DELIBERAZIONE n. 6 del 23 novembre Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXXXX XXXXX / BT ITALIA XXXX

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1 DELIBERAZIONE n. 6 del 23 novembre 2010 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXXXX XXXXX / BT ITALIA XXXX IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI nella seduta del giorno 23 novembre 2010, svolta presso la propria sede, via de Pucci, 4, Firenze, in cui sono presenti: Marino LIVOLSI Leonardo TIRABASSI Vincenzo CACIULLI Presidente Vicepresidente Componente Vincenzo D ANGELO Michele MAGNANI Daria Giorgina RISALITI è assente la consigliera Cristina GIMIGNANI e Filippo CASTROVILLI, dirigente della struttura di assistenza al Comitato, incaricato della redazione del presente atto; VISTI: la L. n. 249/1997, "Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13; la L. n. 481/1995, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"; il D.lgs. 259/ 2003, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche"; la L..R. Toscana n. 22/2002, in particolare l art. 30, e il Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (ex art. 8 legge regionale 1 febbraio 2000, n. 10 pubblicato sul BURT n. 9 del 27/02/2002); la Delibera Agcom 173/07/CONS " Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra

2 operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni; l Accordo quadro tra l Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008; la Convenzione per l esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato regionale per le Comunicazioni della Toscana in data 16 dicembre 2009, e in particolare l art. 4, comma 1, lett. e); l istanza con la quale il XXXXXX XXXXX chiedeva l intervento dell Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (la quale, dopo averla registrata il 14 gennaio 2010, prot. N , ha poi provveduto ad inoltrarla, per competenza, a questo Comitato Regionale per le Comunicazioni, dove è pervenuta il 09 marzo 2010) per la definizione della controversia in essere con la società BT Italia XXXXX (di seguito, per brevità, BT Italia) ai sensi dell art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/CONS Allegato A; la comunicazione del 25 maggio 2010 con cui il responsabile del procedimento, Dott.ssa Elisabetta Gonnelli, ha notificato alle parti, ai sensi dell articolo 15 del summenzionato Regolamento, l avvio di un procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia, invitando le parti stesse a presentarsi all udienza per la discussione della controversia in data 15 giugno 2010; la nota del 29 ottobre 2010 con cui il responsabile del procedimento ha chiesto alla parte istante l integrazione, ai fini istruttori, dell istanza formulata e della documentazione, a seguito della quale è pervenuta in data 3 novembre 2010 nota integrativa con allegata documentazione da parte dell istante ed in data 4 novembre 2010, da parte di BT Italia, nota contenenti osservazioni del gestore in merito all integrazione richiesta con allegata documentazione nonché, in pari data del 4 novembre 2010, ulteriori controdeduzioni da parte dell istante; UDITE entrambe le parti nella suindicata udienza, svoltasi in modalità conference call; ESAMINATI pertanto il relativo verbale di udienza, con il quale ci si riservava di svolgere le opportune valutazioni al fine di definire la controversia, nonché gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell istruttoria; CONSIDERATO quanto segue: 1. Oggetto della controversia e risultanze istruttorie. L istante lamenta il fatto che BT Italia non abbia posto in essere le opportune procedure ai fini della migrazione verso Telecom Italia XXXXX (di seguito, per brevità, Telecom Italia) delle due linee fisse ISDN (comprensive di servizio internet veloce) intestate al proprio studio professionale con conseguente grave ritardo nella portabilità delle stesse e che non abbia provveduto a risolvere il contratto in essere relativo a dette utenze; ritiene pertanto di aver versato somme non dovute a Corecom Toscana Delibera n. 6/2010 del 23/10/2010 pag. 2/10

