GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. gruppo Assicurativo Ri.Fin. Contratto di Assicurazione dei rami danni SICURAUTO

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1 GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. gruppo Assicurativo Ri.Fin Contratto di Assicurazione dei rami danni SICURAUTO Il presente FASCICOLO INFORMATIVO, contenente: a) NOTA INFORMATIVA, comprensiva del GLOSSARIO b ) CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa Copertina Fascicolo Informativo Sicurauto Ed SA

2 Contratto di Assicurazione dei Rami Danni SICURAUTO ED SA NOTA INFORMATIVA Data ultimo aggiornamento 30/03/2011 Per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo Informativo (non derivanti da innovazioni normative) si rinvia alla consultazione del Sito internet della Società. La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. è una Società del gruppo Assicurativo Ri.Fin iscritto all Albo dei gruppi Assicurativi presso l Isvap al n. 014 e soggetta alla direzione e coordinamento della Capogruppo Ri.Fin s.r.l. b) Sede Legale e Direzione Generale: Piazza Diaz, Milano (Italia) c) Recapito telefonico: Sito internet Indirizzo di posta elettronica: global.assistance@globalassistance.it d) Provvedimento di autorizzazione all esercizio dell attività assicurativa: Decreto Ministeriale del 02/08/1993 n pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 07/08/1993. Numero di iscrizione all Albo delle Imprese di assicurazione presso l ISVAP: n Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa I dati di seguito indicati sono relativi all ultimo bilancio approvato in data 30/03/2011. Il patrimonio netto dell Impresa ammonta al 31/12/2010 ad ; la parte di questo importo attribuibile al capitale sociale ammonta ad , mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta ad L indice di solvibilità dell Impresa, che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 1,823. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO AVVERTENZA: Il presente contratto può essere - di durata annuale ed è stipulato con tacito rinnovo In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, la polizza si intende prorogata per un anno e così successivamente. - di durata temporanea Per maggiori dettagli si rinvia a quanto previsto all Art. 4 Tacito rinnovo delle Condizioni di Assicurazione. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il contratto di assicurazione stipulato offre all Assicurato le seguenti coperture assicurative per i problemi occorsi nell ambito della circolazione stradale con mezzi a motore, da considerarsi attivate quando espressamente richiamate in polizza: Nota Informativa SicurAuto Pagina 1 di 6

3 - Assistenza al veicolo: La garanzia prevede l erogazione di prestazioni di assistenza al veicolo ed ai suoi occupanti in Italia e all Estero, in presenza di incidente, guasto, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo il furto che abbia colpito il veicolo assicurato con non più di 10 anni dalla prima immatricolazione e che non gli consentano di spostarsi autonomamente. Le prestazioni possono essere operanti sempre, per sinistri verificatisi a oltre 50 km dal Comune di residenza dell Assicurato o solo all Estero. Per maggiori approfondimenti si rimanda agli articoli delle Condizioni particolari di assicurazione - Sezione Assistenza. - Infortuni del Conducente: La garanzia opera a seguito di infortunio che determini la morte o una invalidità permanente: - subito da qualsiasi Conducente alla guida del veicolo identificato in polizza; - subito dall Assicurato, nominato in polizza, alla guida di qualsiasi veicolo con targa italiana e numero di posti inferiore a 5. La garanzia opera dal momento in cui il conducente sale a bordo del veicolo al momento in cui ne discende, comprese le operazioni di salita e discesa. Sono inoltre compresi gli infortuni conseguenti a carico e scarico bagagli e controllo o riparazione del veicolo guasto durante il viaggio. Per maggiori approfondimenti si rimanda agli articoli delle Condizioni particolari di assicurazione - Sezione Infortuni del Conducente. - Infortuni del Conducente e dei Trasportati: Fermo quanto indicato per gli Infortuni del Conducente, con questa garanzia potrà essere assicurata per gli infortuni conseguenti alla circolazione del veicolo, unitamente al Conducente, qualunque persona trasportata. L infortunio dei trasportati sarà coperto se accaduto durante il viaggio, durante la fase di salita o discesa dal veicolo o nella chiusura/apertura degli sportelli del veicolo. Per maggiori approfondimenti si rimanda agli articoli delle Condizioni particolari di assicurazione - Sezione Infortuni del Conducente e dei trasportati. - Tutela Legale: La garanzia, prestata a favore del proprietario, del locatario in base ad un contratto di leasing, del conducente autorizzato o dei trasportati per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato nel modulo di polizza, vale: - per l esercizio di pretese al risarcimento di danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi; - per la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidenti stradali; - per l assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato sequestrato a seguito di incidente stradale; - per l opposizione contro la sanzione accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida, irrogata a seguito di incidente stradale; - per sostenere controversie derivanti da pretese inadempienze contrattuali proprie o di controparte inerenti contratti riguardanti il veicolo assicurato. La garanzia prevede altresì l anticipo da parte della Società di un importo massimo di per la cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o altra misura restrittiva della libertà personale, disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale accaduto all Estero. La garanzia vale inoltre in favore del Contraente, se persona fisica, del coniuge e dei figli minori conviventi quando, in veste di pedoni, ciclisti o alla guida di veicoli non soggetti all assicurazione obbligatoria o come passeggeri di qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in un incidente stradale. Per maggiori approfondimenti si rimanda agli articoli delle Condizioni particolari di assicurazione - Sezione Tutela Legale - Circolazione Protetta. Le coperture assicurative sopra descritte sono acquistabili con i seguenti abbinamenti: - contratto di durata annuale: non è obbligatorio nessun abbinamento tra le garanzie previste, che possono essere acquistate anche singolarmente; - contratto di durata temporanea: è richiesto l abbinamento di almeno due tra le garanzie previste dalla polizza. AVVERTENZA I: Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell Indennizzo; per maggiori dettagli si rimanda all Art. 8 - Esclusioni delle Condizioni di Assicurazione e, laddove presenti, agli articoli Esclusioni delle singole Garanzie delle Condizioni Particolari di Assicurazione. AVVERTENZA II: Il contratto prevede la presenza di franchigie, scoperti e massimali; Per maggiori dettagli si rimanda agli articoli sottoelencati delle Condizioni Particolari di Assicurazione ovvero: per la Garanzia di Assistenza: Art. 1 - Operatività dell Assicurazione ; Art. 2 Soccorso stradale ; Art. 3 - Invio officina mobile in caso di guasto ; Art. 4 - Autodemolizione ; Art. 5 - Auto in sostituzione ; Art. 6 - Invio mezzo soccorso per sostituzione pneumatico ; Art. 7 - Invio mezzo soccorso per esaurimento carburante ; Art. 8 - Spese di albergo, Art. 9 - Anticipo spese di riparazione ; Art Viaggio per recupero del veicolo ; Art Autista a disposizione ; Art Rientro passeggeri/prosecuzione del viaggio ; Art Invio pezzi di ricambio ; Art Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale ; Art Abbandono legale ; Art Interprete a disposizione ; Art Esclusioni ; Per la Garanzia Infortuni (del conducente e dei trasportati): Art. 3 - Validità dell Assicurazione ; Art. 4 - Esclusioni ; Art. 6 - Somme assicurate ; Art. 9 - Criteri di indennizzabilità ; Art Caso morte ; Art Invalidità permanente ; Art Estensione della copertura assicurativa trasportati ; Art Somme Assicurate ; Per la Garanzia Nota Informativa SicurAuto Pagina 2 di 6

