2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 7 febbraio 2013 UNIONE EUROPEA AVVISO AGLI ABBONATI SOMMARIO

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1 2ª SERIE SPECIALE Spediz. Spediz. abb. abb. post. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge Legge , , n. n Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 154 Numero 11 UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SI PUBBLICA PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 7 febbraio 2013 IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL IL IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -- UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E E DECRETI -- VIA VIA ARENULA, ROMA AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE PRESSO VIA PRINCIPE UMBERTO PRESSO L ISTITUTO 4, L'ISTITUTO POLIGRAFICO ROMA POLIGRAFICO E ZECCA ZECCA DELLO DELLO STATO STATO - LIBRERIA VIA SALARIA, DELLO 1027 STATO PIAZZA ROMA G. - VERDI CENTRALINO ROMA - - LIBRERIA CENTRALINO DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, ROMA UNIONE EUROPEA AVVISO AGLI ABBONATI Si informano i Gentili Abbonati che dal 3 dicembre i canoni di abbonamento per l anno 2013 sono pubblicati nelle ultime pagine di tutti i fascicoli della Gazzetta Uffi ciale. Si ricorda che l abbonamento decorre dalla data di attivazione e scade dopo un anno od un semestre successivo a quella data a seconda della tipologia di abbonamento scelto. Per il rinnovo dell abbonamento i Signori abbonati sono pregati di usare il modulo di sottoscrizione che verrà inviato per posta e di seguire le istruzioni ivi riportate per procedere al pagamento. SOMMARIO REGOLAMENTI Regolamento n. 1144/2012 della Commissione, del 28 novembre 2012, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata Regolamento n. 1145/2012 della Commissione, del 28 novembre 2012, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata Regolamento n. 1146/2012 della Commissione, del 3 dicembre 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all interno della Comunità Regolamento n. 1147/2012 della Commissione, del 4 dicembre 2012, che modifica l allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l uso di cera d api (E 901), cera di carnauba (E 903), gommalacca (E 904) e cera microcristallina (E 905) su alcuni tipi di frutta.... Regolamento n. 1148/2012 della Commissione, del 4 dicembre 2012, che modifica l allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l uso di anidride solforosa solfiti (E ) e di alginato di propan-1,2-diolo (E 405) in bevande a base di mosto di uve fermentato Regolamento n. 1149/2012 della Commissione, del 4 dicembre 2012, che modifica l allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l uso di estratti di rosmarino (E 392) nelle farciture della pasta secca ripiena Regolamento n. 1150/2012 della Commissione, del 4 dicembre 2012, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli Pubblicati nel n. L 333 del 5 dicembre 2012 Regolamento n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari Pag. 3» 5» 7» 34» 37» 40» 43» 45

2 Regolamento n. 1152/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell ambito della politica comune della pesca Pubblicati nel n. L 343 del 14 dicembre 2012 Pag. 74 RETTIFICHE Rettifica della decisione n. 768/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del ) Pubblicata nel n. L 333 del 5 dicembre 2012 Rettifica del regolamento n. 867/2008 della Commissione, del 3 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento (GU L 237 del ) Pubblicata nel n. L 342 del 14 dicembre 2012 Rettifica del regolamento n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88 del ) Pubblicata nel n. L 332 del 4 dicembre 2012 Pag. 76» 76» 77 2

3 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1144/2012 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2012 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ( 1 ), in particolare l articolo 9, paragrafo 1, lettera a), considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell Unione per l applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ( 2 ). (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2012 Per la Commissione, a nome del presidente Algirdas ŠEMETA Membro della Commissione ( 1 ) GU L 256 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 302 del , pag. 1. 3

4 ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (Codice NC) Motivazione (1) (2) (3) Un prodotto consistente di melassa di canna modificata disidratata presentata in polvere, di colore marrone chiaro, con tenore di (in % sul peso): saccarosio (compreso lo zucchero invertito) 82,4 ceneri 1,5 fibra grezza 7 Il prodotto non contiene amido e ha una polarizzazione di 83,4. Durante il processo di produzione vengono aggiunti fibre vegetali e concentrati di melassa di canna fino a ottenere melassa di canna disidratata. Il prodotto non è idoneo al consumo umano ed è utilizzato esclusivamente nell alimentazione animale La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 del capitolo 23, nonché dal testo dei codici NC 2309, e Nonostante l elevato tenore di saccarosio, il prodotto non può essere considerato alla stregua dello zucchero di canna di cui alla voce 1701 a causa dell aggiunta di fibre vegetali durante il processo di produzione. A causa dell aggiunta di concentrati di melassa di canna e del processo di disidratazione, il tenore di zuccheri presenti nel prodotto è significativamente superiore rispetto a quello della melassa di canna tradizionale. La classificazione alla voce 1703 è pertanto esclusa. Il prodotto è utilizzato nell alimentazione animale e ha perso le caratteristiche essenziali del materiale originale durante il processo di produzione (cfr. la nota 1 del capitolo 23). Il prodotto deve pertanto essere classificato alla voce 2309 come preparazione del tipo utilizzato per l alimentazione degli animali. 4

5 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1145/2012 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2012 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ( 1 ), in particolare l articolo 9, paragrafo 1, lettera a), considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell Unione per l applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ( 2 ). (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2012 Per la Commissione, a nome del presidente Algirdas ŠEMETA Membro della Commissione ( 1 ) GU L 256 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 302 del , pag. 1. 5

6 ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (Codice NC) Motivazione (1) (2) (3) Salviettine sterilizzate di stoffa non tessuta condizionate in una busta di plastica per la vendita al minuto. Oltre che di altri ingredienti, le salviettine sono impregnate di acqua demineralizzata, di detergente e di un agente per il condizionamento e la pulizia della pelle. Il prodotto non contiene alcol. Sulla base delle informazioni fornite, il prodotto è usato per la pulizia delle mani e del viso La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1, 3 (b) e 6 di interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 3401 e Poiché le salviettine sono impregnate di detergente, che conferisce al prodotto il suo carattere essenziale, ne è esclusa la classificazione alle voci 3304 e Il prodotto deve pertanto essere classificato alla voce 3401 come stoffe non tessute, impregnate, spalmate o ricoperte di sapone o di detergenti [cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 3401, punto IV)]. 6

7 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1146/2012 DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 2012 recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all interno della Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri sull identità del vettore aereo effettivo, e che abroga l articolo 9 della direttiva 2004/36/CE ( 1 ), in particolare l articolo 4 ( 2 ), considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 474/2006 ( 3 ) della Commissione, del 22 marzo 2006, ha istituito l elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all interno dell Unione, di cui al capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005. (2) A norma dell articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005, alcuni Stati membri e l Agenzia europea per la sicurezza aerea (in appresso «AESA») hanno comunicato alla Commissione informazioni utili ai fini dell aggiornamento dell elenco comunitario. Informazioni utili sono state comunicate anche da paesi terzi. Sulla base di tali informazioni è opportuno aggiornare l elenco comunitario. (3) La Commissione ha informato tutti i vettori aerei interessati, direttamente o, quando ciò sia risultato impossibile, per il tramite delle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare nei loro confronti, indicando i fatti e le considerazioni salienti che costituiscono la base per una decisione volta a imporre loro un divieto operativo all interno dell Unione o a modificare le condizioni di un divieto operativo imposto a un vettore aereo incluso nell elenco comunitario. (4) La Commissione ha offerto ai vettori aerei interessati la possibilità di consultare la documentazione fornita dagli Stati membri, di trasmettere osservazioni scritte e di essere sentiti entro 10 giorni lavorativi dalla Commissione nonché dal comitato per la sicurezza aerea istituito dal regolamento (CEE) n. 3922/1991 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell aviazione civile ( 4 ). (5) Il comitato per la sicurezza aerea è stato aggiornato dalla Commissione in merito alle consultazioni congiunte in corso, avviate nel quadro del regolamento (CE) n. 2111/2005 e del suo regolamento di esecuzione (CE) ( 1 ) GU L 344 del , pag. 15. ( 2 ) GU L 143 del , pag. 76. ( 3 ) GU L 84 del , pag. 14. ( 4 ) GU L 373 del , pag. 4. n. 473/2006 ( 5 ), con le autorità competenti e i vettori aerei dei seguenti Stati: Algeria, Aruba, Bangladesh, Burkina Faso, Camerun, Repubblica centrafricana, Cina, Comore, Cuba, Curaçao, Egitto, Etiopia, Georgia, Guinea- Bissau, Lesotho, Lussemburgo, Malawi, Mali, Nepal, Pakistan, Russia, Sint Maarten, Ucraina, Yemen; Eritrea, Libia; Afghanistan, Angola, Benin, Congo (Brazzaville), Repubblica democratica del Congo, Gibuti, Repubblica popolare democratica di Corea, Guinea equatoriale, Gabon, Ghana, Honduras, Indonesia, Iran, Giordania, Kazakhstan, Kirghizistan, Liberia, Madagascar, Mauritania, Mozambico, Filippine, Ruanda, Sao Tomé e Principe, Sierra Leone, Sudan, Suriname, Swaziland, Venezuela e Zambia. (6) Il comitato per la sicurezza aerea ha ascoltato le presentazioni dell AESA in merito ai risultati dell analisi delle relazioni sugli audit effettuati dall Organizzazione internazionale dell aviazione civile (in appresso ICAO) nell ambito dell Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP) dell ICAO. Gli Stati membri sono stati invitati a dare priorità alle ispezioni di rampa dei vettori aerei titolari di una licenza rilasciata presso Stati per i quali l ICAO ha individuato gravi criticità in materia di sicurezza o per i quali l AESA ha concluso che sussistono gravi carenze nel sistema di sorveglianza in materia di sicurezza. Indipendentemente dalle consultazioni avviate dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005, ciò consentirà di acquisire ulteriori informazioni in merito alle prestazioni in materia di sicurezza sui vettori aerei titolari di una licenza rilasciata presso tali Stati. (7) Il Comitato per la sicurezza aerea ha ascoltato le presentazioni dell AESA in merito ai risultati dell analisi delle ispezioni di rampa effettuate nell ambito del programma Safety Assessment of Foreign Aircraft (SAFA), a norma del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ). (8) Il comitato per la sicurezza aerea ha ascoltato le presentazioni dell AESA relative ai progetti di assistenza tecnica realizzati in paesi interessati dalle misure di cui al regolamento (CE) n. 2111/2005. Esso è stato informato in merito alle richieste di ulteriore assistenza tecnica e cooperazione per migliorare la capacità amministrativa e tecnica delle autorità dell aviazione civile al fine di risolvere le situazioni di non conformità alle norme internazionali in vigore. Gli Stati membri sono stati invitati a rispondere a queste richieste su base bilaterale in coordinamento con la Commissione e l AESA. ( 5 ) GU L 84 del , pag. 8. ( 6 ) GU L 296 del , pag. 1. 7

8 (9) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 474/2006. (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per la sicurezza aerea. Vettori aerei dell Unione europea (11) In seguito all analisi svolta dall EASA delle informazioni emerse dai controlli a terra SAFA effettuati su aeromobili di alcuni vettori aerei dell Unione, nonché da ispezioni in materia di standardizzazioni effettuate dall EASA e da ispezioni e audit realizzati in aree specifiche dalle rispettive autorità aeronautiche nazionali, alcuni Stati membri hanno adottato determinate misure di attuazione delle norme e ne hanno informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea: la Grecia ha comunicato che il certificato di operatore aereo (COA) di Sky Wings è stato sospeso in seguito alla sospensione, avvenuta il 7 ottobre 2012, dell approvazione della sua organizzazione di gestione di aeronavigabilità continua; il Lussemburgo ha comunicato che il COA di Strategic Arlines è stato revocato in data 8 ottobre 2012 e che il vettore aereo ha cessato di esistere; la Spagna ha comunicato che il vettore aereo IMD Airways ha adottato con esito positivo delle misure correttive e rimane sotto stretta sorveglianza; infine la Slovenia ha comunicato che il COA di Linxair Business Airlines è stato revocato in data 2 ottobre Air Algérie (12) Visti i risultati delle ispezioni di rampa effettuate nel 2008 e 2009 sugli aeromobili operati dal vettore aereo Air Algérie nel quadro del programma SAFA, la Commissione ha avviato consultazioni formali con le competenti autorità algerine (DACM) nel dicembre 2009, come è spiegato nel regolamento (CE) n. 590/2010 ( 1 ) e nel regolamento (CE) n. 1071/2010 ( 2 ). Le suddette consultazioni formali hanno permesso di conseguire soluzioni soddisfacenti per la correzione a breve termine delle carenze in materia di sicurezza individuate nonché per consentire alla DACM e al vettore Air Algérie di elaborare un solido piano di azione, correttivo e preventivo, per arrivare a soluzioni sostenibili. Si è continuato a verificare le prestazioni in materia di sicurezza del vettore Air Algérie attraverso i risultati del programma SAFA assieme alle relazioni mensili trasmesse dalla DACM alla Commissione sui risultati della propria attività di sorveglianza del vettore in questione, nonché sui progressi compiuti nella attuazione dei summenzionati piani correttivi e preventivi. (13) Considerando la tendenza favorevole osservata per quanto riguarda i risultati delle ispezioni SAFA a partire dal novembre 2010, l assenza di gravi carenze sotto il profilo della sicurezza e l attuazione delle azioni di correzione e prevenzione secondo i programmi stabiliti, la Commissione, nel luglio 2012, ha deciso di chiudere le consultazioni formali con la DACM a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005. ( 1 ) GU L 170 del , pag. 9. ( 2 ) GU L 306 del , pag. 44. Comlux Aruba N.V. (14) Nel febbraio 2012 le autorità competenti di Aruba si sono impegnate ad introdurre emendamenti nel sistema giuridico nazionale e ad avviare azioni amministrative nei confronti di Comlux Aruba per garantire che, entro il 1 o agosto 2012, il controllo operativo di questo vettore aereo fosse esercitato da Aruba. (15) Al fine di ottenere informazioni aggiornate su questo aspetto, la Commissione, l AESA e alcuni membri del comitato per la sicurezza aerea, il 15 ottobre 2012, hanno organizzato a Bruxelles consultazioni con le autorità competenti di Aruba. Le suddette autorità hanno comunicato, fornendo le prove a sostegno, che la normativa sulle operazioni di volo è stata modificata per rafforzare i requisiti relativi allo stabilimento del centro principale di attività ad Aruba. Le stesse autorità hanno inoltre confermato, esprimendo la propria soddisfazione, che il controllo operativo di Comlux Aruba N.V. è stato stabilito ad Aruba. A questo riguardo sono state introdotte le necessarie modifiche sotto il profilo organizzativo e dei livelli di responsabilità del vettore. Inoltre il COA è stato limitato ad un aeromobile del tipo B767 e verrà rinnovato solo di anno in anno, in funzione dei risultati positivi della sorveglianza continua per assicurare l efficacia delle modifiche organizzative. (16) La Commissione ha preso atto dei progressi compiuti dalle autorità competenti di Aruba e le esorta a continuare i loro sforzi diretti a rafforzare il proprio sistema di sorveglianza dell aviazione civile in conformità alle norme di sicurezza internazionali. Vettori aerei della Repubblica del Congo (17) Dal novembre 2009 tutti i vettori aerei certificati nella Repubblica del Congo sono elencati nell allegato A. Il 12 ottobre 2012 a Commissione e l AESA hanno organizzato una riunione di consultazione con le autorità competenti della Repubblica del Congo (ANAC), nel corso della quale l ANAC ha presentato i progressi finora compiuti per risolvere le criticità in materia di sicurezza individuate dall Organizzazione internazionale dell aviazione civile (ICAO) in occasione dell audit svolto nel 2008 nell ambito dell Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP). (18) L ANAC ha fornito alla Commissione le prove della scadenza del COA del vettore aereo Société Nouvelle Air Congo e ha confermato che tale vettore ha cessato l attività. Pertanto, in base ai criteri comuni, esso deve essere rimosso dall elenco di cui all allegato A. (19) L ANAC ha fornito alla Commissione informazioni sul rilascio di un COA ai seguenti vettori: Canadian Airways Congo, Eméraude, Equajet e Mistral Aviation. Tuttavia, poiché l ANAC non ha fornito prove che dimostrino che la sorveglianza in materia di sicurezza di questi vettori aerei viene assicurata nel rispetto delle norme internazionali di sicurezza, sulla base dei criteri comuni, si ritiene che i suddetti vettori aerei debbano essere inseriti nell elenco di cui all allegato A. 8

9 (20) La Commissione ha preso atto dei progressi compiuti dalle autorità competenti della Repubblica del Congo e le esorta a continuare ad adoperarsi per l istituzione di un sistema di sorveglianza dell aviazione civile in conformità alle norme di sicurezza internazionali. sistema di sorveglianza della sicurezza. In particolare, le autorità competenti delle Antille olandesi non disponevano di personale tecnico sufficiente nelle aree del rilascio delle autorizzazioni del personale, delle operazioni degli aeromobili, dei servizi di navigazione aerea e degli aeroporti per svolgere le proprie funzioni di sorveglianza. Vettori aerei della Repubblica democratica del Congo (21) A partire dal marzo 2006 ( 1 ) sono stati inseriti nell elenco di cui all allegato A alcuni vettori aerei certificati nella Repubblica democratica del Congo. Le autorità competenti del suddetto Stato hanno preso l iniziativa di ripristinare consultazioni attive con la Commissione e l AESA, a riprova della loro ferma intenzione di procedere ad un esame approfondito e ad una revisione completa del settore aeronautico nonché dell autorità di sorveglianza regolamentare nazionale. (22) Le autorità competenti della Repubblica democratica del Congo hanno comunicato il rilascio di un COA ai seguenti vettori: Air Fast Congo, Fly Congo, Katanga Express, Katanga Wings, Mango Airlines e Will Airlift. Tuttavia, poiché l ANAC non ha fornito prove che dimostrino che la sorveglianza in materia di sicurezza di questi vettori aerei viene assicurata nel rispetto delle norme internazionali in materia di sicurezza, sulla base dei criteri comuni, si ritiene che i suddetti vettori aerei debbano essere inseriti nell elenco di cui all allegato A. (26) Inoltre, in seguito ad una valutazione effettuata nel settembre 2011 dalla Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti nell ambito del programma IASA, Curaçao e Sint Maarten sono stati retrocessi dalla categoria 1 alla categoria 2 in quanto la FAA ritiene che essi non abbiano ottemperato in misura sufficiente alle norme di sicurezza internazionali. (27) Infine, i controlli di rampa condotti sotto l egida del programma SAFA ( 3 ), nel periodo da maggio 2011 a maggio 2012, hanno individuato, in media, più di una carenza grave per ispezione. (28) Di conseguenza la Commissione ha avviato consultazioni con le autorità competenti di Curaçao e Sint Maarten e, nel luglio 2012, ha chiesto per iscritto i dettagli delle eventuali azioni correttive avviate o programmate. Tali consultazioni sono in corso. (23) Le autorità competenti della Repubblica democratica del Congo non hanno fornito le prove che gli altri vettori aerei menzionati nell allegato A abbiano cessato l attività. Di conseguenza, in base ai criteri comuni, si ritiene che i suddetti vettori debbano continuare a figurare nell elenco di cui all allegato A. (29) Le autorità competenti sia di Curaçao che di Sint Maarten hanno risposto alla Commissione e hanno specificato le azioni correttive in corso e programmate per affrontare le criticità individuate in occasione dell audit dell ICAO e della FAA. (24) La Commissione ha preso atto dei progressi compiuti dalle autorità competenti della Repubblica democratica del Congo e le esorta a continuare ad adoperarsi per l istituzione di un sistema di sorveglianza dell aviazione civile in conformità alle norme di sicurezza internazionali, mantenendo l impegno a consolidare il dialogo costruttivo ristabilito recentemente. (30) I Paesi Bassi hanno informato il comitato per la sicurezza aerea che si stavano attivando per fornire assistenza tecnica sia a Curaçao che a Sint Maarten per aiutarli nei loro sforzi diretti a istituire un sistema di sorveglianza della sicurezza che sia conforme alle norme dell ICAO. Vettori aerei di Curaçao e Sint Maarten (25) L ICAO, nel 2008, ha svolto un audit delle Antille olandesi ( 2 ) e ha individuato una serie di criticità nel loro ( 1 ) Considerandi da 60 a 64 del regolamento (CE) n. 474/2006 del 22 marzo 2006, GU L 84 del , pag. 18. ( 2 ) Nell ottobre 2010 le Antille olandesi (facenti parte del Regno dei Paesi Bassi) si sono sciolte e sono state create due nuove nazioni: Curaçao e Sint Maarten. Il Regno dei Paesi Bassi consiste ora di quattro nazioni: i Paesi Bassi(in Europa), Aruba, Curaçao e Sint Maarten. Curaçao e Sint Maarten sono i successori legali delle Antille olandesi e quindi condividono lo stesso registro aeronautico (PJ). Dall ottobre 2010 entrambi devono organizzare da soli il proprio sistema di sorveglianza di sicurezza e ognuno ha istituito la propria autorità competente. A causa dell interdipendenza fra le due nazioni, i casi vengono esaminati parallelamente. (31) La Commissione prende atto delle iniziative prese dalle autorità competenti di Curaçao e Sint Maarten e le esorta a continuare ad adoperarsi con determinazione per correggere le lacune del loro sistema di sorveglianza dell aviazione civile, altrimenti la Commissione si vedrà costretta a prendere iniziative a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005. Gli Stati membri continueranno a monitorare da vicino, attraverso controlli di rampa prioritari effettuati nel quadro del programma SAFA, l efficacia delle azioni correttive. ( 3 ) CAA-NL , CAA-NL , CAA-NL , CAA- NL , CAA-NL , CAA-NL ; DGAC/F , DGAC/F , DGAC/F , DGAC/F , DGAC/F , DGAC/F , DGAC/F , DGAC/F

10 Vettori aerei della Guinea equatoriale (32) Dal marzo 2006 tutti i vettori aerei certificati nella Guinea equatoriale sono soggetti a un divieto operativo nell UE e figurano nell elenco di cui all allegato A. Le autorità competenti della Guinea equatoriale (DGAC) hanno trasmesso alla Commissione informazioni relative al rilascio di un COA al vettore Tango Airways. Dato che non vi sono prove che sia cambiata la capacità della DGAC di assicurare la sorveglianza dei vettori aerei di tale Stato nel rispetto delle norme di sicurezza applicabili, sulla base dei criteri comuni, si ritiene che anche quest ultimo vettore debba essere inserito nell elenco di cui all allegato A. Vettori aerei dell Eritrea (33) A seguito delle carenze individuate nel corso dell audit dell ICAO in Eritrea, effettuato nel novembre 2010, l ICAO ha notificato a tutti gli Stati che hanno aderito alla Convenzione di Chicago tre criticità significative in materia di sicurezza nelle aree delle operazioni, dell aeronavigabilità e dei servizi di navigazione aerea. Inoltre, l ICAO ha comunicato nella sua relazione di audit finale una percentuale di mancata attuazione delle norme internazionali di sicurezza pari al 79,9 %. missione di convalida dell ICAO sebbene essa benefici di un aiuto dal «Regional Office Safety Team» dell ICAO. Tuttavia, secondo il parere del Comitato per la sicurezza aerea, le suddette autorità non sono state in grado di dimostrare di aver adottato azioni approfondite per affrontare, in tutti i loro aspetti, le criticità significative in materia di sicurezza. Esse non sono state nemmeno in grado di chiarire le disposizioni in materia di sicurezza relative agli aeromobili elencati nei COA rilasciati dall Eritrea, che comprendono aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) da vettori aerei stranieri, con la conseguenza che questi aeromobili figurano sugli elenchi di diversi COA, il che non è conforme alle norme di sicurezza internazionali. (38) Tutti i vettori aerei titolari di licenza rilasciata dall Eritrea sono stati invitati al comitato per la sicurezza aerea, ma solo uno, Eritrean Airlines, ha espresso la propria posizione presso il Comitato per la sicurezza aerea il 21 novembre Suddetto vettore aereo ha confermato di operare due aeromobili del tipo A320 a destinazione di Roma, con un contratto di wet lease, senza però fornire chiarimenti soddisfacenti per il comitato di sicurezza aerea in merito alla sorveglianza operativa e al controllo delle operazioni. (34) Visti questi risultati la Commissione ha avviato consultazioni formali con le autorità competenti dell Eritrea (ER- CAA) chiedendo i dettagli di eventuali azioni intraprese per correggere le carenze in materia di sicurezza individuate dall audit dell ICAO. (35) Con una lettera l ER-CAA ha informato la Commissione che mentre due criticità significative in materia di sicurezza concernenti l aeronavigabilità e i servizi di navigazione aerea erano state risolte, la terza, concernente la procedura di certificazione per il rilascio di un certificato di operatore aereo, non era ancora stata risolta e avrebbe richiesto una missione di convalida dell ICAO per la sua soluzione. Tuttavia le relazioni dell ER-CAA non contenevano alcuna informazione concernente le azioni correttive adottate per risolvere la criticità significativa in materia di sicurezza né informazioni sulla sorveglianza operativa dei vettori aerei eritrei, entrambi autorizzati dall Eritrea a operare nell UE. (36) La Commissione ha invitato ripetutamente l ER-CAA a delle riunioni di consultazione per ottenere ulteriori chiarimenti in merito alla sorveglianza dei titolari di COA eritrei. L ER-CAA, tuttavia, ha sempre declinato tali inviti. (37) Il 21 novembre 2012 l ER-CAA è stata invitata al Comitato per la sicurezza aerea dove ha illustrato la propria posizione. In tale occasione ha comunicato che il piano di azioni correttive era stato accettato dall ICAO e, a seguito di modifiche apportate alla legislazione primaria aeronautica e alla promulgazione di una serie di regolamenti sull aviazione civile, ritiene da parte sua che la criticità significativa in materia di sicurezza sia stata corretta. Non era chiaro se l Eritrea avesse richiesto una (39) La Commissione e il comitato per la sicurezza aerea riconoscono gli sforzi fatti per correggere le carenze in materia di sicurezza del sistema dell aviazione civile in Eritrea. Tuttavia, in base ai criteri comuni, in attesa dell effettiva attuazione di adeguate azioni correttive in grado di porre rimedio alle carenze individuate dall ICAO e in particolare le criticità significative ancora esistenti sotto il profilo della sicurezza, si ritiene che le autorità competenti dell Eritrea, per il momento, non siano in grado di attuare e applicare le pertinenti norme di sicurezza a tutti i vettori aerei che si trovano sotto il loro controllo regolamentare. Pertanto tutti i vettori aerei certificati in Eritrea devono essere sottoposti a divieto operativo e inseriti nell elenco di cui all allegato A. (40) Una volta che la criticità significativa esistente in materia di sicurezza sia stata risolta in modo soddisfacente per l ICAO e le gravi carenze individuate durante l audit dell ICAO siano state affrontate con successo, la Commissione è pronta a organizzare, con l assistenza dell AESA e il sostegno degli Stati membri, una valutazione in loco per verificare i progressi compiuti e preparare una revisione del caso presso il Comitato per la sicurezza aerea. Rollins Air dell Honduras (41) Nel giugno 2012 le autorità competenti dell Honduras, hanno chiesto di rimuovere Rollins Air dall elenco dei vettori sottoposti a divieto operativo in seguito alla sospensione del suo certificato di operatore aereo (COA). In data 21 novembre 2012 esse hanno fornito le prove che il COA di Rollins Air, che era stato sospeso per sei mesi, era scaduto e che era stato infine cancellato il 24 settembre Pertanto, in base ai criteri comuni, Rollins Air dovrebbe essere rimosso dall elenco di cui all allegato A. 10

