CODICE DISCIPLINARE. Allegati: Comune di CASTELVETERE SUL CALORE Prov. Di Avellino Ufficio tecnico
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1 Comune di CASTELVETERE SUL CALORE Prov. Di Avellino Ufficio tecnico CODICE DISCIPLINARE In relazione alle vigenti disposizioni di legge, si pubblica il Codice Disciplinare e gli articoli riguardanti il nuovo sistema e le sanzioni previste per i dipendenti della Pubblica Amministrazione. A norma dell art. 68 comma 2 del D.Lgs. n. 150/2009, la pubblicazione del Codice Disciplinare riportante l indicazione delle infrazioni disciplinari e relative sanzioni sul sito istituzionale dell Ente, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all ingresso della sede di lavoro. Allegati: - CODICE DISCIPLINARE del Comune di Castelvetere sul Calore; - D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dal D. Lgs. n. 150/2009; - Norme disciplinari previste dai CCNL (CCNL 06/07/1995 modificato dal CCNL 22/01/2004) (CCNL 11/04/2008); - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 (DPR 16/04/2013 n. 62); - Codice disciplinare dei Segretari Comunali
2 STRALCIO DEL REGOLAMENTO PER L ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI APPROVATO COND ELIBERAZIONE DI G.C. N. 107 DEL 30/12/2010. omissis PARTE SESTA: NORME DISCIPLINARI CAPO I: PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE IN MATERIA DI- SCIPLINARE Articolo 69: Obblighi disciplinari 1. I dipendenti comunali devono rispettare le norme comportamentali stabilite dalla legge, ossia dalle norme imperative di cui all'art. 55 e ss. del D.Lgs. 165/2001 e dalla contrattazione collettiva. 2. I dipendenti comunali devono, altresì, osservare la normativa recata dai vigenti codici di comportamento. 3. I dipendenti comunali, infine, che sono a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, hanno l'obbligo di collaborazione nell'ambito del procedimento stesso. 4. Qualora i dipendenti contravvengono alla normativa recata dai commi precedenti del presente articolo, saranno sottoposti a procedimento disciplinare secondo le modalità indicate nel presente regolamento. 5. Nessun provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, può essere adottato senza previa contestazione formale dei fatti addebitati all'incolpato. Articolo 70: Pubblicità 1. Lo stralcio del presente regolamento riferito alle norme disciplinari è tenuto in permanenza sul sito istituzionale del Comune, unitamente al Codice disciplinare recante l'elenco delle sanzioni riferite ai comportamenti punibili del personale dipendente e al Codice di comportamento vigente. 2. La documentazione di cui al comma precedente è consegnata a ciascun dipendente all'atto della stipula del contratto individuale di assunzione a termini dell'art. 54 c.2 del D.L.vo 165/2001 e tanto è fatto constatare nel contratto stesso. Articolo 71: Tutela della riservatezza e garanzie formali 1. Per tutti gli atti formali inerenti ai procedimenti disciplinari, si procederà alla protocollazione nel rispetto del diritto alla riservatezza e del diritto alla privacy.
