COMUNE DI PONTASSIEVE (Provincia di Firenze)

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1 COMUNE DI PONTASSIEVE (Provincia di Firenze) REGOLAMENTO PER CREMAZIONE, DISPERSIONE CENERI E AFFIDAMENTO URNA CINERARIA Allegato B (Deliberazione C.C. n. del 1

2 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ART 1 Finalità delle norme Pag. 3 CAPO II CREMAZIONE DI CADAVERE ART 2 Cremazione Pag. 4 ART 3 Cremazione dei cadaveri stagionati Pag. 5 ART 4 Cremazione dei Resti Mortali Pag. 5 ART 5 Cremazione delle parti anatomiche Pag. 6 ART 6 Cremazione di resti ossei Pag. 6 ART 7 Misura massima della tariffa per la cremazione Pag. 6 ART 8 Cremazione delle parti anatomiche Pag. 7 ART 9 Cremazione di resti ossei Pag 7 ART 10 Misura massima della tariffa per la cremazione Pag 8 CAPO III AFFIDAMENTO URNA CINERARIA ART 11 Urne cinerarie Pag. 9 ART 12 Affidamento delle urne cinerarie Pag. 9 ART 13 Modalità di conservazione Pag. 10 CAPO IV DISPERSIONE DELLE CENERI ART 14 Autorizzazione dispersione delle ceneri Pag. 11 ART 15 Luoghi di dispersione delle ceneri Pag. 11 ART 16 Affidamento delle ceneri Pag. 12 ART 17 Modalità di conservazione delle ceneri Pag. 13 ART 18 Misura della tariffa per la dispersione o la conservazione delle ceneri Pag. 13 CAPO V INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI ART 19 Regolamenti comunali Pag. 15 ART 20 Informazioni ai cittadini Pag. 15 ART 21 Clausola valutativa Pag. 15 2

3 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Finalità delle norme 1) Le presenti norme hanno lo scopo di coordinare e disciplinare tutte le disposizioni inerenti l affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizione in materia di cremazione e dispersione delle ceneri); 2) Le presenti norme hanno il fine di salvaguardare la dignità di ogni persona, la sua libertà di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali, il suo diritto ad una corretta e adeguata informazione. 3

4 CAPO II CREMAZIONE di CADAVERE Art. 2 Cremazione 1) L'autorizzazione alla cremazione spetta all ufficiale di stato civile del comune nel quale è avvenuto il decesso cha la rilascia in base: a) acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo, non necessita di autenticazione, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato (art. 3 comma 1 L. 130/2001); b) nel rispetto della volontà espressa dal defunto o, in mancanza di questa, dai suoi familiari (ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della L. 130/2001) attraverso una delle seguenti modalità: 1. disposizione testamentaria tramite testamento per atto pubblico, testamento segreto, testamento olografo oppure testamento straniero; 2. l iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell iscrizione all associazione. L iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari (art. 3 comma 1 lett. b) legga 130/2001); 3. in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto (art. 3 comma 1 lett. b) legga 130/2001); 4. la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette, compreso l amministratore di sostegno, se nella nomina comprende anche questo (art. 3 comma 1 lett. b) legge 130/2001). 2) Nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1, vanno indicati gli eventuali affidatari dell'urna cineraria. 4

