COMUNE DI FANO. Provincia di Pesaro e Urbino SETT. 7 - SERVIZI URBANISTICI U.O. PRG E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

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1 COMUNE DI FANO Provincia di Pesaro e Urbino SETT. 7 - SERVIZI URBANISTICI U.O. PRG E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Nr. 307 Del 30/11/2010 OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE) DI CUI AL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N TESTO UNICO DELL'EDILIZIA. L'anno duemiladieci, il giorno trenta del mese di novembre alle ore in Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del Consiglio, previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione. Fatto l'appello nominale sono riusultati presenti i signori Consiglieri: 1) Aguzzi Stefano Si 17) Mattioli Giacomo Si 2) Aiudi Francesco Si 18) Minardi Renato Claudio No 3) Antonucci Domenico Si 19) Napolitano Antonio No 4) Bellucci Floriano Si 20) Nicusanti Mauro Si 5) Benini Luciano Si 21) Omiccioli Hadar Si 6) Cavalieri Francesco Si 22) Palazzi Marcello Si 7) Cecchi Pierino Si 23) Pierelli Massimo Si 8) Ciancamerla Oretta No 24) Polidoro Dante Domenico Si 9) Cicerchia Marco Si 25) Sanchioni Daniele No 10) Di Sante Enzo Si 26) Santorelli Alberto Si 11) Ferri Oscardo No 27) Sartini Giuliano Si 12) Fulvi Rosetta Si 28) Serfilippi Luca Si 13) Gresta Roberto Si 29) Stefanelli Luca Si 14) Ilari Gianluca No 30) Torriani Francesco No 15) Marinelli Christian Si 31) Valentini Federico No 16) Mascarin Samuele Si 32) Si Presenti: 23 Assenti: 8 Hanno giustificato l'assenza i Signori: La Signora SANTORELLI ALBERTO, presidente del Consiglio Comunale riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale Sig. RENZI ANTONIETTA Vengono nominati scrutatori i signori: Sartini Giuliano, Mattioli Giacomo, Fulvi Rosetta.

2 t.3 Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE) DI CUI AL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N TESTO UNICO DELL'EDILIZIA. In precedenza sono entrati i Consiglieri Napolitano, Valentini, Ilari, Ciancamerla. Sono usciti i Consiglieri Aguzzi, Cavalieri, Valentini. SONO PRESENTI N 24 CONSIGLIERI PREMESSO che: IL CONSIGLIO COMUNALE ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale comporta la corresponsione di un contributo di costruzione commisurato all incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione; il contributo concessorio è disciplinato dagli artt. 16, 17, 18, 19 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e dai Regolamenti Regionali n. 6/1977 e 9/1979, in particolare si distingue fra opere di urbanizzazione (ex art. 5 della L. 10/1977, ora art. 16 del D.P.R. 380/2001 e Regolamento Regionale n. 6/1977) e contributo su costo di costruzione (ex art. 6 della L. 10/1977, ora art. 16 del D.P.R. 380/2001 e Regolamento Regionale n. 9/1979); come affermato da costante giurisprudenza gli atti di determinazione dei contributi concessori hanno natura paritetica, perché meramente applicativi di norme e provvedimenti sovraordinati secondo parametri rigorosamente stabiliti e perciò privi di contenuto discrezionale, nonostante ciò non sono infrequenti le casistiche di diversa interpretazione nel calcolo delle medesime fattispecie nei principali comuni della Regione Marche; CONSIDERATO che: il Comune di Fano con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 07/03/2007 ha disposto di procedere ad una verifica, e susseguente riscossione, inerente il sistema di applicazione e di calcolo del contributo di costruzione del permesso di costruire, e con successiva convenzione del 07/06/2007 è stata attribuita la facoltà di verifica e di recupero alla soc. Duomo Gpa; la Società concessionaria ha svolto e sta ancora svolgendo una cospicua attività accertativa che ha dato origine ad un rilevante contenzioso presso il TAR Marche; che tali accertamenti, avvenuti peraltro su calcoli effettuati dall amministrazione Comunale hanno comprensibilmente ingenerato nei cittadini utenti e negli operatori tecnici un clima di incertezza ed una ferma richiesta di definire al più presto attraverso un regolamento in materia, modalità, criteri e determinazione del contributo di costruzione; VISTO che: con Determinazione n del 31/12/2009 del Dirigente del Settore Servizi Urbanistici, veniva dato incarico al Prof. FABRIZIO LORENZOTTI, professore di diritto amministrativo presso l Università di Camerino, di redigere un Regolamento per la disciplina del contributo di costruzione; in data 26/04/2010 il Prof. FABRIZIO LORENZOTTI ha inviato via mail la BOZZA DI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE) ed in data 28/05/2010 tale bozza è stata illustrata dallo stesso redattore, presenti l Assessore al Bilancio R. Severi e l Assessore all Urbanistica M. Falcioni, agli ordini professionali, alle associazioni di categorie, ecc;

