattico Coordinatore del Corso di studio (Corso di Laurea, Corso di Laurea specialistica, Corso di Specializzazione, Corso di Dottorato di ricerca, Corso di Master universitario); 3. L organizzazione e l attività di ciascuna struttura, per quanto non previsto dalle disposizioni delle leggi e dei Decreti ministeriali, dello Statuto e di questo Regolamento, sono disciplinate da un Regolamento didattico della struttura stessa, che è approvato ed emanato ai sensi dell art.13 dello Statuto e può prevedere anche l istituzione di organi ristretti per lo svolgimento di particolari funzioni. 4. Due o più corsi di studio, appartenenti alla stessa Classe ed aventi insegnamenti in comune, possono costituire, con deliberazione del Consiglio di Facoltà, un unico Collegio didattico.) 5. Ai sensi delle leggi vigenti e in base ad appositi accordi possono essere attivate Strutture didattiche interfacoltà e interateneo, a ciascun livello di Corsi di studio. Rientrano in tale genere di strutture didattiche sia i Corsi di studio interfacoltà, sia i Corsi di studio attivati in convenzione o consorzio con altri Atenei, italiani o esteri: Corsi di studio interuniversitari, Scuole Interateneo di Specializzazione (SIS), Dottorati di ricerca consorziati, Corsi di Master congiunti. Articolo 4 Regolamenti didattici e Ordinamenti didattici 1. I Regolamenti delle Strutture didattiche attivate nell Ateneo sono approvati ed emanati con le modalità previste dallo Statuto. I Regolamenti delle Strutture didattiche interfacoltà o interateneo sono emanati congiuntamente, in base alle convenzioni stabilite, dai Presidi o dai Rettori degli Atenei interessati, in seguito ad approvazione dei rispettivi Senati Accademici. 2. Nel rispetto delle leggi e dei Decreti ministeriali vigenti nonché dei Regolamenti di Ateneo e di Facoltà, il Regolamento didattico di ciascun Corso di studio disciplina i suoi aspetti organizzativi, funzionali e didattici. 3. Ciascun Ordinamento didattico disciplina in particolare: a) la denominazione del Corso di studi; b) la Classe di appartenenza; c) la formulazione degli obiettivi formativi specifici, che devono dare una fisionomia specifica al Corso nell ambito degli obiettivi formativi generali della Classe; d) la Facoltà o le Facoltà di afferenza; e) l elenco di tutte attività formative finalizzate all acquisizione dei crediti che costituiscono i curricula previsti dal Corso; f) per le attività formative riconducibili a discipline, come i corsi di insegnamento, l indicazione del settore o dei settori scientifico-disciplinari di riferimento; g) l assegnazione dei crediti formativi universitari alle diverse attività formative; h) la tipologia e le modalità formali che regolano la prova finale del Corso per il conseguimento del titolo di studio: 4. Il Regolamento didattico di ciascun Corso indica e disciplina, fra l altro: a) i requisiti di ammissione al Corso di studio e le eventuali disposizioni relative ad attività formative propedeutiche e integrative istituite allo scopo di consentire l assolvimento del debito formativo; b) la tipologia didattica di ciascuna attività formativa (corsi di insegnamento e/o di laboratorio, seminari, tirocini, altre opportune indicazioni); c) le modalità di svolgimento delle eventuali attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio previste dai curricula; d) la suddivisione delle attività formative per anno di corso, le eventuali propedeuticità e le articolazioni in moduli; e) l articolazione dei curricula perseguibili nell ambito del corso e l eventuale possibilità da parte dello studente della formulazione di un piano di studi corrispondente ad un curriculum individuale e le relative modalità di presentazione; f) le eventuali obbligatorietà di frequenza e/o le eventuali modalità organizzative di attività sostitutive della frequenza obbligatoria per studenti lavoratori o disabili, con eventuale previsione di supporti formativi integrativi a distanza per studenti non frequentanti o non impegnati a tempo pieno, ai sensi del presente Regolamento ed in applicazione dell art. 11, comma 7.h del Regolamento Generale sull Autonomia); g) la regolamentazione della corrispondenza tra i crediti formativi universitari previsti dal Corso e quelli acquisibili presso altre istituzioni universitarie nazionali e della Comunità europea.