4 Tutela Legale: Art. 2 - Delimitazioni ; Art. 3 Esclusioni comuni alle sezioni Tutela Legale ; Art Estensione territoriale. I massimali sono indicati sul Modulo di polizza in corrispondenza delle Garanzie operanti e sono i limiti massimi entro i quali vengono riconosciuti gli indennizzi. La Garanzia di Assistenza prevede massimali standard indicati all interno di ogni singola prestazione e non possono essere aumentati. La Garanzia Infortuni del conducente offre la possibilità di scelta di massimale sia per il caso morte sia per il caso invalidità permanente secondo le seguenti 3 opzioni: Combinazioni per Autovetture, Autocarri e Motocarri da a ; Combinazioni per Motocicli da ; ; Combinazioni per Ciclomotori da ; La Garanzia Infortuni del conducente e dei trasportati offre la possibilità di scelta secondo le seguenti 3 opzioni: Combinazioni per Autovetture, Autocarri e Motocarri da a ; Combinazioni per Motocicli da ; ; Combinazioni per Ciclomotori da ; Gli scoperti sono espressi in percentuale e corrispondono alla parte di indennizzo che rimane a carico dell Assicurato. La presente polizza non prevede la presenza di scoperti. A titolo esemplificativo: in caso di somma indennizzabile pari ad 3.000, verrà riconosciuta una liquidazione di in quanto rimangono a carico dell assicurato 900 (corrispondenti al 30% di 3.000). La franchigia è presente unicamente nella Garanzia Infortuni del conducente, è espressa in percentuale ed è così operante: per I.P. inferiore al 3%, non è dovuto alcun indennizzo; per I.P. superiore al 3% e inferiore al 20% l indennizzo viene liquidato solo per l aliquota di invalidità eccedente il 3%; per I.P. superiore al 20% l indennizzo viene liquidato per l aliquota riconosciuta, senza detrazioni; per I.P. superiore al 75% viene liquidata l intera somma assicurata. A titolo esemplificativo: Grado di I.P. accertato Franchigia Somma Assicurata Indennità riconosciuta 2% 3% % 3% *(5%-3%) = *2% = % *25%= % Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alla circostanza del Rischio AVVERTENZA: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto assicurativo potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia per le conseguenze a quanto riportato all Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle Condizioni di Assicurazione. 5. Aggravamento e diminuzione del Rischio L Assicurato ha l obbligo di informare la Società immediatamente per iscritto di tutti quei cambiamenti che intervengono durante la vita del contratto e in particolare di qualsiasi aggravamento del rischio, come ad esempio l insorgenza di una patologica cronica. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all Art. 6 - Aggravamento del Rischio delle Condizioni di Assicurazione. 6. Premi Il contratto può essere stipulato, in base alle esigenze dell Assicurato, sia in forma annuale che in forma temporanea. Nel caso di durata temporanea avrà effetto per le seguenti fasce di durata:fino a 16 giorni, fino a 32 giorni, fino a 60 giorni. Qualora si effettui il pagamento del Premio tramite un intermediario della rete di vendita, i mezzi di pagamento consentiti, purché abbiano quale beneficiario l intermediario stesso, in qualità di Agente della Compagnia, sono: a)ordini di bonifico; b)altri mezzi di pagamento bancario o postale; c)sistemi di pagamento elettronico; Il premio di polizza, è stabilito in base ai seguenti parametri, specificati sul modulo di polizza: > Garanzia Assistenza al veicolo e (forma annuale o temporanea): - tipo veicolo ( a) Autovetture in genere, motocarri e motoveicoli oltre i 13 q.li, autocarri fino a 3,5 t, autoambulanze e motocicli oltre i 125 cc; b) Camper, autocaravan con ingombro inferiore a mt. 2,80; >Garanzia Tutela legale: - tipo veicolo (a. ciclomotori, Motocicli inferiori a 125 cc, motocarri e motoveicoli fino a 13 q.li; b) Autovetture in genere, motocarri e motoveicoli oltre i 13 q.li, autocarri fino a 3,5 t, autoambulanze e motocicli oltre i 125 cc; c) Camper, autocaravan con ingombro inferiore a mt. 2,80; d) Autocarri oltre 35 q.li fino a 115 q.li; e) Autocarri oltre 115 q.li.; > Infortuni Conducente e Infortuni Conducente e Trasportati (forma annuale): - entità capitali opzionati caso Morte e caso Invalidità permanente; - tipo veicolo (a. Autovetture, autocarri, motocarri; b. Motocicli c. Ciclomotori; - combinazioni opzionate (a. Conducente su vettura identificata per somme complessive; b. Conducente identificato su qualsiasi autovettura per somme individuali; c. Conducente e trasportati su vettura identificata per somme individuali; d. Conducente e trasportati su vettura identificata per somme complessive per veicolo). Il pagamento del premio dei contratti di durata annuale può essere frazionato con periodicità mensile, bimestrale, quadrimestrale e semestrale senza applicazione di oneri aggiuntivi. Il frazionamento è concedibile esclusivamente per polizza di durata annuale purché il premio annuale non sia inferiore a 70,00. Nota Informativa SicurAuto Pagina 3 di 6

5 7. Rivalse AVVERTENZA: Il presente contratto non prevede garanzie con diritto di rivalsa ovvero il diritto che la Società ha di recuperare, nei confronti del Contraente o dei titolari dell interesse assicurato, le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o di clausole che prevedano l eventuale contributo dell assicurato al risarcimento del danno. 8. Diritto di recesso AVVERTENZA: Il diritto di recesso può essere esercitato mediante invio alla Società di una lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all art. 4 - Tacito rinnovo delle Condizioni di Assicurazione. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell art Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto di fonda Il diritto alla Garanzia è sottoposto a decadenza, nel termine di 3 giorni, ove l Assicurato ometta, in caso di contratti sottoscritti per analoghe garanzie con altra Impresa di Assicurazione, anche a titolo di mero risarcimento, di dare avviso del Sinistro ad ogni Impresa assicuratrice ed in particolare alla Società. Qualora a seguito di incidente da circolazione, furto, incendio alla demolizione del veicolo, si debba procedere alla demolizione del veicolo e l Assicurato non produca tutta la documentazione richiesta a tale scopo, decade dal diritto alla prestazione. 10. Legge applicabile al contratto Al contratto che sarà stipulato si applicherà la legge italiana. 11. Regime Fiscale I premi delle assicurazioni, al momento della stipulazione del presente contratto, sono soggetti alle seguenti aliquote di imposta calcolate sul premio imponibile: - Garanzia Infortuni (Morte, Invalidità Permanente, Diaria): 2,5% - Garanzia Assistenza :10%; - Garanzia Tutela Legale : 21,25% C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell Indennizzo AVVERTENZA I: il contratto prevede modalità e termini entro i quali denunciare i sinistri. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all Art.9 Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro; decadenza delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA II: La Società ha esternalizzato il servizio di gestione dei sinistri di Assistenza, dando incarico ad una società specializzata nel settore, in breve indicata come Centrale Operativa (vedasi Glossario). Si rinvia, per gli aspetti di maggior dettaglio all Art. 9 Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro; decadenza delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA III: La Società ha esternalizzato il servizio di gestione dei sinistri Tutela Legale, dando incarico ad una società specializzata nel settore, denominata Arag Spa con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n. 9, Verona. Si rinvia, per gli aspetti di maggior dettaglio all Art. 5 Denuncia del caso assicurativo e scelta del Legale delle Condizioni di Assicurazione. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto all indirizzo dell Impresa Global Assistance S.p.A., Piazza Diaz 6, Milano, all attenzione dell ufficio Gestione Reclami (Numero di fax indirizzo di posta elettronica: gestione.reclami@globalassistance.it). Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell Impresa, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, ROMA, corredando l esposto con i dati del reclamante, l individuazione del soggetto di cui si lamenta l operato e il motivo della lamentela, copia della documentazione concernente il reclamo trattato dall Impresa ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Riguardo alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nota Informativa SicurAuto Pagina 4 di 6

