Prestazioni specifiche della Fonoteca per il Cantone Ticino e la Città di Lugano

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Prestazioni specifiche della Fonoteca per il Cantone Ticino e la Città di Lugano"

Transcript

1

2 Si è risolto di modificare le modalità di rimborso del prestito residuo concesso alla Fonoteca. A fine 2010 la Città aveva concesso un prestito di fr. 300'000.--, mediante la concessione di rate di rimborso di fr. 30' annui, la prima a fine dicembre 2011 così da estinguere il nostro credito il 31 dicembre 2020 (senza interessi). La Confederazione conferma che estingue tutto il debito entro il 30 novembre 2016, tramite una specifica convenzione già siglata. Cenni storici La Fonoteca, l'archivio sonoro della Svizzera, colleziona, conserva e cataloga le registrazioni sonore relative alla storia e alla cultura svizzera, a livello musicale e parlato. La Fonoteca mette a disposizione del pubblico questo materiale occupandosi così della salvaguardia del patrimonio sonoro del nostro Paese. Dal 1 gennaio 2016, la Fonoteca con sede a Lugano fa parte integrante della Biblioteca nazionale svizzera e dell'ufficio federale della cultura. In questo modo verrà salvaguardato durevolmente anche il patrimonio sonoro della Svizzera. La sede principale della Biblioteca nazionale svizzera è a Berna, dove si trova anche l'archivio svizzero di letteratura. Nella Svizzera romanda la Biblioteca nazionale svizzera è presente a Neuchâtel con il Centre Dürrenmatt. Per la Biblioteca nazionale svizzera, l'integrazione della Fonoteca significa avere una sede anche nella Svizzera italiana. La Fonoteca, anche dopo il suo accorpamento all'interno della Biblioteca nazionale svizzera, mantiene il proprio compito legale di collezionare, repertoriare, conservare e rendere accessibile il patrimonio sonoro svizzero e lo svolge in conformità con la legge sulla Biblioteca nazionale svizzera. Fondata come società nel 1984, nel 1987 la Fonoteca è stata trasformata in fondazione di diritto privato. Con il suo accorpamento all'amministrazione federale, stabilito il 28 novembre 2014 dal Consiglio Federale con l'adozione del messaggio sulla cultura , la Fondazione è stata sciolta. Oltre ai sussidi federali, pari a 1.6 milioni di franchi, la Fonoteca ha ottenuto finora contributi d'esercizio dal Cantone Ticino (fr. 290'000.--) e dalla Città di Lugano (fr. 170'000.--). Cantone e Città continueranno a sovvenzionare nella stessa misura la Fonoteca anche dopo la sua integrazione nella Biblioteca nazionale svizzera. Prestazioni specifiche della Fonoteca per il Cantone Ticino e la Città di Lugano Oltre alla sua missione di conservazione, arricchimento e messa a disposizione delle collezioni sonore a un pubblico eterogeneo in Svizzera e all'estero, la Biblioteca nazionale svizzera - rappresentata dalla Fonoteca - intende confermare la sua presenza nel Cantone Ticino, in particolare mediante le seguenti prestazioni destinate al Cantone, nella misura delle risorse disponibili assegnate dalle Camere federali: - 2 -

3 - offerta di programmi didattici per le scuole con formazioni, visite, ecc.; - messa a disposizione e mantenimento di punti di accesso (postazioni AV a titolo gratuito) per le scuole, le sedi delle biblioteche cantonali, la SUPSI e l'usi; - messa a disposizione dei locali e dell'infrastruttura per le associazioni e fondazioni culturali/musicali del Cantone Ticino (assemblee, conferenze, convegni, ecc.); - messa a disposizione di dati e servizi per gli archivi cantonali e per il Centro di dialettologia e etnografia; - partecipazione a progetti culturali del Cantone Ticino; - partecipazione a progetti di ricerca del Conservatorio della Svizzera italiana. La Divisione della cultura e degli studi universitari del Cantone Ticino e il Dicastero Cultura, Sport ed Eventi della Città di Lugano incontrano una volta all'anno le direzioni della Biblioteca nazionale svizzera e della Fonoteca al fine d'informarsi reciprocamente sull'evoluzione delle attività e i progetti della Fonoteca. Accordo Lo scopo dell'accordo è quello di fissare modalità e condizioni di attribuzione di un aiuto finanziario del Cantone Ticino e della Città di Lugano alla Fonoteca. L'Accordo ha una durata di cinque anni con entrata in vigore il 1 gennaio 2016, riservata l'approvazione del Consiglio Comunale e la successiva ratifica da parte del Consiglio di Stato e scade il 31 dicembre Il rinnovo avviene automaticamente in concomitanza con la messa in vigore del messaggio federale quadriennale sulla cultura, se nessuna delle parti esprime una riserva in forma scritta almeno 12 mesi prima della scadenza. Nella misura delle risorse disponibili assegnate dalle Camere Federali e in funzione delle basi legali applicabili, la Confederazione intende assicurare la perennità della Fonoteca e del suo sviluppo nonché il mantenimento della sua sede a Lugano. Conclusioni Ritenuto che l'accordo proposto supera sia il limite temporale sia il limite finanziario di delega al Municipio (Regolamento Comunale, art. 9 bis, lett f) in considerazione di quanto esposto invitiamo il lodevole Consiglio Comunale a voler r i s o l v e r e : 1. La Città di Lugano è autorizzata a confermare l'accordo a favore della Fonoteca nazionale svizzera per gli anni finalizzata alla concessione di un contributo annuale di fr. 170' ritenuto che lo stesso è subordinato alle condizioni indicate nel presente Messaggio. 2. Il contributo annuo verrà contabilizzato nel preventivo di gestione corrente

