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1 ALL.B) CONVENZIONE NON ESCLUSIVA TRA IL COMUNE DI RHO (MI) ED IL CAF.PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA COMPILAZIONE, RACCOLTA E INOLTRO DELLE DOMANDE E DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE, MEDIANTE IL SISTEMA INFORMATICO REGIONALE, PER L'ATTUAZIONE DEL BANDO DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNI 2016 e L'anno 2016 il giorno del mese di, presso gli uffici del Comune di Rho Piazza visconti, 24, Rho,(MILANO) TRA Il Comune di RHO P. IVA nella persona del Direttore Area 2 Servizi alla Persona, abilitato alla stipulazione della presente convenzione, Dott. Marco Dallatomasina, nato a Medesano (PR), il , E P.I.. con sede in., Via.., 3 nella persona del proprio Rappresentante Legale.. in seguito denominato CAF, PREMESSO: che con Regolamento regionale del 10 febbraio 2004 e successive modificazioni, n. 1 sono stati approvati i Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di 1

2 edilizia residenziale pubblica, di seguito nominato Regolamento; che con Delibera di Giunta regionale del 19 marzo 2004 n è stato approvato lo Schema di bando tipo per assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nella regione Lombardia e della Modulistica per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, come previsto dall'art. 7, comma 6 del Regolamento regionale del 10 febbraio 2004, n. 1; che negli anni 2016 e 2017 in base alla normativa vigente, il Comune di Rho dovrà approvare il XVII ed il XVIII bando pubblico comunale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si rendono disponibili a qualunque titolo nel proprio territorio (o in Comuni associati), nonché le procedure conseguenti e che la presente Convenzione decorre dalla data di approvazione del Bando; che il Regolamento stabilisce: - all'art. 3 comma 1, che per la valutazione della situazione economica del nucleo familiare, ai fini dell'assegnazione e gestione degli alloggi di erp, sono stabiliti uno specifico Indicatore della Situazione Economica (ISE-erp) e uno specifico Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE- 2

3 erp); - all'art. 3 comma 2, che la Regione predispone e mette a disposizione dei comuni, delle ALER, dei CAF e degli altri soggetti convenzionati un'apposita procedura informatica per il caricamento delle domande e la formazione della graduatoria; - all'art. 7 comma 3, che il richiedente deve presentare congiuntamente alla domanda una dichiarazione sostitutiva della situazione familiare, ai sensi del d.p.r. 445/2000; - all'art. 7 comma 4, che la domanda è inserita, a cura del comune, nel sistema informatico della Regione, che provvede alla attribuzione dell'isbarc e dell'isbarc/r di cui all'articolo l0, ai fini dell'inserimento nella graduatoria dei Comuni interessati. I comuni o i soggetti convenzionati assicurano l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della domanda e della dichiarazione sostitutiva, ferma restando la responsabilità del dichiarante; - all'art. 12 comma 1, che i comuni possono avvalersi, mediante convenzione, della collaborazione dei CAF, delle ALER e di altri soggetti senza fini di lucro, quali le associazioni sindacali dei conduttori, per l'assistenza ai richiedenti della compilazione ed inoltro della domanda mediante il sistema 3

4 informatico regionale. Le attestazioni ISEEerp possono essere rilasciate dai soggetti di cui sopra; Tutto ciò premesso SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 Oggetto a) L oggetto della presente convenzione è la definizione del rapporto tra i soggetti in epigrafe per quanto concerne l attività di raccolta ed inoltro delle domande e delle dichiarazioni sostitutive, mediante l utilizzo della procedura informatica predisposta dalla Regione Lombardia, per l attuazione dei bandi di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/2004 e s.m.i.. ART. 2 Compiti del CAF II Comune affida al CAF di cui in premessa in via NON esclusiva, lo svolgimento dei seguenti servizi: a) attività di sportello per l informazione ai cittadini circa le modalità di presentazione delle domande e requisiti di accesso al bando; b) ricezione delle domande e delle dichiarazioni sostitutive, secondo le modalità previste dalla Regione Lombardia e dal Comune, in sedi e orari che garantiscano ai richiedenti un adeguata accessibilità al servizio; c) caricamento delle domande nel sistema 4

