*** PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

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1 PARLAMENTO EUROPEO Commissione per la pesca /0319(NLE) *** PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'unione europea, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Madagascar e la Comunità europea (15225/2014 C8-0002/ /0319(NLE)) Commissione per la pesca Relatore: Ricardo Serrão Santos PR\ doc PE v01-00 Unita nella diversità

2 PR_NLE-AP_Agreement Significato dei simboli utilizzati * Procedura di consultazione *** Procedura di approvazione ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura) (La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto) PE v /8 PR\ doc

3 INDICE Pagina PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...5 BREVE MOTIVAZIONE...6 PR\ doc 3/8 PE v01-00

4 PE v /8 PR\ doc

5 PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'unione europea, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Madagascar e la Comunità europea (15225/2014 C8-0002/ /0319(NLE)) (Approvazione) Il Parlamento europeo, visto il progetto di decisione del Consiglio (15225/2014), visto il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Madagascar e la Comunità europea (15226/2014), vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'unione europea (C8-0002/2015), visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento, visti la raccomandazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A8-0000/2015), 1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo; 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alla Repubblica del Madagascar. PR\ doc 5/8 PE v01-00

6 BREVE MOTIVAZIONE Contesto Il Madagascar è un paese insulare situato nell'oceano indiano, al largo della costa sudorientale dell'africa. La nazione comprende l'isola di Madagascar (la quarta isola più grande del mondo) e diverse isole più piccole. La storia geologica del Madagascar ne ha fatto un luogo eccezionale per la biodiversità, che comprende il 90% degli endemismi terrestri. L'economia del Madagascar si basa principalmente sull'agricoltura, sull'allevamento e sulla pesca. Le risorse ittiche sono utilizzate per il consumo locale e sono alla base di accordi internazionali, nel quadro dei quali si inserisce il presente accordo di partenariato nel settore della pesca. L'accordo di partenariato tra l'unione europea e la Repubblica del Madagascar si fonda sulle norme stabilite nel quadro del mandato di gestione della Commissione per il tonno dell'oceano indiano e su altre norme internazionali generalmente accettate. L'accordo di partenariato nel settore della pesca in esame comprende possibilità di pesca per 94 pescherecci, di cui 40 con reti a circuizione e 54 palangari di diverse dimensioni. Si prevede la cattura di tonnellate di pesce nelle acque della zona economica esclusiva della Repubblica del Madagascar. In contropartita dell'utilizzo di questa zona di pesca, l'unione europea finanzierà il settore della pesca del Madagascar per un importo di EUR all'anno, con un'ulteriore contropartita generale di circa EUR nei primi due anni e di EUR nell'ultimo biennio dell'accordo. In totale, l'accordo prevede una contropartita di EUR da parte dell'unione europea alla Repubblica del Madagascar nel corso dei quattro anni di validità del presente accordo di partenariato. Gli armatori delle navi interessate effettueranno dei versamenti relativi al contributo al programma d'osservazione della pesca del Madagascar e verseranno imposte proporzionate al pesce catturato. Il contributo nel quadro del programma di osservazione è di 20 EUR al giorno per osservatore a bordo. L'accordo di partenariato prevede l'imbarco di marittimi della Repubblica del Madagascar o dei paesi ACP. Tuttavia, l'accordo stabilisce che, in alternativa, gli armatori versino un importo forfettario di 20 EUR per marittimo a bordo. Si tratta di una proposta che deriva dall'interesse dell'unione europea, del governo della Repubblica del Madagascar e degli armatori e che è il frutto di diverse riunioni di lavoro tra i partner interessati e delle informazioni ricavate da diversi documenti d'analisi richiesti dall'unione europea. Possibilità di miglioramento generico dei protocolli di cooperazione nel settore della pesca Da un punto di vista formale, si tratta di un buon accordo di partenariato per il settore della PE v /8 PR\ doc

