Comune di Sassari Deliberazione del Commissario Straordinario Assunta con i poteri del Consiglio Comunale

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1 N. del Reg. 2 Comune di Sassari Deliberazione del Commissario Straordinario Assunta con i poteri del Consiglio Comunale OGGETTO MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA - L anno duemilaquattordici addì quattro del mese di aprile, dalle ore 9,00, presso la sede comunale, vista la proposta n in data 24 marzo 2014 di cui all oggetto, il Commissario straordinario con l'assistenza della vice Segretaria comunale Dott.ssa Teresa Soro ha adottato la seguente deliberazione. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 40 del 28 marzo 2014, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Sassari ed è stato nominato quale Commissario straordinario il Dott. Guido Sechi; CONSIDERATO che allo stesso competono i poteri del Consiglio comunale, della Giunta del Sindaco; 1

2 PREMESSO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 5 giugno 2007 è stato approvato il Regolamento comunale per i Servizi Cimiteriali e di Polizia Mortuaria; DATO ATTO che su proposta della 1^ Commissione consiliare si è ritenuto opportuno regolarizzare con norme specifiche alcune situazioni all'interno del cimitero cittadino, più specificatamente: regolarizzazione dell'ingresso di autoveicoli privati; regolarizzazione della presenza delle imprese private all'interno dell'area cimiteriale; smaltimento delle ossa presenti nelle fosse comuni; CHE altre norme sono invece state integrate poiché si è ritenuto opportuno fornire sia gli uffici competenti sia gli utenti di strumenti legislativi più chiari e specifici al fine di limitare il più possibile dubbi amministrativi e tecnici; VISTO il D.P.R n.285; VISTO il D.lgs. n. 267/2000; DATO ATTO che sulla proposta è stato espresso il parere favorevole del responsabile del servizio sulla regolarità tecnica; D E L I B E R A 1) Di modificare il Regolamento comunale per i servizi Cimiteriali e di Polizia Mortuaria così come di seguito indicato: Art. 3 (si aggiunge un ultimo comma): Il Comune non risponde della sottrazione degli ornamenti, fiori e oggetti deposti sulle tombe. Art. 5 ( si aggiunge il 5 comma): 5) Le tariffe per le concessioni cimiteriali non possono essere inferiori alla misura necessaria per assicurare la copertura integrale dei costi di realizzazione delle sepolture private. Art. 6 ( si sostituisce l'ultima riga del 2 comma: Trascorso inutilmente... con la seguente): In caso di mancanza di familiari, o qualora i familiari o i loro incaricati non diano indicazioni circa lo svolgimento delle esequie e della sepoltura, si procede alla inumazione trascorso inutilmente il quindicesimo giorno da quello del decesso o del ritrovamento, salvo che l'autorità Sanitaria non lo disponga precedentemente o che l'autorità Giudiziaria non ritenga di dover tenere la salma a disposizione per indagini o eventuale riconoscimento. Art.29 ( si aggiunge un ultimo comma): Le ossa depositate nelle fosse comuni possono, previa disposizione del Sindaco, essere cremate e le ceneri successivamente disperse nel campo comune; Art. 30 (si aggiungono i seguenti ultimi due commi): Non è ammessa l'estumulazione ordinaria di salme e la successiva inumazione in un campo di mineralizzazione allo scopo di rendere possibile la tumulazione, nella medesima sepoltura, di un altro defunto. 2

