Il codice della strada e le bici
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- Giacinta Domenica Brunelli
- 10 anni fa
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1 Il codice della strada e le bici Nella colonna di sinistra presentiamo gli articoli del codice della strada relativi alle bici; nella colonna di destra gli articoli del regolamento richiamati dal CDS. CDS Regolamento Art.50 - Definizione di velocipede 1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. 2. I velocipedi non possono superare 1,30 metri di larghezza, i 3 metri di lunghezza e i 2,20 metri di altezza. Commento: Il CDS è molto chiaro per quanto riguarda le bici elettriche, e la confusione che spesso regna in questo settore potrebbe essere facilmente dissipata se si leggessero con attenzione le poche righe qui sopra. Alcuni rivenditori disonesti approfittano dell'ignoranza delle persone vendendo "bici elettriche" che in realtà sono ciclomotori elettrici, in quanto dotati di pulsanti che permettono l'attivazione del motore anche a pedali fermi. Gli incauti acquirenti corrono il rischio di vedersi sequestrare il mezzo in caso di controllo. Vedi ad esempio questo caso: Meno chiaro invece il caso dei pulsanti di "assistenza alla camminata" presenti su molte bici elettriche: questi servono per spingere la bici a piedi, ad esempio lungo la rampa di un garage. Per analogia con i mezzi elettrici per bambini e per disabili, che se non superano i 6 km/h non sono considerati veicoli dal CDS, i produttori di bici elettriche montano questi sistemi che permettono appunto una velocità massima di 6 km/h, e non dovrebbero influire sul fatto che le bici elettriche in questione siano classificate come "bici" e non come "ciclomotori". Non siamo a conoscenza di casi in cui la presenza di un pulsante di assistenza alla camminata sia stata contestata da qualche tutore della legge. Sarebbe auspicabile una circolare ministeriale che chiarisca questo aspetto.
2 Art Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi. 1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché: a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote; Art I dispositivi indipendenti di frenatura, l'uno sulla ruota anteriore e l'altro su quella posteriore, possono agire sia sulla ruota (pneumatico o cerchione) sia sul mozzo, sia, in genere, sugli organi di trasmissione. 2. Il comando del freno può essere tanto a mano quanto a pedale. 3. La trasmissione fra comando e freni, può essere attuata con sistemi di leve rigide a snodo, con cavi flessibili o con sistemi di trasmissione idraulica. 4. I sistemi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere applicati sia internamente sia esternamente alle strutture del veicolo. COMMENTO: da questo risulta chiaro come le bici a scatto fisso senza alcun sistema di frenatura alla ruota non possano circolare in Italia; quelle dotate di solo freno anteriore sembrano essere legali, visto che il regolamento parla espressamente di sistemi di frenatura sugli organi di trasmissione attivati a pedale: questo sembra applicarsi senza alcun dubbio ai freni a contropedale, ma potrebbe coprire anche il caso della "frenatura" effettuata facendo resistenza sui pedali in una bici a scatto fisso. Vedi comma 6 per le sanzioni. b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello; ART. 223, comma 5: Il suono emesso dal campanello deve essere di intensità tale da poter essere percepito ad almeno 30 m di distanza. COMMENTO: e anche qui non si scappa: il CDS è chiaro e inequivocabile. Ci sono stati casi di ciclisti investiti da auto, nei quali si è riconosciuta la piena colpa dell'automobilista, ma il ciclista è stato multato lo stesso: per la mancanza del campanello appunto. Vedi c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati. 2. I dispositivi di segnalazione di cui alla Art Dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi (artt. 68, 69 C.s.). 1. La luce anteriore consiste in un fanale a luce bianca o gialla, ad alimentazione elettrica, posto ad una altezza compresa tra un minimo di 30 cm ed un massimo di 100 cm da terra ed orientato in modo che
