Citta' Metropolitana di Napoli

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1 Citta Metropolitana di Napoli Città Metropolitana di Napoli.DELIBERAZIONI_SINDACALI.R Citta' Metropolitana di Napoli Deliberazione del Sindaco Metropolitano Il giorno10/01/2018alle ore12:45, nella sede della Citta' Metropolitana, il Sindaco Metropolitano Luigi de Magistris, con l'assistenza e partecipazione del Segretario Generale Antonio Meola, adotta la seguente deliberazione: BILANCIO CONSOLIDATO 2017: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETA' DA INCLUDERE NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO, EX PAR.3 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO ALLEGATO N. 4/4 AL D.LGS. N. 118/2011 INTEGRATO E MODIFICATO DAL D. LGS. N. 126/2014. Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici della Città Metropolitana di Napoli, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 82/2005.

2 CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI DELIBERAZIONE del SINDACO METROPOLITANO BILANCIO CONSOLIDATO 2017: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETA DA INCLUDERE NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO, EX PAR.3 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO ALLEGATO N. 4/4 AL D.LGS. N. 118/2011 INTEGRATO E MODIFICATO DAL D. LGS. N. 126/2014. Richiamato il combinato disposto dei commi 8 e 16 dell art.1 della legge n.56 del 7 aprile 2014, ad oggetto Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni che disciplina le funzioni attribuite al Sindaco Metropolitano; Atteso che ai sensi del comma 16, art.1 della citata legge 56/2014, dal 1 gennaio 2015 la Città metropolitana di Napoli è subentrata alla Provincia di Napoli, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni ; Visto l art. 21 dello Statuto della Città Metropolitana di Napoli, che disciplina le funzioni del Sindaco;

3 IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE CONTABILITA, ECONOMATO, TRIBUTI Premesso che: L Ente ha aderito alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Enti ed Organismi, di cui all'art. 36 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118, e che la fase di sperimentazione ha avuto termine nell'esercizio 2014; il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28/12/2011 e successive modificazioni, disciplinando le modalità della sperimentazione, prevedeva che gli enti in sperimentazione redigessero il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato (allegato n.4 al Decreto stesso); il citato principio, allegato n.4 al suddetto Decreto, prevedeva, in particolare, tra le operazioni preliminari al consolidamento dei bilanci, l'individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato, mediante la formazione di due elenchi: uno concernente gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione delle definizioni fornite dal principio medesimo e l'altro concernente gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato, potendosi escludere alcuni enti e società sulla base dell'irrilevanza o dell'impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento secondo quanto disposto dal principio medesimo; il medesimo principio al par.3.1 stabilisce che entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato ; Rilevato che: la Direzione Partecipazioni e Controllo Analogo, con nota prot del 21/12/2017 (allegata alla presente), ha trasmesso una relazione con la quale ha fornito gli elementi al fine di individuare il perimetro del gruppo amministrazione pubblica e la conseguente area di consolidamento; l'art. 11 bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 stabilisce che gli enti locali redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 modificato con D.M. dell 11/08/2017; l'art. 11 quinquies, comma 1 stabilisce che per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al dieci per cento, se trattasi di società quotata e che, al comma 3 stabilisce che, in fase di prima applicazione, con riferimento agli esercizi , per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione; la formulazione del suddetto principio applicato del bilancio consolidato (allegato n.4/4) stabilisce che, facciano parte del gruppo amministrazione pubblica gli organismi strumentali, gli enti strumentali controllati, gli enti strumentali partecipati, le società controllate e le società partecipate, secondo le definizioni stabilite nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e che la successiva analisi si riferisce alle categorie così come definite dal principio contabile applicato del bilancio consolidato (allegato n.4/4 modificato con D.M. 11/08/2017) : 1. organismi strumentali dell amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall articolo 1, comma 2, lettera b) del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126 ("per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica. Le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono organismi strumentali. Gli organismi strumentali sono distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio.), in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo. Rientrano all interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica; 2. gli enti strumentali dell amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni; 2.1 gli enti strumentali controllati dell amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall art. 11 -ter, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo: a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell ente o nell azienda; b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell attività di un ente o di un azienda; c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell attività dell ente o dell azienda;

