E N T E T U T E L A PAT R I M O N I O I T T I C O CAPITOLATO TECNICO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

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1 E N T E T U T E L A PAT R I M O N I O I T T I C O CAPITOLATO TECNICO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ARTICOLO 1. OGGETTO DELL APPALTO 1. Il presente Capitolato ha per oggetto l affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo (di seguito denominato servizio di brokeraggio ) ad un idoneo soggetto aggiudicatario (di seguito denominato broker ) ai sensi dell art. 106 del D.lgs n Il servizio concerne l analisi e la gestione dei rischi e delle relative polizze assicurative a favore dell Ente Tutela Patrimonio Ittico (di seguito denominato Ente ), oltre alla consulenza nel settore assicurativo e alla gestione dei sinistri e avrà ad oggetto le seguenti attività specialistiche: a) individuare, a seguito di attività di risk management, le soluzioni assicurative più idonee a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi cui l Ente è esposto, sia con riferimento alle coperture assicurative obbligatorie che a quelle facoltative; b) affiancare l Ente nella fase di gestione ed esecuzione del programma assicurativo, garantendo la completa gestione dello stesso; c) prestare attività di consulenza, assistenza e collaborazione per tutto ciò che riguarda la materia assicurativa, come ad esempio la predisposizione di capitolati di gara relativi all affidamento dei rischi da assicurare; d) gestire i sinistri, attivi e passivi, sia pregressi, in quanto denunciati prima dell inizio dell incarico di cui al Capitolato e non ancora chiusi a tale data, sia futuri ed i risarcimenti e/o indennizzi dei relativi danni. Il broker inoltre dovrà garantire la trasparenza dei rapporti con le compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi, trasmettendo all Ente, a sua richiesta, copia delle comunicazioni di incasso inviate alle Compagnie di assicurazioni con indicazione della data del pagamento e dell importo provigionale. 3. Nello specifico il servizio di brokeraggio comprende, in via indicativa e non esaustiva, le seguenti attività specialistiche: a) - elaborazione di un progetto per l istituzione di un sistema di risk management attraverso il quale l Ente sia in grado di identificare, analizzare, valutare i rischi assicurativi relativi a qualsiasi attività o processo operativo di competenza, proponendo le soluzioni assicurative più idonee a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi dell Ente. Il progetto comporta: Udine - Via Colugna, 3 - PEC: etpi@certregione.fvg.it - etpi@regione.fvg.it Tel Fax Cod. Fisc P. IVA

2 pag 2/8 I. analisi delle coperture assicurative esistenti in relazione, in particolar modo, all efficacia, all economicità e all individuazione di eventuali carenze allo scopo di ottimizzare il pacchetto assicurativo e laddove sia possibile ridurre i premi pagati; II. proposta di eventuali aggiornamenti, interventi di razionalizzazione e revisioni in relazione anche all emanazione di nuova normativa, ai mutamenti del mercato assicurativo, alle novità proposte dalle compagnie assicuratrici e ad eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia, commisurate alle esigenze dell Ente e alla situazione di sinistrosità che le caratterizza; III. a seguito dell analisi e della valutazione delle necessità assicurative occorrenti, proposta ed impostazione di apposito programma assicurativo personalizzato, completo delle indicazioni relative ai premi ottenibili dal mercato, dei costi approssimativi degli interventi di miglioramento delle protezioni attive e passive e di quelli per la stima preventiva dei beni. - Segnalazione e monitoraggio di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto di collaborazione e fra queste: aggiornamenti legislativi, contrattuali, introduzione di nuovi soggetti assicurabili. - Relazioni periodiche sullo stato delle coperture dei rischi, con proposta di eventuali aggiornamenti delle coperture assicurative al fine di ottimizzare la copertura dei rischi. b) - Affiancamento dell Ente nella fase di gestione ed esecuzione del programma assicurativo, controllando l emissione di polizze, appendici, scadenza dei ratei per il pagamento dei premi ed ogni altra attività amministrativa e contabile connessa. - Monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti. - Puntuale controllo del rispetto, da parte delle compagnie assicurative, degli adempimenti contrattuali in ordine alla trasmissione, nei termini previsti dalle specifiche polizze, dei dati relativi all andamento del rischio. - Analisi del mercato assicurativo e tempestiva trasmissione all Ente delle novità proposte dalle compagnie assicuratrici. c) - Attività di consulenza, assistenza e collaborazione (telefonica, telematica, con intervento presso la sede dell Ente, qualora richiesto) per tutto ciò che riguarda la materia assicurativa con resa di pareri. - Elaborazione dei capitolati di gara per l affidamento dei servizi assicurativi ed eventuale assistenza tecnica durante le procedure d appalto; predisposizione di clausole specifiche aderenti alle necessità dell Ente (scoperti, franchigie, ecc.) da inserire nei contratti. - Consulenza tecnica ed amministrativa nella gestione dei contratti assicurativi, ivi compresa l assistenza nella fase successiva alle procedure di aggiudicazione. - Supporto al personale dell Ente che collabora alla gestione dei contratti assicurativi. - Supporto dell Ente nella ricerca di eventuali professionisti per stime e/o valutazioni dei beni in essere. d) - Assistenza continuativa nella gestione dei sinistri e dei risarcimenti e/o indennizzi dei relativi danni nelle varie fasi (dalla denuncia alla successiva trattazione con le compagnie assicurative fino alla liquidazione finale) sia nel caso di sinistri attivi (l Ente risulta essere il danneggiato) sia nel caso di sinistri passivi (l Ente risulta il responsabile di un sinistro). - Gestione informatizzata di tutti i sinistri aperti durante la vigenza del contratto nonché consulenza ed assistenza anche dei sinistri avvenuti in epoca precedente e per i quali non sia ancora chiusa la pratica di risarcimento alla data di inizio della collaborazione con il broker. Il broker dovrà assicurare il riversamento delle pratiche di sinistro aperte fino alla scadenza delle vigenti coperture assicurative sul proprio sistema informatico.