3 lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1. l'asse ottico incontri il terreno antistante il velocipede a non oltre 20 m. 2. La luce emessa deve dare un illuminamento, misurato su uno schermo verticale posto a 10 m avanti al fanale, maggiore o eguale a 2 lux nel punto corrispondente alla proiezione sullo schermo del centro del fanale e su una linea orizzontale passante per detto punto per una estensione di 1 metro a destra e di 1 metro a sinistra di esso. In nessun punto dello schermo situato a 60 cm al di sopra di detta orizzontale l'illuminamento deve superare 5 lux. 3. La luce di posizione posteriore rossa, ad alimentazione elettrica, deve trovarsi sul piano di simmetria del velocipede, ad altezza da terra non superiore a 1 m, comunque non al di sotto del dispositivo a luce riflessa, ed avere il fascio luminoso diretto verso l'indietro, con l'asse orizzontale contenuto nel suddetto piano di simmetria. 4. La visibilità verso l'indietro deve essere assicurata entro un campo di ±15 gradi in verticale e di ±45 gradi in orizzontale. 5. L'intensità della luce emessa non deve essere inferiore a 0,05 candele entro un campo di ±10 gradi in verticale e di ±10 gradi in orizzontale. 6. Il dispositivo catadiottrico posteriore a luce riflessa rossa deve essere montato su idoneo supporto con l'asse di riferimento orizzontale e parallelo al piano verticale longitudinale di simmetria del veicolo. Non deve esservi ostacolo alla propagazione della luce tra il dispositivo e l'occhio dell'osservatore situato nello spazio comune a due diedri ortogonali i cui spigoli, uno orizzontale e l'altro verticale, passano per il centro della superficie riflettente con angoli rispettivamente di ±45 gradi e di ±15 gradi. Il dispositivo deve essere posto ad una altezza non superiore a 90 cm da terra misurata tra il bordo superiore del
4 dispositivo ed il terreno, e deve essere di forma tale che possa essere inscritto in un rettangolo con lati le cui lunghezze siano in rapporto non superiore a due. Il dispositivo può essere abbinato alla luce di posizione posteriore, purché le superfici luminose dei due dispositivi restino separate. 7. I dispositivi catadiottrici a luce riflessa gialla, da applicare sui due fianchetti di ciascun pedale e gli analoghi dispositivi da applicare sui due lati di ciascuna ruota, devono essere montati in modo che le superfici utili siano esterne ai pedali ed alle ruote, rispettivamente perpendicolari ai piani dei pedali e paralleli ai piani delle ruote e di forma tale che possano essere inscritti in un rettangolo con lati le cui lunghezze siano in rapporto non superiore ad otto. 8. I valori minimi di intensità luminosa, in millicandele riflesse per ogni lux di luce bianca incidente sui vari dispositivi, ed in funzione dei diversi angoli d'incidenza e di divergenza devono essere quelli indicati nell' appendice IV, comma 1, del presente titolo. 9. Le caratteristiche del materiale riflettente dei dispositivi catadiottrici a luce rossa e a luce gialla sono quelle di cui alla suddetta appendice, commi 2, 3 e I tipi di dispositivi previsti dalla suddetta appendice devono essere omologati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e devono portare stampigliati, in posizione visibile, gli elementi di cui all'articolo 192, comma 7, e, qualora agli effetti del montaggio sia prescritta una determinata posizione, la dicitura "alto" od altra simile. [Art. 192 comma 7: Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di
5 omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante. COMMENTO: qui il CDS non è per niente chiaro, visto che all'art. 152 comma 1 sono citati esplicitamente solo veicoli a motore. E' comunque generalmente accertato il fatto che è necessaria la presenza di luci sulla bici, anche se si gira solamente di giorno. Tuttavia, il regolamento del CDS prevede un'altra norma, non esplicitamente citata nell'art. 68: si tratta del comma 4 dell'art.377, che recita: 4. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano. Da questo comma sembra invece che i velocipedi non dotati di luci possano circolare di giorno e in condizioni di buona illuminazione Tornando all'art. 68, sono molto precisi invece le disposizionio del relativo regolamento per quanto riguarda le caratteristiche tecniche di luci e catadiottri. L'appendice all'art 225 citata contiene ulteriori dati tecnici, e può essere consultata a questo indirizzo. Ci sono stati casi di ciclisti multati nonostante avvessero le luci, perché queste non erano omologate. Tuttavia, la questione dell'omologazione delle luci per bici è molto controversa e per niente chiara. Risulta difficile, se non impossibile, trovare in commercio luci che abbiano il marchio di cui si parla al comma 7 dell'art Sembra essere più facile invece trovare luci che riportino diciture come K~ seguito da un numero, oppure E1, E2...all'interno di cerchi; queste sono diciture che indicano l'omologazione presso altri paesi europei, che dovrebbe essere riconosciuta anche in Italia. Aggiungiamo solamente di controllare periodicamente il corretto funzionamento delle luci e la pulizia dei catadiottri, per mantenerli efficaci. Ricordiamo infine che in alcune occasioni è obbligatorio anche l'uso di giubbotto o bretelle riflettenti ad alta visibilità: vedi più avanti art. 182 CDS 3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive. 4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono
6 il trasporto di altre persone oltre il conducente. 5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento. Art Caratteristiche costruttive delle attrezzature per il trasporto dei bambini sui velocipedi (artt. 68, 69 C.s.). 1. L'attrezzatura idonea, ai sensi dell'articolo 68, comma 5, del codice, al trasporto su un velocipede di un bambino fino ad otto anni di età, è costituita da un apposito seggiolino composto da: sedile con schienale, braccioli, sistema di fissaggio al velocipede e sistema di sicurezza del bambino. I braccioli possono essere omessi nel caso di seggiolini destinati esclusivamente al fissaggio in posizione posteriore al conducente, per il trasporto di bambini di età superiore ai quattro anni. 2. Il seggiolino è realizzato e predisposto per l'installazione in modo che, anche durante il trasporto del bambino, non siano superati i limiti dimensionali fissati per i velocipedi dall'articolo 50 del codice, non sia ostacolata la visuale del conducente e non siano limitate la possibilità e la libertà di manovra da parte dello stesso. 3. Il sistema di sicurezza del bambino è costituito da bretelle o cintura di contenimento e da una struttura di protezione dei piedi del bambino. Tale struttura di protezione può far parte del seggiolino od essere elemento separato dallo stesso, nel qual caso è montata direttamente sul velocipede; in ogni caso deve essere idonea ad impedire il contatto dei piedi con le parti in movimento. 4. Il sistema di fissaggio previsto deve garantire l'ancoraggio del seggiolino al velocipede impedendone, in ogni caso, lo sganciamento accidentale. Per i seggiolini per i quali si prevede il montaggio in posizione anteriore, tra il manubrio ed il conducente, e che sono idonei al trasporto di bambini la cui massa non è
7 superiore a 15 kg, sono ammessi sistemi di fissaggio sia al telaio, sia al piantone, sia al manubrio. In quest'ultimo caso, l'interasse tra gli agganci al manubrio non è superiore a 10 cm. Per i seggiolini per i quali si prevede il montaggio in posizione posteriore, sono ammessi sistemi di fissaggio sia al telaio sia ad un accessorio portapacchi. In tal caso, nelle istruzioni per il montaggio ed indicazioni d'uso del seggiolino di cui al comma 5, è evidenziata chiaramente la portata minima del portapacchi, necessaria per garantire il trasporto del bambino in condizioni di sicurezza. 5. Ciascun seggiolino è munito di istruzioni illustrate per il montaggio e di indicazioni per l'uso atte a garantire il trasporto del bambino in condizioni di sicurezza. Unitamente a tali indicazioni sono riportati gli articoli 68, comma 5, e 182, comma 5, del codice, nonché gli articoli 225 e 377, comma 5 [vedi sotto]. Alle suddette istruzioni ed indicazioni è allegata una dichiarazione che attesti la rispondenza del seggiolino alle caratteristiche fissate dal presente articolo. Tale dichiarazione è sottoscritta, sotto la propria responsabilità, dal produttore oppure da chi provvede alla commercializzazione con proprio marchio, oppure, nel caso di prodotto importato da paesi che non fanno parte della Comunità europea, da chi lo abbia importato nell'esercizio della propria attività commerciale. 