4 d) ha l obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione; e) esercita un influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell altro contraente (ad esempio l imposizione della tariffa minima, l obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l attività prevalentemente nei confronti dell ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l attività oggetto di tali contratti presuppongono l esercizio di influenza dominante. L attività si definisce prevalente se l ente controllato abbia conseguito nell anno precedente ricavi e proventi riconducibili all amministrazione pubblica capogruppo superiori all 80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione. 2.2 gli enti strumentali partecipati di un amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2; 3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell area di consolidamento dell amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione; 3.1 le società controllate dall amministrazione pubblica capogruppo nei cui confronti la capogruppo: a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull assemblea ordinaria; b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell altro contraente (ad esempio l imposizione della tariffa minima, l obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l attività prevalentemente nei confronti dell ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l attività oggetto di tali contratti presuppongono l esercizio di influenza dominante. L attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell anno precedente ricavi a favore dell amministrazione pubblica capogruppo superiori all 80% dell intero fatturato. ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l esercizio di influenza dominante. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art del codice civile. A tal fine per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. 3.2 le società partecipate dell amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se quotata; Considerato che il citato principio applicato del bilancio consolidato prevede la possibilità di escludere dall'elenco delle società e degli enti da consolidare alcune società ed enti facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo, considerando irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali: - totale dell'attivo; - patrimonio netto; - totale dei ricavi caratteristici. In presenza di patrimonio netto negativo, l irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l esclusione qualora singolarmente considerate. Pertanto, ai fini dell esclusione per irrilevanza, a decorrere dall esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un incidenza

5 inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento. Ritenuto di non procedere al consolidamento delle fondazioni e delle associazioni costituite da più di un ente/associato fondatore laddove non sia determinata una quota di partecipazione alle medesime; Rilevato che il citato principio prevede che i bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo siano consolidati con il metodo integrale con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate e con il metodo proporzionale, con riferimento alle società e agli enti strumentali partecipati; Vista la relazione della Direzione Partecipazioni e Controllo Analogo sopra richiamata; Ricordato che gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica possono essere esclusi dal bilancio consolidato nei casi di: a) Irrilevanza, quando cioè il bilancio della componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che non solo presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: - totale dell attivo, - patrimonio netto, - totale dei ricavi caratteristici; ma che complessivamente la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate, tenuto conto che i casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell approvazione Ricordato che relativamente al punto a) di cui sopra, la percentuale di irrilevanza riferita ai ricavi caratteristici è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell ente o società controllata o partecipata al totale dei A) Componenti positivi della gestione e che al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. Dato atto che, al fine di stabilire il Perimetro di consolidamento della Città Metropolitana di Napoli, la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del Rendiconto dell esercizio 2016, in quanto ultimo rendiconto disponibile, ed è risultata come qui di seguito: Città Metropolitana di Napoli % Soglia Totale Attivo , ,15 Patrimonio Netto , ,89 Ricavi Caratteristici , ,00 In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all 1% del capitale della società partecipata. Preso atto di quanto riportato in premessa e sulla base delle ulteriori informazioni contenute nella relazione allegata della Direzione Partecipate/Controllo Analogo, è possibile procedere nuovamente alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica, come definito dal Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, seguendo le indicazioni fornite dal principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del decreto citato, nella versione vigente (DM 11/08/2017) dal 2018, esercizio 2017: enti strumentali partecipati: Ente/ attività % Città Metropolitana % pubblica Considerazioni di rilevanza in merito al Consolidamento Associazione Teatro stabile della Città di Napoli (produzione, promozione, diffusione e valorizzazione manifestazioni teatrali e culturali) Agenzia napoletana per l energia e per l ambiente (miglioramento - - Rientra nel gruppo Amministrazione Pubblica come Ente Strumentale Partecipato Non inclusa nel consolidamento per assenza di una quota di partecipazione. - - Rientra nel gruppo Amministrazione Pubblica come