11 Vettori aerei dell Indonesia (42) Proseguono le consultazioni con le autorità competenti dell Indonesia (DGCA) al fine di monitorare i progressi compiuti da queste ultime nell assicurare la sorveglianza in materia di sicurezza di tutti i vettori aerei certificati in Indonesia, nel rispetto delle norme internazionali di sicurezza. (43) Il 18 ottobre 2012 si è svolta una videoconferenza tra la Commissione, l AESA e la DGCA nel corso della quale quest ultima ha fornito informazioni aggiornate in merito a determinati vettori aerei sotto la sua sorveglianza. Le suddette autorità hanno comunicato che sono stati certificati cinque nuovi vettori, vale a dire Jayawijaya Dirantara il 16 aprile 2012, Pacific Royale Airways il 29 maggio 2012, Citilink Indonesia il 22 giugno 2012, Angkasa Super Services il 7 giugno 2012, e Air Born Indonesia il 6 Marzo Tuttavia, poiché la DGCA non ha fornito le prove che la sorveglianza in materia di sicurezza di questi vettori aerei è assicurata nel rispetto delle norme internazionali in materia di sicurezza, sulla base dei criteri comuni, si ritiene che i vettori in questione debbano essere inseriti nell elenco di cui all allegato A. (44) Inoltre la DGCA ha comunicato che PT Sampoerna Air Nasantara ha cambiato il proprio nome in PT Pegasus Air Services, e PT Nyaman Air ha cambiato il proprio nome in PT Heavy Lift, e che quindi i loro nomi, che figurano nell allegato A, devono essere modificati. (45) La DGCA ha inoltre comunicato e confermato che in data 25 maggio 2012 è stato revocato il COA di Dirgantara Air Service. Di conseguenza, sulla base dei criteri comuni, si ritiene che il suddetto vettore aereo debba essere rimosso dall elenco di cui all allegato A. (46) La DGCA ha inoltre riferito in merito ai risultati di una visita di valutazione effettuata dalla Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti in Indonesia, che si è svolta nel settembre Pur rilevando dei miglioramenti nel sistema di sorveglianza in materia di sicurezza dell aviazione nel corso degli ultimi anni, la FAA ha formulato una serie di osservazioni e raccomandazioni in relazione alla formazione degli ispettori, alla sorveglianza delle attività delle aviazioni straniere, alla politica e alle procedure di applicazione delle norme, in particolare per quanto riguarda l uso delle ammende e sulla necessità di migliorare alcune strutture locali. La DGCA ha acconsentito a trasmettere una copia della relazione formale della visita di valutazione non appena questa sia disponibile. (47) La Commissione e il comitato per la sicurezza aerea hanno preso atto dei consistenti progressi compiuti dalle autorità competenti dell Indonesia e le esortano a continuare i loro sforzi indirizzati a stabilire un sistema aeronautico pienamente conforme alle norme dell ICAO. Vettori aerei del Kazakhstan (48) Le consultazioni con le autorità competenti del Kazakhstan sono continuate attivamente. Le autorità competenti del Kazakhstan hanno effettuato diverse presentazioni, sulla base delle quali la Commissione, assistita dall AESA, ha tenuto una riunione di consultazione il 17 ottobre Le autorità competenti del Kazakhstan sono state sentite anche dal Comitato per la sicurezza aerea il 21 novembre 2012 e hanno illustrato la loro posizione al riguardo. (49) Esse hanno comunicato che stanno procedendo ad una riforma ambiziosa del settore aeronautico, iniziata nel 2009, al fine di migliorare la sicurezza aerea. In seguito all adozione di un nuovo codice civile aeronautico nel luglio 2010 e all adozione di oltre 100 regolamenti aeronautici specifici, tali autorità stanno ora progredendo nella loro attuazione. Queste autorità stanno progredendo anche nel consolidamento di capacità tramite l istituzione di un Centro di valutazione della sicurezza del volo e l assunzione di ispettori qualificati supplementari, che dovrà proseguire nei prossimi mesi. Esse stanno facendo progressi anche nella ricertificazione di aeromobili e operatori. (50) Le autorità competenti del Kazakhstan hanno comunicato che continuano ad adottare azioni di applicazione delle norme. Con ordinanza del ministro dei trasporti e delle comunicazioni del 3 luglio 2011, relativa all introduzione di norme sulle operazioni di volo per l aviazione civile della Repubblica del Kazakhstan, a decorrere dal 1 o novembre 2012 gli aeromobili di fabbricazione sovietica non conformi alle norme in materia di sicurezza dell ICAO non sono più autorizzati ad operare all interno dello spazio aereo kazako; di conseguenza le autorità competenti del Kazakhstan hanno vietato le attività di 7 aeromobili del tipo Yak-40, di 2 aeromobili del tipo Antonov 12, di 5 aeromobili del tipo Antonov 24 e di 1 aeromobile del tipo Tu-134 ( 1 ). (51) Le autorità competenti del Kazakhstan hanno inoltre comunicato alla Commissione che 5 vettori hanno cessato l attività e hanno fornito le prove che i rispettivi COA erano scaduti e non erano stati rinnovati; i vettori in questione sono: Asia Wings, Minas, Skybus, Skyjet e Sayakhat Airlines. Pertanto, sulla base dei criteri comuni, i suddetti vettori aerei devono essere rimossi dall elenco di cui all allegato A. (52) Le autorità competenti del Kazakhstan hanno inoltre comunicato alla Commissione che 4 compagnie aeree precedentemente attive nel trasporto aereo commerciale hanno cessato questo tipo di attività, hanno ridotto la loro flotta e sono state ricertificate per operazioni di lavoro aereo; si tratta delle seguenti compagnie: Aero Aircompany, AK Suncare Aircompany, Kazair West, Ust-Kamenogorsk Air division of EKA. Pertanto, sulla base dei criteri comuni, i suddetti vettori aerei devono essere rimossi dall elenco di cui all allegato A. (53) Le autorità competenti del Kazakhstan hanno comunicato che, per ordinanza del Primo ministro, non potrà essere rilasciato nessun nuovo COA fino a quando le autorità competenti non saranno in grado di espletare pienamente le proprie responsabilità nei confronti dell ICAO. ( 1 ) 7 aeromobili del tipo Yak -40; 2 aeromobili del tipo Antonov 12; 5 aeromobili del tipo Antonov 24; 1 aeromobile del tipo Tu

12 (54) Air Astana è stata sentita dal comitato per la sicurezza aerea il 21 novembre 2012, per permetterle di fornire aggiornamenti sulla sua flotta che è attualmente in fase di rinnovo e ha quindi illustrato questo aspetto. Essa ha comunicato che diversi aeromobili sono stati eliminati e nuovi aeromobili vengono inseriti nelle flotte esistenti di B767, B757, A320 e Fokker 50, flotte che sono già menzionate all allegato B. Air Astana ha dichiarato e fornito le prove che le prestazioni di sicurezza della sua flotta sono migliorate. Le autorità competenti del Kazakhstan hanno dichiarato che le operazioni degli aeromobili che figurano attualmente sul COA sono soggette ad una certa sorveglianza continua. Le autorità competenti di Aruba hanno inoltre fornito le prove che l aeronavigabilità dell aeromobile immatricolato ad Aruba che figura attualmente sul COA di Air Astana è soggetta ad una sorveglianza continua in conformità alle norme di sicurezza internazionali e che esse ritengono che le norme di aeronavigabilità siano soddisfatte. Inoltre, gli Stati membri e l AESA hanno confermato che non sono state individuate criticità specifiche nelle ispezioni di rampa effettuate negli aeroporti europei nel quadro del programma SAFA. Di conseguenza, in conformità ai criteri comuni, è necessario modificare l elenco di cui all allegato B per consentire, nell ambito dell attuale livello di operazioni, l operatività degli aeromobili del tipo B767, B757, A320 e Fokker 50 che figurano o figureranno sul COA di Air Astana a condizione che tali aeromobili siano immatricolati ad Aruba e che il COA e tutte le modifiche relative siano tempestivamente presentati alla Commissione e a Eurocontrol. (55) Gli Stati membri verificheranno l effettivo rispetto delle norme di sicurezza pertinenti attraverso ispezioni di rampa prioritarie da effettuarsi sugli aeromobili di Air Astana ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012. Qualora i risultati di tali controlli, o qualsiasi altra informazione pertinente, dovessero indicare che le norme di sicurezza internazionali non sono rispettate, la Commissione sarà costretta ad intervenire a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005. (56) La Commissione continua ad appoggiare l ambiziosa riforma del sistema dell aviazione civile intrapresa dalle autorità del Kazakhstan e invita queste autorità a continuare con determinazione i loro sforzi per l istituzione di un sistema di sorveglianza dell aviazione civile in conformità alle norme di sicurezza internazionali. A tal fine incoraggia le suddette autorità a proseguire l attuazione del piano di azioni correttive convenuto con l ICAO, concentrandosi prioritariamente sulle due criticità significative in materia di sicurezza e sulla ricertificazione di tutti gli operatori sotto la loro responsabilità. Una volta che tali criticità significative in materia di sicurezza saranno state risolte in modo soddisfacente per l»icao, la Commissione è pronta a organizzare, con l assistenza dell AESA e il sostegno degli Stati membri, una valutazione in loco per verificare i progressi compiuti e preparare una revisione del caso presso il Comitato per la sicurezza aerea. Vettori aerei del Kirghizistan (57) I vettori aerei stabiliti nella Repubblica del Kirghizistan sono soggetti a divieto operativo dal Il 5 ottobre 2012 a Commissione, assistita dall AESA, ha organizzato una consultazione con le autorità competenti di tale paese durante la quale quest ultime hanno comunicato che il Kirghizistan aveva adottato un nuovo quadro giuridico e che per il governo kirghiso era prioritario ottenere la cancellazione dall elenco di divieto operativo. (58) Le autorità competenti del Kirghizistan hanno fornito informazioni sul cambio del nome dei seguenti vettori aerei: Eastok Avia in Air Bishkek e Dames in State Aviation Enterprise under the Ministry of Emergency Situations (SAEMES). Occorre pertanto modificare di conseguenza l allegato A. (59) Le autorità competenti del Kirghizistan hanno comunicato che è stato rilasciato un COA ai seguenti vettori: Manas Airways, Supreme Aviation e Sky KG Airlines. Tuttavia, non hanno fornito le prove che la sorveglianza in materia di sicurezza di questi vettori aerei venga assicurata in conformità alle norme internazionali di sicurezza. Sulla base dei criteri comuni si ritiene pertanto che i vettori summenzionati debbano essere inseriti nell elenco di cui all allegato A. (60) Le autorità competenti del Kirghizistan hanno fornito alla Commissione le prove della revoca dei seguenti COA: Trast Aero, Asian Air e Kyrgyzstan Airlines. Inoltre, hanno comunicato che i COA di Aerostan e Itek Air sono scaduti e non sono stati rinnovati. Pertanto, sulla base dei criteri comuni, i suddetti vettori aerei devono essere rimossi dall elenco di cui all allegato A. (61) D accordo con le competenti autorità del Kirghizistan, la Commissione mantiene l impegno ad organizzare, con l assistenza dell AESA e il sostegno degli Stati membri, una missione di valutazione della sicurezza nel Kirghizistan per verificare in loco l attuazione delle nuove norme e il livello di sorveglianza soddisfacente di determinati vettori aerei certificati nel Kirghizistan. Vettori aerei della Libia (62) Continuano le consultazioni con l autorità competente libica (LCAA) allo scopo di accertarsi che la Libia stia progredendo nella riforma del proprio sistema di sicurezza dell aviazione civile, in particolare per assicurare che la sorveglianza di sicurezza di tutti i vettori aerei certificati in Libia sia conforme alle norme di sicurezza internazionali. (63) La Commissione, l AESA e alcuni membri del comitato per la sicurezza aerea, in data 15 ottobre 2012, hanno incontrato la LCAA e i rappresentanti di Afriqiyah, Libyan Airlines e Buraq Air, per avere informazioni sui progressi compiuti. La LCAA ha comunicato di aver adottato delle iniziative di regolamentazione revocando i COA ( 1 ) di 16 dei 26 vettori aerei libici. Si è avvalsa ( 1 ) International Company, Tobruk Air Transport, Awsaj Aviation Service, Kalat Aleker Air Company, Alajniha Air Transport, Nayzak Air Transport, Qurina Air Services, Libyan Air Cargo, Air One Nine, Gulf Pearal Airlines, Horizon Airline, North African Air Transport, Madina Air, Assanad Aviation, Benina Air, Awas Aviation. 12

13 dell assistenza di consulenti nel breve termine e di quella dell ICAO nel lungo termine e stanno reclutando un certo numero di piloti e ingegneri supplementari da utilizzare come personale ispettivo. (64) La LCAA ha inoltre comunicato il prossimo avvio di una procedura di ricertificazione in cinque fasi di tutti i vettori aerei libici, a partire da Libyan Airlines e Afriqiyah e che avrebbe riferito sui progressi compiuti nonché fornito relazioni di audit non appena queste saranno disponibili. Contemporaneamente svilupperà e attuerà un sistema di sorveglianza annuale per garantire la conformità ininterrotta alle norme dell ICAO da parte dei loro vettori aerei. (65) Il comitato per la sicurezza aerea ha assistito alle presentazioni della LCAA, di Libyan Airlines e di Afriqiyah il 21 novembre La LCAA ha dichiarato esplicitamente che non sarebbero state tollerate in Libia operazioni non sicure. Esse hanno confermato i dettagli forniti alla riunione del 16 ottobre, in particolare che la relazione di indagine sull incidente che ha coinvolto l A330 di Afriqiyah sarebbe pubblicata entro febbraio 2013, che la procedura di ricertificazione dovrebbe essere completata per quanto riguarda Libyan Airlines e Afriqiyah entro dicembre 2012 e per i restanti vettori aerei entro dicembre Esse hanno inoltre comunicato che avrebbero continuato ad adottare azioni di attuazione ove necessario per limitare i rischi in materia di sicurezza, come era stato fatto nel caso del fermo temporaneo di un A320. (66) Libyan Airlines ha comunicato che le proprie procedure di gestione della sicurezza sono state migliorate come anche la formazione dei propri equipaggi. (68) La Commissione e il comitato per la sicurezza aerea hanno apprezzato il solido piano della LCAA per correggere le carenze in materia di sicurezza presenti nei loro sistemi di aviazione, il calendario realistico per intraprendere azioni e i progressi da compiere. Hanno preso atto che la LCAA avrebbe mantenuto le attuali restrizioni sulle operazioni di ogni vettore libico verso l UE, la Norvegia, la Svizzera e l Islanda fino a quando sarà completata la ricertificazione in cinque fasi e saranno corrette tutte le criticità significative, dopodiché, di concerto con la Commissione, i vettori aerei individuali potrebbero essere autorizzati a riprendere i voli commerciali verso l UE, la Norvegia, la Svizzera e l Islanda. (69) Inoltre, per ogni vettore ricertificato, la LCAA si è impegnata a presentare alla Commissione informazioni dettagliate sulla procedura di ricertificazione e a discutere con la Commissione e con gli Stati membri nei dettagli gli audit, le criticità, le azioni correttive adottate e le iniziative di correzione, assieme ai dettagli dei piani per la sorveglianza continua prima di decidere eventuali allentamenti delle restrizioni. Qualora queste informazioni non riuscissero a dimostrare in modo soddisfacente per la Commissione e gli Stati membri che la procedura di ricertificazione è stata effettivamente completata ed è ora in vigore una sorveglianza continua sostenibile conforme alle norme dell ICAO, la Commissione sarebbe costretta ad adottare misure per impedire ai vettori aerei di operare nello spazio aereo dell UE, della Norvegia, della Svizzera e dell Islanda. Se dovessero essere necessari ulteriori chiarimenti la Commissione può decidere di effettuare una visita in loco prima di procedere ad un allentamento delle restrizioni. (70) Nel caso dei vettori aerei che successivamente sono autorizzati ad operare nell UE, gli Stati membri verificheranno l effettivo rispetto delle norme di sicurezza pertinenti attraverso ispezioni di rampa prioritarie da effettuarsi sugli aeromobili di questi vettori ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012. Qualora i risultati di tali controlli, o qualsiasi altra informazione pertinente, dovessero indicare che le norme di sicurezza internazionali non sono rispettate, la Commissione sarà costretta ad intervenire a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005. (67) Afriqiyah ha informato il comitato per la sicurezza aerea in merito al proprio sistema di garanzia della qualità nonché all uso di organizzazioni di formazione esterne. Il vettore aereo ha comunicato inoltre che, in conseguenza dell incidente all A330, gli orari di volo sono stati modificati per ridurre il rischio di affaticamento del pilota, è stato eseguito un programma di formazione dei piloti sulle procedure di riattaccata (go-around) e si è fatto ricorso all assistenza di esperti esterni per l elaborazione di programmi di sicurezza. Il vettore aereo ha inoltre espresso il desiderio di poter operare verso la Spagna, la Francia, il Regno Unito, l Italia, la Germania e l Austria, una volta che la LCAA avrà abolito le attuali restrizioni. Vettori aerei della Repubblica islamica di Mauritania (71) I vettori aerei certificati in Mauritania figurano nell elenco di cui all allegato A dal novembre 2010 ( 1 ). Le autorità competenti della Mauritania (ANAC) da allora si sono attivamente impegnate in consultazioni con la Commissione allo scopo di aggiornarla sui progressi compiuti nella riforma del regolamento dell aviazione civile e hanno fatto numerose presentazioni a questo riguardo. Il 24 settembre e il 10 ottobre 2012 si sono svolte due riunioni rispettivamente con l ANAC e Mauritania Airlines. L ANAC e Mauritania Airlines sono state sentite anche dal comitato per la sicurezza il 21 novembre (72) L ANAC ha comunicato l avvio di azioni decisive per riformare il sistema di sorveglianza della sicurezza e che sono già stati raggiunti alcuni risultati: in particolare, l adozione di un nuovo codice civile aeronautico, la modifica della normativa sull aeronautica civile per allinearla agli allegati della Convenzione di Chicago, le modifiche ( 1 ) Considerandi da 43 a 51 del regolamento (CE) n. 1071/2010 del 22 novembre 2010, GU L 306 del , pag

14 apportate alla gestione, alla struttura e al personale dell ANAC, nonché l adozione di una serie completa di procedure per la certificazione e la sorveglianza continua dei vettori aerei. (73) L ANAC ha comunicato che sono state adottate efficaci azioni di applicazione delle norme. Ha confermato in particolare che il COA di Mauritania Airways è scaduto il 15 dicembre 2010 e non è stato rinnovato in quanto tale vettore ha cessato l attività. L ANAC ha inoltre comunicato che i certificati e le deroghe detenuti dal vettore aereo Class Aviation sono stati revocati nel gennaio (74) L ICAO ha effettuato due missioni di coordinamento e convalida (ICVM) in Mauritania, in aprile e settembre 2012, per convalidare i progressi compiuti da tale Stato. Le relazioni finali redatte dopo le suddette missioni confermano i progressi importanti compiuti, con un miglioramento del 47 % nel tasso di conformità complessiva alle norme di sicurezza internazionali. Il 1 o ottobre 2012 l ICAO ha confermato alla Commissione i progressi eccezionali compiuti dall ANAC. Queste missioni tuttavia hanno anche confermato la necessità di continuare l attuazione effettiva di tutte le azioni correttive, in particolare per quanto riguarda gli obblighi in materia di sorveglianza e la correzione delle criticità individuate in materia di sicurezza, punti dove l ICAO riferisce che la mancanza di effettiva attuazione delle norme di sicurezza internazionali raggiunge rispettivamente il 51 % e il 58 %. L ANAC ha indicato che intende proseguire le proprie iniziative con determinazione per migliorare ulteriormente la conformità alle norme dell ICAO. (75) Nelle sue consultazioni con l ANAC, la Commissione ha valutato specificamente la solidità del sistema di sorveglianza in materia di sicurezza di Mauritania Airlines International. Sono state individuate delle carenze nella certificazione iniziale di Mauritania Airlines International in quanto il suo COA è stato rilasciato l 8 maggio 2011 senza fornire le prove che le mancate conformità individuate durante la certificazione iniziale della compagnia aerea, in particolare le autorizzazioni di RVSM (minima separazione verticale ridotta), la mancanza di monitoraggio di dati di volo e la mancanza di personale di terra, siano state effettivamente corrette prima del rilascio del COA. L ANAC e Mauritania Airlines International tuttavia hanno comunicato e fornito le prove che tutte le carenze in questione sono state corrette in data 25 ottobre L ANAC ha inoltre dichiarato e fornito le prove che tale vettore è ora soggetto a sorveglianza continua adeguata in conformità alle norme internazionali di sicurezza. (76) Il comitato per la sicurezza aerea apprezza gli importanti progressi riferiti dalle autorità competenti della Mauritania per quanto riguarda la correzione delle carenze individuate dall ICAO e nella risoluzione delle carenze individuate nella certificazione iniziale di Mauritania Airlines International. Tenendo conto delle efficaci azioni di attuazione decise e attuate dall ANAC nei confronti degli altri vettori aerei che nel frattempo hanno cessato l attività, sulla base dei criteri comuni, si ritiene che tutti i vettori aerei certificati in Mauritania debbano essere rimossi dall elenco di cui all allegato A. (77) L ANAC ha dichiarato e confermato per iscritto che Mauritania Airlines International non intende riprendere i voli verso l UE nel breve termine, con l eccezione di Las Palmas de Gran Canaria (Spagna) e non prima del febbraio (78) Le autorità competenti spagnole hanno dichiarato di aver fornito assistenza tecnica all ANAC e hanno confermato di poter autorizzare la ripresa dei voli verso Las Palmas de Gran Canaria. (79) Gli Stati membri verificheranno l effettivo rispetto delle norme di sicurezza pertinenti attraverso ispezioni di rampa prioritarie, da effettuarsi sugli aeromobili dei vettori aerei titolari di licenze rilasciate in Mauritania, ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012. (80) La Commissione intende effettuare, con l assistenza dell AESA e l appoggio degli Stati membri, una missione di valutazione della sicurezza in loco per confermare l attuazione soddisfacente delle misure prese dall ANAC. (81) Qualora i risultati di tali controlli, o qualsiasi altra informazione pertinente, dovessero indicare che le norme di sicurezza internazionali non sono rispettate, la Commissione sarà costretta ad intervenire a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005. Vettori aerei delle Filippine (82) I vettori aerei certificati nelle Filippine figurano nell elenco di cui all allegato A dal 31 marzo 2010 ( 1 ). Le consultazioni con le competenti autorità delle Filippine (CAAP) sono proseguite da allora con lo scopo di ottenere informazioni sui progressi compiuti nella riforma del regolamento dell aviazione civile. Si sono tenute diverse presentazioni e il 18 novembre 2012 è stata organizzata una videoconferenza tra la Commissione, assistita dall AESA, e la CAAP. (83) La CAAP ha comunicato che l ICAO ha effettuato una missione di coordinamento e convalida in loco (ICVM), nell ottobre del 2012, esprimendo un parere sui suoi risultati preliminari, che indicano un tasso di miglioramento del 7 % nella conformità alle norme dell ICAO. Tuttavia, le criticità significative in materia di sicurezza notificate dall ICAO a tutte le parti contraenti della Convenzione di Chicago per quanto riguarda la sorveglianza in materia di sicurezza degli operatori aerei, restano irrisolte e ulteriori criticità sotto il profilo della sicurezza sono state evidenziate dall ICAO per quanto riguarda l immatricolazione degli aeromobili. (84) La CAAP ha confermato che AviaTour Fly In è rimasto coinvolto, il 18 agosto 2012, in un secondo incidente che ha provocato vittime, oltre a quello avvenuto nel marzo 2012 ( 2 ). La CAAP non ha dato risposte adeguate alle richieste di informazioni della Commissione, omettendo in particolare di fornire informazioni in merito alla ( 1 ) Considerandi da 74 a 87 del regolamento (UE) n. 273/2010 del 30 marzo 2010, GU L 84 del , pag. 32. ( 2 ) Considerando 43 del regolamento (UE) n. 295/2012 del 3 aprile 2012, GU L 98 del , pag

