COMUNE DI CAMAIORE Provincia di Lucca REGOLAMENTO PER L ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

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1 COMUNE DI CAMAIORE Provincia di Lucca REGOLAMENTO PER L ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

2 SOMMARIO TITOLO I - GENERALITA 4 Art.1 - Ambito di applicazione Art. 2 - Classificazione acustica e limiti di rumore TITOLO Il - MANIFESTAZIONI 8 Art. 3 - Definizioni Art. 4 - Misure Art. 5 Limiti Art. 6 - Comunicazioni TITOLO III - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMlLABlLI 10 Art. 7 - Impianti ed attrezzature Art. 8 - Orari Art. 9 - Limiti Art. 10- Rispetto degli ambienti confinanti Art Casi particolari Art Comunicazione Art Autorizzazione in deroga TITOLO IV - DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMlLARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE AD ATTIVITÀ DELLO SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO NON TEMPORANEE 14 Art Ambito di applicazione Art. 15- Prescrizioni Art Documentazione di Impatto Acustico TITOLO V - PARTICOLARI SORGENTI SONORE 15 Art Macchine agricole e da giardino Art Impianti di condizionamento Art Allarmi antifurto Art Autolavaggi Art Pubblicità fonica - Altoparlanti

3 TITOLO VI - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PERMESSO DI COSTRUIRE, DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ, AGIBlLITA, LICENZE E AUTORIZZAZIONI_17 Art Documentazione di impatto acustico Art Valutazione previsionale di Clima Acustico TITOLO VII - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI 19 Art. 24 Classificazione degli ambienti Art. 25 Requisiti acustici Art Documentazione TITOLO VIII - ZONIZZAZIONE ACUSTICA, COORDINAMENTO ED ADEGUAMENTO 21 Art Strumenti urbanistici Art Regolamenti TITOLO IX - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI 22 Art Ordinanze contingibili ed urgenti Art Controlli Art. 31 Sanzioni Art. 32 Sospensione/revoca delle autorizzazioni Art Termini di applicazione

4 TITOLO I - GENERALITA Art.1 - Ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del comma 1) dell'art.6 della Legge 16 ottobre 1995, n. 447 e della L.R. n. 89/1998 anche in relazione agli interventi edilizi e alle attività economiche. Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla L. 447/95 e dai relativi Decreti attuativi. Art. 2 - Classificazione acustica e limiti di rumore Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati : valori limite di emissione - Leq in db(a): è il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità dei ricettori o al confine di pertinenza dell area attinente all impianto. classi di destinazione d'uso del territorio tempi di riferimento Diurno ( ) Notturno ( ) I aree particolarmente protette II aree prevalentemente residenziali III aree di tipo misto IV aree di intensa attività umana V aree prevalentemente industriali VI aree esclusivamente industriali 65 65

5 valori limite assoluti di immissione - Leq in db(a): è il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell ambiente abitativo o nell ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. classi di destinazione d'uso del territorio tempi di riferimento Diurno ( ) Notturno ( ) I aree particolarmente protette II aree prevalentemente residenziali III aree di tipo misto IV aree di intensa attività umana V aree prevalentemente industriali VI aree esclusivamente industriali valori limite differenziali di immissione: sono i valori definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) così stabiliti: 5 db nel periodo diurno 3 db nel periodo notturno I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi : a) nelle aree classificate nella classe VI; b) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 db(a) durante il periodo diurno e 40 db(a) durante il periodo notturno; c) se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 db(a) durante il periodo diurno e 25 db(a) durante il periodo notturno. d) al rumore prodotto da: infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali, professionali; servizi e impianti fissi dell edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all interno dello stesso.

6 valori limite di qualità - Leq in db(a) classi di destinazione d'uso del territorio tempi di riferimento Diurno ( ) Notturno ( ) I aree particolarmente protette II aree prevalentemente residenziali III aree di tipo misto IV aree di intensa attività umana V aree prevalentemente industriali VI aree esclusivamente industriali valori di attenzione - Leq in db(a) classi di destinazione d'uso del tempi di riferimento territorio TL TL 1 ora 1 ora Diurno Notturno Diurno Notturno ( ) ( ) ( ) ( ) I aree particolarmente protette II aree prevalentemente residenziali III aree di tipo misto IV aree di intensa attività umana V aree prevalentemente industriali VI aree esclusivamente industriali a) se riferiti a un ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 db per il periodo diurno e di 5 db per il periodo notturno; b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, ecc.