6 Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all Isvap o direttamente al sistema estero competente (il quale può essere individuato accedendo al sito internet Sezione per il consumatore ) chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. 14. Arbitrato Nel presente contratto è previsto l utilizzo dell arbitrato irrituale, con riferimento alla Garanzia Infortuni, quale mezzo di risoluzione di eventuali controversie insorte tra le Parti. AVVERTENZA: è tuttavia resa facoltà alle Parti di rivolgersi in ogni caso all Autorità Giudiziaria, in particolare laddove si ravvisassero i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. 15. Glossario Ai termini di seguito indicati vengono attribuiti i seguenti significati: DEFINIZIONI SPECIFICHE: Sezione Assistenza al veicolo Assicurato: la persona fisica che conduce il veicolo identificato nel modulo di polizza, sia esso proprietario o la persona da questi autorizzata alla guida dello stesso. Centrale Operativa: La Società presta servizio di Assistenza tramite una Struttura Organizzativa esterna, gestita dalla Rappresentanza Generale per l Italia di Mondial Assistance Europe N.V. con sede in Piazzale Lodi, Milano, tramite la Società Mondial Service Italia S.c.a.r.l. con Sede Operativa in Via Ampère 30, Milano, costituita da medici, tecnici, operatori messi a disposizione dell Assicurato 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno, in conformità al Regolamento Isvap n.12 del 9 Gennaio Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione per se o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri. Decorrenza: data di inizio della polizza. Durata: periodo di validità della polizza risultante dal modulo di polizza. Estero: tutti gli Stati dell Europa (per l ex URSS la sola zona europea) e tutti gli altri Stati che si affacciano sul Mar Mediterraneo. Furto: reato previsto all art. 624 c.p., commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se o per altri. Guasto: danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tali da renderne impossibile lo spostamento in modo autonomo. Incendio: è la combustione, con fiamma, del veicolo o di sue parti che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma. Incidente: sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l utilizzo in condizioni normali. Infortunio: l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte od una invalidità permanente. Italia: viene inteso il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino. Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Massimale: la somma massima, stabilita in polizza, fino alla cui concorrenza Global Assistance S.p.A. si impegna a prestare la garanzia o a fornire la prestazione. Modulo di polizza: il documento sottoscritto dal Contraente e da Global Assistance S.p.A. che identifica la Società, il Contraente e il veicolo, riportante le prestazioni e le garanzie scelte nonché i dati relativi alla polizza. Polizza: il documento contrattuale composto: - dalle presenti condizioni; - dal testo relativo alla tutela dei dati personali; - dal modulo di polizza sottoscritto dal Contraente e da Global Assistance S.p.A.. Premio: corrispettivo in Euro dovuto dal Contraente a Global Assistance S.p.A.. Prestazione: assistenza da erogarsi in natura e cioè l aiuto che Global Assistance S.p.A., tramite la Centrale Operativa, deve fornire all Assicurato nel momento del bisogno. Rischio: probabilità che si verifichi il sinistro. Sinistro: singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del servizio e che determina la richiesta di assistenza dell Assicurato. Società: Global Assistance S.p.A. Valore commerciale: valore del veicolo definito in base alla quotazione riportata sulle riviste specializzate. Veicolo: autovettura in genere, autoveicolo o motoveicolo per trasporto cose e/o persone, che non superi il peso complessivo a pieno carico di 35 q.li, motociclo, tutti targati con targa italiana e regolarmente assicurati con polizza Responsabilità Civile Auto. DEFINIZIONI SPECIFICHE: Sezione Infortuni Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione Assicurazione: contratto con il quale una parte intende trasferire un rischio da un soggetto (Assicurato) ad una Impresa di assicurazione. Nota Informativa SicurAuto Pagina 5 di 6

7 Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione per se o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri. Evento: accadimento che ha generato, direttamente o indirettamente, uno o più sinistri. Franchigia: somma stabilita nella polizza che viene dedotta dall ammontare del danno e che rimane a carico dell Assicurato. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte od una invalidità permanente. della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata dall Assicurato. Indennizzo: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Malattia: alterazione dello stato di salute che non dipende da un infortunio. Malattia preesistente: malattia che sia la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o già esistenti al momento della decorrenza della polizza. Massimale: somma massima, stabilita in polizza, fino alla cui concorrenza Global Assistance S.p.A. si impegna a prestare la garanzia. Modulo di polizza: documento sottoscritto dal Contraente e da Global Assistance S.p.A. che identifica la Società, il Contraente e il veicolo, riportante le prestazioni e le garanzie scelte nonché i dati relativi alla polizza. Polizza: documento contrattuale composto: - dalle presenti condizioni; - dal testo relativo alla tutela dei dati personali; - dal modulo di polizza sottoscritto dal Contraente e da Global Assistance S.p.A.. Sinistro: evento futuro dannoso e incerto che determina la richiesta di rimborso o di indennizzo da parte dell Assicurato. Veicolo: autovettura in genere, autoveicolo o motoveicolo per trasporto cose e/o persone, che non superi il peso complessivo a pieno carico di 35 q.li, motociclo, tutti targati con targa italiana e regolarmente assicurati con polizza Responsabilità Civile Auto. DEFINIZIONI SPECIFICHE: Sezione Tutela Legale Accordo: incontro di due o più volontà per dar vita ad un rapporto giuridico (es. contratto). Aleatorietà: circostanza caratterizzante il contratto di assicurazione che rende la prestazione dell assicuratore incerta e non prevedibile al momento della sottoscrizione dello stesso. Arag: Arag Assicurazioni S.p.A.. Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Assicurazione: contratto con il quale una parte intende trasferire un rischio da un soggetto (Assicurato) ad una Impresa di assicurazione. Contraente: soggetto che stipula l assicurazione. Cose: oggetti materiali e/o animali. Indennizzo: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Massimale: somma massima, stabilita in polizza, fino alla cui concorrenza la Società risponde per ogni sinistro. Modulo di polizza: il documento sottoscritto dal Contraente e da Global Assistance S.p.A. che identifica la Società, il Contraente o l Assicurato/i e il veicolo, riportante le prestazioni e le garanzie scelte nonché i dati relativi alla polizza. Parti: il contraente, la Società e /o Arag. Polizza: il documento contrattuale composto: - dalle presenti condizioni; - dal testo relativo alla tutela dei dati personali; - dal modulo di polizza sottoscritto dal Contraente e da Global Assistance S.p.A.. Premio: corrispettivo in Euro dovuto dal Contraente alla Società a fronte della garanzia prestata. Rischio: probabilità che si verifichi il sinistro. Sinistro o caso assicurativo: controversia o procedimento per i quali viene prestata la copertura assicurativa. Società: Global Assistance S.p.A.. Tutela Legale: assicurazione di Protezione Legale ai sensi del D. Lgs. 175/95 artt. 44 e segg. * * * GLOBAL ASSISTANCE SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa Sig.ra Clara Franzosi (Direttore Generale) Nota Informativa SicurAuto Pagina 6 di 6

8 Contratto di Assicurazione dei rami danni SICURAUTO ED SA CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Data ultimo aggiornamento 24/11/2010 Per la consultazione degli aggiornamenti successivi del Fascicolo Informativo (non derivanti da innovazioni normative) si rinvia alla consultazione del Sito internet della Società. INDICE NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE pag. 2 CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE pag. 3 GARANZIA ASSISTENZA pag. 3 ASSISTENZA AL VEICOLO pag. 3 GARANZIA INFORTUNI pag. 6 INFORTUNI DEL CONDUCENTE pag. 6 INFORTUNI DEL CONDUCENTE E DEI TRASPORTATI pag. 8 GARANZIA TUTELA LEGALE pag. 9 Condizioni di Assicurazione SicurAuto Pagina 1 di 11

