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1 Comune di Serrone Prot del 13/08/2015 Ordinanza n. 49 Oggetto: Disciplina dell'attività di piccoli Intrattenimenti o spettacoli occasionali in locali di somministrazione alimenti e bevande. IL SINDACO Premesso che l'amministrazione comunale riconosce l'importante, ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione dì alimenti e bevande, dislocate sul territorio comunale non solo perché con la loro presenza contribuiscono efficacemente all'animazione, alla sicurezza e alla valorizzazione turistica del territorio, ma anche perché, offrendo piccoli intrattenimenti musicali e altre iniziative, danno la possibilità a residenti e turisti di divertirsi all'interno dei confini comunali, sottraendoli al grave rischio dì Incidenti stradali a cui si esporrebbero qualora fossero costretti a raggiungere altri luoghi di svago e divertimento; Considerato che tali attività possono, però, costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze e di salvaguardare la "quiete pubblica" come e- spressione del diritto alla salute psicofisica, obiettivo fondato sul bisogno di tutela immediata dei residenti e della popolazione (segnata mente delle persone appartenenti alle categorie più deboli di essa) da situazioni esterne che, direttamente o indirettamente, determinano Incrementi dell'inquinamento acustico dovuti a volumi di musica diffusi nonché agli schiamazzi ed altri rumori molesti; Considerato che si ritiene opportuno adottare apposito provvedimento al fine di definire gli orari entro i quali consentire ai pubblici esercizi l'espletamento di attività rumorose anche con diffusione di musica, prevedendo altresì le relative sanzioni da applicarsi nei casi di violazione alla presente ordinanza; Tenuto conto che in base a quanto sopra richiamato occorre ricercare il giusto equilibrio alle esigenze di tutti i soggetti; Visto l'art. 3, comma 1, D.l n. 223 {convertito con modificazioni, dalla Legge n. 248) che introduce una serie di misure volte alla liberalizzazione del settore commerciale e della somministrazione; Rilevato che, ad esclusione dell'utilizzo di semplici apparecchi radio/cd, tv o altri mezzi sonori per la sola diffusione di musica dì "sottofondo" ovvero di compagnia all'interno del pubblico esercizio, l'effettuazione di intrattenimenti pubblici con musica dal vivo, amplificatori ed apparecchiature sonore significative, necessitano di una delimitazione di orario per assicurare un accettabile limite di tollerabilità alle emissioni sonore al fine di garantire il bene della salute che ha carattere primario ed assoluto, costituzionalmente protetto; Visto il T.U.l.P.S.; Vista la Legge n, 689/1981; Visto il D.P.C.M, ; Visto il D.P.C.M ,1997; Visto il D.P.C.M. n. 215 del ; Vista la Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 e sue modifiche ed integrazioni; Visto il D.P.R. n. 227/2011; Visto il D.Lgs n. 267/2000; Visto i'art. 7/bis del D.Lgs n. 267/2000; Visto Il D.l. n. 5/2012 convertito in legge; Visto gli artt. 650, 659 e 666 del c.p.; Visto il piano di zonizzazione acustica approvato dal Consiglio Comunale; 1