15 validità del COA del suddetto vettore aereo che, in base alle precedenti comunicazioni, doveva scadere il 14 agosto 2012, e in merito ai risultati delle indagini in corso sui due incidenti. (85) Mentre la Commissione era stata informata che i vettori aerei South West Air Corporation, Airgurus e Skyjet avrebbero iniziato l attività di trasporto aereo commerciale, la CAAP non ha dato risposte adeguate alle richieste di informazioni della Commissione, omettendo in particolare di fornire i COA di questi vettori aerei assieme alle specifiche operative complete; inoltre essa non ha dimostrato che la certificazione e la sorveglianza continua di detti vettori è pienamente conforme alle norme internazionali di sicurezza in vigore. Sulla base dei criteri comuni si ritiene pertanto che i vettori summenzionati debbano essere inseriti nell elenco di cui all allegato A. (86) La Commissione continua a sostenere la riforma del sistema dell aviazione civile intrapresa dalle autorità competenti delle Filippine e invita queste autorità a continuare con determinazione i loro sforzi per l istituzione di un sistema di sorveglianza dell aviazione civile conforme alle norme di sicurezza internazionali. A questo fine essa incoraggia le suddette autorità a continuare nell attuazione del piano di azioni correttive convenuto con la FAA e l ICAO, concentrandosi prioritariamente sulle criticità significative in materia di sicurezza non ancora risolte, sulla ricertificazione di tutti gli operatori sotto la loro responsabilità e su efficaci azioni di applicazione delle norme nel caso di criticità in materia di sicurezza o violazioni della normativa applicabile. Una volta che la FAA avrà modificato la propria valutazione di conformità delle Filippine alle norme di sicurezza internazionali e che tutte le criticità significative in materia di sicurezza saranno state corrette in modo soddisfacente per l ICAO, la Commissione è pronta a organizzare, con l assistenza dell AESA e il sostegno degli Stati membri, una valutazione in loco per verificare i progressi compiuti e preparare una revisione del caso presso il Comitato per la sicurezza aerea. Aviazione giordana (87) Dal 30 settembre al 4 ottobre 2012 la Commissione, assistita dall AESA, ha effettuato una visita di valutazione in materia di sicurezza nel Regno hascemita di Giordania, allo scopo di verificare l attuazione delle misure intraprese dalle autorità competenti per l aviazione civile (Commissione di regolamentazione dell aviazione civile CARC) e dal vettore aereo Jordan Aviation (PSC) per correggere le criticità in materia di sicurezza descritte nel regolamento (CE) n. 1197/2011. (88) Nel corso della visita, la CARC ha fornito alla squadra di valutazione le prove dell efficacia del proprio piano di azioni correttive e preventive sviluppato e attuato dopo l imposizione di restrizioni operative da parte dell UE al vettore aereo Jordan Aviation. Essa ha anche dimostrato di essere ora in grado di espletare i propri obblighi in virtù delle norme dell ICAO per la sorveglianza degli operatori ai quali ha rilasciato un COA. La squadra di valutazione ha riferito in merito alla credibilità dell impegno preso dalla CARC di attuare il proprio piano di azioni correttive e preventive, ai significativi miglioramenti raggiunti finora nonché all approccio costruttivo, cooperativo e aperto nell affrontare le carenze individuate nelle loro procedure. Pur ottenendo conferma che le procedure esistenti per quanto riguarda la sorveglianza possono garantire che i vettori aerei intraprendano tempestivamente efficaci azioni correttive qualora vengano individuate carenze in materia di sicurezza, la squadra di valutazione ha tuttavia identificato delle aree da migliorare, in particolare per quanto riguarda la procedura relativa all approvazione della lista degli equipaggiamenti minimi (MEL) nonché quella relativa all autorizzazione del trasporto di merci pericolose. (89) Dal novembre 2011 il vettore aereo Jordan Aviation è soggetto a stretta sorveglianza da parte della CARC incentrata principalmente sulle ispezioni di rampa, sulle ispezioni in volo, sugli esami dell aeronavigabilità degli aeromobili e sull esame dell organizzazione di gestione dell aeronavigabilità continua. Jordan Aviation è stato inoltre sottoposto a valutazione di conformità ai regolamenti dell aviazione civile giordana nel corso di un audit annuale. I risultati di questi audit indicano un significativo miglioramento per quanto riguarda la gestione della aeronavigabilità continua. Inoltre, oltre alla richiesta dell operatore aereo di aggiungere un nuovo tipo di aeromobile (Airbus A ) alla propria flotta, la CARC ha proceduto alla valutazione della capacità di Jordan Aviation di adottare un nuovo tipo di aeromobile. La modifica del COA è stata completata il 9 maggio 2012 e l Airbus A è stato aggiunto alle specifiche operative del COA di Jordan Aviation. (90) Nel corso della visita la squadra di valutazione ha ottenuto le prove dell efficacia del piano di azioni correttive e preventive sviluppato e attuato da Jordan Aviation. Mentre il suddetto vettore aereo ha potuto dimostrare che il sistema adottato per la gestione della aeronavigabilità continua è ora in grado di assicurare l aeronavigabilità dei suoi aeromobili, la squadra ha tuttavia individuato delle aree da migliorare, in particolare per quanto riguarda le procedure per operare una nuova rotta e la programmazione degli equipaggi. (91) In seguito alla richiesta presentata dalla CARC e da Jordan Aviation relativa al riesame delle restrizioni operative imposte dal regolamento (CE) n. 1197/2011 e considerando soddisfatte le pertinenti condizioni, la CARC e Jordan Aviation sono state invitate a esporre la propria posizione presso il comitato per la sicurezza aerea. L audizione si è svolta il 21 novembre Durante la riunione la CARC e Jordan Aviation hanno fornito anche i dettagli del piano di azioni correttive adottato per risolvere le criticità individuate durante la visita in loco. (92) Il comitato per la sicurezza aerea ha apprezzato i miglioramenti ottenuti dalla CATC e da Jordan Aviation nell attuazione delle norme di sicurezza internazionali e ha ritenuto che non siano più necessarie ulteriori limitazioni al suddetto vettore aereo. Di conseguenza, sulla base dei criteri comuni, si ritiene che Jordan Aviation debba essere rimosso dall elenco di cui all allegato B. 15

16 (93) Gli Stati membri verificheranno l effettivo rispetto delle norme di sicurezza pertinenti attraverso ispezioni di rampa prioritarie da effettuarsi sugli aeromobili del suddetto vettore ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012. Air Madagascar (94) Il vettore aereo Air Madagascar è soggetto a restrizioni operative e figura nell elenco di cui all allegato B ai sensi del regolamento (CE) n. 390/2011. Le consultazioni con le competenti autorità del Madagascar (ACM) e Air Madagascar proseguono allo scopo di ottenere aggiornamenti in merito ai progressi compiuti nell attuazione di azioni correttive. VIM AVIA, certificato nella Federazione russa, per correggere le criticità in materia di sicurezza descritte nei regolamenti (CE) n. 1197/2011 ( 1 ) e n. 295/2012 ( 2 ). Questa valutazione di sicurezza ha incluso visite alla sede centrale di FATA, nonché alla sede centrale di VIM AVIA, alle strutture di manutenzione del vettore aereo presso l aeroporto di Domodedovo e un ispezione di rampa di uno degli aeromobili della sua flotta. I risultati di questa valutazione hanno rivelato che complessivamente VIM AVIA ha progredito nell adozione di un sistema di gestione della sicurezza. Per quanto riguarda i piani d azioni correttive di VIM AVIA, tuttavia, è emerso che tre delle 12 azioni correttive non hanno potuto essere effettivamente attuate. VIM AVIA è stato invitato a riesaminare e completare il proprio piano d azione di conseguenza prima di riprendere i voli verso l UE. (95) L ICAO ha effettuato una missione di convalida coordinata (ICVM) dal 21 al 25 maggio 2012 che ha confermato i progressi compiuti in quanto la mancata attuazione effettiva delle norme ICAO è stata valutata pari al 44,4 % rispetto al precedente 70,7 %. Questa missione tuttavia ha anche confermato la necessità di continuare l attuazione effettiva di tutte le azioni correttive, in particolare per quanto riguarda le norme relative alla formazione e alle qualifiche del personale tecnico, gli obblighi in materia di sorveglianza e la correzione delle criticità individuate in materia di sicurezza, aree dove le norme dell ICAO non sono state effettivamente applicate nella misura rispettivamente del 67 %, del 58 % e dell 86 %. (96) In seguito alla loro richiesta l ACM e il vettore aereo Air Madagscar sono stati sentiti dal comitato per la sicurezza aerea il 20 novembre Sono stati illustrati i progressi compiuti nell attuazione dei rispettivi piani d azione. L ACM ha inoltre comunicato di aver stipulato un contratto biennale per beneficiare di un assistenza tecnica a sostegno dell attività di sorveglianza in materia di sicurezza. Il comitato per la sicurezza aerea ha preso atto dei progressi riferiti e ha apprezzato gli sforzi compiuti dall ACM per migliorare la propria capacità di espletare gli obblighi relativi alle norme dell ICAO. (97) Il comitato per la sicurezza aerea esorta l ACM a continuare ad adoperarsi per la correzione di tutte le non conformità individuate nel corso dell audit ICVM effettuata dall ICAO e in particolare nel settore della sorveglianza degli operatori aerei certificati nel Madagascar. La Commissione europea, con l assistenza dell AESA e il sostegno degli Stati membri, è pronta ad effettuare una valutazione in loco una volta che l attuazione dei piani di azione di ACM e Air Madagascar sia sufficientemente avanzata. Vim Avia della Federazione russa (98) La Commissione, con l assistenza dell AESA e di alcuni Stati membri, ha effettuato una visita di valutazione in materia di sicurezza nella Federazione russa dal 4 all 8 giugno 2012, allo scopo di verificare l attuazione soddisfacente delle misure intraprese dalle autorità competenti della Federazione russa (FATA) e dal vettore aereo (99) Il 20 giugno 2012 FATA ha informato la Commissione che il vettore aereo aveva ricevuto una nuova autorizzazione, con effetto da tale data, ad operare voli verso e dall UE in quanto erano state completate correttamente le azioni correttive supplementari relative a queste tre aree. (100) La Commissione, dopo aver esaminato le misure supplementari comunicate, ha espresso i propri dubbi che la compagnia abbia potuto completarle effettivamente in così poco tempo. È stata inoltre richiamata l attenzione delle autorità russe competenti sui risultati insoddisfacenti di un ispezione di rampa effettuata in Spagna il 26 giugno 2012 ( 3 ), che ha individuato carenze nell aeronavigabilità continua e nei servizi di manutenzione di VIM AVIA. Le autorità russe competenti sono state inoltre invitate a fornire informazioni su un grave incidente accaduto a VIM AVIA il 24 giugno (101) Alla luce di quanto precede, la Commissione, l AESA e alcuni membri del comitato per la sicurezza aerea hanno tenuto una riunione il 19 ottobre 2012 con le competenti autorità russe e con VIM AVIA. VIM AVIA ha comunicato che sono state adottate misure correttive che hanno risolto tutte le questioni ancora aperte individuate nella relazione finale della missione di valutazione della sicurezza in Russia effettuata nel giugno 2012 e ha fornito le prove della conclusione delle azioni dopo la riunione. FATA ha comunicato che sono state avviate due indagini in seguito ad un grave incidente occorso a VIM AVIA il 24 giugno 2012 e ha fornito una sintesi delle proprie conclusioni. (102) La Spagna ha confermato al comitato per la sicurezza aerea che tutte le criticità individuate nel corso delle ultime ispezioni di rampa effettuate in Spagna su VIM AVIA erano state corrette. La Spagna ha inoltre dato notizia di una riunione tenutasi a Madrid con i rappresentanti di VIM AVIA e ha sottolineato l atteggiamento collaborativo assunto dalla compagnia aerea. ( 1 ) GU L 303 del , pag. 14. ( 2 ) GU L 98 del , pag. 13. ( 3 ) N. AESA-E

17 (103) Gli Stati membri verificheranno l effettivo rispetto delle norme di sicurezza pertinenti attraverso ispezioni di rampa prioritarie da effettuarsi sugli aeromobili del suddetto vettore negli aeroporti europei. Qualora i risultati di queste ispezioni di rampa evidenziassero nuovamente criticità in materia di sicurezza per quanto riguarda le operazioni di VIM AVIA, la Commissione sarà costretta ad intervenire nel quadro del regolamento (CE) n. 2111/2005. Vettori aerei del Ruanda (104) Il 9 maggio 2012 le autorità competenti del Ruanda hanno scritto alla Commissione fornendo le prove che il COA di Silverback Cargo Freighters era stato revocato il 30 ottobre Di conseguenza, sulla base dei criteri comuni, si ritiene che il suddetto vettore debba essere rimosso dall elenco di cui all allegato A. (105) La Commissione e il comitato per la sicurezza aerea, tuttavia, osservano che il Ruanda resta soggetto ad una criticità significativa in materia di sicurezza dichiarata in seguito all audit USOAP dell ICAO nel 2007 e notificata dall ICAO a tutti gli Stati parti contraenti della Convenzione di Chicago. La Commissione pertanto esorta le autorità competenti del Ruanda a continuare i loro sforzi per risolvere le questioni di sicurezza e continuerà a seguire da vicino la situazione esistente in Ruanda in materia di sicurezza per assicurare che eventuali residue criticità in materia di sicurezza siano efficacemente corrette, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 474/2006 è così modificato: 1. l allegato A è sostituito dal testo che figura nell allegato A del presente regolamento; 2. l allegato B è sostituito dal testo che figura nell allegato B del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2012 Per la Commissione, a nome del presidente Joaquín ALMUNIA Vicepresidente 17

18 ALLEGATO «ALLEGATO A ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A DIVIETO OPERATIVO NEL TERRITORIO DELL UNIONE EUROPEA ( 1 ) Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa) Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio Codice ICAO di designazione della compagnia aerea Stato dell operatore BLUE WING AIRLINES SRBWA-01/2002 BWI Suriname CONSORCIO VENEZOLANO DE IN DUSTRIAS AERONAUTICAS Y SERVI CIOS AEREOS, SA «CONVIASA» VCV-DB-10 VCV Repubblica bolivariana del Venezuela MERIDIAN AIRWAYS LTD AOC 023 MAG Repubblica del Ghana Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell Afghanistan responsabili della sorveglianza dell applicazione delle norme, compresi i seguenti: Repubblica islamica di Afghanistan ARIANA AFGHAN AIRLINES AOC 009 AFG Repubblica islamica di Afghanistan KAM AIR AOC 001 KMF Repubblica islamica di Afghanistan PAMIR AIRLINES Sconosciuto PIR Repubblica islamica di Afghanistan SAFI AIRWAYS AOC 181 SFW Repubblica islamica di Afghanistan Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell Angola responsabili della sorveglianza dell applicazione delle norme, ad eccezione di TAAG Angola Airlines, ripreso nell allegato B, compresi i seguenti: Repubblica d Angola AEROJET AO /11 Sconosciuto Repubblica d Angola AIR26 AO /11-DCD DCD Repubblica d Angola Air Gicango 009 Sconosciuto Repubblica d Angola AIR JET AO /11-MBC MBC Repubblica d Angola AIR NAVE 017 Sconosciuto Repubblica d Angola ANGOLA AIR SERVICES 006 Sconosciuto Repubblica d Angola Diexim 007 Sconosciuto Repubblica d Angola FLY540 AO FLYA Sconosciuto Repubblica d Angola GIRA GLOBO 008 GGL Repubblica d Angola ( 1 ) I vettori aerei elencati nell allegato A possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) di un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza. 18

19 Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa) Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio Codice ICAO di designazione della compagnia aerea Stato dell operatore HELIANG 010 Sconosciuto Repubblica d Angola HELIMALONGO AO /11 Sconosciuto Repubblica d Angola MAVEWA 016 Sconosciuto Repubblica d Angola SONAIR AO /10-SOR SOR Repubblica d Angola Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Benin responsabili della sorveglianza dell applicazione delle norme, compresi i seguenti: Repubblica del Benin AERO BENIN PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ ANAC/DEA/SCS AEB Repubblica del Benin AFRICA AIRWAYS Sconosciuto AFF Repubblica del Benin ALAFIA JET PEA No 014/ANAC/ MDCTTTATP-PR/DEA/ SCS N/A Repubblica del Benin BENIN GOLF AIR PEA No 012/MDCTTP- PR/ANAC/DEA/SCS. BGL Repubblica del Benin BENIN LITTORAL AIRWAYS PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ ANAC/DEA/SCS. LTL Repubblica del Benin COTAIR PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ ANAC/DEA/SCS. COB Repubblica del Benin ROYAL AIR PEA No 11/ANAC/ MDCTTP-PR/DEA/SCS BNR Repubblica del Benin TRANS AIR BENIN PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ ANAC/DEA/SCS TNB Repubblica del Benin Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Congo responsabili della supervisione delle norme, compresi i seguenti: Repubblica del Congo AERO SERVICE RAC RSR Repubblica del Congo CANADIAN AIRWAYS CONGO RAC Sconosciuto Repubblica del Congo EMERAUDE RAC Sconosciuto Repubblica del Congo EQUAFLIGHT SERVICES RAC EKA Repubblica del Congo EQUAJET RAC Sconosciuto Repubblica del Congo EQUATORIAL CONGO AIRLINES SA. RAC Sconosciuto Repubblica del Congo MISTRAL AVIATION RAC Sconosciuto Repubblica del Congo 19

20 Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa) Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio Codice ICAO di designazione della compagnia aerea Stato dell operatore TRANS AIR CONGO RAC Sconosciuto Repubblica del Congo Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica democratica del Congo (DRC) responsabili della sorveglianza dell applicazione delle norme, compresi i seguenti: Repubblica democratica del AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER 104/CAB/MIN/TVC/2012 Sconosciuto Repubblica democratica del AIR FAST CONGO 409/CAB/MIN/TVC/ 0039/2010 Sconosciuto Repubblica democratica del AIR KASAI 409/CAB/MIN/TVC/ 0053/2010 Sconosciuto Repubblica democratica del AIR KATANGA 409/CAB/MIN/TVC/ 0056/2010 Sconosciuto Repubblica democratica del AIR TROPIQUES 409/CAB/MIN/TVC/ 00625/2010 Sconosciuto Repubblica democratica del BLUE AIRLINES 106/CAB/MIN/TVC/2012 BUL Repubblica democratica del BRAVO AIR CONGO 409/CAB/MIN/TC/ 0090/2006 BRV Repubblica democratica del BUSINESS AVIATION 409/CAB/MIN/TVC/ 048/09 ABB Repubblica democratica del BUSY BEE CONGO 409/CAB/MIN/TVC/ 0064/2010 Sconosciuto Repubblica democratica del CETRACA AVIATION SERVICE 105/CAB/MIN/TVC/2012 CER Repubblica democratica del CHC STELLAVIA 409/CAB/MIN/TC/ 0050/2006 Sconosciuto Repubblica democratica del CONGO EXPRESS 409/CAB/MIN/TVC/ 083/2009 EXY Repubblica democratica del COMPAGNIE AFRICAINE D AVIATION (CAA) 409/CAB/MIN/TVC/ 0050/2010 CAA Repubblica democratica del DOREN AIR CONGO 102/CAB/MIN/TVC/2012 Sconosciuto Repubblica democratica del ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA) 409/CAB/MIN/TVC/ 003/08 EWS Repubblica democratica del FilaIR 409/CAB/MIN/TVC/ 037/08 FIL Repubblica democratica del FLY CONGO 409/CAB/MIN/TVC/ 0126/2012 Sconosciuto Repubblica democratica del GALAXY KAVATSI 409/CAB/MIN/TVC/ 027/08 Sconosciuto Repubblica democratica del 20

21 Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa) Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio Codice ICAO di designazione della compagnia aerea Stato dell operatore GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR) 409/CAB/MIN/TVC/ 053/09 Sconosciuto Repubblica democratica del GOMA EXPRESS 409/CAB/MIN/TC/ 0051/2011 Sconosciuto Repubblica democratica del GOMAIR 409/CAB/MIN/TVC/ 011/2011 Sconosciuto Repubblica democratica del HEWA BORA AIRWAYS (HBA) 409/CAB/MIN/TVC/ 038/08 ALX Repubblica democratica del International Trans Air Business (ITAB) 409/CAB/MIN/TVC/ 0065/2010 Sconosciuto Repubblica democratica del JET CONGO AIRWAYS Sconosciuto Sconosciuto Repubblica democratica del KATANGA EXPRESS 409/CAB/MIN/TVC/ 0083/2010 Sconosciuto Repubblica democratica del KATANGA WINGS 409/CAB/MIN/TVC/ 0092/2011 Sconosciuto Repubblica democratica del KIN AVIA 409/CAB/MIN/TVC/ 0059/2010 Sconosciuto Repubblica democratica del KORONGO AIRLINES 409/CAB/MIN/TVC/ 001/2011 Sconosciuto Repubblica democratica del Lignes Aériennes Congolaises (LAC) Firma ministeriale (decreto N. 78/205) LCG Repubblica democratica del MALU AVIATION 098/CAB/MIN/TVC/2012 Sconosciuto Repubblica democratica del MANGO AIRLINES 409/CAB/MIN/TVC/ 009/2011 Sconosciuto Repubblica democratica del MANGO AVIATION 409/CAB/MIN/TVC/ 034/08 Sconosciuto Repubblica democratica del SAFE AIR COMPANY 409/CAB/MIN/TVC/ 025/08 Sconosciuto Repubblica democratica del SERVICES AIR 103/CAB/MIN/TVC/2012 Sconosciuto Repubblica democratica del STELLAR AIRWAYS AAC/DG/DTA/TM/ 787/2011 Sconosciuto Repubblica democratica del SWALA AVIATION 409/CAB/MIN/TVC/ 0084/2010 Sconosciuto Repubblica democratica del TMK AIR COMMUTER 409/CAB/MIN/TVC/ 044/09 Sconosciuto Repubblica democratica del TRACEP CONGO/TRACEP CONGO AVIATION 409/CAB/MIN/TVC/ 0085/2010 Sconosciuto Repubblica democratica del 21

22 Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa) Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio Codice ICAO di designazione della compagnia aerea Stato dell operatore TRANS AIR CARGO SERVICES 409/CAB/MIN/TVC/ 073/2011 Sconosciuto Repubblica democratica del WILL AIRLIFT 409/CAB/MIN/TVC/ 0247/2011 Sconosciuto Repubblica democratica del WIMBI DIRA AIRWAYS 409/CAB/MIN/TVC/ 039/08 WDA Repubblica democratica del ZAABU INTERNATIONAL 409/CAB/MIN/TVC/ 049/09 Sconosciuto Repubblica democratica del Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità di Gibuti responsabili della sorveglianza dell applicazione delle norme, compresi i seguenti: Repubblica di Gibuti DAALLO AIRLINES Sconosciuto DAO Repubblica di Gibuti Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Guinea equatoriale responsabili della sorveglianza dell applicazione delle norme, compresi i seguenti: Repubblica della Guinea equatoriale Cronos AIRLINES 2011/0004/MTTCT/ DGAC/SOPS Sconosciuto Repubblica della Guinea equatoriale CEIBA INTERCONTINENTAL 2011/0001/MTTCT/ DGAC/SOPS CEL Repubblica della Guinea equatoriale Punto Azul 2012/0006/MTTCT/ DGAC/SOPS Sconosciuto Repubblica della Guinea equatoriale TANGO AIRWAYS Sconosciuto Sconosciuto Repubblica della Guinea equatoriale Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell Eritrea responsabili della sorveglianza dell applicazione delle norme, compresi i seguenti: Stato di Eritrea ERITREAN AIRLINES COA N. 004 ERT Stato di Eritrea NASAIR ERITREA COA N. 005 NAS Stato di Eritrea Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica d Indonesia responsabili della sorveglianza dell applicazione delle norme, con l eccezione di Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines, Ekspres Transportasi Antarbenua, Indonesia Air Asia e Metro Batavia, compresi i seguenti: Repubblica di Indonesia AIR BORN INDONESIA Sconosciuto Repubblica di Indonesia AIR PACIFIC UTAMA Sconosciuto Repubblica di Indonesia 22

23 Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa) Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio Codice ICAO di designazione della compagnia aerea Stato dell operatore ALFA TRANS DIRGANTATA Sconosciuto Repubblica di Indonesia ANGKASA SUPER SERVICES Sconosciuto Repubblica di Indonesia ASCO NUSA AIR Sconosciuto Repubblica di Indonesia ASI PUDJIASTUTI Sconosciuto Repubblica di Indonesia AVIASTAR MANDIRI Sconosciuto Repubblica di Indonesia CITILINK INDONESIA Sconosciuto Repubblica di Indonesia DABI AIR NUSANTARA Sconosciuto Repubblica di Indonesia DERAYA AIR TAXI DRY Repubblica di Indonesia DERAZONA AIR SERVICE DRZ Repubblica di Indonesia DIRGANTARA AIR SERVICE DIR Repubblica di Indonesia EASTINDO Sconosciuto Repubblica di Indonesia Enggang Air Service ' Sconosciuto Repubblica di Indonesia Ersa Eastern Aviation Sconosciuto Repubblica di Indonesia GATARI AIR SERVICE GHS Repubblica di Indonesia HEAVY LIFT Sconosciuto Repubblica di Indonesia INDONESIA AIR TRANSPORT IDA Repubblica di Indonesia INTAN ANGKASA AIR SERVICE Sconosciuto Repubblica di Indonesia JAYAWIJAYA DIRGANTARA Sconosciuto Repubblica di Indonesia JOHNLIN AIR TRANSPORT Sconosciuto Repubblica di Indonesia KAL STAR KLS Repubblica di Indonesia KARTIKA AIRLINES KAE Repubblica di Indonesia KURA-KURA AVIATION KUR Repubblica di Indonesia LION MENTARI AIRLINES LNI Repubblica di Indonesia MANUNGGAL AIR SERVICE Sconosciuto Repubblica di Indonesia Matthew Air Nusantara Sconosciuto Repubblica di Indonesia MERPATI NUSANTARA AIRLINES MNA Repubblica di Indonesia MIMIKA AIR Sconosciuto Repubblica di Indonesia NATIONAL UTILITY HELICOPTER Sconosciuto Repubblica di Indonesia 23

24 Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa) Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio Codice ICAO di designazione della compagnia aerea Stato dell operatore NUSANTARA AIR CHARTER Sconosciuto Repubblica di Indonesia NUSANTARA BUANA AIR Sconosciuto Repubblica di Indonesia PACIFIC ROYALE AIRWAYS Sconosciuto Repubblica di Indonesia PEGASUS AIR SERVICES Sconosciuto Repubblica di Indonesia PELITA AIR SERVICE PAS Repubblica di Indonesia PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA Sconosciuto Repubblica di Indonesia PURA WISATA BARUNA Sconosciuto Repubblica di Indonesia RIAU AIRLINES RIU Repubblica di Indonesia SAYAP GARUDA INDAH Sconosciuto Repubblica di Indonesia SKY AVIATION Sconosciuto Repubblica di Indonesia SMAC SMC Repubblica di Indonesia SRIWIJAYA AIR SJY Repubblica di Indonesia SURVEI UDARA PENAS Sconosciuto Repubblica di Indonesia SURYA AIR Sconosciuto Repubblica di Indonesia TransNusa Aviation Mandiri Sconosciuto Repubblica di Indonesia TRANSWISATA PRIMA AVIATION Sconosciuto Repubblica di Indonesia TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE XAR Repubblica di Indonesia TRAVIRA UTAMA Sconosciuto Repubblica di Indonesia TRI MG INTRA ASIA AIRLINES TMG Repubblica di Indonesia TRIGANA AIR SERVICE TGN Repubblica di Indonesia UNINDO Sconosciuto Repubblica di Indonesia WING ABADI AIRLINES WON Repubblica di Indonesia Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Kazakhstan responsabili della sorveglianza dell applicazione delle norme, ad eccezione di Air Astana, compresi i seguenti: Repubblica del Kazakhstan AIR ALMATY AK LMY Repubblica del Kazakhstan AIR TRUST AIRCOMPANY AK RTR Repubblica del Kazakhstan ASIA CONTINENTAL Airlines AK CID Repubblica del Kazakhstan 24