4

5 1 Accordo tra il Cantone Ticino, rappresentato dal Dipartimento dell'educazione della cultura e dello sport (in seguito DECS) la Città di Lugano, rappresentata dal Dicastero della cultura e la Confederazione, rappresentata dalla Biblioteca nazionale svizzera I Fonoteca nazionale svizzera Hallwylstrasse Berna (qui di seguito rispettivamente BN e Fonoteca) Premessa Considerati: - il passaggio di gestione della Fonoteca nazionale dall'omonima Fondazione alla Confederazione con effetto a partire dal 1 gennaio 2016; - lo scioglimento della Fondazione previsto per la data dell'iscrizione del scioglimento al registro del commercio; - lo sviluppo delle modalità di finanziamento della Fonoteca negli ultimi anni da parte dei fondatori e della Confederazione; - l'opportunita e la necessità di garantire l'ubicazione, la struttura e la funzionalità della Fonoteca in conformità con gli scopi e gli obiettivi definiti dai fondatori; le parti designate convengono quanto segue: 1. Oggetto dell'accordo Il presente accordo fissa le modalità e le condizioni di attribuzione di un aiuto finanziario del Cantone Ticino e della Città di Lugano alla Fonoteca nazionale svizzera. 2. Basi legali Il presente accordo si fonda sulle seguenti disposizioni legali: a) Cantone Ticino: Legge sul sostegno alla cultura del 6 dicembre 2013 e Regolamento di applicazione del 16 dicembre 2014; Regolamento del fondo Swisslos del 7 novembre 2012; risoluzione governativa no del 6 aprile b) Città di Lugano: risoluzione municipale Eventi e congressi: direzione no. 2 del 4 febbraio 2016.

6 2 3. Contesto La Fonoteca è integrata nella BN quale sezione dal 1 gennaio La sua sede è a Lugano. La Fonoteca mantiene il proprio compito legale di collezionare, repertoriare, conservare e rendere accessibile il patrimonio sonoro svizzero e lo svolge in conformità con la legge sulla Biblioteca nazionale svizzera (RS ). II Cantone Ticino e la Città di Lugano hanno contribuito finora al sostegno finanziario della Fonoteca nella misura di fr. 290'000.--, rispettivamente fr. 170' annuali. 4. Prestazioni specifiche della Fonoteca per il Cantone Ticino e la Città di Lugano Oltre alla sua missione di conservazione, arricchimento e messa a disposizione delle collezioni sonore a un pubblico eterogeneo in Svizzera e all'estero, la BN, rappresentata dalla Fonoteca, intende confermare la sua presenza nel Cantone Ticino, in particolare mediante le seguenti prestazioni destinate al Cantone, nella misura delle risorse disponibili assegnate dalle Camere federali: - offerta di programmi didattici per le scuole con formazioni, visite, ecc.; - messa a disposizione e mantenimento di punti di accesso (postazioni AV a titolo gratuito) per le scuole, le sedi delle biblioteche cantonali, la SUPSI e l'usi; - messa a disposizione dei locali e dell'infrastruttura per le associazioni e fondazioni culturali I musicali del Cantone Ticino (assemblee, conferenze, convegni, ecc.); - messa a disposizione di dati e servizi per gli archivi cantonali e per il Centro di dialettologia e etnografia; - partecipazione a progetti culturali del Cantone Ticino; - partecipazione a progetti di ricerca del Conservatorio della Svizzera italiana. 5. Importo e modalità di erogazione dell'aiuto finanziario e obblighi 1 II Cantone Ticino e la Città di Lugano assegnano separatamente un contributo annuale per una somma complessiva di fr. 460' erogabili in due rate come specificato al cpv 2. 2 Ognuno dei due enti versa l'80% dell'importo di propria spettanza entro il mese di febbraio di ogni anno e il restante 20% a ricezione del rapporto di attività dell'anno precedente. 3 Restano riservate eventuali decisioni da parte dei corrispondenti organi esecutivi e legislativi sugli importi effettivamente erogabili. 6. Utilizzazione delle risorse 1 L'aiuto finanziario del Cantone Ticino e della Città di Lugano è utilizzato dalla BN unicamente per l'esercizio della Fonoteca. 2 L'insieme degli aiuti finanziari del Cantone Ticino e della Città di Lugano va inteso come un contributo di ubicazione (Standortbeitrag) e come complemento (e non sostitutivo) al budget previsto dalla BN per il funzionamento di base della Fonoteca.