6 dell efficienza energetica) Autorità di sistema Portuale Mar Tirreno Centrale (gestione della linea di costa del Comune di Napoli e sviluppo dello scalo) Consorzio Sviluppo Occupazione e Legalità Economica (amministrazione comune, per finalità sociali, dei beni confiscati alla criminalità organizzata) Ente d ambito risorse idriche Sarnese- Vesuviano ATO3 in liquidazione (gestione dei servizi idrici) Ente d ambito risorse idriche Napoli- Volturno ATO2 in liquidazione (gestione dei servizi idrici) Fondazione Castel Capuano (Recupero conservativo di Castel Capuano, polo di alta formazione forense) Fondazione Annali dell Architettura e delle Città (promuovere e sviluppare le attività di ricerca, di archiviazione, di documentazione ed espositive in materia di architettura ed urbanistica nel Mezzogiorno d Italia) Fondazione CIVES (centro polifunzionale contenitore di attività educative, ricreative con il tema portante dell archeologia ed a collocarvi il Museo Archeologico Virtuale) Fondazione IDIS (impegnate nella diffusione della cultura scientifica e nella valorizzazione del patrimonio storico-scientifico) Ente Strumentale Partecipato Non inclusa nel consolidamento per assenza di una quota di partecipazione. - - Rientra nel gruppo Amministrazione Pubblica come Ente Strumentale Partecipato Non inclusa nel consolidamento per assenza di una quota di partecipazione. - - Rientra nel gruppo Amministrazione Pubblica come Ente Strumentale Partecipato Non inclusa nel consolidamento per assenza di una quota di partecipazione. 2,5% 100% Amministrazione Pubblica come Ente Strumentale Partecipato Si ritiene di non consolidarlo in base al principio di irrilevanza; (incidenza su analoghi elementi del bilancio metropolitano): attivo: 2,21%; netto: 1,91%; ricavi: 1,11%; fonte dati bilancio 2016; gestione commissariale, destinato ad essere soppresso. 5% 100% Amministrazione Pubblica come Ente Strumentale Partecipato Si ritiene di non consolidarlo in base al principio di irrilevanza; (incidenza su analoghi elementi del bilancio metropolitano): attivo: 0,05%; netto: 0,06%; ricavi: 0,08% fonte dati bilancio Gestione commissariale, destinato ad essere soppresso. - - Rientra nel gruppo Amministrazione Pubblica come Ente Strumentale Partecipato Non inclusa nel consolidamento per assenza di una quota di partecipazione Rientra nel gruppo Amministrazione Pubblica come Ente Strumentale Partecipato Non inclusa nel consolidamento per assenza di una quota di partecipazione. - - Rientra nel gruppo Amministrazione Pubblica come Ente Strumentale Partecipato Non inclusa nel consolidamento per assenza di una quota di partecipazione. - - Rientra nel gruppo Amministrazione Pubblica come Ente Strumentale Partecipato Non inclusa nel consolidamento per assenza di una quota di partecipazione.

7 Fondazione Premio Cimitile (valorizzazione basiliche paleocristiane) Fondazione Premio Napoli (valorizzazione di iniziative editoriali locali) Fondazione Teatro San Carlo di Napoli (la diffusione dell arte musicale, la formazione professionale dei quadri artistici e l educazione musicale della collettività) - - Rientra nel gruppo Amministrazione Pubblica come Ente Strumentale Partecipato Non inclusa nel consolidamento per assenza di una quota di partecipazione. - - Rientra nel gruppo Amministrazione Pubblica come Ente Strumentale Partecipato Non inclusa nel consolidamento per assenza di una quota di partecipazione. - - Rientra nel gruppo Amministrazione Pubblica come Ente Strumentale Partecipato Non inclusa nel consolidamento per assenza di una quota di partecipazione. Società controllate Le società vengono di seguito analizzate secondo la natura del rapporto inerente la partecipazione ai sensi dei commi 27 e 28 art. 3 L.244/07: Società che gestiscono servizi pubblici locali: Società/ attività % Città Metropolitana % pubblica Considerazioni di rilevanza in merito al Consolidamento C.T.P. S.p.A. (gestione del servizio di trasporto pubblico locale) 100% 100% Rientra nel gruppo Amministrazione pubblica con controllo totalitario ed influenza dominate della Città Metropolitana di Napoli S.A.P.NA. S.p.A (gestione ex L.R. 4/2007 e D.L. 195/2009 del ciclo dei rifiuti urbani) Consolidamento integrale 100% 100% Rientra nel gruppo Amministrazione pubblica, società in-house, con controllo totalitario ed influenza dominate della Città Metropolitana di Napoli Società che gestiscono servizi strumentali: Consolidamento integrale Società/ attività % Città Metropolitana % pubblica Considerazioni di rilevanza in merito al Consolidamento ARMENA S.p.A. (affidamento in-house dei servizi di guardiania e manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare dell Ente) Società controllate indirette 100% 100% Rientra nel gruppo Amministrazione pubblica, società in-house, con controllo totalitario ed influenza dominate della Città Metropolitana di Napoli Consolidamento integrale Società % CTP S.pA % pubblica Considerazioni di rilevanza in merito al Consolidamento NA-MET. S.p.A. 60% - Rientra nel gruppo Amministrazione pubblica in qualità di controllata della CTP SpA Consolidamento integrale