3 BT Italia per la fatturazione che quest ultima ha comunque continuato ad emettere in relazione a dette utenze. In particolare, dall istanza introduttiva del procedimento e dalla documentazione allegata alla stessa è emerso che: Il XXXXXXX XXXXX stipulava con BT Italia in data 16 dicembre 2005 un contratto per la fornitura di servizi di telefonia fissa ad uso professionale denominato Vip Voip per le due linee ISDN con numerazioni XXXXXXX, XXXXXXX (numero principale e aggiuntivo) e XXXXXXXX, mediante le quali usufruiva di servizio voce, fax e dati (internet). Successivamente, a seguito di stipula del contratto Alice Business Tutto Incluso con Telecom Italia in data 25 settembre 2007, l istante richiedeva in pari data la migrazione delle proprie utenze a Telecom Italia. Alla data del 1 febbraio 2008 BT Italia non aveva ancora provveduto ad attuare la migrazione delle utenze di cui sopra, nonostante innumerevoli reclami effettuati dal XXXXXX XXXXX ai numeri telefonici di assistenza predisposti all uopo da BT Italia; pertanto, in data 7 febbraio 2008, l istante inviava un messaggio fax alla stessa per reclamare il dovuto passaggio al gestore prescelto. Nonostante tali numerose segnalazioni, l istante riferisce di non aver mai ricevuto nessuna comunicazione da parte del gestore, neppure in relazione a possibili problemi e/o ai motivi dei ritardi nell attuazione di quanto richiesto. Soltanto in data 6 giugno 2008 una linea, corrispondente ai n. XXXXXXX e XXXXXXX, risultava essere passata (come da documentazione allegata all istanza) a Telecom Italia, la quale aveva così dato inizio alla fatturazione in virtù di quanto previsto dal contratto sottoscritto il 25 settembre 2007; ciò avveniva mentre BT Italia, non avendo effettuato la cessazione del contratto Vip Voip di cui sopra, continuava a emettere fatture per lo stesso. Pertanto, nonostante non fosse stato effettuato il passaggio della seconda linea corrispondente al n. XXXXXX, il XXXXXX XXXXX si vedeva costretto, da una parte, a pagare a Telecom Italia i canoni mensili fissi relativi al nuovo contratto Alice Business Tutto Incluso, e dall altra, a continuare a pagare a BT Italia, ob torto collo e con il mero intento di non subire la sospensione del servizio e le pressioni di un azione di recupero del credito, le fatture emesse in virtù del contratto Vip Voip, i cui costi, se la richiesta di migrazione avesse trovato giusto compimento, sarebbero stati completamente ricompresi in quelli relativi al contratto con Telecom Italia e che BT Italia, nonostante esplicita richiesta, non aveva provveduto a cessare. A seguito di tale situazione, l istante inviava numerosi ulteriori messaggi di reclamo via fax a BT Italia nel tentativo di giungere ad una soluzione della questione: in data 6 aprile 2009, in data 31 agosto 2009, in data 6 settembre 2009 e ancora, tramite il proprio legale, Avv. XXXXX XXXXXX, una raccomandata A/R in data 17 settembre 2009 ed un fax in data 6 ottobre 2009, che rimanevano tutti inesitati. Corecom Toscana Delibera n. 6/2010 del 23/10/2010 pag. 3/10

4 In data 9 febbraio 2010 la parte istante esperiva tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Corecom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso, attesa la mancata partecipazione di BT Italia al procedimento conciliativo. Alla data del 23 aprile 2010, data in cui è stata depositata dall Avv. XXXXXX memoria integrativa per l istante, la migrazione della linea XXXXXXX non risultava ancora avvenuta e l istante medesimo risultava aver corrisposto a BT Italia, per fatture dal giugno 2008 al gennaio 2009, la somma, a suo dire non dovuta, di complessivi 4.805,27; in detta memoria si segnalava altresì che, alla data di deposito della stessa, l emissione di fatture bimestrali per il contratto Vip Voip da parte di BT Italia non accennava ad