Il credito spetta soltanto se si verificano particolari situazioni che sono tassativamente previste dalle norme.

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1 IL CREDITO D IMPOSTA INTRODUZIONE Il credito d imposta Tipologie del credito d imposta Quando spetta il credito d imposta Il credito d imposta è una agevolazione che riduce il debito di imposta. Questa a- gevolazione è riconosciuta in presenza di condizioni ben precise e consente il recupero di parte di imposte che altrimenti risulterebbero duplicate. Nel modello 730 sono previsti sei tipologie di crediti di imposta e sono inseriti nel quadro G. Il quadro G è composto da sei sezioni: nella sezione I vanno indicati i crediti di imposta relativi ai fabbricati, e in particolare il credito di imposta per il riacquisto della prima casa e il credito di imposta per canoni di locazione non percepiti; nella sezione II va indicato il credito di imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione; nella sezione III il credito di imposta per redditi prodotti all estero; nella IV sezione il credito d imposta per gli immobili colpiti dal sisma in A- bruzzo; nella sezione V va indicato il credito di imposta per l incremento dell occupazione; nella sezione VI va indicato il credito di imposta per mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali. Il credito spetta soltanto se si verificano particolari situazioni che sono tassativamente previste dalle norme. Ad esempio, per usufruire del credito d imposta per i canoni non riscossi è necessario che in anni precedenti siano state versate imposte su canoni per i quali, a seguito di sentenza di convalida di sfratto per morosità, sia stato accertato il loro mancato percepimento. Modalità per usufruire del credito d imposta Il calcolo Per usufruire del credito è necessario compilare gli appositi righi presenti nel quadro G del modello 730. Sulla base dei dati esposti nel modello base il CAF effettua i conteggi riportando il credito effettivamente spettante nel prospetto di liquidazione, modello 730/3. Fa 1

2 IL CREDITO D IMPOSTA CREDITO D IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA Chi usufruisce del credito d imposta Insorgenza del diritto L ammontare del credito d imposta Hanno diritto ad usufruire del credito d imposta per il riacquisto della prima casa i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni: hanno acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2013 e la data di presentazione della di - chiarazione; hanno effettuato tale acquisto entro un anno dalla vendita di altro immobile precedentemente acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa non sono decaduti dal beneficio prima casa. Si ha diritto al credito d imposta: in seguito ad un versamento, ai fini dell imposta di registro, in conseguenza della stipula dell atto relativo al secondo acquisto, o in seguito ad un versamento ai fini IVA nel caso di acquisizione del nuovo immobile mediante contratto di appalto, al momento della consegna del bene realizzato. Il credito d imposta è pari all ammontare dell imposta di registro o all imposta sul valore aggiunto, corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato. Il credito d imposta, in ogni caso, non può essere superiore all imposta di registro o all IVA dovuta in relazione al secondo acquisto. Come si utilizza il credito d imposta. Esempio Il credito d imposta può essere utilizzato: in diminuzione dell imposta di registro dovuta sul secondo atto di acquisto, ad esempio, nel caso in cui si proceda ad acquisto da privato; in diminuzione, per l intero importo, delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito; in compensazione delle somme dovute a titolo di: ritenute d acconto contributi previdenziali e assistenziali attraverso il modello F24 in diminuzione dell Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto. Calcolo del credito d imposta in caso di acquisto prima casa da privati: - anno di acquisto della prima abitazione = imposta di registro del primo acquisto = euro - data della vendita dell immobile = data dell acquisto di altra abitazione = imposta di registro del secondo acquisto = euro In questo caso il credito d imposta è pari a euro, cioè all imposta di registro corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato. Il contribuente potrà usufruire dell agevolazione: in diminuzione dell imposta di registro da versare in relazione al secondo acquisto, versando pertanto solo la differenza, cioè ( ) = 500 euro oppure in diminuzione dell IRPEF dovuta in base alla dichiarazione dei redditi Fa 2

