Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 20 novembre Carlito Abler e altri contro Sodexho MM Catering Gesellschaft mbh

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1 Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 20 novembre 2003 Carlito Abler e altri contro Sodexho MM Catering Gesellschaft mbh Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberster Gerichtshof - Austria Politica sociale - Ravvicinamento delle legislazioni - Trasferimento di imprese - Mantenimento dei diritti dei lavoratori - Direttiva 77/187/CEE - Ambito d'applicazione - Nozione di trasferimento Causa C-340/01 raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I Nel procedimento C-340/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'oberster Gerichtshof (Austria) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Carlito Abler e altri e Sodexho MM Catering Gesellschaft mbh, con l'intervento di: Sanrest Großküchen Betriebsgesellschaft mbh, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 1 della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26), LA CORTE (Sesta Sezione), composta dal sig. C. Gulmann, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues e J.-P. Puissochet (relatore), dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale viste le osservazioni scritte presentate: per la Sodexho MM Catering Gesellschaft mbh, dai sigg. G. Schneider e G. Loibner, Rechtsanwälte; per il governo del Regno Unito, dal sig. J. Collins, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra K. Smith, barrister; per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. J. Sack e H. Kreppel, in qualità di agenti, vista la relazione d'udienza, sentite le osservazioni orali della Sodexho MM Catering Gesellschaft mbh, rappresentata dal sig. G. Loibner, Rechtsanwalt, della Sanrest Großküchen Betriebsgesellschaft mbh, rappresentata dal sig. A. Walchshofer, Rechtsanwalt, e della Commissione, rappresentata dal sig. J. Sack, all'udienza del 15 maggio 2003, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 19 giugno 2003, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con ordinanza 25 giugno 2001, pervenuta in cancelleria il 10 settembre successivo, l'oberster Gerichtshof (Corte di cassazione austriaca) ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 1 della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26). 2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la Sodexho MM Catering Gesellschaft mbh (in prosieguo: la Sodexho), società di ristorazione collettiva, titolare del contratto per la gestione della ristorazione collettiva di un ospedale, e il sig. Abler, aiuto cuoco, e altri 21 dipendenti del settore della ristorazione (in prosieguo: il sig. Abler e altri), sostenuti dal loro precedente datore di lavoro, la Sanrest Großküchen Betriebsgesellschaft mbh (in prosieguo: la Sanrest), società di ristorazione collettiva incaricata delle stesse prestazioni in forza di un contratto immediatamente precedente, che è stato risolto. Questi dipendenti hanno proposto un ricorso contro la Sodexho dinanzi all'arbeits- und Sozialgericht Wien (Tribunale del lavoro e della legislazione in materia sociale di Vienna) (Austria), diretto a far dichiarare che il rapporto di lavoro è proseguito con la Sodexho sulla base dell'arbeitsvertragsrechts-anpassungsgesetz (legge sull'adeguamento delle norme sui contratti di lavoro; BGBl. 459/1993), modificata (in prosieguo: l'«avrag»), che ha recepito la direttiva 77/187 nel diritto austriaco. Contesto normativo Il diritto comunitario 3 Ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva 77/187 essa si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione.