9 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni rese dal Contraente, anche per conto dell Assicurato, all atto della stipulazione del contratto di assicurazione costituiscono elemento essenziale per la valutazione del rischio. Eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti relative ad esso possono comportare la perdita totale o parziale al diritto alla prestazione o all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.). Art. 2 Altre Assicurazioni Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società, l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. A parziale deroga di quanto previsto all art c.c. è fatto obbligo all Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di assicurazione, di dare avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice ed in particolare alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza della polizza. Nel caso in cui l Assicurato dovesse richiedere l intervento di un altra Impresa, le prestazioni previste dalla polizza saranno operanti esclusivamente quale rimborso all Assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati dall Impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la prestazione. Art. 3 Pagamento del premio, decorrenza dell Assicurazione Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno, salvo il caso di durata inferiore. Se il Contraente non paga il premio o le rate successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ai sensi dell art c.c.. Qualora il Contraente non corrisponda la rata di premio entro 15 giorni dalla scadenza, la Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto fermo il diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti. La polizza decorre dalla data e ora indicata sul modulo di polizza se in quel momento il premio è stato corrisposto; in caso diverso, decorre dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto. L eventuale frazionamento di giornata è computato come giornata intera. Art. 4 Tacito rinnovo In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno. Art. 5 - Modifiche, clausole o accordi particolari, forme delle comunicazioni del contratto di assicurazione Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Tutte le comunicazioni cui il Contraente e/o l Assicurato sono tenuti, debbono farsi, per essere valide, con raccomandata a/r o telefax alla Direzione della Società. Clausole o accordi particolari tra l Assicurato-Contraente ed Agenti o incaricati dalla Società, sono validi solo previa ratifica della Direzione della Società. Art. 6 - Aggravamento di rischio Il Contraente (o l Assicurato) ha l obbligo di comunicare alla Società ogni aggravamento di rischio. La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione o all indennizzo nonché la cessazione dell assicurazione ai sensi dell art c.c.. Art. 7 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell art del c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 8 Esclusioni L assicurazione non è operante nei casi di: - guerre, anche civili dichiarate o meno, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, terremoti, eruzioni vulcaniche, fenomeni naturali aventi caratteristiche di calamità; - fatti non accidentali che causano inquinamento dell aria, dell acqua e della terra; - eventi derivanti da abuso di alcool, psicofarmaci ad uso non terapeutico, stupefacenti e allucinogeni; - eventi derivanti da atti dolosi e di pura temerarietà dell Assicurato; - conseguenze dirette ed indirette di trasmutazione dell atomo/sostanze radioattive; - eventi derivanti dalla pratica di sport motoristici in genere, relative prove, allenamenti e competizioni sportive. Inoltre, ferme restando le esclusioni sopra indicate, le prestazioni non vengono fornite: - allorquando il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti nello Stato in cui avviene il sinistro o utilizzi il veicolo in contravvenzione alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione; - se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C. Auto; - se il veicolo viene affittato o noleggiato; - se il veicolo è adibito a trasporto pubblico; Art. 9 - Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro; decadenza Condizioni di Assicurazione SicurAuto Pagina 2 di 11

10 In caso di sinistro relativo alle prestazioni di Assistenza alla persona, e di Assistenza alla abitazione, Spese mediche e Supplemento spese mediche, l Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Centrale Operativa onde ottenere l autorizzazione a qualsiasi intervento o spesa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in questo caso, l Assicurato deve contattare la Centrale Operativa appena ne ha la possibilità e, comunque, prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alla prestazione di assistenza o alla garanzia. Per tutti gli altri sinistri, l'assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro e non oltre tre giorni dal momento in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza. Successivamente, entro 60 giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza, l'assicurato deve inviare alla Società, tramite raccomandata a/r, una denuncia scritta, indicando sempre: numero di polizza; proprie generalità, indirizzo e numero telefonico; data, ora e luogo del sinistro; descrizione del fatto; presunto responsabile; generalità di eventuali testimoni; eventuali allegati. L omesso avviso di sinistro e/o il mancato invio della denuncia nei termini di cui sopra, può comportare la perdita parziale o totale del diritto all indennizzo ai sensi e per gli effetti dell art c.c.. Art. 10 Operatività dell Assicurazione Le prestazioni relative alla garanzia Assistenza, Soccorso stradale, Invio dell officina mobile in caso di guasto e Autodemolizione sono sempre operanti. Le prestazioni di Auto in sostituzione, Invio di un mezzo di soccorso stradale per sostituzione pneumatico, per Invio di un mezzo di soccorso stradale per esaurimento carburante, Spese d albergo, Anticipo spese di riparazione, Viaggio per il recupero del veicolo, Autista a disposizione, Rientro dei passeggeri/prosecuzione del viaggio, Invio pezzi di ricambio, sono da ritenersi erogate allorquando il sinistro si veifica oltre 50 km dal Comune di residenza dell Assicurato. Per le prestazioni Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale, Spese di custodia, Abbandono legale, Interprete a disposizione, Trasmissione messaggi urgenti sono operanti solo quando il sinistro si verifica all estero. Art. 8 - Prescrizione Il diritto dell Assicurato alla garanzia assicurativa si prescrive se il sinistro viene denunciato alla Società decorsi due anni dalla sua insorgenza, ai sensi dell art secondo comma c.c.. Art. 9 Oneri fiscali Le spese di bollo, tasse, imposte e contributi dipendenti dal presente contratto sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società. Art Rinvio alle norme di legge I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza, dalle sue eventuali appendici e, per quanto non precisato in esse, dalle norme della legge italiana. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE GARANZIA ASSISTENZA Assistenza al veicolo Premessa: le prestazioni di assistenza che seguono vengono fornite in presenza di infortunio e/o malattia o di altri eventi specificatamente indicati, avvenuti nel corso di un viaggio. L Assicurato, per poter beneficiare delle prestazioni, dovrà informare immediatamente del sinistro la Centrale Operativa che autorizzerà preventivamente gli interventi o le spese. Art. 1 Operatività dell Assistenza Le prestazioni vengono fornite al veicolo con non più di 10 anni dalla prima immatricolazione e fino a tre volte, per ciascun tipo, durante il periodo di validità e durata della polizza. Art. 2 Soccorso Stradale Qualora il veicolo assicurato a seguito di guasto, incidente stradale o incendio, furto parziale risulta danneggiato in modo tale da non essere in condizioni normali per spostarsi autonomamente, la Centrale Operativa invierà un mezzo di soccorso per trainare il veicolo fino al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, in accordo con l Assicurato, all officina generica più vicina. La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 160,00 per sinistro. L eventuale eccedenza di costo, resterà a carico dell Assicurato. Nel caso di sinistro avvenuto in autostrada, la Società rimborserà all Assicurato quanto sostenuto per l attivazione del soccorso stradale tramite le apposite colonnine entro il limite di spesa sopraindicato ( 160,00). Sono a carico dell'assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il danno durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada). Sono sempre escluse le spese relative all intervento di mezzi eccezionali quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo. Art. 3 Invio Officina mobile in caso di guasto In alternativa alle prestazione di cui al punto precedente Soccorso stradale, qualora, in caso di solo guasto meccanico, il veicolo assicurato risulta danneggiato in modo tale da non essere in condizioni normali per spostarsi autonomamente, la Centrale Operativa potrà, se lo riterrà necessario, procurare direttamente all Assicurato un carro officina attrezzato tenendo a proprio carico il relativo costo fino ad un importo massimo di 160,00 per sinistro. L eventuale eccedenza resterà a carico dell Assicurato. Condizioni di Assicurazione SicurAuto Pagina 3 di 11

