Art. 1 S O G G E T T I
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- Adriano Patti
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1 Art. 1 S O G G E T T I Con riferimento al Comune di Reggio Emilia, sono tenuti all osservanza delle disposizioni contenute nella legge 5 luglio 1982 n.441 ART I consiglieri comunali; 2. I presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori delle società al cui capitale, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, concorre, da solo o con altri enti pubblici, anche il Comune di Reggio Emilia ha per un importo complessivo superiore al venti per cento; 3. I presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori degli enti o istituti privati al cui funzionamento concorre, da solo o con altri enti pubblici, anche il Comune di Reggio Emilia in misura globale superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di lire cinquecento milioni 4. I direttori, comunque previsti dal relativo regolamento, delle aziende speciali di cui al Capo I del regio decreto 15 ottobre 1925 n. 2578, e costituite dal Comune di Reggio Emilia 5. I direttori, comunque previsti dal relativo regolamento, delle altre aziende speciali di cui al regio decreto precitato, costituite da Consorzi ai quali aderisce anche il Comune di Reggio Emilia; 6. I presidenti ed i vicepresidenti delle aziende speciali di cui al precedente n.4, nonché i presidenti ed i vicepresidenti dei Consorzi costituiti ai sensi dell'art.21 del regio decreto precitato e delle rispettive aziende speciali. 7. I presidenti dei Consigli di Circoscrizione I soggetti indicati nei numeri 5) 6) e 7) di cui al comma precedente sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in oggetto soltanto se vi consentono all'atto della loro nomina mediante specifica comunicazione scritta al Sindaco. La comunicazione è richiesta anche in caso di rifiuto ed è pubblicata nel bollettino di cui allo art.5 del presente regolamento
2 ART.2 A D E M P I M E N T I I soggetti indicati nel precedente articolo sono tenuti ad attuare gli adempimenti di cui agli articoli 2,3,4 e 6 della legge 5 luglio 1982, n.441, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento e tenuto conto delle seguenti precisazioni: ART. 2 a) La dichiarazione patrimoniale di cui al numero 1 dell'art.2 soprarichiamato del soggetto obbligato e dei familiari deve essere redatta secondo lo schema di modulo predisposto dal Comune ed allegato al presente provvedimento. La dichiarazione deve essere presentata anche se negativa; b) in caso di motivata impossibilità di produrre la dichiarazione dei redditi, è consentita la presentazione della dichiarazione di responsabilità sostitutiva dei certificati degli uffici delle imposte di cui all'art. 24 della legge 13 aprile 1977 n.114; c) i soggetti esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi devono precisare al Comune tale loro condizione specificando il motivo dell'esonero; d) quali figli conviventi di cui al secondo comma del-l'art.3 precitato, si considerano i figli conviventi di fatto, anche se anagraficamente separati. e) il deposito delle dichiarazioni dei familiari del soggetto obbligato è effettuato a cura di quest'ultimo con le stesse modalità stabilite per il deposito delle proprie dichiarazioni; f) in caso di deposito di dichiarazioni o documenti irregolari, il Sindaco può assegnare al soggetto obbligato un congruo termine per la regolarizzazione degli atti, da comunicarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3 - ART. 3 - T E R M I N I E M O D A L I T A ART. 3 Entro tre mesi dalla convalida di cui all'art.75 del D?R 16 maggio 1960, n.570, i consiglieri comunali sono tenuti a depositare presso l'ufficio di Gabinetto del Sindaco, che ne rilascia ricevuta, la dichiarazione. patrimoniale, la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e la dichiarazione concernente le spese elettorali indicate rispettivamente nei numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 2 della legge 5 luglio 1982, n.441, nonché nel caso di iscrizione nel registro della popolazione di altro Comune, il certificato di stato di famiglia; Entro tre mesi dalla nomina i soggetti indicati nei numeri 4), 5) e 6) dell'art.l del presente regolamento sono tenuti a depositare presso l'ufficio di Gabinetto del Sindaco che ne rilascia ricevuta, la dichiarazione patrimoniale e la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi di cui ai numeri 1) e 2) dell'art.2 della legge precitata nonché, nel caso di iscrizione nel registro della popolazione di altro Comune, il certificato di stato di famiglia. Tutti i soggetti predetti sono tenuti a depositare presso l'ufficio suindicato, che ne rilascia ricevuta: a) entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi soggetti alla IRPEF, l'attestazione di cui all'art.3 della legge n.441 concernente le variazioni della situazione patrimoniale e la copia del la dichiarazione dei redditi (ovvero la dichiarazione di esonero). b) entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione, e, sempre dopo la cessazione dal l'ufficio, entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, la copia della dichiarazione annuale dei redditi Tali disposizioni non si applicano nel caso di rielezione del consigliere o di rinnovo dell'incarico.