5 informatico della Regione, di norma contestualmente all appuntamento fissato per la ricezione delle stesse; d) rilascio al richiedente, o a suo delegato, della ricevuta di presentazione della domanda e, a richiesta, di copia della domanda e delle dichiarazioni sottoscritte, nonché un documento riportante l'esito conseguito (l'isbarc/r); il concorrente, qualora riscontri errori materiali o omissioni, può rivolgersi in ogni momento ai soggetti ai quali ha presentato la domanda per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare. e) Il CAF potrà fissare, per gli appuntamenti di raccolta delle domande, una data non successiva al giorno.. di ogni anno, con la sola eccezione delle richieste di presentazione delle domande ricevute oltre tale termine. In quest ultimo caso, la raccolta e caricamento informatico delle domande dovrà comunque avvenire entro la data di chiusura del bando, ovvero entro il di ogni anno. f) Dopo il completamento dell'inserimento delle domande nella procedura informatica e la pubblicazione della graduatoria da parte del Comune, il CAF provvederà, su indicazione dell'amministrazione comunale, alla loro 5

6 eventuale modifica a seguito di ricorso amministrativo o di rinnovo e degli adempimenti conseguenti al prosieguo della procedura. g) Il CAF provvederà bimensilmente a protocollare elenco nominativo delle domande ricevute ed inserite nel sistema informatico regionale, consegnando la relativa documentazione cartacea (domande e dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai richiedenti e le relative elaborazioni) con apposizione della firma del responsabile del soggetto convenzionato o da lui delegato, all Ufficio comunale indicato (brevi manu), per consentire a quest ultimo i controlli evidenziati dalla normativa Regionale. Dietro indicazione dell Ufficio Comunale competente per materia, il CAF provvederà alla loro eventuale modifica informatica ed eventualmente, a seguito di ricorso amministrativo o di rinnovo, agli adempimenti conseguenti al prosieguo della procedura. h) Il CAF, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara di avere le risorse di personale, mezzi e attrezzature adeguati per l'esecuzione della prestazione. i) Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento e informazione che venga a conoscenza in 6

7 adempimento dell'attività di cui alla presente convenzione. Lo stesso è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. Il CAF dichiara di manlevare il Comune di Rho rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione. Il CAF garantisce l accesso da parte del Comune ai propri archivi per l espletamento del servizio oggetto della presente convenzione e per le verifiche del caso. Il CAF si obbliga a non chiedere corrispettivi all utenza per l assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione. ART. 3 Impegni del Comune a) II Comune si impegna a diffondere, con ogni mezzo ritenuto opportuno ed idoneo una puntuale informazione ai cittadini circa le modalità di accesso alla domanda per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, indicando la sede operativa del CAF. ART. 4 Trattamento dei dati personali a) Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si atterranno alle disposizioni della d.lgs. 7

8 196/2003 e ss.mm.ii., con particolare riguardo agli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati personali e di responsabilità verso gli interessati. b) Al momento in cui acquisisce le dichiarazioni sottoscritte, il CAF dovrà rendere noto agli interessati che la dichiarazione e i dati documentali potranno essere trasmessi al Comune, alla Regione ed eventualmente ad altri Enti, esclusivamente per le finalità previste dal d.lgs. 196/2003 e dalla presente Convenzione. ART. 5 Presenza sul territorio a) II CAF opererà avvalendosi di proprio personale appositamente formato, presso la propria sede di Rho, dove sarà esposto avviso concernente il trattamento dei dati, gli orari e le modalità del servizio, per il periodo di pubblicazione del Bando. ART. 6 Responsabilità e copertura dei danni a) Il CAF attraverso apposita polizza assicurativa che garantisca adeguata copertura, si fa carico dei danni provocati da errori materiali ed inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione. ART. 7 Compensi a) Il Comune riconosce al CAF per i servizi e le 8

