ACCORDO QUADRO. ai sensi dell articolo 23 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7

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1 ALLEGATO ALLA DELIBERA N DEL 16 OTTOBRE 2015 ACCORDO QUADRO ai sensi dell articolo 23 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie), l Università degli Studi di Udine e l Università degli Studi di Trieste per la realizzazione di studi connessi alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Regione e ai regimi fiscali di vantaggio. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in seguito denominata Regione (CF , P.IVA ), nella persona dell Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, prof. Francesco Peroni, il quale interviene in quanto autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. del, domiciliato per la sua funzione presso la sede legale della Regione, piazza Unità d Italia, n. 1, Trieste; l Università degli Studi di Udine (Codice Fiscale ), in seguito denominata Università di Udine, con sede legale in Udine, via Palladio 8, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, prof. Alberto Felice De Toni, nato a Curtarolo (PD) il 27/06/1955, il quale interviene in qualità di rappresentante legale, domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell Università medesima, come autorizzato alla stipula del presente atto; l Università degli Studi di Trieste (Codice Fiscale ), in seguito denominata Università di Trieste, con sede legale in Trieste, Piazzale Europa 1, nella persona del Magnifico Rettore pro tempore, prof. Maurizio Fermeglia, nato a Trieste il 9/10/1955, il quale interviene in qualità di rappresentante legale, domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell Università medesima, come autorizzato alla stipula del presente atto; PREMESSO CHE - l art. 11, comma 5, della legge regionale 06 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni , ai sensi dell articolo 34 della legge regionale 21/2007), prevede che << Nell'ambito delle attività connesse alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Regione, finalizzate al contenimento della finanza pubblica, l'amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni scientifiche in ambito universitario, mediante la stipula di uno o più accordi, ai sensi dell' articolo 23 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), concernenti la trattazione di tematiche di comune interesse, con particolare riferimento alla definizione di indicatori di performance atti a rappresentare le risultanze contabili delle singole società e a garantire la valutazione del grado di necessità della persistenza operativa ovvero il grado 1

2 di sovrapposizione e duplicazione di attività e funzioni svolte, rispetto ad altre società, a fronte delle esigenze di sostegno allo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio. >>; - l art. 11, comma 6, della legge regionale 06 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni , ai sensi dell articolo 34 della legge regionale 21/2007), prevede che << Nell'ambito delle attività connesse alla più compiuta definizione del perimetro entro il quale la Regione può introdurre regimi fiscali di vantaggio a favore della ricerca, delle imprese e dei cittadini, a supporto dello sviluppo economico e sociale del territorio, l'amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni scientifiche in ambito universitario, mediante la stipula di accordi, ai sensi dell' articolo 23 della legge regionale 7/2000, concernenti la trattazione di tematiche di comune interesse, con particolare riferimento al sistema di aliquote, esenzioni, detrazioni, deduzioni, incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici, anche alla luce della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, qualora gli interventi riguardino le imprese.>> - l Università degli Studi di Udine ha, tra le finalità statutarie, lo sviluppo e il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, la formazione, la collaborazione scientifica e culturale con istituzioni italiane ed estere, contribuendo con ciò allo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico del Friuli e, per realizzare i propri obiettivi, la stessa, sviluppa la ricerca, di base ed applica, promuove il trasferimento tecnologico e la divulgazione scientifica, e svolge attività didattiche, sperimentali e assistenziali a essi collegate; - l Università degli Studi di Trieste ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall ordinamento universitario e altresì lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale; - la legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 Finanziamenti al sistema universitario regionale intende favorire le iniziative congiunte delle Università della Regione e la collaborazione delle stesse con gli enti, nell'ambito del sistema universitario regionale; - l Accordo sottoscritto in data 13 giugno 2012,tra l Università degli Studi di Udine e l Università degli Studi di Trieste promuove forme sempre più strette di collaborazione tra queste e tra le medesime e altri enti. SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 Premesse Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, che si sottoscrive tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l Università di Udine e l Università di Trieste, di seguito le Parti, ai sensi dell art. 23, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche e integrazioni. Art. 2 - Finalità e oggetto 1. Le Parti si impegnano, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione negli ambiti disciplinari afferenti l area economico-giuridica, con particolare riferimento alla: 2