4 ART. 3 L'attestazione o la dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alle precedenti lettere a) e b) dovrà essere depositata soltanto in caso di effettiva variazione. Gli adempimenti di cui ai precedenti commi concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi se gli stessi vi consentono. Se un soggetto ricopre contemporaneamente più incarichi, in relazione ad ognuno dei quali si rendono applicabili le disposizioni di cui alla legge 441/1982, esso è tenuto a depositare presso il Comune una sola volta gli atti previsti dalla legge stessa. I Consiglieri comunali sono tenuti a depositare presso il Comune di Reggio Emilia gli atti indicati nell'articolo 2 del regolamento anche se ricoprono altri incarichi dai quali possa sorgere l'obbligo del deposito anche presso altri Enti. Sono esonerati dal depositare gli atti suddetti presso il Comune i soggetti indicati nei numeri 5)e 6) dell'art.l del presente regolamento qualora si tratti di amministratori o dirigenti di Consorzio provinciale o della relativa azienda speciale e l'amministrazione Provinciale abbia stabilito che i soggetti predetti devono depositare gli atti richiesti presso la stessa Amministrazione. I soggetti indicati ai numeri 2) e 3) dell'art.l precitato sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in oggetto secondo i tempi ed i modi stabiliti dalla legge 5 luglio 1982, n.441.
5 - ART. 4 - S A N Z I O N I ART. 4 Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dalla legge 5 luglio 1982, n. 441, e dal presente regolamento, il Sindaco: a) se l'inadempiente è consigliere comunale, lo diffida mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Nel caso di inosservanza della diffida, ne dà notizia al Consiglio nella prima adunanza successiva, previa iscrizione dell'argomento nell'ordine del giorno della seduta proponendo la sanzione della censura; b) se l'inadempiente è un altro soggetto tenuto a depositare gli atti prescritti presso il Comune, lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Nel caso di inosservanza della diffida, ne dà notizia nell'albo comunale, mediante pubblicazione della diffida stessa per quindici giorni consecutivi a cura del Segretario Generale. Il soggetto diffidato ha diritto di presentare le proprie giustificazioni rispettivamente al Consiglio Comunale o al Sindaco Le inadempienze e le relative sanzioni adottate sono riportate nel bollettino di cui al successivo art.5.
6 - ART. 5 - "PUBBLICAZIONI DELLE DICHIARAZIONI" ART. 5 Il Sindaco dispone annualmente, e comunque entro tre mesi dal termine utile per il deposito degli atti di cui agli art. 2 e 3 del presente regolamento, la compilazione di un fascicolo nel quale sono riprodotte: - le dichiarazioni patrimoniali, presentate in sede di prima applicazione della legge o entro tre mesi successivi alla elezione o nomina, nonché le attestazioni concernenti le variazioni della situazione patrimoniale presentate entro un mese dalla scadenza del termine per la dichiarazione ai fini dell'irpef o entro i tre mesi successivi alla cessazione del i 'ufficio; - le dichiarazioni o attestazioni concernenti le spese sostenute dai consiglieri per la propaganda elettorale. Nel fascicolo sono pure riporre, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, intendendosi per tali i dati esposti nel quadro N del mod. 740 e, nel caso di presentazione del mod. 101, l'ammontare del reddito di lavoro dipendente o di pensione e le relative ritenute, ovvero il contenuto della dichiarazione sostitutiva - le dichiarazioni e le notizie concernenti il coniuge non separato ed i figli conviventi, prodotte dagli interessati; - la comunicazione del rifiuto di cui all'ultimo comma dell'art. 1 del presente regolamento; - la condizione di esonero dall'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi ed i motivi di tale esonero; - le inadempienze degli obblighi, le conseguenti sanzioni adottate e le giustificazioni fatte pervenire dal soggetto interessato. Il fascicolo in oggetto viene trasmesso in copia ai quotidiani locali o con cronaca locale, ai settimanali o altri periodici dei partiti e delle organizzazioni sindac~1i o comunque a grande tiratura e alle emittenti radio-televisive operanti nel territorio del Comune di Reggio Emilia. Copia autentica dello stesso fascicolo viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per giorni 20 e depositata sia nell'ufficio comunale, sia negli uffici delle Circoscrizioni a disposizione dei 'cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune stesso che intendano consultarla. ( articolo così sostituito con deliberazione consiliare n /1272)
7 - ART. 6 - FINANZIAMENTO DELLA SPESA" ART. 6 All'onere derivante dalla applicazione delle norme di cui al presente regolamento il Comune vi provvede con i fondi stanziati per il funzionamento del Consiglio. La relativa spesa è quantificata ed approvata con l'approvazione del bilancio di previsione. - ART. 7 - DISPOSIZIONE TRANSITORIA ART. 7 Entro trenta giorni dall'approvazione del presente regolamentò i consiglieri comunali ed i soggetti in carica indicati nei numeri 4), 5) e 6) dell'articolo 1 del regolamento devono provvedere agli adempimenti di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma dell'art.2 della legge 5 luglio 1982, n.441. In caso di inadempienza si applicano le sanzioni stabilite nell'articolo 4 del presente regolamento.
Art. 1. Le disposizioni della presente legge si applicano: 1) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
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