13 13 5. L insieme degli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio attivati all interno di una Facoltà o dei Corsi di studio interfacoltà confluiscono annualmente, entro i tempi stabiliti dal Senato Accademico, nei Manifesti delle Facoltà interessate. Articolo 5 Le Facoltà, i Consigli di Facoltà e i Presidi 1. La Facoltà è sotto l aspetto didattico la struttura fondamentale di appartenenza dei Professori di prima e di seconda fascia e dei Ricercatori. Il numero e la denominazione delle Facoltà che costituiscono l Ateneo vengono stabiliti dal Rettore su delibera del Senato Accademico. 2. Ciascun Docente di prima e di seconda fascia e ciascun Ricercatore afferisce ad una sola Facoltà, nella quale svolge la sua attività didattica. 3. I Consigli di Facoltà assicurano il coordinamento e l armonia degli obiettivi formativi di tutte le attività didattiche, di formazione, di tutorato e di orientamento promosse dalla Facoltà medesima e da tutte le Strutture didattiche attivate al suo interno. 4. Il Regolamento di Facoltà disciplina le forme e i tempi entro cui il Consiglio di Facoltà è invitato a deliberare, in particolare: a) sul calendario didattico entro termini fissati dal Senato accademico e sull eventuale articolazione dell anno accademico in diversi periodi didattici; b) sulla distribuzione temporale dell impegno didattico dei Professori e dei Ricercatori entro i termini fissati dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento di Ateneo, in relazione ai Regolamenti didattici dei Corsi di studio che li vedono coinvolti ed agli impegni didattici da ciascuno complessivamente assunti in tale quadro; c) sulla compilazione del Manifesto didattico di Facoltà; d) sull istituzione della Commissione didattica di Facoltà prevista dallo Statuto; e) sull istituzione e l attivazione dei Corsi di studio; f) sull attivazione e disattivazione, su proposta dei Collegi didattici dei Corsi di studio, di moduli didattici di ogni tipologia; g) sull approvazione di progetti di sperimentazione o di innovazione didattica, proposti dai Collegi didattici dei Corsi di studio. 5. Il Preside ha il dovere di verificare, nei modi, nei tempi e secondo le procedure da lui ritenuti più opportuni, lo svolgimento dell impegno didattico e tutoriale obbligatori da parte dei Professori e dei Ricercatori della Facoltà e la corretta compilazione dei registri didattici personali, secondo la disciplina stabilita dai Regolamenti didattici. Il Preside ha quindi il dovere di comunicare eventuali inadempienze da parte di Professori e Ricercatori nello svolgimento del loro impegno didattico e tutoriale al Rettore, che delibera eventuali interventi e/o sanzioni nei loro confronti. 6. Il Preside autorizza le assenze motivate dei Professori e dei Ricercatori e provvede, d intesa con il Consiglio di Facoltà, alla loro eventuale sostituzione per lo svolgimento dell attività didattica. Articolo 6 Le Classi di Corsi di studio, i Comitati di coordinamento di Classe e i Presidenti. 1. Le Classi di Corsi di studio sono attivate nell Ateneo all interno delle Facoltà, quali raggruppamenti di Corsi di studio ai sensi dei Decreti ministeriali, che determinano le denominazioni delle Classi nonché gli obiettivi formativi qualificanti comuni ai Corsi di studio appartenenti alla medesima Classe. 2. Ciascun Docente di prima e di seconda fascia e ciascun Ricercatore afferisce ad una sola Classe di Corsi di studio per ciascun livello indicato dal successivo comma 4, corrispondente a quella al cui interno è attivato il Corso di studio nel quale in misura prevalente si svolge la sua attività didattica. Su approvazione del Consiglio di Facoltà egli può svolgere una parte minore della propria attività didattica anche presso altre Classi di Corsi di studio che ne facciano richiesta alla Facoltà. 3. Le Classi di Corsi di studio sono rette da un Comitato di coordinamento che opera per la contestualizzazione e l organizzazione armonica delle attività didattiche relative ai propri Corsi di studio. Il Comitato è composto dai Coordinatori dei corsi di studio afferenti, che eleggono il Presidente. 4. Nel caso in cui all interno di una Facoltà sia attivata una sola Classe di Corsi di studio, il Comitato di coordinamento di Classe coincide con il Consiglio di Facoltà. 5. Il Comitato di coordinamento di Classe ha di norma funzioni propositive nei confronti del Consiglio di Facoltà cui afferisce, ed è tenuto a svolgere i seguenti compiti principali: a) proposta di istituzione di Corsi di studio interni alla Classe; b) coordinamento dei curricula progettati dai Corsi di studio interni; c) coordinamento delle attività didattiche e formative di ogni tipo dei Corsi di studio interni;