8 Servizi Trasporti Integrati. S.p.A S.I.S. Servizi per l Impresa e lo Sviluppo S.r.l. a socio unico CTP SpA 60% - Rientra nel gruppo Amministrazione pubblica, società soggetta a direzione e coordinamento da parte di CTP SpA Consolidamento integrale 100% Rientra nel gruppo Amministrazione pubblica, società a controllo totalitario di CTP SPA Consolidamento integrale Società partecipate: Le società vengono di seguito analizzate secondo la natura del rapporto inerente la partecipazione ai sensi dei commi 27 e 28 art. 3 L.244/07: Società che gestiscono servizi di interesse generale: Società/ attività % Città Metropolitana % pubblica Considerazioni di rilevanza in merito al Consolidamento ACN in liquidazione (programmazione, progettazione, gestione eventi di particolare rilevanza nazionale o internazionale nel campo economico, sociale, culturale, sportivo e dello sviluppo del territorio Campano) Agenzia Locale sviluppo Area Nolana S.c.p.A. (promozione e realizzazione di attività dirette allo sviluppo economico, produttivo, turistico ed occupazionale dell Area Nolana) CEINGE Biotecnologie Avanzate Scarl (ricerca scientifica ed applicata nel settore delle biotecnologie avanzate) GESAC S.p.A. (sviluppo, progettazione, realizzazione adeguamento, manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture per l esercizio delle attività aeroportuale) Mostra d Oltremare S.p.A. (gestione della struttura Mostra d Oltremare per fiere, mostre, attività di spettacolo) 25,00% 100% Non rientra nel gruppo Amministrazione Pubblica in quanto: - non è controllata in termini di voti esercitabili, poteri di nomina nè soggetta ad influenza dominante da contratto; - non gestisce servizi pubblici locali per l Ente. 7,51% 100% Non rientra nel gruppo Amministrazione Pubblica in quanto: - non è controllata in termini di voti esercitabili, poteri di nomina nè soggetta ad influenza dominante da contratto; - non gestisce servizi pubblici per l Ente. 18,57% 40% Non rientra nel gruppo Amministrazione Pubblica in quanto: - non è controllata in termini di voti esercitabili, poteri di nomina nè soggetta ad influenza dominante da contratto; - non è totalmente pubblica né gestisce servizi pubblici per l Ente. 12,50% 25% Non rientra nel gruppo Amministrazione Pubblica in quanto: - non è controllata in termini di voti esercitabili, poteri di nomina nè soggetta ad influenza dominante da contratto - non è totalmente pubblica, né gestisce servizi pubblici per l Ente 4,41% 100% Non rientra nel gruppo Amministrazione Pubblica in quanto: - non soggetta ad influenza dominante da contratto; - non gestisce servizi pubblici per