3 L'estumulazione è peraltro consentita ove la salma sia avviata alla cremazione. Le ossa depositate nelle fosse comuni possono, previa disposizione del Sindaco, essere cremate e le ceneri successivamente disperse nel campo comune; Art. 31 (si aggiungono i seguenti ultimi due commi): Non è ammessa l'estumulazione straordinaria di salme e la successiva inumazione in un campo di mineralizzazione allo scopo di rendere possibile la tumulazione, nella medesima sepoltura, di un altro defunto. L'estumulazione è peraltro consentita ove la salma sia avviata alla cremazione. Le ossa depositate nelle fosse comuni possono, previa disposizione del Sindaco, essere cremate e le ceneri successivamente disperse nel campo comune; Art. 39 (sostituzione totale del terzultimo capoverso, primo comma: Per motivi di salute...): E' consentito l' ingresso degli automezzi per tutti coloro che sono in possesso del contrassegno speciale, per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide, con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, in conformità a quanto previsto dal D.M. 8/6/79 n e dall art. 381, comma 2, del D.P.R. 16/12/92, n Art. 39 (al primo comma, si aggiunge un ultimo capoverso): Non è consentito alle imprese operanti all'interno dei cimiteri cittadini di occupare spazi pubblici per un periodo superiore al tempo necessario per eseguire i lavori richiesti e comunque non potrà essere assegnato alle imprese ne alcuno spazio ne parte del suolo pubblico, sempre all'interno delle aree cimiteriali, da adibire a ricovero o magazzinaggio sia dei mezzi che delle attrezzature e materiali usati per i lavori all'interno dei cimiteri cittadini. Art. 49 ( il quinto comma e così di seguito integrato): Ai fini dell applicazione sia del 1 che del 2 comma dell art. 93 del DPR 10/9/1990 n.285 la famiglia del solo concessionario è da intendersi composta dal coniuge e dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta; i collaterali e gli affini e persone diverse possono ottenere la sepoltura previa autorizzazione del titolare della concessione se vivente, diversamente di tutti i titolari del diritto di sepoltura o almeno dalla maggioranza di essi. Art. 52 ( il 3 comma è così di seguito integrato): In caso di assenza di esplicito testamento i discendenti diretti possono nominare titolare della concessione uno di loro in caso di nomina temporanea, oppure in forma definitiva dichiarando formalmente la rinuncia a qualsiasi titolo sulla sepoltura, diversamente la concessione risulterà intestata al concessionario originario e tutti i discendenti diretti dovranno farsi carico di tutti gli oneri inerenti la concessione. Art. 52 ( il 8 comma è così di seguito integrato): Mancando il concessionario originario il rinnovo della concessione, potrà essere richiesto dagli ascendenti e discendenti diretti o anche da uno solo di questi qualora gli altri rifiutino od omettano di farlo anche ignorando eventuali sollecitazioni formali inviate loro dal personale degli uffici cimiteriali. Il rifiuto 3

4 deve essere manifestato formalmente attraverso dichiarazione personale ai sensi della normativa vigente, mentre sarà equiparato ad un rifiuto la mancata risposta ad una richiesta formale di rinnovo inviata dal personale degli uffici cimiteriali. Tali eventuali richiedenti acquisiranno altresì la proprietà o comproprietà del monumento edificato sull area o fossa concessa, sempre che il concessionario originario non abbia disposto diversamente. Art. 57 ( il primo comma è sostituito dal seguente comma): La concessione cimiteriale decade il giorno successivo alla data prevista come scadenza fissata nel momento in cui è stato stipulato il contratto di concessione oppure è stata versata la somma relativa agli oneri di concessione. Alla scadenza della concessione il concessionario ha facoltà di ottenerne, su domanda, il rinnovo. Per ottenere il rinnovo è dovuto il pagamento della tariffa in vigore al momento in cui effettivamente si effettua il versamento per il rinnovo. La facoltà di rinnovo può essere esercitata a decorrere dai tre mesi precedenti alla scadenza naturale della concessione e fino a quando la sepoltura non verrà liberata dall'amministrazione Comunale causa appunto il mancato rinnovo, comunque l'eventuale rinnovo decorrerà dalla data di scadenza della prima concessione. Ove il termine di scadenza sia decorso senza che sia stata preventivamente presentata domanda di rinnovo, il concessionario scaduto e suoi aventi causa non possono più avanzare alcun diritto sulla sepoltura, salvo il pagamento degli oneri dovuti per il rinnovo. L Amministrazione Comunale, qualora il concessionario non abbia provveduto immediatamente alla scadenza, si riserva l'opportunità di segnalerà al concessionario la scadenza della concessione delle sepolture private,attraverso raccomandate con ricevuta di ritorno o atti notificati ai sensi degli artt. 136 e seguenti del codice di procedura civile. Art. 57 ( il secondo comma è sostituito dal seguente comma): Qualora il concessionario risulti deceduto l'eventuale avviso formale di concessione scaduta sarà inviato al coniuge, se vivente, oppure ad uno degli eventuali figli dello stesso concessionario oppure ad uno degli eventuali figli del defunto tumulato nella concessione scaduta. Chiunque, degli aventi diritto, provveda al rinnovo della concessione, in assenza di esplicita dichiarazione di rinuncia, la concessione medesima sarà rinnovato anche a nome di tutti gli altri aventi diritto. Art. 58 (il terzo comma è sostituito dal seguente): Alla morte del titolare della concessione, così come già indicato nel precedente art. 52 ed in assenza di formale atto testamentario, la stessa viene ereditata dal coniuge, ufficialmente riconosciuto alla data di acquisizione della concessione, e dai discendenti diretti e/o eredi, con gli stessi titoli ed oneri vigenti al momento della morte del titolare stesso. Art. 59 ( il primo comma è sostituito dal seguente): Tra i titolari del diritto di sepoltura di cui al precedente art. 58, quindi titolari degli stessi titoli ed oneri vigenti alla morte del concessionario originario, verrà rispettato, nell'esercizio del diritto della sepoltura stessa, il seguente ordine di priorità: coniuge vivente, ufficialmente riconosciuto alla data di acquisizione della 4