3 pag 3/8 - Consulenza e assistenza telefonica, telematica, con intervento presso l Ente in tutte le sue sedi, qualora richiesto, per il trattamento di singoli sinistri attivi e passivi, analisi dei sinistri, contenziosi con le compagnie. ARTICOLO 2. RIEPILOGO COPERTURE ASSICURATIVE ESISTENTI 1. Le polizze assicurative dell Ente, attualmente in corso, sono state stipulate con decorrenza 31/10/ /10/2020 e sono elencate nella tabella sottostante: Compagnia Rischio coperto Premio annuo lordo GENERALI ITALIA S.p.A. GROUPAMA Assicurazioni S.p.A. UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. ITAS MUTUA Infortuni cumulativa, a favore degli organi dell Ente e degli operatori e guardie volontari FURTO/RAPINA, a favore del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell Ente INCENDIO, a favore del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell Ente RCT/RCO, copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e prestatori d opera CORPI VEICOLI TERRESTRI, copertura assicurativa per danni da incendio, furto, Kasko e rischi diversi 8.217, , , ,00 795,00 ITAS MUTUA RCA ,00 UNIPOLSAI DAS S.p.A. Corpo Nautica, copertura assicurativa imbarcazioni per vigilanza e monitoraggi Tutela legale, copertura assicurativa per assistenza legale, spese legali e peritali a favore degli operatori e guardie volontari 1.261, ,00 Totale complessivo premi annui ,00 di cui per RCA ,00 per altre polizze ,00

