Convenzione Traduzione 1 di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Ceca

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1 Convenzione Traduzione 1 di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Ceca Conclusa il 10 giugno 1996 Approvata dall Assemblea federale il 4 giugno Ratificata con strumenti scambiati il 18 settembre 1997 Entrata in vigore il 1 novembre 1997 Il Consiglio federale svizzero e il Presidente della Repubblica Ceca, animati dal desiderio di regolare i rapporti tra i due Stati nel settore della sicurezza sociale, hanno concordato le disposizioni seguenti: Titolo I Disposizioni generali Articolo 1 (1) Nella presente Convenzione: a. autorità competente designa, per quanto concerne la Svizzera, l Ufficio federale delle assicurazioni sociali e, per quanto concerne la Repubblica Ceca, il Ministero del lavoro e degli affari sociali; b. istituzione designa l ente cui spetta l applicazione delle norme giuridiche menzionate nell articolo 2; c. risiedere significa dimorare abitualmente; d. domicilio designa il luogo in cui una persona dimora con l intenzione di stabilirvisi durevolmente; e. periodi di assicurazione designa i periodi di contribuzione, i periodi in cui è stata svolta un attività lucrativa oppure i periodi di residenza nonché i periodi parificati, definiti o riconosciuti come tali dalle norme giuridiche in virtù delle quali sono stati compiuti; RS Dal testo originale tedesco (AS ). 2 RU

2 f. prestazione in contanti, rendita designa una prestazione in contanti, una rendita compresi tutti i supplementi, le sovvenzioni e gli aumenti; g. rifugiati designa i rifugiati ai sensi della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio e del Protocollo sullo statuto dei rifugiati del 31 gennaio ; h. apolidi designa le persone apolidi ai sensi della Convenzione sullo statuto degli apolidi del 28 settembre ; i. familiari e superstiti designa i familiari e i superstiti nella misura in cui i loro diritti derivino da cittadini degli Stati contraenti, da rifugiati o da apolidi. (2) I termini non definiti nel presente articolo hanno il senso attribuito loro dalle norme giuridiche di ognuno degli Stati contraenti. Articolo 2 (1) La presente Convenzione si applica: A. in Svizzera a. alla legge federale sull assicurazione malattie; b. alla legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; c. alla legge federale sull assicurazione per l invalidità. B. nella Repubblica Ceca a. alle norme giuridiche concernenti l assicurazione malattie; b. alle norme giuridiche concernenti l assicurazione per le rendite. (2) La presente Convenzione si applica a tutte le norme giuridiche che codificano, modificano o completano le norme giuridiche enumerate al capoverso 1. (3) Tuttavia essa si applica: a. alle norme giuridiche concernenti un nuovo ramo della sicurezza sociale, solo se è così convenuto tra gli Stati contraenti; b. alle norme giuridiche che estendono i sistemi esistenti a nuove categorie di beneficiari, a meno che lo Stato contraente che ha modificato le sue norme giuridiche non notifichi la sua opposizione all altro Stato entro un termine di sei mesi dalla pubblicazione ufficiale di detti atti. Articolo 3 La presente Convenzione si applica: a. ai cittadini degli Stati contraenti nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti; 3 RS RS RS

3 b. in caso di residenza sul territorio di uno degli Stati contraenti, ai rifugiati e agli apolidi nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti; fatte salve le norme giuridiche più favorevoli di uno degli Stati; c. riguardo agli articoli 7 capoversi 1-3, 8 capoversi 3 e 4, 9 capoverso 2 e nonché ai titoli IV e V, anche a tutte le altre persone che non sono menzionate alle lettere a e b; d. riguardo all articolo 16 lettera c, anche ai cittadini della Repubblica slovacca. Articolo 4 (1) Fatte salve le disposizioni contrarie della presente Convenzione, i cittadini di uno degli Stati contraenti, i membri delle loro famiglie e i loro superstiti sono sottoposti agli obblighi e ammessi al beneficio delle norme giuridiche dell altro Stato alle stesse condizioni dei cittadini di quest ultimo Stato, dei membri delle loro famiglie e dei loro superstiti. (2) Il capoverso 1 non si applica alle norme giuridiche svizzere concernenti: a. l assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità dei cittadini svizzeri residenti all estero nonché le prestazioni assistenziali a favore dei cittadini svizzeri all estero; b. l assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità di cittadini svizzeri che lavorano all estero al servizio della Confederazione o di istituzioni designate dal Consiglio federale. Articolo 5 (1) Fatte salve le disposizioni contrarie della presente Convenzione, le persone di cui all articolo 3 lettere a e b che possono pretendere prestazioni in contanti in virtù delle norme giuridiche enumerate all articolo 2 capoverso 1 lettere A, b e c e lettera B ricevono tali prestazioni fintanto che risiedono sul territorio di uno Stato contraente. (2) Le rendite ordinarie dell assicurazione federale per l invalidità per gli assicurati il cui grado d invalidità sia inferiore alla metà nonché le rendite straordinarie e gli assegni per grandi invalidi dell assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità sono concessi solo se il beneficiario è domiciliato in Svizzera. (3) Le prestazioni in contanti ai sensi delle norme giuridiche di uno degli Stati contraenti enumerate all articolo 2 capoverso 1 lettere A, b e c come anche lettera B sono erogate ai cittadini dell altro Stato residenti in uno Stato terzo nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti alle stesse condizioni e nella stessa misura di quelle concesse ai propri cittadini, rispettivamente ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti, che risiedono in questo Stato terzo. 2204