5 Art. 3 Manifestazione di volontà per la cremazione di una salma. 1) Considerato che il coniuge o i parenti del de cuius non esprimono in concreto un atto di volontà propria, ma riferiscono semplicemente un desiderio del defunto in merito alla cremazione della salma, agli stessi si applica il disposto dell art. 38, comma 3, del DPR 445/2000 e successive modifiche; 2) Ebbene, a prescindere dal fatto che, per la natura del diritto alla cremazione, il coniuge o i parenti del de cuius non esprimono un personale tato di volontà, ma si fanno in ogni caso portatori del desiderio del defunto in merito alla cremazione della propria salma, dalla documentazione in atti emergono numerose dichiarazioni testimoniali rese da familiari e conoscenti della defunta dalla quali è possibile trarre univocamente e concordemente che la volontà espressa in vita da quest ultima fosse nel senso di non voler essere cremata (circolare Min. Interno 01/09/2004 n. 37); 3) L ufficiale di stato civile dovrà redigere il processo verbale di manifestazione di volontà alla cremazione come stabilito dalla Regione Toscana, vedi allegato 1) parte integrante di questo regolamento; 4) Per la redazione del processo verbale con cui si raccoglie la volontà del coniuge o del parente più prossimo (art. 3, lett. b, legge 130/2001) in caso di impedimento da parte di questi ultimi, niente vieta che l ufficiale di stato civile (non è obbligo) si rechi personalmente presso la casa del dichiarante al fine di redigere il processo verbale; 5) Nel caso in cui la manifestazione di volontà del coniuge o parente più prossimo sia effettuata presso l ufficiale di stato civile di un comune diverso da quello di cremazione questo invierà il processo verbale all altro comune anche se questi appartiene ad una regione che non ha recepito la legge 130/2001. Art. 4 Cremazione di cadaveri di cittadini stranieri residenti in Italia 1) Per la cremazione di cadaveri di cittadini stranieri residenti in Italia occorre quanto previsto all art. 2, comma 1; 2) Nel caso in cui vi sia un testamento redatto nel paese di origine questo è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto, ovvero dalla legge dello Stato di ui il testatore, al momento del testamento o della morte, era cittadino o dalla legge dello Stato in cui aveva il domicilio o la residenza; 3) Nel suddetto caso occorre la traduzione ed eventualmente l attestazione consolare di esecutività del testamento straniero; 4) L esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto; 5) Le conseguenze della violazione dei diritti di cui al comma 4 sono 5

6 regolate dalla legge applicabile alla responsabilità per fatti illeciti. (Legge 31/05/1995 n. 218 e successive modifiche) Art. 5 Cremazione in Italia di cadaveri di cittadini deceduti all estero 1) La competenza è dell ufficiale dello stato civile del comune dove avverrà la cremazione o se iscritto AIRE del comune di residenza in Italia; 2) Per la documentazione occorre quanto previsto all art. 2, comma1; 3) Sono comunque necessari per escludere il sospetto di reato: a) il certificato del consolato italiano; b) la valutazione medico legale dopo autopsia; c) Il nulla osta dell autorità giudiziaria; Art. 6 Cremazione dei cadaveri stagionati 1) Per la cremazione dei cadaveri derivanti da pregressa sepoltura, entro i dieci anni dall inumazione, vent anni dalla tumulazione in loculo stagno (dieci anni in caso di loculo areato), sono comunque necessari il certificato medico che esclude il sospetto di reato o in alternativa il nulla osta dell autorità giudiziaria; 2) Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell autorità giudiziaria per indagini nell interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle (art. 83 e 89 DPR 285/1990); 3) Nel caso di cremazione di salma per la quale si era provveduto in precedenza ad inumazione o tumulazione, al rilascio dell autorizzazione è competente il sindaco del luogo ove è sepolta la salma (Circ. Min. Sanità 24/1993. Art. 7 Cremazione dei Resti Mortali 1) Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni; 2) Per la cremazione di resti mortali, l autorizzazione alla cremazione viene rilasciata dal competente ufficio del comune in cui sono esumati o estumulati (art. 3 DPR 254/2003); 3) L ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui all articolo 2, comma 1 lettera d) del presente regolamento, o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nella all albo on-line 6