11 Dalla presente garanzia si intendono comunque esclusi i costi delle riparazioni (manodopera ed eventuali pezzi di ricambio). Art. 4 - Autodemolizione Qualora l Assicurato a seguito di incidente da circolazione, furto, incendio, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, deve procedere alla demolizione del veicolo assicurato, la Centrale Operativa organizza la demolizione dello stesso. La Società terrà a proprio carico le spese relative al trasporto e alla demolizione del veicolo assicurato. Le spese di cancellazione presso il P.R.A. graveranno invece sull Assicurato. L Assicurato deve produrre al momento della consegna del veicolo la seguente documentazione: - libretto di circolazione (originale); - certificato di proprietà o foglio complementare (originale); - codice fiscale (fotocopia); - documento di riconoscimento valido (fotocopia). La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza dal diritto alla prestazione. Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal Comune di residenza dell Assicurato. Art. 5 Auto in sostituzione Qualora in conseguenza di guasto, incidente, incendio, rapina o furto, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da un officina autorizzata dalla casa costruttrice - facendo fede i tempari ufficiali della casa stessa - la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità, modalità e durante il normale orario di apertura, un'autovettura di pari cilindrata di quella assicurata comunque non oltre i cc.), con percorrenza illimitata e, per un massimo di 3 giorni. La Società terrà a proprio carico i costi relativi alla tariffa di autonoleggio comprensivi delle assicurazioni obbligatorie per legge (RCA). Restano a carico dell'assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, i costi relativi alle assicurazioni non obbligatorie, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. La prestazione non è operante per: - immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice; - operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare; - immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere. In caso di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, la presente prestazione è operante solo se la Centrale Operativa ha previamente provveduto al traino del veicolo in base a quanto previsto dalla prestazione "Soccorso Stradale". Art. 6 Invio di un mezzo di soccorso stradale per sostituzione pneumatico Qualora il veicolo dell Assicurato rimanga immobilizzato per foratura sulla rete stradale pubblica (esclusi i percorsi fuoristrada), l Assicurato potrà richiedere alla Centrale Operativa l invio di un mezzo di soccorso per effettuare la sostituzione del pneumatico. La Società terrà a proprio carico le spese di intervento fino al massimale di 160,00. Restano a carico dell Assicurato il costo dei pneumatici o di eventuali pezzi di ricambio utilizzati per l intervento di urgenza, nonché ogni altra spesa di riparazione o sostituzione. Art. 7 Invio di un mezzo di soccorso stradale per esaurimento carburante. Qualora, a seguito di esaurimento carburante, l Assicurato necessiti di assistenza, la Centrale Operativa provvederà all invio del carro attrezzi o di un proprio incaricato con mezzo idoneo per procedere al rifornimento carburante. La Società terrà a proprio carico i costi relativi all uscita del prestatore d opera entro il massimale di E 160,00. Il costo del carburante rifornito resta interamente a carico dell Assicurato. Art. 8 Spese d albergo Qualora il veicolo rimanga immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale per i quali fosse necessaria per la riparazione una sosta forzata di una o più notti oppure, in caso di furto totale costringa l Assicurato e i passeggeri a pernottare prima del rientro nella propria residenza o impedisca il proseguimento del viaggio, la Centrale Operativa provvederà alla prenotazione ed alla loro sistemazione in un albergo. La Società terrà a proprio carico le spese d albergo (camera e prima colazione) fino a 60,00 per assicurato ed 300,00 complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati). L Assicurato dovrà informare la Centrale Operativa della sosta forzata in modo che possa intervenire direttamente prenotandogli un albergo. La presente prestazione potrà esser concessa solo nel caso in cui l Assicurato non intenda avvalersi della garanzia Rientro dei passeggeri/prosecuzione del viaggio. Art. 9 Anticipo spese di riparazione Qualora, in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale del veicolo, l Assicurato non possa provvedere immediatamente alle spese di riparazione, la Società vi provvederà, a titolo di anticipo per conto dell Assicurato, fino ad un importo massimo di 2.600,00. L Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e, fornire adeguata garanzia bancaria o altra garanzia ritenuta idonea dalla Centrale Operativa. Art. 10 Viaggio per il recupero del veicolo Qualora il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, sia rimasto immobilizzato in Condizioni di Assicurazione SicurAuto Pagina 4 di 11

12 Italia per oltre 36 ore o all estero per 5 giorni, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato a seguito di furto. La Società terrà a proprio carico il costo del biglietto. Tale prestazione avrà efficacia nel caso in cui l Assicurato non intenda avvalersi della prestazione Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale. Art. 11 Autista a disposizione Qualora a seguito di incidente stradale l'assicurato subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del veicolo oppure, al conducente del veicolo assicurato venga rubata o smarrisca la patente di guida ed, in entrambi i casi, nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida per ragioni obiettive, la Centrale Operativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla Città di residenza dell'assicurato, secondo l'itinerario più breve o, proseguire il viaggio fino alla destinazione finale. L Assicurato dovrà agevolare la seguente prestazione mettendo a disposizione dell autista, chiavi del veicolo, libretto di circolazione e tassa di circolazione. La Società terrà a proprio carico il costo dell'autista mentre rimarranno a carico dell Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.), pernottamento e ristorante. Art. 12 Rientro dei passeggeri/prosecuzione del viaggio Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rimanga immobilizzato in Italia per 36 ore o all'estero per 5 giorni, oppure in caso di furto del veicolo medesimo, la Centrale Operativa metterà in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione: - un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe; oppure: - un veicolo ad uso privato senza autista di 1200 c.c. di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore. Restano in questo caso a carico dell'assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio oltre i 5 giorni. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'assicurato. La Società terrà a proprio carico le spese di viaggio fino ad un massimo di 300,00 per sinistro complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo (Assicurato e trasportati). La prestazione in parola potrà essere concessa solo nel caso in cui l Assicurato non intenda avvalersi della garanzia prevista al punto 5 Auto in sostituzione. Art Invio pezzi di ricambio Qualora in conseguenza di guasto, incidente, furto parziale o rapina, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Centrale Operativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, semprechè siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia. Al rientro dal viaggio l Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e delle eventuali spese doganali mentre, i costi di ricerca ed invio dei pezzi stessi resteranno a carico della Società. L applicazione della presente garanzia sarà subordinata alla possibilità dell Assicurato di fornire adeguata garanzia bancaria o altra garanzia ritenuta idonea dalla Centrale Operativa. PRESTAZIONI OPERANTI SOLO ALL ESTERO Art. 14 Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale Qualora in conseguenza d incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, la Centrale Operativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizzerà il trasporto del veicolo dal luogo di ricovero al luogo preventivamente concordato con l'assicurato. Le spese relative al trasporto nonché quelle di ricovero all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Centrale Operativa saranno a carico della Società fino ad un massimo di 2.000,00; l eventuale eccedenza rimarrà a carico dell Assicurato. Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'assicurato. Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Centrale Operativa provvederà al suo rimpatrio, fino alla concorrenza di un importo corrispondente al valore commerciale del veicolo con il massimo di 2.000,00. La prestazione non verrà fornita se, in caso di furto, non sia stata fatta regolare denuncia alle Autorità di Polizia locali o il ritrovamento del veicolo avvenga in una Nazione diversa da quella in cui il furto ha avuto luogo. Art. 15 Spese di custodia Qualora a seguito di sinistro, il veicolo subisca un danno tale da non essere riparabile nella giornata ovvero i punti di assistenza siano chiusi, la Centrale Operativa provvederà al rimessaggio ed alla custodia del veicolo stesso per il tempo strettamente necessario. La Società terrà a proprio carico tutti costi di custodia. Art. 16 Abbandono legale Qualora, nei casi previsti dalla prestazione Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale, il valore commerciale dello stesso dopo il sinistro, risultasse inferiore all'ammontare delle spese Condizioni di Assicurazione SicurAuto Pagina 5 di 11