4 Titolo II Norme giuridiche applicabili Articolo 6 Fatti salvi gli articoli 7-10, l obbligo assicurativo delle persone di cui all articolo 3 è determinato conformemente alle norme giuridiche dello Stato contraente sul cui territorio esse esercitano l attività lucrativa. Articolo 7 (1) I lavoratori dipendenti di un impresa con sede sul territorio di uno Stato contraente inviati temporaneamente per l esecuzione di lavori sul territorio dell altro Stato rimangono sottoposti, durante i primi 24 mesi, alle norme giuridiche dello Stato contraente sul cui territorio l impresa ha la sede. Se il distacco si prolunga oltre questo termine, le norme giuridiche del primo Stato possono continuare ad essere applicate per un periodo da convenire di comune accordo tra le autorità competenti dei due Stati. (2) I lavoratori dipendenti di un impresa di trasporto con sede sul territorio di uno Stato contraente occupati sul territorio dei due Stati sono sottoposti alle norme giuridiche dello Stato sul cui territorio l impresa ha la sede come se fossero occupati solo sul territorio di questo Stato. Tuttavia, se tali persone sono domiciliate sul territorio dell altro Stato contraente o vi sono occupate durevolmente presso una filiale o una rappresentanza permanente di detta impresa, sono sottoposte alle norme giuridiche di questo Stato. (3) I lavoratori dipendenti di un servizio ufficiale inviati da uno degli Stati contraenti sul territorio dell altro Stato sono sottoposti alle norme giuridiche dello Stato accreditante. (4) I cittadini degli Stati contraenti che fanno parte dell equipaggio di una nave battente bandiera di uno degli Stati contraenti sono assicurati secondo le norme giuridiche di questo Stato. Articolo 8 (1) I cittadini di uno Stato contraente che lavorano come membri di una missione diplomatica o di un posto consolare di questo Stato sul territorio dell altro Stato sono sottoposti alle norme giuridiche del primo Stato contraente. (2) I cittadini di uno Stato contraente, assunti sul territorio dell altro Stato per esservi impiegati al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare del primo Stato contraente, sono assicurati secondo le norme giuridiche del secondo Stato contraente. Essi possono optare per l applicazione delle norme giuridiche del primo Stato entro il termine di tre mesi a contare dall inizio della loro occupazione o dalla data dell entrata in vigore della presente Convenzione. (3) Il capoverso 2 si applica per analogia: a. ai cittadini di Stati terzi impiegati al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare di uno Stato contraente sul territorio dell altro Stato; 2205

5 b. ai cittadini di uno Stato contraente e ai cittadini di Stati terzi occupati sul territorio dell altro Stato contraente al servizio personale di uno dei cittadini del primo Stato menzionati nei capoversi 1 e 2. (4) Se una missione diplomatica o un posto consolare di uno Stato contraente occupa sul territorio dell altro Stato persone assicurate secondo le norme giuridiche di quest ultimo Stato, deve conformarsi agli obblighi imposti generalmente ai datori di lavoro dalle norme giuridiche del secondo Stato contraente. Lo stesso obbligo incombe ai cittadini di cui ai capoversi 1 e 2 che impiegano persone nel senso della frase precedente. (5) I capoversi 1-4 non si applicano ai membri onorari di posti consolari né ai loro impiegati. Articolo 9 (1) I cittadini di uno Stato contraente occupati sul territorio dell altro Stato al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare di uno Stato terzo e che non sono assicurati in detto Stato terzo né nel loro Stato di origine sono assicurati conformemente alle norme giuridiche del secondo Stato contraente. (2) Riguardo all assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità, il capoverso 1 si applica per analogia ai coniugi e ai figli delle persone di cui al capoverso 1 che dimorano in Svizzera con esse, a condizione che non vi siano già assicurati giusta le norme giuridiche interne. Articolo 10 Nell interesse delle persone assicurate le autorità competenti dei due Stati contraenti possono prevedere, di comune accordo, deroghe alle disposizioni degli articoli 6-8. Articolo 11 (1) Se, durante l esercizio dell attività lucrativa sul territorio di uno Stato contraente, una persona in applicazione degli articoli 7, 8 o 10 rimane assoggettata alle norme giuridiche dell altro Stato, questo vale anche per il coniuge e per i figli che dimorano con tale persona sul territorio del primo Stato contraente, a condizione che essi non vi esercitino un attività lucrativa soggetta ad assicurazione. (2) Se, giusta il capoverso 1, al coniuge e ai figli si applicano le norme giuridiche svizzere, questi sono assicurati presso l assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità. 2206