4 pag 4/8 2. Il broker è obbligato a collaborare alla gestione ed esecuzione delle polizze su indicate a decorrere dalla sottoscrizione del proprio contratto, inclusi i sinistri pregressi verificatisi prima dell inizio del rapporto di brokeraggio di cui al presente affidamento e non ancora chiusi a tale data, assumendo l impegno a collaborare con l attuale broker per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo deontologia professionale ed osservanza dei principi generali della materia. 3. Nel caso in cui l Ente, durante il periodo di durata del servizio di brokeraggio di cui al presente Capitolato, intendesse stipulare ulteriori contratti assicurativi oltre a quelli sopra elencati, essi rientreranno nell ambito del rapporto di brokeraggio di cui al presente affidamento. ARTICOLO 3. DURATA E VALORE DEL CONTRATTO 1. Il contratto avrà durata di 3 (tre) anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. 2. Ove necessario trova applicazione l art. 106, comma 11, del Codice, per cui il contratto potrà essere prorogato (proroga tecnica), su richiesta dell Ente, fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi nelle more della conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. 3. In caso di scadenza naturale o anticipata, il broker si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività fino all insediamento del nuovo broker, qualora non siano state ancora avviate o completate le procedure per l affidamento del servizio. 4. Il servizio dovrà intendersi automaticamente decaduto in caso di sopravvenuta incompatibilità con eventuali disposizioni di legge. 5. Il servizio cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l iscrizione all albo dei mediatori del broker per cancellazione o in seguito a sanzione, disciplinare o penale, gravi violazioni di leggi e regolamenti. 6. Ai soli fini della corretta applicazione della procedura selettiva, il valore presunto e non vincolante dell appalto, per l intera sua durata (3 anni più eventuale proroga tecnica di 6 mesi, per un totale di 42 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto) è stimato in complessivi ,98 ( 8.894,32 importo stimato posto a base di gara per il triennio ,66 per l eventuale proroga tecnica di 6 mesi) imposte e tasse incluse, ed è stato calcolato sulla base dei premi annui assicurativi lordi riferiti alle polizze in corso (indicati nella tabella di cui sopra) versati o da corrispondere (con esclusione degli importi dovuti per eventuali regolazioni) nell anno 2018 ed applicando ad essi le seguenti percentuali provigionali: 7 % per le polizze RCA, 13% per tutte le altre polizze, essendo 7 e 13 le percentuali massime poste a basa di gara con riferimento alle modalità di attribuzione del punteggio economico di cui al paragrafo 18.2 del Disciplinare. 7. Si precisa che per calcolare il valore presunto dell appalto con riferimento alle coperture assicurative vigenti (indicate nella tabella di cui sopra) si è fatto riferimento: per il periodo compreso tra la data di decorrenza del presente appalto di brokeraggio (presunta al 01/01/2019) e fino al termine di scadenza delle polizze stesse, fissato al , alle percentuali provigionali indicate nella clausola broker prevista nei capitolati speciali in sede di procedura negoziata per l affidamento dell appalto dei servizi assicurativi dell Ente, suddivisi in otto lotti (indetta con decreto del Direttore dell Ente n. 231 di data 01/06/2017), mentre per il periodo successivo e fino alla presumibile scadenza del contratto di brokeraggio, si è fatto riferimento alle percentuali massime poste a basa di gara stabilite nelle modalità di attribuzione del punteggio economico di cui al paragrafo 18.2 del Disciplinare. 8. La predetta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante per l Ente. Dalla stipula del contratto, pertanto, non discende alcun obbligo per l Ente di stipulare polizze assicurative pari all importo presunto di cui sopra. Si tratta di importi meramente presuntivi che non attribuiscono all aggiudicatario diritto ad alcun corrispettivo minimo o ad alcuna indennità, restando pertanto a suo carico il rischio per la stipulazione o meno delle polizze assicurative.

5 pag 5/8 ARTICOLO 4. CORRISPETTIVI 1. Il servizio di brokeraggio non comporta alcun onere finanziario per l Ente, né presente né futuro, in quanto la remunerazione, come da prassi consolidata di mercato, è a carico delle compagnie assicurative con le quali vengono stipulati i futuri contratti assicurativi (aventi cioè decorrenza in data successiva alla stipulazione del presente contratto). 2. La remunerazione del broker sarà determinata sulla base delle percentuali di provvigione offerte dall aggiudicatario in sede di gara (per i rischi RCA e per tutti gli altri rischi) e troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi, ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti, dopo la scadenza del loro termine naturale o nel caso di risoluzione anticipata degli stessi. 3. Per quanto riguarda le polizze assicurative in corso, stipulate dall Ente con decorrenza 31/10/ /10/2020 ed elencate nella tabella di cui all articolo 2, il broker aggiudicatario della presente procedura percepirà la seguente remunerazione a carico delle compagnie assicurative, derivante dalla clausola broker prevista nei capitolati speciali in sede di procedura negoziata per l affidamento dell appalto dei servizi assicurativi dell Ente, suddivisi in otto lotti (indetta con decreto del Direttore dell Ente n. 231 di data 01/06/2017) e precisamente: - Polizza RCA : 5% del premio imponibile; - Tutte le altre polizze: 9% del premio imponibile. 4. La percentuale di provvigione offerta dall aggiudicatario nell Offerta economica, dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedimento di gara per l assunzione di polizze assicurative. 5. Nessun compenso potrà essere richiesto dal broker nel caso in cui l Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione ovvero le gare non abbiano esito positivo, ferma restando, in quest ultimo caso, l eventuale responsabilità del broker per la mancata aggiudicazione della copertura in caso di accertata negligenza. ARTICOLO 5. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 1. E esplicitamente convenuto che restano in capo all Ente l assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d assicurazione e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette, così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti. 2. Entro i limiti di cui al comma precedente, l Ente autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici. 3. Resta a carico del broker ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni affidate, rimanendo esso organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell Amministrazione appaltante. Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell Ente, né è in grado di impegnare in alcun modo lo stesso, se non previa esplicita autorizzazione. ARTICOLO 6. OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI 1. Il broker, nell esecuzione del servizio, si impegna a: - impiegare propri mezzi e risorse, accollandosi gli oneri relativi al reperimento e all'utilizzo della documentazione necessaria; - svolgere il servizio con diligenza secondo i contenuti del presente Capitolato, dell Offerta tecnica e di quella economica presentate in sede di gara e dello Schema di contratto, nell'interesse dell Ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da esso fornite; - garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell Ente; - non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l Ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'ente;

