Brevi note sui titoli di debito delle s.r.l.
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1 Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama Brevi note sui titoli di debito delle s.r.l. 17 Settembre 2010 Franco Spezia Generalità La riforma del diritto societario (D.lgs. n. 6/2003) ha esteso anche alle società a responsabilità limitata (come già previsto dall art per le s.p.a.) la possibilità di finanziarsi attraverso l emissione di obbligazioni, che l art denomina con una espressione di nuovo conio titoli di debito, a condizione che ciò sia espressamente previsto dall atto costitutivo. Viene in tal modo a cadere il divieto posto dalla precedente legislazione. L art. 2486, comma 3 precludeva infatti alle s.r.l. l emissione di obbligazioni e quindi l accesso al risparmio diffuso. La ratio del divieto poggiava sulla considerazione che la struttura patrimoniale modesta della srl non consentiva una sufficiente garanzia patrimoniale per i sottoscrittori dei titoli e anche sul fatto che l emissione di obbligazioni fosse da riservare a società di grandi dimensioni, strutturate in forma di s.p.a., che necessitano maggiormente di risorse finanziarie. Con la riforma si è attribuito alle s.r.l. una fonte di finanziamento aggiuntiva (1) rispetto all apporto dei soci ed al tradizionale credito bancario, cercando di contemperare l apertura al mercato dei capitali con l esigenza di salvaguardia dei risparmiatori, prevedendo che i possessori dei titoli siano garantiti da investitori professionali a cui è riservata l esclusiva della sottoscrizione delle obbligazioni (2). Natura dei titoli di debito I titoli di debito emessi dalla s.r.l. sono titoli di credito ed in quanto tali soggetti alle regole cartolari, sono anche da considerarsi titoli di massa perché destinati ad una pluralità di sottoscrittori. Rientrano anche nel novero dei valori mobiliari ex art. 1, comma 1 bis, lett. b, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (t.u.f.) ed hanno come rapporto sottostante un contratto di mutuo (3). Gli stessi non possono attribuire ai possessori diritti di partecipazione, anche in via indiretta, come avviene invece per gli strumenti partecipativi ai sensi dell art c.c., norma non applicabile alle società a responsabilità limitata. Va pure esclusa l emissione di titoli convertibili in partecipazioni sociali, dato che è vietato fare delle partecipazioni oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari (art. 2468, comma 1) (4). Decisione di emissione La decisione di emettere titoli di debito può essere adottata dagli amministratori o dai soci, secondo quanto previsto dallo statuto (l indicazione può essere originaria o inserita in epoca posteriore), deve stabilire le condizioni del prestito e le modalità del rimborso, va successivamente iscritta a cura degli amministratori nel registro delle imprese (5). Non è quindi necessario l intervento del notaio, richiesto invece per le s.p.a. (6). Prima dell iscrizione non si potrà effettuare l emissione dei titoli. L art stabilisce che la decisione deve essere presa a maggioranza. Quando sono i soci a deliberare, è preferibile pensare che la maggioranza si conteggi per quota di capitale e non per testa. La decisione potrà essere adottata in un apposita assemblea convocata o anche attraverso consultazione scritta o sulla base del
2 consenso espresso per iscritto, ai sensi dell art. 2479, comma 3. Limiti Diversamente dalle s.p.a. (art. 2412), il codice non prevede limiti quantitativi per l emissione dei titoli (7). Nulla osta che gli stessi possano essere indicati dai soci nell atto costitutivo, in riferimento ad esempio all ammontare del capitale sociale, delle attività o del patrimonio netto. La decisione potrà riportare anche limiti qualitativi riguardanti la forma ed il contenuto dei titoli. Potrebbero essere indicati pure limiti temporali, stabilendo ad esempio che l emissione non possa verificarsi prima di un certo lasso di tempo, o subordinare la stessa al verificarsi di determinati eventi (quale può essere l effettuazione di un investimento programmato). Il fatto che il legislatore non abbia stabilito un tetto alla emissione dei titoli porta come conseguenza l ininfluenza, sulla loro disciplina, di un eventuale riduzione del capitale sociale. Sottoscrizione e trasferimento dei titoli. Garanzie. Postergazione (art c.c.) In relazione alla circolazione dei titoli, l art. 2483, comma 2, dispone che i titoli emessi possano essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. Sono tali le banche, le compagnie di assicurazione, le s.i.m., le s.i.c.a.v., le s.g.r., i fondi pensione (artt. 30 comma 2, t.u.f. e 31, comma 2 Regolamento Consob 11522/1998). Non è quindi ammesso un collocamento diretto presso il pubblico. La norma risponde all esigenza di tutela dei risparmiatori. Infatti nell ipotesi di successiva circolazione dei titoli gli investitori professionali trasferenti risponderanno in solido con la società emittente in relazione agli obblighi (interessi, restituzione del capitale) relativi ai titoli, salvo che acquirenti degli stessi non siano i soci stessi dell emittente o altri investitori professionali. La