6 Titolo III Disposizioni particolari Capitolo 1: Malattia e maternità Articolo 12 (1) Se una persona che trasferisce la sua residenza o la sua attività lucrativa dalla Repubblica Ceca in Svizzera si assicura presso un assicuratore svizzero per le indennità giornaliere entro tre mesi dall uscita dall assicurazione malattie ceca, i periodi di assicurazione compiuti nell assicurazione malattie ceca sono presi in considerazione per il riconoscimento del diritto alle prestazioni. (2) Riguardo alle indennità giornaliere in caso di maternità, i periodi di assicurazione secondo il capoverso 1 sono presi in considerazione solo se l assicurata era affiliata da tre mesi presso un assicuratore svizzero. Articolo 13 I periodi di assicurazione compiuti nell assicurazione malattie svizzera sono presi in considerazione per acquisire il diritto alle prestazioni nell assicurazione malattie ceca. Capitolo 2: Vecchiaia, decesso e invalidità A. Applicazione delle norme giuridiche svizzere Articolo 14 (1) I cittadini della Repubblica Ceca e i loro superstiti hanno diritto alle rendite ordinarie e agli assegni per grandi invalidi dell assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri e dei loro superstiti; sono fatti salvi i capoversi 2-4. (2) Quando l importo della rendita ordinaria parziale dell assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti cui hanno diritto i cittadini della Repubblica Ceca o i loro superstiti non residenti in Svizzera non supera il 10 per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, è concessa loro, anziché la rendita parziale, un indennità unica pari al valore attuale della rendita. I cittadini della Repubblica Ceca o i loro superstiti che hanno beneficiato di tale rendita parziale e che lasciano definitivamente la Svizzera ricevono parimenti un indennità analoga pari al valore in contanti della rendita al momento della partenza. (3) Quando l importo della rendita ordinaria parziale supera il 10 per cento, ma non il 20 per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, i cittadini della Repubblica Ceca o i loro superstiti che non risiedono in Svizzera o che la lasciano definitivamente possono scegliere tra il versamento della rendita o quello di un indennità unica. Essi devono operare tale scelta durante la procedura di fissazione della rendita se dimorano fuori dalla Svizzera all insorgenza dell evento assicurato, oppure quando lasciano il Paese qualora abbiano già beneficiato di una rendita in Svizzera. 2207

7 (4) Dopo il versamento dell indennità unica da parte dell assicurazione svizzera, nei confronti di quest ultima non si possono più far valere diritti fondati sui contributi versati fino allora. Articolo 15 (1) I cittadini della Repubblica Ceca che, prima dell insorgenza dell invalidità, erano sottoposti all obbligo contributivo nell assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità hanno diritto ai provvedimenti d integrazione fintanto che dimorano in Svizzera. L articolo 16 lettera a si applica per analogia. (2) I cittadini della Repubblica Ceca che, all insorgenza dell invalidità, non sono sottoposti all obbligo contributivo nell assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità, ma vi sono assicurati, hanno diritto ai provvedimenti d integrazione fintanto che sono domiciliati in Svizzera se, immediatamente prima dell insorgenza dell invalidità, hanno risieduto in Svizzera ininterrottamente durante almeno un anno. I figli minorenni possono inoltre pretendere tali provvedimenti qualora risiedano in Svizzera e vi siano nati invalidi oppure vi abbiano risieduto ininterrottamente dalla nascita. (3) I cittadini della Repubblica Ceca residenti in Svizzera che lasciano la Svizzera per un periodo non superiore a tre mesi non interrompono la loro durata di residenza in Svizzera giusta il capoverso 2. (4) I figli nati invalidi nella Repubblica Ceca e la cui madre non abbia dimorato in questo Paese complessivamente durante più di due mesi prima della nascita, sono assimilati ai bambini nati invalidi in Svizzera. In caso d infermità congenita del bambino, l assicurazione federale per l invalidità assume i costi per le prestazioni per una durata di tre mesi dopo la nascita fino all importo che avrebbe dovuto concedere in Svizzera. (5) Il capoverso 4 si applica per analogia ai bambini nati invalidi al di fuori degli Stati contraenti; in questo caso, l assicurazione federale per l invalidità assume i costi delle prestazioni fornite in uno Stato terzo solo se devono essere concesse d urgenza a causa delle condizioni di salute del bambino. Articolo 16 Per acquisire il diritto alle rendite ordinarie secondo le norme giuridiche svizzere relative all assicurazione per l invalidità, sono considerati assicurati ai sensi di queste norme giuridiche anche: a. i cittadini della Repubblica Ceca che, a seguito di un infortunio o di una malattia, devono cessare l attività lucrativa in Svizzera, ma la loro invalidità è accertata in questo Paese, per la durata di un anno a partire dall interruzione del lavoro cui è seguita l invalidità; essi devono continuare a versare i contributi all assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità come se fossero domiciliati in Svizzera; b. i cittadini della Repubblica Ceca che, dopo la cessazione della loro attività lucrativa, beneficiano di provvedimenti d integrazione dell assicurazione fede- 2208