7 3 7. Durata del contratto, modifiche 1 Il presente contratto entra in vigore il 1 gennaio 2016 e scade il 31 dicembre Il rinnovo avviene automaticamente in concomitanza con la messa in vigore del messaggio federale quadriennale sulla cultura, se nessuna delle parti esprime una riserva in forma scritta almeno 12 mesi prima della scadenza. 3 Il presente contratto può venire modificato o rescisso con il consenso delle parti. 8. Mantenimento della funzionalita e dell'ubicazione della Fonoteca Nella misura delle risorse disponibili assegnate dalle Camere federali e in funzione delle basi legali applicabili, la Confederazione intende assicurare la perennità della Fonoteca e del suo sviluppo nonché il mantenimento della sua sede a Lugano. 9. Verifica dell'adempimento dei compiti e valutazione 1 La Divisione della cultura e degli studi universitari del Cantone Ticino e il Dicastero della cultura della Città di Lugano incontrano una volta all'anno le direzioni della BN e della Fonoteca al fine d'informarsi reciprocamente sull'evoluzione delle attività e i progetti della Fonoteca. In caso di necessità o di urgenza è possibile indire incontri supplementari. 2 Ogni servizio amministrativo del Cantone e della Città di cui sopra prepara un rapporto di funzionamento della FN all'attenzione del corrispondente organo esecutivo. 10. Foro competente e procedura in caso di controversie In caso di controversie le parti scelgono dapprima la via della conciliazione. Se una conciliazione risulta impossibile, il Cantone Ticino e la Città di Lugano emettono una decisione impugnabile. Il presente accordo e redatto in tre esemplari. Berna/Lugano, data: Biblioteca nazionale svizzera Bellinzona, data: Dipartimento dell'educazione della Cultura e dello Sport Lugano, data: Città di Lugano, Dicastero Cultura, Sport ed Eventi

Legge concernente l aggiornamento dei docenti del 19 giugno 1990; modifica

Legge concernente l aggiornamento dei docenti del 19 giugno 1990; modifica Legge concernente l aggiornamento dei docenti del 19 giugno 1990; modifica (del 23 febbraio 2015) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 12 marzo 2014 n. 6919 del Consiglio

Dettagli

digital humanities, i servizi della Fonoteca nazionale svizzera per gli archivi locali

digital humanities, i servizi della Fonoteca nazionale svizzera per gli archivi locali Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della cultura UFC Biblioteca nazionale svizzera BN digital humanities, i servizi della Fonoteca nazionale svizzera per gli archivi locali Dipartimento

Dettagli

CONTRATTO DI PRESTAZIONE

CONTRATTO DI PRESTAZIONE CONTRATTO DI PRESTAZIONE tra Repubblica e Cantone Ticino rappresentata dal Consiglio di Stato e per delega dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (in seguito Dipartimento) e Museo

Dettagli

Decreto federale. Art. 1 1

Decreto federale. Art. 1 1 Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/dirittofederale/raccolta-ufficiale.html

Dettagli

Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza (del 17 dicembre 1973)

Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza (del 17 dicembre 1973) Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza (del 17 dicembre 1973) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 8 febbraio 1973 n. 1882 del Consiglio di

Dettagli

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO Regolamento d applicazione della legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (RLAnz) 1 (del 22 agosto 2012) IL CONSIGLIO DI STATO

Dettagli

C O N T R A T T O D I P R E S T A Z I O N E

C O N T R A T T O D I P R E S T A Z I O N E C O N T R A T T O D I P R E S T A Z I O N E Tra Rappresentata da la Repubblica e Cantone Ticino Divisione della salute pubblica e Associazione Prevenzione Incidenti Persone Anziane (in seguito PIPA) Rappresentato

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la cartella informatizzata del paziente

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la cartella informatizzata del paziente Ordinanza sugli aiuti finanziari per la cartella informatizzata del paziente (OFCIP) del 22 marzo 2017 (Stato 1 aprile 2019) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 22 capoverso 3 della legge

Dettagli

concernente l erogazione di aiuti finanziari al Museo svizzero dei trasporti negli anni

concernente l erogazione di aiuti finanziari al Museo svizzero dei trasporti negli anni 07.000 Messaggio concernente l erogazione di aiuti finanziari al Museo svizzero dei trasporti negli anni 2008 2011 del Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la cartella informatizzata del paziente (OFCIP)