14 14 d) coordinamento dei moduli didattici attivati di ogni tipologia; e) coordinamento dei progetti di sperimentazione o di innovazione didattica, elaborati dai Collegi di Corsi di studio interni; f) coordinamento dei progetti di attività di tutorato e di orientamento per l accesso all Università; g) coordinamento dei progetti di servizi didattici integrativi, organizzati e attivati dai Collegi di Corsi di studio. Articolo 7 I Corsi di studio, i Collegi didattici di Corso di studio e i Coordinatori 1. I Corsi di studio, al termine dei quali, previo superamento dell esame finale, vengono rilasciati i titoli di studio di cui all art. 2, comma 1, raggruppati in Classi di appartenenza in base alle definizioni stabilite dai Decreti ministeriali, sono contrassegnati da denominazioni particolari, indicative di specifiche competenze scientifiche e professionali, che sono deliberate, su proposta delle strutture didattiche interessate, dal Senato Accademico. Tali denominazioni sono indicate, ai sensi dei Decreti ministeriali, dal titolo di studio corrispondente accanto all indicazione della Classe di appartenenza. 2. I Corsi di studio possono anche essere istituiti mediante accordi tra diverse Facoltà dell Ateneo (Corsi di Studio interfacoltà) o convenzioni tra diversi Atenei (Corsi di Studio interuniversitari). I Regolamenti didattici dei Corsi di studio interfacoltà e interuniversitari determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica e attribuiscono ad una tra le Facoltà o ad uno tra gli Atenei convenzionati l iscrizione degli studenti relativi e la responsabilità amministrativa del Corso, salvo eccezioni previste dagli accordi o dalle convenzioni. 3. I Corsi di Studio sono retti da un Collegio didattico di Corso di studio (in seguito denominato Collegio didattico) costituito da tutti i Professori di prima e di seconda fascia, da tutti i Ricercatori e, con voto consultivo, da tutti i Professori non di ruolo, che sono incaricati dalla Facoltà di svolgere attività didattica contemplata dal relativo Regolamento didattico. 4. Il Collegio didattico è presieduto da un Coordinatore, eletto in base al Regolamento didattico di Corso tra i Professori di ruolo che ne fanno parte. Il Coordinatore ha la responsabilità del funzionamento del Collegio, ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie e relaziona nel Consiglio di Facoltà e nel Comitato di coordinamento di Classe sulle attività didattiche e tutoriali svolte all interno del Corso. 5. Il Collegio didattico svolge i seguenti compiti: a) elabora e sottopone al Consiglio di Facoltà di appartenenza il Regolamento didattico del Corso, comprensivo della precisazione dei curricula e dell attribuzione di crediti alle diverse attività formative, nel pieno rispetto degli obiettivi formativi qualificanti indicati dagli Ordinamenti didattici; b) formula gli obiettivi formativi specifici del Corso, indica i percorsi formativi adeguati a conseguirli e assicura la coerenza scientifica ed organizzativa dei vari curricula proposti dal Regolamento didattico; c) determina e sottopone al Consiglio di Facoltà di appartenenza i requisiti di ammissione ai Corsi di studio, quantificandoli in debiti formativi e progettando eventualmente l istituzione di attività formative propedeutiche e integrative finalizzate al relativo recupero; d) assicura lo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali, nonché delle attività formative propedeutiche e integrative e ne propone annualmente modifiche e precisazioni al Consiglio Facoltà; e) provvede al coordinamento di eventuali attività didattiche svolte in collaborazione da più di un docente; f) predispone con la collaborazione dei Dipartimenti la fruizione da parte degli studenti degli strumenti tecnici e scientifici essenziali per lo svolgimento di determinate attività formative previste dal Regolamento didattico; g) studia nelle forme adeguate un equilibrata gestione dell offerta didattica, in particolare con un attento controllo della regolamentazione degli orari e della fruizione delle strutture per evitare dannose sovrapposizioni delle lezioni e delle altre attività formative; h) esamina ed approva i piani di studio proposti dagli studenti entro le normative dei Regolamenti didattici; i) esamina ed approva le pratiche di trasferimento degli studenti, la regolamentazione della mobilità studentesca e il riconoscimento degli studi compiuti all estero; j) valuta le domande di iscrizione ad anni di corso successivi al primo, presentate da chi, già in possesso di Laurea o di Laurea specialistica, intenda conseguire un ulteriore titolo di studio del medesimo livello; k) cura la corrispondenza tra la durata legale e quella reale degli studi, assicurando attraverso adeguate attività tutoriali la risposta degli studenti all offerta didattica e controllando l entità del lavoro