3 La compilazione del 730 Se il credito d imposta si fa valere in dichiarazione dei redditi è necessario compilare un apposito rigo del quadro G. Questo rigo è composto di tre colonne che individuano tre differenti situazioni: nella prima colonna va riportato, se esistente, il credito residuo, che non ha trovato capienza in precedenti dichiarazioni; nella seconda colonna va riportato l ammontare del credito spettante per gli acquisti realizzati dal 1 gennaio 2013; nella terza colonna va, invece, riportato l eventuale importo utilizzato in compensazione nel modello F24. Il CAF effettua i calcoli nel prospetto di liquidazione. Eventuale eccedenza da riportare Il credito d imposta per il riacquisto della prima casa viene riportato nella sezione calcolo detrazioni e crediti d imposta del modello 730/3, al rigo credito d imposta per riacquisto prima casa e va a diminuire l imposta lorda dovuta. Nel caso in cui il credito risulti superiore all imposta lorda, ridotta delle detrazioni spettanti, l eccedenza non può essere chiesta a rimborso ma deve essere riportata nella dichiarazione dei redditi dell anno successivo. In tale caso l importo va indicato nella sezione altri dati al rigo residuo del credito d imposta per il riacquisto della prima casa da utilizzare in compensazione del prospetto 730/3. Fa 3

4 IL CREDITO D IMPOSTA IL CREDITO D IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI Canoni di locazione assoggettati ad imposta Insorgenza del diritto I calcoli per la riliquidazione I redditi fondiari concorrono indipendentemente dalla loro percezione a formare il reddito complessivo dei soggetti che li possiedono. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. In presenza di sentenza di convalida di sfratto per morosità, le imposte versate in anni precedenti sui canoni per i quali è stata accertata la mancata percezione, vengono rimborsate attraverso il riconoscimento di un credito d imposta di pari ammontare. Il calcolo che consente di determinare il credito d imposta spettante è piuttosto complesso. Infatti è necessario calcolare, per ogni anno in cui è stato dichiarato il canone non percepito, l imposta corrispondente a quel reddito. Per ottenere questo risultato si deve effettuare un operazione che si chiama riliquidazione della dichiarazione dei redditi. La riliquidazione si effettua attraverso i seguenti calcoli: Reddito imponibile canone non percepito = A A + rendita catastale rivalutata = nuovo reddito imponibile Reddito imponibile x aliquote vigenti nel periodo interessato = nuova imposta Imposta pagata nuova imposta = credito spettante Nell effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tenere conto anche di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici, che potrebbero incidere sul risultato. La compilazione del 730 L importo del credito di imposta si indica nella sezione I del quadro G del modello 730. Il credito di imposta per canoni non percepiti è riportato nella sezione calcolo dell IRPEF del modello 730/3 al rigo credito d imposta per canoni non percepiti e va a diminuire l imposta netta dovuta. Attenzione: Se successivamente al riconoscimento del credito d imposta il contribuente dovesse riscuotere in tutto o in parte i canoni già oggetto del beneficio, dovrà dichiararli tra i redditi soggetti a tassazione separata. Fa 4

