INTESA FORMALE. considerato che
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- Antonia Nigro
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1 ALLEGATO 4 Municipio Roma VI delle Torri Direzione Socio Educativa Area Amministrativa Servizi Sociali Ufficio Saish INTESA FORMALE Per l erogazione del servizio per l autonomia e l integrazione scolastica degli alunni diversamente abili nelle scuole pubbliche dell infanzia, primaria, secondaria di I grado del territorio del Municipio Roma VI delle Torri relativamente agli anni scolastici: e L'anno, il giorno del mese di, nella sede del Municipio Roma VI delle Torri sito in Roma Viale Duilio Cambellotti, 11 in esecuzione delle determinazioni dirigenziali nn. Tra il Municipio Roma VI delle Torri CF P.I , nella persona del Dott. Franco Contarini nato a Roma il , nella qualità di Direttore della Direzione Socio-Educativa, ed ivi domiciliato per la carica e il Signor nato a il, domiciliato per la carica in, nella sua veste di legale rappresentante e Presidente di, che nel prosieguo per brevità viene indicata: "Organismo", con sede in C.F., P.I. n, il quale ai sensi dell art. 32 quater codice penale, come sostituito dall art. 3 della legge 15 novembre 1993 n. 461, dichiara, con la sottoscrizione della presente convenzione, di avere piena capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione considerato che - l Organismo è risultat_ idone_ a seguito della procedura aperta avviata con la determinazione dirigenziale n. del - e finalizzata all individuazione dei soggetti a cui affidare il servizio per l autonomia e l integrazione scolastica degli alunni diversamente abili nelle scuole pubbliche dell infanzia, primaria, secondaria di I grado (SAISH Scuola) del territorio del Municipio Roma VI delle Torri, per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018; - che lo stesso opera in qualità di organismo del terzo settore e che ha tra i propri fini istituzionali quello di operare in un settore di intervento pertinente con il servizio oggetto della presente intesa formale; - che, con la determinazione dirigenziale n. del è stata affidata la realizzazione del servizio in parola all Organismo relativamente al Lotto per gli anni scolastici e e sono stati subimpegnati i fondi a favore dello stesso Organismo; Pag. 1 a 7
2 le parti convengono quanto segue: Art. 1 Oggetto dell'intesa Gli accordi sottoscritti nel presente atto costituiscono le regole che devono guidare la gestione del servizio volto a favorire il reale inserimento degli alunni disabili nel contesto scolastico e nelle attività esterne alla scuola, previste nel piano di studio, mediante l erogazione di uno specifico servizio di aiuto per il superamento della mancanza di autonomie, che mira anche a rendere effettivo il diritto allo studio delle persone con handicap, qualunque sia il grado di intensità della limitazione. Art. 2 Durata e finanziamento La presente intesa ha durata per il periodo settembre 2016 giugno 2018 (anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018), fermo restando che l affidamento in parola spiega i propri effetti esclusivamente nei limiti della capienza degli stanziamenti di bilancio, come meglio specificato a seguire. Il finanziamento del servizio di cui trattasi, per il periodo sopra indicato, trova copertura finanziaria con i fondi impegnati con Determinazione Dirigenziale n.. Il corrispettivo complessivo riconosciuto all Organismo affidatario del servizio, potrà variare qualora si rendano disponibili maggiori risorse nell esercizio finanziario in corso e/o nei successivi esercizi finanziari di competenza. Qualora dovesse aumentare o diminuire il numero degli assistiti, varierà di conseguenza il corrispettivo complessivo riconosciuto all Organismo affidatario del servizio senza che l Organismo stesso nulla posso opporre a questa Amministrazione. Il corrispettivo complessivamente erogabile all'organismo nel corso dell'anno scolastico, non può eccedere la somma dei costi relativi alle ore assegnate agli operatori previsti nel lotto scelto dall ente gestore. A tale fine, si fa integrale rinvio alle condizioni esecutive ed economiche dell'offerta progettuale acquisita al protocollo del Municipio al n. del al cui contenuto deve attenersi l Organismo nella realizzazione degli interventi oggetto del presente accordo. Il corrispettivo dovuto dal Municipio Roma VI delle Torri all Organismo, per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, in conformità all offerta progettuale prot. n. del sopra citata, è pari ad /h (di cui imponibile IVA al per ), omnicomprensivo delle prestazioni, delle spese di coordinamento e di gestione e di qualsiasi altro onere, per ogni ora