Servizio Sociale IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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1 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE I- AFFARI GENERALI Servizio Sociale N 641 OGGETTO: del 31/12/2009 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CAAF PROSECUZIONE BONUS ENERGIA ELETTRICA - ATTIVAZIONE BONUS GAS. APPROVAZIONE CONVENZIONI CON CAAF (Societa SERCOOP CGIL, e Società LANFRANCO s.r.l CISL) IL RESPONSABILE DEL SETTORE Visto il Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n 267; Richiamata la deliberazione consiliare n 084 in data , avente ad oggetto Bilancio di previsione per l'esercizio 2009, relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale per il 2009/2011. Esame emendamenti n.ri 1 e 2 del gruppo Fontanellato e i cittadini. Approvazione ; Richiamata la delibera di Giunta Comunale n 007 in data , avente ad oggetto Piano Esecutivo di Gestione Assegnazione risorse umane e finanziarie ; Ritenuta altresi la propria competenza, in forza di decreto del Sindaco n.11 del 02/05/2005; Visto il vigente Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi in economia approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.61 del 13/09/2007; Visto inoltre l art. 151 del richiamato T.U.E.L, ed in particolare il comma 4, secondo cui i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; Visti che i servizi richiesti non sono annoverati in alcuna delle convenzioni quadro stipulate della Consip-Spa; Preso atto che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha : - ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico; - stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare quale strumento utile l'indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;

2 - previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza; Richiamata la propria precedente delibera n.27/2009 con la quale si aderiva al protocollo d intesa ANCI e la consulta nazionale dei CAAF per la gestione del servizio Bonus gas tariffa sociale, e si approvava la bozza di convenzione da sottoscrivere con la Soc. SERCOOP Soc. Coop.(fino al 28/02/2010) finalizzata a semplificare la gestione delle richieste della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati. Visto il comunicato stampa del Ministero dello Sviluppo economico in data 14/12/2009 che comunica in virtu della delibera per l energia elettrica e il gas del 06/08/2009 n.113/09 e s.m.i,, per l anno 2010 l introduzione anche della misura sociale del bonus gas (confermando il bonus elettricità) a favore dei clienti domestici disagiati; cosi come precedentemente individuati dalla normativa di riferimento, a partire dal 15/12/2009 ; Vista la comunicazione unitaria pervenuta via in data 23/12/2009 e al prot.n dalle OOSS (CGIL,CISL,UIL) che informa circa la disponibilità di ciascuna alla stipula di convenzioni relative alla gestione di entrambi i servizi del bonus elettricità e del bonus gas, ipotizzando nel contempo il corrispettivo dell importo relativo ad ogni pratica trasmessa dal Caf e acquisita dalla piattaforma SGATE (Sistema di Gestione delle Agevolazioni Tariffe Elettriche) e fissato in euro 5,00 oltre ad Iva di legge; Viste altresi le bozze di convenzione trasmesse dalla Società SerCoop Coop.di Parma ( CGIL) e dalla Società Lanfranco s.r.l (CISL) che propongono il modello di convenzione sopraccitata; Ritenuto pertanto di attivare un rapporto convenzionale con entrambe le Società sopraccitate per la gestione del bonus gas (nuova misura anticrisi introdotta dal 15/12/2009) e con la Società Lanfranco anche per la gestione del bonus elettricità introdotto nel 2009; Ritenuto altresi di confermare fino alla naturale scadenza (28/02/2010) la convenzione in atto con la Società Sercoop Coop per la gestione del Bonus elettricità; Preso atto della deliberazione di C.C.n. 49/2009 Bilancio di previsione esercizio Verifica stato di attuazione dei programmi. Ricognizione e salvaguardia degli equilibri di bilancio, ex art. 193, D.Lgs. n. 267/2000. ; Ritenuto di individuare all intervento , capitolo n.13770/4 Spese Servizi Caaf la spesa presunta utile all erogazione di tali servizi da convenzionare con le OOSS territoriali; Tenuto conto delle indicazioni in merito espresse dall Assessore di riferimento Barbara Arduini; Vista la proposta di determinazione redatta dal responsabile del procedimento Raffaella Gariscendi; DETERMINA

3 1) Dare atto che si approva lo schema di convenzione, nel testo di seguito indicato, con le rispettive OOS.S: - Società Sercoop Coop per la gestione del Bonus gas (allegato A) - Società Lanfranco s.r.l per la gestione del Bonus gas (allegato B) - Società Lanfranco s.r.l per la gestione del Bonus elettricità (allegato C) 2) di impegnare, come la spesa presunta conseguente alla stipula delle sopracitate convenzioni, un importo pari ad 1.800, all intervento al Cap /3 Spese servizi Caaf del Bilancio esercizio 2009; 3) di provvedere alla successiva sottoscrizione delle convenzioni stesse; ESTREMI della prenotazione dell IMPEGNO : INT pren.1472 PER Il Responsabile del Servizio Dott.Andrea Ricco ALLEGATO A Convezione tra il Comune di FONTAELLATO... e la Società SERCOOP SOC. COOP. (convenzionata con il CAAF CGIL Emilia Romagna s.r.l.) "bonus tariffa sociale" richiesta della tariffa sociale per la fornitura di gas sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre L'anno 2010 il giorno. del mese di gennaio in., tra il Comune di Fontanellato con sede in Fontanellato, P.ZA Matteotti,1 nella persona del delegato alla stipula Dott.ANDREA RICCO e