6. Sul seggiolino sono impressi in modo visibile, anche dopo il montaggio dello stesso, l'anno di produzione ed il nome del produttore, ovvero di chi provvede alla sua commercializzazione con proprio marchio, oppure, nel caso di prodotto importato da paesi che non fanno parte della Comunità europea, da chi lo abbia importato nell'esercizio della propria attività commerciale. 7. Sono consentiti i rimorchi per velocipedi purché la lunghezza del velocipede, compreso il rimorchio, non superi 3 m. La larghezza massima totale del rimorchio non deve essere superiore a 75 cm e l'altezza massima, compreso il carico, non deve essere superiore a 1 m. La massa trasportabile non deve essere superiore a 50 kg. Per la circolazione notturna il rimorchio è equipaggiato con i dispositivi di segnalazione visiva posteriore e laterale previsti per i velocipedi all'articolo 224.
8 COMMENTO: non è necessario ribadire l'importanza di usare seggiolini per bambini che siano sicuri e omologati. In questo modo sarà possibile accompagnare i bambini a scuola, o fare insieme escursioni o viaggi in bici, in tutta sicurezza. Aggiungiamo che i seggiolini devono anche soddisfare i requisiti dello standard europeo EN Vedi anche art 182 comma 5 e seguenti. 6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'articolo 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 24 a euro Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l'omologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro
9 Art Circolazione dei velocipedi. 1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro. Regolamento relativo all'art 182: Art. 377 Circolazione dei velocipedi 1. I ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua devono sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono. 2. Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano. COMMENTO: All'interno delle città è dunque possibile circolare affiancati a una (e una sola) altra bici, almeno nel caso in cui le "condizioni della circolazione" lo consentano si lascia quindi un certo margine di incertezza. Fuori città però è chiaramente vietata la diffusa pratica di pedalare affiancati. 2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie. 3. In ogni caso, i ciclisti devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono effettuare. COMMENTO: Chiaramente vietato quindi andare "senza mani", e trasportare oggetti in mano, come spesso accade con le buste della spesa. Molto più sicuro e molto più comodo sfruttare le borse laterali. Vedi i commenti relativi all'art Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano. 3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo. 4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In
10 tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza. 5. È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all'articolo 68, comma I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo. 7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età. 8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art [Art. 170, comma 5: [...] è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore. ] COMMENTO: vedi anche art. 68 comma 5 5. Il trasporto di bambini fino ad otto anni di età è effettuato unicamente con le attrezzature di cui all'articolo 68, comma 5, del codice, in maniera tale da non ostacolare la visuale del conducente e da non intralciare la possibilità e la libertà di manovra da parte dello stesso. Le attrezzature suddette sono rispondenti alle caratteristiche indicate all'articolo 225 e sono installate: a) tra il manubrio del velocipede ed il conducente, unicamente per il trasporto di bambini fino a 15 kg di massa; b) posteriormente al conducente, per il trasporto di bambini di qualunque massa, fino ad otto anni di età. Prima del montaggio della attrezzatura è necessario procedere ad una verifica della solidità e stabilità delle parti del velocipede interessate al montaggio stesso. 9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. 6. Per la circolazione dei velocipedi sulle piste ciclabili, come definite all'articolo 3 del codice, si applicano, ove compatibili, le norme di comportamento relative alla circolazione dei veicoli.