di prestazione erogata da ciascun operatore. L onere economico del pasto dell AEC non è carico dell Amministrazione di Roma Capitale. Tale compenso è indipendente dal rapporto numerico con cui l operatore erogherà la prestazione nei confronti dei singoli utenti. Il presente rapporto contrattuale si intenderà risolto di diritto senza obbligo né oneri di disdetta alla scadenza del 30 giugno 2018 e senza alcuna possibilità di tacito rinnovo. Art. 3 Luogo di esecuzione del servizio Il luogo di esecuzione del servizio affidato all organismo in parola sono le scuole del Municipio Roma VI delle Torri incluse nel LOTTO che comprende tutte le scuole pubbliche dell infanzia, scuole primarie e secondarie di I grado presso cui sono iscritti gli alunni destinatari del servizio di assistenza scolastica di base. Si precisa che il dato sopra riportato, relativamente al lotto, è da ritenersi indicativo e fornito al solo scopo di rendere le generali dimensioni del servizio. Pertanto i valori complessivi degli interventi potranno essere aumentati o diminuiti nel corso del rapporto di collaborazione a seguito dell aumento o diminuzione dei minori che necessitano del servizio di assistenza e del livello di intensità assistenziale. 2
3 Art. 4 Titolarità dei servizi Titolare del servizio è il Servizio Sociale del Municipio l'esecuzione del servizio in parola destinato ai minori. Roma VI delle Torri, che affida all' Organismo La presente intesa formale non instaura alcun rapporto di lavoro tra il Municipio VI Roma delle Torri ed i singoli operatori dell'organismo gestore impiegati nell'espletamento del servizio. Art. 5 Obblighi dell'organismo Attraverso la sottoscrizione dello schema di intesa formale l'organismo si impegna a rispettare le condizioni di seguito indicate: a) Attività Supporto nell attività didattica/educativa interna (nelle attività in classe, laboratoriali, ludico/motoria, ecc) e nell attività esterna (visite d istruzione, gite, campi scuola, laboratori extrascolastici) previa autorizzazione del Municipio ed in relazione alla disponibilità finanziaria. Attività di vigilanza, accompagnamento e assistenza nelle esigenze igienico/sanitarie ai minori che necessitano di un intervento quotidiano nel cambio e nella pulizia e/o di un ausilio nella consumazione del pasto. Nel limite delle proprie competenze, collaborazione con gli insegnanti ed il personale della scuola per l'effettiva partecipazione dell'alunno in situazione di handicap a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative previste dal Piano dell'offerta Formativa, fermo restando che l AEC svolge un attività di supporto materiale individualizzato, estranea all attività didattica in senso stretto, finalizzata alla piena integrazione nei plessi scolastici di appartenenza e nelle classi, principalmente attraverso lo svolgimento di attività di assistenza diretta agli alunni, affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali in tutte le necessità, ai fini di una loro piena partecipazione, precisandosi inoltre che le competenze comunali non attengono al generale bisogno educativo (rientrante nella sfera delle attribuzioni statali), ma riguardano gli interventi volti a facilitare il percorso formativo dei disabili, il tutto inquadrato in una logica di riparto delle competenze amministrative; Nell'ambito della realizzazione dei piani educativi individualizzati, accompagno dell'alunno in situazione di handicap nelle uscite e nelle attività programmate; partecipazione, a sostegno delle necessità degli alunni in situazione di handicap, alle visite didattiche ed alle attività organizzate dall'istituto Scolastico in situazioni esterne previa autorizzazione del Municipio all Ente gestore; affiancamento dell'alunno con disabilità nelle attività legate all'igiene della persona, qualora queste siano parte integrante del progetto educativo individualizzato (definito dal GLHO) e siano quindi finalizzate all'acquisizione o al potenziamento dei livelli di autonomia, fermo restando le competenze di assistenza di base che la scuola deve garantire con i propri collaboratori scolastici (personale ATA) come specificato dalla Legge 124/1999, art.8, dalla ordinanza del TAR del Lazio dell' , dalla circolare MIUR nr del che riserva ai collaboratori scolastici (personale ATA) "l'ausilio materiale agli alunni con disabilità nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse, in cui è compreso lo spostamento nei locali della scuola, nonché le attività di ausilio materiale per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale dell'alunno disabile nelle scuole di ogni ordine e grado"; partecipazione, previa autorizzazione del Municipio, alle attività di programmazione e di verifica con gli insegnanti, singolarmente e/o riuniti negli Organi collegiali, con i referenti delle Strutture Sanitarie e con i Servizi Territoriali, partecipa inoltre ai GLHO degli alunni assegnati (prevedere ore operatore per partecipare ai GLHO); 3