15 15 di apprendimento a carico dello studente in relazione alle finalità formative previste dal Regolamento didattico; l) determina le forme di verifica dei crediti acquisiti dagli studenti in periodi di tempo superiori a quelli stabiliti dal Regolamento didattico e ne stabilisce l eventuale obsolescenza sul piano dei contenuti culturali e professionali, proponendone l annullamento o la riduzione al Consiglio di Facoltà; m) indice almeno una riunione l anno per la programmazione didattica ed almeno una riunione l anno per la valutazione dei risultati degli esami e delle altre prove di verifica e, nel complesso, della produttività della didattica, anche allo scopo di progettare eventuali interventi di recupero e di assistenza didattica; n) determina le modalità, proponendole all approvazione del Consiglio di Facoltà, dell eventuale riconoscimento di crediti formativi universitari per attività formative non direttamente dipendenti dall Università. 6. Le disposizioni degli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, sono deliberate dai Consigli di Facoltà, acquisito entro il termine imprescindibile di trenta giorni, il parere favorevole delle Commissioni didattiche. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è rimessa al Senato Accademico, ai sensi del Regolamento Generale sull Autonomia, art. 12, comma In base ad apposite convenzioni tra Università, proposte dai Collegi didattici dei Corsi di studio, ratificate dai Consigli di Facoltà e approvate dal Senato Accademico, i Corsi di studio possono prevedere accordi con Corsi di studio attivati presso altri Atenei italiani per il riconoscimento di crediti universitari ivi acquisiti dagli studenti, allo scopo di realizzare percorsi formativi integrati. 8. Nel caso in cui all interno di una Facoltà sia attivato un solo Corso di studio, il Collegio didattico del Corso coincide con il Consiglio di Facoltà. Articolo 8 Istituzione, attivazione e disattivazione delle Strutture didattiche 1. Ai sensi dell art.9, comma 1, del D.P.R , n. 509, l istituzione dei corsi di studio è disciplinata dal D.P.R , n. 25 e successive modificazioni e integrazioni. L istituzione dei Corsi di Laurea specialistica è disciplinata dall art. 9, comma 3, del D.P.R. n.509/ L istituzione di una nuova Facoltà dell Ateneo è regolata dalla legislazione vigente ed è subordinata all istituzione di almeno una Classe di Corsi di studio ad essa afferente. 3. L Ateneo attiva o disattiva i Corsi di studio, istituiti ai sensi del comma 1, con autonome deliberazioni nel rispetto delle Leggi vigenti, in particolare dell art.9, comma 2, del D.P.R , n. 509, secondo le procedure indicate nel comma seguente, dandone comunicazione al Ministero. 4. Nel caso di disattivazioni di Corsi di studio, l Ateneo assicura la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo, delegando ai Consigli di Facoltà la disciplina dei Regolamenti didattici in tal senso, comprensiva anche della possibilità di optare per il passaggio ad altri Corsi di Studio attivati con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti. Articolo 9 Crediti formativi universitari 1. L unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l espletamento di ogni attività formativa prescritta dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio per conseguire un titolo di studio universitario è il credito formativo universitario. 2. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono a norma dei Decreti ministeriali 25 ore di lavoro per studente, comprensive di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative richieste dagli Ordinamenti didattici, oltre le ore di studio e comunque di impegno personale necessarie per completare la formazione per il superamento dell esame oppure per realizzare le attività formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria (tesi, progetti, tirocini, competenza linguistica e informatica, ecc.). Ai sensi dell art. 5 comma 1 del Regolamento Generale sull Autonomia, eventuali variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento, sono determinate solo con decreto ministeriale. 3. Ai sensi dell art. 5, comma 2 del Regolamento Generale sull Autonomia, la quantità media di lavoro svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata in 60 crediti. Gli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio stabiliscono i crediti corrispondenti all interno di ogni tipologia di attività formativa contemplata dalla Classe corrispondente secondo l elencazione contenuta nell art. 10, comma 1 del Regolamento Generale sull Autonomia, tenendo presenti le quantificazioni del numero minimo di crediti che dovrà essere riservato a ciascun tipo di attività secondo il Regolamento Generale sull Autonomia, art. 10, comma 2.