arrestarsi. Rispettivamente in data 10 giugno 2010 e 14 giugno 2010, BT Italia ha inoltrato via e mail al Corecom n. 2 note difensive corredate da documentazione, irricevibili per decorso del termine massimo assegnato dal Corecom per la presentazione di memorie e documenti e pertanto irrilevanti ai fini della presente istruttoria. Per quanto più sopra esposto, la parte istante chiede: 1. di diffidare la BT Italia XXXXXX a provvedere alla immediata cancellazione della posizione n (n.d.r.: corrispondente al codice cliente dell istante e all intera posizione contrattuale presso BT Italia) intestata al XXXXXXX XXXXX, 2. di procedere alla contestuale migrazione della linea telefonica XXXXXXX verso Telecom Italia S.p.A., 3. di rimborsare al XXXXXX XXXXX la somma di 4.805,27 dal medesimo indebitamente corrisposta, 4. attesa la responsabilità esclusiva della società BT Italia XXXX in ordine a quanto lamentato in atti, equo indennizzo, da valutarsi prescindendo dal massimale di indennizzo previsto dalla Carta dei servizi ( 5,00 al giorno), nonché 5. la refusione delle spese del presente giudizio. A seguito della nota del 29 ottobre 2010 con cui il responsabile del procedimento chiedeva all istante l integrazione, ai fini istruttori, dell istanza formulata e della documentazione, ed inviava per conoscenza a BT Italia la comunicazione di tale richiesta, il 3 novembre 2010 perveniva da parte del legale dell utente nota integrativa con la quale si comunicava, tra l altro, che la migrazione verso Telecom Italia della seconda linea, corrispondente al numero XXXXXX, si è perfezionata in data 21 giugno 2010, come risulta dalla fattura di Telecom Italia allegata alla nota stessa e come confermato da BT Italia nella propria nota del 4 novembre 2010 (v. allegata schermata del sistema informatico condiviso tra operatori Pegaso ). Corecom Toscana Delibera n. 6/2010 del 23/10/2010 pag. 4/10

5 Valutazioni in ordine al caso in esame. In base alla documentazione disponibile in atti e alle dichiarazioni rese dalle parti, deve qui evidenziarsi che la vicenda oggetto della presente disamina si incentra sulla ritardata esecuzione della number portability (portabilità) delle 3 numerazioni (per n. 2 linee ISDN) intestate all istante, dalla società BT Italia (operatore donating) verso la società Telecom Italia (operatore recipient), circostanza che ha anche determinato una doppia fatturazione con pagamento dei rispettivi canoni sia nei confronti del primo che del secondo operatore. In via preliminare, si deve rilevare che, poiché gli operatori devono fornire, anche sotto il profilo temporale, i servizi richiesti nel rispetto di quanto contrattualmente e normativamente previsto, qualora l utente lamenti l inadempimento o il ritardo rispetto alla richiesta prestazione di portabilità delle proprie utenze, l operatore, in base alla consolidata interpretazione giurisprudenziale dell art cod. civ., per escludere la propria responsabilità deve dimostrare che i fatti oggetto di doglianza sono stati determinati da circostanze non imputabili all operatore stesso ovvero da problematiche tecniche non causate da colpa del medesimo. In questi casi peraltro il gestore deve anche fornire la prova di aver adeguatamente informato l utente delle eventuali difficoltà incontrate nell adempimento dell obbligazione (e non è da ritenersi sufficiente un mero richiamo formale ai motivi tecnici, bensì l utente deve essere messo in grado di comprendere quanto accaduto). Allo stesso modo, l operatore deve anche dimostrare di essersi diligentemente attivato per adempiere esattamente ai propri obblighi di portabilità. In tutti i casi contrari, l utente ha diritto ad un indennizzo da calcolare secondo le previsioni della Carta dei Servizi per il ritardo o l inadempimento, che è da liquidare a carico del gestore che lo ha causato. Nel merito, deve rilevarsi che nel caso di specie nessuna delle sopra descritte esigenze probatorie è stata