4 Partecipazione alla elaborazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), contribuendo, secondo le proprie competenze alla individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle strategie metodologiche, dei momenti di verifica; Collaborazione nelle forme e nei tempi concordati con il Municipio, alla realizzazione di iniziative ed attività con cui la scuola ed i servizi territoriali mirano congiuntamente all'integrazione dell'alunno con disabilità' in altre strutture del territorio. Partecipazione, previa autorizzazione del Municipio, anche ai viaggi di istruzione e ai campi scuola offrendo in reciproca collaborazione con i docenti, un contributo specifico nelle difficoltà connesse agli spostamenti ed al soggiorno. In particolare, in occasione dei campi scuola, l'aec assicura, qualora necessario e concordato nell'ambito del GLHO, l'assistenza notturna in camera con l'alunno disabile. Nel caso in cui l'assistenza notturna all'alunno richieda all'aec un particolare e prolungato impegno, lo stesso, in virtu' del rapporto di collaborazione con il corpo docente, non è adibito all'assistenza per alcune ore della prima parte della giornata, onde consentire un adeguato tempo di recupero psico-fisico; Qualora sia previsto dal progetto educativo individualizzato (definito dal GLHO), affiancamento dell'alunno in situazione di handicap durante il momento della mensa per il raggiungimento degli obiettivi di autonomia e di integrazione; E' vietata ogni forma di cessione a terzi, sia a titolo gratuito che oneroso, delle attività oggetto della presente intesa. L 'Organismo è, altresì, tenuto: ad accettare l inserimento di ulteriori utenti indicati dal competente servizio municipale, secondo la valutazione del rapporto utenti/operatori che sarà ritenuto adeguato dalla competente Commissione di valutazione; a modificare, in corso di esecuzione contrattuale e su specifica e motivata richiesta del Servizio Sociale, l assegnazione ovvero la distribuzione degli operatori all interno del lotto di competenza, qualora vengano meno le ragioni che hanno determinato l attribuzione degli operatori alle singole scuole o sia mutato il bisogno dell utenza; ad assolvere ad ogni altro impegno richiesto agli Organismi erogatori dall Amministrazione; b) Personale impegnato nell'espletamento dei servizi 1. L' Organismo è tenuto a fornire l'elenco nominativo di tutto il personale impiegato nell'espletamento del servizio, assicurando il numero e le figure professionali indicate nell'offerta progettuale, nonché la documentazione relativa al possesso dei titoli professionali dichiarati e, ove richiesta, l'attestazione dell'iscrizione ad albi professionali. 2. Nell'espletamento dell'incarico dovranno essere utilizzate le figure professionali indicate nell'offerta e per le quali, in sede di procedura selettiva, l'affidatario ha conseguito il punteggio per l'esperienza professionale del personale. 3. In caso di assenza temporanea degli operatori A.E.C., l'organismo si impegna a garantire tempestivamente la sostituzione del personale con altro personale dipendente in possesso di adeguata professionalità. 4. La sostituzione del personale AEC dipendente dall organismo affidatario è garantita anche per assenze di un solo giorno, compatibilmente con la disponibilità di personale in possesso dei requisiti; in tal caso l'organismo affidatario contatterà la sede scolastica scoperta per l'individuazione di una strategia alternativa. 5. Nel caso di sostituzione permanente di uno o più A.E.C., l Organismo affidatario dovrà richiedere apposita autorizzazione al Direttore, indicando le generalità dei nuovi operatori le cui qualifiche professionali e curricula dovranno comunque avere una valenza non inferiore a quelli del personale da sostituire. 6. Qualora l'organismo affidatario non abbia a disposizione (per le visite didattiche, uscite di un giorno, campi scuola) ore residue da utilizzare, le ore di AEC necessarie ed eccedenti lo standard giornaliero, verranno scalate con una piccola e progressiva decurtazione (concordata con la scuola) dal monte ore dell'alunno. La richiesta da parte del Dirigente 4