2 Visto l'art. 50 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. ed In particolare l'art. 54, comma 3, che detta testualmente; "In caso di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quanto a causa dì circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici". ORDINA Per I motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati e trascritti, con decorrenza immediata, la materia degli orari relativi all'espletamento di attività rumorose in genere e di diffusione di musica, nonché l'attività di piccoli intrattenimenti nei pubblici esercizi è regolata dalla presente ordinanza per come segue: ATIIVITÀ' DI PICCOLI INTRATIENIMENTI O SPETIACOLI OCCASIONALI IN LOCALI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E' possibile effettuare piccoli Intrattenimenti dal vivo (piano bar, attività mixate da Dj, Juke-box, karaoke) nel locali di somministrazione di alimenti e bevande, con apparecchi meccanici e con strumenti amplificati. Soltanto per la diffusione di musica da ascolto, di sottofondo, d'ambiente e senza particolare rilievo. Per piccolo intrattenimento musicale si intende l'esecuzione musicale a carattere saltuario, sporadico o occasionale, effettuata In qualsiasi locale al chiuso o all'aperto, in concomitanza con l'attività tipica dell'esercizio, a scopo dì intrattenimento dei clienti, a condizione che: l'attività di pubblico esercizio rimanga l'attività prevalente senza alterare l'originaria destinazione del locale; L'esercizio sia in possesso del certificato SIAE; Non siano applicati aumenti dei prezzi di listino delle consumazioni in occasione di tali intrattenimenti e senza Il pagamento di biglietto di ingresso. Gli intrattenimenti devono essere svolti rispettando le disposizioni in materia Igienico-sanitaria, di sicurezza, prevenzione incendi, di prevenzione e di tutela dell'inquinamento acustico; Non siano apportate modifiche agli Impianti elettrici, già a norma secondo il D.M. n. 37/2008; Non siano installate per l'occasione apposite strutture (pedane, palchi o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale la sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo e prevalente utilizzo dello spettacolo o dell'intrattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale) e/o scenografia per le quali sia necessaria la prescritta certificazione di corretto montaggio e la relazione tecnica; Non siano superati, durante lo svolgimento della manifestazione musicale, i limiti dì accettabilità di livelli sonori previsti dalla Legge 447/1995 e dal D.P.C.M ; Non devono essere ospitate manifestazioni che prevedano la partecipazione di singoli esecutori, complessi musicali di fama ed ampiamente pubblicizzati. In tali casi occasionali sarà necessario richiedere, almeno 30 giorni prima della manifestazione, l'intervento della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ai fini della dichiarazione di agibilità di cui all'art 80 del T.U.LP.S. e la relativa autorizzazione ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S.; E' permessa la diffusione della musica per il solo, ascolto, dalle ore 10,00 alle ore 24,00. Le caratteristiche tecnico-strutturali degli Impianti di amplificazione e diffusione musicale devono essere tali da garantire il rispetto della quiete pubblica; Sono escluse, altresì, dall'applicazione del presente provvedimento le attività di diffusione di musica nell'ambito di feste patronali, sagre, fierel..balere, discoteche, manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune. 2

3 ORARIO AI fine della tutela della pubblica quiete e del riposo delle persone, gli intrattenimenti musicali a carattere di complementarietà e occasionalità, all'interno e all'esterno del pubblici esercizi, possono essere effettuati per non più dì 2 (due) volte alla settimana. Gli intrattenimenti musicali e l'utilizzo degli impianti di diffusione sonora, all'interno e all'esterno dei pubblici servizi, sono consentiti: Nel periodo invernale: dall' 10 ottobre ai 31 maggio (solo all'interno) e solamente nei giorni del venerdì e sabato fino alle ore 23,00, purché il titolare abbia cura di tenere chiuse le porte di accesso ed eventuali a- perture comunicanti con l'esterno del locale, con l'obbligo di rispettare i valori limite degli ambienti abitativi imposti dal D.P.C.M. Del ; Non è consentita alcuna forma di attività di diffusione musicale oltre le ore 23,00; Nel periodo estivo (dall'l giugno al 30 settembre) la musica, all'interno del locale, potrà essere diffusa fino alle ore 24,00. Nel caso in cui il pubblico esercizio sia munito di gazebo, veranda o suolo pubblico, autorizzati all'esterno, è consentito lo svolgimento degli intrattenimenti fino alle ore 24,OO,nei giorni del venerdì, sabato e prefestivi, sempre nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore. Di stabilire che, negli spazi all'aperto, su area pubblica e privata, dopo le ore 23,00 di attenuare il volume delle emissioni sonore, utilizzando gli impianti esclusivamente per la diffusione di "musica da ascolto". Tutte le attività suddette possono essere svolte previa richiesta scritta da presentare al SUAP del comune di Serrone almeno 15 (quindici) giorni prima dell'iniziativa. Lo svolgimento degli intrattenimenti musicali possono essere vietati quando gli stessi siano organizzati da più pubblici esercizi a distanza tale da recarsi disturbo vicendevolmente. In tal caso tali pubblici esercizi potranno essere autorizzati a turno. Il Comune si esprime in tal senso entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta. INQUINAMENTO ACUSTICO Limiti delle emissioni sonore per l'attività musicale da svolgersi all'esterno e all'interno degli esercizi pubblici Gli esercizi che intendono svolgere attività musicale all'esterno devono rispettare i seguenti limiti di emissione sonore come previsto dal piano di zonizzazione acustico approvato dal Consiglio Comunale con delibera nr 31 del 13/11/2014. All'interno del locali, la disciplina delle emissioni sonore è quella dettata dal D.P.C.M. n. 215/1999 nel rispetto dei valori limite degli ambienti abitativi. Per evitare la diffusione sonora in ambiente esterno, le a- perture dei locali devono rimanere sempre chiuse. 3