soddisfatta da parte di BT Italia e che l atteggiamento tenuto dalla società medesima nel complesso della vicenda è stato connotato da inadempienza, negligenza e mancanza di trasparenza e comunicazione. Non risulta provato il corretto adempimento degli obblighi di portabilità né, tantomeno, è stata fornita la prova di aver adeguatamente informato l utente sulle motivazioni che impedivano l esecuzione degli stessi (l unica missiva, datata 15 gennaio 2010, che BT Italia, nella propria nota del 4 novembre 2010 di cui sopra, ha asserito di aver inviato all istante a seguito delle sue segnalazioni, non ha alcun pregio probatorio poiché non è stata fornita evidenza della ricezione della missiva stessa da parte dell istante, che, da parte sua, ne ha contestato la ricezione nella nota del 4 novembre 2010). Inoltre, si rileva che la società BT Italia non ha partecipato all udienza per il tentativo obbligatorio di conciliazione. In particolare, nella fattispecie in considerazione viene in rilievo una condotta non conforme alla specifica disciplina di settore in tema di number portability: la Delibera n. 7/00/CIR (Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di Service Provider Portability (SPP) e sui contenuti degli accordi di interconnessione), nel cui ambito oggettivo ricade il caso de quo, prevede, all art. 3 (Tempi e procedure di attivazione della prestazione di SPP) che il tempo massimo di attivazione della prestazione per tutte le tipologie d'impianto è fissato in 15 giorni lavorativi dalla data della Corecom Toscana Delibera n. 6/2010 del 23/10/2010 pag. 5/10

6 richiesta, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della delibera n. 4/CIR/99. In casi eccezionali relativi ad impianti di particolare complessità, qualora l'operatore donating non sia in grado di rispettare il predetto termine, è tenuto a comunicare all'operatore recipient ed all'autorità il tempo massimo di attivazione. Risulta infatti che BT Italia non solo non ha adempiuto a tali espresse obbligazioni, ma neanche ha provveduto a comunicare al XXXXXX XXXXX (non rispondendo ai numerosi reclami e alle richieste di spiegazioni che giungevano anche per tramite del suo legale) le motivazioni in ordine alla ritardata portabilità delle linee verso Telecom Italia, e, soprattutto, che non ha prodotto, nel corso del procedimento di definizione della controversia, alcuna documentazione probatoria attestante la tempestiva e corretta gestione del cliente nella procedura di portabilità. Sussiste quindi nella fattispecie de qua una esclusiva responsabilità dell operatore BT Italia ex art cod. civ. per la mancata esecuzione ed il ritardo della number portability in pregiudizio dell utente XXXXX XXXXX, che, da parte sua, ha fornito, all atto della richiesta, correttamente i propri dati, provvedendo ad informare costantemente la società dei ritardi nella procedura di portabilità. Da tale inadempimento contrattuale discende il diritto dell utente ad un indennizzo proporzionato al disservizio subito, ai sensi dell art. 11 comma 2 della Delibera 179/03/CSP. Ancora: avendo l operatore continuato indefinitamente a fatturare servizi non più richiesti né voluti ai costi previsti dal contratto Vip Voip, violando, tra l altro, il proprio impegno contrattuale al rispetto della libertà di scelta del cliente (peraltro ribadito al punto 3.6 della propria Carta servizi), discende da quanto sopra anche il diritto per l utente all annullamento, con emissione delle relative note di credito, delle fatture emesse in relazione al contratto Vip Voip a partire dal mese di giugno 2008 (il 6 giugno 2008 è iniziata infatti la fatturazione da parte di Telecom Italia, come comprovato dalla documentazione allegata all istanza), nonché il diritto al rimborso di quanto versato dal XXXXX XXXXX per le stesse. Con riferimento al punto dell indennizzo, si consideri che: 1. poiché la portabilità delle linee intestate all istante avrebbe dovuto, secondo