7 del comune o all albo del cimitero di competenza di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni; 4) Quando vi sia disinteresse da parte dei familiari alle operazioni di esumazione ordinaria e il Sindaco, con pubbliche affissioni, abbia provveduto ad informare la cittadinanza del periodo di loro effettuazione e del trattamento prestabilito dei resti mortali (riesumazione o avvio a cremazione), il disinteresse è da valere come assenso al trattamento stesso; 5) L assenso alla cremazione dei resti mortali da parte del coniuge o del parente più prossimo può essere reso con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 T.U. 445/2000); 6) La cremazione di resti mortali è ammessa quando il decesso è avvenuto dopo l entrata in vigore del DPR 285/1990, previa acquisizione dell assenso del coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo; 7) E consentita altresì la cremazione di resti mortali di persona deceduta prima della entrata in vigore del DPR 285/1990, purché venga richiesta dal coniuge, in sua assenza, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile; 8) Per la cremazione di resti mortali rinvenuti allo scadere del periodo di ordinaria inumazione ( dieci anni nel caso dell Art. 82, c. 1, e cinque anni nel caso di cui all Art. 86, c. 2 e 3, DPR 285/1990), non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell Art. 79 del DPR 285/1990. Art. 8 Cremazione delle parti anatomiche 1) Per la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, l autorizzazione alla cremazione viene rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente per territorio; 2) In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a cremazione a cura della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata. Art. 9 Cremazione di resti ossei 1) La cremazione di resti ossei è consentita qualora siano consenzienti i familiari; 2) Le ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l asportazione preventiva della cassetta di zinco; 3) Per le ossa in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione. 7

8 Art. 10 Misura massima della tariffa per la cremazione 1) Le tariffe per la cremazione sono fissate dal comune sede dell impianto di cremazione entro la misura stabilita dagli articoli 3 e 5 del Decreto 1 luglio 2002 Ministero dell Interno e successive modifiche; 2) La tariffa massima a carico del richiedente per la cremazione di un cadavere è pari alle tariffe vigenti in materia; 3) La tariffa massima a carico del richiedente per la cremazione di resti mortali, definiti esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cui al paragrafo 15 della circolare n. 24 del 24 giugno 1993 del Ministero della Salute, come integrata dalla circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31 luglio 1998, è pari all'80 per cento di quella di cui al comma 1; 4) La tariffa massima per la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della Salute n. 219 del 26 giugno 2000, è pari al 75 per cento di quella di cui al comma 1; 5) La tariffa massima a carico del richiedente per la cremazione nelle ipotesi di cui all'art. 7 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990, è pari ad un terzo di quella di cui al comma 1. 8

9 CAPO III AFFIDAMENTO URNA CINERARIA Art. 11 Urne cinerarie 1) Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. 2) A richiesta degli interessati, e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in una apposita nicchia, anche già occupata da resti mortali. 3) Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria. 4) Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad associazioni per la cremazione di cui all art. 79/3 del DPR 10/9/1990 n. 285, che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile, costruiti in aree in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. 5) Spetta al Comune l approvazione preventiva delle tariffe per l uso dei colombari; 6) Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune. Art. 12 Affidamento delle urne cinerarie 1) Soggetto affidatario dell urna cineraria può essere qualunque persona, ente o associazione, scelta liberamente dal defunto o dai suoi familiari, ai sensi dell articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1), 2), 3) e 4) della legge 130/2001 e successive modifiche; 2) Il soggetto affidatario dell urna cineraria sottoscrive il documento previsto dall articolo 81 del D.P.R 285/1990, in cui viene indicato il luogo di destinazione dell urna cineraria; tale documento, conservato presso l impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri; 3) Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell autorità sanitaria; 4) Resta valida la possibilità di rinuncia all affidamento dell urna cineraria da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all affidamento 9

10 deve risultare da dichiarazione resa all ufficiale dello stato civile del comune cha ha autorizzato la cremazione; 5) In caso di rinuncia all affidamento, si applicano le disposizioni di cui all articolo 80, commi 3 e 6, del D.P.R. 285/1990 e successive modifiche. Art. 13 Modalità di conservazione 1) L'urna sigillata contenente le ceneri può essere: a) tumulata; b) inumata qualora le caratteristiche del materiale dell'urna lo consentano (non biodegradabile); c) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del D.P.R. 285/1990 e successive modifiche; d) consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 12 del presente regolamento. 10

