D.P.R. 25 marzo 2014, n. 85. n luglio 2014 XVII LEGISLATURA

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1 Atti del Governo Esito dei pareri al Governo Regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 D.P.R. 25 marzo 2014, n. 85 n luglio 2014 XVII LEGISLATURA

2 Camera dei deputati Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA Documentazione per l esame di Atti del Governo Esito dei pareri al Governo Regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 D.P.R. 25 marzo 2014, n. 85 n luglio 2014

3 Servizio responsabile: Servizio Studi Dipartimento Trasporti Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte. File: TR0123.doc

4 INDICE Premessa... 1 Testo a fronte fra l Atto del Governo n. 40 e il D.P.R. 25 marzo 2014, n PARERI DELLE COMMISSIONI Camera dei deputati Commissioni riunite IX e X 30 gennaio Senato della Repubblica Commissioni riunite 8 a e 10 a 22 gennaio I

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6 PREMESSA PREMESSA Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 40 1, recante regolamento per l individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell energia, dei trasporti e delle comunicazioni è stato assegnato il 28 novembre 2013 alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive) della Camera e alle Commissioni riunite 8 (Lavori pubblici e comunicazioni) e 10 (Industria, commercio, turismo) del Senato. Le Commissioni riunite 8 e 10 del Senato hanno concluso l esame nella seduta del 22 gennaio 2014, approvando un parere favorevole con osservazioni. Le Commissioni riunite IX e X della Camera hanno concluso l esame nella seduta del 30 gennaio 2014, approvando anch esse un parere favorevole con osservazioni. In proposito, si ricorda preliminarmente che lo schema n. 40 è stato adottato ai sensi dell articolo 2 del decreto-legge n. 21/2012. In materia di espressione dei pareri delle competenti commissioni parlamentari il comma 1-bis di tale articolo prevede che questi siano espressi entro il termine di venti 1 Per approfondimenti sullo schema di decreto, anche con riferimento agli aspetti ripresi nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari e di seguito riportati, cfr. il dossier serie Documentazione per l esame degli Atti del Governo n. 36/0 del 9 dicembre giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento alle Camere. Decorso tale termine, i regolamenti possono essere comunque adottati. Qualora i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove non intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di regolamento, indicandone le ragioni in un'apposita relazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato. Il D.P.R. 25 marzo 2014, n. 85, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2014 ha recepito solo parzialmente le osservazioni contenute nei pareri resi dalle Commissioni parlamentari e senza introdurre altre sostanziali modifiche. Il presente dossier è redatto a cura del Servizio studi della Camera dei deputati; a cura del Servizio studi del Senato della Repubblica è stato redatto il dossier sull esito dei pareri resi sull atto n. 72 recante Regolamento per l individuazione delle procedure per l attivazione dei poteri speciali nei settori dell energia, dei trasporti e delle comunicazioni, emanato con il D.P.R. 25 marzo 2014 n. 86, anch esso pubblicato sulla Gazzetta Ufficale n. 129 del 6 giugno