quanto sopra esposto, perfezionarsi nel tempo massimo di 15 giorni lavorativi dalla data della richiesta (quest ultima avvenuta il 25 settembre 2007, in coincidenza con la data della sottoscrizione del nuovo contratto con Telecom Italia) ed invece risulta perfezionata solo in data 21 giugno 2010, decurtando dal periodo di ritardo i 15 giorni, il periodo di riferimento ai fini del calcolo dell indennizzo risulta essere * *, per complessivi 985 giorni; 2. l indennizzo previsto, in materia di garanzie offerte al cliente, al punto 6.2 dalla Carta dei servizi BT Italia ( nei casi di comprovato inadempimento direttamente imputabile a BT Italia agli obblighi espressamente previsti ai precedenti punti 5.1 e 5.2, il Cliente può chiedere a BT Italia un indennizzo di 5 Euro per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 15 giorni ) si ritiene applicabile, per via di interpretazione analogica, anche alla situazione di Corecom Toscana Delibera n. 6/2010 del 23/10/2010 pag. 6/10

7 disservizio del caso di specie (ritardata portabilità), non espressamente annoverata tra quelle indennizzabili; 3. si ritiene superabile, in aderenza al sopra citato principio di proporzionalità di cui all art. 11 comma 2 della Delibera 179/03/CSP ed a quello di equità ai sensi dell art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il tetto massimo temporale di indennizzabilità (15 giorni) di cui sopra; 4. infine, sempre in base ai citati principi, la misura dell indennizzo giornaliero contenuta nella Carta servizi ( 5,00) è da considerarsi eccessiva rispetto al tipo di disservizio subito nel caso in esame, atteso anche che in tutta la vicenda la funzionalità dei servizi di cui si discute non è mai rimasta pregiudicata e l utente ha potuto usufruire regolarmente degli stessi; pertanto, l indennizzo da applicarsi è da determinarsi, equitativamente, nella misura di 2,00 per ogni giorno di disservizio. Sul punto è opportuno precisare che è fatta salva la possibilità di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell eventuale ulteriore danno subito, così come previsto dall articolo 19, comma 5 della delibera 173/07/CONS. Una valutazione a parte merita la circostanza della mancata risposta scritta da parte di BT Italia ai numerosi reclami scritti (elencati in premessa) che sono stati inviati, con varie modalità, a tale operatore, primo fra tutti, in ordine di tempo, il fax datato 1 febbraio 2008 ed inviato in data 7 febbraio 2008 (ed in pari data ricevuto, come comprovato dalla relativa ricevuta di trasmissione allegata all istanza) in cui venivano chiaramente espresse le doglianze dell istante per la mancata esecuzione della migrazione delle mie utenze telefoniche e Adsl in Telecom Italia. La circostanza di non aver fornito risposta scritta ai reclami e alle richieste di spiegazioni che giungevano dal cliente anche per tramite del suo legale, non è stata contestata dal gestore in alcun modo (eccettuato il richiamo alla missiva del 15 gennaio 2010 che, a dire della società, avrebbe dovuto riscontrare il reclamo del 17 settembre 2009, e che, in base alle considerazioni già sopra svolte, non riveste alcun valore probatorio). Pertanto, BT Italia non ha adempiuto al proprio obbligo di fornire, in caso di rigetto di reclami formulati per iscritto, risposta scritta ed adeguatamente motivata nel termine di 30 giorni dalla ricezione dei reclami medesimi, secondo quanto disposto dall art. 8, comma 4 della citata delibera 179/03/CSP, nonché dal successivo art. 11, comma 2 della medesima delibera e dalla stessa Carta servizi BT Italia che al punto 6.1 recita: BT Italia garantisce una rapida ed esauriente valutazione di reclami pervenuti ed una sollecita comunicazione ai Clienti dell esito degli stessi. In ogni caso BT Italia provvederà a comunicare l esito della valutazione non oltre 30 giorni dal ricevimento del reclamo per i servizi fissi e mobili. Alla luce di quanto sopra ed a prescindere dalle richieste avanzate in istanza, si ritiene in conclusione che, nel caso in esame, la parte istante abbia diritto ad un indennizzo da mancata risposta al reclamo, anche in quanto inadempimento contrattuale ai sensi delle già citate Corecom Toscana Delibera n. 6/2010 del 23/10/2010 pag. 7/10

