CAPITOLATO TECNICO POLIZZA FURTO LOTTO 2 CIG E

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1 1 CAPITOLATO TECNICO POLIZZA FURTO LOTTO 2 CIG E Stipulata tra: LE ASSICURAZIONI DI ROMA Viale delle Mura Portuensi, Roma C.F P. Iva E.... Effetto: dalle ore del 31/12/2019 Cessazione: alle ore del 31/12/2022

2 2 DEFINIZIONI Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui di seguito precisato: Anno Periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 in caso di anno bisestile. Armadi forti Armadi, ad uno o due battenti, aventi le seguenti caratteristiche: - Pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm.; - Movimento di chiusura che comanda catenacci multipli ad espansione su almeno due lati di un battente od anche su un solo lato nel caso in cui il battente sul lato cerniere sia con sagomatura anti-strappo; - Serratura di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica o letterale; - Peso minimo 100 Kg. Assicurato Il soggetto il cui interesse é protetto dall assicurazione; Assicurazione Il contratto di assicurazione; Casseforti Mobili aventi le seguenti caratteristiche: - Pareti e battenti in acciaio, di spessore non inferiore a 3 mm. fatta eccezione per le pareti delle casseforti murate; - Movimento di chiusura che comanda catenacci multipli ad espansione su almeno due lati di un battente od anche su un solo lato per le casseforti murate; - Serratura di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica o letterale; - Peso minimo 100 Kg., fatta eccezione per le casseforti murate. Contenuto Il complesso dei beni, anche se di proprietà di terzi, posti nei locali in uso al Contraente e destinati allo svolgimento delle attività istituzionali a titolo esemplificativo e non limitativo costituito da: Arredamento, Attrezzature, Macchinari, e Merci (Esclusi: Denaro, oggetti di metallo prezioso, quadri, arazzi, tappeti e simili oggetti d arte nonché raccolte e collezioni). Contraente Il soggetto che stipula l assicurazione; Dipendenti Il Contraente, i commessi, gli impiegati ed i dirigenti. Estorsione Il reato commesso quando, con violenza o minaccia, si costringe qualcuno a fare o ad omettere qualche cosa per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danni. Franchigia Importo prestabilito che l Assicurato tiene a suo carico. Per la determinazione dell indennizzo/risarcimento spettante, tale importo va in deduzione all ammontare dell indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita. Furto Il reato che si commette quando ci si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri. Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

3 3 Limite di risarcimento La somma che, per ogni sinistro, rappresenta il massimo esborso dovuto dalla Società. Locali su piano intermedio Locale avente sovrastanti e sottostanti altri locali e comunque con aperture diverse da quelle relative all ingresso del locale stesso, situate ad oltre 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili o praticabili dall esterno senza impiego di agilità personale o per mezzo di attrezzi. Partita Insieme dei beni assicurati con un unico capitale Polizza Il documento che prova l assicurazione. Porta blindata Porta omologata a norma UNI (9569) almeno di classe 1 di resistenza all effrazione, oppure porta avente i seguenti requisiti minimi di sicurezza circa la parte mobile e la parte fissa od infissa nel muro: - Battente costruito per l intera superficie con lamiera d acciaio dello spessore minimo di 1 mm., rivestito o meno esternamente con legno od altro materiale; - Telaio e controtelaio costruiti con lamiera d acciaio dello spessore minimo di 1 mm., il tutto formante una struttura robustamente ancorata al muro; - Almeno 2 rostri fissi anti-scardinamento; - Serratura di sicurezza azionante almeno 4 punti mobili di chiusura (catenacci) E consentita la presenza di uno spioncino grandangolare. Sono consentite altresì luci di superficie non maggiori di 100 cm. quadrati per singola luce, purchè protette da pannelli costituiti da 3 o più lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 27 mm. oppure costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 27 mm. Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società. Primo Rischio Assoluto Assicurazione prestata senza l applicazione della regola proporzionale (Art del Codice Civile) Rapina Sottrazione di cose mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene. Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro. Scippo Furto con strappo della cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene. Scoperto Importo che rimane a carico dell Assicurato, espresso in misura percentuale sull ammontare dell indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso. Sedi Le sedi propriamente dette, le succursali, le filiali, le agenzie e qualsiasi altra dipendenza del Contraente. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; Società Le Assicurazioni di Roma. Veicolo Qualsiasi mezzo di trasporto, per persone o cose

4 4 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 Richiamo alle definizioni Si conviene che le definizioni che precedono, formano parte integrante di polizza e vengono tutte richiamate per l interpretazione dei termini, delle condizioni e di ogni altro disposto riguardante questa Assicurazione. Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze e variazioni del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze e variazioni che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, e 1898 C.C. Resta comunque inteso e convenuto che la mancata od inesatta od incompleta comunicazione da parte del Contraente o dell Assicurato di circostanze e variazioni eventualmente aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché il Contraente o l Assicurato non abbiano agito con dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria manutenzione e/o ristrutturazione. Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia. Il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. Se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore del 60 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Il contratto è risoluto di diritto se l assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso. Art. 4 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 - Aggravamento del rischio Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art C.C. Art. 6 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società é tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell art C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni avviso di sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall assicurazione con preavviso di 60 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

