PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENETI IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA

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1 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENETI IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA ISTRUZIONI PER I SEGGI ELETTORALI E PER GLI UFFICI ELETTORALI DI COMUNITA Luglio 2015

2 AVVERTENZA Le istruzioni che seguono sono state predisposte al fine di agevolare i compiti che gli uffici elettorali ed i seggi elettorali, costituiti presso ciascuna Comunità, sono chiamati a svolgere in occasione della consultazione per l'elezione del Presidente e del consiglio delle Comunità, secondo le modalità previste dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3. Il capo V bis della legge provinciale n. 3/2006 detta le disposizioni per l elezione del Presidente e del Consiglio di Comunità. L articolo 17 novies della predetta legge provinciale n. 3/2006 stabilisce che le modalità per l attuazione del capo V bis e per lo svolgimento del procedimento per l elezione dei componenti del consiglio di comunità possono essere definite con deliberazione della Giunta provinciale sentiti la competente commissione permanente del Consiglio provinciale e il Consiglio delle autonomie locali. Con deliberazione n. 773 del 12 maggio 2015 la Giunta provinciale ha approvato le Modalità e criteri per lo svolgimento delle procedure elettorali per l elezione del presidente e del consiglio di comunità. Queste istruzioni pertanto riportano le disposizioni particolari che i seggi elettorali e gli uffici elettorali costituiti per le elezioni presso ogni Comunità sono tenuti ad osservare in relazione alle elezioni del Presidente e del Consiglio di Comunità indette per venerdì 10 luglio Gli articoli della legge citati nella presente pubblicazione senza l'indicazione del provvedimento legislativo si riferiscono alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e s.m.. 2

3 INDICE PARTE PRIMA 4 UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE 4 1. Composizione dell ufficio elettorale e del seggio elettorale e validità delle operazioni del seggio (articoli 17 quinquies, 17 septies e 17 octies articolo 3 delibera GP n. 773/2015) 4 2. Compiti e poteri del presidente di seggio (articolo 17 delibera GP n. 773/2015) 5 3. Compiti del segretario e degli scrutatori (articolo 18 delibera GP n. 773/2015) 5 PARTE SECONDA 7 OPERAZIONI PRELIMINARI 7 4. I rappresentanti di lista 7 5. Consegna al presidente del seggio elettorale degli atti e degli oggetti occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio 8 6. Ricognizione dell arredamento della sala di votazione da parte del presidente del seggio elettorale (articolo 14 delibera GP n. 773/2015) 8 COSTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE E OPERAZIONI DI VOTAZIONE 9 7. Insediamento dell ufficio (articoli e 19 delibera G.P. n. 773/2015)) 9 8. Autenticazione delle schede (articolo 19 delibera G.P. n. 773/2015) 9 9. Apertura della votazione (articolo 19 dei criteri delibera G.P. n. 773/2015) Svolgimento della votazione. (articolo 20 dei criteri delibera G.P. n. 773/2015) Consegna della scheda e della penna - Espressione del voto (articoli 20 e 21 delibera G.P. n. 773/2015) Casi speciali che possono presentarsi durante la votazione. Caso in cui si presenta a votare un elettore fisicamente (articolo 20, comma 3, delibera G.P. n. 773/2015) Chiusura della votazione (articolo 17 quinquies art. 20, comi 6 e 7, delibera GP n. 773/2015) Adempimenti da compiersi subito dopo la chiusura della votazione (articolo 22 delibera G.P. n. 773/2015) 12 PARTE QUARTA 14 OPERAZIONI DL SCRUTINIO Operazioni preliminari allo scrutinio Spoglio e registrazione dei voti (articoli 21 e 22 delibera G.P. n. 773/2015) Casi di nullità - Schede bianche - Schede e voti contestati (articolo 22 delibera G.P. n. 773/2015) Operazioni di controllo, formazione e recapito dei plichi (articolo 24 delibera GP n. 773/2015) 17 PARTE QUINTA 19 OPERAZIONI DELL UFFICIO ELETTORALE DI COMUNITA Insediamento e funzionamento dell Ufficio elettorale (articoli 17 septies e 17 octies art. 25 delibera GP n. 773/2015) 19 PARTE SESTA 20 CENNI SULL ATTRIBUZIONE DEI SEGGI E SULLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI Modalità per l attribuzione dei seggi e la proclamazione degli eletti articoli 17 septies e 17 octies art. 25 delibera GP n. 773/2015) Proclamazione del candidato eletto a Presidente di comunità. (art. 17 septies, comma 3 art. 25 delibera GP n. 773/2015) Assegnazione dei seggi. (art. 17 octies, commi 2 e 3 art. 25 criteri) 21 3