3 2. Relativamente alle comunicazioni inerenti il procedimento disciplinare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 55 bis comma 5 del D.Lgs. 165/ Il dipendente o suo delegato, sia esso procuratore o appartenente all'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, può accedere a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico o che hanno portato alla contestazione dell'addebito, secondo le modalità espressamente previste dalla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni. Articolo 72: Competenze 1. E' competenza di ciascun Responsabile di posizione organizzativa la vigilanza sulla disciplina del personale assegnato, il controllo sull'assolvimento dei doveri da parte del personale dipendente e l'accertamento delle violazioni a tali doveri costituenti infrazioni disciplinari. 2. L'avvio del procedimento disciplinare è di competenza di ciascun Responsabile di posizione organizzativa per il personale assegnato. Ove il comportamento disciplinarmente rilevante è da imputare al Responsabile di posizione organizzativa, l'avvio del procedimento disciplinare è di competenza del Segretario Comunale. 3. Spetta al Responsabile di posizione organizzativa l'irrogazione e l'applicazione del rimprovero verbale. Nella fattispecie cui al precedente comma due, seconda parte, il rimprovero verbale è comminato dal Segretario Comunale. Rientrano, invece, nella competenza dell'ufficio per i Procedimenti Disciplinari tutte le fasi procedimentali, sino alla emanazione e sottoscrizione dei provvedimenti disciplinari diversi dal rimprovero verbale. Articolo 73: Ufficio per i procedimenti disciplinari 1. A termini dell'art. 55 bis comma 4 del Decreto Legislativo 165/2001, è istituito l'ufficio per i procedimenti disciplinari nella seguente composizione: a) Segretario comunale - Presidente; b) Titolare di posizione organizzativa diverso da quello cui fa capo il dipendente - Componente; e) Rappresentante dei lavoratori, purché non delegato sindacale, eletto dall'assemblea dei dipendenti. 2. In caso di assenza o impedimento del componente di cui alla lett. b) del comma precedente, il Sindaco provvedere a designare altro titolare di posizione organizzativa, ovvero altro dipendente reputato, a suo insindacabile giudizio, in grado di assolvere alle relative mansioni. In tal modo si provvedere anche nella ipotesi in cui lo stesso titolare di posizione organizzativa è sottoposto a procedimento disciplinare. 3. Per la designazione del rappresentante dei lavoratori, il Segretario Comunale indirà apposita elezione cui parteciperà tutto il personale dipendente. Colui che avrà ottenuto più voti, sarà nominato, con provvedimento sin-
4 dacale, componente dell'ufficio. Con il medesimo provvedimento, il Sindaco nominerà, seguendo i risultati della elezione, un dipendente quale componente supplente. I supplenti faranno parte dell'ufficio solo nella ipotesi che i componenti effettivi documentino una concreta impossibilità alla partecipazione, ovvero siano direttamente interessati al procedimento disciplinare. 4. Qualora il Segretario Comunale, per qualsiasi motivo, non provvede a trasmettere nei successivi cinque giorni, i risultati della votazione, alla nomina del rappresentante dei lavoratori provvede direttamente il Sindaco. 5. Qualora la natura delle indagini rivesta l'esercizio di mansioni specialistiche, l'ufficio per i procedimenti disciplinari può avvalersi della collaborazione di personale esperto. Articolo 74: Ricusazione di componente dell'ufficio procedimenti disciplinari 1. Le cause che determinano l'obbligo di astensione e la facoltà di ricusazione sono previste dal vigente codice di procedura civile. 2. La ricusazione è proposta con dichiarazione sottoscritta da colui che è sottoposto a procedimento disciplinare e presentata all'ufficio per Procedimenti Disciplinari direttamente dall'interessato, e/o dal proprio rappresentante legale e/o sindacale. 3. Sull'istanza decide in via definitiva il Segretario Comunale, il quale, in caso di accoglimento, avvia l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni per operare la sostituzione del ricusato. CAPO II: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Articolo 75: Procedura preliminare 1. Il procedimento disciplinare, salvo il caso di rimprovero verbale, ha inizio formale con la contestazione dell'addebito al dipendente. 2. La fase della contestazione è formata e svolta a cura dell'ufficio per i Procedimenti Disciplinari, a seguito della segnalazione di cui all'art. 72 comma 2 ovvero quando diversamente l'ufficio abbia avuto notizia dell'infrazione. 3. La segnalazione suddetta è trasmessa all'ufficio per i Procedimenti Disciplinari unitamente a relazione sul caso, riportante tutti gli elementi utili all'istruttoria e si conclude con l'indicazione del possibile addebito da imputare. 4. E' facoltà dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, qualora venga a conoscenza, in modi diversi, di comportamento disciplinarmente sanzionabile, richiedere al Responsabile di riferimento, relazione sul caso e relativo avvio del procedimento. 5. A seguito della segnalazione di cui ai precedenti