7 PREMESSA Rispetto al testo dell atto n. 40 esaminato dalle commissioni parlamentari, il regolamento emanato ha introdotto le seguenti modifiche: con riferimento all individuazione degli attivi strategici nel settore energetico (art. 1), il regolamento emanato precisa che le infrastrutture di approvvigionamento di energia elettrica e gas da altri Stati, già indicate tra gli attivi nello schema n.40, comprendono anche gli impianti di rigassificazione di GNL (Gas naturale liquefatto) onshore e offshore. L integrazione recepisce quanto richiesto in un osservazione contenuta sia nel parere espresso dalle Commissioni riunite IX e X della Camera sia in quello espresso dalle Commissioni 8 e 10 del Senato; con riferimento all individuazione degli attivi strategici nel settore dei trasporti (art. 2), il regolamento emanato precisa che la rete ferroviaria di rilevanza per le reti transeuropee, già indicata tra gli attivi nell atto n. 40, è quella nazionale; la precisazione recepisce quanto richiesto in un osservazione contenuta sia nel parere espresso dalle Commissioni riunite IX e X della Camera sia in quello espresso dalle Commissioni 8 e 10 del Senato; con riferimento all individuazione degli attivi strategici nel settore delle comunicazioni (art. 3), il regolamento emanato specifica che le reti incluse negli attivi sono quelle dedicate nonché la rete di accesso pubblica agli utenti finali in connessione con le reti metropolitane, i router di servizio e le reti a lunga distanza ; la precisazione recepisce quanto richiesto in un osservazione contenuta sia nel parere espresso dalle Commissioni riunite IX e X della Camera sia in quello espresso dalle Commissioni 8 e 10 del Senato; Non sono state invece recepite le seguenti osservazioni di medesimo contenuto presenti nel parere parere espresso dalle Commissioni riunite IX e X della Camera e in quello espresso dalle Commissioni 8 e 10 del Senato: l inserimento tra gli attivi di rilevanza strategica nel settore dei trasporti (art. 2) della rete autostradale, compresi ponti, viadotti e trafori; l esplicitazione, sempre all articolo 2, della normativa di riferimento ovvero dei criteri obiettivi che consentano di individuare con certezza i porti e gli aeroporti di interesse nazionale, da ricomprendere tra gli attivi di rilevanza strategica nel settore dei trasporti; Al riguardo, si segnala che il Governo, pur non avendo dato seguito ad alcune indicazioni contenute in entrambi i pareri parlamentari, non ha provveduto alla nuova trasmissione dello schema di decreto alle Camere, come indicato dal citato articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 21/2012. Merita segnalare che ciò è avvenuto con riferimento ad osservazioni che accompagnavano il parere 2

8 PREMESSA favorevole espresso e non a condizioni cui lo stesso fosse subordinato (i pareri in questione peraltro non recavano condizioni). Si segnala infine che sia il parere delle Commissioni riunite IX e X della Camera sia il parere delle Commissioni riunite 8 e 10 del Senato contengono un osservazione volta a raccomandare al Governo di chiarire, in via generale, in modo inequivoco [ ] quale disciplina dei poteri speciali debba applicarsi agli attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni. L esigenza di un chiarimento derivava dal fatto che le reti e gli impianti utilizzati per la fornitura dell'accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi del servizio universale e dei servizi a banda larga e ultralarga, ricondotti dallo schema n. 40 tra gli atti strategici nel settore delle comunicazioni, erano stati inclusi anche negli attivi di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ai sensi dell articolo 1 del decreto-legge n. 21/2012, con il D.P.C.M. n. 123/2013 che aveva integrato il D.P.C.M. n. 253/2012. Agli attivi strategici per la sicurezza e la difesa nazionali si applica la disciplina prevista dal citato articolo 1 del decreto-legge n. 21/2012 che differisce in più aspetti da quella prevista dall articolo 2 del medesimo decreto-legge per gli attivi di rilevanza strategica nei settori dell energia, dei trasporti e delle comunicazioni, oggetto dell atto n. 40; in particolare la disciplina dei poteri speciali per gli attivi strategici per la sicurezza e difesa nazionali è interamente applicabile anche nei confronti di acquirenti appartenenti all Unione europea. Al riguardo, il Governo è intervenuto, in coerenza con le indicazioni contenute nei pareri, con lo schema di DPCM approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 6 giugno 2014 e comunicato alle competenti commissioni parlamentari l 11 giugno 2014 (in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ). Lo schema infatti sostituisce integralmente il D.P.C.M. n. 253/2012, come integrato dal D.P.C.M. n. 123/2013, senza fare più menzione dell inclusione tra gli attivi strategici per la difesa e la sicurezza nazionali delle reti e degli impianti utilizzati per la fornitura dell'accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi del servizio universale e dei servizi a banda larga e ultralarga. 3