13 previste per il suo trasporto in Italia, la Centrale Operativa, in alternativa alla prestazione di rimpatrio, provvederà ad organizzare l abbandono legale del veicolo e la sua demolizione. La Società terrà a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le spese di trasporto fino alla concorrenza di 1.000,00. Restano a carico dell'assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti alla perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'assicurato stesso. Art. 17 Interprete a disposizione In caso di fermo, arresto o minaccia d'arresto, infortunio a seguito di incidente stradale, la Società metterà a disposizione dell Assicurato un interprete tramite la Centrale Operativa o, in alternativa, lo invierà direttamente sul posto. Nel caso di invio dell interprete sul posto, la Società assumerà i relativi costi entro un massimo di 500,00. Art. 18 Trasmissione messaggi urgenti Qualora l'assicurato sia impossibilitato a comunicare con persone in Italia, la Centrale Operativa s impegnerà, su richiesta dell'assicurato, a trasmettere loro i messaggi urgenti. Resta esclusa ogni responsabilità della Centrale Operativa in merito al contenuto dei messaggi. Art. 19 Esclusioni L assicurazione non è operante nei casi di: - se il sinistro si verifica in uno dei seguenti Paesi: Algeria, Israele, Libano, Libia, Marocco; - se il veicolo è stato immatricolato per la prima volta da più di 10 anni; - se il veicolo ha peso complessivo maggiore di 35 quintali o portata superiore a 9 posti compreso il conducente. GARANZIA INFORTUNI Infortuni del Conducente Art. 1 Oggetto dell Assicurazione La Società assicura il solo Conducente per gli infortuni che determinino la morte o una invalidità permanente subiti in occasione della guida del veicolo identificato nel modulo di polizza ovvero l Assicurato nominativamente indicato allorquando sia conducente di qualsiasi veicolo con targa italiana con numero posti non superiore a 5. La garanzia è altresì operante per infortuni conseguenti a: 1. imperizia, imprudenza o negligenza anche grave del Conducente; 2. atti compiuti per adempimento di soccorso; 3. caduta di rocce, pietre, alberi e simili; 4. caduta di valanghe o slavine; 5. malore o stato di incoscienza. Art. 2 Operatività della garanzia La garanzia è operante dal momento in cui il conducente sale a bordo del veicolo al momento in cui ne discende comprese le operazioni di salita o discesa. L assicurazione viene altresì prestata per gli infortuni conseguenti a carico e scarico bagagli, controllo o riparazione del veicolo guasto durante il viaggio. Art. 3 Validità dell assicurazione L assicurazione è valida semprechè: 1. il Conducente abbia la prescritta abilitazione; 2. vengano osservate le disposizioni di legge, comprese quelle concernenti l obbligo della cintura di sicurezza e del casco protettivo; 3. il Conducente usi il veicolo con la volontà del legittimo proprietario (c.d. invito domino); 4. il veicolo sia posto in circolazione in conformità alle norme vigenti, alle indicazioni della carta di circolazione o all uso dichiarato in polizza; 5.il Conducente abbia un età inferiore ad anni 75. Art. 4 Esclusioni Sono esclusi dall assicurazione e, pertanto, la Società non riconoscerà alcuna indennità per gli infortuni: 1. derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall uso di stupefacenti ed allucinogeni; 2. in occasione di gare automobilistiche o delle relative prove ed allenamenti; 3. derivanti da guerra, insurrezioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, calamità naturali; 4. conseguenti a proprie provocazioni o ad imprese temerarie condotte dall Assicurato; 5. da ernie o conseguenze di sforzi in genere; 6. da infarti. Art. 5 Rinuncia alla rivalsa La Società rinuncia a favore dell Assicurato e degli eventuali aventi diritto alla rivalsa verso i terzi responsabili. Art. 6 Somme assicurate La garanzia viene prestata per la somma assicurata indicata nel modulo di polizza e non potrà mai superare, sia per il caso morte che per il caso invalidità permanente, ,00. Per le persone che raggiungono, in corso di contratto, il 75 anno di età e vengano coinvolte in un sinistro della circolazione che produca loro lesioni o decesso, la Società pagherà l indennizzo dovuto fino alla concorrenza della somma assicurata con il limite massimo di ,00 per il caso morte e ,00 per il caso di invalidità permanente. Art. 7 - Alienazione del veicolo Se il veicolo identificato in polizza viene: - venduto e sostituito: la polizza continua per il nuovo veicolo. La sostituzione deve essere comunicata immediatamente e la polizza sarà adattata alle eventuali modificazioni. Se il Contraente omette tale comunicazione la polizza sarà considerata valida per la nuova vettura solo nel caso in cui il contraente stesso possa dimostrare, mediante la continuità Condizioni di Assicurazione SicurAuto Pagina 6 di 11

14 della assicurazione R.C.A. che la mancata comunicazione è dovuta a dimenticanza o disguido; - venduto e temporaneamente non sostituito: la polizza, a richiesta del Contraente, sarà sospesa per un periodo massimo di 6 mesi; trascorso tale periodo la polizza cesserà con le modalità indicate al punto seguente; - venduto o demolito o non sostituito: la polizza cessa; in tal caso restano a carico del Contraente l eventuale premio pagato e non usufruito. Art. 8 Validità territoriale L assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino. La garanzia viene estesa ai Paesi per i quali è operante l assicurazione di Responsabilità Civile Auto del veicolo assicurato. Art. 9 Criteri di indennizzabilità L indennizzo verrà corrisposto per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche e patologiche preesistenti. Se al momento dell infortunio, l Assicurato non è fisicamente integro e sano, saranno indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di indennizzo verranno diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Art. 10 Caso morte Se l infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponderà la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi dell Assicurato in parti uguali. L indennizzo per il caso di morte è dovuto se la stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza entro due anni dal giorno dell infortunio ed in rapporto causale con esso. L indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l Assicurato muore entro due anni dall infortunio, gli eredi non saranno tenuti ad alcun rimborso e i beneficiari avranno diritto soltanto alla differenza tra l indennizzo per morte se superiore e quello già pagato dalla Società per invalidità permanente. Art. 11 Invalidità permanente Se l infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente, la Società liquiderà per tale titolo una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente facendo riferimento ai valori ed ai criteri della tabella INAIL allegata al Dpr n e successive modifiche (escluse le malattie professionali) con applicazione delle seguenti franchigie: - per invalidità permanente non superiore al 3% non è dovuto alcun indennizzo; - per invalidità permanente superiore al 3% ma non al 20% l indennizzo viene liquidato solo per l aliquota di invalidità permanente eccedente il 3%; - per invalidità permanente superiore al 20% l indennizzo viene liquidato per l aliquota riconosciuta, senza detrazioni; - per invalidità permanente superiore al 75% viene liquidata l intera somma assicurata (100%). Nei casi di invalidità permanente non specificati nella predetta tabella, l indennizzo sarà stabilito, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell Assicurato. Il grado di invalidità permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni dell Assicurato sono divenute permanentemente immutabili; in caso di controversia vale quanto indicato all art. 13 della presente sezione. Per invalidità definitive totali, la Società corrisponderà la somma Assicurata; per quelle parziali, le stesse verranno calcolate in proporzione al grado di invalidità accertata, facendo, comunque, sempre riferimento alla tabella Inail di cui sopra. L indennizzo sarà dovuto anche se l invalidità stessa si manifesterà anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell infortunio denunciato ed in rapporto causale. Art Denuncia del sinistro L Assicurato dovrà dare avviso di sinistro alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art c.c). La denuncia dovrà indicare il luogo, il giorno, l ora e modalità dell infortunio il tutto corredato da certificato medico. L Assicurato dovrà ricorrere alle cure di un medico e seguire le prescrizioni a lui impartite ed inviare i relativi certificati medici. In caso di ricovero ospedaliero, a richiesta della Società, dovranno esser messe a disposizione della stessa cartelle cliniche e/o ogni altra documentazione inerente al ricovero. Quando l infortunio abbia cagionato la morte dell Assicurato o quando questa sia sopravvenuta durante il periodo di cura, dovrà essere dato immediato avviso alla Società. L Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, dovranno acconsentire la visita di medici della Società e qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari; l inadempimento doloso a tale obbligo comporterà la perdita dei benefici dell assicurazione o la riduzione dell indennizzo in proporzione al pregiudizio arrecato alla Società. Art Valutazione del danno La valutazione del danno ha luogo mediante accordo diretto fra le Parti o fra due Periti nominati l uno dall Assicurato, l altro dalla Società. In caso di disaccordo, le divergenze sono demandate ad un terzo Perito, nominato dai due precedenti o, in difetto, dal Segretario del Consiglio dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce il Collegio dei Medici. Tale luogo viene stabilito dalle parti o presso la Direzione della Società o dell Agenzia cui è assegnata la polizza o, di comune accordo, altrove. Le decisioni sono prese a maggioranza di voto e sono obbligatorie per entrambe le parti. Ciascuna delle Parti sopporta le spese del proprio Perito e per la metà di quelle del terzo Perito. Condizioni di Assicurazione SicurAuto Pagina 7 di 11