4 PARTE PRIMA UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE 1. Composizione dell ufficio elettorale e del seggio elettorale e validità delle operazioni del seggio (articoli 17 quinquies, 17 septies e 17 octies articolo 3 delibera GP n. 773/2015) La costituzione e il funzionamento dei predetti uffici sono disciplinati dai Criteri per lo svolgimento del procedimento per l elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio delle Comunità da parte del corpo per l elezione degli organi delle Comunità, ai sensi dell'articolo 17 novies della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e s.m., approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 773 del 12 maggio 2015 Presso ogni Comunità è stato costituito, con decreto del Presidente di Comunità, un Ufficio elettorale, composto da un responsabile e da tre componenti scelti tra il personale dipendente della comunità o dei comuni ad essa appartenenti. Il responsabile dell ufficio elettorale è il Segretario generale dell ente. L ufficio elettorale provvede al compimento delle operazioni preliminari alla elezione; provvede inoltre alle operazioni relative alla proclamazione degli eletti ed assegnazione dei seggi. Con il provvedimento di costituzione dell ufficio elettorale sono stati designati i tre membri dell ufficio stesso che andranno a costituire il seggio elettorale. Il seggio elettorale è unico per tutto il territorio di ciascuna Comunità e svolge le funzioni di assistenza alle operazioni di votazione e di scrutinio dei voti. Il Seggio elettorale è composto quindi dal presidente e da due scrutatori. Uno degli scrutatori, scelto dal presidente (se non designato con il decreto iniziale di nomina dell Ufficio elettorale), assume le funzioni di segretario del seggio elettorale. Con lo stesso provvedimento di costituzione dell ufficio elettorale e dei componenti del seggio, sono stati designati due membri supplenti, chiamati a sostituire gli scrutatori titolari del seggio elettorale in caso di eventuale impedimento. Per la validità delle operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno due membri del seggio medesimo. Nella dizione operazioni rientrano tutti gli adempimenti che vengono compiuti dai seggi dal momento della loro costituzione fino alla dichiarazione del risultato dello scrutinio. 4

5 2. Compiti e poteri del presidente di seggio (articolo 17 delibera GP n. 773/2015) Il presidente del seggio sovrintende a tutte le operazioni elettorali e compie direttamente tutte quelle operazioni che espressamente gli sono demandate dalla delibera della G.P. n. 773/2015. Il presidente, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, decide riguardo a tutte le difficoltà e gli incidenti che siano sollevati nel corso delle operazioni elettorali, sui reclami, anche orali, e le proteste che gli vengono presentate, nonché sulle contestazioni e sulla nullità dei voti. Il presidente, se ha timore che il procedimento elettorale possa essere turbato, uditi i componenti dell ufficio, può disporre l allontanamento dalla sala degli elettori che hanno già votato. Di tutti i provvedimenti adottati dal presidente è dato atto nel processo verbale. 3. Compiti del segretario e degli scrutatori (articolo 18 delibera GP n. 773/2015) Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare provvede alla compilazione del verbale delle operazione del seggio (art. 27 deliber GP n. 773/2015) che deve essere redatto in duplice esemplare, alla registrazione dei voti insieme con gli scrutatori durante lo spoglio delle schede votate, alla raccolta degli atti da allegare ai verbali nonché al confezionamento dei plichi con gli atti della votazione e dello scrutinio. Gli scrutatori coadiuvano il presidente nel conteggio e nella timbratura delle schede di votazione, provvedono alla registrazione e alla identificazione degli elettori che si presentano a votare (articolo 20 delibera GP n. 773/2015), alla registrazione dei voti durante le operazioni di scrutinio, alla confezione, alla spedizione ed al recapito dei plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio ed assolvono gli incarichi disposti dal presidente concernenti le operazioni ed il funzionamento del seggio. Gli scrutatori danno inoltre parere al presidente dell ufficio elettorale nei casi indicati o a sua richiesta. Alla base di tutto il procedimento elettorale stanno le operazioni che si svolgono presso i seggi elettorali; poiché sulla scorta dei risultati di tali operazioni l Ufficio elettorale, costituito a norma dell art. 17 quinquies ed art. 3 delibera GP n. 773/2015, compie le operazioni di sua competenza per l assegnazione dei seggi e per la proclamazione dei candidati eletti, è assolutamente necessario che il segretario del seggio ponga la massima cura nell effettuare una fedele e precisa verbalizzazione di tutte le operazioni compiute dal seggio durante l intero periodo del suo funzionamento. 5