9 Patto Territoriale Penisola Sorrentina ScpA(coordinamento del patto territoriale dei comuni dell Area Sorrentina) TESS Costa del Vesuvio SpA in liquidazione (sviluppo e promozione delle attività economiche nel territorio dell Area vesuviana costiera, dei comuni interni del Boschese e dei Monti Lattari) Trianon Viviani SpA (gestione della struttura teatrale Trianon e produzione spettacoli) l Ente. 9,57% 77% Non rientra nel gruppo Amministrazione Pubblica in quanto: - non soggetta ad influenza dominante da contratto; - non gestisce servizi pubblici per l Ente 9,15% 39% Non rientra nel gruppo Amministrazione Pubblica in quanto: - non è controllata in termini di voti esercitabili, poteri di nomina nè soggetta ad influenza dominante da contratto, non operativa, in liquidazione dal ,25% 100% Non rientra nel gruppo Amministrazione Pubblica in quanto: - non soggetta ad influenza dominante da contratto; - non gestisce spl per l Ente. Rilevato che: - il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato Allegato n. 4/4 (modificato con D.M. 11/08/2017), al Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, paragrafo 3.2, prevede che l'amministrazione pubblica capogruppo: a) comunica agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco dei componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio; b) trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato (elenco di cui al punto 2 del paragrafo precedente); c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato. Ribadito, inoltre, che la società C.T.P. S.p.A. è a capo di un gruppo di imprese e che pertanto è tenuta a redigere il bilancio consolidato con le proprie controllate STI SpA, NA-MET S.pA. e S.I.S. Servizi per l Impresa e lo sviluppo S.r.l. a socio unico CTP srl; Rilevato quindi di impartire alle società/enti inclusi nell'elenco dei componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato per il 2017 le seguenti direttive, e di richiedere alle stesse di adeguare i rispettivi bilanci se non in contrasto con la disciplina civilistica: - per i cespiti aziendali, le categorie e le aliquote di ammortamento applicate dovranno essere quelle indicate nell'allegato 4/3 del D.lgs.118/2011 al p.to 4.18, come da allegato parte integrante della presente deliberazione; - adozione del criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquisita e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno. In quest'ultimo caso, la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo. Nel caso in cui l'ente ritenga di assumere un diverso criterio è richiesta una specifica motivazione sostenuta dal parere dell'organo di revisione e controllo; - redazione dei bilanci consolidati intermedi e applicazione del metodo di consolidamento integrale per le partecipazioni di controllo e del metodo proporzionale per quelle non di controllo laddove non sia in contrasto con la disciplina civilistica; - trasmissione dei bilanci di esercizio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) nonché delle informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) entro il termine del 15 giugno 2017, eccetto per quelle società/enti per le quali sia previsto da norma statutaria un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, in quanto tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società/ente, per le quali il termine di trasmissione della documentazione citata è fissato per il 20 luglio 2017 (in tal caso si richiede anche la trasmissione del bilancio consolidato). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell approvazione; - lo schema di stato patrimoniale e di conto economico da considerare ai fini della stesura del bilancio consolidato è quello riportato sul sito ARCONET al seguente link: di bilancio sperimentali per l esercizio 2017: Bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali sperimentale (formato XLS) ;