2 4 L'art. 3, n. 1, primo comma, della direttiva 77/187 dispone quanto segue: I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario. 5 La direttiva del Consiglio 29 giugno 1998, 98/50/CE, che modifica la direttiva 77/187 (GU L 201, pag. 88), e il cui termine d'attuazione scadeva il 17 luglio 2001, è stata recepita nel diritto austriaco nel 2001, dopo il sorgere della causa principale, e quindi non è applicabile. Il diritto nazionale 6 L'art. 3 dell'avrag, intitolato Trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore, al n. 1 dispone che: Quando un'impresa, uno stabilimento o una parte di stabilimento viene trasferita ad un altro imprenditore (trasferimento di stabilimento), quest'ultimo subentra quale datore di lavoro in tutti i diritti e gli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro esistenti al momento del trasferimento. Causa principale 7 Il 2 novembre 1990 l'ente gestore dell'ospedale ortopedico Wien-Speising (in prosieguo: l' ente gestore) stipulava con la Sanrest un contratto in base al quale quest'ultima assumeva l'intera gestione della ristorazione di tale ospedale fornendo ai pazienti e al personale i pasti e le bevande. Le prestazioni eccezionali dovevano essere retribuite separatamente. 8 I pasti dovevano essere preparati nei locali dell'ospedale. Tra i compiti della Sanrest vi era in particolare la composizione dei menu, l'acquisto e la conservazione delle merci, la preparazione dei pasti, la suddivisione in porzioni e il loro trasporto nei vari reparti dell'ospedale (senza servire i pazienti), la distribuzione dei pasti nella mensa del personale, la pulizia delle stoviglie e dei locali utilizzati. 9 I locali, l'acqua, l'energia elettrica e le piccole e grandi attrezzature necessarie venivano messi a disposizione della Sanrest dall'ente gestore. La Sanrest era responsabile di eventuali danni alle attrezzature. 10 La Sanrest era in aggiunta incaricata della gestione del bar, anch'esso situato nell'ospedale. 11 Peraltro, fino all'estate del 1998, la Sanrest forniva piatti preparati nella cucina dell'ospedale a clienti esterni, in particolare al Kindergarten St. Josef, un asilo che si trova nelle vicinanze dell'ospedale. 12 A metà del 1998 tra l'ente gestore e la Sanrest sorgevano contrasti che portavano al rifiuto da parte di quest'ultima di fornire le prestazioni previste dal contratto per due mesi. Durante questo periodo, la Sodexho garantiva il servizio di ristorazione nell'ospedale operando dagli altri suoi centri di attività. 13 Con lettera 26 aprile 1999 l'ente gestore risolveva il contratto con la Sanrest rispettando il preavviso di sei mesi previsto dal detto contratto. 14 Con lettera 25 ottobre 1999 l'ente gestore informava la Sanrest, la quale aveva risposto alla nuova gara d'appalto, che l'appalto non le sarebbe stato attribuito, in quanto esso era stato affidato alla Sodexho a partire dal 16 novembre L La Sanrest sosteneva allora che si era configurato un trasferimento di stabilimento. Tuttavia, poiché la Sodexho si rifiutava di rilevare le attrezzature mobili di piccole dimensioni, le scorte e i dipendenti della Sanrest, quest'ultima riduceva le scorte di modo che di esse, dopo il 15 novembre 1999, non rimaneva più nulla. Dall'ordinanza di rinvio risulta inoltre che la Sodexho non ha ricevuto dalla Sanrest alcun calcolo dei costi e neppure menu, programmi dietetici, ricette o relazioni sull'esperienza acquisita. 16 Oltre al servizio di ristorazione dell'ospedale, la Sodexho rilevava, per quanto riguarda le altre attività della Sanrest, da sei a dieci menu per il Kindergarten St. Josef. 17 Con lettera 5 novembre 1999 la Sanrest risolveva i contratti di lavoro con i propri dipendenti, con effetto dal 19 novembre Il sig. Abler e altri proponevano allora un ricorso contro la Sodexho dinanzi all'arbeits- und Sozialgericht Wien per far dichiarare che il loro rapporto di lavoro era proseguito con quest'ultima sulla base delle disposizioni dell'avrag relative ai trasferimenti di stabilimenti. 19 La Sodexho sosteneva che non si era verificato alcun trasferimento di stabilimento dato che essa non aveva ripreso neppure un dipendente della Sanrest. Essa aggiungeva che non vi era alcun vincolo contrattuale tra le due società. 