6 Al riguardo si ricorda che il segretario ha, insieme al presidente, la piena responsabilità della regolare compilazione dei verbali e della raccolta e conservazione degli atti da allegare ad essi. Al fine di facilitare tale compito sono stati predisposti appositi modelli di verbale del seggio elettorale e del verbale dell ufficio elettorale, che contengono gli elementi essenziali prescritti dagli articoli 27 e 28 della delibera GP n. 337/2015 e prevedono, in appositi paragrafi, il susseguirsi cronologico del regolare svolgimento delle operazioni, dall insediamento dell ufficio al suo scioglimento, con appositi spazi in bianco per il possibile verificarsi di casi particolari. Nella compilazione dei verbali si raccomanda di curare l esattezza e la completezza dei dati richiesti, con particolare riguardo a quelli relativi al risultato dello scrutinio, nonché la perfetta rispondenza delle indicazioni numeriche non solo tra i diversi paragrafi e tra i due esemplari del verbale, ma anche tra questi e le tabelle di scrutinio utilizzate per la registrazione dei voti durante le operazioni di spoglio delle schede. Particolare cura dovrà essere posta nell indicazione, nelle apposite pagine del verbale, del numero degli elettori (gli aventi diritto al voto) e dei votanti (coloro che hanno effettivamente votato). Nei verbali si dovrà inoltre prendere nota dettagliata di ogni fatto anomalo (incidente, contestazione o altro) che si verificasse durante lo svolgimento delle operazioni, nonché di tutte le proteste ed i reclami che dovessero essere presentati nel corso delle operazioni medesime, specificando le decisioni adottate dal presidente. 6

7 PARTE SECONDA OPERAZIONI PRELIMINARI 4. I rappresentanti di lista I delegati delle liste dei candidati alla carica di Presidente (art. 13 criteri delibera G.P. n. 773/2015), hanno la facoltà di individuare un solo rappresentante di lista, (la designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto è fatta nell interesse della lista rappresentata). I delegati di lista possono designare anche se stessi come rappresentanti di lista. La designazione dei rappresentanti di lista va fatta con dichiarazione scritta, su carta semplice, e la firma dei delegati deve essere autenticata dai soggetti e secondo le modalità indicate al paragrafo 2.1. delle Istruzioni per la presentazione delle candidature, (utilizzando il modulo Allegato 4). Le designazioni dei rappresentanti di lista devono essere consegnate all ufficio elettorale presso la comunità, entro le ore del giorno precedente l elezione (giovedì 9 maggio 2015), oppure direttamente al presidente del seggio elettorale prima dell inizio delle operazioni di voto, la mattina stessa dell elezione. I rappresentanti di lista, previa identificazione, hanno diritto di assistere alle operazioni elettorali. Qualora le designazioni dei rappresentanti di lista non siano effettuate nel rispetto di quanto dispone la legge, il presidente non può ammettere le persone designate ad assistere alle operazioni elettorali. In base al provvedimento del 12 febbraio 2004 (Disposizioni in materia di comunicazione e di propaganda politica) nonché all ulteriore provvedimento del 17 settembre 2005 (Misure in materia di propaganda elettorale), adottati dal Garante per la protezione dei dati personali a seguito dell entrata in vigore del codice approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stati ribaditi limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, che gli scrutatori e i rappresentanti di lista sono tenuti ad osservare nel rispetto del diritto di riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In tale contesto è illegittima la compilazione, da parte dei predetti soggetti, di elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o che abbiano votato. 7

8 5. Consegna al presidente del seggio elettorale degli atti e degli oggetti occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio Il presidente del seggio, prima delle ore 8.00 del giorno della votazione, ha l'obbligo di prendere in consegna, nei locali destinati a sede del seggio elettorale, dal Segretario della Comunità di riferimento o da un suo delegato, il materiale necessario per lo svolgimento delle operazioni di voto, compreso il pacco delle schede relativo all elezione del Presidente e del Consiglio di Comunità, che dovrà essere aperto solo dopo la costituzione del seggio elettorale. Inoltre al presidente del seggio dovrà essere consegnato l elenco degli aventi diritto al voto, di cui all art. 15, comma 2, dei criteri approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 773 del 12 maggio Ricognizione dell arredamento della sala di votazione da parte del presidente del seggio elettorale (articolo 14 delibera GP n. 773/2015) Il Presidente procede alla ricognizione dell arredamento della sala nella quale è stato allestito il seggio elettorale, accertando che: - siano stati predisposti uno o più tavoli per le operazioni elettorali; - siano state costituite un numero congruo di cabine o idonei spazi dedicati all espressione del voto, che garantiscano la segretezza del voto; - su un tavolo sia stata collocata un urna nella quale andranno inserite le schede votate. La funzione di tale urna deve essere indicata da apposito cartello applicato sul lato dell urna rivolto al pubblico e, se necessario, anche sul lato opposto, rivolto ai componenti del seggio, in modo che non si possa incorrere in errori all atto dell introduzione delle schede nell urna, dopo l espressione del voto; - la sala sia illuminata in maniera sufficiente. Il Presidente verifica, altresì, che sia stato fatto pervenire il materiale occorrente per le operazioni del seggio, comprensivo, tra l altro, della scatola sigillata contenente le schede di votazione, delle penne biro tutte uguali e di colore blu, nonché di scatole di imballaggio e cancelleria varia. 8

