L.R. 41/1996, art. 21, c. 3 B.U.R. 11/2/2011, n. S.O. 6. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 febbraio 2011, n. 022/Pres.

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1 L.R. 41/1996, art. 21, c. 3 B.U.R. 11/2/2011, n. S.O. 6 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 febbraio 2011, n. 022/Pres. Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di finanziamento alle Province dei programmi triennali finalizzati alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi degli interventi e dei servizi di rete rivolti alle persone disabili, in attuazione dell articolo 21, comma 3, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate e attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate ). Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Oggetto e finalità Destinatari dei finanziamenti Programmi triennali Ripartizione delle risorse Modalità di presentazione dei programmi triennali Ammissibilità al finanziamento dei programmi triennali Modifica dei programmi triennali Concessione, erogazione e rendicontazione del contributo Gruppo tecnico regionale Abrogazione Norma transitoria Entrata in vigore Art. 1 (Oggetto e finalità) 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti previsti dall articolo 21, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41(Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate e attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate") a favore delle Province per la realizzazione delle iniziative finalizzate alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi degli interventi e dei servizi di rete rivolti alle persone disabili di cui all articolo 5, comma 2, della legge medesima. 2. La sperimentazione è finalizzata a favorire e promuovere la tutela, l integrazione sociale, l autonomia, l autodeterminazione e le pari opportunità delle persone disabili, in tutti i campi della vita sociale. 3. Gli obiettivi strategici e le modalità attuative della sperimentazione sono definiti, entro il 31 ottobre dell anno precedente all avvio dei programmi triennali di cui

2 all articolo 3, dalla Giunta regionale, sentito il parere della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all articolo 13 bis della legge regionale 41/1996. Art. 2 (Destinatari dei finanziamenti) 1. Beneficiari dei finanziamenti di cui all articolo 1 sono le Province. Art. 3 (Programmi triennali) 1. Le iniziative provinciali finalizzate alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi in attuazione degli obiettivi strategici definiti dalla Giunta regionale, sono inserite in un apposito programma approvato dalla Giunta provinciale. 2. I programmi provinciali di cui al comma 1 hanno durata triennale e devono contenere: a) il piano di attuazione con la definizione degli obiettivi, metodi, strumenti e tempi della sperimentazione provinciale; b) le modalità di concertazione con i diversi soggetti pubblici, privati e del privato sociale del territorio, coinvolti nell attività di sperimentazione; c) il piano finanziario; d) il sistema di monitoraggio e di verifica dello stato di attuazione del programma triennale. 3. Non sono ammissibili a finanziamento le spese d investimento su beni mobili o immobili. Art. 4 (Ripartizione delle risorse) 1. Le risorse finanziarie disponibili per l attuazione degli obiettivi di cui all articolo 1 sono ripartite annualmente, per il triennio di riferimento, tra le Province secondo il seguente criterio: a) il 40 per cento dello stanziamento suddiviso in base alla popolazione residente nel territorio delle singole Province; b) il 35 per cento dello stanziamento suddiviso in base al numero di Ambiti del Servizio sociale dei Comuni relativi al territorio delle singole Province; c) il 25 per cento dello stanziamento suddiviso in parti uguali tra le Province. Art. 5 (Modalità di presentazione dei programmi triennali)

3 1. Per accedere ai finanziamenti di cui all articolo 1 le Province presentano apposita domanda corredata dal programma triennale di cui all articolo 3, alla Direzione centrale competente, entro il 28 febbraio dell anno di avvio dei programmi stessi. Art. 6 (Ammissibilità al finanziamento dei programmi triennali) 1. Ai fini dell ammissibilità al finanziamento, i programmi di cui all articolo 3 sono sottoposti alla verifica di compatibilità con le finalità e gli obiettivi strategici definiti dalla Giunta regionale, nonché con le modalità attuative e le procedure previste dal presente regolamento. 2. In caso di progetti non coerenti con gli obiettivi o le modalità attuative di cui al comma 1, le Province sono invitate a riformulare la programmazione triennale e a ripresentarla alla Direzione centrale competente. 3. I contributi regionali sono destinati a finanziare, nel limite della disponibilità finanziaria annuale, i programmi provinciali fino al massimo del 90 per cento del costo complessivo previsto. 4. Le Province si impegnano alla copertura della quota residua mediante risorse finanziarie proprie o attraverso altre risorse esterne, anche messe a disposizione dai soggetti coinvolti nella programmazione, o la valorizzazione dei costi del personale interno impiegato nella realizzazione del programma. 5. I programmi di cui all articolo 3 sono approvati con Decreto del Direttore competente. Art. 7 (Modifica dei programmi triennali) 1. Nel corso del triennio le Province possono apportare modifiche o aggiornamenti ai programmi in corso di realizzazione, previa richiesta di autorizzazione motivata alla Direzione centrale competente. Art. 8 (Concessione, erogazione e rendicontazione del contributo) 1. Con decreto del Direttore competente viene autorizzata, nei rispettivi esercizi finanziari di competenza, la concessione dell intero contributo spettante a ciascuna Provincia e l erogazione dello stesso in via anticipata nella misura dell 80 per cento di quanto spettante. 2. Con il decreto di cui al comma 1 viene altresì fissato il termine per la presentazione della rendicontazione di cui all articolo 42 della legge regionale 20 marzo