5 Scolastico dovrà essere inoltrata al Municipio e all Organismo Affidatario con almeno 20 giorni di anticipo sulla data dell attività esterna prevista, fornendo esatta indicazione della data di partenza, di ritorno e la destinazione, nonché il piano di recupero delle ore. 7. Le spese di viaggio, vitto, alloggio e qualsiasi altra spesa inerente il campo scuola relative al personale AEC (es. ingresso ai musei) sono a carico totale ed esclusivo della scuola. 8. L'Organismo si impegna a dare piena ed integrale applicazione ai C.C.N.L. relativi al proprio personale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla deliberazione C.C. n. 135/00 e del relativo Regolamento di attuazione (Deliberazione C. C. n. 259/2005) ed di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia. Si impegna, inoltre, ad adoperarsi fattivamente per garantire il mantenimento dei posti di lavoro ai dipendenti in organico. 9. L Organismo è tenuto a fornire, dietro semplice richiesta, tutti i dati e i documenti necessari per consentire all Amministrazione di Roma Capitale lo svolgimento di verifiche e controlli tesi all accertamento del rispetto delle norme in materia di impiego e in materia di regolarità contributiva e previdenziale. 10. L'Organismo è garante nei confronti dell'amministrazione del comportamento tenuto dal personale impiegato, che dovrà essere improntato a principi di rispetto della dignità umana, di non discriminazione, di massima diligenza e correttezza deontologica. c) Requisiti organizzativi 1. L'Organismo garantisce i requisiti organizzativi, rispettando tempi, modi e luoghi delle attività dichiarati in fase di presentazione dell' offerta. 2. L Organismo è tenuto a presentare al Direttore una relazione trimestrale illustrativa delle attività effettuate e, su apposita richiesta, a fornire ogni ulteriore relazione informativa. d) Oneri assicurativi 1. È a carico dell Organismo ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati nelle attività concordate e, a tal fine, deve essere esibita, a richiesta dell Amministrazione, tutta la documentazione idonea a dimostrare il rispetto della normativa vigente in materia contrattuale. E posto, altresì, a carico dell Organismo ogni onere relativo ad assicurare la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. 2. L'Organismo solleva fin da ora il Municipio Roma VI delle Torri da ogni responsabilità per il mancato rispetto di disposizioni di legge o regolamentari ovvero derivanti da azioni od omissioni degli operatori nei confronti degli utenti o di terzi, dalle quali possano derivare conseguenze di carattere civile, penale o amministrativo. 3. L'Organismo si impegna a stipulare, per tutta la durata dell'intesa, una polizza assicurativa di un valore non inferiore a ,00 che tenga sollevato il Municipio da eventuali pretese risarcitorie per la responsabilità civile verso terzi per danni derivanti dall esercizio delle attività degli operatori operanti nelle scuole del lotto. 4. La polizza assicurativa deve essere depositata presso il competente ufficio del Municipio Roma VI delle Torri al momento della sottoscrizione del presente atto. e) Protezione dei dati personali In materia di protezione dei dati personali trovano applicazione le disposizioni recate dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali. Il Direttore è Titolare del trattamento dei dati personali e sensibili degli utenti a cui sono erogate le prestazioni oggetto del servizio. Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il Direttore designa il Presidente dell Organismo quale Responsabile del trattamento dei dati degli utenti assistiti, il quale deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e all utilizzo dei dati medesimi limitatamente alle finalità relative all espletamento del servizio. L'Amministrazione Comunale effettua verifiche e controlli periodici in ordine alla integrale osservanza da parte dell Organismo di tutte le disposizioni relative alla protezione dei dati personali e sensibili conferiti. 5
6 I controlli e le verifiche effettuate, sia pur con esito positivo, non sollevano l'organismo dagli obblighi e dalle responsabilità poste a carico dei soggetti responsabili del trattamento dalla normativa sopra indicata. f) Tracciabilità dei flussi finanziari 1. L appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. 2. Ai fini della tracciabilità al presente rapporto contrattuale è stato attribuito il C.I.G. n. Art. 6 Modalità di pagamento Nel limite del numero massimo degli operatori assegnati al lotto di cui l organismo è affidatario, l'amministrazione corrisponde allo stesso, con cadenza mensile, per ciascuna ora di prestazione effettivamente erogata, il compenso orario stabilito al precedente art. 2. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione di: - idonea documentazione che attesti le prestazioni effettivamente erogate da ciascun operatore nei confronti di ciascun utente attraverso la presentazione dei fogli firma riportanti per ogni giorno del mese gli interventi erogati, la loro durata, i nominativi degli alunni diversamente abili assistiti, sottoscritti dall operatore e dal dirigente scolastico; - regolare fattura o nota di pagamento; - elenco riepilogativo mensile riportante il nominativo degli operatori con a fianco indicate le ore di prestazione previste, le ore effettivamente erogate, il costo orario ed il relativo costo totale per ogni scuola del lotto affidato all organismo. La liquidazione delle somme dovute avviene con ratei mensili posticipati, previa verifica dell effettiva disponibilità di cassa e nel rispetto del patto di stabilità, e comunque entro 60 giorni dalla presentazione della fattura o nota di pagamento; L eventuale liquidazione dei crediti in regime di pro-soluto avverrà secondo quanto previsto dalla delibera della Giunta Capitolina n 281 del 15/09/2010 e s.m.i. Non si ritiene ammissibile l istituto della revisione prezzi per tutta la durata dell Appalto. Art. 7 Vigilanza e controllo sulle prestazioni erogate 1. Il Direttore, dispone i controlli sulle attività svolte dagli Organismi gestori. 2. Tali attività di controllo, per quel che concerne gli operatori impiegati nei servizi, sono effettuate anche in collaborazione con l'osservatorio sulle condizioni del Lavoro del Comune di Roma (come da Deliberazione del Consiglio Comunale n. 259/ ). L' Amministrazione, inoltre, tiene anche conto dei risultati dell'attività di valutazione e monitoraggio affidata, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35/04, all' Agenzia per il Controllo e la Qualità dei servizi pubblici locali. Art. 8 Sanzioni 1. In caso di inadempienze e/o irregolarità rilevate nell'esecuzione del servizio, saranno comminate sanzioni a carico dell'organismo, che potranno prevedere, a seconda della gravità e/o della reiterazione delle stesse: a. un richiamo formale; b. l'applicazione di penali in caso di constatata recidiva; 2. Nel caso vengano rilevate negligenze o inadempienze nell'erogazione del servizio o nelle prestazioni previste a favore degli utenti, il Direttore invierà un richiamo scritto all'organismo affidatario, che 6
7 dovrà formulare le opportune controdeduzioni e provvedere immediatamente, e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, al ripristino della regolarità e della correttezza della prestazione. 3. Nei casi in cui risultino reiterate inadempienze da parte degli Organismi gestori, il Direttore, dispone l'applicazione di penali, calcolate in percentuale variabile in ragione della gravità dell inadempienza, dal 5% al 10% del corrispettivo dovuto sul fatturato complessivo del mese cui l'inadempienza si riferisce. 4. Nei casi in cui per oltre tre volte in un anno si ripetano gravi inadempienze quali: gravi elusioni o violazioni delle normative di riferimento; gravi inadempienze contrattuali; gravi comportamenti lesivi nei confronti dell'utenza il Municipio Roma VI delle Torri si riserva la facoltà di risolvere il contratto. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera in nessun caso l Organismo dall adempimento dell obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l obbligo di pagamento della medesima penale. L amministrazione potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti gli altri casi previsi dal Codice Civile e dalla vigente normativa. In caso di risoluzione anticipata del contratto, l Amministrazione potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria, con diritto al risarcimento del maggiore onere sostenuto. L esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell Impresa, per il fatto che ha determinato la risoluzione. Art. 9 Norme finali 1. Le spese di bollo e di registrazione della presente intesa, redatta in triplice copia di cui una per ciascuna delle parti e una ai fini della registrazione, sono a carico della Cooperativa. 2. Per ogni controversia derivante dall'esecuzione dell'intesa è competente il Foro di Roma. E' escluso il ricorso all'arbitrato. 3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente intesa si applicano le norme dì cui artt e seguenti del Codice Civile, nonché le altre norme vigenti in materia di obbligazioni contrattuali. 4. La presente Intesa viene redatta in numero di tre copie di cui una per la parte Contraente, una da restituire al Municipio Roma VI delle Torri e una che rimarrà depositata presso l Ufficio del Registro. 5. L Intesa si compone di n. pagine. Roma, li Letto, confermato e sottoscritto per l'organismo -- per il Municipio Roma VI delle Torri IL DIRETTORE DI DIREZIONE 7
La richiesta dovrà essere inviata al Municipio Roma IX EUR, Servizi Sociali, Viale Ignazio Silone, Roma.
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