7 pesca. Indica infatti le specie bersaglio e i valori di pesce attesi, precisa gli importi da investire e gli utili generici attesi, fa riferimento al programma di osservazione che dovrà accompagnare l'attività, menziona le specie vulnerabili e protette e definisce gli orientamenti generali che dovranno incoraggiare il controllo scientifico dettagliato, compresa la possibilità di effettuare delle attività di pesca sperimentale. Pur essendo previsto un controllo da parte di un programma di osservatori, che il relatore accoglie favorevolmente, tale controllo riguarda solo il 10% della flotta europea. Si tratta di un valore basso e occorre raddoppiare gli sforzi per aumentare il tasso di copertura. Ai fini di un miglioramento, si ritiene che, nell'allegato 2, sia necessario definire metodi e tecnologie per tutelare le specie vulnerabili, in particolare le tartarughe marine, i cetacei e gli uccelli marini. Lo spirito che regge le attività dei pescatori europei che operano nei mari europei, in particolare la regolamentazione in materia di politica comune della pesca e la direttiva quadro sulla strategia marina, deve essere presente negli accordi di pesca con i paesi terzi. Nel medesimo allegato si fa riferimento a un'attività di pesca degli squali che deve essere interrotta in caso di superamento del contingente di 250 tonnellate. Tale riferimento alla pesca degli squali andrebbe chiarito. Attualmente, le attività di pesca tropicali utilizzano in modo incontrollato centinaia di dispositivi di concentrazione del pesce per imbarcazione. Anche se tali dispositivi non hanno alcuna influenza sull'insieme del pesce catturato e consentono una cattura più rapida dei contingenti disponibili in modo sostenibile, essi permettono la cattura differenziata di diversi gruppi di popolazioni di tonno e influenzano le rotte migratorie degli stock ittici in un modo che non è ancora stato totalmente compreso. Diverse azioni operative e di gestione adattativa del presente accordo si basano sulle decisioni della commissione mista, conformemente alle disposizioni di cui all'allegato 2. Il protocollo non fa tuttavia riferimento alla composizione della commissione mista, al suo mandato né alla frequenza delle sue riunioni o alla legislazione che le dà attuazione. Una delle maggiori critiche agli accordi di partenariato nel settore della pesca dell'unione europea è legata alla vigilanza e alla valutazione dei benefici dell'investimento specifico per il settore. Per far fronte a tale problema, gli accordi di partenariato nel settore della pesca dovrebbero contenere un riferimento specifico e misurabile agli obiettivi e agli indicatori che devono essere valutati al termine dell'accordo. Obiettivi quali l'aumento dell'autonomia dei paesi partner nel settore della pesca (ad esempio l'aumento del numero di pescatori locali), il contributo alla lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e l'attuazione di programmi di controllo (ad esempio i sistemi VMS e AIS) sono questioni che dovrebbero essere regolamentate in modo più efficace negli accordi di partenariato. Conclusioni Anche se esistono margini di miglioramento per i partenariati futuri nel settore della pesca, il relatore ritiene che la presente proposta debba essere approvata. Per quanto riguarda il PR\ doc 7/8 PE v01-00

8 controllo del protocollo da parte del Parlamento europeo, si propone alla Commissione di: 1. fornire al Parlamento informazioni pertinenti sulle riunioni scientifiche congiunte di cui all'articolo 7 dell'accordo di partenariato e sulle modifiche alle condizioni di pesca di cui all'articolo 8 dell'accordo di partenariato, su altre riunioni della commissione mista, compresi i relativi processi verbali e conclusioni, unitamente alla relazione annuale sull'attuazione pratica del programma pluriennale di sostegno settoriale di cui all'articolo 6 dell'accordo e ad altri documenti ritenuti pertinenti; 2. accettare che rappresentanti dalla commissione per la pesca del Parlamento europeo partecipino, se opportuno, in veste di osservatori alle riunione della commissione mista di controllo dell'accordo; 3. presentare al Parlamento e al Consiglio, nell'ultimo anno di applicazione del protocollo e prima dell'apertura dei negoziati per il suo rinnovo, una relazione di valutazione ex post sulla sua applicazione, contenente un'analisi della capacità di sfruttamento delle possibilità di pesca e un'analisi costi-benefici del protocollo, unitamente ad una relazione sulle possibili limitazioni alle attività di pesca; 4. verificare l'equità del protocollo, compresa la ripartizione dei benefici derivanti per gli armatori europei. PE v /8 PR\ doc

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