7 Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l adozione dei piani di risanamento di cui all art. 7 della L. 447/95. Per quanto riguarda gli edifici scolastici, gli ospedali, le case di cura e di riposo sono classificati nella classe II, i locali posti internamente agli edifici. La classe superiore, quindi la classe III, è assegnata al cortile e alle pertinenze esterne. Le aree cimiteriali sono poste in Classe II.

8 TITOLO Il - MANIFESTAZIONI Art. 3 - Definizioni Con deliberazione del Consiglio Regionale del 22 febbraio 2000, n. 77, avente per oggetto " Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell art. 2 della LR n. 89/98 "Norme in materia di inquinamento acustico", sono state approvate i criteri per l'autorizzazione da parte del Sindaco delle emissioni sonore da parte di attività temporanee qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi. Sono manifestazioni a carattere temporaneo, qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito. Sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti, inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento e le attività a carattere stagionale. A titolo esemplificativo, si individuano: i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. competizioni motociclistiche od automobilistiche), con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, anche quelle esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata (quali ad es.: piano bar, serate musicali, ecc.), quando non superino complessivamente 30 giornate nell'arco di un anno. Art. 4 - Misure Il rilevamento delle immissioni sonore dovrà essere effettuato sempre in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Il parametro di misura e di riferimento è il livello equivalente di pressione sonora ponderato A, conformemente a quanto prescritto dal DECRETO 16 Marzo Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico ed dai criteri stabiliti nella deliberazione del Consiglio Regionale del 22 febbraio 2000, n. 77, con le precisazioni che i competenti organi della U.S.L. n. 12 Versilia e dell ARPAT, Dipartimento Provinciale di Lucca riterranno opportuno adottare in relazione alle varie tipologie di attività temporanee ed alle diverse collocazioni delle attività stesse nel tessuto urbano. Il tempo di misura deve essere di almeno 15 minuti. La valutazione del criterio differenziale non è applicabile.

9 Art. 5 Limiti Gli impianti rumorosi dovranno rispettare, tutti i giorni, il seguente orario: dalle ore fino alle ore Il limite assoluto da non superare durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchine rumorose è Leq = 70 db (A) fino alle ore e Leq = 60 db (A) dalle alle in ogni caso con tempo di misura (TM) 15 minuti. Tale limite si intende va rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi. Al di fuori della fascia oraria indicata le attività rumorose sono consentite nel rispetto dei limiti di zona (secondo la "Zonizzazione Acustica"). Art. 6 - Comunicazioni Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni di cui al presente titolo, è oggetto di preventiva comunicazione da presentarsi in tre copie allo sportello unico almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività. La comunicazione si considera ritualmente presentata solo se corredata dalla documentazione seguente (soltanto per durate superiori a 3 giorni): a) una relazione che attesti tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo redatta da un tecnico competente ai sensi dell art. 16 della LR 89/98; b) una pianta dettagliata e aggiornata dell area dell intervento con l identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati. L'attività si intende tacitamente assentita se non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego. Le manifestazioni previste nelle aree protette di cui al DPCM 14/11/1997 e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere autorizzate in maniera espressa.

10 TITOLO III - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMlLABlLI Art. 7 - Impianti ed attrezzature In caso di messa in opera di cantieri edili, stradali ed assimilabili, con esclusione delle aree di classi I e II e comunque non in prossimità di ospedali, scuole e case di cura, le macchine in uso (quali compressori, generatori elettrici, escavatrici, pale meccaniche, martelli pneumatici, betoniere, gru, ecc.) dovranno operare in conformità alle direttive CE, così come recepite dal legislatore nazionale, in materia di emissione acustica delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto. All'interno dei cantieri, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere al minimo rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature. posizionamento ponderato nel cantiere, ecc..). Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle norme vigenti di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Art. 8 - Orari L'attività dei cantieri si differenzia tra periodo estivo (1 giugno - 10 settembre) e periodo invernale (11 settembre - 31 maggio) nonché se si svolge in area turistica (da Via Macchia Monteggiorini Via Brasile verso mare) o meno. Fermo restando gli orari di lavoro regolamentati dai contratti collettivi di lavoro, in deroga ai limiti di zona, negli orari di seguito indicati, si applicano i limiti di cui al successivo art. 9. L 'attività dei cantieri in periodo estivo ed in area turistica è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 14:00. L 'attività dei cantieri in periodo estivo fuori dall'area turistica è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00. Nel periodo invernale in tutte le aree, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 17:00. Per quanto riguarda l attivazione di macchine rumorose (martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc. ) e l'esecuzione di lavori disturbanti (carico e scarico materiali, escavazioni, demolizioni, ecc.) è consentita, di norma, dalle ore 9:30 alle ore 12:00 e dalle 15:30 alle 18:00; nel periodo estivo ed in area turistica l orario è limitato dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