20 In primo grado, l'arbeits- und Sozialgericht respingeva la domanda del sig. Abler e altri. A suo avviso, anche se la mancanza di un rapporto contrattuale tra la Sanrest e la Sodexho non aveva rilevanza determinante ed era decisivo solo il cambiamento del soggetto responsabile della gestione nel contesto del rapporto contrattuale, tuttavia, nel caso di specie, non vi era trasferimento di un'entità economica stabile, intesa come un insieme di persone e cose organizzato per svolgere un'attività economica con fini propri, che caratterizza la nozione di trasferimento ai sensi dell'avrag. A suo parere, il fatto che le prestazioni fornite dalla Sanrest e dalla Sodexho fossero simili non era sufficiente. 21 L'Arbeits- und Sozialgericht ha dichiarato che la Sodexho era subentrata soltanto nell'attività della Sanrest consistente nel cucinare per l'ospedale in locali messi a sua disposizione. Esso ha ritenuto che non fossero presenti gli elementi costitutivi di un trasferimento di impresa in quanto non si era verificato alcun trasferimento di quadri dirigenti, di organizzazione del lavoro, di ricette o di regole dietetiche e neanche di clienti. 22 In sede d'appello, l'oberlandesgericht Wien (Austria) sosteneva la tesi contraria. Esso riteneva che non fosse decisivo il tipo di cessione dell'impresa, ma che fosse piuttosto determinate il cambiamento del responsabile delle sorti dell'impresa. 23 L'Oberlandesgericht dichiarava, sulla base della giurisprudenza della Corte, che nel caso di specie si era in presenza di un trasferimento di stabilimento, poiché era stata trasferita un'entità economica che conservava la propria identità ed era caratterizzata dall'esercizio dell'attività nonché dai locali e dai mezzi necessari per il suo svolgimento messi a sua disposizione. Il trasferimento del personale, a suo avviso, era una conseguenza e non una condizione del trasferimento di stabilimento. 24 La Sodexho presentava allora ricorso per cassazione ( Revision) dinanzi all'oberster Gerichtshof sostenendo di non avere rilevato dalla Sanrest alcun mezzo materiale o immateriale di gestione, come le scorte, i menu, i

3 programmi dietetici, le ricette, i calcoli dei costi o i resoconti relativi all'esperienza acquisita, né ripreso, seppure in minima parte, il personale di quest'ultima. 25 Secondo la Sodexho, il fatto che un nuovo appaltatore rilevi solo i locali e le attrezzature non significa che esso rilevi un'entità organizzata al fine dello svolgimento di un'attività lavorativa che possa far pensare ad un trasferimento di stabilimento. 26 In questo contesto, l'oberster Gerichtshof decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: Se vi sia trasferimento di una parte di stabilimento ai sensi dell'art. 1 della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, qualora l'ente gestore di un ospedale, che fino ad allora aveva incaricato un'impresa di ristorazione collettiva di fornire ai pazienti e al personale dell'ospedale i pasti e le bevande ad un prezzo calcolato in base al vitto giornaliero per persona, mettendole a disposizione, a tal fine, acqua ed energia elettrica nonché i suoi locali (cucina aziendale), unitamente all'attrezzatura necessaria, trasferisca, in seguito alla risoluzione di tale contratto, tali compiti e i mezzi di gestione sino ad allora messi a disposizione di detta prima impresa ad un'altra impresa di ristorazione collettiva, senza che quest'ultima rilevi i mezzi di gestione personale, scorte, calcoli dei costi, menu, diete, ricette o esperienza acquisita apportati dalla stessa prima impresa. Sulla questione pregiudiziale 27 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'art. 1 della direttiva 77/187 vada interpretato nel senso che quest'ultima si applica nel caso in cui un committente, che aveva affidato con un contratto la completa gestione della ristorazione collettiva di un ospedale ad un primo imprenditore, ponga fine a tale contratto e concluda, per l'esecuzione della stessa prestazione, un nuovo contratto con un secondo imprenditore, qualora il secondo imprenditore, da una parte, utilizzi rilevanti elementi patrimoniali materiali di cui si era servito precedentemente il primo imprenditore e messi a loro disposizione successivamente dal committente e, dall'altra, si rifiuti di riassumere i dipendenti del primo imprenditore. 