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10 TESTO A FRONTE TESTO A FRONTE FRA L ATTO DEL GOVERNO N. 40 E IL D.P.R. 25 MARZO 2014, N. 85 Il presente testo a fronte reca, nella prima colonna, lo schema di D.P.R. n. 40 presentato al Parlamento per il prescritto parere, nella seconda colonna, il testo delle osservazioni e delle condizioni delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica riferite alle corrispondenti parti dello schema e, nella terza colonna, il testo del relativo decreto. Nella prima e nella terza colonna sono evidenziate in neretto le differenza tra i due testi. Le modifiche esclusivamente formali non sono state riportate. Schema di D.P.R. n. 40 (sottoposto a parere parlamentare) Parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 2 D.P.R. 25 marzo 2014, n. 85 (pubblicato nella G.U. 6 giugno 2014, n. 129) Art. 1 (lndividuazione degli attivi di rilevanza strategica nel settore energetico) 1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, di seguito denominato "decreto-legge", gli attivi di rilevanza strategica nel sistema energetico nazionale sono individuati nelle reti energetiche di interesse nazionale, e nei relativi rapporti convenzionali, elencate al comma seguente. Art. 1 (lndividuazione degli attivi di rilevanza strategica nel settore energetico) 1. Identico. 2 Dove non diversamente indicato, si intende che le condizioni e le osservazioni contenute nei pareri delle omologhe Commissioni di Camera e Senato siano di identico contenuto, salvo variazioni di forma: in particolare i pareri delle Commissioni della Camera utilizzano la formulazione valuti il Governo l opportunità, mentre le Commissioni del Senato quella occorre valutare l opportunità di ; per questi aspetti formali nel presente dossier si è seguito il testo dei pareri delle Commissioni della Camera. 5

11 TESTO A FRONTE Schema di D.P.R. n. 40 (sottoposto a parere parlamentare) Parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 2 2. Sono inclusi negli attivi di cui al comma 1: 2. Identico. a) rete nazionale di trasporto del gas naturale e relative stazioni di compressione e centri di a) Identico. dispacciamento, come individuata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e successive modifiche ed integrazioni, nonché gli impianti di stoccaggio del gas; b) infrastrutture di approvvigionamento di energia elettrica e gas da altri Stati; c) rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e relativi impianti di controllo e dispacciamento; d) le attività di gestione connesse all'utilizzo delle reti e infrastrutture di cui alle precedenti lettere a), b), c). Art. 2 (lndividuazione degli attivi di rilevanza strategica nel settore trasporti) 1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge, le reti e gli impianti di rilevanza strategica per il settore dei trasporti sono individuati nelle grandi reti ed impianti di interesse nazionale, destinati anche a garantire i principali collegamenti transeuropei, e nei relativi rapporti in relazione agli attivi di rilevanza strategica nel settore dell energia di cui all articolo 1 dello schema di decreto in esame, valuti il Governo l opportunità di inserire tra le infrastrutture ivi considerate al comma 2, punto a), anche gli impianti di rigassificazione in relazione agli attivi di rilevanza strategica nel settore dei trasporti di cui all articolo 2 dello schema di decreto in esame, valuti il Governo l opportunità di inserire tra le reti e gli impianti ivi compresi anche la rete autostradale, compresi ponti, viadotti e trafori. D.P.R. 25 marzo 2014, n. 85 (pubblicato nella G.U. 6 giugno 2014, n. 129) b) infrastrutture di approvvigionamento di energia elettrica e gas da altri Stati, compresi gli impianti di rigassificazione di GNL onshore e offshore; c) Identico. d) Identico. Art. 2 (lndividuazione degli attivi di rilevanza strategica nel settore trasporti) 1. Identico. 6