8 rale per l invalidità; essi sono soggetti all obbligo contributivo nell assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità; c. i cittadini della Repubblica Ceca cui non si applicano le lettere a e b che, all insorgenza dell evento assicurato: aa. sono affiliati all assicurazione per le rendite ceca, oppure bb. sono affiliati all assicurazione per le cure mediche ceca, oppure cc. beneficiano di una rendita d invalidità o di vecchiaia ai sensi delle norme giuridiche ceche oppure hanno diritto a una tale rendita. Articolo 17 L articolo 14 capoversi 2-4 si applica per analogia alle rendite ordinarie dell assicurazione federale per l invalidità a condizione che l avente diritto abbia compiuto 55 anni e, nel suo caso, non si preveda più di riesaminare le condizioni poste per l invalidità. Articolo 18 (1) I cittadini della Repubblica Ceca hanno diritto alle rendite straordinarie dell assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri se, immediatamente prima della data a partire dalla quale è richiesta la rendita, hanno risieduto ininterrottamente in Svizzera: a. durante almeno dieci anni se si tratta di una rendita di vecchiaia; b. durante almeno cinque anni se si tratta di una rendita d invalidità o per superstiti o di una rendita di vecchiaia sostitutiva di una di queste due prestazioni. (2) La residenza secondo il capoverso 1 è considerata ininterrotta se la persona lascia la Svizzera durante un periodo non superiore a tre mesi per anno civile. In casi eccezionali questo termine può essere prorogato. I periodi durante i quali i cittadini della Repubblica Ceca residenti in Svizzera erano esentati dall affiliazione all assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità non sono computati nella durata di residenza. (3) I rimborsi dei contributi all assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti effettuati prima dell entrata in vigore della presente Convenzione nonché le indennità uniche versate giusta gli articoli 14 capoversi 2-4 e 17 non ostacolano la concessione di rendite straordinarie in applicazione del capoverso 1; in questi casi tuttavia i contributi rimborsati o le indennità versate sono computati nelle rendite da concedere. B. Applicazione delle norme giuridiche ceche Articolo 19 Se le condizioni previste dalle norme giuridiche della Repubblica Ceca per il diritto alle prestazioni sono adempite anche senza tenere conto dei periodi di assicurazione svizzeri, l istituzione ceca deve fissare la prestazione esclusivamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti in virtù delle norme giuridiche ceche. 2209

9 Articolo 20 Se il diritto alle prestazioni in virtù delle norme giuridiche ceche sorge solo tenendo conto dei periodi di assicurazione svizzeri, questi devono essere considerati solo nella misura necessaria come se fossero periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche ceche. Al riguardo si deve osservare quanto segue: a. le prestazioni il cui importo è stabilito secondo la durata di assicurazione sono fissate esclusivamente nella misura corrispondente ai periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche ceche; b. le prestazioni o le parti di prestazioni il cui importo non è stabilito secondo la durata di assicurazione sono fissate sulla base del rapporto esistente tra i periodi di assicurazione compiuti esclusivamente secondo le norme giuridiche ceche e 30 anni di assicurazione, al massimo però per un importo pari alla prestazione completa; questa disposizione non si applica alle prestazioni o alle parti di prestazioni concesse per garantire un reddito minimo; c. i periodi aggiunti ai periodi di assicurazione dopo l insorgenza dell invalidità per fissare le prestazioni concesse in seguito a una lunga permanenza di cattive condizioni di salute e le prestazioni per superstiti sono valutati sulla base del rapporto esistente tra i periodi di assicurazione compiuti esclusivamente secondo le norme giuridiche ceche e i due terzi dei periodi trascorsi tra il 16 anno d età dell assicurato e l insorgenza dell invalidità oppure del decesso, fino a concorrenza però di tutti i periodi aggiunti. Articolo 21 (1) Se i periodi di assicurazione compiuti in virtù delle norme giuridiche ceche sono inferiori a 12 mesi e, sulla base di questi periodi, non sorge il diritto alla prestazione, questa non è riconosciuta. (2) Se le rendite riconosciute tenendo conto dei periodi di assicurazione svizzeri sono valorizzate a un importo uniforme e fisso, l aumento è modificato secondo il rapporto menzionato nell articolo 20 lettera b. (3) Per fissare la base di calcolo per le prestazioni concesse in virtù delle norme giuridiche ceche si escludono i periodi di assicurazione compiuti nel periodo determinante secondo le norme giuridiche svizzere. (4) Per acquisire il diritto a una rendita intera d invalidità si presume che le persone che, a causa di una lunga permanenza di cattive condizioni di salute già da prima del 18 anno d età, non hanno potuto affiliarsi all assicurazione siano domiciliate sul territorio della Repubblica Ceca. Titolo IV Disposizioni diverse Articolo 22 Le autorità competenti: a. concordano le disposizioni d esecuzione necessarie per l applicazione della presente Convenzione; 2210