9 PARTE TERZA COSTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE E OPERAZIONI DI VOTAZIONE 7. Insediamento dell ufficio (articoli e 19 delibera G.P. n. 773/2015)) Il giorno della votazione il presidente, prima delle ore 8.00, costituisce il seggio elettorale chiamando a farne parte gli scrutatori individuati a norma dell art. 3 dei criteri approvati con delibera GP n. 773/2015. Il presidente, qualora non sia già stato designato, sceglie uno scrutatore al quale affida le funzioni di segretario. Si rammenta che per la validità delle operazioni del seggio è necessario che siano sempre presenti almeno due membri. 8. Autenticazione delle schede (articolo 19 delibera G.P. n. 773/2015) Nel giorno fissato per la votazione (venerdì 10 luglio 2015), dopo la costituzione del seggio elettorale e prima dell apertura della votazione stessa, il presidente del seggio - fatta constatare ai presenti la perfetta integrità del pacco contenente le schede per la votazione, predisposto e sigillato dalla Provincia - lo apre ed accerta il numero di schede in esso contenute. Il presidente preleva dal pacco le schede occorrenti per la votazione in numero eguale a quello degli elettori iscritti nell elenco degli aventi diritto al voto e le autentica apponendovi il bollo della Comunità. Le schede non devono essere numerate ma esclusivamente timbrate con il bollo della Comunità. Al termine dell'operazione di timbratura delle schede, il presidente, fatto constatare ai presenti che l'urna destinata a raccogliere le schede autenticate è completamente vuota, colloca tutte le schede autenticate, pronte per la votazione in un apposito contenitore. Le schede che non sono state autenticate servono, finché è aperta la votazione, per sostituire quelle autenticate che risultino deteriorate. A votazione chiusa, tali schede debbono essere inviate all Ufficio elettorale delle comunità di riferimento ed inserite nel plico Nr. 1. (articolo 22 criteri delibera G.P. n. 773/2015). Successivamente il presidente provvede a chiudere l urna destinata a raccogliere le schede ed a sigillarla, lasciando aperta solo la fessura per l'introduzione delle schede votate. 9

10 9. Apertura della votazione (articolo 19 dei criteri delibera G.P. n. 773/2015) Compiute le operazioni preliminari di cui ai paragrafi precedenti, il presidente espone ai presenti le modalità di votazione, astenendosi però da qualsiasi esemplificazione e avvertendo gli elettori che la scheda deve essere restituita debitamente piegata dall'elettore medesimo prima di uscire dalla cabina. Con la scheda deve essere restituita anche la penna biro blu. Tali istruzioni ed avvertenze devono essere ripetute nel corso della votazione, in modo che tutti gli elettori ne siano informati. Il presidente infine, alle ore 8.00, dichiara aperta la votazione. L'ora di inizio della votazione deve essere indicata nel verbale. 10. Svolgimento della votazione. (articolo 20 dei criteri delibera G.P. n. 773/2015) Potranno essere ammessi a votare, presso il seggio elettorale, solo gli aventi diritto al voto, come individuati dai singoli comuni ai sensi dell articolo 17 sexies, comma 5, della legge provinciale e riportati nell elenco degli aventi diritto al voto di ciascuna Comunità (art. 15, comma 2, dei criteri approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 773 del 12 maggio 2015). Il voto deve essere espresso dall elettore, iscritto nel predetto elenco degli aventi diritto al voto, che si presenti personalmente al seggio elettorale della Comunità di riferimento. Per essere ammesso al voto, ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa, può essere riconosciuto per conoscenza personale da uno dei componenti del seggio. Dopo l identificazione dell elettore, prima della consegna della scheda per la votazione, il Presidente di seggio dovrà verificare che l'elettore abbia diritto di voto per le elezioni degli organi della Comunità di riferimento e pertanto che il suo nominativo sia riportato nell elenco degli aventi diritto al voto, di cui all art. 15, comma 2, dei criteri approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 773 del 12 maggio Gli estremi del documento di identificazione o la firma del componente del seggio che attesta l identità dell elettore, sono riportati nell apposita colonna, accanto al nome dell elettore, dell elenco degli aventi diritto al voto. Uno degli scrutatori, inoltre, prende nota nel suddetto elenco che l elettore ha votato. Tali adempimenti rivestono particolare importanza, sia ai fini dei successivi controlli circa il numero dei votanti, sia per escludere ogni possibilità di duplicazione di voto. 10