12 TESTO A FRONTE Schema di D.P.R. n. 40 (sottoposto a parere parlamentare) convenzionali, come individuati dal comma Sono inclusi nelle reti e negli impianti di cui al comma 1: Parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 2 appare necessario esplicitare nel testo dell articolo 2 la normativa di riferimento ovvero i criteri obiettivi che consentano di individuare con certezza i porti e gli aeroporti di interesse nazionale, da ricomprendere tra gli attivi di rilevanza strategica nel settore dei trasporti, nonché precisare che la rete ferroviaria di rilevanza per le reti transeuropee è quella nazionale. D.P.R. 25 marzo 2014, n. 85 (pubblicato nella G.U. 6 giugno 2014, n. 129) 2. Identico. a) porti di interesse nazionale; a) Identico. b) aeroporti di interesse nazionale; b) Identico. c} rete ferroviaria di rilevanza per le reti transeuropee. reti c) rete ferroviaria nazionale di rilevanza per le trans-europee. Art. 3 (lndividuazione degli attivi di rilevanza strategica nel settore comunicazioni) 1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge, gli attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni sono individuati nelle reti e negli impianti utilizzati per la fornitura dell'accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi del servizio universale e dei servizi a banda larga e ultralarga, e nei relativi rapporti convenzionali, fatte salve le disposizioni della direttiva 20091l36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, e della direttiva 95/46/CE del con riferimento sempre agli attivi di rilevanza strategica nel settore delle telecomunicazioni, di cui ai commi 1 e 2 dell articolo 3, occorre precisare che tali attivi devono essere individuati sia nelle reti dedicate sia nella rete di accesso pubblica agli utenti finali in connessione con le reti metropolitane, i router di servizio e le reti a lunga distanza. Art. 3 (lndividuazione degli attivi di rilevanza strategica nel settore comunicazioni) 1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge, gli attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni sono individuati nelle reti dedicate e nella rete di accesso pubblica agli utenti finali in connessione con le reti metropolitane, i router di servizio e le reti a lunga distanza, nonché negli impianti utilizzati per la fornitura dell'accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi del servizio universale e dei servizi a banda larga e ultralarga, e nei relativi rapporti 7

13 TESTO A FRONTE Schema di D.P.R. n. 40 (sottoposto a parere parlamentare) Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre Sono inclusi negli attivi di cui al comma 1 gli elementi dedicati, anche laddove l'uso non sia esclusivo, per la connettività (fonia, dati e video), la sicurezza, il controllo e la gestione relativi a reti di accesso di telecomunicazioni in postazione fissa. Art. 4 (Operazioni infragruppo escluse dalla disciplina dei poteri speciali) Parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 2 D.P.R. 25 marzo 2014, n. 85 (pubblicato nella G.U. 6 giugno 2014, n. 129) convenzionali, fatte salve le disposizioni della direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, e della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre Identico. Art. 4 (Ambito di applicazione della disciplina dei poteri speciali) (vedi art. 5) 1. Fermo restando l'obbligo di notifica, i poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge e relativi al presente regolamento si applicano nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali dello Stato previsti dal medesimo articolo 2, ivi compresi quelli connessi ad un adeguato sviluppo infrastrutturale, non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore, anche di natura convenzionale connessa ad uno specifico rapporto concessorio. 1. L'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto legge non si applica 2. Identico. alle tipologie di atti e operazioni, posti in 8

14 TESTO A FRONTE Schema di D.P.R. n. 40 (sottoposto a parere parlamentare) essere all'interno di un medesimo gruppo - fermi restando, in ogni caso, gli obblighi di notifica e di comunicazione di cui all'articolo 2, commi 2 e 5 del decreto-legge - riguardanti fusioni, scissioni, incorporazioni, ovvero cessioni, anche di quote di partecipazione quando le relative delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione non comportano il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o di società controllata, ovvero il trasferimento della sede sociale, il mutamento, dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società o la modifica di clausole statutarie adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile, ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 30 luglio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 e successive modificazioni, o infine la costituzione o la cessione di diritti reali o di utilizzo relativi a beni materiali o immateriali o l'assunzione di vincoli che ne condizionano l'impiego. 2, Le esclusioni di cui al comma 1 non si applicano in presenza di elementi informativi circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti. Parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 2 D.P.R. 25 marzo 2014, n. 85 (pubblicato nella G.U. 6 giugno 2014, n. 129) 3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano in presenza di elementi informativi circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti. 9