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la cartella informatizzata del paziente (OFCIP) Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante. Ordinanza sugli aiuti finanziari per la cartella informatizzata

Dettagli

Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT)

Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) Modifica del 20 marzo 1998 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 1996 1, decreta:

Dettagli

Guida alla presentazione di domande di sostegno finanziario

Guida alla presentazione di domande di sostegno finanziario Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM Divisione Media Sezione Diritto dei media Marzo 2019 Guida alla presentazione

Dettagli

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA CONCESSIONE DI AIUTI FINANZIARI IN AMBITO EDUCATIVO SPORTIVO E MUSICALE (del )

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA CONCESSIONE DI AIUTI FINANZIARI IN AMBITO EDUCATIVO SPORTIVO E MUSICALE (del ) ORDINANZA MUNICIPALE SULLA CONCESSIONE DI AIUTI FINANZIARI IN AMBITO EDUCATIVO SPORTIVO E MUSICALE (del 15.09.2014) aggiornata con RM del 22.08.2016 aggiornata con RM del 02.07.2018 Ordinanza municipale

Dettagli

Revisione della legge federale sull aiuto monetario internazionale (Legge sull aiuto monetario, LAMO)

Revisione della legge federale sull aiuto monetario internazionale (Legge sull aiuto monetario, LAMO) Dipartimento federale delle finanze DFF Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI. Revisione della legge federale sull aiuto monetario internazionale (Legge sull aiuto monetario,

Dettagli

Legge sulle scuole medie superiori 1 (del 26 maggio 1982)

Legge sulle scuole medie superiori 1 (del 26 maggio 1982) Legge sulle scuole medie superiori 1 (del 26 maggio 1982) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 20 ottobre 1981 n. 2557 del Consiglio di Stato, d e c r e t a : TITOLO I

Dettagli

maggio 2009 ISTITUZIONI

maggio 2009 ISTITUZIONI 6226 26 maggio 2009 ISTITUZIONI Richiesta di un credito di fr. 500'000.-- per l introduzione dei passaporti biometrici, dei permessi e documenti di viaggio biometrici per stranieri provenienti da Stati

Dettagli

Legge sulle scuole medie superiori 1 (del 26 maggio 1982)

Legge sulle scuole medie superiori 1 (del 26 maggio 1982) Legge sulle scuole medie superiori 1 (del 26 maggio 1982) 5.1.7.1 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 20 ottobre 1981 n. 2557 del Consiglio di Stato, d e c r e t a :

Dettagli

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 5.3.1.1.1 Regolamento della legge sull Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca (del 18 febbraio 2014) IL CONSIGLIO

Dettagli

1. Aiuti finanziari a progetti che promuovono le pari opportunità delle persone con disabilità

1. Aiuti finanziari a progetti che promuovono le pari opportunità delle persone con disabilità Dipartimento federale dell interno DFI Segreteria generale SG-DFI Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità UFPD Guida 1. Aiuti finanziari a progetti che promuovono le pari

Dettagli

Legge federale sul diritto d autore e sui diritti di protezione affini

Legge federale sul diritto d autore e sui diritti di protezione affini Termine di referendum: 24 gennaio 2008 Legge federale sul diritto d autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d autore, LDA) Modifica del 5 ottobre 2007 L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015)

Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015) Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015) 5.1.4.3.2 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sulla formazione continua dei docenti del 19 giugno

Dettagli

Mendrisio, settembre 2007

Mendrisio, settembre 2007 Mendrisio, settembre 2007 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DEL FONDO SOCIALE COMUNALE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DEL FONDO SOCIALE COMUNALE IL CONSIGLIO

Dettagli

Accordo amministrativo

Accordo amministrativo Traduzione Accordo amministrativo concernente la collaborazione fra la Confederazione Svizzera, i Cantoni, i Comuni e il Principato del Liechtenstein sull istituzione e l esercizio di un Centro di coordinamento

Dettagli

Bollettino ufficiale delle leggi

Bollettino ufficiale delle leggi Repubblica e Cantone 59 Ticino Bollettino ufficiale delle leggi Volume 144 Bellinzona, 9 febbraio 7/2018 Legge sull Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera

Dettagli

COMUNE DI LODRINO... STATUTO DEL FONDO COMUNALE OPERE SOCIALI

COMUNE DI LODRINO... STATUTO DEL FONDO COMUNALE OPERE SOCIALI COMUNE DI LODRINO... STATUTO DEL FONDO COMUNALE OPERE SOCIALI Norme generali Art. 1 Denominazione Sotto la denominazione «Fondo comunale opere sociali», chiamato in seguito Fondo, è stata istituita una