11 Per i giorni festivi e per i periodi notturni è esclusa qualsiasi concessione in deroga ai limiti massimi di immissione sonora previsti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 ovvero dal D.P.C.M Art. 9 - Limiti Il limite assoluto da non superare durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchine rumorose è Leq = 70 db (A). con tempo di misura (TM) 15 minuti. Tale limite si intende va rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi. Nel caso di cantieri ove vengono eseguite opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati, si considera il limite di Leq = 65 db (A), con TM 15 minuti a finestre chiuse. Il tempo di misura per i cantieri stradali si intende esteso a TM 30 minuti In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale ed i risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza. I controlli saranno effettuati mediante forme di collaborazione con la stipula di convenzioni tra Amministrazione Comunale con ARPAT e/o Tecnici Competenti privati. Nell ambito della suddetta collaborazione, saranno comunque effettuati controlli a campione. Art. 10- Rispetto degli ambienti confinanti Per contemperare le esigenze del cantiere con gli usi quotidiani degli ambienti confinanti, occorre che: - il cantiere sia dotato di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, sia mediante le più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale, che tramite idonea organizzazione dell'attività; - venga fornita preventiva informazione agli individui potenzialmente disturbati dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio e su data di inizio e termine lavori;

12 Art Casi particolari Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc. ) ovvero in situazioni di pericolo per I'incolumità della popolazione, e' concessa deroga agli orari e adempi menti amministrativi previsti dalla presente direttiva. Ai medesimi cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997, e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi. Art Comunicazione Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati è oggetto di preventiva comunicazione da presentarsi in tre copie allo sportello unico almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività. La comunicazione si considera ritualmente presentata solo se corredata dalla documentazione seguente: Documentazione per le attività di cantieri edili, stradali o assimilabili da presentare (qualora la durata degli stessi sia superiore a 5 giorni lavorativi): 1) relazione attestante che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente entro i tre anni precedenti la richiesta, 2) elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l obbligo di certificazione acustica (DM. n. 588/87, D.Lgs. n. 135/92 e D.Lgs. n. 137/92), 3) elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo, 4) pianta dettagliata e aggiornata dell area dell intervento con l identificazione degli edifici di civile abitazione, I documenti di cui ai punti 1), 2) e 3) dovranno essere redatti da tecnico competente ai sensi dell art.16 della L.R. 89/1998.

13 Art Autorizzazione in deroga Le attività che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore sopra individuato, possono richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata domanda allo sportello unico, con le seguenti modalità (punto 3.3 Del. N 77 /2000 del C.R.T.) a) specifica domanda di autorizzazione in deroga, da presentare al Sindaco, tramite lo Sportello Unico, almeno 60 giorni prima dell'inizio della attività corredata dalla documentazione sotto indicata in duplice copia: b) Relazione descrittiva dell attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente ai sensi dell art. 16 della LR. n. 89/1998 che comprenda: 1) un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione, 2) una pianta dettagliata e aggiornata dell area dell intervento con l identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati, 3) per i cantieri una relazione che attesti l eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore, nonché un elenco dei livelli emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l obbligo di certificazione acustica (DM. n. 588/87, D.Lgs. n. 135/92 e D.Lgs. n. 137/92), 4) la relazione dovrà inoltre definire la durata della manifestazione o del cantiere, l eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione o del cantiere, i limiti richiesti e la loro motivazione per ognuna delle attività diverse previste, Il Sindaco, valutate le motivazioni e sentito il parere della A.S.L. n. 12, può autorizzare l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento. Trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della documentazione, l'attività si intende tacitamente assentita se non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego. Le manifestazioni previste nelle aree protette di cui al DPCM 14/11/1997 e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere autorizzate in maniera espressa.