garanzia che la legge dispone per la solvenza della società emittente è sostanzialmente analoga a quella prevista in caso di cessione del credito (art. 1267): chi trasferisce il titolo risponde nei limiti di quanto ricevuto (8). Non appare configurabile il diritto dell investitore professionale ad invocare la preventiva escussione del patrimonio della società, né il fatto che la responsabilità sussidiaria possa essere prevista dalla delibera di emissione. Se sono i soci ad acquistare i titoli, in caso di insolvenza dell emittente, si applicherà la regola dell art. 2467, per la quale il rimborso dei titoli sarà postergato al pagamento degli altri creditori, qualora all atto dell emissione risultasse un eccessivo squilibrio dell indebitamento rispetto al patrimonio netto o una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato più ragionevole un conferimento. Modificabilità delle condizioni. Assemblea degli obbligazionisti La decisione di emissione dei titoli può prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare le condizioni del prestito (es. il computo degli interessi) e le modalità del rimborso (es. un estinzione posticipata). Mancano però disposizioni circa la struttura organizzativa dei possessori dei titoli di debito. Nessun riferimento è fatto all assemblea degli obbligazionisti di cui all art c.c.. Il legislatore non ha tuttavia espressamente escluso l esistenza di questo organo, che potrà essere indicato nello statuto dell emittente o costituito dagli obbligazionisti stessi. (1) Allo stato attuale risulta uno scarso utilizzo del nuovo istituto. (2) In tal senso Relazione accompagnamento al D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. (3) Cfr. D Ambrosio, I titoli di debito nella nuova società a responsabilità limitata, Le Società, 2003, 1344; Fico, Riflessioni sui titoli di debito emessi dalla s.r.l., Le Società,2010, 144.
3 (4) In tal senso Spada, L emissione di titoli di debito nella nuova società a responsabilità limitata, Riv. Soc., 2003, 806. Vedi anche Patriarca, I titoli di debito della s.r.l. tra opportunità e problemi interpretativi, Milano, 2005, 27. (5) Non è stabilito il termine entro il quale effettuare l iscrizione. (6) In tal senso Casali, I titoli di debito nella società a responsabilità limitata, Le società, 2005, 1492; Fico, cit., 145. (7) L assenza di detti limiti trova giustificazione nel particolare sistema di garanzie predisposto dal legislatore a favore dei possessori risparmiatori. (8) Così D Ambrosio, cit., Generalità La riforma del diritto societario (D.lgs. n. 6/2003) ha esteso anche alle società a responsabilità limitata (come già previsto dall art per le s.p.a.) la possibilità di finanziarsi attraverso l emissione di obbligazioni, che l art denomina con una espressione di nuovo conio titoli di debito, a condizione che ciò sia espressamente previsto dall atto costitutivo. Viene in tal modo a cadere il divieto posto dalla precedente legislazione. L art. 2486, comma 3 precludeva infatti alle s.r.l. l emissione di obbligazioni e quindi l accesso al risparmio diffuso. La ratio del divieto poggiava sulla considerazione che la struttura patrimoniale modesta della srl non consentiva una sufficiente garanzia patrimoniale per i sottoscrittori dei titoli e anche sul fatto che l emissione di obbligazioni fosse da riservare a società di grandi dimensioni, strutturate in forma di s.p.a., che necessitano maggiormente di risorse finanziarie. Con la riforma si è attribuito alle s.r.l. una fonte di finanziamento aggiuntiva (1) rispetto all apporto dei soci ed al tradizionale credito bancario, cercando di contemperare l apertura al mercato dei capitali con l esigenza di salvaguardia dei risparmiatori, prevedendo che i possessori dei titoli siano garantiti da investitori professionali a cui è riservata l esclusiva della sottoscrizione delle obbligazioni (2). Natura dei titoli di debito I titoli di debito emessi dalla s.r.l. sono titoli di credito ed in quanto tali soggetti alle regole cartolari, sono anche da considerarsi titoli di massa perché destinati ad una pluralità di sottoscrittori. Rientrano anche nel novero dei valori mobiliari ex art. 1, comma 1 bis, lett. b, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (t.u.f.) ed hanno come rapporto sottostante un contratto di mutuo (3). Gli stessi non possono attribuire ai possessori diritti di partecipazione, anche in via indiretta, come avviene invece per gli strumenti partecipativi ai sensi dell art c.c., norma non applicabile alle società a responsabilità limitata. Va pure esclusa l emissione di titoli convertibili in partecipazioni sociali, dato che è vietato fare delle partecipazioni oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari (art. 2468, comma 1) (4). Decisione di emissione La decisione di emettere titoli di debito può essere adottata dagli amministratori o dai soci, secondo quanto previsto dallo statuto (l indicazione può essere originaria o inserita in epoca posteriore), deve stabilire le condizioni del prestito e le modalità del rimborso, va successivamente iscritta a cura degli amministratori nel registro delle imprese (5). Non è quindi necessario l intervento del notaio, richiesto invece per le s.p.a. (6). Prima dell iscrizione non si potrà effettuare l emissione dei titoli. L art stabilisce che la decisione deve essere presa a maggioranza. Quando sono i soci a deliberare, è preferibile pensare che la maggioranza si conteggi per quota di capitale e non per testa. La decisione potrà essere adottata in un apposita assemblea convocata o anche attraverso consultazione scritta o sulla base del