25 Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa) Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio Codice ICAO di designazione della compagnia aerea Stato dell operatore ATMA AIRLINES AK AMA Repubblica del Kazakhstan AVIA-JAYNAR/avia-zhaynar AK SAP Repubblica del Kazakhstan BEYBARS AIRCOMPANY AK BBS Repubblica del Kazakhstan BEK AIR AK BEK Repubblica del Kazakhstan BURUNDAYAVIA AIRLINES AK BRY Repubblica del Kazakhstan COMLUX-KZ AK KAZ Repubblica del Kazakhstan DETA AIR AK DET Repubblica del Kazakhstan EAST WING AK EWZ Repubblica del Kazakhstan LUK AERO (FORMER EASTERN EXPRESS) AK LIS Repubblica del Kazakhstan EURO-ASIA AIR AK EAK Repubblica del Kazakhstan EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL AK KZE Repubblica del Kazakhstan FLY JET KZ AK FJK Repubblica del Kazakhstan INVESTAVIA AK TLG Repubblica del Kazakhstan IRTYSH AIR AK MZA Repubblica del Kazakhstan JET AIRLINES AK SOZ Repubblica del Kazakhstan JET ONE AK JKZ Repubblica del Kazakhstan KAZAIR JET AK KEJ Repubblica del Kazakhstan KAZAIRTRANS AIRLINE AK KUY Repubblica del Kazakhstan KAZAVIASPAS AK KZS Repubblica del Kazakhstan MEGA Airlines AK MGK Repubblica del Kazakhstan Prime aviation AK PKZ Repubblica del Kazakhstan SAMAL AIR AK SAV Repubblica del Kazakhstan SEMEYAVIA AK SMK Repubblica del Kazakhstan SCAT AK VSV Repubblica del Kazakhstan ZHETYSU AIRCOMPANY AK JTU Repubblica del Kazakhstan Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Kirghizistan responsabili della sorveglianza dell applicazione delle norme, compresi i seguenti: Repubblica del Kirghizistan 25

26 Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa) Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio Codice ICAO di designazione della compagnia aerea Stato dell operatore AIR MANAS 17 MBB Repubblica del Kirghizistan Avia Traffic Company 23 AVJ Repubblica del Kirghizistan CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS) 13 CBK Repubblica del Kirghizistan Click Airways 11 CGK Repubblica del Kirghizistan STATE AVIATION ENTERPRISE UN DER THE MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS (SAEMES) AIR BISHKEK (FORMERLY EASTOK AVIA) 20 DAM Repubblica del Kirghizistan 15 EEA Repubblica del Kirghizistan KYRGYZ TRANS AVIA 31 KTC Repubblica del Kirghizistan Kyrgyzstan 03 LYN Repubblica del Kirghizistan MANAS AIRWAYS 42 BAM Repubblica del Kirghizistan S GROUP AVIATION 6 SGL Repubblica del Kirghizistan SKY KG AIRLINES 41 KGK Repubblica del Kirghizistan Sky Way air 39 SAB Repubblica del Kirghizistan SUPREME AVIATION 40 SGK Repubblica del Kirghizistan VALOR AIR 07 VAC Repubblica del Kirghizistan Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Liberia responsabili della sorveglianza dell applicazione delle norme: Repubblica di Liberia Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Gabon responsabili della sorveglianza dell applicazione delle norme, con l eccezione di Gabon Airlines, Afrijet e SN2AG, inseriti nell allegato B, compresi i seguenti: Repubblica gabonese AFRIC AVIATION 010/MTAC/ANAC- G/DSA Sconosciuto Repubblica gabonese AIR SERVICES SA 004/MTAC/ANAC- G/DSA RVS Repubblica gabonese AIR TOURIST (ALLEGIANCE) 007/MTAC/ANAC- G/DSA LGE Repubblica gabonese NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE) 008/MTAC/ANAC- G/DSA NRG Repubblica gabonese SCD AVIATION 005/MTAC/ANAC- G/DSA SCY Repubblica gabonese 26

27 Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa) Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio Codice ICAO di designazione della compagnia aerea Stato dell operatore SKY GABON 009/MTAC/ANAC- G/DSA SKG Repubblica gabonese SOLENTA AVIATION GABON 006/MTAC/ANAC- G/DSA Sconosciuto Repubblica gabonese Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Mozambico responsabili della sorveglianza dell applicazione delle norme, compresi i seguenti: Repubblica del Mozambico Aero-Servicos sarl MOZ-08 Sconosciuto Repubblica del Mozambico Aerovisao de Mozambique Sconosciuto Sconosciuto Repubblica del Mozambico CFA Mozambique MOZ-10 Sconosciuto Repubblica del Mozambico CFM-Transportes e trabalho aereo sa MOZ-07 Sconosciuto Repubblica del Mozambico Emilio Air Charter lda MOZ-05 Sconosciuto Repubblica del Mozambico ETA Air Charter LDA MOZ-04 Sconosciuto Repubblica del Mozambico Helicopteros Capital MOZ-11 Sconosciuto Repubblica del Mozambico KAYA AIRLINES MOZ-09 Sconosciuto Repubblica del Mozambico Mozambique Airlines (linhas aereas de moçambique) MOZ-01 LAM Repubblica del Mozambico Mozambique Express/MEX MOZ-02 MXE Repubblica del Mozambico Unique Air Charter MOZ-13 Sconosciuto Repubblica del Mozambico Safari Air MOZ-12 Sconosciuto Repubblica del Mozambico VR Cropsprayers lda MOZ-06 Sconosciuto Repubblica del Mozambico Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità delle Filippine responsabili della sorveglianza dell applicazione delle norme, compresi i seguenti: Repubblica delle Filippine AEROEQUIPEMENT AVIATION Sconosciuto Sconosciuto Repubblica delle Filippine AEROMAJESTIC Sconosciuto Sconosciuto Repubblica delle Filippine Aerowurks Aerial SprAying Services Sconosciuto Repubblica delle Filippine AIR ASIA PHILIPPINES Sconosciuto Sconosciuto Repubblica delle Filippine AIRGURUS Sconosciuto Sconosciuto Repubblica delle Filippine Air Philippines Corporation GAP Repubblica delle Filippine AIR WOLF AVIATION INC Sconosciuto Repubblica delle Filippine Airtrack Agricultural Corporation Sconosciuto Repubblica delle Filippine 27

28 Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa) Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio Codice ICAO di designazione della compagnia aerea Stato dell operatore Asia Aircraft Overseas Philippines Inc. 4AN Sconosciuto Repubblica delle Filippine Aviation Technology Innovators, Inc. 4AN Sconosciuto Repubblica delle Filippine AVIATOUR S FLY N INC Sconosciuto Repubblica delle Filippine AYALA aviation corp. 4AN Sconosciuto Repubblica delle Filippine Beacon Sconosciuto Sconosciuto Repubblica delle Filippine BENDICE transport management inc. 4AN Sconosciuto Repubblica delle Filippine Canadian helicopters philippines inc. 4AN Sconosciuto Repubblica delle Filippine Cebu Pacific Air CEB Repubblica delle Filippine CERTEZA INFOSYSTEMS CORP Sconosciuto Repubblica delle Filippine Chemtrad Aviation Corporation Sconosciuto Repubblica delle Filippine CM aero SERVICES Sconosciuto Repubblica delle Filippine Corporate Air Sconosciuto Sconosciuto Repubblica delle Filippine Cyclone airways 4AN Sconosciuto Repubblica delle Filippine Far East Aviation Services Sconosciuto Repubblica delle Filippine F.F. Cruz and Company, Inc Sconosciuto Repubblica delle Filippine Huma Corporation Sconosciuto Repubblica delle Filippine Inaec Aviation Corp. 4AN Sconosciuto Repubblica delle Filippine INTERISLAND AIRLINES Sconosciuto Repubblica delle Filippine Island Aviation SOY Repubblica delle Filippine Island HELICOPTER SERVICES SOY Repubblica delle Filippine ISLAND TRANSVOYAGER Sconosciuto Repubblica delle Filippine Lion Air, Incorporated Sconosciuto Repubblica delle Filippine Macro asia air taxi services Sconosciuto Repubblica delle Filippine MID-SEA EXPRESS Sconosciuto Repubblica delle Filippine Mindanao Rainbow Agricultural Development Services Sconosciuto Repubblica delle Filippine MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP Sconosciuto Repubblica delle Filippine NORTHSKY AIR INC Sconosciuto Repubblica delle Filippine 28

29 Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa) Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio Codice ICAO di designazione della compagnia aerea Stato dell operatore Omni aviation corp Sconosciuto Repubblica delle Filippine Pacific East Asia Cargo Airlines, Inc. 4AS PEC Repubblica delle Filippine Pacific Airways Corporation 4AN Sconosciuto Repubblica delle Filippine Pacific Alliance Corporation 4AN Sconosciuto Repubblica delle Filippine Philippine Airlines PAL Repubblica delle Filippine Philippine Agricultural aviation corp. 4AN Sconosciuto Repubblica delle Filippine Royal air charter services Inc Sconosciuto Repubblica delle Filippine Royal Star Aviation, Inc Sconosciuto Repubblica delle Filippine SKYJET Sconosciuto Sconosciuto Repubblica delle Filippine SOUTH EAST ASIA AIRLINE INC. (SE AIR) Sconosciuto Repubblica delle Filippine SOUTHERN AIR FLIGHT SERVICES Sconosciuto Repubblica delle Filippine Southstar aviation company, inc. 4AN Sconosciuto Repubblica delle Filippine SOUTHWEST AIR CORPORATION Sconosciuto Sconosciuto Repubblica delle Filippine Spirit of Manila Airlines Corporation MNP Repubblica delle Filippine Subic international air charter 4AN Sconosciuto Repubblica delle Filippine Subic seaplane, inc. 4AN Sconosciuto Repubblica delle Filippine Topflite airways, inc. 4AN Sconosciuto Repubblica delle Filippine Transglobal Airways Corporation TCU Repubblica delle Filippine World aviation, corp. Sconosciuto Sconosciuto Repubblica delle Filippine WcC Aviation Company Sconosciuto Repubblica delle Filippine YOkota aviation, inc. Sconosciuto Sconosciuto Repubblica delle Filippine ZenitH Air, Inc Sconosciuto Repubblica delle Filippine Zest Airways Incorporated RIT Repubblica delle Filippine Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe responsabili della sorveglianza dell applicazione delle norme, compresi i seguenti: Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe AFRICA CONNECTION 10/AOC/2008 Sconosciuto Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe 29

30 Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa) Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio Codice ICAO di designazione della compagnia aerea Stato dell operatore BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD 01/AOC/2007 BGI Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe EXECUTIVE JET SERVICES 03/AOC/2006 EJZ Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe GLOBAL AVIATION OPERATION 04/AOC/2006 Sconosciuto Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe GOLIAF AIR 05/AOC/2001 GLE Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe ISLAND OIL EXPLORATION 01/AOC/2008 Sconosciuto Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe STP AIRWAYS 03/AOC/2006 STP Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD 02/AOC/2002 TFK Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe TRANSCARG 01/AOC/2009 Sconosciuto Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe TRANSLIZ AVIATION (TMS) 02/AOC/2007 TMS Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica di Sierra Leone responsabili della sorveglianza dell applicazione delle norme, compresi i seguenti: Repubblica di Sierra Leone AIR RUM, Ltd Sconosciuto RUM Repubblica di Sierra Leone DESTINY AIR SERVICES, Ltd Sconosciuto DTY Repubblica di Sierra Leone HEAVYLIFT CARGO Sconosciuto Sconosciuto Repubblica di Sierra Leone ORANGE AIR REPUBBLICA DI SIERRA LEONE LTD Sconosciuto ORJ Repubblica di Sierra Leone PARAMOUNT AIRLINES, Ltd Sconosciuto PRR Repubblica di Sierra Leone SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD Sconosciuto SVT Repubblica di Sierra Leone TEEBAH AIRWAYS Sconosciuto Sconosciuto Repubblica di Sierra Leone Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Sudan responsabili della sorveglianza dell applicazione delle norme, compresi i seguenti: Repubblica del Sudan ALFA AIRLINES 054 AAJ Repubblica del Sudan ALMAJAL AVIATION SERVICE 015 MGG Repubblica del Sudan ALMAJARA AVIATION Sconosciuto MJA Repubblica del Sudan 30

31 Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa) Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio Codice ICAO di designazione della compagnia aerea Stato dell operatore ATTICO AIRLINES (TRANS ATTICO) 023 ETC Repubblica del Sudan AZZA TRANSPORT COMPANY 012 AZZ Repubblica del Sudan BADER AIRLINES 035 BDR Repubblica del Sudan FOURTY EIGHT AVIATION 054 WHB Repubblica del Sudan GREEN FLAG AVIATION 017 Unkown Repubblica del Sudan MARSLAND COMPANY 040 MSL Repubblica del Sudan NOVA AIRLINES 001 NOV Repubblica del Sudan Sudan Airways Sconosciuto SUD Repubblica del Sudan SUDANESE STATES AVIATION COM PANY 010 SNV Repubblica del Sudan SUN AIR COMPANY 051 SNR Repubblica del Sudan TARCO AIRLINES 056 Sconosciuto Repubblica del Sudan Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dello Swaziland responsabili della sorveglianza dell applicazione delle norme, compresi i seguenti: Regno dello Swaziland SWAZILAND AIRLINK Sconosciuto SZL Regno dello Swaziland Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dello Zambia responsabili della supervisione dell applicazione delle norme, compresi i seguenti: Repubblica dello Zambia ZAMBEZI AIRLINES Z/AOC/001/2009 ZMA Repubblica dello Zambia 31

32 ALLEGATO B ELENCO DEI VETTORI AEREI LE CUI ATTIVITÀ SONO SOGGETTE A RESTRIZIONI OPERATIVE NEL TERRITORIO DELL UNIONE EUROPEA ( 1 ) Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa) Numero del certificato di operatore aereo (COA) Codice ICAO di designazione della compagnia aerea Stato dell operatore Tipo di aeromobile soggetto a restrizioni Marca di immatricolazione e, se disponibile, numero di serie di costruzione Stato di immatricolazione Air Koryo GAC-AOC/KOR-01 KOR DPRK L intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo TU L intera flotta, tranne: P-632, P-633 Repubblica democratica popolare di Corea AFRIJET ( 1 ) 002/MTAC/ANAC- G/DSA ABS Repubblica gabonese L intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo Falcon 50, 2 aeromobili del tipo Falcon 900 L intera flotta, tranne: TR-LGV; TR-LGY; TR- AFJ; TR-AFR Repubblica gabonese AIR ASTANA ( 2 ) AK KZR Repubblica del Kazakhstan L intera flotta, tranne: aeromobili del tipo B 767; aeromobili del tipo B 757; aeromobili del tipo A319/320/321; aeromobili del tipo Fokker 50 L intera flotta, tranne: aeromobili all interno della flotta di B767, aeromobili all interno della flotta di B757, aeromobili all interno della flotta di A319/320/321, aeromobili all interno della flotta di Fokker 50, come indicato nel COA Aruba (Regno dei Paesi Bassi) AIRLIFT INTERNATIONAL (GH) LtD AOC 017 ALE Repubblica del Ghana L intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo DC8-63F L intera flotta, tranne: 9G-TOP e 9G-RAC Repubblica del Ghana AIR MADAGASCAR 5R-M01/2009 MDG Repubblica del Madagascar L intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo Boeing B , 2 aeromobili del tipo ATR , 1 aeromobile del tipo ATR , 1 aeromobile del tipo ATR e 3 aeromobili del tipo DHC L intera flotta, tranne: 5R-MFH, 5R-MFI, 5R-MJE, 5R-MJF, 5R-MJG, 5R-MVT, 5R-MGC, 5R-MGD, 5R-MGF Repubblica del Madagascar Air Service Comores /TA- 15/DGACM KMD Unione delle Comore L intera flotta, tranne: LET 410 UVP L intera flotta, tranne: D6-CAM (851336) Unione delle Comore GABON AIRLINES ( 3 ) 001/MTAC/ANAC GBK Repubblica gabonese L intera flotta, tranne: 1 aeromobile del tipo Boeing B L intera flotta, tranne: TR-LHP Repubblica gabonese ( 1 ) I vettori aerei elencati nell allegato B possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) di un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza. 32

33 Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa) Numero del certificato di operatore aereo (COA) Codice ICAO di designazione della compagnia aerea Stato dell operatore Tipo di aeromobile soggetto a restrizioni Marca di immatricolazione e, se disponibile, numero di serie di costruzione Stato di immatricolazione IRAN AIR ( 4 ) FS100 IRA Repubblica islamica dell Iran L intera flotta, tranne: 14 aeromobili del tipo A-300, 8 aeromobili del tipo A-310, 1 aeromobile B-737 L intera flotta, tranne: EP-IBA EP-IBB EP-IBC EP-IBD EP-IBG EP-IBH EP-IBI EP-IBJ EP-IBM EP-IBN EP-IBO EP-IBS EP-IBT EP-IBV EP-IBX EP-IBB EP-ICE EP-ICF EP-IBK EP-IBL EP-IBP EP-IBQ EP-AGA Repubblica islamica dell Iran NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG) 003/MTAC/ANAC- G/DSA NVS Repubblica gabonese L intera flotta, tranne: 1 aeromobile del tipo Challenger CL-601, 1 aeromobile del tipo HS L intera flotta, tranne: TR-AAG, ZS-AFG Repubblica gabonese; Repubblica del Sudafrica TAAG Angola Airlines 001 DTA Repubblica d Angola L intera flotta, tranne: 5 aeromobili del tipo Boeing B-777 e 4 aeromobili del tipo Boeing B L intera flotta, tranne: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TEG, D2-TEH, D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH, D2-TBJ Repubblica d Angola ( 1 ) Afrijet è autorizzata ad impiegare unicamente gli aeromobili indicati per le sue operazioni correnti nell Unione europea. ( 2 ) Air Astana è autorizzata a utilizzare per le sue operazioni correnti nell UE esclusivamente gli aeromobili specifici summenzionati a condizione che 1) sia immatricolati ad Aruba e 2) tutte le modifiche al COA siano state tempestivamente comunicate alla Commissione ed a Eurocontrol. ( 3 ) Gabon Airlines è autorizzata ad utilizzare per le sue attuali attività all interno della Comunità europea solo gli aeromobili specificamente indicati. ( 4 ) Iran Air è autorizzata a operare con destinazione Unione europea utilizzando esclusivamente gli aeromobili indicati alle condizioni stabilite al considerando 69 del regolamento (UE) n. 590/2010 (GU L 170 del , pag. 15).» 33

34 REGOLAMENTO (UE) N. 1147/2012 DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 2012 che modifica l allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l uso di cera d api (E 901), cera di carnauba (E 903), gommalacca (E 904) e cera microcristallina (E 905) su alcuni tipi di frutta (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ( 1 ), in particolare l articolo 10, paragrafo 3 e l articolo 30, paragrafo 5, considerando quanto segue: (1) L allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 istituisce un elenco UE degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d uso. (2) Tale elenco può essere modificato conformemente alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ( 2 ). salute umana. È pertanto opportuno autorizzare l uso di cera d api (E 901), cera carnauba (E 903), gommalacca (E 904) e cera microcristallina (E 905) sulla frutta principalmente importata dai paesi con un clima tropicale, vale a dire banane, manghi, avocado, melagrane, papaie e ananas. (7) A norma dell articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l elenco UE degli additivi alimentari di cui all allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell Autorità europea («l Autorità») per la sicurezza alimentare quando gli aggiornamenti in questione non hanno un potenziale effetto sulla salute umana. Dal momento che l autorizzazione all uso di cera d api (E 901) su banane, manghi e melagrane, di cera di carnauba (E 903) e di gommalacca (E 904) su melagrane, manghi, avocado e papaie e di cera microcristallina (E 905) sugli ananas costituisce un aggiornamento di tale elenco che non comporta effetti sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell Autorità. (3) A norma dell articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, l aggiornamento dell elenco UE degli additivi alimentari può avvenire su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda. (4) La Commissione ha ricevuto varie domande di autorizzazione all uso di cera d api (E 901) su peperoni, pomodori, cetrioli, banane, manghi e avocado, su melagrane e su tutti i tipi di frutta, di cera di carnauba (E 903) e di gommalacca (E 904) su melagrane e manghi, avocado e papaie e di cera microcristallina (E 905) sugli ananas. Tali domande sono state notificate agli Stati membri. (5) Le domande relative alla cera d api (E 901), alla cera carnauba (E 903), alla gommalacca (E 904) e alla cera microcristallina (E 905) si riferiscono all uso come agenti di rivestimento per il trattamento superficiale dei suddetti tipi di frutta o di ortaggi simili a frutta allo scopo di permettere una migliore conservazione. Il trattamento protegge la frutta dalla disidratazione e dall ossidazione ed esercita un effetto inibitorio sulla crescita di muffe e di alcuni microrganismi. Esiste una necessità tecnologica per tale uso, in particolare sulla frutta che viene importata principalmente dai paesi caratterizzati da un clima tropicale. È inoltre necessario proteggere questi tipi di frutta durante i trasporti di lunga durata. (6) Gli additivi alimentari in questione sono destinati a essere utilizzati per il trattamento esterno e non dovrebbero migrare nella parte interna commestibile della frutta. Per questo motivo, il trattamento della frutta la cui buccia non viene consumata non può avere un effetto sulla (8) La Commissione esaminerà ulteriormente le domande di autorizzazione all uso di cere su altri tipi di frutta e sugli ortaggi, tenendo conto della sicurezza dei consumatori nei casi in cui le parti esterne sono destinate a essere consumate, della giustificazione tecnologica e della possibilità che i consumatori siano indotti in errore, compresi gli obblighi in materia di etichettatura. (9) In applicazione delle disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione ( 3 ), l elenco di additivi alimentari di cui all allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 si applica, in linea di principio, a decorrere dal 1 o giugno Al fine di permettere nuovi usi degli additivi alimentari autorizzati sul mercato prima di tale data, è necessario fissare per tali usi una data di applicazione anteriore. (10) Occorre pertanto modificare di conseguenza l allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e a esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Modifica del regolamento (CE) n. 1333/2008 L allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all allegato del presente regolamento. ( 1 ) GU L 354 del , pag. 16. ( 2 ) GU L 354 del , pag. 1. ( 3 ) GU L 295 del , pag

35 Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2012 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO 35

36 ALLEGATO Nell allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 nella categoria di alimenti «Ortofrutticoli freschi interi», le voci E 901, E 903, E 904 ed E 905 sono sostituite dalle seguenti: «E 901 Cera d api, bianca e gialla quantum satis Solo trattamento superficiale di frutta: agrumi, meloni, mele, pere, pesche, ananas, banane, manghi, avocado e melagrane nonché agente di rivestimento su frutta a guscio Periodo di applicazione per banane, manghi, avocado e melagrane: a decorrere dal 25 dicembre 2012 E 903 Cera di carnauba 200 Solo trattamento superficiale di frutta: agrumi, meloni, mele, pere, pesche, ananas, melagrane, manghi, avocado e papaie nonché agente di rivestimento su frutta a guscio Periodo di applicazione per melagrane, manghi, avocado e papaie: a decorrere dal 25 dicembre 2012 E 904 Gommalacca quantum satis Solo trattamento superficiale di frutta: agrumi, meloni, mele, pere, pesche, ananas, melagrane, manghi, avocado e papaie nonché agente di rivestimento su frutta a guscio Periodo di applicazione per melagrane, manghi, avocado e papaie: a decorrere dal 25 dicembre 2012 E 905 Cera microcristallina quantum satis Solo trattamento superficiale di frutta: meloni, papaie, manghi, avocado e ananas Periodo di applicazione per gli ananas: a decorrere dal 25 dicembre 2012» 36

37 REGOLAMENTO (UE) N. 1148/2012 DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 2012 che modifica l allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l uso di anidride solforosa solfiti (E ) e di alginato di propan-1,2- diolo (E 405) in bevande a base di mosto di uve fermentato (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ( 1 ), in particolare l articolo 10, paragrafo 3 e l articolo 30, paragrafo 5, considerando quanto segue: (1) L allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 istituisce un elenco UE degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d uso. (6) Il comitato scientifico dell alimentazione umana ha stabilito dosi giornaliere ammissibili per anidride solforosa solfiti (E ) ( 3 ) e alginato di propan-1,2-diolo (E 405) ( 4 ). Le bevande a base di mosto di uve parzialmente fermentato sono bevande alcoliche comparabili, per le loro proprietà, ad altre bevande alcoliche quali birra e bevande a base di malto. Il consumo di queste bevande può quindi essere considerato come un alternativa a quello di altre bevande alcoliche, in particolare birra e bevande a base di malto. L esposizione supplementare ad anidride solforosa solfiti (E ) e alginato di propan-1,2-diolo (E 405) che comporta questo nuovo uso resterà limitata e non provocherà un aumento dell assunzione globale. È pertanto opportuno autorizzare l uso di anidride solforosa solfiti (E ) come conservanti e di alginato di propan-1,2-diolo (E 405) come stabilizzante della schiuma nelle bevande a base di mosto di uve fermentato. (2) Tale elenco può essere modificato conformemente alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ( 2 ). (3) A norma dell articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008, l aggiornamento dell elenco UE degli additivi alimentari può avvenire su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda. (4) Una domanda di autorizzazione all uso di anidride solforosa solfiti (E ) e di alginato di propan-1,2- diolo (E 405) è stata presentata il 30 giugno 2011 e notificata agli Stati membri. (5) Esiste una necessità tecnologica per l uso di anidride solforosa solfiti (E ) e di alginato di propan-1,2- diolo (E 405) nelle bevande a base di mosto di uve fermentato. L anidride solforosa e i solfiti (E ) sono aggiunti allo scopo di bloccare l ossidazione e di inibire la crescita di microrganismi. Tali sostanze impediscono inoltre la crescita di lieviti indesiderati durante la seconda fermentazione in bottiglia. L alginato di propan- 1,2-diolo (E 405) è aggiunto per stabilizzare la schiuma: in questo modo le bolle di anidride carbonica non si dissolvono e il colletto di schiuma diventa più cremoso e dura più a lungo. (7) A norma dell articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l elenco UE degli additivi alimentari di cui all allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell Autorità europea per la sicurezza alimentare quando gli aggiornamenti in questione non hanno un potenziale effetto sulla salute umana. Dal momento che l autorizzazione all uso di anidride solforosa solfiti (E ) come conservanti e di alginato di propan- 1,2-diolo (E 405) come stabilizzante della schiuma nelle bevande a base di mosto di uve fermentato costituisce un aggiornamento di tale elenco che non comporta effetti sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell Autorità europea per la sicurezza alimentare. (8) In applicazione delle disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione ( 5 ), l elenco di additivi alimentari di cui all allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 si applica, in linea di principio, a decorrere dal 1 o giugno Al fine di autorizzare l uso di anidride solforosa solfiti (E ) e di alginato di propan-1,2-diolo (E 405) nelle bevande a base di mosto di uve fermentato prima di tale data, è necessario fissare per l uso specifico di tali additivi alimentari una data di applicazione anteriore. (9) Pertanto, occorre modificare di conseguenza l allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, ( 1 ) GU L 354 del , pag. 16. ( 2 ) GU L 354 del , pag. 1. ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) GU L 295 del , pag