14 TITOLO IV - DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMlLARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE AD ATTIVITÀ DELLO SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO NON TEMPORANEE Art Ambito di applicazione Le norme di cui al presente titolo si applicano a tutte le strutture permanenti aperte o chiuse di cui alla Legge 447/95, art.8, comma 2, lettere c, d, e (luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi o ricreativi). Art. 15- Prescrizioni All'interno delle strutture permanenti, aperte o chiuse, come definite al precedente art.14, l'esercizio delle attività rumorose non deve causare il superamento dei limiti di rumore individuati dalla normativa vigente, misurati con le modalità indicate dalla stessa. I locali di pubblico spettacolo o intrattenimento danzante, compresi i Circoli Privati ed i pubblici esercizi, devono osservare i limiti del livello di pressione sonora delle sorgenti sonore determinati dal D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215 nei tempi e nei modi indicati. Art Documentazione di Impatto Acustico La domanda di permesso di costruire o la denuncia di inizio attività per le strutture di cui al presente titolo deve contenere un'adeguata documentazione di impatto acustico, predisposta secondo i criteri definiti dalla Regione, così come stabilito nell'art. 22 del presente regolamento. Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione, i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso. Qualora ad una richiesta di trasferimento di sede o di nuova licenza d'esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione di domanda di concessione/autorizzazione edilizia, la documentazione di impatto acustico dovrà essere allegata alla domanda di licenza.

15 TITOLO V - PARTICOLARI SORGENTI SONORE Art Macchine agricole e da giardino L impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito nel periodo invernale (ottobre marzo) dalle ore alle ore 18.00, nel periodo estivo (aprile settembre) dalle ore 6.00 alle ore e dalle ore alle dei giorni feriali. Nei giorni festivi l impiego delle macchine di cui sopra è consentito dalle ore alle ore L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle 19:00. Nei giorni festivi e il sabato l'uso è consentito dalle ore 9:30 alle ore 12:00. L 'impiego di macchine e impianti posti in uso per i lavori di cui al presente articolo, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico, anche mediante l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature così come recepite dalla normativa nazionale. Art Impianti di condizionamento L 'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella Tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 15 dicembre 1997 e, (per quanto non in contrasto) la normativa UNI 8199, nonché il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14 novembre I dispositivi di cui al comma precedente devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

16 Art Allarmi antifurto l sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi, nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente. Art Autolavaggi L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore e nei giorni festivi dalle 9.00 alle e comunque nel rispetto dei limiti di legge. Gli autolavaggi di nuovo insediamento, devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui agli strumenti urbanistici e ad una distanza di almeno 100 mt. dalle stesse. Art Pubblicità fonica - Altoparlanti La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore e dalle ore alle ore La pubblicità fonica effettuata con uso di imbarcazioni sulla fascia costiera, è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore E fatto comunque salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della normativa vigente. La pubblicità fonica è vietata all'interno delle zone l e Il così come individuate nella "zonizzazione acustica" del territorio comunale e comunque in aree ospedaliere e scolastiche, ed in aree ad esse immediatamente adiacenti ricomprese in un raggio di 50 m.

17 TITOLO VI - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PERMESSO DI COSTRUIRE, DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ, AGIBlLITA, LICENZE E AUTORIZZAZIONI All'atto del rilascio di: Art Documentazione di impatto acustico. - permessi di costruire relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali; - provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzo dei medesimi immobili ed infrastrutture; - qualunque provvedimento di licenza od autorizzazione all'esercizio di attività produttive; - permessi per qualsiasi attività che comporti l'utilizzo di motori o macchinari che possono produrre rumore e che siano inseriti in edifici destinati prevalentemente ad abitazione (macellerie, latterie, pescherie, rivenditori di latticini, alimentari, magazzini, supermercati, depositi, lavanderie, laboratori di panificazione, officine, tipografie, cucine di ristoranti, magazzini di commercio all'ingrosso e/o dettaglio, ecc.). Per i progetti di realizzazione, modifica e potenziamento delle opere indicate all art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate: - opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale; - aeroporti, aviosuperfici, eliporti - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade - extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. - n.285/1992 e successive modificazioni; - discoteche - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; - impianti sportivi e ricreativi; - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