5 IL CREDITO d IMPOSTA CREDITO d IMPOSTA per REINTEGRO ANTICIPAZIONI FONDO PENSIONI. Anticipazioni dal Fondo Pensioni I contribuenti che aderiscono alle forme pensionistiche complementari possono richiedere, per determinate esigenze (ad esempio spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni e acquisto della prima casa), un anticipazione delle somme relative alla posizione individuale maturata. Sulle somme anticipate è applicata una ritenuta a titolo d imposta. La reintegrazione delle anticipazioni Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell aderente, in qualsiasi momento mediante contribuzioni anche annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Tale versamento contributivo ha lo scopo di ricostituire la posizione individuale esistente all atto dell anticipazione. La reintegrazione può avvenire in unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche. Sulle somme eccedenti il limite di 5.164,57 euro, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto un credito d imposta pari all imposta pagata al momento della fruizione dell anticipazione, proporzionalmente riferibile all importo reintegrato. ATTENZIONE La disciplina relativa al reintegro è riferita alle sole anticipazioni erogate dal 1 gennaio 2007 e ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data. Adempimenti del contribuente Chi vuole reintegrare la propria posizione deve rendere un espressa dichiarazione al fondo con la quale dispone se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro. La comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all anno in cui è effettuato il reintegro. Il credito d imposta spetta solo con riferimento alle somme qualificate come reintegro nel senso sopra descritto. Riferimenti - Disciplina delle forme pensionistiche complementari D.Lgs. 252/ Modifiche alla disciplina tributaria della previdenza complementare - Circolare 70/2007 dell Agenzia delle Entrate. La compilazione del modello La sezione II va compilata per esporre i dati relativi al credito d imposta spettante. ATTENZIONE Può costituire reintegro solo l ammontare delle contribuzioni che eccede il limite di 5.164,57 euro, pertanto questa sezione può essere compilata solo se nella sezione del quadro E riservata alla previdenza complementare sono stati indicati contributi per un importo non inferiore a 5165,00 euro. La sezione II contiene i dati relativi a: Fa 5

6 1. l anno in cui è stata percepita l anticipazione delle somme relative alla posizione contributiva individuale maturata; 2. i codici relativi alla misura del reintegro a seconda che l anticipazione sia stata reintegrata totalmente, solo in parte; 3. l importo che è stato versato nel 2013 per reintegrare l anticipazione percepita; 4. il credito d imposta che non ha trovato capienza nell imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 134 del prospetto di liquidazione (modello 730-3) del modello 730/2013, o quello indicato nel rigo RN43, col. 4, del quadro RN del modello UNICO PF 2013; 5. l importo del credito d imposta spettante con riferimento alla somma reintegrata; 6. il credito d imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione. Esempi Un iscritto richiede l anticipazione per spese sanitarie di euro , che si suppone costituita, per euro 7.000, da contributi dedotti, euro 3.000, da rendimenti già tassati (assunti al netto dell imposta sostitutiva). L imposta calcolata in sede di liquidazione dell anticipazione è di euro (cioè il 15% di euro 7.000), l importo liquidato, al netto dell imposta, è pari a euro Successivamente, qualora l iscritto, per reintegrare l anticipazione incassata in precedenza versi contributi che eccedono di euro l importo massimo deducibile, tale somma andrà imputata, quanto a euro 7.000, alla contribuzione dedotta euro 3.000, ai rendimenti già tassati. In tal caso, il credito d imposta di cui potrà fruire è pari a euro 1.050, corrispondente esattamente all imposta applicata in sede di anticipazione. Qualora l iscritto versi contributi che eccedono di euro l importo massimo deducibile, tale somma andrà imputata in parte ai contributi dedotti, in parte ai rendimenti già tassati, in proporzione alle componenti esistenti al momento della percezione dell anticipazione, nel modo seguente : = : X X = x = (contributi dedotti) = (rendimenti già tassati) In questo caso, il credito d imposta, corrispondente al 15% di 3.500, è pari a euro 525. Fa 6