15 E data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l opportunità, l accertamento definitivo ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, che può nel frattempo concedere un anticipo sull indennizzo con criteri di equità. Infortuni del conducente e dei trasportati Art. 14 Estensione della copertura assicurativa - Trasportati Fermo quanto indicato nella Sezione Infortuni - Infortuni del conducente -, il Contraente, previa corresponsione del relativo premio potrà assicurare unitamente al conducente anche qualunque persona trasportata per gli infortuni conseguenti alla circolazione del veicolo. In tal caso, l infortunio dei soli trasportati dovrà prodursi esclusivamente durante il viaggio o ancora durante la fase di salita e/o discesa, chiusura e/o apertura degli sportelli del veicolo. Art. 15 Somme assicurate Le somme assicurate, scelte dal Contraente ed indicate sul modulo di polizza, possono essere individuali (per persona) o complessive per veicolo. Nel primo caso le somme assicurate per ciascuna persona non potranno mai superare il limite di ,00 per le autovetture, gli autocarri e motocarri, ed ,00 per i ciclomotori e motocicli con il limite di ,00 per veicolo e per evento. Nel secondo caso le somme scelte dal Contraente nel modulo di polizza rappresentano l importo complessivamente disponibile per gli infortuni subiti sia dal conducente che dai trasportati. Le somme assicurate per ciascuna persona si determineranno suddividendo la somma complessivamente assicurata per il veicolo per il numero delle persone previste dal libretto di circolazione. L Assicurato dovrà ricorrere alle cure di un medico e seguire le prescrizioni a lui impartite ed inviare i relativi certificati medici. In caso di ricovero ospedaliero, a richiesta della Società, dovranno esser messe a disposizione della stessa cartelle cliniche e/o ogni altra documentazione inerente al ricovero. Quando l infortunio abbia cagionato la morte dell Assicurato o quando questa sia sopravvenuta durante il periodo di cura, dovrà essere dato immediato avviso alla Società. L Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, dovranno acconsentire la visita di medici della Società e qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari; l inadempimento doloso a tale obbligo comporterà la perdita dei benefici dell assicurazione o la riduzione dell indennizzo in proporzione al pregiudizio arrecato alla Società. Art Valutazione del danno La valutazione del danno ha luogo mediante accordo diretto fra le Parti o fra due Periti nominati l uno dall Assicurato, l altro dalla Società. In caso di disaccordo, le divergenze sono demandate ad un terzo Perito, nominato dai due precedenti o, in difetto, dal Segretario del Consiglio dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce il Collegio dei Medici. Tale luogo viene stabilito dalle parti o presso la Direzione della Società o dell Agenzia cui è assegnata la polizza o, di comune accordo, altrove. Le decisioni sono prese a maggioranza di voto e sono obbligatorie per entrambe le parti. Ciascuna delle Parti sopporta le spese del proprio Perito e per la metà di quelle del terzo Perito. E data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l opportunità, l accertamento definitivo ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, che può nel frattempo concedere un anticipo sull indennizzo con criteri di equità. Infortuni del conducente e dei trasportati Art. 17 Estensione della copertura assicurativa - Trasportati Fermo quanto indicato nella Sezione Infortuni - Infortuni del conducente -, il Contraente, previa corresponsione del relativo premio potrà assicurare unitamente al conducente anche qualunque persona trasportata per gli infortuni conseguenti alla circolazione del veicolo. In tal caso, l infortunio dei soli trasportati dovrà prodursi esclusivamente durante il viaggio o ancora durante la fase di salita e/o discesa, chiusura e/o apertura degli sportelli del veicolo. Art. 18 Somme assicurate Le somme assicurate, scelte dal Contraente ed indicate sul modulo di polizza, possono essere individuali (per persona) o complessive per veicolo. Nel primo caso le somme assicurate per ciascuna persona non potranno mai superare il limite di ,00 per le autovetture, gli autocarri e motocarri, ed ,00 per i ciclomotori e motocicli con il limite di ,00 per veicolo e per evento. Nel secondo caso le somme scelte dal Contraente nel modulo di polizza rappresentano l importo complessivamente disponibile per gli infortuni subiti sia dal conducente che dai trasportati. Le somme assicurate per ciascuna persona si determineranno suddividendo la somma complessivamente assicurata per il veicolo per il numero delle persone previste dal libretto di circolazione. Condizioni di Assicurazione SicurAuto Pagina 8 di 11

16 GARANZIA TUTELA LEGALE Premessa: L assicurazione di Tutela Legale è regolamentata da specifica direttiva della Comunità Europea ( n. 344) e da Legge dello Stato Italiano (D. Lgs. 175/95) secondo le quali le Compagnie che esercitano questo ramo assicurativo sono tenute ad esercitare ed applicare sotto il controllo dell Isvap. Pertanto, in aderenza a quanto sopra, la gestione dei casi assicurativi rientranti in polizza, vengono affidati da Global Assistance S.p.A. ad ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A. -, più brevemente denominata Arag, con sede in Verona - Viale delle Nazioni n. 9, alla quale l Assicurato può rivolgersi direttamente al seguente numero telefonico , fax Norme che regolano la Tutela Legale Art. 1 - Oggetto dell Assicurazione La Società avvalendosi di Arag per la gestione dei sinistri assicura, in sede extragiudiziaria e giudiziaria, nel limite del massimale stabilito, l assistenza legale e i relativi oneri che non possono esser riconosciuti alla controparte, che si rendano necessari per la tutela degli interessi dell Assicurato nei casi espressamente indicati nelle specifiche sezioni. Tali oneri sono quelli relativi a: - spese per l intervento di un Legale incaricato per la gestione del caso assicurativo; - spese del Legale di controparte nei casi di soccombenza a seguito di esito negativo di causa civile; - spese di giustizia da versarsi allo Stato in caso di condanna penale; - onorari per l intervento di Periti, approvato da Arag, di Periti di parte; - onorari per l intervento di Periti nominati dall Autorità Giudiziaria (C.T.U.); - spese per transazioni relative a cause civili purchè detta soluzione sia stata autorizzata da Arag. Viene garantito l intervento di un solo Legale per ogni grado di giudizio. Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell Assicurato Contraente. Art. 2 Delimitazioni La Società non si assume il pagamento di: - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; - oneri fiscali (spese di registrazione atti, decreti, sentenze, bollatura documenti ecc.); - spese liquidate in favore delle parti civili costituite contro l Assicurato nei procedimenti penali. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi. Art. 3 Esclusioni comuni alle sezioni Tutela Legale Le garanzie non sono valide: - per vertenze relative a diritto di famiglia (separazione, divorzio, successione e donazioni); - per vertenze relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori; - per vertenze relative a diritto fiscale o tributario; - per fatti dolosi commessi dalle persone assicurate; - per vertenze derivanti da guerre, terrorismo, tumulti, sostanze radioattive, atti di vandalismo, scioperi serrate e alluvioni: sono altresì esclusi i fatti non accidentali che causano inquinamento dell aria, dell acqua e della terra; - per vertenze conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive; - se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione o il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C. Auto; - nei confronti del conducente che guida sotto l influenza dell alcool (art. 186 N.C.d.S.), ovvero sotto l influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 N.C.d.S.); - nel caso di violazione dell art. 189, comma 1, N.C.d.S.; - per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove; - controversia derivante dalla guida di imbarcazioni o aeromobili. Art. 4 Insorgenza del caso assicurativo Per insorgenza del caso assicurativo si intende: 1. per l esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; 2. per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norma di legge o mancato rispetto di un contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per insorgenza si fa riferimento alla data della prima violazione. Per pretese al risarcimento di danni, procedimenti penali, ricorsi od opposizioni a sanzioni amministrative, la garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante la validità della polizza; negli altri casi quali vertenze di natura contrattuale trascorsi tre mesi dalla decorrenza della polizza. Per le denunce pervenute entro dodici mesi dalla cessazione del contratto, la polizza è operativa per i casi assicurativi che siano insorti durante la validità del contratto. Si considerano a tutti gli effetti un unico caso assicurativo: 1. vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; 2. indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo fatto; in tale ipotesi, la garanzia prestata ed il relativo massimale, vengono ripartiti tra tutti i soggetti assicurativi coinvolti a prescindere dal loro numero e degli oneri da ciascuno di essi sopportati. Art. 5 - Denuncia del caso assicurativo e scelta del Legale L Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società o ad Arag, qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. Condizioni di Assicurazione SicurAuto Pagina 9 di 11