Dettagli

COMUNE DI VERNATE Municipio

COMUNE DI VERNATE Municipio COMUNE DI VERNATE Municipio Vernate, 29 settembre 2009 MM NO. 8/2009 CONCERNENTE LA RICHIESTA DI CREDITO DI CHF 45'000.- PER L ESECUZIONE DI UN NUOVO PARCO GIOCHI AL MAPP. 188 RFP VERNATE. Signor Presidente,

Dettagli

la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) decide quanto segue:

la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) decide quanto segue: Accordo intercantonale concernente i contributi cantonali agli ospedali per il finanziamento del perfezionamento professionale dei medici e la relativa compensazione tra i Cantoni (Accordo sul finanziamento

Dettagli

Bollettino ufficiale delle leggi

Bollettino ufficiale delle leggi Repubblica e Cantone 69 Ticino Bollettino ufficiale delle leggi Volume 144 Bellinzona, 23 febbraio 9/2018 Legge sull ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995; modifica (del

Dettagli

Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni 1 (del 30 giugno 1987)

Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni 1 (del 30 giugno 1987) Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni 1 (del 30 giugno 1987) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l art. 218 della Legge organica comunale del 10

Dettagli

sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia

sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia Ordinanza sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia (Ordinanza sugli investimenti nell energia) 730.111 del 2 giugno 1997 (Stato il 24 giugno 1997) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015)

Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015) Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015) 5.1.4.3.2 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sulla formazione continua dei docenti del 19 giugno

Dettagli

Ordinanza sul promovimento della ginnastica e dello sport

Ordinanza sul promovimento della ginnastica e dello sport Ordinanza sul promovimento della ginnastica e dello sport Modifica del 4 dicembre 2000 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 21 ottobre 1987 1 sul promovimento della ginnastica e dello

Dettagli

del 29 novembre 2016 (Stato 1 gennaio 2017)

del 29 novembre 2016 (Stato 1 gennaio 2017) Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore dei musei, delle collezioni e delle reti di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale del 29 novembre 2016 (Stato 1 gennaio

Dettagli

Sezione 1: Definizioni e obiettivi di promozione. del 29 novembre 2016

Sezione 1: Definizioni e obiettivi di promozione. del 29 novembre 2016 Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore dei musei, delle collezioni e delle reti di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale del 29 novembre 2016 Il Dipartimento

Dettagli

Sezione 1: Disposizioni generali. Sezione 2: Prestazioni. del 6 ottobre 2004

Sezione 1: Disposizioni generali. Sezione 2: Prestazioni. del 6 ottobre 2004 Convenzione di diritto pubblico concernente la collaborazione fra Confederazione e Cantoni per l esercizio del portale Internet www.ch.ch dal 2005 al 2006 del 6 ottobre 2004 Il Consiglio federale svizzero

Dettagli

Legge sulle acque sotterranee (del 12 settembre 1978)

Legge sulle acque sotterranee (del 12 settembre 1978) Legge sulle acque sotterranee (del 12 settembre 1978) 9.1.3.2 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 2 giugno 1970 n. 1649 del Consiglio di Stato; richiamato l art. 99 della

Dettagli

Accordo amministrativo

Accordo amministrativo Traduzione 1 Accordo amministrativo concernente la collaborazione fra la Confederazione Svizzera, i Cantoni, i Comuni e il Principato del Liechtenstein sull istituzione e l esercizio di un Centro di coordinamento

Dettagli

Statuti dell Associazione TicinoEnergia

Statuti dell Associazione TicinoEnergia Statuti dell Associazione TicinoEnergia Articolo Costituzione Sotto la denominazione Associazione TicinoEnergia (in seguito TicinoEnergia o l associazione ) è costituita un associazione ai sensi degli

Dettagli

19 gennaio 2011 FINANZE E ECONOMIA

19 gennaio 2011 FINANZE E ECONOMIA 19 gennaio 011 FINANZE E ECONOMIA della Commissione della legislazione sull'iniziativa parlamentare 1 giugno 010 presentata nella forma generica da Silvano Bergonzoli e cofirmatari per la modifica della

Dettagli

sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia Decisioni del Consiglio degli Stati del 14.3.2017 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 24.3.2017 (Maggioranza: entrare in materia e aderire alle decisioni del Consiglio degli Stati; non

Dettagli

Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000)

Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000) Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - vista la Legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982; - visto il messaggio

Dettagli

Legge federale concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d agglomerato

Legge federale concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d agglomerato Legge federale concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d agglomerato (LFOSTRA) Avamprogetto del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 86 capoverso

Dettagli

Ordinanza del DFI sugli emolumenti della Biblioteca nazionale svizzera

Ordinanza del DFI sugli emolumenti della Biblioteca nazionale svizzera Ordinanza del DFI sugli emolumenti della Biblioteca nazionale svizzera (OEm-DFI-BN) del 15 agosto 2018 Il Dipartimento federale dell interno (DFI), visto l articolo 6 dell ordinanza del 1 ottobre 2018

Dettagli

Legge federale sugli stranieri

Legge federale sugli stranieri Legge federale sugli stranieri (LStr) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1, decreta: I La legge federale del 16 dicembre

Dettagli

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO. Regolamento sul Fondo Sociale Comunale

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO. Regolamento sul Fondo Sociale Comunale COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO Regolamento sul Fondo Sociale Comunale Anno 0 Indice degli articoli del Regolamento sul Fondo Sociale Comunale di Castel San Pietro 0 Pagina Art. Scopo... Art. Beneficiari...