7 IL CREDITO D IMPOSTA IL CREDITO D IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL ESTERO Soggetti beneficiari. Riferimenti Condizioni per fruire del credito. Imposta versata a titolo definitivo. Al contribuente che ha percepito redditi esteri, assoggettati a tassazione sia in Italia che nello stato estero, è riconosciuto, sulle imposte pagate all estero, un credito d imposta che può essere fatto valere unicamente in dichiarazione dei redditi. Riferimento normativo: articolo 165, comma 1, Tuir Per fruire del credito di imposta è indispensabile che: il reddito sia prodotto all estero ed esista una doppia imposizione, il reddito estero concorra alla formazione del reddito complessivo del soggetto residente in Italia, le imposte siano pagate all estero a titolo definitivo. Le imposte sono pagate a titolo definitivo se, una volta versate allo Stato estero, non sono più ripetibili, ossia rimborsabili. Per questo motivo non possono essere considerate definitive le imposte pagate in acconto, in via provvisoria e quelle per le quali è previsto un conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale. La definitività dell'imposta è determinata dalle norme fiscali dello stato estero e può essere rilevata o dalle annotazioni del modello CUD, o da una idonea certificazione della autorità dello stato estero. Riferimenti Riferimento normativo: Circolare AE n. 50E del Ammontare del credito. Il credito d imposta spetta in misura limitata, ed è determinato dal minore dei seguenti tre parametri: ammontare dell imposta pagata all estero (definitiva), quota d imposta italiana dovuta sul reddito di fonte estera, determinata sulla base della seguente proporzione: reddito estero x imposta lorda italiana reddito complessivo imposta netta italiana nell anno di produzione del reddito. Quindi l ammontare massimo di imposta estera detraibile in Italia non può superare la quota di imposta italiana relativa al reddito di fonte estera. Quando si fruisce del credito. Nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2013 possono essere indicati i crediti relativi a imposte pagate, divenute definitive a partire dal 2013 fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, indipendentemente dall anno in cui tali redditi sono stati percepiti. Fa 7

8 Credito e retribuzioni convenzionali. Se il reddito prodotto all'estero concorre parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia (ad esempio, retribuzioni convenzionali), l'ammontare del credito d'imposta utilizzabile non può superare il valore dato dalla seguente formula Reddito estero parzialmente imponibile in Italia x Imposta pagata in via definitiva all'estero Reddito dichiarato all estero = Limite massimo del credito d imposta. Vale a dire che deve essere riconosciuto proporzionalmente alla quota parte che concorre alla formazione della base imponibile. Riferimenti Riferimento normativo: Circolare AE n. 28E del , risposta 39 La compilazione del 730 Per far valere il credito di imposta nel modello 730 il contribuente deve compilare la sezione III del quadro G. Qualora i redditi siano stati prodotti in stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Si procede in modo analogo se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in anni diversi. nella colonna codice stato estero va indicato il codice identificativo dello stato estero in cui il reddito è stato assoggettato a tassazione; nella colonna anno va indicato l anno di imposta in cui è stato prodotto il reddito all estero, nella colonna reddito estero va indicato il reddito prodotto all'estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Se questo è stato prodotto nel 2013 va riportato il reddito già indicato nei quadri C e D. nella colonna imposta estera vanno indicate le imposte pagate all estero che si sono rese definitive a partire dal 2013 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione per le quali non si è già usufruito del relativo credito d imposta nelle precedenti dichiarazioni, nella colonna reddito complessivo va riportato il reddito complessivo relativo all anno indicato a colonna anno, nella colonna imposta lorda va indicata l imposta lorda italiana relativa all anno d imposta indicata a colonna anno, nella colonna imposta netta va indicata l imposta netta italiana relativa all anno d imposta indicato a colonna anno. nella colonna credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni, quello eventualmente già fruito e relativo ai redditi prodotti all estero nell anno indicato in colonna anno, indipendentemente dallo stato estero di riferimento. nella colonna di cui relativo allo stato estero di colonna 1 il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno di quello indicato in colonna anno e nello stesso Stato estero di quello indicato in colonna stato estero. L importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni; pertanto tale colonna non va compilata se non risulta compilata la precedente. La compilazione di questa colonna è necessaria quando l imposta complessivamente pagata in uno Stato estero si è resa definitiva in diversi anni di imposta e pertanto si è usufruito del relativo credito d imposta in dichiarazioni relative ad anni di imposta diversi. Fa 8