3 a) predisposizione di un sistema di indicatori di performance atti a rappresentare le risultanze contabili delle società partecipate e, al tempo stesso, a sostenere la valutazione del grado di necessità della persistenza operativa delle stesse, a fronte delle esigenze di sostegno allo sviluppo economico e industriale del territorio ovvero la valutazione del grado di sovrapposizione e duplicazione di attività e funzioni svolte, in relazione alle attività connesse alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dalla Regione, come previsto dalle norme di riferimento; b) definizione del perimetro fiscale, anche alla luce della normativa comunitaria in materia, entro il quale la Regione può implementare ulteriori regimi fiscali di vantaggio a favore della ricerca, delle imprese e dei cittadini: sistema di aliquote, esenzioni, detrazioni, deduzioni, incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni o altri benefici. 2. Compete alle strutture scientifiche delle due Università individuate l attivazione di ogni possibile iniziativa, nel rispetto del proprio ambito istituzionale, per conseguire le finalità di cui al precedente comma 1, anche con la messa a disposizione di materiali, attrezzature, personale e risorse. Art. 3 Modalità di attuazione 1. La collaborazione fra le Parti sarà attuata tramite la stipula di appositi atti attuativi di tipo operativo, di seguito anche Atti, che costituiranno parte integrante del presente Accordo. 2. Gli Atti di cui al comma 1 verranno stipulati dalle Parti in aderenza alle autonomie previste dai rispettivi statuti e regolamenti, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, del presente Accordo e della normativa vigente e dovranno riguardare le attività descritte al precedente articolo Per la Regione, gli Atti di cui al comma 1, dovranno essere autorizzati dalla Giunta regionale. 4. Gli Atti di cui al comma 1 disciplineranno le modalità secondo le quali si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando in particolare gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza. 5. Le attività svolte in attuazione del presente Accordo non devono in alcun modo rappresentare attività in concorrenza con quelle delle strutture scientifiche individuate; in caso contrario, i responsabili per le Università, indicati al successivo art. 4, sono tenuti a comunicare alla Regione tempestivamente eventuali situazioni di conflitto d interesse effettivo o potenziale. Art. 4 Responsabili dell Accordo Per l attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 2, le Parti designano ciascuna, in sede di accordo attuativo, un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione e verificare periodicamente la realizzazione. Art. 5 Proprietà intellettuale dei risultati e segretezza 1. Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui venissero a conoscenza in forza del presente Accordo. 2. I risultati delle attività di ricerca verranno integralmente messi a disposizione della Regione per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e, in particolare, per le finalità citate in premessa e all art. 2. 3

4 3. In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun ente e in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all approvazione degli Organi competenti. 4. In ogni opera o scritto, relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente Accordo, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali enti patrocinanti le attività medesime. Art. 6 Gestione sicurezza e prevenzione 1. In applicazione all'art. 10 del DM n. 363/1998 e s.m.i., si concorda che il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante. La struttura ospitante si assume l'onere di effettuare l informazione e la formazione dei soggetti sui rischi e le misure di sicurezza ed emergenza adottate in relazione alla specifica attività svolta e a fornire i dispositivi di protezione individuale necessari. 2. Il personale delle Parti è tenuto a uniformarsi ai regolamenti e alle disposizione in materia di sicurezza vigenti presso la sede di esecuzione delle attività di cui al presente Accordo. Ciascuna parte si impegna a comunicare tempestivamente ogni infortunio intervenuto al personale dell'altra Parte durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo. 3. Le Università garantiscono la copertura assicurativa, sia per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T), sia contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività concordate, ai sensi del presente Accordo, anche presso i locali della Regione. 4. La Regione si impegna a garantire analoghe coperture assicurative R.C.T. e infortuni in favore dei propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività presso i locali dell Università. Art. 7 - Durata 1. Il presente Accordo ha durata di dodici (12) mesi, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato, a scadenza, con scambio di comunicazioni scritte tra le Parti, almeno tre (3) mesi prima della scadenza. 2. Le Parti potranno recedere dal presente Accordo con un preavviso di tre (3) mesi da comunicarsi tramite PEC. Art. 8 Controversie 1. Le Parti concordano di definire in via informale e collaborativa qualsiasi vertenza che possa nascere dall interpretazione o esecuzione del presente Accordo. 2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere la condivisione, secondo le modalità di cui al comma 1, le Parti indicano il foro di Trieste quale Foro competente per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Accordo. 4

5 Art. 9 Trattamento dei dati personali 1. I dati trattati in esecuzione del presente Accordo saranno utilizzati per i soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni. Art Limitazione di responsabilità 1. La Regione non assume obbligazioni per conto delle Università né le rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione da parte delle Università. 2. Le Università non si assumono le obbligazioni della Regione, né possono assumere obbligazioni per conto della stessa. 3. È esclusa ogni garanzia delle Università su eventuali prestiti contratti dalla Regione e viceversa. Art. 11 Recesso e clausole di salvaguardia 1. Le Parti potranno recedere dal presente Accordo con un preavviso di mesi tre (3), da comunicarsi tramite PEC agli altri contraenti, motivando la giusta causa. 2. Qualora l attività derivante dal presente Accordo possa, anche potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con le risorse finanziarie destinate, le Parti si riservano il diritto di recedere, per giusta causa. 3. Nel caso di inattività protratta o attività non strettamente correlate con il perseguimento delle finalità dell Accordo, ciascuna delle Parti si riserva il diritto di recedere, con le modalità di cui al comma 1. Art Registrazione 1. Il presente Accordo costituisce unicamente quadro di riferimento per l attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico. 2. Il presente Accordo sarà registrato in caso d uso, ai sensi dell art. 4 del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede. L Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie Il Rettore dell Università degli Studi di Udine Il Rettore dell Università degli Studi di Trieste IL SEGRETARIO GENERALE IL VICEPRESIDENTE 5

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