10 b. s informano reciprocamente sulle modifiche delle rispettive norme giuridiche; c. designano organismi di collegamento allo scopo di facilitare le relazioni tra le istituzioni dei due Stati contraenti; d. s informano reciprocamente su tutti i provvedimenti adottati per l applicazione della presente Convenzione. Articolo 23 (1) Per l applicazione della presente Convenzione, le autorità, le istituzioni e i tribunali dei due Stati contraenti si prestano reciprocamente assistenza come se si trattasse dell applicazione delle proprie norme giuridiche. Tale assistenza è gratuita, fatta eccezione per gli esami medici. (2) Per la valutazione del grado d invalidità o delle condizioni di salute, le istituzioni di ogni Stato contraente possono tenere conto delle informazioni e costatazioni mediche fornite dalle istituzioni dell altro Stato. Esse hanno il diritto di far esaminare la persona assicurata da un medico scelto da loro. Articolo 24 (1) L esonero o la riduzione di tasse amministrative previsti dalle norme giuridiche di uno degli Stati contraenti per i documenti e per altri atti da produrre in applicazione delle norme giuridiche di questo Stato sono estesi ai documenti e agli altri atti da produrre in virtù delle norme giuridiche dell altro Stato. (2) Le autorità e le istituzioni dei due Stati contraenti rinunciano all autenticazione diplomatica o consolare dei documenti e degli altri atti da produrre in applicazione della presente Convenzione. Articolo 25 (1) Le autorità, le istituzioni e i tribunali di uno Stato contraente non possono rifiutare le domande o altri atti per il fatto che sono redatti in una lingua ufficiale dell altro Stato oppure in lingua inglese. (2) Per l applicazione della presente Convenzione le autorità, le istituzioni e i tribunali degli Stati contraenti possono corrispondere tra loro e con le persone interessate o con i loro rappresentanti direttamente in una delle loro lingue ufficiali oppure in lingua inglese. Articolo 26 Le domande, le dichiarazioni e i ricorsi che, in virtù delle norme giuridiche di uno Stato contraente, devono essere inoltrati presso un autorità amministrativa, un tribunale o un istituzione di questo Stato entro un determinato termine sono considerati ricevibili se sono presentati entro lo stesso termine a un autorità, a un tribunale o a un istituzione corrispondenti dell altro Stato. In tali casi, l organo che possiede il documento vi appone la data di ricevimento e lo trasmette all organo competente del primo Stato. 2211

11 Articolo 27 (1) Le istituzioni che, in virtù della presente Convenzione, devono fornire prestazioni soddisfano il loro obbligo versando gli importi nella valuta del loro Paese. (2) Se un istituzione di uno Stato contraente deve effettuare pagamenti a un istituzione dell altro Stato, questi devono essere fatti nella valuta del secondo Stato. (3) Qualora uno degli Stati contraenti limiti il commercio delle valute, gli Stati contraenti prendono tempestivamente misure atte ad assicurare il versamento degli importi dovuti d ambo le parti in virtù della presente Convenzione. (4) I cittadini di uno Stato contraente che dimorano sul territorio dell altro Stato hanno la possibilità illimitata di affiliarsi all assicurazione volontaria secondo le norme giuridiche del loro Paese d origine relative all assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità, in particolare anche riguardo al versamento dei contributi a quest assicurazione e alla riscossione delle rendite acquisite. Articolo 28 (1) Se una persona che ha diritto a prestazioni secondo le norme giuridiche di uno Stato contraente per un danno avvenuto sul territorio dell altro Stato può esigere da un terzo il risarcimento di questo danno conformemente alle norme giuridiche di quest ultimo Stato, si applica quanto segue: a. l istituzione debitrice di prestazioni del primo Stato è surrogata nel diritto al risarcimento nei confronti del terzo conformemente alle norme giuridiche che le sono applicabili; b. l altro Stato contraente riconosce questa surrogazione. (2) Qualora, in applicazione del capoverso 1, le istituzioni dei due Stati contraenti abbiano il diritto di esigere il risarcimento di un danno a causa di prestazioni assegnate per lo stesso evento, esse sono creditrici solidali. Sono tenute a ripartire tra loro gli importi recuperati proporzionalmente alle prestazioni da fornire. Articolo 29 (1) Le controversie derivanti dall applicazione della presente Convenzione sono appianate di comune intesa tra le autorità competenti dei due Stati contraenti. (2) Qualora non si riesca a trovare una soluzione, la vertenza è sottoposta a una commissione arbitrale che deve decidere in conformità con il senso e lo spirito della presente Convenzione. Le autorità competenti dei due Stati contraenti regolano di comune intesa la composizione e la procedura di tale commissione. Titolo V Disposizioni transitorie e finali Articolo 30 (1) La presente Convenzione si applica anche agli eventi assicurati insorti prima della sua entrata in vigore. 2212