9 Nota La documentazione Le convenzioni contro le doppie imposizioni sono accordi internazionali bilaterali che individuano quale dei due Stati contraenti debba esercitare la propria potestà impositiva nei confronti di soggetti residenti in uno di essi che abbiano maturato redditi nell altro. Oggetto delle convenzioni sono le imposte sul reddito e, in alcuni casi, taluni elementi del patrimonio. Esse disciplinano, altresì, la cooperazione tra le amministrazioni fiscali degli Stati contraenti. Oltre allo scopo di eliminare le doppie imposizioni, le Convenzioni internazionali mirano anche a prevenire l evasione e l elusione fiscali. Le convenzioni ratificate si possono consultare nel sito Internet dell Agenzia delle Entrate - La documentazione da controllare ai fini dell apposizione del visto di conformità è data da: Modello CUD, se trattasi di redditi di lavoro dipendente e assimilati; gli importi da indicare nella colonna reddito estero e imposta estera sono rilevabili dalle annotazioni della certificazione stessa. Certificazione rilasciata dal soggetto erogatore, Dichiarazione dei redditi presentata all estero, Documentazione attestante l ammontare delle imposte pagate all estero in via definitiva. Il calcolo Il calcolo del credito di imposta è effettuato dal CAF. L'importo del credito di imposta utilizzato in diminuzione dell'imposta netta va indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730, nella sezione calcolo dell IRPEF, nel rigo credito di imposta per imposte pagate all'estero. Fa 9

10 Il CREDITO d IMPOSTA CREDITO d IMPOSTA per IMMOBILI COLPITI dal SISMA in ABRUZZO Motivazioni. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari che hanno riportato danni tali da renderle inagibili il governo ha disciplinato la concessione di contributi a fondo perduto per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati dal sisma o per l acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta. Riferimenti legge n.77/2009 D.L. 39/2009 Ordinanza ministeriale n. 3779/2009 e n. 3803/2009 Tipologia del danno. Interventi coperti dal contributo statale. I danni che hanno riportato gli immobili colpiti dal sisma sono classificati per le seguenti tipologie: categorie A (edifici agibili); categorie B (edifici temporaneamente inagibili tutto o in parte, ma agibili con provvedimenti di pronto intervento) categorie C (edifici parzialmente inagibili). Il contributo potrà essere richiesto per coprire le seguenti tipologie di intervento sugli immobili: riparazione con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili adibiti ad abitazione principale dichiarati inagibili; riparazione con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili diversi dall abitazione principale, nonché gli immobili ad uso non abitativo distrutti; riparazione con miglioramento sismico e la ricostruzione di parti comuni condominiali distrutte. E possibile inoltre richiedere il contributo per l acquisto della prima casa sostitutiva di quella distrutta. Tra le spese ammissibili rientrano gli eventuali oneri per la progettazione e l assistenza tecnica di professionisti abilitati. Immobili appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa colpiti dal sisma il contributo è concesso anche in caso di unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. In tal caso il credito di imposta è concesso a favore della cooperativa edilizia a proprietà indivisa su richiesta del legale rappresentante della cooperativa stessa. I Comuni interessati. Come richiedere il contributo. I contributi vengono erogati esclusivamente per gli immobili ubicati nel territorio dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che abbiano risentito una intensità MSC uguale o superiore al sesto grado identificati con decreto del commissario delegato del 16 aprile 2009 numero 3 e successive integrazioni. Per accedere al contributo l interessato avrà presentato apposita domanda con appositi documenti allegati entro l 8 settembre Quando la riparazione riguarda parti comuni di un condominio, la domanda di contributo è presentata dall amministratore di condominio. Fa 10