11 7. Ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle carreggiate a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione. COMMENTO: Indiscutibile il comma 9: le bici devono transitare sulle piste ciclabili quando esistono anche quando, come troppo spesso accade, sono in pessime condizioni. E' quindi vietata la pratica diffusa soprattutto fra i ciclisti sportivi di procedere lungo la strada anche in presenza di piste ciclabili, per non rallentare. 9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162. (1) 10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99 (2). La sanzione è da euro 41 a euro 168 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6. (1) Comma introdotto dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.), che si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge cit. (2) Per le violazioni del comma 9-bis la sanzione va da euro 24 a euro 97 (Decreto interministeriale 22 dicembre 2010, tabella II). COMMENTO: I giubbotti o bretelle riflettenti devono avere il marchio CE e quello UNI EN 20471; vedi anche sopra art. 68 comma 1 lettera c
12 Altre norme relative alla circolazione Art Precedenza. 1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti. OMISSIS 8. Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e piste ciclabili è fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada. L obbligo sussiste anche se le caratteristiche di dette vie variano nell immediata prossimità dello sbocco sulla strada. Art Il sorpasso 3. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare. 4. L'utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non accelerare. Nelle strade ad una corsia per senso di marcia, lo stesso utente deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata. Una questione spesso controversa è quella della troppo poca distanza laterale che molti autisti purtroppo lasciano in fase di sorpasso di una bici. Il codice non definisce con precisione questa distanza, specificando solo che deve essere "adeguata", concetto che lascia un ampio margine di interpretazione. Notiamo brevemente che a volte ad esempio in caso di strade strette per un ciclista può essere più sicuro posizionarsi al centro della corsia per impedire il sorpasso, piuttosto che tenersi sul margine destro spesso più pericoloso (per le macchine parcheggiate e per il sorpasso stesso da parte dei veicoli).
13 Art Divieto di fermata e di sosta dei veicoli. 1. La fermata e la sosta sono vietate: g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime; Per tutte le altre questioni relative alla circolazione, è bene ricordare che i ciclisti sono a tutti gli effetti conducenti di veicoli, e devono quindi alle altre norme previste dal CDS. Vietato quindi pedalare in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, così come è vietato anche l'uso di cuffie audio; a questo proposito, l'art 173 è abbastanza chiaro, e permette solamente l'uso di un auricolare (uno solo) per ricevere le chiamate dal telefono. Altre norme: Art. 3. Definizioni stradali e di traffico. 1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati: OMISSIS 2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali; (1). OMISSIS 39) Pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi. OMISSIS Commento: a meno di divieti espliciti quindi, è possibile pedalare anche nelle aree pedonali, questione spesso controversa.
14 Art. 39 Segnali verticali In questo articolo non ci sono norme relative alle bici, presenti invece in uno degli articoli del regolamento del CDS relativo allo stesso articolo 39: Art Segnali di obbligo generico (art. 39 C.s.). 9. I segnali di CIRCOLAZIONE RISERVATA A DETERMINATE CATEGORIE DI UTENTI il cui simbolo è in essi contenuto indicano che la strada o parte di essa è riservata alla sola categoria di utenti prevista mentre è vietata alle altre. Tali segnali sono: a) il segnale PERCORSO PEDONALE (fig. II.88) che deve essere posto all'inizio di un viale, di un itinerario o di un percorso riservato ai soli pedoni da impiegare solo quando non risulta evidente la destinazione al transito pedonale; b) il segnale PISTA CICLABILE (fig. II.90) che deve essere posto all'inizio di una pista, di una corsia o di un itinerario riservato alla circolazione dei velocipedi. Deve essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni; c) il segnale PISTA CICLABILE CONTIGUA AL MARCIAPIEDE (fig. II.92/a) e PERCORSO PEDONALE E CICLABILE (fig. II.92/b) che deve essere posto all'inizio di un percorso riservato ai pedoni e alla circolazione dei velocipedi e deve essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni; d) il segnale PERCORSO RISERVATO AI QUADRUPEDI DA SOMA O DA SELLA (fig. II.94) che deve essere posto all'inizio di una pista o di un passaggio particolare. 10. La fine dell'obbligo dei segnali di cui al comma 9 deve essere indicata con analogo segnale barrato obliquamente da una fascia rossa (figg. II.89 - II.91 - II.93/a - II.93/b - II.95).