3 per rendere partecipato il processo di redazione del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE lo stesso è stato pubblicato sul portale istituzionale del Comune di Fano ed è stato richiesto a chiunque ne avesse avuto interesse di far pervenire proposte e suggerimenti entro il 3 Luglio 2010; RILEVATO che: in data 29/06/2010 è pervenuta via mail un osservazione da Duomo GPA il cui testo viene di seguito riportato: BOZZA DI REGOLAMENTO PER IL CALCOLO E LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PREMESSA Appare evidente che qualunque modifica attualmente apportata o da apportare al Regolamento Comunale non possa operare per le situazioni pregresse anche se, scientemente, se ne farà tesoro nella elaborazione degli atti che saranno emessi a seguito dell esame delle pratiche in fase di controllo. OSSERVAZIONI Art. 3 - esclusioni e riduzioni del contributo di costruzione Comma 1 lett. b) - Sarebbe utile non far menzione in quanto il Comune, nella propria liquidazione del dovuto, ha sempre assoggettato al pagamento i parcheggi e nessuno ha mai contestato. L esenzione, indipendentemente dalla menzione nel regolamento, opera comunque essendo l attuazione di una regola generale (alla quale ci siamo peraltro uniformati nell attività di controllo intrapresa). Comma 3 secondo periodo E prevista l esenzione per gli edifici unifamiliari in caso di ristrutturazione ed ampliamento non superiore al 20% anche per i soggetti, in zona agricola, non in possesso di qualifica di imprenditore agricolo. Sembrerebbe una ipotesi forzata. Non vale certamente per il pregresso anche perché si hanno sentenze di massimo grado che affermano il contrario rispetto a quelle di primo grado indicate nella bozza. Comma 4 E previsto il pagamento solo della parte di ampliamento superiore al 20% del volume assentito. Anche questa sembrerebbe una ipotesi forzata. Art. 4 determinazione del volume dell edificio ai fini dell applicazione del contributo Comma 4 lett. c) Anche in questo caso si può ritenere una forzatura in contrasto con il principio sancito dalla sentenza citata a titolo di riferimento Art. 10 suddivisione di una unità immobiliare in due o più unità Comma Anche in questo caso si può ritenere una forzatura in contrasto con il principio sancito dalla sentenza citata a titolo di riferimento in data 05/07/2010 è pervenuta via mail un osservazione da Confindustria Pesaro-Urbino il cui testo viene di seguito riportato: Regolamento per la disciplina del contributo di costruzione Osservazioni e considerazioni Art 3 ( Esclusioni e riduzioni del contributo di costruzione) Per quanto attiene ai casi contemplati dalla lettera b) del comma 1 richiamiamo l attenzione di quanto recentemente sostenuto dal Consiglio di Stato che con la sentenza n 1842 del e cioè che l art9, comma 1, della legge 122/1989 in materia di parcheggi pertinenziali debba essere letto in senso ampio rispetto alla titolarità dei diritti. Dunque, anche se realizzati da terzi e in aree non immediatamente contigue, la costruzione di detti parcheggi gode delle facilitazioni dovute ai parcheggi pertinenziali e pertanto riteniamo corretto chiedere che essi siano inseriti tra le esclusioni nel pagamento degli oneri concessori. Come pure riteniamo opportuno aggiungere una lettera d) per gli impianti e i lavori per installazioni relative a fonti rinnovabili per la produzione di energia.