11 La domanda, redatta sotto forma di autocertificazione, deve dichiarare il possesso dei requisiti previsti, l ubicazione, le caratteristiche dell unità immobiliare, i riferimenti catastali il numero identificativo dell aggregato strutturale e l indicazione della modalità scelta per l erogazione del contributo. Tipologie di contributo. Condizioni per fruire del credito d imposta. Spese inferiori a euro. Non cumulabilità con altre a- gevolazioni fiscali. Ammontare delle rate. I contribuenti interessati avranno la possibilità di richiedere il contributo con erogazione diretta, mediante credito di imposta oppure mediante finanziamento agevolato. In questo settore esamineremo l erogazione mediante il meccanismo del credito di imposta. La spettanza del contributo è determinata dal sindaco del comune che deve darne comunicazione all interessato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il credito di imposta compete a condizione che le spese siano sostenute mediante bonifico bancario o postale documentate tramite fattura. Per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2009 di importo complessivo inferiore a euro, i pagamenti possono essere stati effettuati anche mediante altri mezzi di pagamento tracciabili, ad esempio carta di credito, assegni, ecc. Il credito di imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le stesse spese ai fini delle imposte dirette (ad esempio, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio). Il credito di imposta maturato in relazione agli interventi di riparazione dell abitazione principale è utilizzabile in 20 quote costanti relative all anno in cui la spesa è stata sostenuta ed ai successivi anni. Per gli interventi relativi ad immobili diversi dall abitazione principale il credito è ripartito a scelta del contribuente in 5 o 10 quote costanti e non può eccedere, in ciascuno degli anni, l imposta sul reddito dovuta. ATTENZIONE. Il credito d imposta deve essere riconosciuto solo in conseguenza dell effettivo sostenimento della spesa, e, quindi, limitatamente alle spese sostenute e pagate in ogni anno d imposta. Riferimenti Circolare 21E del allegato 1 Agenzia delle Entrate. L indicazione nel modello 730 Il credito di imposta per gli immobili colpiti dal terremoto dell Abruzzo si indica nel quadro G, sezione IV del modello 730. Nel caso in cui il credito riconosciuto si riferisca all abitazione principale è necessario compilare il rigo G5, se invece si riferisce ad un abitazione diversa da quella principale compilare il rigo G6. La compilazione del quadro. RIGO G5 - ABITAZIONE PRINCIPALE Se il credito è stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell abitazione principale sia delle parti comuni dell immobile, devono essere compilati due distinti righi, utilizzando un quadro aggiuntivo. Colonna 1 (Codice fiscale): La colonna non va compilata se la domanda è stata presentata dal dichiarante. Indicare il codice fiscale: della persona che ha presentato la domanda per l accesso al contributo, Fa 11

12 anche per conto del dichiarante, del condominio per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, della cooperativa per gli interventi su unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa. Colonna 2 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il Colonna 3 (Totale credito): indicare l importo del credito d imposta riconosciuto per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell abitazione principale danneggiata o distrutta, oppure per l acquisto di una nuova abitazione equivalente all abitazione principale distrutta. Colonna 4 (Residuo precedente dichiarazione): riportare il credito d imposta per l acquisto dell abitazione principale che non ha trovato capienza nell imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 133 del prospetto di liquidazione (mod ) del mod. 730/2013, o quello indicato nel rigo RN43, col. 6, del quadro RN del Mod. UNICO PF 2013; ATTENZIONE Se la quota del credito spettante per l anno d imposta 2013 è superiore all imposta netta, chi presta l assistenza fiscale riporterà nel mod l ammontare del credito che non ha trovato capienza e che potrà essere utilizzato dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi. RIGO G6 - ALTRI IMMOBILI Se è stato riconosciuto il credito con riferimento a più immobili deve essere compilato un rigo per ciascun immobile utilizzando quadri aggiuntivi. Il credito spetta nel limite complessivo di euro. Colonna 1 (Impresa/professione): barrare la casella di colonna 1 se l immobile locato per il quale è stato riconosciuto il credito è adibito all esercizio d impresa o della professione. Nella Colonna 2 (Codice fiscale): indicare il codice fiscale di chi ha presentato la domanda per l accesso al contributo, anche per conto del dichiarante. Colonna 3 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il Nella Colonna 4 (Rateazione): indicare il numero di quote (5 o 10) in cui si è scelto di ripartire il credito d imposta. Nella Colonna 5 (Totale credito): indicare l importo del credito d imposta riconosciuto in relazione agli per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell immobile diverso dall abitazione principale danneggiato o distrutto. ATTENZIONE La quota di credito che spetta per l anno d imposta 2013 è riconosciuta nei limiti dell imposta netta. Fa 12