38 HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2012 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO 38

39 ALLEGATO Nell allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008, nella categoria di alimenti «Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %» sono inserite le seguenti voci in ordine numerico: «E Anidride solforosa solfiti 20 (3) Solo in bevande a base di mosto di uve fermentato Periodo di applicazione: a decorrere dal 25 E 405 Alginato di propan-1,2-diolo 100 Solo in bevande a base di mosto di uve fermentato Periodo di applicazione: a decorrere dal 25 dicembre 2012 (3): I livelli massimi sono espressi come SO 2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO 2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l» 39

40 REGOLAMENTO (UE) N. 1149/2012 DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 2012 che modifica l allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l uso di estratti di rosmarino (E 392) nelle farciture della pasta secca ripiena (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ( 1 ), in particolare l articolo 10, paragrafo 3 e l articolo 30, paragrafo 5, considerando quanto segue: (1) L allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 istituisce un elenco UE degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d uso. (2) Tale elenco può essere modificato conformemente alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ( 2 ). (3) A norma dell articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, l aggiornamento dell elenco UE degli additivi alimentari può avvenire su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda. (4) È stata presentata e notificata agli Stati membri una domanda di autorizzazione all uso di estratti di rosmarino (E 392) come antiossidanti nelle farciture della pasta secca ripiena. (5) Gli antiossidanti sono sostanze che proteggono gli alimenti dal deterioramento provocato dall ossidazione, come l irrancidimento dei grassi e le variazioni di colore. Gli estratti di rosmarino (E 392) utilizzati nelle farciture della pasta secca ripiena migliorano la stabilità dei grassi e degli oli della ricetta (ad esempio oli vegetali, grassi di carni, formaggi e ingredienti lattiero-caseari) durante l intero periodo di conservazione del prodotto. Il sapore della pasta secca ripiena è più stabile senza i difetti organolettici e le caratteristiche sensoriali atipiche causati dall ossidazione dei grassi. ( 1 ) GU L 354 del , pag. 16. ( 2 ) GU L 354 del , pag. 1. (6) L Autorità europea per la sicurezza alimentare ha valutato l uso degli estratti di rosmarino come additivi alimentari ( 3 ). In base ai margini di sicurezza determinati grazie ai NOAEL ( 4 ) ricavati da diversi studi, in cui i NOAEL erano in genere i livelli più elevati di dose di prova, e applicando stime prudenti di esposizione alimentare, si è giunti alla conclusione che l uso di estratti di rosmarino come descritto nel parere scientifico, negli impieghi e ai livelli proposti, non desta timori per la sicurezza. L assunzione supplementare basata sul nuovo uso nelle farciture della pasta secca ripiena non incide in misura significativa sull assunzione globale. È pertanto opportuno consentire l uso di estratti di rosmarino (E 392) come antiossidanti nelle farciture della pasta secca ripiena. (7) A norma dell articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l elenco UE degli additivi alimentari di cui all allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell Autorità europea per la sicurezza alimentare quando gli aggiornamenti in questione non hanno un potenziale effetto sulla salute umana. Dal momento che l autorizzazione all uso degli estratti di rosmarino (E 392) come antiossidanti nelle farciture della pasta secca ripiena costituisce un aggiornamento di tale elenco che non comporta effetti sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell Autorità europea per la sicurezza alimentare. (8) In applicazione delle disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione, dell 11 novembre 2011, che modifica l allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell Unione di additivi alimentari ( 5 ), l allegato II che istituisce l elenco UE degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e specifica le condizioni del loro uso si applica a decorrere dal 1 o giugno Al fine di autorizzare l uso degli estratti di rosmarino (E 392) nelle farciture della pasta secca ripiena prima di tale data, è necessario fissare per l uso specifico di tale additivo alimentare una data di applicazione anteriore. (9) Occorre pertanto modificare di conseguenza l allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e a esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, ( 3 ) The EFSA Journal (2008) 721, pagg ( 4 ) NOAEL No Observed Adverse Effect Level (dose priva di effetti avversi osservati): dose o concentrazione di una sostanza testata alla quale non si osservano effetti avversi. ( 5 ) GU L 295 del , pag

41 HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2012 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO 41

42 ALLEGATO Nell allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008, nella categoria di alimenti «Ripieni di paste alimentari farcite (ravioli e prodotti analoghi)»: a) dopo la voce E è inserita la seguente voce: «E 392 Estratti di rosmarino 250 (41) (46) Solo nelle farciture della pasta secca ripiena b) dopo la nota (2) sono aggiunte le seguenti note: «(41): Espresso in base ai grassi (46): Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico» Periodo di applicazione: a decorrere dal 25 dicembre 2012» 42

43 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1150/2012 DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 2012 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2012 Per la Commissione, a nome del presidente José Manuel SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 299 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 157 del , pag

44 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione AL 41,5 MA 54,9 TN 81,9 TR 68,5 ZZ 61, AL 59,9 MA 133,1 TR 104,1 ZZ 99, MA 120,6 TR 93,3 ZZ 107, AR 49,7 ZA 62,1 ZW 52,1 ZZ 54, MA 69,8 ZZ 69, , , , CN 71,1 HR 85,6 MA 95,7 TR 82,4 ZZ 83, TR 76,9 ZZ 76, MK 39,5 US 125,2 ZA 214,1 ZZ 126, CN 33,5 TR 112,1 US 160,6 ZZ 102,1 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del , pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 44

45 REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL UNIONE EURO PEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, in particolare l articolo 43, paragrafo 2, e l articolo 118, primo comma, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, del mantenimento della varietà della produzione agricola dell Unione. Queste esigenze determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolar modo quelle connesse all origine geografica. (3) I produttori possono continuare a produrre una gamma diversificata di prodotti di qualità solo se i loro sforzi sono equamente ricompensati. Ciò presuppone che essi possano comunicare agli acquirenti e ai consumatori le caratteristiche dei propri prodotti in condizioni di concorrenza leale e che i prodotti possano essere identificati correttamente sul mercato. visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ), visto il parere del Comitato delle regioni ( 2 ), deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 3 ), considerando quanto segue: (1) La qualità e la varietà della produzione agricola, ittica e dell acquacoltura dell Unione rappresentano un punto di forza e un vantaggio competitivo importante per i produttori dell Unione e sono parte integrante del suo patrimonio culturale e gastronomico vivo. Ciò è dovuto alle competenze e alla determinazione degli agricoltori e dei produttori dell Unione, che hanno saputo preservare le tradizioni pur tenendo conto dell evoluzione dei nuovi metodi e materiali produttivi. (4) Contribuire attraverso regimi di qualità a ricompensare gli sforzi dispiegati dai produttori per ottenere una gamma diversificata di prodotti di qualità può avere ricadute positive per l economia rurale. Ciò vale soprattutto per le aree svantaggiate, le zone di montagna e le regioni ultraperiferiche, nelle quali il settore agricolo ha un peso economico notevole e i costi di produzione sono elevati. Pertanto i regimi di qualità sono in grado di fornire un contribuito e un complemento alla politica di sviluppo rurale e alle politiche di sostegno dei mercati e dei redditi nell ambito della politica agricola comune (PAC). In particolare essi possono fornire un contributo alle aree il cui settore agricolo ha un peso economico più rilevante e, specialmente, alle aree svantaggiate. (2) Sempre di più, i cittadini e i consumatori dell Unione chiedono qualità e prodotti tradizionali e si preoccupano ( 1 ) GU C 218 del , pag ( 2 ) GU C 192 dell , pag. 28. ( 3 ) Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 novembre (5) Tra le priorità politiche di Europa 2020 presentate nella comunicazione della Commissione dal titolo «Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» vi sono la realizzazione di un economia basata sulla conoscenza e sull innovazione e la promozione di un economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale. La politica di qualità dei prodotti agricoli dovrebbe pertanto, da un lato, fornire ai produttori gli strumenti che consentano loro di identificare e promuovere meglio i prodotti aventi caratteristiche specifiche e, dall altro, proteggere tali produttori dalle pratiche sleali. 45

46 (6) Le diverse misure complementari previste dovrebbero rispettare i principi di sussidiarietà e di proporzionalità. (7) Le misure riguardanti la politica della qualità dei prodotti agricoli sono contenute nel regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli ( 1 ); nella direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele ( 2 ), e in particolare nell articolo 2; nel regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell Unione ( 3 ), in particolare nell articolo 14; nel regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari ( 4 ); nel regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d origine dei prodotti agricoli e alimentari ( 5 ); nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 6 ), in particolare nella parte II, titolo II, capo I, sezione I e nella sezione I bis, sottosezione I; nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all etichettatura dei prodotti biologici ( 7 ), e nel regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ( 8 ). (8) L etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari dovrebbe essere soggetta alle norme generali fissate nella direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità ( 9 ), in particolare alle disposizioni intese a evitare che l etichettatura possa confondere o indurre in errore i consumatori. (9) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla politica di qualità dei prodotti agricoli ha individuato che il rafforzamento della coerenza e dell uniformità generale della politica di qualità dei prodotti agricoli costituisce una priorità. (10) Il regime relativo alle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari e il regime relativo alle specialità ( 1 ) GU L 149 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 10 del , pag. 47. ( 3 ) GU L 42 del , pag. 1. ( 4 ) GU L 93 del , pag. 1. ( 5 ) GU L 93 del , pag. 12. ( 6 ) GU L 299 del , pag. 1. ( 7 ) GU L 189 del , pag. 1. ( 8 ) GU L 39 del , pag. 16. ( 9 ) GU L 109 del , pag. 29. tradizionali garantite hanno in comune alcuni obiettivi e alcune disposizioni. (11) Da qualche tempo l Unione persegue un approccio che ha l obiettivo di semplificare il quadro normativo della PAC. È opportuno applicare tale approccio anche ai regolamenti che disciplinano la politica di qualità dei prodotti agricoli, senza per questo mettere in discussione le caratteristiche specifiche di tali prodotti. (12) Alcuni regolamenti che concorrono a formare la politica di qualità dei prodotti agricoli sono stati riveduti di recente ma non sono ancora attuati appieno. Di conseguenza, essi non dovrebbero essere inclusi nel presente regolamento. Essi possono tuttavia essere inclusi in un secondo tempo, una volta sia data piena attuazione alla normativa. (13) Alla luce delle suddette considerazioni, è opportuno far confluire le seguenti disposizioni in un unico quadro normativo comprendente le disposizioni nuove o aggiornate dei regolamenti (CE) n. 509/2006 e (CE) n. 510/2006 e le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 509/2006 e (CE) n. 510/2006 che sono mantenute. (14) Per motivi di chiarezza e trasparenza è opportuno pertanto abrogare i regolamenti (CE) n. 509/2006 e (CE) n. 510/2006 e sostituirli con il presente regolamento. (15) L ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere limitato ai prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell allegato I del trattato e a un elenco di prodotti non compresi in tale allegato e strettamente connessi alla produzione agricola o all economia rurale. (16) Le norme previste dal presente regolamento dovrebbero applicarsi lasciando impregiudicata la normativa vigente dell Unione in materia di vini, vini aromatizzati, bevande spiritose, prodotti dell agricoltura biologica e regioni ultraperiferiche. (17) È opportuno circoscrivere l ambito di applicazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche ai prodotti per i quali esiste un legame intrinseco fra le caratteristiche del prodotto o dell alimento e la sua origine geografica. L inclusione nell attuale regime soltanto di alcuni tipi di cioccolato quali prodotti di confetteria costituisce un anomalia che dovrebbe essere corretta. (18) La protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche persegue gli obiettivi specifici di garantire agli agricoltori e ai produttori un giusto guadagno per le qualità e caratteristiche di un determinato prodotto o del suo metodo di produzione, e di fornire informazioni chiare sui prodotti che possiedono caratteristiche specifiche connesse all origine geografica, permettendo in tal modo ai consumatori di compiere scelte di acquisto più consapevoli. 46

47 (19) Garantire il rispetto uniforme nell intera Unione dei diritti di proprietà intellettuale connessi ai nomi protetti nell Unione è una priorità che può essere conseguita più efficacemente a livello di Unione. terzi che soddisfino i relativi criteri e che siano protette nel paese di origine dovrebbero avere la possibilità di ottenere, all atto della registrazione, la protezione conferita dal presente regolamento. (20) Un quadro stabilito a livello di Unione che protegga le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche prevedendone l inserimento in un registro facilita lo sviluppo di tali strumenti, poiché l approccio più uniforme derivante garantisce condizioni di concorrenza leale tra i produttori dei prodotti recanti tali indicazioni, accrescendo la credibilità dei prodotti agli occhi dei consumatori. È opportuno stabilire disposizioni per lo sviluppo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche a livello di Unione e per promuovere la creazione di meccanismi per proteggerle nei paesi terzi nel quadro dell Organizzazione mondiale del commercio (OMC) o di accordi multilaterali e bilaterali, contribuendo in tal modo al riconoscimento della qualità dei prodotti e del loro modello di produzione, quale fattore di valore aggiunto. (21) Alla luce dell esperienza acquisita con l attuazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d origine dei prodotti agricoli ed alimentari ( 1 ), e del regolamento (CE) n. 510/2006, si avverte l esigenza di affrontare alcune questioni, di chiarire e semplificare alcune norme e di snellire le procedure previste da tale regime. (22) Tenuto conto della prassi esistente, è opportuno definire ulteriormente e mantenere i due diversi strumenti che permettono di identificare il legame tra il prodotto e la sua origine geografica, vale a dire la denominazione di origine protetta e l indicazione geografica protetta. Senza modificare il concetto di tali strumenti, è opportuno adottare alcune modifiche delle definizioni per renderle più semplici e chiare agli operatori ai fini della comprensione e per tenere maggiormente conto della definizione di «indicazioni geografiche» contenuta nell accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio. (23) Un prodotto agricolo o alimentare recante tale riferimento geografico dovrebbe soddisfare determinate condizioni previste da un disciplinare, quali prescrizioni specifiche intese a proteggere le risorse naturali o il paesaggio della zona di produzione, ovvero a migliorare il benessere degli animali. (24) Per usufruire della protezione nel territorio degli Stati membri, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dovrebbero essere registrate unicamente a livello di Unione. A decorrere dalla data della domanda di registrazione a livello di Unione, è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di concedere una protezione transitoria a livello nazionale, senza che ciò ostacoli gli scambi intraunionali o internazionali. Anche le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di paesi ( 1 ) GU L 208 del , pag. 1. (25) La procedura di registrazione a livello di Unione dovrebbe permettere a qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo di uno Stato membro diverso da quello della domanda, oppure di un paese terzo, di far valere i propri diritti notificando la propria opposizione. (26) L iscrizione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dovrebbe fornire informazioni anche ai consumatori e agli operatori commerciali. (27) L Unione negozia con i propri partner commerciali accordi internazionali, compresi quelli concernenti la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. Per agevolare la fornitura al pubblico di informazioni riguardo ai nomi protetti in tal modo, e in particolare per garantire la protezione e il controllo in relazione all utilizzo di tali nomi, i nomi possono essere iscritti nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. A meno che non siano espressamente qualificate come denominazioni di origine in tali accordi internazionali, tali nomi dovrebbero essere iscritti nel registro come indicazioni geografiche protette. (28) Tenuto conto della loro peculiarità, è opportuno adottare norme specifiche in materia di etichettatura per le denominazioni di origine protette e per le indicazioni geografiche protette, che impongono ai produttori di utilizzare sugli imballaggi i simboli dell Unione o le indicazioni adeguate. Per i nomi dell Unione è opportuno rendere obbligatorio l utilizzo di tali simboli o indicazioni allo scopo di far conoscere meglio ai consumatori questa categoria di prodotti e le garanzie che essi offrono e di agevolare l identificazione di questi prodotti sul mercato, facilitandone in tal modo i controlli. Tenuto conto delle esigenze dell OMC, l uso di tali simboli o indicazioni dovrebbe essere facoltativo per le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine dei paesi terzi. (29) È opportuno tutelare i nomi iscritti nel registro allo scopo di garantirne un uso corretto e di evitare le pratiche che possano indurre in errore i consumatori. Si dovrebbe inoltre opportuno chiarire con quali mezzi debba essere garantita la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, in particolare per quanto attiene al ruolo dei gruppi di produttori e delle autorità competenti degli Stati membri. (30) È opportuno stabilire disposizioni relative a deroghe specifiche che permettano, per periodi di tempo transitori, l uso di un nome registrato insieme ad altri nomi. Tali deroghe dovrebbero essere semplificate e chiarite. In taluni casi, al fine di superare difficoltà temporanee e 47

48 raggiungere l obiettivo a lungo termine dell osservanza dei disciplinari da parte di tutti i produttori, tali deroghe possono essere concesse per un periodo massimo di dieci anni. (31) È opportuno chiarire la portata della tutela conferita dal presente regolamento, in particolare con riferimento alle limitazioni imposte alla registrazione di nuovi marchi dalla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d impresa ( 1 ), in caso di conflitto con la registrazione delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, come già accade per la registrazione di nuovi marchi a livello di Unione. Tale chiarimento è necessario anche per il caso dei titolari di diritti di proprietà intellettuale anteriori, in particolare per quanto attiene ai marchi e nomi omonimi registrati come denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette. (36) Per assicurare che nell ambito del regime siano registrati i nomi di prodotti davvero tradizionali, è opportuno adattare gli altri criteri e condizioni per la loro registrazione, in particolare per quanto riguarda la definizione di «tradizionale», che dovrebbe includere prodotti la cui produzione ha luogo già da un periodo di tempo significativo. (37) Per garantire la conformità delle specialità tradizionali garantite al loro disciplinare e la continuità delle stesse, i produttori organizzati in gruppi dovrebbero definire essi stessi il prodotto in un disciplinare. I produttori dei paesi terzi dovrebbero avere la possibilità di registrare un nome tra le specialità tradizionali garantite. (38) Per avere diritto all uso riservato, le specialità tradizionali garantite dovrebbero essere registrate a livello di Unione. L iscrizione nel registro dovrebbe fornire informazioni anche ai consumatori e agli operatori commerciali. (32) La tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dovrebbe essere estesa ai casi di usurpazione, imitazione ed evocazione dei nomi registrati relativi sia a beni che a servizi, onde garantire un livello di tutela elevato e analogo a quello che vige nel settore vitivinicolo. È opportuno tener conto della comunicazione della Commissione intitolata «Orientamenti sull etichettatura dei prodotti alimentari ottenuti da ingredienti a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP)» quando le denominazioni di origine protette o le indicazioni geografiche protette sono utilizzate come ingredienti. (33) I nomi già registrati a norma del regolamento (CE) n. 510/2006 il 3 gennaio 2013 dovrebbero continuare a essere protette nell ambito del presente regolamento ed essere iscritti automaticamente nel registro. (34) L obiettivo specifico del regime relativo alle specialità tradizionali garantite consiste nell aiutare i produttori di prodotti tradizionali a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono valore aggiunto ai loro prodotti. Tuttavia, dato il numero esiguo dei nomi registrati, l attuale regime delle specialità tradizionali garantite non ha sfruttato appieno tutte le sue potenzialità. Le attuali disposizioni in materia dovrebbero perciò essere migliorate, chiarite e rese più incisive per ottenere un regime più comprensibile, efficace e interessante per i potenziali richiedenti. (35) Il regime attuale consente di registrare un nome a fini identificativi, senza riserva d uso del nome nell Unione. Poiché tale possibilità non è stata compresa appieno dai soggetti interessati e poiché la funzione di identificare i prodotti tradizionali può essere realizzata meglio a livello nazionale o regionale in applicazione del principio di sussidiarietà, è opportuno eliminare tale possibilità. Alla luce dell esperienza, il regime dovrebbe trattare soltanto la riserva d uso dei nomi nell intera Unione. ( 1 ) GU L 299 dell , pag. 25. (39) Per evitare di creare condizioni di concorrenza sleale ogni produttore, anche di un paese terzo, dovrebbe avere la possibilità di utilizzare il nome registrato di una specialità tradizionale garantita, purché il prodotto in questione sia conforme ai requisiti del relativo disciplinare e il produttore sia soggetto a un sistema di controlli. Per le specialità tradizionali garantite prodotte all interno dell Unione, il simbolo dell Unione dovrebbe figurare nell etichettatura e dovrebbe essere possibile abbinarlo all indicazione «specialità tradizionale garantita». (40) Per proteggere i nomi registrati da usurpazioni o da pratiche che potrebbero indurre in errore i consumatori, il loro uso dovrebbe essere riservato. (41) Per i nomi già registrati a norma del regolamento (CE) n. 509/2006 che al 3 gennaio 2013 non rientrerebbero altrimenti nell ambito di applicazione del presente regolamento le condizioni d uso stabilite nel regolamento (CE) n. 509/2006 dovrebbero continuare ad applicarsi per un periodo transitorio. (42) Per i nomi registrati senza riserva d uso del nome ai sensi del regolamento (CE) n. 509/2006, è opportuno prevedere una procedura di registrazione del nome affinché possano essere registrate con riserva d uso del nome. (43) È inoltre opportuno stabilire misure transitorie per le domande di registrazione pervenute alla Commissione prima del 3 gennaio (44) È opportuno introdurre un secondo ordine di regimi di qualità, basato su indicazioni di qualità che conferiscono valore aggiunto, che possano essere comunicate nel mercato interno e da utilizzare su base volontaria. Tali 48

49 indicazioni facoltative di qualità dovrebbero far riferimento a caratteristiche orizzontali specifiche con riguardo a una o più categorie di prodotti, metodi di produzione o modalità di trasformazione che si applicano in settori specifici. L indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» è risultata sinora conforme alle condizioni e genererà valore aggiunto al prodotto sul mercato. La Commissione può adottare degli orientamenti al fine di agevolare l applicazione della direttiva 2000/13/CE laddove l etichettatura dei prodotti alimentari può generare confusione nei consumatori riguardo alle indicazioni facoltative di qualità, compresi, in particolare, i «prodotti di montagna». (49) È opportuno utilizzare le norme europee (norme EN) elaborate dal Comitato europeo di normazione (CEN) e le norme internazionali elaborate dall Organizzazione internazionale per la normazione (ISO) per l accreditamento degli organismi di controllo ed è altresì opportuno che tali organismi le utilizzino per le operazioni da essi svolte. L accreditamento di tali organismi dovrebbe aver luogo in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti ( 3 ). (45) Al fine di fornire ai produttori di montagna uno strumento efficace per migliorare la commercializzazione dei loro prodotti e ridurre i rischi effettivi di confusione dei consumatori sulla provenienza montana dei prodotti sul mercato, è opportuno prevedere la definizione a livello di Unione di un indicazione facoltativa di qualità per i prodotti di montagna. La definizione di zone di montagna dovrebbe basarsi sui criteri di classificazione generale utilizzati per individuare una zona di montagna nel regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) ( 1 ). (46) Il valore aggiunto delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite si basa sulla fiducia dei consumatori. Esso è credibile solo se accompagnato da verifiche e controlli effettivi. I regimi di qualità disciplinati dal presente regolamento dovrebbero essere oggetto di un sistema di monitoraggio mediante controlli ufficiali, in conformità dei principi enunciati dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ( 2 ), e dovrebbero comprendere un sistema di controlli in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione. Per aiutare gli Stati membri ad applicare meglio le disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 per i controlli relativi alle indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite, il presente regolamento dovrebbe contenere riferimenti agli articoli più rilevanti. (47) Per garantire al consumatore le caratteristiche specifiche delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, è opportuno che gli operatori siano soggetti a un sistema che verifichi il rispetto del disciplinare. (48) Al fine di garantire l imparzialità e l efficienza delle autorità competenti, esse dovrebbero soddisfare una serie di criteri operativi. È opportuno prevedere disposizioni che deleghino a organismi di controllo alcune competenze a svolgere compiti di controllo specifici. (50) Le informazioni relative alle attività di controllo sulle indicazioni geografiche e sulle specialità tradizionali garantite dovrebbero essere inserite nei piani di controllo nazionali pluriennali e nelle relazioni annuali redatte dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 882/2004. (51) Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a imporre una tassa a copertura delle spese sostenute. (52) È opportuno chiarire le norme che disciplinano attualmente la possibilità di continuare a utilizzare nomi generici, in modo che i termini generici simili a un nome o a un indicazione protetta o riservata o che ne fanno parte mantengano il loro carattere generico. (53) La data da prendere in considerazione per stabilire la preesistenza di un marchio e di una denominazione di origine o di un indicazione geografica dovrebbe essere la data della domanda di registrazione del marchio nell Unione o negli Stati membri e la data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell indicazione geografica. (54) È opportuno continuare ad applicare le disposizioni relative al rigetto o alla coesistenza di una denominazione di origine o di un indicazione geografica in caso di conflitto con un marchio preesistente. (55) I criteri per respingere la registrazione di marchi posteriori o dichiararne nulla la registrazione poiché confliggenti con una denominazione di origine o un indicazione geografica preesistente dovrebbero corrispondere all ambito di applicazione della tutela della denominazione di origine o dell indicazione geografica. (56) Le disposizioni relative ai sistemi che conferiscono diritti di proprietà intellettuale, in particolar modo i diritti conferiti dal regime di qualità riguardante le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche o quelli conferiti dalla normativa sui marchi, dovrebbero lasciare impregiudicate la riserva d uso dei nomi e l istituzione di indicazioni e simboli nell ambito dei regimi di qualità riguardanti le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità. ( 1 ) GU L 160 del , pag. 80. ( 2 ) GU L 165 del , pag. 1. ( 3 ) GU L 218 del , pag