5 5 Art. 8 - Proroga dell assicurazione e periodo di assicurazione Il contratto di assicurazione ha effetto dalle ore del 31/12/2019 e scade alle ore del 31/12/2022 con frazionamento annuale; non è previsto il tacito rinnovo alla scadenza finale. Tuttavia resta convenuto tra le parti che il Contraente, ha la facoltà di richiedere, una proroga della presente assicurazione, per un periodo massimo di 60 giorni, al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova procedura di gara. In tale ipotesi la società si impegna a concedere detta proroga alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore ed il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato, in pro-rata temporis, rispetto al premio annuale in corso. Art. 9 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art Foro competente Foro competente è quello di Roma. Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non é qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

6 6 Descrizione dell attività del Contraente Società Mutua Assicuratrice per la gestione delle attività assicurative relative al patrimonio ed ai compiti istituzionali dei Soci. La stessa non si avvale di intermediari, ma svolge tutte le attività di produzione, vendita polizze e liquidazione sinistri in sede, tramite la propria Agenzia di Direzione (Gerenza) ed il proprio Ispettorato Sinistri. Dichiarazione del Contraente Il Contraente dichiara che: a) agisce in qualità di Proprietario per conto proprio e di chi spetta. b) i rischi garantiti con la presente polizza non sono assicurati presso altre Società. c) la descrizione delle cose assicurate, la loro ubicazione e le modalità di custodia sono conformi alle proprie dichiarazioni e determinano la precisa qualità e natura del rischio, coerentemente alle quali sono state convenute le condizioni di assicurazione e di premio

7 7 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE FURTO Art. 12 Oggetto dell Assicurazione La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse: a) violandone le difese esterne mediante: 1) rottura - scasso; 2) uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; non equivale ad uso di chiavi false l uso di chiave vera anche se fraudolento; b) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto alla lettera a 1). Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo. Art Esclusioni La Società non è obbligata per i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; c) agevolati con dolo o colpa grave del Contraente, dell Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata; d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave: - da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali comunicanti; - da persone del fatto delle quali il Contraente o l Assicurato deve rispondere; - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; - da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti; e) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi; f) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall autore del sinistro. g) avvenuti a partire dalle ore del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi. Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l esclusione decorre dalle ore del quindicesimo giorno.

8 8 Art Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all accertamento ed alla liquidazione dei danni. L accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell interesse assicurato. Art Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro il Contraente o l Assicurato deve: a) darne avviso alla Società entro 24 ore da quando ne é venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell evento e l importo approssimato del danno, nonché farne denuncia all Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l Agenzia ed il numero di polizza; b) fornire alla Società, entro i 15 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all Autorità c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento; d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art., 1915 C.C. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si é raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. Il Contraente o l Assicurato deve altresì: e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto all indennizzo; f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi; Art Esagerazione dolosa del danno Il Contraente o l Assicurato che dolosamente esagera l ammontare del danno, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all indennizzo. Art Procedura per la valutazione del danno L ammontare del danno é concordato dalle Parti direttamente, oppure,a richiesta di una di esse,mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro é avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà. Art Mandato dei Periti I Periti devono: a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro; b) verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate; c) verificare se il Contraente o l Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all art, 15;

9 9 d) verificare l esistenza, la qualità la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate); e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità alle disposizioni contrattuali. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell art. 17, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l indennizzabilità del danno. La perizia collegiale é valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità. Art Determinazione dell ammontare del danno L ammontare del danno é dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate - col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro. Art Titoli di credito Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che: a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste; b) l Assicurato deve restituire alla Società l indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci; c) il valore é dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l esercizio dell azione cambiaria. Art Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate nella forma a Primo Rischio Relativo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione del premio. Qualora e seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere. Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso. L eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell art. 7. Art Assicurazione parziale Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Art Assicurazione presso diversi assicuratori Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed é tenuto a richiedere a ciascuno di esse l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l indennizzo dovuto dall assicuratore insolvente - superi l ammontare del danno, la Società é tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

10 10 Art Pagamento dell indennizzo Verificata l operatività della garanzia e valutato il danno la Società provvede al pagamento dell indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzi alcuno dei casi alle lettere c) e d) delle esclusioni. Se l Assicurato é un impresa soggetta a procedura concorsuale la Società, prima del pagamento, può richiedere: - l attestazione del tribunale civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali; - il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura. Art Recupero delle cose rubate Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose rubate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l Assicurato rimborsi alla Società l intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell importo dell indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull importo così ottenuto viene ricalcolato l indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società é obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l abbandono pagando l indennizzo dovuto.