4 consenso espresso per iscritto, ai sensi dell art. 2479, comma 3. Limiti Diversamente dalle s.p.a. (art. 2412), il codice non prevede limiti quantitativi per l emissione dei titoli (7). Nulla osta che gli stessi possano essere indicati dai soci nell atto costitutivo, in riferimento ad esempio all ammontare del capitale sociale, delle attività o del patrimonio netto. La decisione potrà riportare anche limiti qualitativi riguardanti la forma ed il contenuto dei titoli. Potrebbero essere indicati pure limiti temporali, stabilendo ad esempio che l emissione non possa verificarsi prima di un certo lasso di tempo, o subordinare la stessa al verificarsi di determinati eventi (quale può essere l effettuazione di un investimento programmato). Il fatto che il legislatore non abbia stabilito un tetto alla emissione dei titoli porta come conseguenza l ininfluenza, sulla loro disciplina, di un eventuale riduzione del capitale sociale. Sottoscrizione e trasferimento dei titoli. Garanzie. Postergazione (art c.c.) In relazione alla circolazione dei titoli, l art. 2483, comma 2, dispone che i titoli emessi possano essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. Sono tali le banche, le compagnie di assicurazione, le s.i.m., le s.i.c.a.v., le s.g.r., i fondi pensione (artt. 30 comma 2, t.u.f. e 31, comma 2 Regolamento Consob 11522/1998). Non è quindi ammesso un collocamento diretto presso il pubblico. La norma risponde all esigenza di tutela dei risparmiatori. Infatti nell ipotesi di successiva circolazione dei titoli gli investitori professionali trasferenti risponderanno in solido con la società emittente in relazione agli obblighi (interessi, restituzione del capitale) relativi ai titoli, salvo che acquirenti degli stessi non siano i soci stessi dell emittente o altri investitori professionali. La garanzia che la legge dispone per la solvenza della società emittente è sostanzialmente analoga a quella prevista in caso di cessione del credito (art. 1267): chi trasferisce il titolo risponde nei limiti di quanto ricevuto (8). Non appare configurabile il diritto dell investitore professionale ad invocare la preventiva escussione del patrimonio della società, né il fatto che la responsabilità sussidiaria possa essere prevista dalla delibera di emissione. Se sono i soci ad acquistare i titoli, in caso di insolvenza dell emittente, si applicherà la regola dell art. 2467, per la quale il rimborso dei titoli sarà postergato al pagamento degli altri creditori, qualora all atto dell emissione risultasse un eccessivo squilibrio dell indebitamento rispetto al patrimonio netto o una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato più ragionevole un conferimento. Modificabilità delle condizioni. Assemblea degli obbligazionisti La decisione di emissione dei titoli può prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare le condizioni del prestito (es. il computo degli interessi) e le modalità del rimborso (es. un estinzione posticipata). Mancano però disposizioni circa la struttura organizzativa dei possessori dei titoli di debito. Nessun riferimento è fatto all assemblea degli obbligazionisti di cui all art c.c.. Il legislatore non ha tuttavia espressamente escluso l esistenza di questo organo, che potrà essere indicato nello statuto dell emittente o costituito dagli obbligazionisti stessi. (1) Allo stato attuale risulta uno scarso utilizzo del nuovo istituto. (2) In tal senso Relazione accompagnamento al D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. (3) Cfr. D Ambrosio, I titoli di debito nella nuova società a responsabilità limitata, Le Società, 2003, 1344; Fico, Riflessioni sui titoli di debito emessi dalla s.r.l., Le Società,2010, 144.
5 (4) In tal senso Spada, L emissione di titoli di debito nella nuova società a responsabilità limitata, Riv. Soc., 2003, 806. Vedi anche Patriarca, I titoli di debito della s.r.l. tra opportunità e problemi interpretativi, Milano, 2005, 27. (5) Non è stabilito il termine entro il quale effettuare l iscrizione. (6) In tal senso Casali, I titoli di debito nella società a responsabilità limitata, Le società, 2005, 1492; Fico, cit., 145. (7) L assenza di detti limiti trova giustificazione nel particolare sistema di garanzie predisposto dal legislatore a favore dei possessori risparmiatori. (8) Così D Ambrosio, cit., TAG: Diritto commerciale, Diritto societario Avvertenza La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171- ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" ( con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione. Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di InFOROmatica S.r.l
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