12 (2) La presente Convenzione non conferisce alcun diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore. (3) Per la determinazione del diritto a una prestazione sorto conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima dell entrata in vigore di questa Convenzione. (4) La presente Convenzione non si applica ai diritti estinti con un indennità unica o con il rimborso dei contributi. Articolo 31 (1) Le decisioni prese prima dell entrata in vigore della presente Convenzione non fanno ostacolo alla sua applicazione. (2) I diritti delle persone la cui prestazione è stata determinata anteriormente all entrata in vigore della presente Convenzione sono riesaminati, su richiesta, secondo questa Convenzione. Tale revisione, cui si può procedere anche d ufficio, non deve in alcun caso cagionare la riduzione dei diritti anteriori dei beneficiari. (3) I diritti a prestazioni dell assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità acquisiti da cittadini della Repubblica Ceca o dai loro superstiti quali rifugiati o apolidi, rispettivamente quali loro superstiti, sono garantiti; l articolo 5 si applica anche a questi casi. Articolo 32 Per i diritti fatti valere giusta l articolo 31 capoverso 2 in ragione di eventi assicurati verificatisi anteriormente, i termini d attivazione nonché i termini di prescrizione secondo le norme giuridiche degli Stati contraenti decorrono al più presto a contare dalla data dell entrata in vigore della presente Convenzione. Articolo 33 (1) La presente Convenzione necessita della ratifica; gli strumenti di ratifica sono scambiati al più presto a Praga. (2) Essa entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica. Articolo 34 (1) La presente Convenzione è conclusa per un periodo di un anno a contare dalla sua entrata in vigore. Si rinnova tacitamente d anno in anno, salvo se denunciata per scritto da uno degli Stati contraenti al più tardi tre mesi prima della scadenza del termine. (2) In caso di denuncia, i diritti a prestazioni acquisiti fino allora sono garantiti. I diritti in corso di acquisizione sono disciplinati di comune intesa. 2213

13 In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati contraenti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto a Ginevra, il 10 giugno 1996, in due originali, uno in lingua tedesca e uno in lingua ceca, le due versioni facenti parimenti fede. Per la Confederazione Svizzera: Per la Repubblica Ceca: M. V. Brombacher Jindrich Vodicka 2214

14 Accordo amministrativo Traduzione 6 concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 10 giugno 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Ceca Concluso il 20 ottobre 1997 Entrato in vigore il 1 novembre 1997 In conformità all articolo 22 lettera a della Convenzione di sicurezza sociale del 10 giugno 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Ceca, detta in seguito Convenzione, le autorità competenti, ossia per la Confederazione Svizzera, l Ufficio federale delle assicurazioni sociali e per la Repubblica Ceca, il Ministero del lavoro e degli affari sociali hanno concordato le disposizioni seguenti: Titolo I Disposizioni generali Articolo 1 I termini usati nel presente Accordo amministrativo hanno lo stesso significato di quelli usati nella Convenzione. Articolo 2 Sono designati come organismi di collegamento ai sensi dell articolo 22 lettera c della Convenzione: A. in Svizzera i. l Ufficio federale delle assicurazioni sociali a Berna per l assicurazione malattie e ii. la Cassa svizzera di compensazione a Ginevra (detta in seguito Cassa svizzera di compensazione ) per l assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità; B. nella Repubblica Ceca l Amministrazione ceca della sicurezza sociale a Praga. RS Dal testo originale tedesco (AS ). 2215

