GUIDA SANZIONI AMMINISTRATIVE
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- Niccolina Frigerio
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1 GUIDA SANZIONI AMMINISTRATIVE 05 luglio 2017 Sanzioni del Registro Imprese e del R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) Si informa che a partire dal 1 ottobre 2013 questa Camera procede alla notifica dei verbali di accertamento e le sanzioni amministrative tramite posta elettronica certificata. Questa modalità è utilizzata per: le società di persone e di capitali, gli amministratori, consiglieri e sindaci che hanno la domiciliazione presso la società stessa le ditte individuali in cui vi è corrispondenza tra sede dell'impresa e residenza del titolare Termini di deposito Le domande R.I./denunce R.E.A. devono essere presentate generalmente entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell'evento da iscrivere, ad eccezione delle domande di iscrizione di atti costitutivi di società di capitali e cooperative che devono essere presentate entro 20 giorni dalla data dell'atto. Sanzioni Registro Imprese Per effetto dell'articolo 9, quinto comma, della legge 11 novembre 2011, n. 180, le sanzioni previste per gli adempimenti societari (depositi, iscrizioni e comunicazioni nel registro delle imprese) con scadenza del termine dal 15 novembre 2011 sono le seguenti: se il ritardo non supera i trenta giorni (dal trentunesimo al sessantesimo giorno oltre la data dell'evento) sanzione amministrativa da 34,33 a 344,00 pagamento in misura ridotta 68,66 dal trentunesimo giorno di ritardo (dal sessantunesimo giorno oltre la data dell'evento) sanzione amministrativa da 103,00 a 1032,00 pagamento in misura ridotta 206,00 omesso/tardato deposito del bilancio sanzione amministrativa da 137,33 a 1376,00 pagamento in misura ridotta 274,76 Non hanno subito variazioni le sanzioni amministrative disciplinate dagli artt (imprese individuali) e 2631 (tardata convocazione assemblea ordinaria) del codice civile e quelle relative all'omesso rispetto del termine per l'iscrizione di notizie r.e.a. Le violazioni relative ad adempimenti con termini antecedenti il 15 novembre 2011 restano soggette alla sanzione nella misura prevista dalla precedente normativa. Vedi tabella sotto riportata:
2 SOGGETTI IMPORTO SANZIONI Imprese individuali 20,00 a carico del titolare Società 412,00 a carico di ogni soggetto obbligato in carica al momento della violazione (31 giorno successivo all'evento) risponde in solido la società per l'ammontare totale 549,34 per ritardato o omesso deposito di Bilancio a carico di ogni amministratore o liquidatore in carica al momento della violazione risponde in solido la società per l'ammontare totale Consorzi ed Enti Pubblici Economici 412,00 a carico di ogni legale rappresentante in carica al momento della violazione - risponde in solido il Consorzio/Ente per l'ammontare totale 549,34 per ritardato o omesso deposito Situazione Patrimoniale - a carico di ogni legale rappresentante in carica al momento della violazione. Risponde in solido il Consorzio/Ente per l'ammontare totale
3 Notaio 20,00 a carico del notaio Sanzioni R.E.A. L'importo della sanzione dipende dall'entità del ritardo della denuncia effettuata. La sanzione per ritardata o omessa presentazione di denunce R.E.A. ammonta a: Giorni di ritardo IMPORTO SANZIONE dal 31 al 60 giorno di ritardo 10,00 a carico del titolare di impresa individuale / di ogni amministratore di società / di legali rappresentanti di soggetto R.E.A.. Risponde in solido la società o il soggetto REA per l'ammontare totale. dal 61 giorno di ritardo
4 51,33 a carico del titolare di impresa individuale / di ogni amministratore di società / di legali rappresentanti di soggetto R.E.A.. Risponde in solido la società o il soggetto REA per l'ammontare totale. GUIDA SANZIONI AMMINISTRATIVE Recapito Verbali I verbali di accertamento della sanzione vengono spediti a: nel caso di imprese individuali alla residenza del titolare; nel caso di società alla residenza degli amministratori/dei liquidatori/dei sindaci effettivi e alla sede legale della società, che risponde in solido se i responsabili non pagano; nel caso di notai presso lo studio. Modalità di pagamento Per le società viene emesso un verbale per ogni responsabile ed un verbale cumulativo dei verbali dei singoli responsabili indirizzato alla società obbligata in solido. Devono essere pagati: tutti i singoli verbali dei soggetti responsabili con relative spese di notifica e procedimento. oppure il verbale recapitato alla società che è già comprensivo delle sanzioni dei singoli responsabili e di tutte le spese di notifica e procedimento. Non devono pagare i singoli soggetti ed anche la società. Per le sanzioni del Registro Imprese: l'importo delle sanzioni deve essere pagato con modello F23 precompilato già accluso al verbale l'importo delle spese di notifica 10,00 per ogni obbligato (principale e in solido) e per spese di procedimento per ogni obbligato (principale e in solido) deve essere pagato tramite versamento sul c/c postale n.
5 intestato alla Camera di Commercio I.A.A. di Matera, via Lucana, 82, Per le sanzioni R.E.A.: l'importo della sanzione + le spese di notifica per ogni obbligato (principale e in solido) e le spese di procedimento per ogni obbligato (principale e in solido) deve essere pagato tramite versamento sul c/c postale n intestato alla Camera di Commercio I.A.A. di Matera, via Lucana, 82, Matera. Termini di pagamento Le sanzioni vanno pagate entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale. L'utente dovrà in seguito comprovare l'avvenuto pagamento della sanzioni inviando: per le sanzioni del Registro Imprese una copia dei modelli F23 pagati; per le sanzioni R.E.A. l'attestazione di versamento con c/c postale. La documentazione può essere trasmessa a mezzo: - all'indirizzo pec cciaa@mt.legalmail.camcom.it - fax al n. 0835/ posta (o con consegna a mano) all'indirizzo CCIAA di Matera, Ufficio Accertamento illeciti Amministrativi - via Lucana, Matera In mancanza di prova dell'avvenuto pagamento si procederà alla trasmissione del verbale all'ufficio Sanzioni, che proseguirà nell'iter sanzionatorio con emissione di ordinanza-ingiunzione. Atti difensivi I responsabili che intendano di opporsi al verbale devono presentare scritti difensivi in carta libera e/o chiedere di essere sentiti all'ufficio Sanzioni di Matera - c/o CCIAA di Matera, entro 30 gg. dalla data di notifica del verbale stesso. L'ufficio provvederà a norma dell'art. 18 della Legge 24/11/1981 n Nel caso di sanzioni notificate ai notai lo scritto difensivo deve essere depositato all'archivio Notarile di competenza.
presentazione tardiva di denunce, comunicazioni o depositi rispetto ai termini prescritti;
Sanzioni 07 agosto 2017 La materia attinente gli accertamenti e le sanzioni applicate per le violazioni del Registro imprese - R.E.A. - Albo Imprese Artigiane è regolata dalla Legge n. 689 del 24 novembre
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