11 CAPO IV DISPERSIONE DELLE CENERI Art. 14 Autorizzazione dispersione delle ceneri 1) L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), della L. 130/2001, è rilasciata dal comune nel quale è avvenuto il decesso, previo accertamento dell'espressa volontà del defunto da parte dell'ufficiale di stato civile; 2) La dispersione delle ceneri in un comune diverso da quello nel quale è avvenuto il decesso richiede l'autorizzazione di cui al comma 1, e il nullaosta del comune nel quale è effettuata la dispersione. 3) Nel caso in cui la dispersione delle ceneri avvenga in mare, il nulla osta è rilasciato dal comune dal quale viene imbarcata l'urna contenente le ceneri da disperdere, ove diverso da quello nel quale è avvenuto il decesso. Art. 15 Luoghi di dispersione delle ceneri 1) La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree nei luoghi individuati dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della L. 130/2001 e successive modifiche. a) in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990 e successive modifiche; b) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi; c) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa; d) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva; e) nei fiumi; f) in aree naturali appositamente individuate, nell'ambito delle aree di propria pertinenza, dai comuni, dalle province, dalla Regione; g) in aree private. 2) I comuni possono prevedere, nel rispetto della volontà del defunto, che la dispersione delle ceneri avvenga in apposite aree naturali dei territori di loro pertinenza; 3) Nel territorio del Comune di Pontassieve è stato previsto e predisposto un area all interno del cimitero comunale denominato il Ruffino per la dispersione delle ceneri. Tale aerea è all interno del suddetto cimitero, a sinistra dal cancello di ingresso, recintata e sul muro limitrofo verranno apposte le targhe con i dati delle persone defunte di cui si sono disperse le ceneri. 11

12 4) La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro. 5) La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). 6) La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti. 7) La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune; 8) Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna (come previsto dal c. 2 art. 38 D.P.R. 285/1990 e successive modifiche), le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari; 9) La dispersione delle ceneri non autorizzata dal Sindaco, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da 2.582,28 a ,42 ( art. 2 L. 130/2001 modifica art. 411 c.p.). Art. 16 Affidamento delle ceneri 1) Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della legge 130/2001 o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 3) e 4), della stessa legge. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/ ) La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri. 3) Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari. 12

13 4) In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria). 5) Perché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto ai commi precedenti, e nel caso di dispersione delle ceneri per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 130/2001, é realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto. 6) Il luogo previsto dal precedente comma 5 è il muro di recensione, lato sinistro entrando dal cancello, del cimitero comunale denominato Il Ruffino : 7) Devono essere consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri. Art. 17 Modalità di conservazione delle ceneri 1) L'urna sigillata contenente le ceneri può essere: a) tumulata; b) inumata qualora le caratteristiche del materiale dell'urna lo consentano; c) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del D.P.R. 285/1990 e successive modifiche; d) consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 16. Art. 18 Misura della tariffa per la dispersione o la conservazione delle ceneri 1) La tariffa, da corrispondere una tantum, per la dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è determinata dal comune nella misura massima di 160 e può essere determinata in misura differente in relazione al luogo di dispersione delle ceneri. 2) La tariffa, anche differenziata, per la conservazione di urna cineraria in cimitero, è determinata dal comune in base alle seguenti voci di calcolo: a) canone annuo per l'uso dello spazio assegnato per ogni anno di durata della cessione in uso, percepibile anche in un'unica soluzione, che compete a chi cede in uso la sepoltura; b) canone annuo per il recupero delle spese gestionali cimiteriali, per ogni anno di durata della cessione in uso, pari o inferiore alla meta' di 13

14 cui al punto a), percepibile anche in unica soluzione, che compete al gestore del cimitero. 14

15 CAPO V INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI Art. 19 Regolamenti comunali 1) I regolamenti comunali disciplinano quanto disposto all'art. 12 e la violazione delle disposizioni ivi contenute comportano l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Art. 20 Informazione ai cittadini 1) I comuni e la Regione favoriscono e promuovono l'informazione ai cittadini residenti nel proprio territorio sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici. Specifiche e dettagliate informazioni sono dedicate alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse. 2) Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte è tenuto a fornire specifiche informazioni ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere, anche attraverso il materiale informativo predisposto dalla Regione e dai comuni. Art. 21 Clausola valutativa 1) Il presente Regolamento entrerà in vigore il 1 gennaio 2015 ed è abrogata qualunque disposizione contraria al presente regolamento. 15

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