50 (57) È opportuno chiarire e riconoscere il ruolo dei gruppi. I gruppi svolgono un ruolo fondamentale nel processo di presentazione delle domande di registrazione dei nomi di denominazioni di origine e indicazioni geografiche nonché di specialità tradizionali garantite, e nella modifica dei disciplinari e delle domande di annullamento. Essi possono inoltre sviluppare attività connesse alla sorveglianza in merito all effettiva protezione dei nomi registrati, alla conformità della produzione al relativo disciplinare, all informazione e alla promozione delnome registrato e, in generale, qualsiasi attività volta ad accrescere il valore dei nomi registrati e l efficacia dei regimi di qualità. Inoltre, i gruppi dovrebbero seguire da vicino la posizione dei prodotti sul mercato. Tali attività non dovrebbero tuttavia agevolare né determinare comportamenti anticoncorrenziali incompatibili con gli articoli 101 e 102 del trattato. (61) È opportuno abbreviare e migliorare, in particolare per quanto riguarda il processo decisionale, la procedura di registrazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite, compresi i periodi previsti per l esame e l opposizione. La Commissione, assistita in determinate circostanze dagli Stati membri, dovrebbe essere responsabile dell adozione delle decisioni relative alla registrazione. Si dovrebbero stabilire procedure che permettano di modificare il disciplinare dopo la registrazione e di annullare la registrazione del nome, in particolare se il prodotto non è più conforme al relativo disciplinare o se il nome non è più utilizzato sul mercato. (58) Per garantire che i nomi registrati delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche nonché delle specialità tradizionali garantite soddisfino le condizioni stabilite nel presente regolamento, è opportuno che le domande siano esaminate dalle autorità nazionali dello Stato membro interessato, nel rispetto di disposizioni comuni minime comprendenti una procedura nazionale di opposizione. La Commissione dovrebbe procedere successivamente all esame delle domande per assicurarsi che esse non contengano errori manifesti e per garantire che sia tenuto conto del diritto dell Unione e degli interessi dei soggetti interessati al di fuori dello Stato membro di presentazione della domanda. (59) Dovrebbe essere possibile la registrazione come denominazioni di origine, indicazioni geografiche e specialità tradizionali garantite di nomi relativi a prodotti originari di paesi terzi e che soddisfano le condizioni stabilite nel presente regolamento. (60) È opportuno proteggere sia nell Unione che nei paesi terzi i simboli, le indicazioni e le abbreviazioni che dimostrano l adesione a un regime di qualità nonché i diritti dell Unione, onde garantire che essi siano utilizzati per prodotti autentici e che i consumatori non siano indotti in errore riguardo alle qualità dei prodotti. Inoltre, affinché la protezione sia efficace, è opportuno che la Commissione abbia a disposizione risorse di bilancio ragionevoli su base centralizzata, nel quadro del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ( 1 ) e in conformità dell articolo 5 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 2 ). ( 1 ) GU L 277 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 209 dell , pag. 1. (62) Al fine di agevolare le domande transfrontaliere di registrazione congiunta delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette o delle specialità tradizionali garantite, dovrebbero essere previste delle procedure appropriate. (63) Al fine di integrare o modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all articolo 290 del trattato, per completare la lista dei prodotti di cui all allegato I del presente regolamento; stabilire le restrizioni e le deroghe con riferimento alla provenienza dei mangimi per animali nel caso di una denominazione di origine; stabilire delle restrizioni e delle deroghe con riferimento alla macellazione di animali vivi o con riferimento alla provenienza delle materie prime; stabilire regole che limitino le informazioni contenute nel disciplinare; definire i simboli dell Unione; stabilire norme transitorie supplementari al fine di proteggere i diritti e gli interessi legittimi dei produttori o dei soggetti interessati; stabilire ulteriori dettagli in relazione ai criteri di ammissibilità dei nomi delle specialità tradizionali garantite; stabilire norme particolareggiate relative ai criteri per le indicazioni facoltative di qualità; riservare una indicazione facoltativa di qualità supplementare, precisandone le condizioni di utilizzo e modificando tali condizioni; stabilire deroghe all uso del termine «prodotto di montagna» e stabilire i metodi di produzione e gli altri criteri pertinenti per l applicazione di tale indicazione facoltativa di qualità, in particolare stabilire le condizioni alle quali le materie prime o i prodotti alimentari possono provenire dal di fuori delle zone di montagna; stabilire norme supplementari per determinare il carattere generico di termini nell Unione; stabilire norme per determinare l utilizzo del nome di una varietà vegetale o di una razza animale; definire le norme per lo svolgimento della procedura nazionale di opposizione relativa alle domande congiunte concernenti più territori nazionali e completare le norme relative alla procedura di domanda, alla procedura di opposizione, alla procedura di domanda di modifica e alla procedura di annullamento in generale. 50

51 È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. (64) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire norme relative alla forma del disciplinare; stabilire norme particolareggiate sulla forma e il contenuto del registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette; definire le caratteristiche tecniche dei simboli dell Unione e le indicazioni e le norme riguardanti il loro uso sui prodotti, comprese le versioni linguistiche appropriate da utilizzare; concedere e prorogare periodi transitori per deroghe temporanee per l uso di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette; stabilire norme particolareggiate in merito alla forma e al contenuto del registro delle specialità tradizionali garantite; stabilire norme per la protezione delle specialità tradizionali garantite; stabilire tutte le misure relative alle forme, alle procedure e agli altri dettagli tecnici per l applicazione del titolo IV; stabilire norme per l uso delle indicazioni facoltative di qualità; stabilire norme per la protezione uniforme di indicazioni, abbreviazioni e simboli di cui ai regimi di qualità; stabilire norme particolareggiate in merito alla procedura, alla forma e alla presentazione di domande di registrazione o di opposizioni; respingere la domanda; decidere in merito alla registrazione di un nome se un accordo non è stato raggiunto; stabilire norme particolareggiate sulla procedura, sulla forma e sulla presentazione di una domanda di modifica; annullare la registrazione di una denominazione di origine protetta, di una indicazione geografica protetta o di una specialità tradizionale garantita e stabilire norme particolareggiate sulla procedura e sulla forma della procedura di annullamento e sulla presentazione delle domande di annullamento. Tali competenze dovrebbero essre esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ( 1 ). (65) Per quanto riguarda l istituzione e la tenuta di registri di denominazioni di origine protette, di indicazioni geografiche protette e di specialità tradizionali garantite, riconosciute in base a questo regime; la definizione dei mezzi attraverso i quali il nome e l indirizzo di organismi di certificazione di prodotti sono pubblicati e la registrazione di un nome in caso di mancata notifica di opposizione o in caso di mancata dichiarazione di opposizione motivata ammissibile o in caso contrario se si è raggiunto un accordo, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011, ( 1 ) GU L 55 del , pag. 13. HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Obiettivi 1. Il presente regolamento intende aiutare i produttori di prodotti agricoli e alimentari a comunicare agli acquirenti e ai consumatori le caratteristiche e le modalità di produzione agricola di tali prodotti, garantendo in tal modo: a) una concorrenza leale per gli agricoltori e i produttori di prodotti agricoli e alimentari aventi caratteristiche e proprietà che conferiscono valore aggiunto; b) la disponibilità per i consumatori di informazioni attendibili riguardo a tali prodotti; c) il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; e d) l integrità del mercato interno. Le misure previste dal presente regolamento sono finalizzate a sostenere le attività agricole e di trasformazione e i sistemi di produzione associati a prodotti di qualità elevata, contribuendo in tal modo alla realizzazione degli obiettivi della politica di sviluppo rurale. 2. Il presente regolamento istituisce regimi di qualità che costituiscono la base per l identificazione e, se del caso, la protezione di nomi e indicazioni che, in particolare, indicano o designano prodotti agricoli con: a) caratteristiche che conferiscono valore aggiunto; o b) proprietà che conferiscono valore aggiunto a motivo dei metodi di produzione o di trasformazione usati o del loro luogo di produzione o di commercializzazione. Articolo 2 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell allegato I del trattato e ad altri prodotti agricoli e alimentari elencati nell allegato I del presente regolamento. Per tenere conto di impegni internazionali o di nuovi metodi di produzione o materiali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all articolo 56, che integrano l elenco dei prodotti di cui all allegato I del presente regolamento. Tali prodotti sono strettamente connessi a prodotti agricoli o all economia rurale. 2. Il presente regolamento non si applica alle bevande spiritose, ai vini aromatizzati o ai prodotti vitivinicoli definiti nell allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007, ad eccezione degli aceti di vino. 51

52 3. Il presente regolamento si applica fatte salve le altre disposizioni specifiche dell Unione relative all immissione in commercio dei prodotti, in particolare con riferimento all organizzazione comune unica dei mercati e all etichettatura degli alimenti. 4. La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell informazione ( 1 ), non si applica ai regimi di qualità istituiti dal presente regolamento. Articolo 3 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «regimi di qualità», i regimi istituiti ai titoli II, III e IV; 2) «gruppo», qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita principalmente da produttori o trasformatori che trattano il medesimo prodotto; 3) «tradizionale», l uso comprovato sul mercato nazionale per un periodo di tempo che permette di tramandare le conoscenze da una generazione all altra; tale periodo deve essere di almeno trenta anni; 4) «etichettatura», le menzioni, indicazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o simboli riferentisi ad un prodotto alimentare e figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, anello o fascetta che accompagni tale prodotto alimentare o che ad esso si riferisca; 5) «specificità», in relazione a un prodotto, le modalità di produzione specifiche che lo distinguono nettamente da altri prodotti simili della stessa categoria; 6) «termini generici», i nomi di prodotti che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente ottenuto o commercializzato, sono diventati il nome comune di un prodotto nell Unione; 7) «fase di produzione», la produzione, la trasformazione o l elaborazione; 8) «prodotti trasformati», prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti non trasformati. I prodotti trasformati possono contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione o per conferire loro caratteristiche specifiche. ( 1 ) GU L 204 del , pag. 37. TITOLO II DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTE E INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE Articolo 4 Obiettivo È istituito un regime di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette al fine di aiutare i produttori di prodotti legati a una zona geografica nei modi seguenti: a) garantendo una giusta remunerazione per le qualità dei loro prodotti; b) garantendo una protezione uniforme dei nomi in quanto diritto di proprietà intellettuale sul territorio dell Unione; c) fornendo ai consumatori informazioni chiare sulle proprietà che conferiscono valore aggiunto ai prodotti. Articolo 5 Requisiti per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche 1. Ai fini del presente regolamento, «denominazione di origine» è un nome che identifica un prodotto: a) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati; b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata. 2. Ai fini del presente regolamento, «indicazione geografica» è un nome che identifica un prodotto: a) originario di un determinato luogo, regione o paese; b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; e c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata. 3. In deroga al paragrafo 1, taluni nomi sono equiparati a denominazioni di origine anche se le materie prime dei relativi prodotti provengono da una zona geografica più ampia della zona geografica delimitata, o diversa da essa, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) la zona di produzione delle materie prime è delimitata; b) sussistono condizioni particolari per la produzione delle materie prime; 52

53 c) esiste un regime di controllo atto a garantire l osservanza delle condizioni di cui alla lettera b); e d) le suddette denominazioni di origine sono state riconosciute come denominazioni di origine nel paese di origine anteriormente al 1 o maggio Ai fini del presente paragrafo possono essere considerati materie prime soltanto gli animali vivi, le carni e il latte. 4. Per tenere conto delle specificità connesse alla produzione di prodotti di origine animale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all articolo 56, concernenti restrizioni e deroghe relativamente alla provenienza dei mangimi nel caso di una denominazione di origine. Inoltre, per tenere conto delle specificità connesse a taluni prodotti o a talune zone, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all articolo 56, concernenti restrizioni e deroghe relativamente alla macellazione di animali vivi o alla provenienza delle materie prime. Tali restrizioni e deroghe tengono conto, in base a criteri obiettivi, della qualità o dell uso e di know-how o fattori naturali riconosciuti. Articolo 6 Genericità, conflitti con nomi di varietà vegetali e di razze animali, con omonimi e marchi 1. I termini generici non sono registrati come denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette. 2. Un nome non può essere registrato come denominazione di origine o indicazione geografica qualora sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto. 3. Un nome proposto per la registrazione che sia in tutto o in parte omonimo di un nome già iscritto nel registro stabilito a norma dell articolo 11 non può essere registrato, a meno che nella pratica sussista una differenziazione sufficiente tra le condizioni d impiego e di presentazione locali e tradizionali del nome omonimo registrato successivamente e quelle del nome già iscritto nel registro, tenuto conto della necessità di assicurare un trattamento equitativo ai produttori interessati e far sì che i consumatori non siano indotti in errore. 4. Un nome proposto per la registrazione come denominazione di origine o indicazione geografica non è registrato qualora, tenuto conto della notorietà e della reputazione di un marchio e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione del nome proposto come denominazione di origine o indicazione geografica sarebbe tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto. Articolo 7 Disciplinare 1. Una denominazione di origine protetta o un indicazione geografica protetta deve rispettare un disciplinare che comprende almeno i seguenti elementi: a) il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica, quale utilizzata nel commercio o nel linguaggio comune, e solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata; b) la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto; c) la definizione della zona geografica delimitata riguardo al legame di cui alla lettera f), punto i) o punto ii), del presente paragrafo e, se del caso, gli elementi che indicano il rispetto delle condizioni di cui all articolo 5, paragrafo 3; d) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata di cui all articolo 5, paragrafo 1 o 2; e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti nonché informazioni relative al confezionamento, quando il gruppo richiedente stabilisce in tal senso e fornisce sufficienti motivazioni specifiche per prodotto per cui il confezionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l origine o assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell Unione, in particolare della libera circolazione dei prodotti e della libera prestazione di servizi; f) gli elementi che stabiliscono: i) il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l ambiente geografico di cui all articolo 5, paragrafo 1; o Un nome omonimo che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio non è registrato, anche se esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti in questione. ii) se del caso, il legame fra una data qualità, la reputazione o un altra caratteristica del prodotto e l origine geografica di cui all articolo 5, paragrafo 2; g) il nome e l indirizzo delle autorità o, se disponibili, il nome e l indirizzo degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare a norma dell articolo 37, e i relativi compiti specifici; 53

54 h) qualsiasi regola specifica per l etichettatura del prodotto in questione. 2. Al fine di garantire che il disciplinare contenga informazioni pertinenti e succinte, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all articolo 56, che stabiliscono le norme che limitano le informazioni contenute nel disciplinare di cui al paragrafo 1 del presente articolo, qualora tale limitazione sia necessaria per evitare domande di registrazione eccessivamente voluminose. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative alla forma del disciplinare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d esame di cui all articolo 57, paragrafo 2. Articolo 8 Contenuto della domanda di registrazione 1. Una domanda di registrazione di una denominazione di origine o di un indicazione geografica a norma dell articolo 49, paragrafo 2 o 5, comprende almeno: a) il nome e l indirizzo del gruppo richiedente e delle autorità o, se disponibili, degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare; b) il disciplinare di cui all articolo 7; c) un documento unico contenente gli elementi seguenti: i) gli elementi principali del disciplinare: il nome, una descrizione del prodotto, incluse, se del caso, le norme specifiche applicabili al confezionamento e all'etichettatura, e una descrizione concisa della delimitazione della zona geografica; ii) la descrizione del legame del prodotto con l ambiente geografico o con l origine geografica di cui all articolo 5, paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, inclusi, se del caso, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustifica il legame. Una domanda di cui all articolo 49, paragrafo 5, contiene inoltre la prova che il nome del prodotto è protetto nel suo paese di origine. 2. Un fascicolo di domanda di cui all articolo 49, paragrafo 4, comprende: a) il nome e l indirizzo del gruppo richiedente; b) il documento unico di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo; c) una dichiarazione dello Stato membro in cui quest ultimo afferma che la domanda presentata dal gruppo richiedente e che beneficia della decisione favorevole soddisfa le condizioni del presente regolamento e le disposizioni adottate a norma del medesimo; d) il riferimento della pubblicazione del disciplinare. Articolo 9 Protezione nazionale transitoria A decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Commissione, uno Stato membro può concedere a un nome, solo in via transitoria, una protezione ai sensi del presente regolamento a livello nazionale. Tale protezione nazionale cessa alla data in cui è adottata una decisione di registrazione a norma del presente regolamento oppure alla data in cui la domanda è ritirata. Qualora un nome non sia registrato ai sensi del presente regolamento, le conseguenze di tale protezione nazionale sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato. Le misure adottate dagli Stati membri a norma del primo comma hanno efficacia solo a livello nazionale e non incidono in alcun modo sugli scambi intraunionali o internazionali. Articolo 10 Motivi di opposizione 1. Una dichiarazione di opposizione motivata a norma dell articolo 51, paragrafo 2, è ricevibile solo se perviene alla Commissione entro il termine stabilito in tale paragrafo e se: a) dimostra la mancata osservanza delle condizioni di cui all articolo 5 e all articolo 7, paragrafo 1; b) dimostra che la registrazione del nome proposto sarebbe contraria all articolo 6, paragrafo 2, 3 o 4; c) dimostra che la registrazione del nome proposto danneggerebbe l esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all articolo 50, paragrafo 2, lettera a); o d) fornisce elementi sulla cui base si può concludere che il nome di cui si chiede la registrazione è un termine generico. 2. I motivi di opposizione sono valutati con riferimento al territorio dell Unione. Articolo 11 Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette 1. La Commissione adotta atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all articolo 57, paragrafo 2, che creano e tengono un registro, aggiornato e accessibile al pubblico, delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette riconosciute nell ambito del presente regime. 54

55 2. Possono essere iscritte nel registro le indicazioni geografiche relative a prodotti di paesi terzi protette nell Unione in base a un accordo internazionale del quale l Unione è parte contraente. A meno che non siano espressamente identificate nel suddetto accordo come denominazioni di origine protette ai sensi del presente regolamento, tali nomi sono iscritti nel registro come indicazioni geografiche protette. 3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme particolareggiate relative alla forma e al contenuto del registro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d esame di cui all articolo 57, paragrafo La Commissione pubblica e tiene regolarmente aggiornato l elenco degli accordi internazionali di cui al paragrafo 2 nonché l elenco delle indicazioni geografiche protette a norma di detti accordi. Articolo 12 Nomi, simboli e indicazioni 1. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare. 2. Sono definiti simboli dell Unione destinati a dare pubblicità alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette. delegati, conformemente all articolo 56, che stabiliscono i simboli dell Unione. La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono le caratteristiche tecniche dei simboli e delle indicazioni dell Unione nonché le norme relative al loro impiego sui prodotti commercializzati come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, ivi incluse le norme relative alle versioni linguistiche appropriate da utilizzare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d esame di cui all articolo 57, paragrafo 2. Articolo 13 Protezione 1. I nomi registrati sono protetti contro: a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l uso di tale nome consenta di sfruttare la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente; b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente; 3. Nel caso dei prodotti originari dell Unione, che sono commercializzati come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta registrata secondo le procedure stabilite nel presente regolamento, i simboli dell Unione associati a tali prodotti figurano nell etichettatura. Inoltre, il nome registrato del prodotto dovrebbe figurare nello stesso campo visivo. Le indicazioni «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta» o le corrispondenti abbreviazioni «DOP» o «IGP» possono figurare nell etichettatura. 4. Possono inoltre figurare nell etichettatura: riproduzioni della zona di origine geografica di cui all articolo 5 e riferimenti testuali, grafici o simbolici allo Stato membro e/o alla regione in cui è collocata tale zona di origine geografica. 5. Fatta salva la direttiva 2000/13/CE, è consentito l uso nell etichettatura dei marchi collettivi geografici di cui all articolo 15 della direttiva 2008/95/CE unitamente alla denominazione di origine protetta o all indicazione geografica protetta. 6. Per i prodotti originari di paesi terzi, commercializzati con un nome iscritto nel registro, possono figurare nell etichettatura le indicazioni di cui al paragrafo 3 o i simboli dell Unione a esse associati. 7. Affinché al consumatore siano comunicate informazioni adeguate, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine; d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto. Se una denominazione di origine protetta o un indicazione geografica protetta contiene il nome di un prodotto considerato generico, l uso di tale nome generico non è considerato contrario al primo comma, lettera a) o b). 2. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche. 3. Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 1, prodotte o commercializzate in tale Stato membro. A tal fine gli Stati membri designano le autorità incaricate di adottare tali misure secondo le procedure definite da ogni singolo Stato membro. 55

56 Tali autorità offrono adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni. Articolo 14 Relazioni fra marchi, denominazioni di origine e indicazioni geografiche 1. Qualora una denominazione di origine o un indicazione geografica sia registrata ai sensi del presente regolamento, la registrazione di un marchio il cui uso violerebbe l articolo 13, paragrafo 1, e che riguarda un prodotto dello stesso tipo è respinta se la domanda di registrazione del marchio è presentata dopo la data di presentazione della domanda di registrazione relativa alla denominazione di origine o all indicazione geografica presso la Commissione. I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano in deroga alle disposizioni della direttiva 2008/95/CE. 2. Fatto salvo l articolo 6, paragrafo 4, un marchio il cui uso violi l articolo 13, paragrafo 1, di cui sia stata depositata la domanda di registrazione, che sia stato registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla legislazione pertinente, acquisito con l uso in buona fede sul territorio dell Unione anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell indicazione geografica, può continuare a essere utilizzato e rinnovato per il prodotto di cui trattasi nonostante la registrazione di una denominazione di origine o di un indicazione geografica, purché non sussistano motivi di nullità o decadenza del marchio ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario ( 1 ), o ai sensi della direttiva 2008/95/CE. In tali casi l uso della denominazione di origine protetta o dell indicazione geografica protetta, nonché l uso dei marchi in questione, è consentito. Articolo 15 Periodi transitori per l uso di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette 1. Fatto salvo l articolo 14, la Commissione può adottare atti di esecuzione che concedano un periodo transitorio fino a cinque anni per consentire ai prodotti originari di uno Stato membro o di un paese terzo la cui denominazione è costituita o composta da un nome che viola l articolo 13, paragrafo 1, di continuare a utilizzare la denominazione con cui sono stati commercializzati purché una dichiarazione di opposizione ricevibile, a norma dell articolo 49, paragrafo 3 o dell articolo 51 dimostri che: a) la registrazione del nome danneggerebbe l esistenza di unnome omonimo o parzialmente identico; o b) tali prodotti sono stati commercializzati legalmente sotto tale nome sul territorio di cui trattasi per almeno cinque anni ( 1 ) GU L 78 del , pag. 1. prima della data della pubblicazione di cui all articolo 50, paragrafo 2, lettera a). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d esame di cui all articolo 57, paragrafo Fatto salvo l articolo 14, la Commissione può adottare atti di esecuzione che proroghino a quindici anni il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 del presente articolo in casi debitamente giustificati, ove sia dimostrato che: a) la denominazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sia stata legalmente utilizzata, in base ad usi leali e costanti, durante almeno i venticinque anni precedenti la presentazione della domanda di registrazione presso la Commissione; b) l uso della denominazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non ha inteso sfruttare, in alcun momento, la reputazione del nome registrato ed è altresì dimostrato che tale uso non ha indotto né ha potuto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d esame di cui all articolo 57, paragrafo Quando si usa una denominazione di cui ai paragrafi 1 e 2, l indicazione del paese di origine figura in modo chiaro e visibile nell etichettatura. 4. Al fine di superare difficoltà temporanee e raggiungere l obiettivo a lungo termine dell osservanza del disciplinare da parte di tutti i produttori della zona interessata, lo Stato membro può stabilire un periodo transitorio massimo di dieci anni, con efficacia a decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Commissione, purché gli operatori interessati abbiano commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo tali nomi almeno per i cinque anni che precedono la presentazione della domanda alle autorità dello Stato membro e che abbiano sollevato questo problema nella procedura nazionale di opposizione di cui all articolo 49, paragrafo 3. Il primo comma si applica mutatis mutandis a un indicazione geografica protetta o a una denominazione di origine protetta relativa a una zona geografica situata in un paese terzo ad eccezione della procedura di opposizione. I suddetti periodi transitori sono indicati nel fascicolo di domanda di cui all articolo 8, paragrafo 2. Articolo 16 Disposizioni transitorie 1. I nomi figuranti nel registro di cui all articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006, sono automaticamente iscritti nel registro di cui all articolo 11 del presente regolamento. I disciplinari corrispondenti sono equiparati ai disciplinari di cui all articolo 7 del presente regolamento. Continuano ad applicarsi le disposizioni transitorie specifiche associate a tali registrazioni. 56

57 2. Al fine di tutelare i diritti e gli interessi legittimi dei produttori o dei soggetti interessati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell articolo 56, relativi a ulteriori disposizioni transitorie. 3. L applicazione del presente regolamento lascia impregiudicato il diritto di coesistenza riconosciuto dal regolamento (CE) n. 510/2006 per quanto riguarda le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, da un lato, e i marchi, dall altro. TITOLO III SPECIALITÀ TRADIZIONALI GARANTITE Articolo 17 Obiettivo È istituito un regime relativo alle specialità tradizionali garantite per salvaguardare metodi di produzione e ricette tradizionali, aiutando i produttori di prodotti tradizionali a commercializzare i propri prodotti e a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono alle loro ricette e ai loro prodotti tradizionali valore aggiunto. Articolo 18 Criteri 1. Un nome è ammesso a beneficiare della registrazione come specialità tradizionale garantita se designa uno specifico prodotto o alimento: a) ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento; o b) ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente. 2. Affinché un nome sia registrato come specialità tradizionale garantita, esso deve: a) essere stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico; o b) designare il carattere tradizionale o la specificità del prodotto. 3. Se nella procedura di opposizione ai sensi dell articolo 51 viene dimostrato che il nome è usato anche in un altro Stato membro o in un paese terzo, al fine di distinguere i prodotti comparabili o i prodotti che condividono un nome identico o analogo, la decisione di registrazione adottata conformemente all articolo 52, paragrafo 3, può prevedere che il nome della specialità tradizionale garantita sia accompagnato dall affermazione «fatto secondo la tradizione di» immediatamente seguito dal nome di un paese o di una sua regione. 4. Non può essere registrato un nome che faccia riferimento unicamente ad affermazioni di carattere generale, utilizzate per un insieme di prodotti, ovvero ad affermazioni previste da una particolare normativa dell Unione. 5. Per garantire il corretto funzionamento del regime, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all articolo 56, concernenti ulteriori aspetti sui criteri di ammissibilità stabiliti nel presente articolo. Articolo 19 Disciplinare 1. Una specialità tradizionale garantita deve rispettare un disciplinare che comprende: a) il nome di cui è proposta la registrazione, nelle versioni linguistiche pertinenti; b) la descrizione del prodotto, comprese le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche, a dimostrazione della specificità del prodotto; c) la descrizione del metodo di produzione che i produttori devono rispettare, compresi se del caso la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto; e d) gli elementi fondamentali che attestano il carattere tradizionale del prodotto. 2. Al fine di garantire che il disciplinare contenga informazioni pertinenti e succinte, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all articolo 56, che stabiliscono le norme che limitano le informazioni contenute nel disciplinare di cui al paragrafo 1 del presente articolo, qualora tale limitazione sia necessaria per evitare domande di registrazione eccessivamente voluminose. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative alla forma del disciplinare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d esame di cui all articolo 57, paragrafo 2. Articolo 20 Contenuto della domanda di registrazione 1. La domanda di registrazione di un nome in quanto specialità tradizionale garantita di cui all articolo 49, paragrafo 2 o 5, comprende: a) il nome e l indirizzo del gruppo richiedente; b) il disciplinare di cui all articolo Un fascicolo di domanda di cui all articolo 49, paragrafo 4, comprende: a) gli elementi di cui al paragrafo 1 del presente articolo; e b) una dichiarazione dello Stato membro in cui si afferma che la domanda presentata dal gruppo e che beneficia della decisione favorevole soddisfa le condizioni del presente regolamento e le disposizioni adottate a norma del medesimo. 57