5 concessione originaria; in assenza del coniuge tutti i figli viventi. I figli deceduti possono essere sostituiti dagli eventuali loro figli nelle decisioni della gestione della sepoltura; in assenza di tutti i figli viventi tutti i nipoti. Art. 59 ( il terzo comma è così integrato): In caso di controversie, fra più titolari con pari priorità nella disponibilità della concessione, si procederà ad eseguire la volontà della maggioranza. Qualora le controversie si manifestino fra titolari con diversa priorità ( es. figli e nipoti del concessionario originario) la maggioranza sarà calcolata sempre riferendosi a persone di pari priorità anche se decedute e sostituite dai figli. Art. 59 ( si aggiunge un nuovo comma): Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi contestazioni e alle azioni che eventualmente ne conseguono. Esso, qualora le contestazioni dovessero avvenire prima della effettuazione della prestazione richiesta, si limiterà in tali casi a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato. Art. 62 (modifica ultima riga, 5 comma): I lavori dovranno essere eseguiti esclusivamente negli orari fissati dall'ufficio Competente. Art. 63 (in aggiunta all'ultimo comma) Nell'esecuzione dei lavori le ditte dovranno attenersi agli elaborati autorizzati dall'ufficio competente. Se nei lavori eseguiti l'amministrazione dovesse riscontrare delle difformità rispetto a quanto previsto dall'autorizzazione rilasciata o dovesse accertare il mancato rilascio dell'autorizzazione stessa, si procederà a comunicare al titolare della concessione del manufatto e alla ditta esecutrice dei lavori le irregolarità riscontrate, con l'obbligo per il concessionario di adeguare entro trenta giorni dall'avvenuta notifica dell'avviso le opere all'autorizzazione ottenuta, o eventualmente di richiedere l'autorizzazione mancante. In caso contrario, l'amministrazione Comunale procederà all'adeguamento delle opere in difformità o all'eventuale rimozione delle opere abusive, con addebito a carico del concessionario dei costi sostenuti per l'operazione. Alla ditta individuata a realizzare lavori non autorizzati o difformi a quelli previsti, sarà comunicato dall'ufficio competente l'immediato rispetto del progetto approvato, o in mancanza di questo, la sospensione dei lavori fino alla loro regolarizzazione. Inoltre, dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni: preservare i manufatti circostanti, le pavimentazioni e quant'altro dal materiale relativo alle lavorazioni e provvedere alla loro pulizia una volta terminati i lavori; mettere in sicurezza fosse e aperture in genere senza lasciare situazioni di pericolo per chi dovesse transitare nella zona interessata; terminati i lavori ripristinare la superficie del suolo riportandola al suo stato originario e ripulirlo da eventuali rimanenze; non lasciare attrezzature, materiale da lavoro o quant'altro all'interno 5

6 dell'area cimiteriale; rispettare tutte le indicazioni impartite dalla Direzione del Cimitero sulle tempistiche e le modalità per l'esecuzione di qualsiasi tipo di lavoro, messa in sicurezza, pulizia e ripristino e comunque qualsiasi disposizione riguardante l'attività all'interno dell'area cimiteriale. Nel caso vengano riscontrate da parte dell'amministrazione delle inadempienze alle prescrizioni contenute nel presente regolamento, la ditta responsabile verrà inizialmente richiamata con un primo avviso che non prevede sanzioni immediate. In caso di nuova infrazione commessa nel corso dell'anno solare, si procederà con un secondo richiamo che potrà comportare la sospensione dell'autorizzazione a lavorare all'interno dell'area cimiteriale per un periodo variabile da 3 a 60 giorni. In caso di nuove successive infrazioni commesse nel corso dell'anno solare, l'autorizzazione potrà essere revocata. 6

7 Letto, approvato e sottoscritto. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO LA VICE SEGRETARIA GENERALE Pubblicata all'albo del Comune dal... al... senza opposizioni. Sassari, lì LA VICE SEGRETARIA GENERALE 7

8 Del che si è redatto il presente verbale IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F/TO SECHI LA VICE SEGRETARIA GENERALE F/TO SORO Copia conforme all originale per uso amministrativo. LA VICE SEGRETARIA GENERALE CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE LA VICE SEGRETARIA sottoscritta certifica che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione all albo del Comune per 15 giorni consecutivi dal.. al.. Sassari, lì LA VICE SEGRETARIA GENERALE 8

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