11 11. Consegna della scheda e della penna - Espressione del voto (articoli 20 e 21 delibera G.P. n. 773/2015) Il presidente consegna all'elettore una penna biro blu per l espressione del voto e la scheda di votazione, facendo costatare allo stesso elettore che essa è debitamente autenticata con il bollo della Comunità. La scheda di votazione deve essere consegnata agli elettori aperta, affinché sia possibile accertare che all'interno non vi siano tracce di scrittura o altri segni che possano invalidarla. L elettore si reca, quindi, nella cabina, o nello spazio appositamente costituito, per esprimere il voto e ripiegare la scheda secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura; poi restituisce al presidente del seggio la scheda e la penna biro blu. Qualora la scheda non fosse piegata, il presidente invita l elettore a piegarla, facendolo rientrare nella cabina. All atto della riconsegna il presidente verifica se la scheda è quella consegnata all elettore e, dopo aver constatato che sulle parti esterne non vi siano segni o impronte che comunque possano portare al riconoscimento dell elettore, la pone nell urna destinata a ricevere le schede votate. Deposta la scheda nell urna, il presidente fa attestare l avvenuta riconsegna della scheda mediante l apposizione della firma di uno scrutatore, accanto al nome dell elettore, nella apposita colonna dell elenco degli aventi diritto al voto. 12. Casi speciali che possono presentarsi durante la votazione. Caso in cui si presenta a votare un elettore fisicamente (articolo 20, comma 3, delibera G.P. n. 773/2015) Sono da considerare elettori fisicamente impediti i non vedenti, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L accertamento dell impedimento fisico è rimesso alla valutazione discrezionale del presidente del seggio, che deve giudicare l effettiva sussistenza dell impedimento basandosi sull evidenza del caso, sull eventuale diretta conoscenza o notorietà. Il presidente deve far annotare nel verbale lo specifico motivo dell ammissione al voto con l accompagnatore. L elettore, al fine di dimostrare l impedimento fisico, deve presentare un certificato medico, che deve essere rilasciato, gratuitamente e in esenzione da qualsiasi diritto o applicazione di marche, dai funzionari medici designati per il rilascio di tali certificati dagli organi di amministrazione dell Azienda provinciale per i Servizi Sanitari. 11

12 Il certificato deve attestare che l infermità fisica impedisce all elettore di esprimere il voto senza l aiuto di un accompagnatore. Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale. In sostituzione del certificato medico, i non vedenti possono esibire la tessera di iscrizione all Unione Italiana Ciechi, Si sottolinea che, sulla base di numerose decisioni del Consiglio di Stato (tra le quali si segnalano quelle della sezione V, 6 giugno 1990, n. 505, 30 giugno 1997, n. 768, 18 dicembre 1997, n. 1588), l impedimento che consente di ammettere l elettore al voto assistito è esclusivamente quello riconducibile alla capacità visiva dell elettore oppure al movimento degli arti superiori; l elettore cioè deve essere fisicamente impedito ad esprimere il voto in modo autonomo. Le infermità che riguardano la sfera psichica dell elettore non consentono l ammissione al voto con l aiuto dell accompagnatore. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il voto con l assistenza di un familiare o di un altro elettore liberamente scelto, purché iscritto nel medesimo elenco degli aventi diritto al voto della comunità di riferimento. 13. Chiusura della votazione (articolo 17 quinquies art. 20, comi 6 e 7, delibera GP n. 773/2015) Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore indistintamente per tutte le Comunità. Tuttavia, se a tale ora siano ancora presenti nei locali del seggio elettori che non hanno votato, il presidente ne fa prendere nota e li ammette a votare nell ordine in cui sono stati annotati. Quindi il presidente dichiara chiusa la votazione. Le operazioni di voto possono essere concluse anticipatamente rispetto all orario di chiusura previsto solamente nel caso in cui abbiano già votato tutti gli aventi diritto al voto. Di tale accadimento deve essere fatta espressa menzione nel verbale delle operazioni elettorali. In tale ipotesi, per le operazioni di scrutinio, il seggio elettorale è ricostituito alle ore 20 del giorno fissato per le elezioni. Fino all inizio delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio elettorale deve garantire la custodia delle schede votate e della sala di votazione. 14. Adempimenti da compiersi subito dopo la chiusura della votazione (articolo 22 delibera G.P. n. 773/2015) Dichiarata chiusa la votazione, il seggio elettorale provvede alle operazioni di riscontro, ovvero provvede a: 12

13 a) verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato tenuto conto di eventuali schede non ritirate e annotate nel verbale e nell elenco degli aventi diritto al voto; b) contare le schede autenticate e non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato. In proposito, al fine della corretta compilazione del verbale occorre ricordare che i votanti sono gli elettori che hanno votato, mentre gli elettori sono gli aventi diritto al voto riportati nell elenco di cui all art. 15, comma 2, dei criteri approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 773 del 12 maggio Il numero complessivo dei votanti sarà distinto in maschi e femmine; c) a formare il plico n. 1 diretto all Ufficio elettorale della Comunità di riferimento contenente tutte le schede autenticate e non utilizzate, nonché tutte le schede non autenticate avanzate (articolo 22, comma 3); e) a sigillare il plico n. 1 con il bollo e la firma di tutti i componenti il seggio elettorale ed a farlo immediatamente recapitare al Segretario generale della Comunità di riferimento. 13