4 Al comma 5 del medesimo articolo ci sembra necessario aggiungere una lettera d) per gli interventi di Housing Sociale essendo questi considerati di pubblico interesse e utilità e quindi degni di facilitazioni e benefici. Art 4 ( Determinazione del volume dell edificio ai fii dell applicazione del contributo) Nella determinazione del volume richiamiamo l attenzione sul primo comma. La definizione proposta penalizza la realizzazione di strutture efficaci per il risparmio energetico e d acustico, in quanto, è noto che gli spessori dei solai e l inserimento di reti impianti aumentano le altezze. Anche le norme tecniche finalizzate alla sismica richiede travature più alte. Per questo chiediamo di determinare un altezza convenzionale per il calcolo ( 3 m per la residenza, commerciale e terziario e 4,5 per il produttivo) affinché si possano liberamente applicare tutti gli accorgimenti previsti dall edilizia eco-sostenibile e le soluzioni tecnologiche più adatte per i migliori risultati tecnici ed energetici. Al comma 2, posto quanto sopra suggerito si dovrebbe porre un richiamo alle esclusioni dell art 3 lett b) Art 7 (Determinazione dell incidenza degli oneri di urbanizzazione primarie e secondaria relativamente agli interventi nelle aree PEEP) Comprendiamo come sia difficile abbandonare gli schemi della 167 e della 865/ e prendiamo atto che ancora la nostra legge urbanistica regionale sia ancorata alla struttura della normativa urbanistica de 1942, ma la terminologia e logica dell edilizia sociale va rivista e rivisitata alla luce del nuovo concetto di Housing Sociale. L Europa ci ha indicato chiaramente che il concetto di edilizia sociale si è sviluppato portando alla luce fasce di utenza debole che ha necessità di programmi dedicati. Anziani, giovani, coppie, lavoratori in mobilità studenti, single, sono la nuova domanda che come comunità dobbiamo sostenere e che necessità di regole più sostenibili e di facilitazioni. Chiediamo dunque che tutti i programmi edilizia sociale trovino spazio in questo articolo e sia chiaramente espressa attraverso il Regolamento la volontà dell Amministrazione una politica di favore allo sviluppo di programmi di Housing Sociale. Art 9 (Determinazione dell incidenza degli oneri di urbanizzazione relativamente per gli insediamenti per le attività produttive) Al comma 4 si fa cenno alla realizzazione di opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi. Auspichiamo che i volumi corrispondenti e attinenti a detti impianti poiché necessari e obbligatori siano esclusi dal pagamento del contributo concessorio. Art 11 ( Fusione di più unità immobiliari) Per razionalizzare l articolato si potrebbe inserire quanto trattato dall articolo tra le esclusioni dell art 3. Art 13 ( Destinazioni miste) e art 14 ( Mutamento della destinazione d uso) In una ottica di flessibilità e di semplificazione si esprimono dubbi sull applicazione di questi articoli perché è sempre più diffuso il cambio di modifica di destinazione d uso e il conteggio per il conguaglio a debito o a credito diventerebbe complicato. Suggeriamo di definire un costo medio per la prima realizzazione e di forfetizzare il cambio di destinazione d uso. Art 17 ( Scomputo degli oneri di urbanizzazione) Riguardo agli oneri di urbanizzazione andrebbe meglio chiarito che nelle lottizzazioni e nei piani attuativi, in ottemperanza a quanto previsto dal Codice dei Contratti- Dlgs 163/2006 e smi- lo scomputo degli oneri si traduce nella realizzazione delle opere da parte dei titolari del permesso a costruire seguendo le nuove procedure di gara anche se negoziata. Un altra precisazione da inserire e che riprende il principale mutamento introdotto da Codice consiste nell aver eliminato qualsiasi distinzione tra opere di urbanizzazione primaria ed opere di urbanizzazione secondaria: indipendentemente dalla natura e dal valore, le opere a scomputo dei contributi concessori vengono considerate tutte nell ambito dei lavori pubblici e, pertanto, sottoposte alla disciplina del Codice dei Contratti; l unica differenza è legata alla loro incidenza economica (la soglia comunitaria) e comporta l applicazione di diverse procedure. Alla luce delle nuove norme, pertanto, non essendo più consentito al privato di eseguire in proprio le opere di urbanizzazione, vengono a configurarsi tre moduli operativi:

5 le opere di urbanizzazione di importo inferiore alla soglia comunitaria sono eseguite da impresa selezionata dagli operatori privati mediante procedura negoziata -altra novità- senza pubblicazione del bando; l invito, anziché a tre soggetti, deve essere rivolto a cinque soggetti; le opere di urbanizzazione di importo pari o superiore alla soglia comunitaria sono eseguite da impresa selezionata dagli operatori privati mediante procedura di evidenza pubblica (aperta o ristretta): il ruolo di stazione appaltante, dunque, viene svolto direttamente dal privato; le opere di urbanizzazione di importo pari o superiore alla soglia comunitaria sono eseguite da impresa selezionata dal Comune mediante procedura di evidenza pubblica (aperta o ristretta), su impulso progettuale degli operatori privati: l Amministrazione, cioè, indice la gara sulla base del progetto preliminare redatto a cura dell operatore privato che indica anche il tempo massimo di esecuzione e che allega uno schema di contratto di appalto. Con determinazione n. 7 del 16 luglio 2009, l'autorità sui LLPP ha stilato un documento particolarmente importante per la corretta applicazione delle procedure di cui all'art.32, comma 1, lettera g) del dlgs 163/06 per l'affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione, a cui rimandiamo per l approfondimento. Il comma 5 dovrebbe scattare quando la mancata realizzazione sia responsabilità ma non quando ci siano cause di forza maggiore( tipo disponibilità delle aree, abbandono dei lavori da parte delle imprese affidatarie della gara, o altre cause indipendenti dalla volontà del titolarecommittente). Alle osservazioni puntuali si aggiungono poi due raccomandazioni per due integrazioni- forse date per scontate- ma che a nostro parere andrebbero fatte al testo per completare la disciplina della materia. Importante ribadire la metodologia di calcolo delle superfici fiscali per la determinazione del costo di costruzione prevista dalla Legge 10/77 che non è riportata e che ricordiamo è rappresentata dalla superficie utile e dunque al netto delle murature, pilastri, sguanci, eventuali scale interne ecc,ecc,. Ora più che mai con la realizzazione dei maggiori spessori delle murature e delle travature va tenuta presente. Inoltre è necessario ricordare - perchè non è citata- la possibilità di rateizzazione del pagamento degli oneri sempre prevista dalla Legge Bucalossi e ripresa anche dal testo unico dell edilizia. in data 11/07/2010 è pervenuta un osservazione dal Presidente del Collegio dei Geometri della Provincia di Pesaro-Urbino il cui testo viene di seguito riportato: BOZZA DI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE) La necessità di disporre di una regolamentazione del contributo di costruzione è oltremodo sentita dalla categoria che rappresento, proprio perché fornisce uno strumento univoco per dare risposta alle istanze del cittadino, attualmente confuso da richieste di oneri ricalcolati su quelli già messi in atto dall Amministrazione e, caso per caso, tutti a svantaggio dell utenza, quando riteneva di avere già adempiuto ai propri obblighi. Ritengo nel complesso condivisibile la bozza proposta e comunque mi sembra utile avanzare alcune precisazioni, per fugare interpretazioni soggettive di casistiche ormai usuali nell edilizia e che andrebbero, a mio avviso, introdotte nel regolamento. 1) Per quanto concerne la determinazione degli oneri concessori relativi alle unità residenziali, tenuto conto di quanto stabilito nelle NTA, all art.. 5 (Indici e parametri edilizi) comma 5 (attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualità degli edifici), si ritiene che il computo vada calcolato considerando cm.30 di murature e solai interpiano; 2) In caso di cambio di destinazione d uso di capannoni da produttivo a commerciale si propone che venga considerata un altezza virtuale di ml per la determinazione dei volumi;