11 11 CONDIZIONI PARTICOLARI Valide solo se espressamente richiamate A) Garanzia Rapina Le garanzie prestate si intendono estese alla rapina, quale definita dall Art. 628 del Codice Penale, quando la stessa é avvenuta all interno dei locali, ovvero quand anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. B) Garanzia Estorsione Le garanzie prestate si intendono estese all estorsione, quale definita dall Art. 629 del Codice Penale, limitatamente nel caso in cui, all interno dei locali, l Assicurato oppure i suoi dipendenti od assimilati vengano costretti a consegnare i beni assicurati, mediante violenza o minaccia diretta alla loro persona o a quella di altri. C) Furto commesso con chiavi autentiche La garanzia comprende anche il caso nel quale risulti comprovato che un estraneo all Assicurato si sia impadronito delle chiavi autentiche, estorcendole al loro legittimo detentore od imposessandosene mediante furto con scasso, purché l estorsione o il furto delle cose assicurate sia commesso a locali chiusi ed a mezzi di custodia parimenti chiusi, in ore non di lavoro e senza alcun concorso da parte dei dipendenti dell Assicurato. D) Forma delle garanzie A parziale deroga dell Art. 22 le garanzie di cui alla presente polizza si intendono prestate nella forma a Primo Rischio Assoluto, con rinuncia della Società all applicazione dell Art del Codice Civile. E) Atti vandalici Le garanzie prestate si intendono estese ai danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto senza applicare la regola proporzionale di cui all art. 22 delle Norme, con il massimo risarcimento per sinistro ed anno assicurativo di euro ,00, ed una franchigia fissa di 500,00 per sinistro. F) Guasti cagionati dai ladri Le garanzie prestate si intendono estese ai guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate ( esclusi i contenuti ) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati. La garanzia é prestata a primo rischio assoluto senza applicare la regola proporzionale di cui all art. 22 delle Norme, con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo si euro ,00, con una franchigia fissa di 500,00 per sinistro. G) Colpa Grave A parziale deroga del punto d) delle Esclusioni sono coperti i danni materiali e diretti o le perdite derivanti dal furto dei beni assicurati: - commessi o agevolati con colpa grave delle persone del fatto delle quali il Contraente o l Assicurato devono rispondere; - perpetrati da incaricati della sorveglianza. H) - Assicurazione per conto di chi spetta (cose di terzi) A maggior precisazione di quanto indicato alla Partita 1) Contenuti del prospetto Enti Assicurati riportato a pag. 14, l assicurazione é prestata in nome proprio e nell interesse di chi spetta, di cui all Art del C.C. In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l intervento, all atto del pagamento, dei terzi interessati.

12 12 PARTITE, SOMME ASSICURATE, LIMITI DI RISARCIMENTO E PREMI Nel Comune di Roma, Provincia di Roma, in Viale Delle Mura Portuensi 33, in 2 corpi di fabbricati separati, di cui un fabbricato costituito da n. 5 piani fuori terra e da n. 1 piani sotterranei, l altro da n. 1 piano fuori terra (Agenzia di Direzione), ubicati come descritto, costruiti con materiali incombustibili, ed adibiti ad uffici per lo svolgimento dell attività descritta a Pag. 6 di polizza, si assicurano: PARTITE E SOMME ASSICURATE a) (Arredamenti, Attrezzature, Merci, macchinari, materiale tecnico/informatico di qualunque natura, quale, a titolo esemplificativo ma non limitativo: centri di calcolo ed elaborazione dati, computers, stampanti, videoterminali, calcolatori, impianti telefonici, segreterie telefoniche, risponditori, server, ponti radio ovunque posti, apparati interfonici, impianti di condizionamento, antifurto, antincendio, macchine per calcolare, fotocopiatrici, fax, attrezzature d'ufficio in genere, gruppi di continuità, TV, videoregistratori, videocamere, proiettori, monitor, apparecchiature e strumentazioni didattiche e quant altro inerente e necessario per l attività esercitata, con esclusione di: quadri, oggetti d arte non costituenti mobilio, preziosi, collezioni storiche, raccolte scientifiche, auto, veicoli e motoveicoli in genere): ,00 b) Denaro e Valori in cassaforti di qualunque genere: ,00 c) Denaro e Valori ovunque posti In Agenzia di Direzione: 8.000,00 LIMITI DI RISARCIMENTO Garanzie Massimo risarcimento Atti vandalici: ,00 Guasti cagionati dai ladri: ,00 La presente Polizza è stata redatta L Assicuratore La Società Contraente

13 13 Dichiarazione Il presente contratto è stato stipulato sulla base delle dichiarazioni e dei dati forniti dal Contraente. Il Contraente dichiara di aver letto e accettato le definizioni e le Condizioni tutte della presente polizza che regolano ciascuna delle garanzie scelte, e l Informativa e consenso ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679. Agli effetti degli artt e 1342 C.C. l Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione: Il presente contratto è stato stipulato sulla base delle dichiarazioni e dei dati forniti dal Contraente. Il Contraente dichiara di aver letto e accettato le definizioni e le Condizioni tutte della presente polizza che regolano ciascuna delle garanzie scelte, e l Informativa e consenso ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679. Agli effetti degli artt e 1342 C.C. l Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione: Agli effetti dell art C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Polizza: 2, 3, 5, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 23, 24. ROMA IL CONTRAENTE

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