13 IL CREDITO D IMPOSTA IL CREDITO D IMPOSTA PER L INCREMENTO DELL OCCUPAZIONE Definizione La Finanziaria 2008, al fine di agevolare la creazione di nuovi posti di lavoro, ha previsto la concessione di un credito d imposta a favore delle nuove assunzioni effettuate nelle aree svantaggiate delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise. Hanno beneficiato del credito d imposta tutti i soggetti che hanno assunto nuovi lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nel periodo intercorrente tra il e il L'incentivo riconosciuto per l anno 2008, spetta anche per gli anni 2009 e Per gli anni successivi è possibile usufruire esclusivamente del credito d imposta residuo che non ha trovato capienza nella precedente dichiarazione. Fruitori del beneficio. Il credito spetta ai datori di lavoro, anche se non rivestono la qualifica di sostituti d imposta. Il contribuente, persona fisica, infatti, in presenza dei requisiti, può far valere il credito a fronte dell assunzione della colf o della baby sitter, tramite la dichiarazione dei redditi. Riferimenti Riferimento normativo: Circolare AE n. 48E del Definizione dei criteri. Il beneficio spettava per le assunzioni di lavoratori costituenti incremento del numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati, nelle stesse aree, nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, se sono rispettati i seguenti criteri. 1. I nuovi lavoratori devono rientrare in determinate categorie: soggetti al primo impiego, lavoratori che abbiano perso o siano in procinto di perdere l'occupazione, soggetti portatori di handicap ai sensi della L. n. 104/92, lavoratrici donne svantaggiate. 2. Devono essere rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali, nonché le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. 3. Le nuove assunzioni devono essere conservate all'interno della medesima regione o zona assistita per almeno tre anni, nel caso di grandi imprese, oppure per due anni, nel caso delle piccole e medie imprese. Ammontare del credito. L ammontare del credito di imposta spettante è pari a 333 euro per ciascun nuovo lavoratore assunto per ciascun mese di assunzione, aumentato a 416 euro in caso di assunzione di donne lavoratrici che rientrano nella definizione di lavoratore svantaggiato. Fa 13

14 Accesso al credito d imposta. Per fruire del credito d imposta, i soggetti beneficiari dovevano: aver inoltrato al Centro Operativo di Pescara dell Agenzia delle Entrate una istanza telematica (modello IAL); l Agenzia delle Entrate, dopo aver esaminato l ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti previsti, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell istanza ha comunicato telematicamente al richiedente l eventuale l accoglimento nei limiti dello stanziamento dei fondi disponibili per ciascun anno. I soggetti che risultavano beneficiari dell agevolazione erano tenuti ad inviare al l Agenzia delle Entrate, dal 1 febbraio al 31 marzo di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, una comunicazione (Modello C/IAL o Modello R/IAL) attestante il rispetto dell incremento occupazionale. Fruizione del credito. La compilazione del modello. Il credito d'imposta era utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dal primo giorno successivo a quello di accoglimento dell'istanza. L importo residuo del credito di imposta per l incremento dell occupazione riportato nel rigo 132 del prospetto di liquidazione (Mod.730-3) del Mod. 730/2013 o quello indicato nel rigo RN43, col 3, del quadro RN del mod. UNICO PF 2013 si indica nella sezione V del quadro G del modello 730, nella colonna denominata residuo precedente dichiarazione Nel quadro G, nella colonna denominata credito compensato nel modello F24, si indica il credito di imposta, utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione. La documentazione. Ai fini del riconoscimento del credito è necessaria la seguente documentazione: comunicazione telematica dell'agenzia delle Entrate attestante l accoglimento dell istanza prodotta dal contribuente, copia della successiva comunicazione inviata dal contribuente all Agenzia delle Entrate dal 1 febbraio al 31 marzo 2011, Modelli F24 in caso di compensazioni effettuate. Fa 14