9 attività di cui alla presente Convenzione 20,00 (euro venti) inclusa IVA di legge, per ogni pratica elaborata e trasmessa e/o per ogni pratica modificata/integrata già lavorata; b) II pagamento è inteso a consuntivo per ogni effettiva domanda e/o modifica-integrazione della stessa prodotta all' Amministrazione comunale, e sarà corrisposto unicamente per le domande regolari, congruenti e complete, presentate da soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica. c) II pagamento del compenso avverrà dietro presentazione della fattura o documento equipollente debitamente vistato dal Responsabile del Servizio. ART. 8 Impegni reciproci a) A pena di nullità assoluta del presente contratto, le parti si obbligano a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare: - obbligo per il CAAF di comunicare il numero di c/c bancario o postale dedicato alle movimentazioni finanziarie relative alla presente Convenzione; - obbligo per il CAF di comunicare le generalità e il codice fiscale degli 9

10 operatori autorizzati a operazioni sul c/c di cui al punto 1; - obbligo per il fornitore di inserire, a pena di nullità assoluta, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente convenzione, una apposita clausola ai fini del rispetto degli stessi obblighi di tracciabilità finanziaria posti in capo al fornitore medesimo; - obbligo per il Comune di Rho di comunicare al CAF il CIG (codice identificativo di gara) per ogni contratto per lavori, servizi e forniture - In caso di accertato mancato rispetto degli obblighi di cui sopra il Comune di Rho procederà alla immediata risoluzione della presente convenzione ART. 9 Durata La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione sino al, salvo disdetta scritta presentata da una delle parti contraenti da inviarsi, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con un preavviso di 30 giorni. La presente convenzione potrà essere rinnovata previa adozione di apposito 10

11 atto da parte dell'amministrazione Comunale. ART. 10 Penalità Qualora fosse riscontrato il mancato rispetto della disciplina contrattuale di cui alla presente Convenzione, nonché della normativa richiamata nell Avviso Pubblico, l A.C. procederà all'applicazione di penalità pecuniarie da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 300,00 ciascuna, secondo il valore specifico che verrà, di volta in volta, determinato ad insindacabile giudizio della stessa in relazione alla gravità della violazione; L applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell inadempienza a cura del Responsabile comunale di servizio, trasmessa mediante raccomandata e/o pec e dall esame delle controdeduzioni presentate dal CAF che dovranno pervenire entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione del provvedimento con le medesime modalità; Il CAF dovrà procedere al pagamento delle penalità entro 10 giorni dal provvedimento finale. In caso contrario L A.C. provvederà al recupero delle somme dovute compensando il credito con eventuali debiti nei confronti del CAF stesso; Le penali sono reiterabili: nel caso ne fosse somministrata una per un motivo e non fosse 11

12 stato dato luogo al suo adempimento dopo la comminazione, l AC potrà applicarla nuovamente, ad libitum; ART Risoluzione della Convenzione e recesso Oltre a quanto stabilito dall art del Codice Civile in tema di adempimenti delle obbligazioni contrattuali, il contratto potrà essere risolto per inadempimento ai sensi dell art del Codice Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo sia da parte del CAF sia degli aventi diritto sui beni dello stesso, nei seguenti casi: i. mancata attivazione del servizio entro 10 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione; ii. reiterate infrazioni contrattuali soggette a penalità, formalmente contestate e conclusesi con avvenuta applicazione delle stesse; iii. inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dalla presente Convenzione; iv. apertura di procedura di sequestro, pignoramento, concordato fallimentare, fallimento a carico del CAF; v. violazione della vigente normativa antimafia; 12

13 ART. 12 Controversie II foro competente per le eventuali controversie sarà quello del Comune e di conseguenza il CAF dovrà eleggere domicilio legale nell'ambito del Foro stesso. ART. 13 Adempimenti fiscali Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986. Per il Comune Per il CAF 13

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