14 PARTE QUARTA OPERAZIONI Dl SCRUTINIO 15. Operazioni preliminari allo scrutinio Le operazioni di scrutinio relative alle elezioni del Presidente e del Consiglio delle Comunità hanno inizio alle ore e comunque dopo la chiusura delle operazioni di voto, alla presenza di tutti i componenti il seggio elettorale. Il Presidente invita i rappresentanti di lista, se presenti, ad assistere alle operazioni elettorali e a prendere il posto loro assegnato Successivamente il presidente distribuisce gli incarichi agli scrutatori per l effettuazione delle operazioni di scrutinio. A tal fine allo scrutatore che non svolge anche le funzioni di segretario, assegna il compito di estrarre dall urna le schede votate; quindi a entrambi gli scrutatori, compreso il segretario del seggio, assegna il compito di registrare separatamente sulle tabelle di scrutinio i voti che saranno rilevati dalle schede. Il Presidente avrà il compito di controllo delle schede spogliate. 16. Spoglio e registrazione dei voti (articoli 21 e 22 delibera G.P. n. 773/2015) Il procedimento di spoglio è descritto dall articolo 22 dei criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 773/2015; le operazioni devono svolgersi senza interruzione. Ai fini dello scrutinio: a) lo scrutatore estrae successivamente dall urna ogni scheda e la consegna al presidente, il quale enuncia ad alta voce l espressione di voto in essa contenuta (voto al candidato Presidente ed eventuali singoli voti di preferenza), e la passa al Segretario. Quest ultimo proclama nuovamente il voto espresso e, contemporaneamente con lo scrutatore, annotano, separatamente, nelle tabelle di scrutinio, i voti proclamati; b) le schede dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto (bianche), devono essere immediatamente vidimate sul retro dal presidente e da uno scrutatore, con l apposizione della firma e del timbro di comunità; c) ad ogni voto registrato il segretario enuncia ad alta voce il totale dei voti raggiunti dal candidato alla carica di Presidente e dai candidati alla carica di componente il consiglio di Comunità; lo scrutatore che tiene il secondo esemplare della tabella di scrutinio, conferma detto numero ripetendolo ad alta voce. In caso di discordanza, il presidente fa eseguire immediatamente i necessari controlli. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. 14

15 Si rammenta che la vigente normativa non consente che le schede siano accantonate al momento dello spoglio per essere prese in esame successivamente e separatamente rispetto alle altre schede. È vietato quindi estrarre dall urna una nuova scheda se quella precedentemente estratta non sia stata spogliata, depositata ed i relativi voti registrati. Nell effettuare lo scrutinio si tengano presenti le seguenti indicazioni relative all espressione del voto da parte degli elettori. Ogni elettore può (art. 21 criteri): a) tracciare con la penna biro blu, fornita dal presidente del seggio, un segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di Presidente; b) esprimere fino a due voti di preferenza per candidati alla carica di componente il Consiglio di Comunità. Può essere espresso il secondo voto di preferenza solo se viene attribuito ad un candidato di genere diverso sa quello del primo voto di preferenza, appartenente anch esso alla lista del candidato Presidente prescelto. Nel caso in cui nella lista votata i candidati appartengano tutti allo stesso genere, deve essere espresso un solo voto di preferenza. Si tenga presente, inoltre, che: 1) la preferenza per essere valida deve essere espressa, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata; 2) il voto di preferenza si esprime scrivendo con la penna biro blu nelle apposite righe tracciate a destra del nome del candidato Presidente prescelto, il cognome e se necessario il nome ed il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima; 3) in caso di identità di cognome tra i candidati, si deve sempre scrivere il cognome e il nome e, ove occorra, data e luogo di nascita; 4) qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati; Pare opportuno evidenziare che non è ammesso il voto disgiunto (e cioè tracciare con la penna biro blu un segno sul nominativo di un candidato alla carica di Presidente e un voto di preferenza a favore di un candidato consigliere appartenente alla lista di un altro candidato alla carica di Presidente. (Art. 22, comma 7 dei criteri approvati con delibera GP n. 773/2015). 17. Casi di nullità - Schede bianche - Schede e voti contestati (articolo 22 delibera G.P. n. 773/2015) L'esercizio del voto costituisce un diritto fondamentale del cittadino per cui deve essere adottata un interpretazione diretta a ricercare l effettiva volontà dell elettore, per evitare l'annullamento del voto e quindi evitare l inefficacia 15