6 pag 6/8 - mettere a disposizione dell Ente tutta la documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo; - fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell Ente; - garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi trasmettendo a richiesta dell Ente copia delle comunicazioni di incasso inviate alla compagnia di assicurazione con indicazione della data del pagamento e dell importo provigionale; - garantire il possesso di una sede operativa sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia o delle province confinanti, ovvero in difetto costituire una sede operativa conforme a tali ubicazioni entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione. Nel caso in cui l aggiudicatario non possegga una sede operativa sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia o delle province confinanti o non la costituisca entro il termine, non si procederà alla stipula del contratto. L Amministrazione appaltante in tal caso procederà alla revoca dell affidamento e disporrà l escussione della garanzia provvisoria procedendo con l aggiudicazione dell appalto all operatore economico che segue in graduatoria, fatto salvo ogni altro diritto. 2. Dalla data di decorrenza del rapporto contrattuale, inoltre, il broker è tenuto a: - assicurare la completa esecuzione del servizio oggetto dell appalto coerentemente con le modalità di organizzazione ed erogazione del servizio offerte in sede di gara; - tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del Codice civile. 3. Sono a carico del broker: - tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento del servizio; - i rischi connessi all'esecuzione del servizio; - tutte le eventuali spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del Contratto. 4. L Ente avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del servizio, nei termini previsti dal D.lgs. n. 209/2005, ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker. 5. L Ente s'impegna a: - non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker; - rendere noto, in occasione di procedure di affidamento finalizzate all assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidata al broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell Ente, con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente le polizze assicurative; - indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al broker; - fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il servizio; - citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del broker. ARTICOLO 7. REFERENTE DEL BROKER 1. Il nominativo del referente preposto all esecuzione delle prestazioni contrattuali, indicato in sede di gara, è vincolante e, in fase di esecuzione del contratto, potrà essere sostituito solo con un altro referente in possesso di analoghi requisiti. 2. Entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione, l aggiudicatario della presente procedura dovrà comunicare all Ente il nominativo del referente preposto all esecuzione delle prestazioni contrattuali, indicando i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica) e le fasce orarie di presenza ordinaria; al referente verranno inoltrate le richieste ed ogni comunicazione inerente il rapporto contrattuale. In caso di mancata comunicazione del nominativo del referente entro il termine, non si procederà alla stipula del contratto. L Ente in tal caso procederà alla revoca dell affidamento e disporrà