6 3) Per quanto concerne le unità ad uso abitativo è opportuno e congruo escludere dal computo dei volumi e superfici le scale condominiali, anche chiuse, oltre ai corselli di manovra coperti condominiali di accesso ai posti auto. 4) L art. 15 (mutamento della destinazione d'uso in assenza di opere edilizie) comma 3, della bozza di regolamento in esame, non è chiara. 5) Titolo III della bozza (COSTO DI COSTRUZIONE) puntualizzare che la superficie da prendere in considerazione è quella utile cioè escluse le murature e i vani porta. VISTO che in data 20/07/2010 e 28/09/2010 sono state richieste proroghe da parte del Prof. FABRIZIO LORENZOTTI per la consegna del Regolamento e tali proroghe sono state concesse con nota p.g del 23/07/2010 e nota p.g del 30/09/2010; TENUTO CONTO che l art. 49, comma 4bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, disciplina la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), sostituendo integralmente la disciplina della dichiarazione di inizio attività contenuta nel previgente articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e secondo il parere dell Ufficio Legislativo del Ministero per la Semplificazione Normativa tale disciplina si applica anche alla materia edilizia, non riuscendo però a dirimere una complessa serie di problemi interpretativi ed applicativi i quali hanno fatto slittare, anche se non di molto, i tempi programmati per la consegna e la discussione del Regolamento; VISTE: la relazione al Regolameto in cui si evidenziano e si precisano il senso e la portata del Regolamento stesso (Allegato 1); la bozza di Regolamento con le controdeduzioni alle osservazioni presentate (Allegato 2); la proposta di REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE), modificata a seguito delle osservazioni pervenute e delle recenti modifiche normative, che si compone di 4 Titoli, 23 Articoli ed 1 Allegato (Allegato 3); consegnate dal prof. F. Lorenzotti via mail in data 08/11/2010; VISTO il parere della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del ; VISTO che la proposta di Regolamento è stata esaminata in seduta congiunta dalla 1^ Commissione Consiliare AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI- PARTECIPAZIONE POPOLARE- SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI RAPPORTI INTERNAZIONALI- RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE e dalla 2^ Commissione Consiliare URBANISTICA AMBIENTE le quali hanno espresso nella seduta del Verbale n.ro 45, Dato atto che è stato presentato n. 1 emendamento (Rif. P.g. n del ) sul quale il responsabile del Servizio urbanistica ha espresso il parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs.vo n. 261/2000 (Allegato "A") VISTO il Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali emanato con D. Lgs , n. 267, ed in particolare l art. 7 che riconosce l autonomia regolamentare agli Enti Locali; VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell art. 49 comma 1 del D. Lgs.vo n 267 : responsabile del servizio interessato Arch. Adriano Giangolini in data favorevole responsabile ragioneria dott.ssa Daniela Mantoni in data non dovuto

7 Si pone in votazione l'emendamento di cui in premessa (Allegato "A") PRESENTI N. 24 VOTANTI N. 18 FAVOREVOLI N. 17 CONTRARI N. 1 (Omiccioli) ASTENUTI N. (Benini, Mascarin, Aiudi, Ciancamerla, Stefanelli, Fulvi) In seguito si pone in votazione la proposta emendata: PRESENTI N. 24 VOTANTI N. 21 FAVOREVOLI N. 21 ASTENUTI N. (Benini, Mascarin, Omiccioli) DELIBERA 1. DI APPROVARE il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE) DI CUI AL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380 TESTO UNICO DELL EDILIZIA, che viene allegato al presente atto con il numero 3 a farne parte integrante e sostanziale emendato come risulta riportato in narrativa; 2. DI DARE ATTO che il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno 1 GENNAIO 2011; 3. DI DARE MANDATO al Settore Servizi Urbanistici in merito agli ulteriori adempimenti derivanti dalla presente deliberazione; 4. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è l arch. Adriano Giangolini, Dirigente del Settore Servizi Urbanistici; Ed inoltre, IL CONSIGLIO COMUNALE Mediante votazione palesemente espressa per alzata di mano i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti: PRESENTI N. 24 VOTANTI N. 21 FAVOREVOLI N. 21 ASTENUTI N. (Benini, Mascarin, Omiccioli) DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.vo n. 267/2000.

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9 DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO. Il Presidente F.to Santorelli Alberto Il Segretario Generale F.to Renzi Antonietta La presente deliberazione di Consiglio n. 307 del 30/11/2010 viene affissa all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.dalla data odierna. La stessa viene inviata per le procedure attuative, ai seguenti Uffici: Fano, lì Il Segretario Generale F.to Renzi Antonietta E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo. Fano, lì Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs.vo n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi, a far data dal Fano, lì F.to Il Segretario Generale E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo. Fano, lì

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