58 Articolo 21 Motivi di opposizione 1. Una dichiarazione di opposizione motivata a norma dell articolo 51, paragrafo 2, è ricevibile solo se perviene alla Commissione prima della scadenza del termine stabilito e se: a) fornisce ragioni debitamente motivate a dimostrazione dell incompatibilità tra la registrazione proposta e le disposizioni del presente regolamento; o b) dimostra che il nome è utilizzato legittimamente, notoriamente e in modo economicamente significativo per prodotti agricoli o alimentari analoghi. 2. I criteri di cui al paragrafo 1, lettera b), sono valutati con riferimento al territorio dell Unione. Articolo 22 Registro delle specialità tradizionali garantite 1. La Commissione adotta atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all articolo 57, paragrafo 2, che creano e tengono un registro, accessibile al pubblico e aggiornato, delle specialità tradizionali garantite riconosciute nell ambito del presente regime. 2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alla forma e al contenuto del registro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d esame di cui all articolo 57, paragrafo 2. Articolo 23 Nomi, simbolo e indicazione 1. Un nome registrato come specialità tradizionale garantita può essere utilizzato da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare. 2. È stabilito un simbolo dell Unione inteso a dare pubblicità alle specialità tradizionali garantite. 3. Per i prodotti originari dell Unione, commercializzati come specialità tradizionali garantite registrate a norma del presente regolamento, il simbolo di cui al paragrafo 2 figura nell etichettatura, fatto salvo il paragrafo 4. Inoltre, il nome del prodotto dovrebbe figurare nello stesso campo visivo. Può inoltre figurare nell etichettatura l indicazione di «specialità tradizionale garantita» o la corrispondente sigla «STG». Il simbolo è facoltativo nell etichettatura delle specialità tradizionali garantite prodotte fuori dal territorio dell Unione. 4. Al fine di garantire che al consumatore siano comunicate informazioni adeguate, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell articolo 56, che stabiliscano il simbolo dell Unione. La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono le caratteristiche tecniche del simbolo dell Unione e dell indicazione nonché le norme relative al loro impiego sui prodotti che recano il nome di una specialità tradizionale garantita, anche in relazione alle versioni linguistiche appropriate da utilizzare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d esame di cui all articolo 57, paragrafo 2. Articolo 24 Restrizioni dell uso dei nomi registrati 1. I nomi registrati sono protetti contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione o contro qualsiasi altra pratica tale da indurre in errore il consumatore. 2. Gli Stati membri provvedono affinché le denominazioni di vendita utilizzate a livello nazionale non ingenerino confusione con i nomi registrati. 3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme per la protezione delle specialità tradizionali garantite. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d esame di cui all articolo 57, paragrafo 2. Articolo 25 Disposizioni transitorie 1. I nomi registrati a norma dell articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006, sono automaticamente iscritti nel registro di cui all articolo 22 del presente regolamento. I disciplinari corrispondenti sono equiparati ai disciplinari di cui all articolo 19 del presente regolamento. Continuano ad applicarsi le disposizioni transitorie specifiche associate a tali registrazioni. 2. I nomi registrati secondo le prescrizioni dell articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006, compresi quelli registrati in base alle domande di cui all articolo 58, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento, possono continuare a essere utilizzati alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 509/2006 fino al 4 gennaio 2023, a meno che gli Stati membri non facciano ricorso alla procedura di cui all articolo 26 del presente regolamento. 3. Al fine di tutelare i diritti e gli interessi legittimi dei produttori o dei soggetti interessati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all articolo 56, che stabiliscono ulteriori disposizioni transitorie. Articolo 26 Procedura semplificata 1. Entro il 4 gennaio 2016, su richiesta di un gruppo, uno Stato membro può presentare alla Commissione i nomi delle specialità tradizionali garantite registrati conformemente all articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006 e conformi al presente regolamento. Prima di presentare un nome, lo Stato membro avvia una procedura di opposizione ai sensi dell articolo 49, paragrafi 3 e 4. Se nel corso di tale procedura è dimostrato che il nome è usato anche in riferimento a prodotti comparabili o a prodotti che condividono un nome identico o analogo, il nome può essere integrato da un termine che ne identifica il carattere tradizionale o la specificità. 58

59 Un gruppo di un paese terzo può presentare tali nomi alla Commissione, direttamente oppure per il tramite delle autorità del paese terzo. 2. Entro due mesi dal ricevimento la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea i nomi di cui al paragrafo 1, unitamente al disciplinare relativo a ciascuno di essi. 3. Si applicano gli articoli 51 e Un volta conclusa la procedura di opposizione, la Commissione, se del caso, adegua le voci del registro di cui all articolo 22. I disciplinari corrispondenti sono equiparati ai disciplinari di cui all articolo 19. TITOLO IV INDICAZIONI FACOLTATIVE DI QUALITÀ Articolo 27 Obiettivo È istituito un regime relativo alle indicazioni facoltative di qualità per agevolare la comunicazione, da parte dei produttori, nel mercato interno delle caratteristiche o proprietà dei prodotti agricoli che conferiscono a questi ultimi valore aggiunto. Articolo 28 Disposizioni nazionali Gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali sulle indicazioni facoltative di qualità non disciplinate dal presente regolamento, purché tali disposizioni siano conformi al diritto dell Unione. Articolo 29 Indicazioni facoltative di qualità 1. Le indicazioni facoltative di qualità soddisfano i criteri seguenti: a) l indicazione si riferisce a una caratteristica di una o più categorie di prodotti o ad una modalità di produzione o di trasformazione agricola applicabili in zone specifiche; b) l uso dell indicazione conferisce valore al prodotto rispetto a prodotti di tipo simile; e c) l indicazione ha una dimensione europea. 2. Sono escluse dal presente regime le indicazioni facoltative di qualità che descrivono qualità tecniche di un prodotto ai fini dell applicazione di norme di commercializzazione obbligatorie e che non hanno lo scopo di informare i consumatori riguardo a tali qualità del prodotto. 3. Le indicazioni facoltative di qualità escludono le indicazioni facoltative riservate che promuovono e integrano le norme di commercializzazione specifiche su base settoriale o di categoria di prodotto. 4. Per tener conto delle specificità di alcuni settori e delle aspettative dei consumatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all articolo 56, che stabiliscono le modalità di applicazione relative ai criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 5. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono tutte le misure relative alle forme, alle procedure o altre modalità tecniche, necessarie per l applicazione del presente titolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d esame di cui all articolo 57, paragrafo Quando adotta atti delegati e di esecuzione conformemente ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo, la Commissione tiene conto delle pertinenti norme internazionali. Articolo 30 Riserva e modifica 1. Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e dell evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, della situazione del mercato nonché dell evoluzione delle norme di commercializzazione e delle norme internazionali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all articolo 56 che riservano una indicazione facoltativa di qualità supplementare e che ne stabiliscono le condizioni di utilizzo. 2. In casi debitamente motivati e per tenere conto dell uso adeguato dell indicazione facoltativa di qualità supplementare, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all articolo 56, che stabiliscono modifiche delle condizioni di impiego di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Articolo 31 Prodotto di montagna 1. È istituita l indicazione «prodotto di montagna» come indicazione facoltativa di qualità. Tale indicazione è utilizzata unicamente per descrivere i prodotti destinati al consumo umano elencati nell allegato I del trattato in merito ai quali: a) sia le materie prime che gli alimenti per animali provengono essenzialmente da zone di montagna; b) nel caso dei prodotti trasformati, anche la trasformazione ha luogo in zone di montagna. 2. Ai fini del presente articolo si intendono per «zone di montagna dell Unione» le zone di cui all articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999. Nel caso dei prodotti di paesi terzi, le zone di montagna comprendono le zone ufficialmente designate come zone di montagna dal paese terzo o rispondenti a criteri equivalenti a quelli enunciati all articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/

60 3. In casi debitamente motivati e per tenere conto dei vincoli naturali di cui risente la produzione agricola nelle zone di montagna, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell articolo 56, che stabiliscono deroghe delle condizioni d uso di cui al paragrafo 1 del presente articolo. In particolare, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato che stabilisce le condizioni alle quali le materie prime o gli alimenti per animali possono provenire dal di fuori delle zone di montagna, le condizioni alle quali la trasformazione dei prodotti può aver luogo al di fuori delle zone di montagna in una zona geografica da definire e la definizione di tale zona geografica. 4. Per tenere conto dei vincoli naturali di cui risente la produzione agricola nelle zone di montagna, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all articolo 56, per quanto riguarda la definizione dei metodi di produzione e altri criteri pertinenti per l applicazione dell indicazione facoltativa di qualità di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Articolo 32 Prodotto dell agricoltura delle isole Entro il 4 gennaio 2014 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull opportunità di creare la nuova indicazione «prodotto dell agricoltura delle isole». L indicazione può essere utilizzata unicamente per descrivere i prodotti destinati al consumo umano elencati nell allegato I del trattato, le cui materie prime provengano dalle isole. Inoltre, affinché tale indicazione possa essere applicata ai prodotti trasformati, è necessario che anche la trasformazione avvenga in zone insulari nei casi in cui ciò incide in misura determinante sulle caratteristiche particolari del prodotto finale. La relazione è corredata, se del caso, da adeguate proposte legislative intese a riservare un indicazione facoltativa di qualità «prodotto dell agricoltura delle isole». TITOLO V DISPOSIZIONI COMUNI CAPO I Controlli ufficiali delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite Articolo 35 Ambito di applicazione Le disposizioni del presente capo si applicano ai regimi di qualità di cui al titolo II e al titolo III. Articolo 36 Designazione dell autorità competente 1. Conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004, gli Stati membri designano l autorità o le autorità competenti per lo svolgimento dei controlli ufficiali intesi a verificare l adempimento degli obblighi giuridici connessi ai regimi di qualità istituiti dal presente regolamento. Le procedure e le prescrizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 882/2004 si applicano mutatis mutandis ai controlli ufficiali intesi a verificare l adempimento degli obblighi giuridici connessi ai regimi di qualità per tutti i prodotti contemplati dall allegato I del presente regolamento. 2. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 offrono adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni. 3. I controlli ufficiali riguardano: a) la verifica della conformità di un prodotto al corrispondente disciplinare; e Articolo 33 Restrizioni dell uso 1. Un indicazione facoltativa di qualità può essere usata solo per descrivere prodotti conformi alle pertinenti condizioni d uso. 2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme sull uso delle indicazioni facoltative di qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d esame di cui all articolo 57, paragrafo 2. Articolo 34 Monitoraggio Gli Stati membri procedono a controlli in base a un analisi del rischio per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente titolo e, in caso di violazione, applicano sanzioni amministrative adeguate. b) il monitoraggio dell uso di nomi registrati per designare prodotti immessi in commercio, in conformità dell articolo 13 per i nomi registrati a norma del titolo II e in conformità dell articolo 24 per i nomi registrati a norma del titolo III. Articolo 37 Verifica del rispetto del disciplinare 1. Per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite che designano prodotti originari dell Unione, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata, anteriormente all immissione in commercio del prodotto, da: a) una o più autorità competenti di cui all articolo 36 del presente regolamento; e/o b) uno o più organismi di controllo ai sensi dell articolo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004, che operano come organismi di certificazione dei prodotti. 60

61 I costi della verifica del rispetto del disciplinare possono essere a carico degli operatori soggetti a tale controllo. Gli Stati membri possono altresì contribuire a tali costi. 2. Per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le specialità tradizionali garantite che designano prodotti originari di un paese terzo, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata, anteriormente all immissione in commercio del prodotto, da: a) una o più autorità pubbliche designate dal paese terzo; e/o b) uno o più organismi di certificazione dei prodotti. 3. Gli Stati membri pubblicano il nome e l indirizzo delle autorità e degli organismi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e aggiornano periodicamente tali informazioni. La Commissione pubblica il nome e l indirizzo delle autorità e degli organismi di cui al paragrafo 2 del presente articolo e aggiorna periodicamente tali informazioni. 4. La Commissione può adottare atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all articolo 57, paragrafo 2, che definiscono i mezzi attraverso i quali sono resi pubblici il nome e l indirizzo degli organismi di certificazione dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Articolo 38 Sorveglianza sull uso del nome sul mercato Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l indirizzo delle autorità competenti di cui all articolo 36. La Commissione pubblica il nome e l indirizzo di tali autorità. Gli Stati membri procedono a controlli in base a un analisi del rischio, per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento e, in caso di violazione, adottano tutte le misure necessarie. Articolo 39 Delega da parte delle autorità competenti a organismi di controllo 1. Le autorità competenti possono delegare, conformemente all articolo 5 del regolamento (CE) n. 882/2004, compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali sui regimi di qualità a uno o più organismi di controllo. 2. Tali organismi di controllo sono accreditati in conformità della norma europea EN o della guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti). 3. L accreditamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo può essere effettuato solo da: a) un organismo nazionale di accreditamento nell Unione, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008; o b) un organismo di accreditamento fuori dall Unione, firmatario di un accordo di riconoscimento multilaterale sotto l egida del Forum internazionale per l accreditamento. Articolo 40 Pianificazione e comunicazione delle attività di controllo 1. Gli Stati membri provvedono affinché le attività di controllo degli obblighi previsti al presente capo siano specificamente comprese in una sezione distinta dei piani di controllo nazionali pluriennali conformemente agli articoli 41, 42 e 43 del regolamento (CE) n. 882/ Le relazioni annuali relative al controllo degli obblighi stabiliti dal presente regolamento comprendono una sezione distinta contenente le informazioni previste all articolo 44 del regolamento (CE) n. 882/2004. CAPO II Eccezioni per taluni usi anteriori Articolo 41 Termini generici 1. Fatto salvo l articolo 13, il presente regolamento non pregiudica l uso dei termini che sono generici nell Unione, anche se il termine generico fa parte di un nome protetto nell ambito di un regime di qualità. 2. Per stabilire se un termine sia diventato generico si tiene conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare: a) della situazione esistente nelle zone di consumo; b) dei pertinenti atti giuridici nazionali o dell Unione. 3. Al fine di tutelare pienamente i diritti delle parti interessate, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all articolo 56, che stabiliscono ulteriori disposizioni sulla determinazione del carattere generico dei termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Articolo 42 Varietà vegetali e razze animali 1. Il presente regolamento non osta all immissione in commercio di prodotti la cui etichettatura riporti un nome o un termine protetti o riservati nell ambito di un regime di qualità descritto al titolo II, al titolo III o al titolo IV che contiene o comprende il nome di una varietà vegetale o di una razza animale, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) il prodotto in questione comprende la varietà o la razza indicata oppure ne è derivato; b) i consumatori non sono indotti in errore; 61

62 c) l uso del nome della varietà o della razza rispetta le regole della concorrenza leale; qualsiasi altra pratica tale da indurre in errore il consumatore, nell Unione e nei paesi terzi. d) l uso non sfrutta la notorietà del termine protetto; e e) nel caso del regime di qualità descritto al titolo II, la produzione e la commercializzazione del prodotto si siano diffuse al di fuori della sua zona di origine prima della data della domanda di registrazione dell indicazione geografica. 2. Al fine di chiarire ulteriormente la portata dei diritti e delle libertà degli operatori del settore alimentare in relazione all uso del nome di una varietà vegetale o di una specie animale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all articolo 56, per quanto riguarda le norme per la determinazione dell uso di tali nomi. Articolo 43 Relazione con la proprietà intellettuale L applicazione dei regimi di qualità di cui ai titoli III e IV lascia impregiudicate le norme dell Unione o degli Stati membri che disciplinano la proprietà intellettuale, in particolare quelle relative alle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e ai marchi, e i diritti concessi in base a tali norme. CAPO III Indicazioni e simboli dei regimi di qualità e ruolo dei produttori Articolo 44 Protezione delle indicazioni e dei simboli 1. Le indicazioni, le abbreviazioni e i simboli che fanno riferimento ai regimi di qualità possono essere utilizzati soltanto in relazione ai prodotti ottenuti in conformità delle norme del relativo regime di qualità. Ciò riguarda in particolare le indicazioni, le abbreviazioni e i simboli seguenti: a) «denominazione di origine protetta», «indicazione geografica protetta», «indicazione geografica», «DOP», «IGP» e i simboli associati, a norma del titolo II; b) «specialità tradizionale garantita», «STG» e il simbolo associato, a norma del titolo III; c) «prodotto di montagna», a norma del titolo IV. 2. Conformemente all articolo 5 del regolamento (CE) n. 1290/2005, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) può, su iniziativa della Commissione o su incarico di quest ultima, finanziare in modo centralizzato il supporto amministrativo riguardo all elaborazione, all attività preparatoria, al monitoraggio, al supporto amministrativo e giuridico, all assistenza legale, alle tasse di registrazione, di rinnovo e di sorveglianza dei marchi, alle spese per controversie legali e a qualsiasi altra misura collegata, necessaria per tutelare l uso delle indicazioni, delle abbreviazioni e dei simboli che si riferiscono ai regimi di qualità contro l abuso, l imitazione, l evocazione o 3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano norme finalizzate alla protezione uniforme delle indicazioni, delle abbreviazioni e dei simboli di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d esame di cui all articolo 57, paragrafo 2. Articolo 45 Ruolo dei gruppi 1. Fatte salve le disposizioni specifiche relative alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali stabilite dal regolamento (CE) n. 1234/2007, un gruppo può: a) contribuire a garantire che la qualità, la notorietà e l autenticità dei propri prodotti sia garantita sul mercato monitorando l uso del nome negli scambi commerciali e, se necessario, informando le autorità competenti di cui all articolo 36 o qualsiasi altra autorità competente in applicazione dell articolo 13, paragrafo 3; b) adottare provvedimenti intesi a garantire una protezione giuridica adeguata della denominazione di origine protetta o dell indicazione geografica protetta e dei diritti di proprietà intellettuale ad esse direttamente collegati; c) sviluppare attività di informazione e di promozione miranti a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono valore aggiunto ai prodotti; d) sviluppare attività miranti a garantire la conformità dei prodotti al loro disciplinare; e) adottare provvedimenti volti a migliorare l efficacia del regime, quali lo sviluppo di competenze economiche, lo svolgimento di analisi economiche, la diffusione di informazioni economiche sul regime e la fornitura di consulenza ai produttori; f) adottare misure per la valorizzazione dei prodotti e, se necessario, adottare provvedimenti volti a impedire o contrastare misure che sono o rischiano di essere svalorizzanti per l immagine dei prodotti. 2. Gli Stati membri possono incoraggiare a livello amministrativo la costituzione e l attività dei gruppi sul loro territorio. Inoltre, gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l indirizzo dei gruppi di cui all articolo 3, punto 2. La Commissione rende pubbliche tali informazioni. Articolo 46 Diritto di avvalersi dei regimi 1. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni sui regimi di qualità di cui ai titoli II e III abbiano diritto a beneficiare di una verifica del rispetto del disciplinare a norma dell articolo

63 2. Sono soggetti ai controlli stabiliti al capo I del presente titolo anche gli operatori che preparano e immagazzinano un prodotto commercializzato a norma dei regimi di specialità tradizionale garantita, denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta o che immettono in commercio tali prodotti. 3. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che intendono aderire alle regole di uno dei regimi di qualità istituito al titolo III o al titolo IV possano parteciparvi senza incontrare ostacoli discriminatori o non oggettivamente fondati. Articolo 47 Tasse Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004, e in particolare le disposizioni del titolo II, capo VI, gli Stati membri possono imporre il pagamento di una tassa a copertura delle spese di gestione dei regimi di qualità, comprese quelle sostenute per il trattamento delle domande, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione previste dal presente regolamento. CAPO IV Procedure di domanda e registrazione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite Articolo 48 Ambito di applicazione della procedura di domanda Le disposizioni del presente capo si applicano ai regimi di qualità di cui al titolo II e al titolo III. 2. Se, nell ambito del regime di cui al titolo II, la domanda riguarda una zona geografica di uno Stato membro o se, nell ambito del regime di cui al titolo III, la domanda è preparata da un gruppo stabilito in uno Stato membro, essa è rivolta alle autorità di tale Stato membro. Lo Stato membro esamina la domanda con i mezzi appropriati per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal regime pertinente. 3. Nel corso dell esame di cui al secondo comma del paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato membro avvia una procedura nazionale di opposizione che garantisce l adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo ragionevole nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul suo territorio possa fare opposizione alla domanda. Lo Stato membro esamina la ricevibilità delle opposizioni ricevute nell ambito del regime di cui al titolo II alla luce dei criteri di cui all articolo 10, paragrafo 1, ovvero la ricevibilità delle opposizioni ricevute nell ambito del regime di cui al titolo III alla luce dei criteri di cui all articolo 21, paragrafo Lo Stato membro che, dopo aver esaminato le opposizioni ricevute, ritenga soddisfatte le condizioni del presente regolamento, può adottare una decisione favorevole e presentare alla Commissione un fascicolo di domanda. In tal caso, esso informa la Commissione delle opposizioni ricevibili presentate da una persona fisica o giuridica che abbia commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo tali nomi almeno per i cinque anni che precedono la data della pubblicazione di cui al paragrafo 3. Articolo 49 Domanda di registrazione di nomi 1. Le domande di registrazione di nomi nell ambito dei regimi di qualità di cui all articolo 48 possono essere presentate solo da gruppi che operano con i prodotti di cui va registrato il nome. Nel caso di una «denominazione di origine protetta» o di una «indicazione geografica protetta» che designa una zona geografica transfrontaliera o nel caso di una «specialità tradizionale garantita», più gruppi di diversi Stati membri o paesi terzi possono presentare una domanda di registrazione comune. Una singola persona fisica o giuridica può essere equiparata a un gruppo qualora sia dimostrato che sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) la persona in questione è il solo produttore che desideri presentare una domanda; b) per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, la zona geografica delimitata possiede caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle delle zone limitrofe ovvero le caratteristiche del prodotto sono differenti da quelle dei prodotti delle zone limitrofe. Lo Stato membro assicura che la decisione favorevole sia resa pubblica e che ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo abbia la possibilità di presentare ricorso. Lo Stato membro assicura che la versione del disciplinare oggetto della decisione favorevole sia pubblicata e fornisce l accesso per via elettronica al disciplinare. Per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, lo Stato membro assicura inoltre l adeguata pubblicazione della versione del disciplinare oggetto della decisione adottata dalla norma dell articolo 50, paragrafo Se, nell ambito del regime di cui al titolo II, la domanda riguarda una zona geografica di un paese terzo o se, nell ambito del regime di cui al titolo III, la domanda è preparata da un gruppo stabilito in un paese terzo, essa è presentata alla Commissione, direttamente o tramite le autorità del paese terzo di cui trattasi. 6. I documenti di cui al presente articolo che sono trasmessi alla Commissione sono redatti in una delle lingue ufficiali dell Unione. 63

64 7. Al fine di agevolare la procedura di domanda, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell articolo 56, che definiscono le norme per lo svolgimento della procedura nazionale di opposizione per le domande comuni che riguardano più di un territorio nazionale e integrino le norme relative all iter delle domande. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle procedure, alla forma e alla presentazione delle domande, comprese le domande che riguardano più di un territorio nazionale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d esame di cui all articolo 57, paragrafo 2. Articolo 50 Esame da parte della Commissione e pubblicazione a fini di opposizione 1. La Commissione esamina con i mezzi appropriati ogni domanda che riceve a norma dell articolo 49 per stabilire se sia giustificata e se soddisfi le condizioni previste dal regime pertinente. Detto esame dovrebbe essere effettuato entro un termine di sei mesi. Se detto termine è superato, la Commissione indica per iscritto al richiedente i motivi del ritardo. La Commissione rende pubblici, almeno ogni mese, l elenco dei nomi oggetto di una domanda di registrazione e la data di presentazione. 2. Se, in base all esame effettuato ai sensi del paragrafo 1, primo comma, ritiene soddisfatte le condizioni previste dal presente regolamento, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea: a) per le domande relative al regime stabilito al titolo II, il documento unico e il riferimento della pubblicazione del disciplinare; b) per le domande relative al regime stabilito al titolo III, il disciplinare. Articolo 51 Procedura di opposizione 1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita in un paese terzo possono presentare alla Commissione una notifica di opposizione. Ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda può presentare una notifica di opposizione allo Stato membro in cui è stabilita entro un termine che consenta di presentare un opposizione a norma del primo comma. La notifica di opposizione contiene una dichiarazione secondo la quale la domanda potrebbe non essere conforme alle condizioni stabilite nel presente regolamento. Una notifica di opposizione che non contenga tale dichiarazione è nulla. La Commissione trasmette senza indugio la notifica di opposizione all autorità o all organismo che ha presentato la domanda. 2. Qualora alla Commissione sia presentata una notifica di opposizione, seguita entro due mesi da una dichiarazione di opposizione motivata, la Commissione esamina la ricevibilità di tale dichiarazione di opposizione motivata. 3. Entro due mesi dal ricevimento di una dichiarazione di opposizione motivata ricevibile, la Commissione invita l autorità o la persona che ha presentato opposizione e l autorità o l organismo che ha presentato la domanda ad avviare idonee consultazioni per un periodo di tempo ragionevole non superiore a tre mesi. L autorità o la persona che ha presentato opposizione e l autorità o l organismo che ha presentato la domanda avviano tali idonee consultazioni senza indebiti ritardi. Essi si trasmettono reciprocamente le informazioni utili alla valutazione della conformità della domanda di registrazione alle condizioni del presente regolamento. Se non si raggiunge un accordo, tali informazioni sono trasmesse anche alla Commissione. In qualsiasi momento durante questi tre mesi, la Commissione può, su richiesta del richiedente, prorogare il termine per le consultazioni di un massimo di tre mesi. 4. Se, in seguito alle consultazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, gli elementi pubblicati a norma dell articolo 50, paragrafo 2, hanno subito modifiche sostanziali, la Commissione procede nuovamente all esame di cui all articolo La notifica di opposizione, la dichiarazione di opposizione motivata e i documenti connessi trasmessi alla Commissione conformemente ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo sono redatti in una delle lingue ufficiali dell Unione. 6. Al fine di stabilire procedure e termini chiari per l opposizione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell articolo 56, che integrano le norme relative alla procedura di opposizione. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle procedure, alla forma e alla presentazione delle opposizioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d esame di cui all articolo 57, paragrafo 2. Articolo 52 Decisione sulla registrazione 1. Se, in base alle informazioni di cui dispone grazie all esame effettuato ai sensi dell articolo 50, paragrafo 1, primo comma, ritiene che non siano soddisfatte le condizioni per la registrazione, la Commissione adotta atti di esecuzione che respingono la domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d esame di cui all articolo 57, paragrafo 2. 64