4 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), relativa ad ogni annualità concessa. 3. Alla rendicontazione di cui al comma 2, riferita alla prima e alla seconda annualità è allegata una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi, mentre a quella riferita alla terza annualità è allegata una relazione conclusiva riguardante tutta l attività svolta nell arco del triennio di programmazione. 4. A seguito della presentazione della rendicontazione di cui al comma 2 e della verifica dello stato di attuazione della programmazione prevista per le singole annualità, si procede all approvazione della rendicontazione e alla contestuale erogazione del saldo spettante riferito ad ogni singola annualità. Qualora la spesa rendicontata risulti inferiore a quanto annualmente preventivato si procede alla rideterminazione del contributo annuale concesso e all eventuale erogazione del saldo spettante o alla richiesta di restituzione dell eccedenza erogata. Art. 9 (Gruppo tecnico regionale) 1. Con decreto del Direttore competente è istituito un gruppo tecnico composto da rappresentanti della Direzione competente e di ciascuna Provincia con i seguenti compiti: a) fornire elementi tecnici per la definizione degli obiettivi strategici della programmazione triennale; b) individuare indicatori e strumenti comuni di monitoraggio per la redazione della relazione annuale sullo stato di attuazione e della relazione conclusiva della programmazione previste all articolo 9 comma I rappresentanti al gruppo tecnico svolgono la loro attività a titolo gratuito. Art. 10 (Abrogazione) 1. E abrogato il decreto del Presidente della Regione 16 maggio 2007, n (Regolamento ai sensi dell articolo 21, comma 4, della legge regionale n. 41/96, per la disciplina delle modalità di finanziamento dei programmi finalizzati alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi degli interventi e dei servizi di rete rivolti alle persone disabili, di cui all articolo 5, comma 2, della legge regionale 41/1996, definiti nei protocolli stipulati fra la Regione e le Province). Art. 11 (Norma transitoria) 1. In deroga a quanto previsto dall articolo 1 comma 3 del presente regolamento, in sede di prima applicazione per il triennio i programmi provinciali, sentita al riguardo anche la Consulta regionale delle associazione dei disabili, dovranno essere

5 realizzati tenuto conto dei seguenti obiettivi strategici da perseguire in relazione alle specifiche esigenze e caratteristiche territoriali: a) dare continuità alla sperimentazione già avviata con la precedente programmazione triennale avente ad obiettivo strategico il superamento e prevenzione delle situazioni di ricovero delle persone disabili presso strutture residenziali, attraverso l attivazione di interventi innovativi atti a sviluppare soluzioni abitative alternative all istituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità, che consentano il raggiungimento del massimo grado di autonomia, di integrazione e di inclusione sociale; b) sostenere le famiglie che assistono minori e adulti con disabilità con particolare attenzione alle condizioni di maggior bisogno anche attraverso interventi di accoglienza temporanea programmata presso strutture comunitarie a carattere familiare; c) realizzare un sistema di monitoraggio e raccordo tra i soggetti che gestiscono servizi di trasporto sul territorio al fine di favorire la mobilità delle persone disabili nonché di sviluppare modalità innovative di trasporto individuale e collettivo anche ampliando l offerta con l attivazione di progetti sperimentali in risposta a situazioni particolari e complesse. 2. Gli obiettivi dovranno essere realizzati con le seguenti modalità attuative: a) progettare gli interventi di cui all obiettivo strategico in stretto raccordo con i servizi territoriali valorizzando le risorse della comunità; b) consolidare lo strumento del progetto individualizzato; c) sperimentare modelli gestionali sostenibili finalizzati al miglioramento della qualità della vita della persona disabili e all ottimizzazione dei costi. 3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Regione n. 0134/2007. Art. 12 (Entrata in vigore) 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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