16 dell'espressione della volontà degli elettori, riducendo così al minimo la dispersione dei suffragi. Nei casi dubbi, restando comunque assicurata la segretezza del voto, sarà sempre da preferire la soluzione che favorisce l attribuzione del voto. Lo stesso articolo 22, comma 6, dei criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 773/2015 ha sottolineato questo principio disponendo che la validità della scheda e dei voti in essa contenuti deve essere ammessa ogni qual volta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore. Il medesimo articolo 22 enuncia i casi di nullità della scheda, dei voti in essa contenuti o di inefficacia dei medesimi. In particolare: 1. Le schede sono nulle, e sono dichiarati nulli i voti in esse contenuti: a) quando, essendo sfuggite al controllo durante la votazione, non portano il bollo richiesto e quindi non sono quelle autenticate dal seggio elettorale; b) quando non consentono di risalire in maniera univoca alla volontà dell elettore; c) quando contengono scritte o altri segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto (riconoscibilità del voto). Si tenga conto che i segni che possono invalidare il voto o la scheda sono soltanto quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere; d) nelle quali l elettore abbia espresso il proprio voto per più candidati alla carica di Presidente; e) quando la scheda contiene espressioni di voto non univoche; si tratta delle schede nelle quali l elettore abbia espresso voti per più di una lista ovvero per più di un nominativo di candidato alla carica di Presidente. 2. Sono nulle le preferenze: a) espresse in eccedenza al numero stabilito; resta ferma, in questo caso, la validità del primo voto di preferenza e, solo se espressa per un candidato di genere diverso, la validità del secondo voto di preferenza; b) espresse per candidati appartenenti ad una lista diversa da quella del candidato Presidente per cui l elettore ha votato; c) il secondo voto di preferenza è stato espresso per un candidato dello stesso genere del primo voto di preferenza; d) nelle quali il candidato non sia stato designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista. e) espresse per il candidato alla carica di Presidente. 16

17 Se l elettore non ha espresso alcun voto per un candidato Presidente, ma ha espresso, negli appositi spazi i voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere di comunità, compresi tutti nella stessa lista, si intende validamente votato anche il candidato alla carica di Presidente che rappresenta la lista a cui appartengono i candidati consiglieri votati e pertanto va attribuito il voto al candidato Presidente. Si considerano bianche le schede che, regolarmente munite del bollo, non contengano alcuna espressione di voto, né segni o traccia di scrittura. Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni sulla validità dei voti contenuti in qualche scheda, sia per quanto riguarda il voto al candidato Presidente, sia sui voti di preferenza. Sull assegnazione o meno dei voti contestati decide in via provvisoria il presidente del seggio, sentiti gli scrutatori; è rimesso quindi alla sensibilità del presidente il compito di vanificare eventuali tentativi di sollevare senza fondato motivo incidenti e contestazioni per turbare l'andamento delle operazioni o per rendere incerti i risultati dello scrutinio, tenuto conto che il parere degli scrutatori è obbligatorio ma non vincolante. I voti contestati, sia quelli per il candidato Presidente, che quelli di preferenza, devono essere indicati nel verbale in base ai motivi della contestazione. Nel verbale devono essere riportate anche le decisioni del presidente indicando i voti assegnati e quelli non assegnati. Le schede contestate e quelle contenenti voti contestati devono essere immediatamente vidimate con la firma del Presidente e di tutti i componenti del seggio elettorale. 18. Operazioni di controllo, formazione e recapito dei plichi (articolo 24 delibera GP n. 773/2015) Ultimato lo scrutinio, il presidente fa contare tutte le schede votate e registrate nelle tabelle di scrutinio e nei verbali. Questa operazione è effettuata sommando le schede che contengono voti validi per i candidati Presidente, le schede bianche, le schede nulle (contenenti voti nulli) e le schede contestate e non attribuite. Uno scrutatore ed il segretario completano la compilazione del verbale, seguendo le istruzioni del presidente che dichiara il risultato dello scrutinio, dopo di che si provvede alla formazione dei seguenti plichi: 1) plico numero 2 diretto alla Segreteria della Comunità di riferimento; 2) plico numero 3 diretto alla Segreteria della Comunità di riferimento; 17

18 N.B.: All'esterno di ogni busta (plico) deve essere indicato il materiale che la stessa è destinata a contenere. Tutti i plichi devono essere sigillati con il timbro della comunità e devono riportare la firma di tutti i componenti il seggio elettorale. 18