16 16 4. La frazione dell impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata per ciascuna attività formativa nel Regolamento didattico del Corso di studio. 5. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita dai Regolamenti dei Corsi di Studio, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode. 6. Il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, delibera e cura, con la collaborazione di apposite strutture dell Ateneo, la realizzazione della strumentazione pratica necessaria per il riconoscimento dei crediti acquisiti dagli studenti e delle effettive frequenze delle attività formative previste dal Corso di studi (registri didattici con verifica delle firme di presenza ove richieste, modelli dei verbali di esame, libretti curriculari personali dello studente, moduli per la certificazione rilasciati dalla Segreterie, e quant altro necessario). 7. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio possono stabilire il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati al fine di evitare l obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e le forme di verifica periodica, in forme diversificate tra studenti impegnati a tempo pieno negli studi e studenti contestualmente impegnati nello svolgimento di altre attività lavorative. 8. Secondo criteri predeterminati e salvo approvazione del competente Collegio didattico, i Regolamenti di Facoltà possono prevedere il riconoscimento come crediti acquisiti dallo studente le competenze e abilità professionali, da documentare con certificazione idonea ai sensi della normativa vigente, nonché altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, cui l Università abbia concorso. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell Unione Europea possono essere riconosciuti, sempre in base ai Regolamenti di Facoltà e in forme regolamentate dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio, sulla base di certificazioni rilasciati da strutture, interne o esterne all Ateneo, specificamente competenti per ciascuna delle lingue. 9. Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso o di Facoltà, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di studio dell Ateneo, ovvero nello stesso o in altro Corso di studio di altra Università, anche estera, compete al Consiglio di Facoltà su parere del Collegio didattico del Corso di studio cui lo studente si iscrive e che valuta l effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dal Regolamento didattico del Corso di studio. Articolo 10 Requisiti di ammissione ai Corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative 1. I titoli di studio richiesti per l ammissione ai Corsi di Studio e il riconoscimento delle eventuali equipollenze di titoli di studio conseguiti all estero sono determinati dalle Leggi in vigore e dai Decreti ministeriali. 2. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio possono richiedere allo studente il possesso o l acquisizione di una adeguata preparazione iniziale, definendo in modo inequivocabile le conoscenze richieste per l accesso e determinandone, ove necessario, le modalità di verifica. Per i Corsi di Laurea tale verifica può avvenire anche a conclusione di attività formative propedeutiche di cui al comma seguente. La mancanza di tali requisiti culturali determinati dai Regolamenti prende il nome di debito formativo. 3. Allo scopo di favorire l assolvimento del debito formativo, su proposta dei Collegi didattici, i Consigli di Facoltà possono prevedere internamente ai Corsi di Laurea l istituzione di attività formative propedeutiche. Tali attività propedeutiche possono essere svolte, in determinati periodi dell anno accademico favorevoli al tipo di impegno dello studente, anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico. Attività propedeutiche e attività formative integrative previste dall Ordinamento didattico sempre allo scopo dell assolvimento del debito formativo possono essere anche svolte da Docenti di prima e di seconda fascia o da Ricercatori facenti parte del Collegio didattico del Corso, sulla base di un ampliamento dell impegno didattico e tutoriale nelle forme previste dal Regolamento per l incentivazione dei docenti. Il Regolamento didattico può anche prevedere l attivazione di attività formative propedeutiche in vista dell accesso al primo anno, la partecipazione alle quali, da parte degli studenti immatricolati, sia soltanto consigliata e facoltativa. 4. Se la verifica dell assolvimento del debito formativo, nelle forme previste dal Regolamento del Corso di Laurea, non è positiva, il Collegio didattico può proporre all approvazione del Consiglio di Facoltà l indicazione di specifici obblighi formativi da soddisfare comunque entro il primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi possono essere assegnati anche agli studenti dei Corsi di Laurea ad accesso programmato, che siano stati ammessi con una votazione inferiore ad un minimo prefissato. 5. Per l ammissione ai Corsi di studio superiori alla Laurea, i relativi Regolamenti didattici devono indicare in modo quantitativamente definito i crediti necessari per l accesso. L assolvimento

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