RESPONSABILITA' CIVILE DELLA FAMIGLIA
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- Serena Mariani
- 10 anni fa
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1 RESPONSABILITA' CIVILE DELLA FAMIGLIA POLIZZA NR.: COMPAGNIA: B50/07/ ITALIANA ASSICURAZIONI SPA Soci della Cassa Rurale Alta Vallagarina titolari di conto corrente e loro familiari conviventi MASSIMALI: ,00 per sinistro, e con i limiti di ,00 per ciascuna persona danneggiata e ,00 per cose od animali di terzi, anche se appartenenti a più persone FRANCHIGIA: 500,00 per sinistro RISCHI La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato ed i suoi familiari conviventi, risultanti dallo " stato di famiglia ", di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento ( capitale, interessi e spese ) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata questa assicurazione. GARANZIE: - la conduzione e la proprietà della dimora abituale e saltuaria (comprese le relative pertinenze tenute a giardino) - proprietà e l'uso di apparecchi domestici - proprietà ed uso di giocattoli in genere, biciclette, natanti senza motore - uso di cavalli ed animali da sella - proprietà e detenzioni di armi da fuoco, nonché al loro uso a scopo di difesa, alla proprietà ed uso di fucili subacquei - uso, nei poligoni di tiro, di armi da tiro a volo, tiro a segno e simili - la pratica dilettantistica di sport comuni escluse la partecipazione a gare in genere ed alle relative prove, salvo che si tratti di corse podistiche, gare bocciofile, tennis, golf, pesca non subacquea, tiro a segno ed a volo - esercizio legittimo della caccia, da parte dell Assicurato e del coniuge - proprietà e possesso di cani od altri animali domestici - avviamento da parte del minore di veicoli a motore. Nel caso in cui il veicolo posto in movimento goda di altra assicurazione RCT, la presente garanzia viene prestata in eccedenza ai massimali previsti dalla suddetta assicurazione RCT L'Assicurazione non opera per i danni provocati dall esercizio di attività professionali da parte dell'assicurato o dei suoi familiari nonché per multe od ammende per qualsiasi ragione comminate. GARANZIE PARTICOLARI: - obbligo comunicazione esistenza altre assicurazioni - termine di disdetta di un mese - mora pagamento premi elevata a 30 giorni - la copertura agisce in secondo rischio in presenza di altra copertura assicurativa in essere. - Gestione delle vertenze di danno spese legali In collaborazione con Assicura Cooperazione Trentina Pagina 1 di 6
2 In collaborazione con Assicura Cooperazione Trentina Pagina 2 di 6
3 ESCLUSIONI: Non sono considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli, gli affiliati, i fratelli e le sorelle dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente ed affine con lui convivente e, limitatamente ai danni a cose, gli addetti ai servizi domestici, baby sitter, personale alla pari occasione, iscritto o non iscritto a libro paga. L'Assicurazione non comprende altresì i danni derivati: - da furto - dalla proprietà, uso e guida di natanti e veicoli a motore (salvo quanto specificatamente pattuito), impiego di aeromobili - a cose altrui derivanti da incendio di cose dell Assicurato o da lui detenute - a cose in consegna o custodia a qualsiasi titolo e destinazione, nonché alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate su qualsiasi veicolo - ai locali tenuti in locazione - derivanti dall esercizio di una professionale od attività retribuita - derivanti dalla proprietà di fabbricati e relativi impianti fissi - derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi - derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell atomo - conseguenti ad inquinamento dell aria, dell acqua e del suolo ESTENSIONE TERRITORIALE: L'Assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i paesi europei ad esclusione dei paesi ex URSS. In collaborazione con Assicura Cooperazione Trentina Pagina 3 di 6
4 POLIZZA FURTO, SCIPPO E RAPINA AL DI FUORI DELLA DIMORA ABITUALE CAPITALI FRANCHIGIA: FORMA DI GARANZIA: Soci della Cassa Rurale titolari di conto corrente ,00.= per sinistro e per anno assicurativo per i beni degli Assicurati (preziosi, gioielli e pellicce), con il sotto limite di 600,00.= per denari non prevista Primo Rischio Assoluto RISCHI - rapina, compreso il caso in cui la persona venga costretta a consegnare i valori mediante violenza o minaccia verso altre persone - scippo - furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona ha indosso o a portata di mani i beni stessi - furto a seguito di infortunio od improvviso malore della persona LIMITE DI ETA : la garanzia è presta a condizione che la persona in possesso dei beni sia di età non inferiore ai 18 anni e non superiore agli 80 anni. GARANZIE PARTICOLARI: - obbligo comunicazione esistenza altre assicurazioni - termine di disdetta di un mese - mora pagamento premi elevata a 30 giorni - la copertura agisce in secondo rischio in presenza di altra copertura assicurativa in essere. ESCLUSIONI: - i danni agevolati dall Assicurato con dolo o colpa grave nonché i danni determinati o agevolati con dolo o colpa grave - dai familiari dell Assicurato o da persone con lui conviventi - da dipendenti del Contraente o dell Assicurato - i danni avvenuti in occasione si esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, trombe d aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni o altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezioni, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo o autorità di fatto o di diritto, a meno che l Assicurato non provi che il danno non ha avuto alcun rapporto con tali eventi ESCLUSIONE DALLA GARANZIA: ESTENSIONE TERRITORIALE: il rapporto colpito da sinistro deve intendersi escluso dalla garanzia dal giorno in cui si è verificato l evento dannoso fino al termine dell anno assicurativo in corso. L'Assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i paesi europei ad esclusione dei paesi ex URSS. In collaborazione con Assicura Cooperazione Trentina Pagina 4 di 6
5 POLIZZA FURTO ALL INTERNO DELLA DIMORA ABITUALE CAPITALI FRANCHIGIA: Soci della Cassa Rurale titolari di conto corrente ,00.= per sinistro e per anno assicurativo i beni degli Assicurati, con il sotto limite di 800,00.= per denari e valori non prevista BENI FORMA DI GARANZIA: Contenuto: i beni e oggetti presenti all interno dell abitazione ad esclusione di autoveicoli, motocicli e veicoli a motore Denari e valori: denaro contante, preziosi, gioielli e pellicce E onere dell assicurato comprovare con adeguata documentazione il possesso ed il valore dei beni sottratti Primo Rischio Assoluto RISCHI ULTERIORI GARANZIE: furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse: - violandone le difese esterne mediante: rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili - per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale - in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. sono compresi inoltre: - i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionate da atti vandalici, commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati - la rapina e l estorsione (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuti nei locali della dimora saltuaria, quand anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi In collaborazione con Assicura Cooperazione Trentina Pagina 5 di 6
6 GARANZIE PARTICOLARI: - obbligo comunicazione esistenza altre assicurazioni - la copertura agisce in secondo rischio in presenza di altra copertura assicurativa in essere. ESCLUSIONI: - i danni agevolati dall Assicurato con dolo o colpa grave nonché i danni determinati o agevolati con dolo o colpa grave: - dai familiari dell Assicurato o da persone con lui conviventi - da dipendenti del Contraente o dell Assicurato - i danni avvenuti in occasione si esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, trombe d aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni o altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezioni, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo o autorità di fatto o di diritto, a meno che l Assicurato non provi che il danno non ha avuto alcun rapporto con tali eventi ESTENSIONE TERRITORIALE: L'Assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio italiano In collaborazione con Assicura Cooperazione Trentina Pagina 6 di 6
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