4 Provincia di Frosinone DEROGHE E' data facoltà al Sindaco, a specifica richiesta, di rilasciare autorizzazioni In deroga sia per i giorni che per gli orari e comunque non superiore alle ore 01,00. PRESCRIZIONI DA RISPETTARE I titolari degli esercizi pubblici dì somministrazione che intendono svolgere intrattenimenti musicali, disciplinati dal presente provvedimento, dovranno provvedere a: rispettare scrupolosamente le norme In materia dì inquinamento acustico, rispettando i limiti di emissione previsti; vigilare che gli avventori non arrechino disturbo, mediante schiamazzi e rumori, alle occupazioni ed al riposo delle persone; rispettare Il vigente codice penale in materia di somministrazione di bevande alcoliche; rispettare tutte le prescrizioni contenute nelle vigenti disposizioni di legge in materia di somministrazione di bevande alcoliche; collocare all'interno ed all'esterno del locale, appositi contenitori, al fine dì prevenire l'abbandono di rifiuti da parte degli avventori, evitando In tal modo sporcizia e degrado; provvedere alla rimozione dei rifiuti e materiale vario derivante dall'attività, abbandonati nelle aree di pertinenza stessa, in modo che, all'orario di chiusura dell'esercizio, l'area occupata o comunque prospiciente l'attività risulti pulita; vigilare che gli avventori non portino fuori dal locale bottiglie e bicchieri di vetro, nel caso in cui ciò avvenisse procedere a raccogliere tali rifiuti e conferirli in modo differenziato; mantenere il decoro igienico del luoghi. SANZIONI Per quanto la normativa non disponga altrimenti, chiunque viola le disposizioni previste dal presente provvedimento è punito, ai sensi dell'ari., 7/bis del D.Lgs. 267/2000, con la sanzione edittale da Euro 50,00 a Euro 500,00 per il quale è ammesso il p.m.r, a Euro 100,00 oltre all'immediata interruzione di ogni attività di intrattenimento. In caso di particolare gravita o di seconda violazione all'interno dello stesso anno solare, il contravventore è punito con la sanzione amministrativa di Euro 250,00, oltre l'immediata sospensione dell'attività del pubblico esercizio per un periodo di tre giorni. In caso di ulteriore violazione (terza), sempre all'interno dello stesso anno solare, il contravventore è punito con la sanzione amministrativa di Euro 500,00. In questo caso, si dispone la sospensione dell'attività del pubblico esercizio per un periodo di. sei giorni. Per l'applicazione delle sanzioni di cui sopra saranno applicate le disposizioni della L. 689/1981 e ss.mm.li, DEMANDA All'Ufficio competente, per la pubblicazione della presente Ordinanza oltre che all'albo Pretorio on line del Comune, anche sul sito internet del ; AI Responsabile del Servizio di Polizia Municipale per l'adozione di ogni provvedimento gestionale inerente la massima diffusione del presente provvedimento agli interessati; AI Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, alla locale Stazione del Carabinieri, per i controlli inerenti il rispetto del presente provvedimento; Le Forze dell'ordine saranno incaricati della vigilanza della presente Ordinanza. 4

5 DISPONE La notifica del presente provvedimento, per le rispettive competenze, al Responsabile Suap, all'ufficio Commercio, al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, alla Stazione dei Carabinieri di Piglio e al Commissariato P.S. di Fiuggi, perché vigilino sull'osservanza della presente Ordinanza. DISPOSIZIONI FINALI Vengono revocate eventuali precedenti Ordinanze ed ogni altra disposizione disciplinanti l'attività di diffusione della musica nei pubblici esercizi. Gli orari determinali dalla presente Ordinanza possono subire restrizioni, anche in riferimento soltanto ad uno o più esercizi, per motivi di ordine pubblico, interesse collettivo o per motivi di disturbo alla quiete pubblica. Per le violazioni di cui alla presente Ordinanza. l'autorità competente ai sensi dell'art. 18 della L. 689/1981 è il Sindaco del ; alla medesima Autorità pervengono i proventi dai pagamenti previsti ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso: - Giurisdizionale al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo Pretorio; - Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo Pretorio. Dalla Residenza Municipale, ~ Lo,.{ S _ 5

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