5 commi 2 e 3, l'ufficio per i Procedimenti Disciplinari procede all'istruttoria relativa, che si conclude, alternativamente, con: a) archiviazione del procedimento e contestuale chiusura; b) contestazione dell'addebito di cui al successivo art. 76. Nel caso sub a), l'ufficio per i procedimenti disciplinari restituisce gli atti al Responsabile di posizione organizzativa di riferimento. 6. La segnalazione di cui al comma 2 del presente articolo deve essere trasmessa all'ufficio per i Procedimenti Disciplinari nel termine di cinque giorni dal momento nel quale il Responsabile di riferimento abbia piena conoscenza del fatto, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Articolo 76 Contestazione 1. La contestazione dell'addebito, che costituisce, agli effetti di legge, avviso di inizio del procedimento, deve essere formulata per iscritto e contenere: a) descrizione del fatto disciplinarmente imputato; b) esplicitazione della successiva procedura, con indicazione dei diritti spettanti all'incolpato. 2. La contestazione, di competenza del Presidente dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, è consegnata al dipendente: a) tramite posta elettronica certificata (PEC); b) tramite notifica amministrativa (consegna a mano) a cura del Responsabile di posizione organizzativa competente; e) tramite raccomandata con avviso di ricevimento alla residenza ovvero al domicilio del dipendente, come risultanti agli atti dell'amministrazione. 3. Solo nel caso del rimprovero verbale, il Responsabile di posizione organizzativa da cui dipende l'incolpato non è tenuto ad adottare la preventiva contestazione scritta dell'addebito nelle forme di cui al presente articolo. L'adozione della relativa sanzione deve in ogni caso essere comunicata all'ufficio per i procedimenti disciplinari a mezzo invio della relativa documentazione, entro dieci giorni dall'adozione. 4. L'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari adotta la forma di comunicazione che risulta, verificato il caso, più efficace. A tale riguardo: - nel caso in cui la contestazione sia stata inviata nella forma del comma 2 sub a) del presente articolo, i termini decorrono dal giorno di spedizione dell'avviso di ricevimento da parte della casella di posta elettronica destinataria; - nel caso in cui la contestazione sia stata inviata nella forma del comma 2 sub e) del presente articolo, i termini decorrono dal giorno di consegna della R.A.R., come attestata dal Servizio Postale nell'avviso di ricevimento, ovvero dalla data di compiuta giacenza come attestata dall'ufficiale postale; - nel caso di rifiuto a ricevere la contestazione nella forma del comma 2 sub b) del presente articolo, il Responsabile di riferimento ne dà attestazione
6 ed immediata comunicazione all'ufficio per i Procedimenti Disciplinari; i termini del procedimento decorrono dalla data di rifiuto. 5. La contestazione deve essere inviata entro il termine di venti giorni dalla ricezione, da parte dell'ufficio per i Procedimenti Disciplinari, della segnalazione di cui all'art. 72, comma 2, ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dall'art. 55 bis comma 4 D.Lgs. n. 165/01. La contestazione reca contestualmente invito al colloquio difensivo. 6. A seguito della contestazione, è facoltà dell'incolpato, qualora non intenda presentarsi al colloquio difensivo, far pervenire, entro e non oltre dieci giorni dalla data di consegna, ovvero dai termini di cui al precedente comma 4 del presente articolo, le proprie deduzioni o giustificazioni sul fatto contestato. 7. E' inoltre facoltà dell'incolpato, a seguito della contestazione: - comunicare all'ufficio per i Procedimenti Disciplinari un numero di fax cui far pervenire gli atti successivi del procedimento; - formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa, nel solo caso di grave ed oggettivo impedimento, le cui circostanze devono essere esplicitate, motivate e documentate. Tale i- stanza è da inoltrarsi comunque nel termine perentorio di dieci giorni dalla contestazione. 8. Il differimento di cui al precedente comma 7, se richiesto e disposto per più di dieci giorni,sospende, corrispondentemente, i termini per la conclusione del procedimento e può essere disposto per una sola volta. Articolo 77: Convocazione 1. La convocazione dell'incolpato contiene: a) riferimento alla contestazione ed esplicitazione del giorno di inizio del procedimento; b) invito al colloquio difensivo, con indicazione del luogo, del giorno e dell'ora; e) comunicazione sulla possibilità di farsi assistere da un procuratore, da un avvocato ovvero da un rappresentante della Associazione sindacale cui l'incolpato aderisce o conferisce mandato; d) esplicitazione della successiva procedura con indicazione dei diritti spettanti all'incolpato. 2. La convocazione è consegnata al dipendente nei modi previsti dell'art. 76 comma 2 ed i termini decorrono dal giorno di consegna ovvero come previsto dall'art. 76 comma La convocazione, che è inviata contestualmente alla contestazione, deve disporre un termine di preavviso di almeno dieci giorni per l'effettuazione del colloquio.