18 Deve essere controllato il rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico. A tale scopo il titolare deve presentare adeguata documentazione di impatto acustico, con le modalità indicate dalla D.G.R. n. 788 del 13/07/1999, redatta da un tecnico abilitato in Acustica Ambientale di cui all'art.2 della Legge 447/1995, che documenti i livelli sonori previsti dall'esercizio dell'infrastruttura, dell'impianto o dell'attività e le eventuali misure da porre in atto per garantire il rispetto dei limiti di zona (secondo la "Zonizzazione Acustica"). Per le attività esistenti, l'obbligo di presentazione di una documentazione di impatto acustico vige nel caso di modifiche e/o ampliamenti e nel caso di trasferimenti di sede. Qualora le caratteristiche acustiche delle stesse risultino inadeguate rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del territorio comunale, ai fini del relativo adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in atto, in conformità ai principi di cui alla Legge 447/1995 Art Valutazione previsionale di Clima Acustico Qualora siano previsti dagli strumenti urbanistici nuovi insediamenti, è fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico, secondo i criteri definiti dalla Regione, delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti (ai sensi dell'art.8 della Legge 447/1995): - scuole ed asili nido, - ospedali, - case di cura e di riposo, - parchi pubblici urbani ed extraurbani, - nuovi insediamenti residenziali prossimi ad infrastrutture stradali o ferroviarie, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono istallati macchinari ed impianti rumorosi, - impianti sportivi e ricreativi. Nel caso in cui un nuovo insediamento risultasse esposto ad una rumorosità non compatibile con la destinazione dello stesso, dovranno essere indicati gli interventi testi a conseguire la compatibilità ed in particolare la conformità dei requisiti acustici passivi stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

19 TITOLO VII - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI Per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni che comportano il rifacimento di elementi strutturali e di separazione si applicano le disposizioni del D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici. Art. 24 Classificazione degli ambienti Ai fini dell applicazione della presente normativa gli ambienti abitativi sono distinti nelle categorie indicate nella tabella A di seguito riportata: Tabella 1 Classificazione degli ambienti abitativi Categoria A B C D E F G Edifici adibiti a residenza o assimilabili Edifici adibiti ad uffici ed assimilabili Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili Sono componenti degli edifici le partizioni orizzontali e verticali. Sono servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria. Sono servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento. Per le grandezze a cui far riferimento si rimanda all allegato A del D.P.C.M

20 Art. 25 Requisiti acustici Al fine di ridurre l esposizione umana al rumore sono riportati nella tabella seguente, i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne. Tabella Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici: Categorie di cui alla tab. 1 Parametri R w D 2 n,ntw L n,w LAsmax LAeq D A.C E B,F,G, db, I simboli rappresentano le seguenti grandezze: R w = Indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti in D 2 n,ntw = indice dell isolamento acustico standardizzato di facciata in db, L n,w = indice del livello di rumore del calpestio di solai, normalizzato in db, Lasmax = livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo Slow in db, LAeq = livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A in db. Art Documentazione La valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici deve essere parte integrante della documentazione di progetto e depositata al momento del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e redatta da tecnico competente in acustica ambientale come definito dalla L. 447/95 art. 2 comma 6 e 7. In caso di DIA la documentazione, redatta dal tecnico competente, deve essere acquisita dal tecnico asseverante e da esso dichiarata nel documento di asseveramento.

21 TITOLO VIII - ZONIZZAZIONE ACUSTICA, COORDINAMENTO ED ADEGUAMENTO Art Strumenti urbanistici Gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, compreso il regolamento edilizio, e le varianti degli stessi dovranno essere coordinati con quanto previsto dal piano di zonizzazione acustica. Art Regolamenti Analogamente dovranno essere adeguati il regolamento di igiene e sanità ed il regolamento di Polizia Municipale, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

22 TITOLO IX - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI Art Ordinanze contingibili ed urgenti Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico. Il Sindaco può inoltre disporre, con ordinanza: - limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico; - il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa I'inibitoria parziale o totale di determinate attività, anche autorizzate in deroga. Tali facoltà non si estendono ai servizi pubblici essenziali essendo riservate esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri. Art Controlli I parametri di misura, per le attività oggetto del presente regolamento, sono rilevati in facciata degli edifici maggiormente esposti. Le attività di controllo tecnico saranno effettuate, mediante forme di collaborazione, con la stipula di convenzioni tra Amministrazione Comunale con ARPAT e/o Tecnici Competenti privati. Nell ambito della suddetta collaborazione, saranno comunque effettuati controlli a campione. L ufficio Comunale di Polizia Municipale, è incaricato delle attività di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento. Art. 31 Sanzioni Le violazioni alle prescrizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione in applicazione alla presente disciplina sono punite con la sanzione amministrativa da 258, 23 a ,14 Euro ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della Legge 447/95 e all art. 17 della L.R. n. 89/1998. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dall art. 659 del C.P. e quanto previsto dall art. 650 C.P. per l inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall autorità sanitaria per ragioni di igiene.

23 Art. 32 Sospensione/revoca delle autorizzazioni Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M , comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d esercizio fino all avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa. Art Termini di applicazione Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione per gg.30 ali'albo Pretorio Comunale. Da tale data sono abrogate tutte le norme regolamentari disciplinanti la medesima materia.

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