10 - le società devono adeguare, in tempi brevi in modo da consentire la conclusione dei lavori di consolidamento per le scadenze sopra previste, i loro bilanci ai criteri previsti dal presente principio, se non in contrasto con i principi contabili generali civilistici e con quelli emanati dall Organismo Italiano Cambi (OIC) cui devono sempre far riferimento. Ritenuto che nel caso le società/enti non si adeguino alle direttive suindicate, se ne darà giustificazione nella nota integrativa; Ritenuto pertanto opportuno fornire le indicazioni operative sopra riportate a tutte le società/enti incluse nel perimetro di consolidamento per il 2017; di richiedere inoltre alla società CTP SpA di adottare il criterio del patrimonio netto per la valutazione delle proprie partecipazioni immobilizzate nonché la redazione del bilancio consolidato con le proprie partecipate; Dato atto che dell'eventuale mancato adeguamento delle società/enti alle direttive di cui sopra si darà specifica menzione nella nota integrativa riportandovi altresì le motivazioni addotte in merito dagli enti interessati; Ritenuto conseguentemente di definire come di seguito gli elenchi inerenti gli enti da considerare nel Gruppo Amministrazione Pubblica e gli enti da considerare nel Bilancio consolidato per il 2017: ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DELLA CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI PER IL 2017 DENOMINAZIONE C.T.P. S.p.A. S.A.P.NA. S.p.A. AR.ME.NA. S.p.A. Agenzia napoletana per l'energia e per l'ambiente Consorzio Sviluppo Occupazione Legalità Economica Associazione Teatro Stabile della Città di Napoli Fondazione Teatro di San Carlo in Napoli Fondazione Annali dell'architettura e delle città Fondazione Castel Capuano Fondazione C.I.V.E.S. Centro Integrato per la Valorizzazione di Ercolano e degli Scavi Fondazione IDIS Città della Scienza Fondazione Premio Cimitile Fondazione Premio Napoli Autorità Portuale di Napoli Ente d'ambito risorse idriche Sarnese-Vesuviano ATO3 Campania in liquidazione Ente d'ambito Napoli-Volturno ATO2 Campania in liquidazione Na-Met S.p.A. Servizi Trasporti Integrati S.p.A. S.I.S. Servizi per l Impresa e lo Sviluppo Srl a socio unico CTP S.p.A. TIPOLOGIA Società controllata Società controllata Società controllata Società controllata indirettamente Società controllata indirettamente Società controllata indirettamente ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017 DENOMINAZIONE TIPOLOGIA METODO DI CONSOLIDAMENTO C.T.P. S.p.A. Società controllata INTEGRALE S.A.P.NA. S.p.A. Società controllata INTEGRALE AR.ME.NA. S.p.A. Società controllata INTEGRALE Na-Met S.p.A. Società controllata indirettamente INTEGRALE Servizi Trasporti Integrati S.p.A. Società controllata indirettamente INTEGRALE S.I.S. Servizi per l Impresa e lo Sviluppo Srl a socio unico CTP S.p.A. Società controllata indirettamente INTEGRALE

11 PROPONE al Sindaco Metropolitano 1. DI INDIVIDUARE il Gruppo Amministrazione Pubblica della Città Metropolitana di Napoli nei seguenti organismi: DENOMINAZIONE C.T.P. S.p.A. S.A.P.NA. S.p.A. AR.ME.NA. S.p.A. Agenzia napoletana per l'energia e per l'ambiente Consorzio Sviluppo Occupazione Legalità Economica Associazione Teatro Stabile della Città di Napoli Fondazione Teatro di San Carlo in Napoli Fondazione Annali dell'architettura e delle città Fondazione Castel Capuano Fondazione C.I.V.E.S. Centro Integrato per la Valorizzazione di Ercolano e degli Scavi Fondazione IDIS Città della Scienza Fondazione Premio Cimitile Fondazione Premio Napoli Autorità Portuale di Napoli Ente d'ambito risorse idriche Sarnese-Vesuviano ATO3 Campania in liquidazione Ente d'ambito Napoli-Volturno ATO2 Campania in liquidazione Na-Met S.p.A. Servizi Trasporti Integrati S.p.A. S.I.S. Servizi per l Impresa e lo Sviluppo Srl a socio unico CTP S.p.A. TIPOLOGIA Società controllata Società controllata Società controllata Società controllata indirettamente Società controllata indirettamente Società controllata indirettamente 2. Di procedere, tenuto conto dei casi di irrilevanza e di significatività, previsti dal principio contabile sopra citato, al consolidamento dei seguenti organismi: DENOMINAZIONE TIPOLOGIA METODO DI CONSOLIDAMENTO C.T.P. S.p.A. Società controllata INTEGRALE S.A.P.NA. S.p.A. Società controllata INTEGRALE AR.ME.NA. S.p.A. Società controllata INTEGRALE Na-Met S.p.A. Società controllata indirettamente INTEGRALE Servizi Trasporti Integrati S.p.A. Società controllata indirettamente INTEGRALE S.I.S. Servizi per l Impresa e lo Sviluppo Srl a socio unico CTP S.p.A. Società controllata indirettamente INTEGRALE 3. DI APPROVARE le direttive alle società/enti compresi nell'elenco degli enti componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Città Metropolitana di Napoli oggetto di consolidamento nel bilancio consolidato 2017 citate in premessa, nonché le categorie e le aliquote di ammortamento dei cespiti (Allegato 1) che dovranno essere applicate dagli stessi, come da allegato parte integrante della presente deliberazione. 4. Di attribuire la responsabilità della redazione del Bilancio Consolidato all Area Servizi Finanziari, Direzione Contabilità, Economato, Tributi, coadiuvata per gli atti propedeutici dalla Direzione Partecipazione e Controllo Analogo; 5. Di trasmettere copia della presente Deliberazione alle società di cui al punto 2. Il Dirigente/ Coordinatore dell Area Servizi Finanziari Carmela Miele firmato digitalmente