4 la società SERCOOP SOC. COOP., c.f. e p. IVA , con sede in PARMA CAP Via CASATI CONFALONIERI 5/A, in seguito denominata semplicemente SOCIETA, nella persona del delegato alla stipula Sig. DALL ASTA ALESSANDRO. PREMESSO che il decreto 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute; che l'articolo 46, del decreto legge n. 248 del 31/12/2007 ha previsto, tramite successivo decreto interministeriale, l'estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall'articolo 1, comma 375, della legge n. 266/05; che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica; che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08, all'articolo 3, comma 9, stabilisce, tra l'altro, che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali; che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare dell'indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni; che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza; che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, successive modificazioni ed integrazioni, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata; Che, ai sensi dell'art.4 comma terzo D.Lgs. 31 marzo 1998 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio; Che i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono

5 stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale; Che l'inps ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'inps dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ise (Indicatore della Situazione Economica) e dell'isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente); Che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF. che la Società è convenzionata, ai sensi del predetto art. 11 del D.M. n. 164 del 1999, con il CAAF CGIL Emilia Romagna s.r.l. con sede in BOLOGNA, via Marconi 69, iscrizione all Albo n Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 (servizio ISEE) La SOCIETA si impegna ad effettuare i seguenti servizi: - assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ise e dell'isee, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni; - nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, la SOCIETA non dovrà elaborare una nuova dichiarazione; - trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'inps; - rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ise e deii'isee; Art. 2 (servizio bonus gas tariffa sociale) La SOCIETA si impegna ad effettuare i seguenti servizi: - Assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione; - fornire al Comune l'elenco delle sedi della Società presenti sul territorio; - rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda. La ricevuta sarà resa disponibile sulla piattaforma

6 Art. 3 Il Comune si impegna a: - diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione; - informare l'utenza relativamente agli sportelli della Società disponibili ad effettuare il servizio. Art. 4 La SOCIETA trasmette alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo il tracciato record definito e reso disponibile sul sito internet Art. 5 I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dalla Società, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche. Art. 6 Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione la SOCIETA informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione. La SOCIETA dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata. La SOCIETA è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Art. 7 La SOCIETA stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione. La SOCIETA dichiara di manlevare il Comune di Fontanellato rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione. Art. 8 I servizi oggetto della presente convenzione vengono resi dalla Società al Comune a titolo oneroso. A tal fine, considerando l'assistenza/consulenza, la stampa/consegna della modulistica, la trasmissione telematica, l'archiviazione, la stipula di apposita copertura assicurativa ecc., il compenso viene definito in

7 5,00 più IVA 20% per ogni pratica trasmessa dalla Società e acquisita dalla piattaforma SGATE o consegnata in formato cartaceo al Comune. Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE. Art. 9 La SOCIETA si obbliga a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione. Art. 10 La presente convenzione decorre dal al Letto, approvato e sottoscritto Data, per il Comune per la Società

8 Convezione tra il Comune di Fontanellato ed la Società LANFRANCO S.R.L. convenzionata con il CAAF CISL ALLEGATO B "bonus tariffa sociale" richiesta della tariffa sociale per la fornitura di gas sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre L'anno 2010 il giorno 14 del mese di gennaio in Parma, tra il Comune di Fontanellato con sede in Fontanellato nella persona del suo delegato alla stipula Dott.Andrea Ricco.. e il CAAF CISL SRL, partita IVA , iscrizione all albo n 00018, con sede in Roma CAP via G. Nicotera, n 29, in seguito denomina to semplicemente CAAF; rappresentato dalla società di servizio Lanfranco SRL, Partita IVA , Via Lanfranco n 21/A CAP 43100, con esso convenzionata nella persona del legale rappresentante Vito Rosati, nato a Eboli (SA) il 01/10/1954 PREMESSO che il decreto 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute;

9 che l'articolo 46, del decreto legge n. 248 del 31/12/2007 ha previsto, tramite successivo decreto interministeriale, l'estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall'articolo 1, comma 375, della legge n. 266/05; che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica; che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08, all'articolo 3, comma 9, stabilisce, tra l'altro, che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali; che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare dell'indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni; che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza; che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, successive modificazioni ed integrazioni, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata; Che, ai sensi dell'art.4 comma terzo D.Lgs. 31 marzo 1998 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio; Che i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale; Che l'inps ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'inps dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ise (Indicatore della Situazione Economica) e dell'isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente); Che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta,