15 Articolo 3 1. Le autorità competenti dei due Stati contraenti o, con il loro consenso, gli organismi di collegamento stabiliscono di comune accordo i moduli necessari all applicazione della Convenzione e del presente Accordo. 2. Per facilitare l applicazione della Convenzione e del presente Accordo gli organismi di collegamento concordano, per quanto possibile, misure volte ad allestire e a proseguire lo scambio elettronico dei dati. 3. Per la trasmissione di dati relativi a persone si applica il diritto interno sulla protezione dei dati. Tali dati possono essere usati solo per l applicazione della Convenzione e del presente Accordo. Titolo II Norme giuridiche applicabili Articolo 4 1. Nei casi di cui all articolo 7 capoverso 1 primo periodo della Convenzione, le istituzioni di assicurazione dello Stato contraente indicate nel capoverso 2, le cui norme giuridiche restano applicabili, attestano, su richiesta, che la persona interessata rimane sottoposta a tali norme giuridiche. 2. L attestazione di cui al capoverso 1 è rilasciata sul modulo convenuto: a. in Svizzera, dalla competente cassa di compensazione dell assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e dall assicuratore-malattie presso cui la persona è affiliata; b. nella Repubblica Ceca, dall Amministrazione ceca della sicurezza sociale. 3. Le domande volte a prorogare la durata del distacco devono essere inoltrate dal datore di lavoro prima della scadenza dell attestazione alla competente autorità dello Stato contraente dal cui territorio la persona è stata distaccata. Se detta autorità approva la domanda, essa si accorda tramite scambio di lettere con l autorità dell altro Stato contraente. Se entrambe le autorità approvano la domanda, esse comunicano la loro decisione agli organi interessati dei rispettivi Stati. Articolo 5 1. Per esercitare il diritto d opzione previsto nell articolo 8 capoversi 2 e 3 della Convenzione, i lavoratori comunicano la loro scelta: a. se impiegati in Svizzera, all Amministrazione ceca della sicurezza sociale, b. se impiegati nella Repubblica Ceca, alla Cassa federale di compensazione a Berna e all assicuratore-malattie presso cui sono affiliati. 2. Se i lavoratori menzionati nell articolo 8 capoversi 2 e 3 della Convenzione optano a favore delle norme giuridiche dello Stato contraente rappresentato, le istituzioni di assicurazione competenti di questo Stato rilasciano un attestazione da cui risulti che essi sono sottoposti a queste norme giuridiche. 3. L attestazione di cui al capoverso 2 deve essere presentata: 2216

16 a. in Svizzera, alla competente cassa di compensazione dell assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità nonché all organo cantonale competente per l assicurazione malattie; b. nella Repubblica Ceca, all Amministrazione ceca della sicurezza sociale. Articolo 6 Nei casi di cui all articolo 9 capoverso 1 della Convenzione, i lavoratori interessati devono annunciarsi alla competente istituzione di assicurazione dello Stato che li impiega, precisamente all inizio dell attività lucrativa o all entrata in vigore della Convenzione se esercitano già la loro attività in quel momento. Articolo 7 Nei casi di cui all articolo 11 capoverso 2 della Convenzione, le persone interessate devono annunciarsi alla cassa cantonale di compensazione dell assicurazione per la vecchiaia e i superstiti del Cantone sul cui territorio hanno risieduto da ultimo. Titolo III Disposizioni particolari Capitolo 1: Malattia e maternità Articolo 8 1. Per tenere conto dei periodi di assicurazione giusta l articolo 12 della Convenzione, la persona interessata presenta all assicuratore svizzero presso il quale chiede l affiliazione all assicurazione un attestazione dell Amministrazione ceca della sicurezza sociale indicante la data dell uscita dall assicurazione malattie ceca nonché i periodi d assicurazione ivi assolti. 2. Se il richiedente non è in possesso dell attestazione, l assicuratore svizzero che si occupa della domanda di affiliazione può, per ottenerla, rivolgersi all Amministrazione ceca della sicurezza sociale, direttamente oppure tramite l Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Articolo 9 Per tenere conto dei periodi di assicurazione giusta l articolo 13 della Convenzione, la persona interessata presenta all organo che gestisce la sua assicurazione malattie nella Repubblica Ceca un estratto dei periodi di assicurazione compiuti nell assicurazione malattie svizzera. Questo estratto è rilasciato dall assicuratore svizzero presso cui la persona interessata era assicurata. 2217