65 2. Se non le pervengono notifiche di opposizione né dichiarazioni di opposizione motivate ricevibili a norma dell articolo 51, la Commissione adotta atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all articolo 57, paragrafo 2, che registrano il nome. 3. Se le perviene una dichiarazione di opposizione motivata ricevibile, dopo lo svolgimento delle consultazioni di cui all articolo 51, paragrafo 3, e tenendo conto dei risultati delle medesime, la Commissione: a) se è stato raggiunto un accordo, procede alla registrazione del nome mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all articolo 57, paragrafo 2, e, se necessario, modifica le informazioni pubblicate a norma dell articolo 50, paragrafo 2, purché le modifiche non siano sostanziali; o b) se non è stato raggiunto un accordo, adotta atti di esecuzione che decidono in merito alla registrazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d esame di cui all articolo 57, paragrafo Gli atti di registrazione e le decisioni di rigetto sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Articolo 53 Modifica di un disciplinare 1. Un gruppo avente un interesse legittimo può chiedere l approvazione di una modifica di un disciplinare. La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l oggetto e le relative motivazioni. 2. Se la modifica comporta una o più modifiche non minori del disciplinare, la relativa domanda di approvazione è sottoposta alla procedura stabilita agli articoli da 49 a 52. Tuttavia, se le modifiche proposte sono minori, la Commissione approva o respinge la domanda. In caso di approvazione di modifiche comportanti una modifica degli elementi di cui all articolo 50, paragrafo 2, la Commissione pubblica detti elementi nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Affinché una modifica sia considerata minore nel caso del regime di qualità descritto al titolo II, essa non: a) si riferisce alle caratteristiche essenziali del prodotto; b) altera il legame di cui alla lettera f), punto i) o ii), dell articolo 7, paragrafo 1; c) include una modifica del nome, o di una parte del nome, del prodotto; d) riguarda la zona geografica delimitata; o e) rappresenta un aumento delle restrizioni relative alla commercializzazione del prodotto o delle sue materie prime. Affinché una modifica sia considerata minore nel caso del regime di qualità descritto al titolo III, essa non: a) si riferisce alle caratteristiche essenziali del prodotto; b) introduce modifiche sostanziali del metodo di ottenimento; o c) include una modifica del nome, o di una parte del nome, del prodotto. L esame della domanda verte sulla modifica proposta. 3. Al fine di agevolare amministrativo di una domanda di modifica, anche quando la modifica non comporta alcuna modifica del singolo documento e riguarda una modifica temporanea del disciplinare a seguito dell imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell articolo 56, che integrano le norme relative all iter delle domande di modifica. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle procedure, alla forma e alla presentazione delle domande di modifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d esame di cui all articolo 57, paragrafo 2. Articolo 54 Cancellazione 1. Di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per cancellare la registrazione di una denominazione di origine protetta, di un indicazione geografica protetta o di una specialità tradizionale garantita nei casi seguenti: a) qualora non sia più garantito il rispetto delle condizioni stabilite dal disciplinare; b) qualora non sia stato immesso in commercio per almeno sette anni alcun prodotto che benefici di tale specialità tradizionale garantita, denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta. Su richiesta dei produttori del prodotto commercializzato sotto il nome registrato, la Commissione può cancellare la relativa registrazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d esame di cui all articolo 57, paragrafo Al fine di garantire, nel rispetto della certezza del diritto, a tutte le parti interessate l opportunità di tutelare i propri diritti e interessi legittimi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell articolo 56 che integrano le norme relative alla procedura di cancellazione. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle procedure e alla forma della procedura di cancellazione, nonché alla presentazione delle richieste di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d esame di cui all articolo 57, paragrafo 2. 65

66 TITOLO VI DISPOSIZIONI PROCEDURALI E FINALI CAPO I Agricoltura locale e vendita diretta Articolo 55 Relazione su agricoltura locale e vendita diretta Entro il 4 gennaio 2014 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull opportunità di istituire un nuovo regime di etichettatura relativo all agricoltura locale e alla vendita diretta al fine di assistere i produttori nella commercializzazione dei loro prodotti a livello locale. Tale relazione si concentra sulla capacità degli agricoltori di conferire valore aggiunto ai loro prodotti grazie alla nuova etichetta e dovrebbe tenere conto di altri criteri, tra cui le possibilità di ridurre le emissioni di carbonio e i rifiuti grazie a catene di produzione e distribuzione brevi. La relazione è corredata, se necessario, di proposte legislative appropriate intese a istituire un regime di etichettatura per l agricoltura locale e la vendita diretta. CAPO II Norme procedurali Articolo 56 Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, all articolo 5, paragrafo 4, all articolo 7, paragrafo 2, primo comma, all articolo 12, paragrafo 5, primo comma, all articolo 16, paragrafo 2, all articolo 18, paragrafo 5, all articolo 19, paragrafo 2, primo comma, all articolo 23, paragrafo 4, primo comma, all articolo 25, paragrafo 3, all articolo 29, paragrafo 4, all articolo 30, all articolo 31, paragrafi 3 e 4, all articolo 41, paragrafo 3, all articolo 42, paragrafo 2, all articolo 49, paragrafo 7, primo comma, all articolo 51, paragrafo 6, primo comma, all articolo 53, paragrafo 3, primo comma, e all articolo 54, paragrafo 2, primo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 3 gennaio La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3. La delega di poteri di cui all articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, all articolo 5, paragrafo 4, all articolo 7, paragrafo 2, primo comma, all articolo 12, paragrafo 5, primo comma, all articolo 16, paragrafo 2, all articolo 18, paragrafo 5, all articolo 19, paragrafo 2, primo comma, all articolo 23, paragrafo 4, primo comma, all articolo 25, paragrafo 3, all articolo 29, paragrafo 4, all articolo 30, all articolo 31, paragrafi 3 e 4, all articolo 41, paragrafo 3, all articolo 42, paragrafo 2, all articolo 49, paragrafo 7, primo comma, all articolo 51, paragrafo 6, primo comma, all articolo 53, paragrafo 3, primo comma, e all articolo 54, paragrafo 2, primo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea o da una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5. L atto delegato adottato ai sensi dell articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, dell articolo 5, paragrafo 4, dell articolo 7, paragrafo 2, primo comma, dell articolo 12, paragrafo 5, primo comma, dell articolo 16, paragrafo 2, dell articolo 18, paragrafo 5, dell articolo 19, paragrafo 2, primo comma, dell articolo 23, paragrafo 4, primo comma, dell articolo 25, paragrafo 3, dell articolo 29, paragrafo 4, dell articolo 30, dell articolo 31, paragrafi 3 e 4, dell articolo 41, paragrafo 3, dell articolo 42, paragrafo 2, dell articolo 49, paragrafo 7, primo comma, dell articolo 51, paragrafo 6, primo comma, dell articolo 53, paragrafo 3, primo comma, e dell articolo 54, paragrafo 2, primo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 57 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/ Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011. CAPO III Abrogazione e disposizioni finali Articolo 58 Abrogazione 1. I regolamenti (CE) n. 509/2006 e (CE) n. 510/2006 sono abrogati. Tuttavia, l articolo 13 del regolamento (CE) n. 509/2006 continua ad applicarsi per le domande relative ai prodotti che non rientrano nell ambito di applicazione del titolo III del presente regolamento ricevute dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all allegato II. 66

67 Articolo 59 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Tuttavia, l articolo 12, paragrafo 3 e l articolo 23, paragrafo 3 si applicano a decorrere dal 4 gennaio 2016, ad eccezione dei prodotti immessi sul mercato anteriormente a tale data. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, il 21 novembre 2012 Per il Parlamento europeo Il presidente M. SCHULZ Per il Consiglio Il presidente A. D. MAVROYIANNIS 67

68 ALLEGATO I PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI DI CUI ALL ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1 I. Denominazioni di origine e indicazioni geografiche birra, cioccolato e prodotti derivati, prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria, bevande a base di estratti di piante, pasta alimentare, sale, gomme e resine naturali, pasta di mostarda, fieno, oli essenziali, sughero, cocciniglia, fiori e piante ornamentali, cotone, lana, vimini, lino stigliato, cuoio, pellame, piume. II. Specialità tradizionali garantite piatti pronti, birra, cioccolato e prodotti derivati, prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria, bevande a base di estratti di piante, pasta alimentare, sale. 68

69 ALLEGATO II TAVOLA DI CONCORDANZA DI CUI ALL ARTICOLO 58, PARAGRAFO 2 Regolamento (CE) n. 509/2006 Presente regolamento Articolo 1, paragrafo 1 Articolo 2, paragrafo 1 Articolo 1, paragrafo 2 Articolo 2, paragrafo 3 Articolo 1, paragrafo 3 Articolo 2, paragrafo 4 Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) Articolo 3, punto 5 Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) Articolo 3, punto 3 Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) Articolo 2, paragrafo 1, lettera d) Articolo 3, punto 2 Articolo 2, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma Articolo 2, paragrafo 2, quarto comma Articolo 3 Articolo 22, paragrafo 1 Articolo 4, paragrafo 1, primo comma Articolo 18, paragrafo 1 Articolo 4, paragrafo 2 Articolo 18, paragrafo 2 Articolo 4, paragrafo 3, primo comma Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma Articolo 18, paragrafo 4 Articolo 5, paragrafo 1 Articolo 43 Articolo 5, paragrafo 2 Articolo 42, paragrafo 1 Articolo 6, paragrafo 1 Articolo 19, paragrafo 1 Articolo 6, paragrafo 1, lettera a) Articolo 19, paragrafo 1, lettera a) Articolo 6, paragrafo 1, lettera b) Articolo 19, paragrafo 1, lettera b) Articolo 6, paragrafo 1, lettera c) Articolo 19, paragrafo 1, lettera c) Articolo 6, paragrafo 1, lettera d) Articolo 6, paragrafo 1, lettera e) Articolo 19, paragrafo 1, lettera d) Articolo 6, paragrafo 1, lettera f) Articolo 7, paragrafi 1 e 2 Articolo 49, paragrafo 1 Articolo 7, paragrafo 3, lettere a) e b) Articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e b) Articolo 7, paragrafo 3, lettera c) Articolo 7, paragrafo 3, lettera d) Articolo 7, paragrafo 4 Articolo 49, paragrafo 2 69

70 Regolamento (CE) n. 509/2006 Presente regolamento Articolo 7, paragrafo 5 Articolo 49, paragrafo 3 Articolo 7, paragrafo 6, lettere a), b) e c) Articolo 49, paragrafo 4 Articolo 7, paragrafo 6, lettera d) Articolo 20, paragrafo 2 Articolo 7, paragrafo 7 Articolo 49, paragrafo 5 Articolo 7, paragrafo 8 Articolo 49, paragrafo 6 Articolo 8, paragrafo 1 Articolo 50, paragrafo 1 Articolo 8, paragrafo 2, primo comma Articolo 50, paragrafo 2, lettera b) Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma Articolo 52, paragrafo 1 Articolo 9, paragrafi 1 e 2 Articolo 51, paragrafo 1 Articolo 9, paragrafo 3 Articolo 21, paragrafi 1 e 2 Articolo 9, paragrafo 4 Articolo 52, paragrafo 2 Articolo 9, paragrafo 5 Articolo 52, paragrafi 3 e 4 Articolo 9, paragrafo 6 Articolo 51, paragrafo 5 Articolo 10 Articolo 54 Articolo 11 Articolo 53 Articolo 12 Articolo 23 Articolo 13, paragrafo 1 Articolo 13, paragrafo 2 Articolo 13, paragrafo 3 Articolo 14, paragrafo 1 Articolo 36, paragrafo 1 Articolo 14, paragrafo 2 Articolo 46, paragrafo 1 Articolo 14, paragrafo 3 Articolo 37, paragrafo 3, secondo comma Articolo 15, paragrafo 1 Articolo 37, paragrafo 1 Articolo 15, paragrafo 2 Articolo 37, paragrafo 2 Articolo 15, paragrafo 3 Articolo 39, paragrafo 2 Articolo 15, paragrafo 4 Articolo 36, paragrafo 2 Articolo 16 Articolo 17, paragrafi 1 e 2 Articolo 24, paragrafo 1 Articolo 17, paragrafo 3 Articolo 24, paragrafo 2 70

71 Regolamento (CE) n. 509/2006 Presente regolamento Articolo 18 Articolo 57 Articolo 19, paragrafo 1, lettera a) Articolo 19, paragrafo 1, lettera b) Articolo 19, paragrafo 1, lettera c) Articolo 49, paragrafo 7, secondo comma Articolo 49, paragrafo 7, primo comma Articolo 19, paragrafo 1, lettera d) Articolo 22, paragrafo 2 Articolo 19, paragrafo 1, lettera e) Articolo 51, paragrafo 6 Articolo 19, paragrafo 1, lettera f) Articolo 54, paragrafo 1 Articolo 19, paragrafo 1, lettera g) Articolo 23, paragrafo 4 Articolo 19, paragrafo 1, lettera h) Articolo 19, paragrafo 1, lettera i) Articolo 19, paragrafo 2 Articolo 25, paragrafo 1 Articolo 19, paragrafo 3, lettera a) Articolo 19, paragrafo 3, lettera b) Articolo 25, paragrafo 2 Articolo 20 Articolo 47 Articolo 21 Articolo 58 Articolo 22 Articolo 59 Allegato I Allegato I (Parte II) Regolamento (CE) n. 510/2006 Presente regolamento Articolo 1, paragrafo 1 Articolo 2, paragrafi 1 e 2 Articolo 1, paragrafo 2 Articolo 2, paragrafo 3 Articolo 1, paragrafo 3 Articolo 2, paragrafo 4 Articolo 2 Articolo 5 Articolo 3, paragrafo 1, primo comma Articolo 6, paragrafo 1 Articolo 3, paragrafo 1, secondo e terzo comma Articolo 41, paragrafi 1, 2 e 3 Articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4 Articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 Articolo 4 Articolo 7 Articolo 5, paragrafo 1 Articolo 3, punto 2, e articolo 49, paragrafo 1 71

72 Regolamento (CE) n. 510/2006 Presente regolamento Articolo 5, paragrafo 2 Articolo 49, paragrafo 1 Articolo 5, paragrafo 3 Articolo 8, paragrafo 1 Articolo 5, paragrafo 4 Articolo 49, paragrafo 2 Articolo 5, paragrafo 5 Articolo 49, paragrafo 3 Articolo 5, paragrafo 6 Articolo 9 Articolo 5, paragrafo 7 Articolo 8, paragrafo 2 Articolo 5, paragrafo 8 Articolo 5, paragrafo 9, primo comma Articolo 5, paragrafo 9, secondo comma Articolo 49, paragrafo 5 Articolo 5, paragrafo 10 Articolo 49, paragrafo 6 Articolo 5, paragrafo 11 Articolo 6, paragrafo 1, primo comma Articolo 50, paragrafo 1 Articolo 6, paragrafo 2, primo comma Articolo 50, paragrafo 2, lettera a) Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma Articolo 52, paragrafo 1 Articolo 7, paragrafo 1 Articolo 7, paragrafo 2 Articolo 51, paragrafo 1, primo comma Articolo 51, paragrafo 1, secondo comma Articolo 7, paragrafo 3 Articolo 10 Articolo 7, paragrafo 4 Articolo 52, paragrafi 2 e 4 Articolo 7, paragrafo 5 Articolo 51, paragrafo 3 e articolo 52, paragrafi 3 e 4 Articolo 7, paragrafo 6 Articolo 11 Articolo 7, paragrafo 7 Articolo 51, paragrafo 5 Articolo 8 Articolo 12 Articolo 9 Articolo 53 Articolo 10, paragrafo 1 Articolo 36, paragrafo 1 Articolo 10, paragrafo 2 Articolo 46, paragrafo 1 Articolo 10, paragrafo 3 Articolo 37, paragrafo 3, secondo comma Articolo 11, paragrafo 1 Articolo 37, paragrafo 1 Articolo 11, paragrafo 2 Articolo 37, paragrafo 2 72

73 Regolamento (CE) n. 510/2006 Presente regolamento Articolo 11, paragrafo 3 Articolo 39, paragrafo 2 Articolo 11, paragrafo 4 Articolo 36, paragrafo 2 Articolo 12 Articolo 54 Articolo 13, paragrafo 1 Articolo 13, paragrafo 1 Articolo 13, paragrafo 2 Articolo 13, paragrafo 2 Articolo 13, paragrafo 3 Articolo 15, paragrafo 1 Articolo 13, paragrafo 4 Articolo 15, paragrafo 2 Articolo 14 Articolo 14 Articolo 15 Articolo 57 Articolo 16, lettera a) Articolo 5, paragrafo 4, secondo comma Articolo 16, lettera b) Articolo 16, lettera c) Articolo 16, lettera d) Articolo 49, paragrafo 7 Articolo 16, lettera e) Articolo 16, lettera f) Articolo 51, paragrafo 6 Articolo 16, lettera g) Articolo 12, paragrafo 7 Articolo 16, lettera h) Articolo 16, lettera i) Articolo 11, paragrafo 3 Articolo 16, lettera j) Articolo 16, lettera k) Articolo 54, paragrafo 2 Articolo 17 Articolo 16 Articolo 18 Articolo 47 Articolo 19 Articolo 58 Articolo 20 Articolo 59 Allegato I e allegato II Allegato I (Parte I) 73

74 REGOLAMENTO (UE) N. 1152/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 novembre 2012 che modifica il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell ambito della politica comune della pesca IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL UNIONE EURO PEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, in particolare l articolo 43, paragrafo 2, (4) Le norme vigenti che limitano l accesso alle risorse di pesca nella zona all interno delle 12 miglia nautiche hanno avuto effetti positivi sulla conservazione degli stock limitando lo sforzo di pesca nelle acque marine più sensibili dell Unione. Tali norme hanno inoltre preservato attività di pesca tradizionali di grande importanza per lo sviluppo sociale ed economico di alcune comunità costiere. vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, (5) La deroga è entrata in vigore il 1 o gennaio 2003 e cessa di produrre effetti il 31 dicembre È opportuno prorogarne la validità in attesa dell adozione di un nuovo regolamento, basato sulla proposta della Commissione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca. visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ), (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2371/2002, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 2 ), HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: considerando quanto segue: (1) I pescherecci dell Unione hanno parità di accesso alle acque e alle risorse dell Unione nel rispetto delle norme della politica comune della pesca. (2) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio ( 3 ) prevede una deroga alla norma in materia di parità di accesso, grazie alla quale gli Stati membri sono autorizzati a limitare a determinati pescherecci l esercizio della pesca nelle acque situate entro le 12 miglia nautiche dalle loro linee di base. (3) Il 13 luglio 2011, in conformità del regolamento (CE) n. 2371/2002, la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle modalità di accesso alle risorse di pesca nella zona delle 12 miglia nautiche. Da tale relazione risulta che il regime d accesso è molto stabile e ha sempre funzionato in modo soddisfacente dal ( 1 ) GU C 351 del , pag. 89. ( 2 ) Posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 novembre ( 3 ) GU L 358 del , pag. 59. Articolo 1 All articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, il primo comma è sostituito dal seguente: «2. Gli Stati membri sono autorizzati, nelle acque situate entro le 12 miglia nautiche dalle linee di base soggette alla loro sovranità o giurisdizione, dal 1 o gennaio 2013 al 31 dicembre 2014, a limitare le attività di pesca alle navi che pescano tradizionalmente in tali acque e provengono da porti situati sulla costa adiacente. Sono fatte salve le disposizioni applicabili ai pescherecci dell Unione battenti bandiera di altri Stati membri nell ambito delle relazioni di vicinato esistenti tra Stati membri e le disposizioni contenute nell allegato I che stabilisce, per ogni Stato membro, le zone geografiche all interno delle fasce costiere di altri Stati membri in cui si svolgono le attività di pesca e le specie interessate.». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio

75 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, il 21 novembre 2012 Per il Parlamento europeo Il presidente M. SCHULZ Per il Consiglio Il presidente A. D. MAVROYIANNIS 75

76 RETTIFICHE Rettifica della decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 218 del 13 agosto 2008) A pagina 87, articolo 4, paragrafo 5, lettera h): anziché: «h) qualora l organismo notificato svolga ispezioni contabili periodiche, precisarne la frequenza.», leggi: «h) qualora l organismo notificato svolga verifiche contabili periodiche, precisarne la frequenza.» Rettifica del regolamento (CE) n. 867/2008 della Commissione, del 3 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento (Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 237 del 4 settembre 2008) Alla pagina 12, articolo 14, paragrafo 1, lettera a): anziché: leggi: «il rispetto delle condizioni per l approvazione dei programmi di attività;» «il rispetto delle condizioni relative al riconoscimento;» 76

77 Rettifica del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 88 del 24 marzo 2012) A pagina 2, considerando 11; a pagina 10, articolo 23, paragrafo 2, lettera c); a pagina 58, allegato VIII, punto B., il titolo; a pagina 79, allegato IX, punto II, il titolo; a pagina 80, allegato IX, punto II, voce B.1, seconda colonna; a pagina 81, allegato IX, punto II, voce B.5, quarta colonna: anziché: leggi: «Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche», «Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane»; a pagina 8, articolo 14, paragrafo 1, lettera c): anziché: leggi: «all importazione, all acquisto e al trasporto di prodotti petrolchimici esportati dall Iran prima del 23 gennaio 2012 oppure, se l esportazione è stata effettuata a norma della lettera b), il 1 o maggio 2012 o prima di tale data,», «all importazione, all acquisto e al trasporto di prodotti petrolchimici esportati dall Iran prima del 23 gennaio 2012, oppure se l esportazione è stata effettuata a norma della lettera a) il 1 o maggio 2012 o prima di tale data, oppure se l esportazione è stata effettuata a norma della lettera b),»; a pagina 13, articolo 30, paragrafo 3, lettera a), punto v): anziché: leggi: «v) le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi da una persona, un entità o un organismo iraniani nell Unione sono rivolte dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, o per suo conto, alle autorità competenti dello Stato membro in cui è dato l ordine iniziale di esecuzione del trasferimento;», «v) le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi da una persona, un entità o un organismo iraniani nell Unione sono rivolte dal prestatore di servizi di pagamento dell ordinante, o per suo conto, alle autorità competenti dello Stato membro in cui è dato l ordine iniziale di esecuzione del trasferimento;»; a pagina 14, articolo 32, paragrafo 2, lettere b) e c): anziché: «b) succursali e filiali, rientranti nell ambito di applicazione dell articolo 50, di enti finanziari e creditizi e uffici dei cambiavalute con sede in Iran; c) succursali e filiali, non rientranti nell ambito di applicazione dell articolo 50, di enti finanziari o creditizi e uffici dei cambiavalute con sede in Iran; e», leggi: «b) succursali e filiali, rientranti nell ambito di applicazione dell articolo 49, di enti finanziari e creditizi e uffici dei cambiavalute con sede in Iran; c) succursali e filiali, non rientranti nell ambito di applicazione dell articolo 49, di enti finanziari o creditizi e uffici dei cambiavalute con sede in Iran; e»; a pagina 14, articolo 33, paragrafo 1: anziché: «1. Agli enti finanziari o creditizi che non rientrano nell ambito di applicazione dell articolo 49 è vietato:», leggi: «1. Agli enti finanziari o creditizi che rientrano nell ambito di applicazione dell articolo 49 è vietato:»; a pagina 21, allegato II, Nota generale sulla tecnologia (NGT), punto 2: anziché: leggi: «dell allegato IV», «dell allegato III»; a pagina 27, allegato II, voce II.A2.014, colonna «Designazione delle merci»: anziché: leggi: «N.B. SI VEDA ANCHE IV.A2.008», «N.B. SI VEDA ANCHE III.A2.008»; a pagina 27, allegato II, voce II.A2.015, colonna «Designazione delle merci»: anziché: leggi: «N.B. SI VEDA ANCHE IV.A2.009», «N.B. SI VEDA ANCHE III.A2.009»; 77

78 a pagina 28, allegato II, voce II.A2.016, colonna «Designazione delle merci»: anziché: leggi: «N.B. SI VEDA ANCHE IV.A2.010», «N.B. SI VEDA ANCHE III.A2.010»; a pagina 33, allegato II.B, voce II.B.001, colonna «Designazione delle merci»: anziché: leggi: «Tecnologie necessarie per lo sviluppo, la produzione o l utilizzo degli articoli elencati nella parte A (beni).», «Tecnologie necessarie per lo sviluppo, la produzione o l utilizzo degli articoli elencati nella parte II.A (Beni). Nota tecnica: Il termine tecnologie comprende anche il software.»; a pagina 33, allegato II.B, voce II.B.002, colonna «Designazione delle merci»: anziché: leggi: «nella parte IV A. (Beni) dell allegato IV», «nella parte III A. (Beni) dell allegato III»; a pagina 47, allegato VI, parte 2.A, punto 13, nota tecnica: anziché: leggi: «La formula per calcolare l indice PRE è: PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N», «La formula per calcolare l indice PRE è: PRE = % Cr + 3,3 * % Mo + 30 * % N»; a pagina 47, allegato VI, parte 2.A, punto 15: anziché: leggi: «Pig launcher (cassette di lancio) e pig catcher (cassette di ricevimento) per l introduzione e la rimozione dei pig», «Pig launcher (cassette di lancio) e pig catcher (cassette di ricevimento) per l introduzione e la rimozione dei pigs»; a pagina 49, allegato VI, parte 3.A, punto 6: anziché: leggi: «6. Compressore centrifugo e/o alternativo con una potenza installata superiore a 2 MW e conforme alla specifica API610.», «6. Compressore centrifugo e/o alternativo con una potenza installata superiore a 2 MW e conforme alle specifiche API 617 o API 618.»; a pagina 51, allegato VIII, parte A, punto 3): anziché: leggi: «Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica», «Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane»; a pagina 58, allegato VIII, parte B, il titolo: anziché: leggi: «Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica», «Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane»; a pagina 58, allegato VIII, parte B, punto 1): anziché: leggi: «Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche», «Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane»; a pagina 79, allegato IX, parte II, il titolo: anziché: leggi: «Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution Guards Corps IRGC) A. VPersone», «Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane (Iranian Revolutionary Guard Corps IRGC) A. Persone»; a pagina 80, allegato IX, parte II B, riga 1, seconda colonna: anziché: leggi: «Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution Guards Corps IRGC)», «Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane (Iranian Revolutionary Guard Corps IRGC)»; 78

79 a pagina 81, allegato IX, parte II B, riga 5, quarta colonna: anziché: leggi: «Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica iraniana», «Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane». MARCO MANCINETTI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore (GU-2013-GUE-011) Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S. 79

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