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE SUI POSTEGGI

REGOLAMENTO COMUNALE SUI POSTEGGI COMUNE DI PURA REGOLAMENTO COMUNALE SUI POSTEGGI del 19 dicembre 2016 011.7.1 Regolamento comunale sui posteggi 1 Il consiglio comunale di Pura: - Visto il messaggio municipale n. 676 del 7.11.2016 (ris.mun.435)

Dettagli

Riorganizzazione del settore della protezione del minore e dell adulto: stato dei lavori e prossimi passi

Riorganizzazione del settore della protezione del minore e dell adulto: stato dei lavori e prossimi passi Riorganizzazione del settore della protezione del minore e dell adulto: stato dei lavori e prossimi passi Assemblea generale dell Associazione dei Comuni ticinesi Minusio, Aula Magna Centro Scolastico

Dettagli

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) del 6 ottobre 2000 (Stato 16 luglio 2012) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

Ordinanza sulle finanze della Confederazione

Ordinanza sulle finanze della Confederazione Ordinanza sulle finanze della Confederazione (OFC) Modifica del 22 novembre 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 5 aprile 2006 1 sulle finanze della Confederazione è modificata

Dettagli

Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000)

Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000) Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000) 6.3.1.1 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - vista la Legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982; - visto il

Dettagli

Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri

Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza dell'11 agosto 1999 1 concernente l'esecuzione

Dettagli

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri del 24 marzo 2000 (Stato 12 luglio 2005) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto

Dettagli

può partecipare a istituzioni comuni delle università, se queste adempiono compiti di importanza nazionale.

può partecipare a istituzioni comuni delle università, se queste adempiono compiti di importanza nazionale. Legge federale sull aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario (Legge sull aiuto alle università; LAU) dell 8 ottobre 1999 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti

Dettagli

Ordinanza sull aiuto in favore delle zone di rilancio economico

Ordinanza sull aiuto in favore delle zone di rilancio economico Ordinanza sull aiuto in favore delle zone di rilancio economico del 10 giugno 1996 (Stato 21 dicembre 2004) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 3 e 10 del decreto federale del

Dettagli

CONVENZIONE. Centro di competenza in materia di mobilità sostenibile e ferroviaria presso le Officine FFS di Bellinzona 1 /6

CONVENZIONE. Centro di competenza in materia di mobilità sostenibile e ferroviaria presso le Officine FFS di Bellinzona 1 /6 CONVENZIONE Per la costituzione di una Fondazione come previsto dallo studio di fattibilità tecnico-economico del 17 aprile 2013 per la creazione in Ticino di un Centro di competenza in materia di mobilità

Dettagli

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP) 510.622.4 del 2 settembre 2009 (Stato 1 ottobre 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 949 capoverso

Dettagli

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza sullo stato civile Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del 31 ottobre 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 28 aprile 2004 1 sullo stato civile è modificata come segue: Stralcio di un espressione

Dettagli

Cancelleria comunale Via Municipio Mendrisio

Cancelleria comunale Via Municipio Mendrisio Cancelleria comunale Via Municipio 13 6850 Mendrisio 058 688 31 10 cancelleria@mendrisio.ch mendrisio.ch 6.8.01.01 (ris. mun. 7591 del 28.08.2018) 3 settembre 2018 Ordinanza municipale concernente l erogazione

Dettagli

del 29 novembre 2016 (Stato 1 gennaio 2019)

del 29 novembre 2016 (Stato 1 gennaio 2019) Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore dei musei, delle collezioni e delle reti di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale del 29 novembre 2016 (Stato 1 gennaio

Dettagli

CONVENZIONE CHE REGOLA LA COLLABORAZIONE INTERCOMUNALE TRA IL COMUNE DI GORDOLA, QUALE COMUNE SEDE, E IL CONSORZIO SCUOLA ELEMENTARE ALTA VERZASCA PER LA DIREZIONE SCOLASTICA INTERCOMUNALE Scopo Art. 1

Dettagli

Ordinanza concernente l assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza concernente l assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Ordinanza concernente l assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (OAF) Modifica del 16 marzo 2007 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 26 maggio 1961