7 4. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, si procede all'applicazione della sanzione. Articolo 78: Colloquio Difensivo 1. Il colloquio difensivo, che si svolge in forma non pubblica, costituisce la sede formale nella quale l'incolpato provvede alla propria difesa, presentando giustificazioni verbali o scritte, producendo documentazioni, dichiarazioni sottoscritte da terzi, certificazioni, prove difensive in genere. 2. Il colloquio si svolge, nella sede definita, alla presenza dei componenti dell'ufficio Procedimenti Disciplinari oltre che, eventualmente, del difensore dell'incolpato identificato ai sensi dell'art Il colloquio difensivo si svolge in unica sessione, durante la quale l'incolpato deve presentare tutte le proprie difese in relazione al fatto, sia oralmente, sia eventualmente presentando memorie scritte. Qualora, tuttavia, dal colloquio emerga la necessità di ulteriore produzione documentale o testimoniale, il Presidente dell'ufficio Procedimenti Disciplinari può assegnare un termine per ulteriore produzione. Tale termine, che non sospende i termini del procedimento, non può essere superiore a sette giorni. Medesimo rinvio ed aggiornamento ad altra seduta può essere disposto dall'ufficio Procedimenti Disciplinari, qualora sia dallo stesso ritenuto opportuno per acquisire documentazioni, certificazioni o dichiarazioni sottoscritte da terzi, necessari a determinare, anche con riguardo alle giustificazioni dell'incolpato, la piena conoscenza dei fatti. 4. L'ordine di svolgimento del colloquio è il seguente: a) Identificazione dell'incolpato; b) Identificazione del difensore, con contestuale deposito del mandato scritto; e) Eventuali questioni procedurali o preliminari e decisioni sulle stesse, dopo breve sospensione della seduta; d) Esame del fatto; e) Difese dell'incolpato, con contestuali produzioni documentali. 5. Ciascuna delle fasi del colloquio difensivo deve essere verbalizzata a cura dell'ufficio Procedimenti Disciplinari. Il verbale così realizzato, in duplice copia, è sottoscritto da ciascuno dei soggetti presenti al colloquio. Una delle copie è rilasciata all'incolpato. Articolo 79: Adempimenti successivi al colloquio difensivo 1. Relativamente al punto e) del comma 4 del precedente art. 78, l'ufficio per i Procedimenti Disciplinari può, senza esame del fatto, disporre l'archiviazione del procedimento disciplinare, qualora rilevi vizi procedurali che impediscano la valida prosecuzione del procedimento stesso.
8 2. Al di fuori del caso di cui comma precedente, l'ufficio per i Procedimenti Disciplinari dopo apposita istruttoria, decide nel merito. A tale riguardo può: a) Accettare le giustificazioni dell'incolpato totalmente; b) Accettare parzialmente le giustificazioni; e) Non accettare le giustificazioni prodotte; d) Concedere o disporre il termine di cui all'art. 76 comma Nel caso sub a) del precedente comma 2, procede senz'altro all'archiviazione del procedimento. 4. Nel caso sub b) del precedente comma 2, può procedere alla riduzione del grado o dell'entità della sanzione rispetto a quella ipotizzata nella contestazione e la comunica all'incolpato. 5. Nel caso sub e) del precedente comma 2, decide la sanzione applicabile e la comunica all'incolpato. 6. Qualora dal complesso degli atti del procedimento si rilevi un comportamento disciplinarmente rilevante, riconducibile alla condotta oggetto del procedimento in atto, che comporti l'applicazione di sanzioni di grado superiore rispetto a quello ipotizzato nella contestazione, l'ufficio per i Procedimenti Disciplinari dispone una nuova contestazione per l'ipotesi disciplinare più grave successivamente emersa, aprendo nuovo ed autonomo procedimento disciplinare. 7. Qualora dagli atti del procedimento, l'ufficio per Procedimenti Disciplinari rilevi responsabilità disciplinare di altri dipendenti rispetto all'incolpato, promuove l'avvio, nei confronti di questi ultimi, del relativo procedimento disciplinare. 8. Qualora dagli atti del procedimento possa configurarsi responsabilità di altri soggetti sanzionabili a norma di legge o di regolamento, l'ufficio Procedimenti Disciplinari è tenuto a trasmettere gli atti al Responsabile di posizione organizzativa di riferimento, per la valutazione di competenza circa l'inoltro degli atti stessi all'organo Giurisdizionale o Amministrativo competente. 9. Qualora, al termine del procedimento disciplinare, l'ufficio per i Procedimenti Disciplinari rilevi che quanto accertato in sede disciplinare possa costituire ipotesi di reato, dispone la trasmissione degli atti del procedimento all'organo Giurisdizionale competente. Articolo 80: Assenza dell'incolpato al Colloquio difensivo 1. Qualora l'incolpato sia assente nel luogo, nel giorno e nell'ora allo stesso comunicati per il colloquio difensivo, l'ufficio per i Procedimenti Disciplinari fa constare nel verbale tale circostanza e procede alla conclusione del procedimento con l'atto di archiviazione o di applicazione della sanzione nei termini procedimentali.