19 PARTE QUINTA OPERAZIONI DELL UFFICIO ELETTORALE DI COMUNITA 19. Insediamento e funzionamento dell Ufficio elettorale (articoli 17 septies e 17 octies art. 25 delibera GP n. 773/2015) Secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 773 del 12 maggio 2015 Articolo 17 novies della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino): approvazione delle modalità per l attuazione del capo V bis della legge provinciale n. 3 del 2006 e per lo svolgimento del procedimento per l'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di comunità, nonché ai sensi degli articoli 17 septies e 17 octies della legge provinciale n. 3/2006, la proclamazione degli eletti, e le operazioni relative, sono assicurate dall Ufficio elettorale costituito presso ciascuna Comunità. L articolo 25 dei criteri approvati con deliberazione della GP n. 773/2015 stabilisce che l Ufficio elettorale si riunisce, per gli adempimenti relativi alle operazioni di proclamazione degli eletti, non appena terminate le operazioni di scrutinio e quindi il giorno stesso delle elezioni. L Ufficio elettorale, non appena insediato, darà inizio alle operazioni di propria competenza e proseguirà le operazioni medesime fino al loro compimento. Delle operazioni compiute dall Ufficio elettorale si darà atto nel verbale a stampa opportunamente predisposto. Tale verbale deve essere compilato in un unico esemplare che sarà custodito presso la Comunità di riferimento. 19

20 PARTE SESTA CENNI SULL ATTRIBUZIONE DEI SEGGI E SULLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI 20. Modalità per l attribuzione dei seggi e la proclamazione degli eletti articoli 17 septies e 17 octies art. 25 delibera GP n. 773/2015) Si ritiene opportuno accennare brevemente in questa sede anche alle operazioni successive allo scrutinio ovvero alle operazioni relative all assegnazione dei seggi e alla proclamazione degli eletti, che sono svolte dall Ufficio elettorale. L Ufficio elettorale, costituito al termine delle operazioni di scrutinio e pertanto il giorno delle votazioni, inizia immediatamente le operazioni per l assegnazione dei seggi alle singole liste e per la proclamazione degli eletti, operazioni che devono concludersi senza alcuna interruzione. Per la costituzione dell'ufficio, la proclamazione degli eletti, e quindi per la validità di tutte le operazioni dell Ufficio elettorale, comprese la lettura e la firma del verbale, è necessaria la presenza di tutti i membri dell'ufficio. A chiusura delle operazioni, il presidente dell Ufficio elettorale provvede alla chiusura del verbale ed alla confezione del plico diretto alla Comunità di riferimento. Il presidente pertanto dispone per il deposito di un esemplare del verbale nella Segreteria della comunità di riferimento. Il Presidente infine dichiara sciolta l'adunanza. Il presidente dell Ufficio elettorale, dopo aver riesaminato le schede contenenti voti contestati e non assegnati, decide sull assegnazione o meno dei voti relativi, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste ed i reclami presentati in proposito. 21. Proclamazione del candidato eletto a Presidente di comunità. (art. 17 septies, comma 3 art. 25 delibera GP n. 773/2015) L Ufficio elettorale determina innanzitutto la cifra individuale di ciascun candidato alla carica di Presidente, costituita dai voti validi ottenuti da ciascun candidato Presidente, compone la graduatoria dei candidati a tale carica, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente e proclama eletto Presidente di Comunità (articolo 17 septies, comma 3) il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta (50% + 1) dei voti validi espressi per tutti i candidati alla carica di Presidente. Qualora nessun candidato alla carica di Presidente ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi, le operazioni sono sospese e si deve procedere ad un secondo turno di votazione, ai sensi dell articolo 17 septies, comma 3, che avrà 20

21 luogo il quattordicesimo giorno successivo al primo turno di votazione, ossia il 24 luglio Le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate dalle norme relative allo svolgimento del primo turno. 22. Assegnazione dei seggi. (art. 17 octies, commi 2 e 3 art. 25 criteri) Dopo la proclamazione del Presidente, l Ufficio elettorale procede quindi a determinare la cifra individuale numero di preferenze - di ciascun candidato alla carica di consigliere di Comunità e compone la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente. Nell effettuare tali operazioni si tenga presente che: - deve essere calcolata la cifra elettorale di ciascuna lista, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati dal candidato alla carica di Presidente; - la cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere di Comunità è costituita dalla somma dei voti validi di preferenza ottenuti dallo stesso. Infine l Ufficio elettorale procede alla ripartizione dei seggi ed assegna i seggi in proporzione ai voti validi conseguiti da ciascuna lista (che corrispondono ai voti validi ottenuti dal candidato alla carica di Presidente), assicurando il sessanta per cento dei seggi da assegnare (oltre al seggio relativo al Presidente) alla lista del candidato Presidente eletto; alla lista del candidato eletto Presidente è in ogni caso attribuito il sessanta per cento dei seggi da assegnare (oltre al seggio del Presidente), ma non più del settanta per cento dei seggi medesimi (sempre senza tener conto del seggio del Presidente). Nell ambito delle liste sono proclamati eletti in primo luogo i candidati alla carica di Presidente non risultati eletti e poi, fino alla concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più alte. 21

22 Appunti 22

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