Dettagli

CONVENZIONE. tra la. Repubblica e Cantone Ticino rappresentata dal Consiglio di Stato (in seguito il Cantone)

CONVENZIONE. tra la. Repubblica e Cantone Ticino rappresentata dal Consiglio di Stato (in seguito il Cantone) CONVENZIONE tra la Repubblica e Cantone Ticino rappresentata dal Consiglio di Stato (in seguito il Cantone) la Fondazione del Monte San Giorgio rappresentata dal Vicepresidente e dalla Site Manager (in

Dettagli

COMUNE DI MESOCCO REGOLAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI D ABITAZIONE. R. Fasani G. Cereghetti

COMUNE DI MESOCCO REGOLAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI D ABITAZIONE. R. Fasani G. Cereghetti COMUNE DI MESOCCO REGOLAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI D ABITAZIONE Approvato dall Assemblea comunale del 13 settembre 2011 Mesocco, 15 settembre 2011 M U N I C I P I O D I M E S O C C O Il

Dettagli

Ordinanza sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (OMSI)

Ordinanza sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (OMSI) Ordinanza sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (OMSI) Modifica del (Disegno del 4.07.06) Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 2001 1 sulle misure per la

Dettagli

Allegato 1. Gruppi di conto

Allegato 1. Gruppi di conto Allegato 1 ESEMPIO DI RIASSUNTO DEL CONSUNTIVO RISPETTIVAMENTE DEL PREVENTIVO CONTO ECONOMICO Nota: Qui sotto sono riportate le formule da utilizzare da parte del fornitore del supporto contabile Gruppi

Dettagli

Concernente la modificazione di alcuni articoli della legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma del 10 ottobre 1967

Concernente la modificazione di alcuni articoli della legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma del 10 ottobre 1967 Messaggio 2122 Concernente la modificazione di alcuni articoli della legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma del 10 ottobre 1967 Onorevoli signori, Presidente e Consiglieri,

Dettagli

Legge federale sulla ricerca

Legge federale sulla ricerca Legge federale sulla ricerca (Legge sulla ricerca, LR) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 2008 1, decreta:

Dettagli

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Legge federale sulle finanze della Confederazione Termine di referendum: 15 gennaio 2015 Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) (Nuovo modello di gestione dell Amministrazione federale, NMG) Modifica del 26 settembre 2014 L Assemblea

Dettagli

Contratto aggiuntivo tra il Consiglio federale e la fondazione «Switzerland Innovation» sul sistema di fideiussione

Contratto aggiuntivo tra il Consiglio federale e la fondazione «Switzerland Innovation» sul sistema di fideiussione Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante. Contratto aggiuntivo tra il Consiglio federale e la fondazione

Dettagli

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale Legge federale Avamprogetto sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto

Dettagli

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale Legge federale Avamprogetto sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (, LPubl) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale

Dettagli

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) 780.1 del 6 ottobre 2000 (Stato 1 settembre 2017) L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

Legge federale sul contratto d assicurazione

Legge federale sul contratto d assicurazione Legge federale sul contratto d assicurazione Modifica del 17 dicembre 2004 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 maggio 2003 1, decreta: I

Dettagli

Ordinanza sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d emergenza

Ordinanza sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d emergenza Ordinanza sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d emergenza (OPBC) del 29 ottobre 2014 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 capoverso

Dettagli

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri 235.2 del 24 marzo 2000 (Stato 1 novembre 2015) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

DIRETTIVA. concernente

DIRETTIVA. concernente Departement für Volkswirtschaft und Soziales Graubünden Departament d'economia publica e fatgs socials dal Grischun Dipartimento dell'economia pubblica e socialità dei Grigioni AWT 6/16 DIRETTIVA concernente

Dettagli

Ordinanza sullo stato maggiore del Consiglio federale Divisione Stampa e Radio

Ordinanza sullo stato maggiore del Consiglio federale Divisione Stampa e Radio Ordinanza sullo stato maggiore del Consiglio federale Divisione Stampa e Radio del 27 novembre 2000 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 1995

Dettagli

Art. 1. Art. 2. Art La Giunta provinciale è autorizzata a mettere gratuitamente a disposizione dell'istituto una sede idonea. Art.