15 Art. 40 Segnali orizzontali OMISSIS 11. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato l attraversamento; analogo comportamento devono tenere i conducenti dei veicoli nei confronti dei ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili. Gli attraversamenti pedonali devono essere sempre accessibili anche alle persone non deambulanti su sedie a ruote; a tutela dei non vedenti possono essere collocati segnali a pavimento o altri segnali di pericolo in prossimità degli attraversamenti stessi. Regolamento art. 40: art. 146 Attraversamenti ciclabili Art Attraversamenti ciclabili (art. 40 C.s.). 1. Gli attraversamenti ciclabili devono essere previsti solo per garantire la continuità delle piste ciclabili nelle aree di intersezione. 2. Gli attraversamenti ciclabili sono evidenziati sulla carreggiata mediante due strisce bianche discontinue, di larghezza di 50 cm; con segmenti ed intervalli lunghi 50 cm; la distanza minima tra i bordi interni delle due strisce trasversali è di 1 m per gli attraversamenti a senso unico e di 2 m per gli attraversamenti a doppio senso (fig. II.437). In caso di attraversamento ciclabile contiguo a quello pedonale è sufficiente evidenziare con la striscia discontinua solo la parte non adiacente l'attraversamento pedonale. 3. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 145, comma 4, sulle strade ove è consentita la sosta, per migliorare la visibilità, da parte dei conducenti, nei confronti dei velocipedi che si accingono ad impegnare la carreggiata, gli attraversamenti ciclabili possono essere preceduti, nel verso di marcia dei veicoli, da una striscia gialla a zig zag, del tipo di quella di cui all'articolo 151, comma 3, di lunghezza commisurata alla distanza di visibilità. Su tale striscia è vietata la sosta. Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.
16 Art 41 Segnali luminosi OMISSIS 6. Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a forma di bicicletta colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato è identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai velocipedi provenienti da una pista ciclabile. Art Lanterne semaforiche per velocipedi (art. 41 C.s.). 1. Le lanterne semaforiche per velocipedi sono destinate esclusivamente alla regolazione degli attraversamenti ciclabili semaforizzati; esse sono a tre luci con i seguenti simboli: a) bicicletta rossa su fondo circolare nero; b) bicicletta gialla su fondo circolare nero; c) bicicletta verde su fondo circolare nero. 2. La disposizione delle luci è verticale: bicicletta rossa in alto, bicicletta gialla al centro e bicicletta verde in basso ( fig. II.456 e II.457). 3. La sequenza di accensione delle luci è la seguente: a) bicicletta verde; b) bicicletta gialla; c) bicicletta rossa. 4. Le lanterne semaforiche per velocipedi vanno usate solo in corrispondenza di piste ciclabili; in assenza di tali piste vanno adottate le normali lanterne pedonali in quanto i conducenti dei velocipedi devono seguire un comportamento identico a quello dei pedoni. Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.
17 Art Educazione stradale. 1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e della sicurezza del traffico e della circolazione, nonché per promuovere ed incentivare l uso della bicicletta come mezzo di trasporto, i Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, di intesa con i Ministri dell interno, dei trasporti e della navigazione e dell ambiente, avvalendosi della collaborazione dell Automobile club d Italia, delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell ambiente ai sensi dell articolo 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349, di società sportive ciclistiche nonché di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione ciclistica individuati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, predispongono appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei princìpi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all uso della bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti. (1) (1) Così modificato dall art. 10, legge 19 ottobre 1998 n. 366, il quale inoltre stabilisce che i programmi di insegnamento sono adottati entro un anno dall entrata in vigore della stessa legge. COMMENTO: Forse l'articolo del CDS fatto rispettare di meno...
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