10 dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAAF. che la Società è convenzionata, ai sensi del predetto art. 11 del D.M. n. 164 del 1999, con il CAAF CISL SRL, partita IVA , iscrizione all albo n 00018, con sede in Roma CAP via G. Nicotera, n 29. Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 (servizio ISEE) Il CAAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi: - assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ise e dell'isee, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni; - nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione; - trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'inps; - rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ise e deii'isee; Art. 2 (servizio bonus gas tariffa sociale) Il CAAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi: - Assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione; - fornire al Comune l'elenco delle sedi CAAF presenti sul territorio; - rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda. La ricevuta sarà resa disponibile sulla piattaforma Art. 3 Il Comune si impegna a: - diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione; - informare l'utenza relativamente agli sportelli del CAAF disponibili ad effettuare il servizio. Art. 4

11 Il CAAF trasmette alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo il tracciato record definito e reso disponibile sul sito internet Art. 5 I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche. Art. 6 Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione Il CAAF informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione. Il CAAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata. Il CAAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Art. 7 Il CAAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione. Il CAAF dichiara di manlevare il Comune di Fontanellato rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione. Art. 8 I servizi oggetto della presente convenzione vengono resi dal CAAF al Comune a titolo oneroso. A tal fine, considerando l'assistenza/consulenza, la stampa/consegna della modulistica, la trasmissione telematica, l'archiviazione, la stipula di apposita copertura assicurativa ecc., il compenso viene definito in 5,00 più IVA 20% per ogni pratica trasmessa dal CAAF e acquisita dalla piattaforma SGATE o consegnata in formato cartaceo al Comune. Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE. Art. 9 Il CAAF si obbliga a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

12 Art. 10 La presente convenzione decorre dal al 31/12/2010. Letto, approvato e sottoscritto Data, per il Comune per il CAAF

13 Convezione tra il Comune di Fontanellato ed la Società LANFRANCO S.R.L. convenzionata con il CAAF CISL ALLEGATO C bonus tariffa sociale richiesta della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 L'anno 2010 il giorno 14 del mese di gennaio in Parma, tra il Comune di Fontanellato con sede in Fontanellato nella persona del suo delegato alla stipula Andrea Ricco.. e il CAAF CISL SRL, partita IVA , iscrizione all albo n 00018, con sede in Roma CAP via G. Nicotera, n 29, in seguito denominato sempl icemente CAAF; rappresentato dalla società di servizio Lanfranco SRL, Partita IVA , Via Lanfranco n 21/A CAP 43100, con esso convenzionata nella persona del legale rappresentante Vito Rosati, nato a Eboli (SA) il 01/10/1954 PREMESSO che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico; che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare dell'indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni; che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza; che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, successive modificazioni ed integrazioni, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;

14 che, ai sensi dell art.4 comma terzo D.Lgs. 31 marzo 1998 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio; che i Comuni, ai sensi dell art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale; che l INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all utente dell attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente); che, in base all art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell attività di assistenza fiscale il CAAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAAF; che la Società è convenzionata, ai sensi del predetto art. 11 del D.M. n. 164 del 1999, con il CAAF CISL SRL, partita IVA , iscrizione all albo n 00018, con sede in Roma CAP via G. Nicotera, n 29. Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 (servizio ISEE) Il CAAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi: - assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell ISE e dell ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni; - nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione; - trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell INPS; - rilascio all utente di copia dell attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell ISE e dell ISEE;

15 Art. 2 (servizio bonus tariffa sociale) Il CAAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi: - assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l accesso alla compensazione; - fornire al Comune l elenco delle sedi del CAAF/della Società presenti sul territorio; - rilasciare all utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l avvenuta presentazione della domanda. La ricevuta sarà resa disponibile sulla piattaforma Art. 3 Il Comune si impegna a: - diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione; - informare l utenza relativamente agli sportelli del CAAF/della SOCIETA disponibili ad effettuare il servizio. Art. 4 Il CAAF trasmette alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo il tracciato record definito e reso disponibile sul sito intenet Art. 5 I dati acquisiti per l istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche. I dati acquisiti per l istanza relativa al disagio fisico sono conservati dal CAAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche. Art. 6 Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAAF informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione. Il CAAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata. Il CAAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Art. 7 Il CAAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

16 Il CAAF dichiara di manlevare il Comune di Fontanellato rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione. Art. 8 I servizi oggetto della presente convenzione vengono resi dal CAAF al Comune a titolo oneroso. A tal fine, considerando l'assistenza/consulenza, la stampa/consegna della modulistica, la trasmissione telematica, l'archiviazione, la stipula di apposita copertura assicurativa ecc., il compenso viene definito in 5,00 più IVA 20% per ogni pratica trasmessa dal CAAF e acquisita dalla piattaforma SGATE o consegnata in formato cartaceo al Comune. Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE. Art. 9 Il CAAF si obbliga a non chiedere corrispettivi all utenza per l assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione. Art. 10 La presente convenzione decorre dal al 31/12/2010. Letto, approvato e sottoscritto Data, per il Comune per il CAAF

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