15 TESTO A FRONTE Schema di D.P.R. n. 40 (sottoposto a parere parlamentare) Art. 5 (Disposizioni di coordinamento) 1. Fermo restando l'obbligo di notifica, i potéri speciali di cui all'articolo 2 del decreto legge si applicano nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali dello Stato previsti dal medesimo articolo 2, ivi compresi quelli connessi ad un adeguato sviluppo infrastrutturale, non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore, anche di natura convenzionale connessa ad uno specifico rapporto concessorio. Art. 6 (Entrata in vigore) 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, II presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 2 D.P.R. 25 marzo 2014, n. 85 (pubblicato nella G.U. 6 giugno 2014, n. 129) (vedi art. 4, comma 1) Art. 5 (Entrata in vigore) 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 10

16 Pareri delle Commissioni

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18 COMMISSIONI RIUNITE IX E X 30 GENNAIO 2014 CAMERA DEI DEPUTATI Commissioni riunite IX e X 30 gennaio 2014 Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. (Atto n. 40) PARERE APPROVATO Le Commissioni riunite IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo), esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (Atto n. 40); premesso che: nella individuazione degli attivi di rilevanza strategica per il Paese, ai fini dell'applicazione dei poteri speciali per la tutela degli interessi nazionali, il concetto di «strategicità» presenta vari gradi di declinazione, da quello primario della difesa e sicurezza nazionale, a quello di carattere economico-industriale, che è oggetto specifico dello schema di decreto in esame; nell'individuazione degli attivi strategici occorre pertanto procedere con equilibrio, contemperando le esigenze di tutela degli interessi nazionali con quelle della libertà di mercato, alla quale l'economia italiana si uniforma anche nel rispetto delle normative dell'unione europea; l'articolo 3 dello schema di decreto in esame individua le reti e gli impianti strategici per il settore delle comunicazioni, ai fini dell'applicabilità della procedura dei poteri speciali previsti dall'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012; tali reti e impianti coincidono di fatto con quelli individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 123 del 2013, che ha integrato l'elenco delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale contenuto nel decreto del 13

19 COMMISSIONI RIUNITE IX E X 30 GENNAIO 2014 Presidente del Consiglio dei Ministri n. 253 del 2012, ai quali si applica l'altra procedura dei poteri speciali previsti dall'articolo 1 del citato decreto-legge n. 21 che, al contrario della precedente, è integralmente applicabile anche nei confronti di acquirenti appartenenti all'unione europea; esprimono PARERE FAVOREVOLE con le seguenti osservazioni: a) in relazione agli attivi di rilevanza strategica nel settore dell'energia di cui all'articolo 1 dello schema di decreto in esame, valuti il Governo l'opportunità di inserire tra le infrastrutture ivi considerate al comma 2, punto a), anche gli impianti di rigassificazione onshore e offshore; b) in relazione agli attivi di rilevanza strategica nel settore dei trasporti di cui all'articolo 2 dello schema di decreto in esame, valuti il Governo l'opportunità di inserire tra le reti e gli impianti ivi considerati anche la rete autostradale, compresi ponti, viadotti e trafori; c) appare necessario esplicitare nel testo dell'articolo 2 la normativa di riferimento ovvero i criteri obiettivi che consentano di individuare con certezza i porti Pag. 47e gli aeroporti di interesse nazionale, da ricomprendere tra gli attivi di rilevanza strategica nel settore dei trasporti, nonché precisare che la «rete ferroviaria di rilevanza per le reti trans-europee» è quella «nazionale»; d) al fine di evitare future incertezze interpretative, si raccomanda con forza al Governo di chiarire in modo inequivoco, anche attraverso eventuali interventi normativi di integrazione o di coordinamento, quale disciplina dei poteri speciali debba applicarsi agli attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni di cui all'articolo 3 dello schema in esame, fra quelle previste rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012; e) con riferimento sempre agli attivi di rilevanza strategica nel settore delle telecomunicazioni, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, occorre precisare che tali attivi devono essere individuati sia nelle reti dedicate sia nella rete di accesso pubblica agli utenti finali in connessione con le reti metropolitane, i router di servizio e le reti a lunga distanza. 14