8 previsioni di cui all art. 11, comma 2 della delibera 179/03/CSP e al punto 6.1 della Carta servizi BT Italia. In base alla consolidata interpretazione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l indennizzo dovrà essere calcolato secondo il parametro ordinario previsto per gli indennizzi dalla Carta dei servizi (pari, nel caso di BT Italia, a 5,00 giornalieri), decurtando dal periodo di ritardo i 30 giorni di cui al punto 6.1 della Carta Servizi BT Italia sopra richiamato, a partire dal giorno in cui è stato ricevuto il reclamo dal gestore, il 7 febbraio 2008, fino alla data di ricezione della istanza GU14 da parte dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il 14 gennaio Il periodo di riferimento così ottenuto è * *, per complessivi n. 677 giorni. Con riferimento, infine, al punto 5) delle richieste avanzate in istanza dal XXXXXX XXXXX, si ritiene dovuto all utente, ai sensi dell art. 19, comma 6 della delibera 173/07/CONS, un rimborso delle spese di procedura calcolato forfettariamente nella misura di 150,00. Il rimborso come sopra calcolato è ritenuto equo e proporzionale in considerazione del comportamento complessivamente omissivo e negligente tenuto dalla BT Italia, come sopra descritto, e del fatto che il XXXXXXX XXXXX ha avuto la necessità di usufruire di un assistenza qualificata, quale quella del proprio legale, Avv. XXXXXX, nell intero corso della vicenda. CONSIDERATO che la BT Italia avrebbe dovuto adempiere alle proprie obbligazioni quale operatore donating relative alla richiesta di number portability di cui all istanza, nel rispetto delle previsioni normative e contrattuali richiamate nel paragrafo precedente, e che, diversamente, nel caso di specie, essa non ha adempiuto a tali espresse obblighi, non solo poiché non è stata in grado di espletare le necessarie procedure ma anche perché non ha mai comunicato all istante, suo cliente, le motivazioni in ordine alla ritardata portabilità delle linee; RILEVATO che la società BT Italia non ha fornito alcun riscontro probatorio utile ad attestare una tempestiva e corretta gestione del cliente nella procedura di portabilità; CONSIDERATO che BT Italia avrebbe dovuto, fin dal primo reclamo fatto pervenire per iscritto dall utente, fornire risposta scritta ed adeguatamente motivata nel termine di 30 giorni dalla ricezione del reclamo medesimo, secondo quanto previsto dalle disposizioni richiamate nel paragrafo precedente e che, diversamente, non ha dimostrato di aver adempiuto a tale obbligo; CONSIDERATO che l operatore BT Italia ha continuato indefinitamente ed incongruamente a fatturare servizi non più richiesti né voluti dall utente, anche violando il proprio impegno contrattuale al rispetto della libertà di scelta del cliente; RITENUTO, per quanto sopra esposto, che la responsabilità per i disservizi di cui si controverte sia esclusivamente imputabile alla società BT Italia e che l avvenuto accertamento degli stessi implica: a) il riconoscimento del diritto del XXXXXX XXXXX, in applicazione dell art. 11, comma 1 della delibera 179/03/CSP, al rimborso delle somme pagate per le fatture emesse in relazione al contratto Vip Voip a partire dal mese di giugno 2008, nonché all annullamento di tali fatture, con emissione delle relative note di credito; b) il riconoscimento di un congruo indennizzo proporzionato al disservizio subito dall istante, ai sensi dell art. 11 comma 2 della delibera n. Corecom Toscana Delibera n. 6/2010 del 23/10/2010 pag. 8/10