Art. 1. Art. 2. Art La Giunta provinciale è autorizzata a mettere gratuitamente a disposizione dell'istituto una sede idonea. Art. L.P. 31 luglio 1976, n. 27 ( 1 ) Istituzione dell'istituto ladino di cultura. Art. 1 1. È istituito, con sede nel comune di San Martin de Tor/ San Martino in Badia, l'istituto ladino di cultura denominato

Dettagli

Ordinanza sull energia

Ordinanza sull energia Ordinanza sull energia (OEn) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre 1998 1 sull energia è modificata come segue: Art. 1a cpv. 4 4 Ogni azienda soggetta all obbligo

Dettagli

MESSAGGIO MUNICIPALE N

MESSAGGIO MUNICIPALE N pagina 1 MESSAGGIO MUNICIPALE N. 262/2016 CONCERNENTE LA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BIASCA E I COMUNI DI ACQUAROSSA E FAIDO PER LA NOMINA E L ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DEL MEMBRO PERMANENTE UNICO DELLE

Dettagli

Ordinanza sui servizi di telecomunicazione

Ordinanza sui servizi di telecomunicazione Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) Modifica del Progetto dell 08.04.2009 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 9 marzo 2007 1 sui servizi di telecomunicazione è modificata

Dettagli

Blocco principale Blocco principale Blocco sala Totale globale PRIMA TAPPA SECONDA TAPPA TERZA TAPPA

Blocco principale Blocco principale Blocco sala Totale globale PRIMA TAPPA SECONDA TAPPA TERZA TAPPA CENTRO CULTURALE, Mendrisio Progetto Preventivo dei costi di trasformazione +/- 10% Progetto definitivo 2013 RIASSUNTO (prezzi arrotondati) Blocco principale Blocco principale Blocco sala Totale globale

Dettagli

Prestazioni sociali legate al bisogno 2012: statistica finanziaria

Prestazioni sociali legate al bisogno 2012: statistica finanziaria Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale di statistica UST Comunicato stampa Embargo: 26.06.2014, 9:15 13 Sicurezza sociale N. 0352-1405-80 Prestazioni sociali legate al bisogno 2012: statistica

Dettagli

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese 951.25 del 6 ottobre 2006 (Stato 15 luglio 2007) L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri del 24 marzo 2000 (Stato 1 gennaio 2019) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto

Dettagli

concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali,

concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali, Legge federale concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche (Legge

Dettagli

Rapporto dell Ufficio di revisione alle Commissioni delle finanze delle Camere federali

Rapporto dell Ufficio di revisione alle Commissioni delle finanze delle Camere federali Reg. Nr. 1.14098.601.00188.17 (traduzione) Rapporto dell Ufficio di revisione alle Commissioni delle finanze delle Camere federali Consuntivo della Confederazione Svizzera (conto della Confederazione)

Dettagli

Codice civile svizzero

Codice civile svizzero (CC) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 23 ottobre 2003 1 ; visto il

Dettagli

DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI SUSSIDI PER LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI E PER L ACCESSO ALLA LORO PROPRIETÀ (WEG) 1. Premessa 2

DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI SUSSIDI PER LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI E PER L ACCESSO ALLA LORO PROPRIETÀ (WEG) 1. Premessa 2 5.2.2 DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI CIRCOLARE N. 2/2003 Abroga la circolare n. 2/1999 del 1. dicembre 1998 Bellinzona, gennaio 2003 SUSSIDI PER LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI E PER L ACCESSO ALLA LORO PROPRIETÀ

Dettagli

Regolamento della Legge delle biblioteche 1 (del 19 maggio 1993)

Regolamento della Legge delle biblioteche 1 (del 19 maggio 1993) Regolamento della Legge delle biblioteche 1 (del 19 maggio 1993) 5.5.2.2.1 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamata la Legge delle biblioteche dell 11 marzo 1991, d e c r e t

Dettagli

Legge federale sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo

Legge federale sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo Legge federale sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo (LSISA) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 121 capoverso 1 della Costituzione

Dettagli

Regolamento della legge sul sostegno alla cultura (del 16 dicembre 2014)

Regolamento della legge sul sostegno alla cultura (del 16 dicembre 2014) Regolamento della legge sul sostegno alla cultura (del 16 dicembre 2014) 5.5.1.1.1 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013,

Dettagli

Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali

Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali (Ordinanza 3 sull asilo 3, OAsi 3) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza 3 dell 11 agosto 1999 1 sull asilo

Dettagli

Bollettino ufficiale delle leggi

Bollettino ufficiale delle leggi Repubblica e Cantone 185 Ticino Bollettino ufficiale delle leggi Volume 143 Bellinzona, 30 giugno 33/2017 Decreto legislativo concernente la concessione del credito di fr. 952 300. per il servizio di sicurezza

Dettagli

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri Termine di referendum: 20 luglio 2000 Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri Appendice (n. II) del 24 marzo 2000 L Assemblea federale della

Dettagli

del... 1 Le scuole universitarie professionali possono offrire cicli di studio master ai sensi

del... 1 Le scuole universitarie professionali possono offrire cicli di studio master ai sensi Convenzione tra Confederazione e Cantoni sullo sviluppo dei cicli di studio master delle scuole universitarie professionali (Convenzione per i master alle SUP) del... Il Dipartimento federale dell economia

Dettagli