12 IL SINDACO METROPOLITANO Ai sensi dell art. 1 legge n.56 del 07/04/2014 Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Coordinatore dell Area Servizi Finanziari, in qualità di Dirigente della Direzione Contabilità, Economato, Tributi, Carmela Miele; Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica della proposta, ex art. 49 del D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i. dal Coordinatore dell Area Servizi Finanziari, in qualità di Dirigente della Direzione Contabilità, Economato, Tributi, Carmela Miele; Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile, ex art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. dal Coordinatore ad interim dell Area Servizi Finanziari Carmela Miele; Ritenuto di procedere in merito, per quanto di competenza DELIBERA Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta. Di dichiarare, stante l urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile. IL SINDACO METROPOLITANO Luigi de Magistris Firmato digitalmente IL SEGRETARIO GENERALE Antonio Meola Firmato digitalmente

13 Citta Metropolitana di Napoli Citta' Metropolitana di Napoli PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SINDACALE PDLG OGGETTO:BILANCIO CONSOLIDATO 2017: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETA' DA INCLUDERE NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO, EX PAR.3 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO ALLEGATO N. 4/4 AL D.LGS. N. 118/2011 INTEGRATO E MODIFICATO DAL D. LGS. N. 126/2014. PARERE ex art. 49 D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. Il Dirigente/Coordinatore dell'area Servizi Finanziari, Carmela Miele, in ordine alla regolarita' tecnica, esprime parere favorevole. Il Dirigente Carmela Miele Economato Tributi (firmato digitalmente)

14 Citta Metropolitana di Napoli Citta' Metropolitana di Napoli PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SINDACALE PDLG OGGETTO:BILANCIO CONSOLIDATO 2017: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETA' DA INCLUDERE NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO, EX PAR.3 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO ALLEGATO N. 4/4 AL D.LGS. N. 118/2011 INTEGRATO E MODIFICATO DAL D. LGS. N. 126/2014. PARERE ex art. 49 D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. Il Coordinatore dell'area Servizi Finanziari, Carmela Miele, in ordine alla regolarita' contabile, esprime parere favorevole. Il Ragioniere Generale Carmela Miele (firmato digitalmente)

15 Allegato 1 Tipologia beni Coefficiente annuo Tipologia beni Coefficiente annuo Mezzi di trasporto stradali 20% Equipaggiamento e vestiario 20% Mezzi di trasporto stradali 10% pesanti Automezzi ad uso specifico 10% Materiale bibliografico 5% Mezzi di trasporto aerei 5% Mobili e arredi per ufficio 10% Mezzi di trasporto marittimi 5% Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 10% Macchinari per uffici 20% Mobili e arredi per locali ad uso 10% specifico Impianti e attrezzature 5% Strumenti musicali 20% Hardware 25% Opere dell ingegno-software prodotto 20% Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale 2%

16 Città Metropolitana di Napoli.REGISTRO UFFICIALE.Int

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30 Citta Metropolitana di Napoli Citta' Metropolitana di Napoli DELIBERAZIONE SINDACALE DLG del 10/01/2018 BILANCIO CONSOLIDATO 2017: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETA' DA INCLUDERE NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO, EX PAR.3 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO ALLEGATO N. 4/4 AL D.LGS. N. 118/2011 INTEGRATO E MODIFICATO DAL D. LGS. N. 126/2014. Data Inizio Pubblicazione 10/01/2018 Data Fine Pubblicazione 25/01/2018

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