9 Articolo 81: Difensore dell'incolpato 1. L'incolpato, qualora non ritenga di provvedere alla sua difesa personalmente, può conferire mandato di assistenza ad un difensore il quale ha facoltà di compiere gli atti procedimentali non espressamente riservati dal CCNL all'incolpato e di partecipare, in quanto difensore, al colloquio difensivo. 2. L'incolpato nomina il proprio difensore con atto scritto, datato e sottoscritto. Il difensore controfirma l'atto per accettazione del mandato. L'eventuale delega per l'accesso agli atti del procedimento deve essere e- spressa. 3. Non possono accettare l'ufficio di difensore, i dipendenti appartenenti all'ufficio Procedimenti Disciplinari, coloro che siano cointeressati ai fatti posti alla base del procedimento disciplinare e coloro che comunque, ed in ogni forma, abbiano partecipato all'istruttoria preliminare. 4. L'atto di nomina del difensore, qualora non depositato precedentemente, deve essere depositato all'inizio del colloquio difensivo. 5. Qualora il difensore nominato dall'incolpato sia un Avvocato, può delegare la difesa dell'incolpato, nel corso del colloquio difensivo, ad altro appartenente agli Albi forensi. Qualora il difensore non sia un professionista legale, compie gli atti del suo ufficio personalmente. Articolo 82: Applicazione della sanzione 1. Concluso il colloquio difensivo, l'ufficio per i Procedimenti Disciplinari, valutate tutte le circostanze e gli elementi probatori raccolti durante l'istruttoria, forma il provvedimento disciplinare irrogando la sanzione. 2. Il procedimento disciplinare è concluso nel giorno di sottoscrizione del provvedimento da parte del Presidente dell'ufficio di cui al comma precedente. 3. Il provvedimento è comunicato al dipendente nei modi di cui all'art. 76 comma 2. Articolo 83:Termini del procedimento 1. L'Ufficio Procedimenti Disciplinari conclude il procedimento entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del Responsabile della posizione organizzativa in cui il dipendente lavora, salvo l'eventuale differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa di cui all'art. 55 bis comma 2 del Decreto Legislativo 165/2001. Ove la sanzione da applicare sia più grave di quella di cui al comma 1 dell'art. 55 bis del Decreto Legislativo 165/2001 (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione dal servizio per più di 10 giorni) il termine per la conclusione del procedimento è pari a 120 (centoventi) giorni decorrenti come innanzi, con salvezza della sospensione
10 nei casi di rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale ai sensi dell'art. 55 ter del Decreto Legislativo 165/ La violazione dei termini di cui al comma precedente, comporta per l'amministrazione la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa. Articolo 84: Rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale 1. I rapporti tra il procedimento disciplinare ed il procedimento penale, ivi compresi i casi di sospensione del procedimento disciplinare e di sospensione cautelare del dipendente, sono direttamente regolati dalla Legge ed in particolare dall'art. 55 ter del Decreto Legislativo 165/01 e dal CCNL. Articolo 85: Impugnazione delle sanzioni disciplinari. 1. Le controversie relative ai provvedimenti disciplinari sono devolute alla competenza del giudice ordinario. 2. L'impugnazione delle sanzioni disciplinari può essere preceduta dall'esperimento del tentativo di conciliazione anche secondo la disciplina recata dalla L n. 183 e ulteriori norme di riferimento. omissis
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