17 In ogni caso deve fare pervenire alla Società o ad Arag notizia di ogni atto a lui notificato entro tre giorni dalla data della notifica stessa. Contemporaneamente con la denuncia, l Assicurato ha il diritto di indicare un unico Legale residente nel luogo ove ha sede l Ufficio Giudiziario competente per la controversia. In caso di omissione di tale indicazione, se non sussiste conflitto di interesse con la Società e/o Arag, quest ultima si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un Legale al quale il beneficiario della garanzia dovrà conferire mandato. L Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitti di interessi con la Società. La Società non è responsabile dell operato di Legali e Periti. Art. 6 - Fornitura mezzi di prova L Assicurato è tenuto a: a) fornire alla Società o ad Arag in modo completo e veritiero tutti i particolari del caso assicurativo nonchè fornire tutti gli atti e documenti occorrenti; b) conferire delega al Legale incaricato per la tutela dei suoi interessi, informandolo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicando i mezzi di prova, fornendo ogni possibile notizia e procurando i documenti necessari (quanto sopra nel caso di istaurazione a suo carico di procedimento penale). L Assicurato è inoltre tenuto a regolarizzare i documenti a proprie spese e secondo le norme fiscali di bollo e di registro, nonchè ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza. Art. 7 Gestione del caso assicurativo Ricevuta la denuncia di sinistro, Arag si adopera per realizzare una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell Assicurato presentino la possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini di cui all art. 5 della sezione in parola. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile sia penale soltanto se l impugnazione presenti possibilità di successo. L Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria sia giudiziaria senza preventiva autorizzazione di Arag. La nomina di un eventuale Perito di Parte viene concordata con Arag. Arag come Global Assistance non sono responsabili dell operato di Legali e Periti. Art. 8 Arbitrato In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l Assicurato e la Società e/o Arag, la decisione può esser demandata, con esclusione, in tal caso delle vie giudiziarie, ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norme del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce a metà delle spese arbitrali quale che sia l esito dell arbitrato. Arag avverte l Assicurato di avvalersi di tale procedura. Art. 9 Recupero di somme Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte, a titolo di capitale ed interessi, spettano integralmente all Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente vanno invece a favore della Società e/o Arag che le hanno sostenute o anticipate. Circolazione Protetta Art Persone e rischi assicurati Le garanzie vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato nel modulo di polizza e precisamente per: a) l esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose, subiti per fatti illeciti di terzi; b) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidenti stradali. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; c) l assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato a seguito di incidente stradale; d) l opposizione, in ogni ordine o grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida, irrogata in seguito ad incidente stradale: Arag provvederà, su richiesta dell Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purchè l Assicurato faccia pervenire alla stessa Società il provvedimento in originale entro 10 giorni dalla notifica dello stesso; e) sostenere controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, semprechè il valore in lite sia superiore ad 260,00; f) anticipo da parte della Società, fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale ad ,00, della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all estero. L anticipo verrà concesso previa esibizione di garanzie della restituzione della somma anticipata, ritenute sufficienti da Arag, da rimborsarsi alla stessa entro un mese dalla data di erogazione. Art. 11 Estensione della garanzia Le garanzie valgono altresì in favore del Contraente, come persona fisica, del coniuge e dei figli minori conviventi quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali. Art. 12 Alienazione del veicolo In caso di alienazione del veicolo, la garanzia non sarà più operante, salvo proseguire sul veicolo sostitutivo, i cui dati di Condizioni di Assicurazione SicurAuto Pagina 10 di 11

18 identificazione siano stati tempestivamente comunicati alla Società. Art Massimale Le garanzie previste dalla presente sezione vengono prestate: - fino al massimale di ,00 per ogni evento denunciato o caso assicurativo, senza limite per anno per contratto di durata annuale; - fino al massimale di 4.000,00 per caso assicurativo per contratto di durata gg. 16, 32, 60. Art Estensione Territoriale Nell ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali conseguenti a fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale, la garanzia è operante per i casi assicurativi che insorgono nell ambito territoriale per il quale è valida l assicurazione R.C.Auto. In tutte le restanti ipotesi, la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di S. Marino. Art. 15 Esclusioni specifiche Oltre alle esclusioni previste all art. 3 delle norme che regolano la Tutela Legale, la garanzia non è altresì operante per: - Controversie di natura contrattuale con la Società e/o Arag. Modalità per la richiesta di Assistenza Come chiamare la Centrale Operativa La Centrale Operativa è attiva 24 ore su 24 per le relative richieste di assistenza.personale specializzato e qualificato è a Vostra completa disposizione per risolvere ogni Vostro problema nel migliore dei modi.importante non prendete nessuna iniziativa senza aver prima contattato telefonicamente la Centrale Operativa. Numeri telefonici da contattare: Dall Italia Numero Verde Dall estero Prefisso Internazionale seguito da: Al fine di ottenere un tempestivo intervento all operatore, si dovranno comunicare i seguenti dati: - tipo di assistenza di cui avete bisogno; - nome e cognome; - numero della polizza; - indicazione esatta della località in cui vi trovate; - numero telefonico dove la Centrale Operativa provvederà, se del caso, a ricontattarvi. Condizioni di Assicurazione SicurAuto Pagina 11 di 11

19 INFORMATIVA SULLA PRIVACY Modello IPAB Informativa resa all interessato per il trattamento assicurativo di dati personali-generali e sensibili Ai sensi dell art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del (di seguito denominata Legge), ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La/Vi informiamo di quanto segue: 1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI Il trattamento è diretto all espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all esercizio dell attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge; 2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI Il trattamento: a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all art. 4, comma 1, lett. a), della Legge: raccolta, registrazione e organizzazione, elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione, utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela; b) è effettuato anche con l ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; c) è svolto direttamente dall organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento, nonché da Società a cui la Compagnia ha affidato servizi in outsourcing, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento. 3. CONFERIMENTO DEI DATI Ferma l autonomia personale dell interessato, il conferimento dei dati personali può essere: a) obbligatorio in base a Legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per Antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile); b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; 4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI L eventuale rifiuto da parte dell interessato di conferire i dati personali nei casi in cui al punto 3, comporta l impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri; 5. COMUNICAZIONE DEI DATI I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1 e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per Legge, agli altri soggetti del settore assicurativo quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, intermediari assicurativi e riassicurativi, legali, periti e autofficine, Società a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché Società di servizi informatici o Società a cui la Compagnia ha affidato attività in outsourcing, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria; 6. DIFFUSIONE DEI DATI I dati personali non sono soggetti a diffusione. 7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL ESTERO I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell Unione Europea. 8. DIRITTI DELL INTERESSATO Gli artt. 7 e 10 della Legge conferiscono all interessato l esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell origine dei dati, nonché della logica e della finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge, nonché l aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l integrazione dei dati, di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. 9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO Titolare del trattamento è Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede in Milano, Piazza Diaz, 6.

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