17 Capitolo 2: Vecchiaia, decesso e invalidità Articolo Le persone residenti nella Repubblica Ceca che pretendono prestazioni dell assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti o l invalidità inoltrano la loro richiesta all ufficio regionale dell Amministrazione ceca della sicurezza sociale, competente per il loro luogo di residenza. 2. Le persone residenti in Svizzera che pretendono prestazioni dell assicurazione pensioni ceca inoltrano la loro richiesta alla Cassa svizzera di compensazione. 3. Le persone residenti in uno Stato terzo che pretendono prestazioni giusta i capovers 1 o 2 si rivolgono all istituzione di assicurazione competente, direttamente oppure tramite uno degli organismi di collegamento. 4. Per le richieste di prestazioni si utilizzano i moduli convenuti. 5. L organismo di collegamento che ha ricevuto la richiesta di prestazioni appone la data di ricevimento sul modulo, verifica se la richiesta è completa, controlla se tutti i documenti richiesti sono stati allegati e attesta, anche sul modulo, la validità degli atti ufficiali acclusi. Poi trasmette la richiesta nonché i documenti e gli atti allegati all organismo di collegamento dell altro Stato contraente. Quest organismo può chiedere altre informazioni e attestazioni al primo organismo di collegamento oppure direttamente ai richiedenti o ai loro datori di lavoro. Articolo Con la richiesta di prestazioni la Cassa svizzera di compensazione fornisce all Amministrazione ceca della sicurezza sociale un conteggio dei periodi di assicurazione compiuti in virtù delle norme giuridiche svizzere. 2. Su richiesta della Cassa svizzera di compensazione, l Amministrazione ceca della sicurezza sociale trasmette tutte le indicazioni necessarie all applicazione dell articolo 16 lettera c della Convenzione. Articolo Quando, giusta l articolo 14 capoverso 3 o l articolo 17 della Convenzione, i cittadini cechi o i loro superstiti possono scegliere tra il versamento della rendita e quello di un indennità unica, la Cassa svizzera di compensazione comunica loro anche l importo che sarebbe loro versato, all occorrenza, al posto della rendita. Essa indica parimenti la durata complessiva dei periodi d assicurazione presi in considerazione. 2. L avente diritto deve fare la propria scelta entro il termine di 60 giorni a partire dal ricevimento della comunicazione della Cassa svizzera di compensazione. 3. Se l avente diritto non fa la propria scelta entro il termine previsto, l organo svizzero competente gli assegna l indennità unica. 2218

18 Articolo 13 L istituzione di assicurazione competente notifica direttamente al richiedente la decisione relativa al diritto a prestazioni indicando i rimedi giuridici; ne invia una copia all organismo di collegamento dell altro Stato contraente. Articolo 14 L istituzione di assicurazione debitrice versa le prestazioni direttamente all avente diritto nei termini previsti dalle norme giuridiche interne per essa vigenti. Titolo IV Disposizioni varie Articolo 15 Gli organismi di collegamento di entrambi gli Stati contraenti si trasmettono le statistiche concernenti i versamenti effettuati ogni anno civile agli aventi diritto in applicazione della Convenzione. Tali statistiche danno indicazioni, suddivise per tipo di prestazione, sul numero degli aventi diritto e sull importo complessivo delle prestazioni concesse. Articolo I beneficiari di prestazioni concesse secondo le norme giuridiche di uno degli Stati contraenti che risiedono sul territorio dell altro Stato contraente comunicano all istituzione di assicurazione competente, direttamente oppure tramite gli organismi di collegamento, qualsiasi cambiamento concernente la situazione personale o familiare, l attività lucrativa, lo stato di salute, la capacità di lavoro e di guadagno o altri fatti suscettibili d influenzare i loro diritti o obblighi in base alle norme giuridiche menzionate nell articolo 2 della Convenzione e in base alle disposizioni della Convenzione. 2. Le istituzioni di assicurazione si informano reciprocamente tramite gli organismi di collegamento su qualsiasi modifica ai sensi del capoverso 1 che viene loro comunicata. Articolo Su richiesta, l istituzione di assicurazione di uno degli Stati contraenti fornisce gratuitamente a quella dell altro Stato contraente tutte le informazioni mediche in suo possesso connesse con l invalidità del richiedente o del beneficiario. 2. Quando l istituzione di assicurazione di uno Stato contraente chiede che il richiedente o il beneficiario di una prestazione sia sottoposto a un esame medico, l istituzione di assicurazione dell altro Stato contraente organizza l esame chiesto sul territorio in cui la persona interessata risiede conformemente alle norme giuridiche valide per detta istituzione e a spese dell istituzione di assicurazione richiedente. 2219

19 3. Le spese menzionate nel capoverso 2 vengono rimborsate su presentazione di un conteggio particolareggiato e corredato dei documenti giustificativi. Gli organismi di collegamento concordano la procedura di rimborso. Articolo 18 Le spese amministrative risultanti dall applicazione della Convenzione e del presente Accordo sono assunte dagli organi incaricati dell applicazione. Articolo 19 Nei casi menzionati nell articolo 28 capoverso 2 della Convenzione, l istituzione di assicurazione dello Stato contraente sul cui territorio si trova il debitore riscuote presso quest ultimo il credito complessivo a condizione che l istituzione di assicurazione dell altro Stato contraente ne faccia richiesta. Articolo 20 Il presente Accordo amministrativo entra in vigore alla medesima data della Convenzione e, salvo modifiche, vi rimane per la sua stessa durata. Fatto a Praga, il 20 ottobre 1997, in due esemplari in lingua tedesca e in lingua ceca, le due versioni facenti parimenti fede. Per l Ufficio federale Per il Ministero del lavoro delle assicurazioni sociali: e degli affari sociali: M. Aeschbacher Miskovska

20 Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota. 2221

21 Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota. 2222

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