9 179/03/CPS, da calcolarsi sulla base del parametro equitativamente fissato come nel paragrafo precedente; c) il riconoscimento di uno specifico indennizzo da mancata risposta al reclamo da calcolarsi secondo il parametro ordinario previsto per gli indennizzi dalla Carta dei servizi dell operatore in questione; PRESO ATTO che la migrazione della linea telefonica XXXXXXXX verso Telecom Italia XXXXX è infine avvenuta in data in data 21 giugno 2010; RITENUTA dovuta la cessazione definitiva, da parte della BT Italia, del contratto Vip Voip di cui all istanza e della relativa fatturazione; RITENUTO inoltre equo riconoscere, ai sensi dell art. 19, comma 6 della delibera 173/07/CONS, un rimborso delle spese di procedura a favore dell istante, calcolato forfettariamente nella misura di 150,00, in considerazione del comportamento complessivamente omissivo e negligente tenuto dalla BT Italia, come sopra descritto, e del fatto che il XXXX XXXXX ha avuto, nel corso della vicenda, la necessità di usufruire di un assistenza qualificata, quale quella del proprio legale, Avv. XXXXXX; RITENUTO, infine, che l indennizzo e/o i rimborsi riconosciuti dal Corecom devono soddisfare, ai sensi dell art. 84 del codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell equità, e pertanto tenere indenne l istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura; VISTI la relazione istruttoria redatta dal responsabile del procedimento, Dott.ssa Elisabetta Gonnelli, e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente responsabile del settore Assistenza al Corecom, Dott. Filippo Castrovilli, ex art. 19 comma 1 della Delibera Agcom 173/07/CONS; All unanimità dei voti DELIBERA 1. La società BT Italia XXXXX è tenuta a: a) cessare definitivamente il contratto Vip Voip intestato al XXXXXX XXXXX con codice cliente n e l emissione della relativa fatturazione. b) provvedere all annullamento e all emissione delle relative note di credito delle fatture emesse per il contratto Vip Voip di cui sopra, a partire dalla fattura relativa al mese di giugno c) rimborsare al XXXXXX XXXXX, mediante assegno o bonifico bancario, tutti gli importi versati in relazione alle fatture di cui al punto precedente. d) corrispondere, mediante assegno o bonifico bancario, a titolo di indennizzo per il disservizio generato dalla ritardata portabilità, la complessiva somma di 1.970,00, così determinata: 2,00 pro die per l intervallo * *, per complessivi n. 985 giorni. Corecom Toscana Delibera n. 6/2010 del 23/10/2010 pag. 9/10

10 e) corrispondere, mediante assegno o bonifico bancario, a titolo di indennizzo per mancata risposta al reclamo la complessiva somma di 3.385,00, così determinata: 5,00 pro die per l intervallo * *, per complessivi n. 677 giorni. f) corrispondere altresì al XXXXXX XXXXX, mediante assegno o bonifico bancario, l importo forfettario di 150,00 a titolo di rimborso delle spese del procedimento, ai sensi dell articolo 19, comma 6, della delibera AGCOM n. 173/07/CONS. 2. Le somme così determinate a titolo di indennizzo e/o di rimborso dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell istanza di risoluzione della controversia. 3. E fatta salva la possibilità per l utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell eventuale maggior danno subito, come previsto dall art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS. 4. Ai sensi dell art. 19, comma 3, del. AGCOM 173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell Autorità ai sensi dell art. 98, comma 11, D.lgs n. 259/ La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del Corecom, nonché trasmessa all Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per gli adempimenti conseguenti. 6. BT Italia XXXXX è tenuta, altresì, a comunicare a questo Ufficio l avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima. Ai sensi dell articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso. Il Presidente Prof. Marino Livolsi Il segretario Dott. Filippo Castrovilli Firenze, 23 novembre 2010 Corecom Toscana Delibera n. 6/2010 del 23/10/2010 pag. 10/10

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