28 Secondo quanto disposto dal suo art. 1, n. 1, la direttiva 77/187 si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione. 29 La direttiva 77/187 mira a garantire la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell'ambito di un'entità economica, indipendentemente dal mutamento del titolare. Il criterio decisivo per stabilire se si configuri un trasferimento ai sensi della direttiva consiste quindi nella circostanza che l'entità in questione conservi la propria identità, il che risulta in particolare dal fatto che la sua gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa (v, in particolare, sentenze 18 marzo 1986, causa 24/85, Spijkers, Racc. pag. 1119, punti 11 e 12, e 11 marzo 1997, causa C-13/95, Süzen, Racc. pag. I-1259, punto 10). 30 Affinché la direttiva 77/187 sia applicabile, occorre tuttavia che il trasferimento abbia ad oggetto un'entità economica organizzata in modo stabile, la cui attività non si limiti all'esecuzione di un'opera determinata (v., in particolare, sentenza 19 settembre 1995, causa C-48/94, Rygaard, Racc. pag. I-2754, punto 20). La nozione di entità si richiama quindi ad un complesso organizzato di persone e di elementi che consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo (v., in particolare, sentenza Süzen, cit., punto 13). 31 La Sodexho sostiene, innanzi tutto, che la totale assenza di riassunzione del personale della Sanrest di per sé esclude qualsiasi trasferimento di un'entità economica che mantiene la sua identità ai sensi della direttiva 77/ Essa basa il suo ragionamento sulle sentenze in cui la Corte ha rilevato che, in determinati settori in cui l'attività si fonda essenzialmente sulla mano d'opera, un gruppo di lavoratori che assolva stabilmente un'attività comune può corrispondere ad un'entità economica. Da tale giurisprudenza emergerebbe che una siffatta entità può conservare la sua identità al di là del suo trasferimento qualora il nuovo imprenditore non si limiti a proseguire l'attività stessa, ma riassuma anche una parte essenziale, in termini di numero e di competenza, del personale specificamente destinato dal predecessore a tali compiti (v., in particolare, sentenze Süzen, cit., punto 21, e 10 dicembre 1998, cause riunite C-173/96 e C-247/96, Hidalgo e a., Racc. pag. I-8237, punto 32). 33 Per poter determinare se sussistano le caratteristiche di un trasferimento di un'entità economica organizzata, dev'essere preso in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione di cui trattasi, fra le quali rientrano in particolare il tipo di impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno di elementi materiali, quali gli edifici e i beni mobili, il valore degli elementi immateriali al momento della cessione, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un'eventuale sospensione di tali attività (citate sentenze Spijkers, punto 13, e Süzen, punto 14). 34 Tali elementi costituiscono tuttavia soltanto aspetti parziali della valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere considerati isolatamente (v., in particolare, le menzionate sentenze Spijkers, punto 13, e Süzen, punto 14). 35 Il giudice nazionale deve tener conto, nell'ambito della valutazione delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione de qua, del genere di impresa o di stabilimento di cui trattasi. Ne consegue che l'importanza da attribuire rispettivamente ai singoli criteri attinenti alla sussistenza di un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 varia necessariamente in funzione dell'attività esercitata o addirittura in funzione dei metodi di produzione o di gestione utilizzati nell'impresa, nello stabilimento o nella parte di stabilimento in questione (citate sentenze Süzen, punto 18, e Hidalgo e a., punto 31). 36 Ora, la ristorazione collettiva, richiedendo notevoli attrezzature, non può essere considerata un'attività che si fonda essenzialmente sulla mano d'opera. Nella causa principale, come osserva la Commissione, gli elementi materiali indispensabili per l'attività de qua vale a dire i locali, l'acqua e l'energia elettrica nonché le piccole e grandi attrezzature (in particolare i materiali fissi necessari per confezionare i pasti e le lavatrici) sono stati rilevati dalla Sodexho. Inoltre, la situazione nella causa principale è caratterizzata dall'obbligo, esplicito ed essenziale, di preparare i pasti nella cucina dell'ospedale e quindi di rilevare tali elementi materiali. Il