15 Il CREDITO d IMPOSTA Il CREDITO d IMPOSTA per MEDIAZIONI La mediazione. Riferimenti Importo del credito d imposta. L istituto della mediazione civile e commerciale, è stato introdotto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo E definita mediazione l attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti: sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della controversia. Riferimento a D.Lgs. n. 28 del Per le parti che si sono avvalse della mediazione è riconosciuto un credito d imposta commisurato all'indennità corrisposta ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione. Il credito è riconosciuto entro il limite di 500,00 euro, in caso di successo della mediazione. ridotto della metà in caso di insuccesso. L'importo del credito d'imposta spettante risulta dalla comunicazione trasmessa all'interessato dal Ministero della giustizia entro il 30 maggio di ciascun anno a partire dall anno Adempimenti del contribuente. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a partire dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Ministero della Giustizia. Il credito d imposta può essere utilizzato: in compensazione mediante il modello F24 oppure da parte dei contribuenti non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. La compilazione del modello. Nella Sezione VI si deve riportare a: colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione) il credito d imposta che non ha trovato capienza nell imposta che risulta dalla precedente dichiarazione e che è riportato nel rigo 135 del prospetto di liquidazione (modello 730/3 ) del modello 730/2013 o quello indicato nel rigo RN43, col 5, del quadro RN del Modello UNICO PF 2013; colonna 2 (Credito anno 2013) l importo del credito d imposta risultante dalla comunicazione ricevuta dal Ministero della Giustizia relativa alle mediazioni concluse nell anno colonna 3 (di cui compensato in F24) il credito d imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione. Fa 15

16 APPROFONDIMENTO Fa 16

17 APPROFONDIMENTO Fa 17

18 APPROFONDIMENTO Fa 18

19 DISCIPLINA delle FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI. APPROFONDIMENTO Fa 19

20 APPROFONDIMENTO Fa 20

21 Decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 I Comuni della regione Abruzzo che dal 6 aprile 2009 sono stati colpiti da scosse sismiche di intensità uguale o superiore al sesto grado della Scala Mercalli sono: Provincia dell Aquila: Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequeo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata D Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne Vestini, San Pio delle Camere, Sant Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi. Provincia di Teramo: Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pitracamela e Tossicia. APPROFONDIMENTO Provincia di Pescara: Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de Passeri. La lista dei comuni è stata compilata sulla base dei rilievi macrosismici che il Dipartimento del la Protezione Civile ha effettuato in collaborazione con l INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. ******************* Decreto del Commissario delegato n. 11 del 17 luglio 2009 È stato integrato l elenco dei comuni colpiti dal terremoto del 6 aprile scorso, tramite Decreto n. 11 firmato il 17 luglio dal Commissario delegato per l emergenza terremoto in Abruzzo. I nuovi Comuni inseriti sono Bugnara, Cagnano Amiterno, Capitignano, Fontecchio e Montereale della Provincia dell Aquila; mentre per la Provincia di Teramo viene previsto dal Decreto l inserimento dei comuni di Colledara, Fano Adriano e Penna Sant Andrea. Sono località che, sulla base di rilievi tecnico-scientifici condotti dai tecnici del Dipartimento della Protezione Civile, hanno subìto danni per un intensità sismica pari o superiore al sesto grado della scala Mercalli, che misura gli effetti del terremoto sui beni e le costruzioni. L introduzione di nuovi comuni, che si aggiungono ai 49 individuati con il decreto dello scorso 16 aprile, è stato necessario dopo le ulteriori verifiche dei danni causati dal proseguimento dello sciame sismico in Abruzzo. Fa 21

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