7 pag 7/8 l escussione della garanzia provvisoria procedendo con l aggiudicazione dell appalto all operatore economico che segue in graduatoria, fatto salvo ogni altro diritto. 3. Il referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo a eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente a ogni richiesta avanzata dall Ente, recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo, ogni qual volta verrà richiesto per la discussione di specifiche problematiche. ARTICOLO 8. RESPONSABILITA DEL BROKER 1. Il broker è l'unico responsabile delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare. 2. Il broker risponde altresì dei danni cagionati all Ente anche dopo la scadenza del contratto. 3. Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti da prescrizioni di legge o dal presente Capitolato o per la mancata fornitura delle prestazioni richieste sulla base di quanto indicato nell Offerta tecnica, l Ente si riserva la facoltà di applicare all appaltatore le penali di cui al successivo articolo. ARTICOLO 9. PENALI 1. Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del broker comporteranno l applicazione delle penali riportate nella tabella seguente. 2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che danno luogo all applicazione dei provvedimenti sopra indicati, saranno contestati al broker per iscritto. 3. L Ente si avvarrà della garanzia definitiva rilasciata dall Appaltatore senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 4. L Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l applicazione delle penali previste nel presente Capitolato non preclude il diritto dell Ente di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 5. La penale giornaliera verrà applicata sino a che l Appaltatore non avrà eliminato la causa che ha determinato l inadempienza. 6. La richiesta o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso l Appaltatore dall adempimento dell obbligazione cui si riferiscono le penali medesime. 7. La procedura di contestazione delle penali e le conseguenze derivanti dall applicazione delle stesse sono specificate nel Contratto. 8. Quando le penali sotto riportate si riferiscono ai tempi minimi/massimi previsti dalla documentazione di gara, nel caso l Appaltatore abbia migliorato tali tempistiche nell Offerta tecnica, le penali si intendono riferite alle tempistiche espresse nell Offerta tecnica. 9. In caso di reiterato (tre violazione/inadempienze anche se non consecutive) o grave inadempimento (inosservanza degli obblighi contrattuali tali da determinare, a giudizio dell Ente, criticità o rendere inefficiente il servizio reso), l Ente si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, salvo il risarcimento dell ulteriore danno subito ed eventualmente di provvedere all affidamento del servizio ad altra impresa. Inadempimento sanzionato con penale Qualora la collaborazione, la consegna di documenti, pareri e quant altro previsto dal presente Capitolato o nell Offerta tecnica non avvenga secondo i termini stabiliti o comunque concordati con l Ente Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel Capitolato o nell Offerta tecnica, se ritenuta rilevante, nonché nei casi in cui la qualità delle prestazioni e della collaborazione non sia conforme a quanto stabilito nel Capitolato e nell Offerta tecnica, ovvero si accertino disguidi o disfunzioni tali da determinare a giudizio dell Ente, criticità o rendere inefficiente il servizio reso Valore della penale Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo Euro 200,00 per ogni violazione/inadempienza/ disfunzione accertata

8 pag 8/8 ARTICOLO 10.POLIZZA ASSICURATIVA 1. I rischi per le responsabilità scaturenti dal servizio dovranno essere coperti mediante regolare polizza assicurativa di cui all'art. 110, comma 3, del D.lgs. 209/2005 e s.m.i., valida per tutto il periodo contrattuale, con massimale non inferiore a ,00 per sinistro e per anno, a garanzia della responsabilità professionale verso terzi dell Impresa, nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali. 2. Copia autenticata della polizza di assicurazione della responsabilità civile per l attività svolta, nonché gli atti di quietanza attestanti il pagamento del premio polizza, da cui si evinca il massimale assicurato e la data di pagamento del premio in corso, deve essere inserita dal concorrente nel sistema AVCPass come previsto nel paragrafo 9.2 d) del Disciplinare di gara oppure inserita nella busta per la Documentazione amministrativa. L aggiudicatario si impegna a comunicare successivamente eventuali variazioni alla polizza suddetta. ARTICOLO 11.PAGAMENTO DEI PREMI 1. Il pagamento dei premi delle polizze assicurative (in corso e stipulande) verrà effettuato dall Ente al broker, il quale, a sua volta, liquiderà i premi in favore delle compagnie di assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze stesse. 2. Nel caso in cui debbano essere fatte pervenire all Ente polizze assicurative o regolazioni posticipate da approvare e sottoporre alla firma del Dirigente competente, tali atti dovranno essere trasmessi all Ente almeno 30 giorni prima della scadenza prevista per il pagamento. 3. Non sono imputabili all'ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di assicurazione effettuati dal broker. 4. Il versamento del premio in favore del broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'articolo 1901 del Codice civile. 5. Il broker si impegna a trasmettere a richiesta dell Ente copia della comunicazione di incasso inviata alla compagnia di assicurazione con indicazione della data del pagamento e dell importo provigionale. ARTICOLO 12.NORMA DI RINVIO 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia a quanto disposto dalle norme vigenti nella materia oggetto dell appalto.

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