4 trasferimento dei locali e delle attrezzature messe a disposizione dall'ospedale, che risulta indispensabile alla preparazione e alla distribuzione dei pasti ai pazienti e al personale dell'ospedale, è sufficiente a caratterizzare, in queste condizioni, un trasferimento dell'entità economica. Inoltre, risulta evidente che il nuovo appaltatore ha necessariamente ripreso la maggior parte della clientela del suo predecessore, dato che quest'ultima non ha alternative. 37 Ne consegue che l'assenza di riassunzione, da parte del nuovo imprenditore, di una quota sostanziale, in termini di quantità e di competenze, del personale che il suo predecessore destinava all'esecuzione della stessa attività non è sufficiente ad escludere l'esistenza di un trasferimento di un'entità che mantenga la sua identità ai sensi della direttiva 77/187 in un settore, come quello della ristorazione collettiva, in cui l'attività si basa sostanzialmente sulle attrezzature. Come osservano giustamente il Regno Unito e la Commissione, un ragionamento contrario contrasterebbe con l'obiettivo fondamentale della direttiva 77/187, che consiste nel mantenere, anche contro la volontà del cessionario, i contratti di lavoro dei dipendenti del cedente. 38 La Sodexho sostiene poi di non essere legata alla Sanrest da alcun vincolo contrattuale. 39 Tuttavia, come più volte dichiarato, la direttiva 77/187 trova applicazione in tutti i casi di cambiamento, nell'ambito di rapporti contrattuali, della persona fisica o giuridica responsabile dell'impresa, che assume le obbligazioni del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell'impresa stessa. Ai fini dell'applicazione della direttiva 77/187 non è pertanto necessaria l'esistenza di rapporti contrattuali diretti tra il cedente e il cessionario, atteso che la cessione può essere effettuata per effetto dell'intermediazione di un terzo, quale il proprietario o il locatore (v., in particolare, sentenze 7 marzo 1996, cause riunite C-171/94 e C-172/94, Merckx e Neuhuys, Racc. pag. I-1253, punti 28-30; Süzen, cit., punto 12, e 24 gennaio 2002, causa C-51/00, Temco, Racc. pag. I- 969, punto 31). 40 Infine, la Sodexho afferma che il fatto che l'ente gestore resti proprietario del locale di lavoro e delle attrezzature necessarie alla prosecuzione dell'attività impedisce che un semplice cambiamento di appaltatore possa essere considerato alla stregua di un trasferimento di entità economica. 41 Tuttavia, dalla formulazione stessa dell'art. 1 della direttiva 77/187 risulta che l'ambito di applicazione di quest'ultima comprende tutti i casi di cambiamento, nell'ambito di rapporti contrattuali, della persona fisica o giuridica responsabile dell'esercizio dell'impresa, la quale, per questo motivo, assume le obbligazioni del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell'impresa, a prescindere dal trasferimento della proprietà degli elementi materiali (sentenze 17 dicembre 1987, causa 287/86, Ny Mølle Kro, Racc. pag. 5465, punto 12, e 12 novembre 1992, causa C-209/91, Watson Rask e Christensen, Racc. pag. I-5755, punto 15). 42 Il fatto che gli elementi materiali rilevati dal nuovo imprenditore non appartengano al suo predecessore ma siano stati messi a disposizione dal committente non può pertanto indurre a escludere l'esistenza di un trasferimento d'impresa ai sensi della direttiva 77/ La questione del giudice del rinvio deve quindi essere risolta dichiarando che l'art. 1 della direttiva 77/187 va interpretato nel senso che quest'ultima si applica alla situazione in cui un committente, che aveva affidato con un contratto la completa gestione della ristorazione collettiva in un ospedale ad un primo imprenditore, pone fine a tale contratto e conclude, per l'esecuzione della stessa prestazione, un nuovo contratto con un secondo imprenditore, quando il secondo imprenditore utilizza rilevanti elementi patrimoniali materiali di cui si è servito precedentemente il primo imprenditore e messi successivamente a loro disposizione dal committente, anche qualora il secondo imprenditore abbia manifestato l'intenzione di non riassumere i dipendenti del primo imprenditore. Sulle spese 44 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Per questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione), pronunciandosi sulla questione sottopostale dall'oberster Gerichtshof con ordinanza 24 giugno 2001, dichiara: Gulmann Cunha Rodrigues Puissochet Macken Colneric

5 Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 novembre Il cancelliere Il presidente R. Grass V. Skouris 1 Lingua processuale: il tedesco.

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