20 COMMISSIONI RIUNITE 8A E 10A 22 GENNAIO 2014 SENATO DELLA REPUBBLICA Commissioni riunite 8 a e 10 a 22 gennaio 2014 Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. (Atto n. 40) SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI Le Commissioni riunite 8 a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni e 10 a Industria, commercio, turismo, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (atto del Governo n. 40), - preso atto delle indicazioni emerse durante le audizioni informali dell Autorità di regolazione dei trasporti, dell Autorità per l'energia elettrica e il gas e dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; - tenuto conto altresì dei chiarimenti forniti nelle comunicazioni del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Autorità delegata alla sicurezza della Repubblica; - considerato che, nella individuazione degli attivi di rilevanza strategica per il Paese, ai fini dell applicazione dei poteri speciali per la tutela degli interessi nazionali, il concetto di "strategicità" presenta vari gradi di declinazione, da quello primario della difesa e sicurezza nazionale, a quello di carattere economico-industriale, che è oggetto specifico dello schema di decreto in esame; 15

21 COMMISSIONI RIUNITE 8A E 10A 22 GENNAIO sottolineando che, per tale ragione, nell individuazione degli attivi strategici occorre procedere con equilibrio, contemperando le esigenze di tutela degli interessi nazionali con quelle della libertà di mercato, alla quale l'economia italiana si uniforma anche nel rispetto delle normative dell'unione europea; - considerato che l articolo 3 dello schema di decreto in esame individua le reti e gli impianti strategici per il settore delle comunicazioni, ai fini dell applicabilità della procedura dei poteri speciali previsti dall articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012; - osservato che tali reti e impianti coincidono di fatto con quelli individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 123 del 2013, che ha integrato l elenco delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale contenuto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 253 del 2012, ai quali si applica l altra procedura dei poteri speciali previsti dall articolo 1 del citato decreto-legge n. 21 che, al contrario della precedente, è integralmente applicabile anche nei confronti di acquirenti appartenenti all Unione europea; esprimono parere favorevole, con le seguenti osservazioni: - in relazione agli attivi di rilevanza strategica nel settore dell'energia di cui all'articolo 1 dello schema di decreto in esame, occorre valutare l'opportunità di inserire tra le infrastrutture ivi considerate al comma 2, punto a), anche gli impianti di rigassificazione onshore e offshore; - in relazione agli attivi di rilevanza strategica nel settore dei trasporti di cui all articolo 2 dello schema di decreto in esame, occorre valutare l opportunità di inserire tra le reti e gli impianti ivi considerati anche la rete autostradale, compresi ponti, viadotti e trafori; - con riferimento sempre all articolo 2, appare necessario esplicitare nel testo la normativa di riferimento ovvero i criteri obiettivi che consentano di individuare con certezza i porti e gli aeroporti di interesse nazionale, da ricomprendere tra gli attivi di rilevanza strategica nel settore dei trasporti. Occorre inoltre precisare che la "rete ferroviaria di rilevanza per le reti trans-europee" è quella "nazionale"; - al fine di evitare future incertezze interpretative, si raccomanda con forza al Governo di chiarire in modo inequivoco, anche attraverso eventuali interventi normativi di integrazione o di coordinamento, quale disciplina dei poteri speciali debba applicarsi agli 16

22 COMMISSIONI RIUNITE 8A E 10A 22 GENNAIO 2014 attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni di cui all articolo 3 dello schema in esame, fra quelle previste rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012; - in tale contesto, gli attivi di rilevanza strategica nel settore delle telecomunicazioni, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, sono da individuare sia nelle reti dedicate sia nella rete di accesso pubblica agli utenti finali in connessione con le reti metropolitane, i router di servizio e le reti a lunga distanza. 17

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